Categoria: 1998
Visite: 4410

Tipologia: Contratto collettivo aziendale
Data firma: 2 novembre 1998
Validità: 31.12.2001
Parti: Procomac e RSU/Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Procomac Sala Baganza (Pr)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
1) Sistema informativo
2) Occupazione - Professionalità
3) Formazione
4) Orario di lavoro
5) Ambiente di lavoro
6) Premio aziendale ad obiettivi
6a) Articolazione premio variabile annuo
6 b) Modalità di erogazione del premio
6c) Casistica particolare
Nota a verbale
7) Quota contratto lavoratori non iscritti
8) Norma finale
9) Decorrenza e durata
Allegato
Tabella 1
Tabella 2

Contratto collettivo aziendale di lavoro a valere per i lavoratori (inquadramento unico) dell'azienda Procomac spa

Addì, 02 Novembre 1998, presso la sede della Ditta Procomac spa in Sala Baganza (PR), tra la Ditta Procomac spa […], e le RSU nelle persone dei componenti firmatari assistiti da Fim-Cisl [..], Fiom-Cgil […], Uilm-Uil […], si è convenuto quanto segue:

Premessa
Coerentemente con quanto stabilito negli accordi precedenti, le parti intendono continuare a mantenere un sistema di Relazioni Industriali ispirato a criteri di reciproco riconoscimento dei ruoli e delle rispettive prerogative nell'intento precipuo di garantire una equilibrata interpretazione dei diritti e doveri delle controparti.
Tale sistema si sostanzia nella prassi della consultazione che deve favorire l'approfondimento delle comuni conoscenze, la circolazione delle informazioni, nonché la verifica delle rispettive valutazioni, al fine di sviluppare la maggiore partecipazione possibile dei lavoratori alle scelte organizzative, al conseguimento dei risultati aziendali nonché, in ultimo ma non ultimo, al miglioramento delle condizioni di lavoro.

1) Sistema informativo
Ai fini di una concreta attuazione di questa politica di Relazioni Industriali si statuisce che, entro il primo quadrimestre di ogni anno, Azienda e RSU si incontreranno per analizzare la congiuntura di mercato con particolare riferimento a:
- prospettive produttive e di mercato;
- decentramento produttivo;
- prospettive occupazionali;
- programmi d'investimento;
- programmi formativi;
- modifiche organizzative ed organigramma.
Momenti di confronto potranno comunque essere attivati anche al di fuori della tempistica di cui sopra.
In particolare, l'Azienda si dichiara disponibile ad effettuare esame congiunto con le RSU in merito ad eventuali esigenze di mobilità infragruppo riguardanti pluralità di lavoratori.
Inoltre, ogni anno, entro 30 gg. dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci, l'Azienda si impegna ad illustrare i contenuti del Bilancio alle RSU.

2) Occupazione - Professionalità
[…]
Sempre su richiesta delle RSU, l'Azienda fornirà, oltre a dati generali sulla consistenza e tipologia della propria forza lavoro, informazioni specifiche riguardanti le caratteristiche dei sottonotati contratti di lavoro presenti in organico:
a) Contratti di Formazione e Lavoro,
b) Contratti d'Apprendistato,
c) Contratti a Tempo Determinato,
d) Contratti Part-Time.
[…]
L'Azienda si impegna altresì a confrontare con le RSU i dati attinenti all'attivazione di lavoro cosidetto "Interinale", nonché all'eventuale utilizzo di "Collaborazioni Coordinate e Continuative".

3) Formazione
La formazione continua, l'aggiornamento, l'interesse al risultato, devono diventare patrimonio di tutte le Maestranze in Azienda attraverso una corretta concertazione che inizi dalla fase di preparazione dei programmi formativi fino alla socializzazione dei risultati.
A tale proposito l'Azienda si confronterà con la RSU sui bisogni formativi espressi dai lavoratori cercando il coinvolgimento diretto degli stessi sia in fase di preparazione dei programmi formativi, sia sulla ottimizzazione modalità didattiche.

4) Orario di lavoro
In base ad eventuali esigenze produttive viene riaffermato il principio che ogni modifica al normale orario di lavoro venga "stabilito dalla direzione Aziendale previo esame con RSU".
[…]

5) Ambiente di lavoro
In conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di igiene, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro, l'Azienda, con il tramite del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, favorirà la partecipazione dei lavoratori alla stesura ed alla revisione periodica del Piano di Valutazione dei Rischi. Consequenziale partecipazione andrà inoltre favorita con riguardo a formazione ed informazione ai lavoratori su tutte le problematiche inerenti a Prevenzione dei rischi e Sicurezza sul posto di lavoro.
In linea con quanto premesso, l'Azienda si impegna a dare concreta attuazione ad un programma di monitoraggio sanitario per gli operatori che svolgono mansioni ad obiettivo rischio salute dando al contempo la necessaria attenzione alla salubrità degli ambienti di lavoro.

8) Norma finale
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore preesistenti in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.