Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 27 agosto 2014, n. 36248 - Caduta dall'alto e responsabilità del datore di lavoro



 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo G. - Presidente -
Dott. D'ISA C. - rel. Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M. - Consigliere -
Dott. MONTAGNI Andrea - Consigliere -
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
A.E. n. il (Omissis);
avverso la sentenza n. 2115/2012 della Corte d'appello di Firenze del 28.06.2012;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
Udita all'udienza pubblica del 10 giugno 2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. CLAUDIO D'ISA;
Udito il Procuratore Generale nella persona del dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Uditi:
avv. Calvisi Leonida, difensore della parte civile, che si associa alle richieste del P.G., deposita conclusioni scritte e nota spese;
avv. Di Vincenzo Fabiana, difensore dell'imputato che chiede l'accoglimento dei motivi del ricorso.



Fatto

 


Il Tribunale di Grosseto - sezione distaccata di Orbetello - con sentenza del 25.03.2010 ha ritenuto A.R. responsabile del delitto di cui all'art. 590 cod. pen., aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 35, comma 2 e art. 36 bis, comma 5 per avere omesso di individuare misure atte a minimizzare i rischi di caduta dall'alto dei lavoratori e di provvedere all'installazione dei relativi dispositivi.

Il fatto; in data (Omissis), nell'Azienda Agricola Albiati sas di (Omissis), l'operaio generico M.G. si infortunava cadendo dall'alto di un camion sul quale, assieme ad altri dipendenti, stava caricando dei sacconi di truciolato e, cadendo al suolo dall'altezza di mt. 4,5, riportava la frattura con schiacciamento della vertebra D11, con malattia della durata di 177 giorni. Dalle indagini svolte si appurava che le operazioni di carico venivano compiute da tre operai dell'azienda: L., O. e M. e che, mentre l' O. movimentava con la gru del mezzo i sacconi di materiali che il L. assicurava da terra al gancio, legandoli con canapi ai quattro angoli dei sacchi, il M., stando sul cassone, provvedeva a sganciare i sacchi, una volta che questi erano stati posizionati. Al carico del terzo sacco, il M. sostava ancora sul secondo, la cui altezza di circa mt. 2,5 era pari alle sponde del cassone. L'oscillazione del carico in movimentazione urtava il saccone sul quale stava inginocchiato l'operaio facendogli perdere l'equilibrio e cadere a terra dall'alto, riportando lesioni gravi.

All'esito dell'istruttoria, il Tribunale ha accertato, attraverso le deposizioni testimoniali dei tre operai presenti al fatto, che il M., operaio generico addetto alle stalle e al taglio dell'erba, era stato chiamato dagli altri due operai specializzati per aiutarli a caricare dei sacconi di trinciato di legno sul camion. Le operazioni di imbracamento e carico a mezzo della gru in dotazione al mezzo avvenivano nel senso sopra descritto, con l' O. che sollevava e collocava sul cassone del camion i sacchi agganciati a terra dal L. e il M. che, stando sul cassone, via via che i sacconi venivano posizionati, slegava i canapi a cui erano legati per sollevarli.

Trattandosi di sacchi molto alti (circa mt. 2,60) il M. ometteva, contrariamente a quanto raccomandatogli, di scendere volta per volta dal carico mentre ne veniva posizionato un altro, restando sopra il cassone. E' così accaduto che al terzo carico, il saccone in movimentazione, oscillando, urtava il saccone all'apice del quale stava inginocchiato il M. che, per l'effetto, cadeva a terra dall'altezza di circa mt. 4,50.

Nella condotta del M. non venivano ravvisati gli estremi dell'anomalia e della imprevedibilità, in quanto egli aveva deciso di restare sul pianale di carico del camion per evitare di dovere faticosamente scendere e risalire sullo stesso, senza neanche l'ausilio di una scala, ad ogni saccone che veniva issato. Inoltre, anche se egli l'avesse voluto, non avrebbe avuto la possibilità di ancorarsi per difetto di punti di ancoraggio sul camion. La Corte d'Appello di Firenze, adita dall'imputato, con la sentenza in epigrafe indicata, facendo proprio il percorso motivazionale del Tribunale e ritenendo infondati i motivi del gravame, ha confermato la sentenza di primo grado.

