Categoria: Cassazione penale
Visite: 10911

Cassazione Penale, Sez. 4, 07 agosto 2014, n. 34759 - Lavori in altezza e adozione di precauzioni


 

"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'applicazione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 16, che impone l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", non è limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori. Nella specie è stata ritenuta penalmente rilevante la mancata adozione di accorgimenti volti ad impedire la caduta di un lavoratore che si era inerpicato su un motore industriale di notevoli dimensioni (Sez. 4^, n. 21268 del 03/10/2012 - dep. 17/05/2013, Oraci1 e altri, Rv. 255277).


 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. CIAMPI Francesco Mari - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
T.A. N. IL (Omissis);
avverso la sentenza n. 1845/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 19/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOVERE SALVATORE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto


1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della condanna pronunciata nei confronti di T.A. dal Tribunale di Verbania, sezione distaccata di Domodossola, ha rideterminato la pena inflitta all'imputata in euro centocinquanta di multa.

Alla T. è stato ascritto di aver cagionato per colpa, nella qualità di datore di lavoro, lesioni personali colpose al dipendente R.E., il quale mentre operava ad un'altezza di mt. 2,27 dal piazzale sottostante alla propria postazione di lavoro, costituita da blocchi di sassi priva di ripari, nel tentativo di salire a bordo dell'escavatore in dotazione perdeva l'equilibrio e cadeva al suolo, riportando le menzionate lesioni.

2.1. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata deducendo, con un primo motivo, violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle norme prevenzionistiche ritenute violate.

Si assume che il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16, che pone la prescrizione di adottare impalcature o ponteggi per lavori eseguiti ad un'altezza superiore ai due metri, non ha valenza di norma generale, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello, incorrendo in violazione di legge. Il vizio motivazionale si rinviene invece nel fatto che il D.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, comma 6 (ed oggi il D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 119, comma 6) prescrive che un impalcato di sicurezza sia predisposto nel caso di lavori in pozzi di fondazione profondi oltre tre metri; nella specie non vi è dubbio che l'altezza dello scavo era di 2,27 mt. Tale norma dovrebbe trovare applicazione nel caso in esame perchè il R. aveva la qualifica di escavatorista ed era addetto agli "scavi e fondazioni".

2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 40, 41 e 43 c.p., per aver la Corte di Appello escluso che il comportamento del lavoratore abbia avuto natura di causa da sola efficiente a produrre l'evento, nonostante si trattasse di comportamento abnorme. L'affermazione del Collegio distrettuale, per la quale l'operazione nell'attendere alla quale il S. si infortunò veniva ripetuta ogni mese, risulta priva di riscontro nel materiale di prova disponibile quanto alla ripetizione delle specifiche modalità attuatesi in occasione del sinistro.

2.3. Infine si lamenta che la Corte di Appello abbia inflitto la pena pecuniaria nel massimo edittale, senza dare conto dei criteri utilizzati per la determinazione della pena.


Diritto


3. Il ricorso è infondato.

3.1. La contestazione della base giuridica assunta dai giudici di merito per la fondazione dell'obbligo cautelare gravante sull'imputata nella menzionata qualità e dalla medesima disatteso si muove lungo le direttrici già percorse nei giudizi di merito. Ciò non di meno, trattandosi di questione di diritto, essa è legittimamente riproposta in questa sede.

Orbene, la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata nel senso della valenza di regola generale del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 16, certamente applicabile anche oltre il perimetro dei lavori di costruzione edile.

Il principio espresso al riguardo afferma che "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, l'applicazione del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 16, che impone l'adozione di precauzioni per l'esecuzione di lavori ad una "altezza superiore ai metri due", non è limitata al settore delle costruzioni edilizie, ma riguarda tutte le attività in quota che possano determinare cadute dall'alto dei lavoratori. Nella specie è stata ritenuta penalmente rilevante la mancata adozione di accorgimenti volti ad impedire la caduta di un lavoratore che si era inerpicato su un motore industriale di notevoli dimensioni (Sez. 4^, n. 21268 del 03/10/2012 - dep. 17/05/2013, Oraci1 e altri, Rv. 255277).

Ciò in quanto la regola in parola viene ritenuta rispondente ai generali principi di diligenza e di prudenza, che impongono a chiunque assuma, in qualsiasi momento ed in qualsiasi occasione, una posizione di garanzia rispetto ad un'attività di lavoro, di operare per prevenire ogni prevedibile ed evitabile rischio e per garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Si può solo puntualizzare che tale generale valenza risulta meglio identificata tenendo presente il