Ricorre per cassazione l' A. denunciando violazione di legge e vizio di motivazione evidenziando che egli ha tenuto un comportamento diligente ed una condotta assolutamente appropriata rispetto a quanto richiestogli come datore di lavoro e ben altri fattori hanno interagito nella produzione dell'evento lesivo. Si precisa che il M. era dipendente della Azienda Albiati addetto alla cura delle bestie nelle stalle. Il giorno dell'infortunio si presentò spontaneamente, cioè senza che alcuno avesse richiesto il suo intervento, per cooperare con gli altri operai nel carico del camion, come emerge dalle dichiarazioni testimoniali travisate dai giudici del merito. Il ricorrente non poteva prevedere che i suoi operai specificamente formati ed informati sull'attività di carico del camion consentissero al M. di aiutarli occupandosi di svolgere un compito totalmente diverso dal suo. La stessa Corte ritiene che non fu l' A. a comandare il M. del compito di lavoro di caricare il camion. Quanto al mancato apprestamento dei presidi di sicurezza osserva che il camion era munito di sponde e sovrasponde che superavano il carico e fu solo il comportamento, anomalo, abnorme del M., nonostante fosse stato più volte avvertito dagli altri, a determinare l'infortunio e ciò, sol perchè egli aveva posto in essere una condotta imprudente e negligente al fine di non scendere per sua comodità dal camion ogni volta che si caricava un sacco. Le sovrasponde non sono state utilizzate per scelta degli operai O. e L. verosimilmente ritenute non necessarie, atteso che essi stavano eseguendo il lavoro con le cautele del caso, non immaginando il comportamento abnorme del M..

Il comportamento del M. è da ritenersi tale in quanto ha scelto consapevolmente di usare un mezzo improprio nell'adempimento dei propri compiti e si tratta di una scelta che non è spiegabile alla luce di una omissione del datore di lavoro, perchè il mezzo adeguato (il sollevatore) era regolarmente presente sul luogo di lavoro.

Con il secondo motivo si eccepisce violazione di legge per la insussistenza della violazione della norma di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 35, comma 2 e art. 36 bis, comma 5. Si osserva che per svolgere il lavoro ad essi affidato, O. e L. dovevano utilizzare il muletto, ma il compito poteva essere eseguito anche con il braccio meccanico e non vi era motivo di salire sul mezzo. Proprio la presenza del braccio meccanico è la dimostrazione che era stata attuata ogni misura necessaria ed idonea ad evitare infortuni. Il punto nodale è che non vi era alcun motivo di salire sul camion, nè sui sacconi.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione della prova testimoniale del M., atteso che occorreva verificare l'esistenza di una palese e non controvertibile difformità tra i risultati derivanti dall'assunzione della prova testimoniale del L., C. ed O..

Con il quarto motivo si denuncia altra violazione di legge nella specie dell'art. 41 c.p. laddove si evidenzia che tra la pur non provata contestata omissione da parte dell' A., nel predisporre le misure antinfortunistiche e l'evento, il nesso causale è stato interrotto dal comportamento anomalo del M..

Con il quinto motivo la denunciata violazione di legge riguarda l'insussistenza dell'elemento psicologico del reato stante la evidente carenza della coscienza e volontà.

Con il sesto motivo si denuncia vizio di motivazione circa la ricollegabilità delle lesioni subite dal M. alla sua caduta dal camion. Si espone, sulla testimonianza di C., che se il M. è riuscito, dopo essere caduto, ad alzarsi in piedi ed a camminare è decisamente arduo trovare il nesso di causalità tra quanto accaduto e le lesioni da lui riportate certamente gravi. Se queste lesioni sono causa della caduta il M. non si sarebbe potuto rialzare e camminare.

Diritto


I motivi esposti, di cui alcuni non consentiti nel giudizio di legittimità, sono comunque infondati e determinano il rigetto del ricorso.

Ritiene il Collegio di esaminare, preliminarmente, la censura di cui al sesto motivo del ricorso in quanto con essa si contesta la sussistenza di un qualsiasi nesso causale tra la condotta addebitata all'imputato e le lesioni subite dal M., evidenziandosi che manca la prova che queste siano riconducibili alla caduta dal camion ove il dipendente stava lavorando.

La questione è di mero fatto e come tale sottratta alla valutazione di questa Corte, affrontata dal giudice del gravame e risolta con motivazione immune da vizi logici, laddove si è evidenziato che la tipologia delle lesioni, per gravità e localizzazione, e l'immediato trasporto dell'infortunato a mezzo di ambulanza in ospedale, dove il giorno dopo fu operato, non può che essere compatibile con la caduta - certamente avvenuta - nell'occasione descritta e nessuna altra causa dell'infortunio può essere posta in alternativa a quella accertata, tanto meno ove fondata su mera illazione.

Quanto agli altri motivi possono essere trattati contestualmente attesa la loro intima connessione.

Con la principale censura il ricorrente tenta, essenzialmente, di disancorare il nesso causale dal suo comportamento omissivo facendo ricadere la causazione dell'evento unicamente sulla condotta della persona offesa, dimenticando che anche essa, nonostante il suo ruolo attivo nello svolgimento dell'attività lavorativa, era la destinataria delle garanzie antinfortunistiche.

Con tranquillante uniformità questa Corte ha affermato che l'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. Ed è significativo che in ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento (confr. Cass. pen. n. 31303 del 2004).

Nel caso di specie si è contestato al datore di lavoro di avere consentito che il suo dipendente M., addetto a tutt'altra mansione, eseguisse il lavoro di carico di un camion, e di non aver dotato il mezzo di strutture di protezione atte ad evitare le cadute dall'alto.

Quanto al primo profilo di colpa, la circostanza che l'infortunato si fosse presentato spontaneamente, come adduce l'imputato, per adiuvare gli altri compagni di lavoro nell'attività di carico (da precisare che, attesa la distribuzione dei compiti - l' O. alla manovra della gru, il L. che imbracava i sacchi a terra - il lavoro del M. di sganciamento dei sacchi sul camion era indispensabile), comunque, non rileva minimamente in ordine alla possibilità di esonero di responsabilità del datore di lavoro, in quanto a carico di questi, ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 547 del 1955 (art. 391 - 392) e di quella generale in materia di sicurezza aziendale (D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4) ed anche in riferimento alla norma c.d. "di chiusura del sistema" ex art. 2087 cod. civ., sussiste un obbligo di controllo dell'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti e delle disposizioni e procedure aziendali di sicurezza. In altre parole, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p.p., comma 2. Nè tanto meno, sempre a sua scusante, l' A. può addurre che non poteva prevedere che i suoi operai specificamente formati ed informati sull'attività di carico del camion consentissero al M. di aiutarli, in quanto gli obblighi di vigilanza e controllo del datore di lavoro, non vengono meno se non per specifica e formale delega ad altro responsabile (il che, peraltro, non risulta avvenuto nel caso di specie).

Resta pacifico, che l'attività di carico, così come veniva svolta dal M., non era consentita, in quanto, rimanendo sul sacco già collocato sul camion, l'oscillazione del braccio della gru avrebbe potuto, come in effetti è avvenuto, colpirlo, e questa attività, però, come puntualmente rileva la Corte del merito, è avvenuta nell'ordinario corso di lavorazione e per eliminare un normale inconveniente attinente al ciclo lavorativo, quale la necessità di slegare i sacchi dalla sommità del carico, e di dovere scendere dall'alto del carico di un camion, senza neanche l'ausilio di una scala, ad ogni sacco che vi veniva caricato.

E, dunque, ricollegandoci alla giurisprudenza di questa Corte, prima richiamata, è corretta la motivazione della sentenza impugnata, in risposta alla censura dell'imputato di abnormità del comportamento del dipendente, nel configurare il comportamento del dipendente M. come prevedibile ed ipotizzabile "ricavandosi dalla deposizione della persona offesa la non straordinarietà della mansione svolta e l'intento di risparmiare la fatica di scendere e risalire senza scala dall'alto del carico del camion ad ogni sacco che veniva movimentato, ancorchè privo di cautela per la pericolosità della manovra".

Altrettanto rimasta provata è la mancata applicazione al camion delle strutture di protezione, nella specie le sovrasponde, che, secondo l'assunto difensive, sebbene presenti, non sono state utilizzate dagli altri operai perchè da costoro ritenute non necessarie. La valutazione della esistenza del rischio compete unicamente al datore di lavoro, male ha fatto l' A. a fidarsi dei suoi dipendenti, invece, di assicurarsi di persona l'uso dei presidi antinfortunistici. Per altro, l'uso della gru, anzichè quello del muletto, anch'esso previsto quale strumento meccanico per caricare il camion, diversamente da come ritiene il ricorrente, in tal senso rileva la Corte fiorentina, richiedeva per forza di cose la presenza di un uomo sul camion che doveva per forza di cose slegare il sacco da depositare sul pianale e poi sugli altri già posizionati.

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre la rifusione in favore della costituita parte civile delle spese che si liquidano come da dispositivo.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 10 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2014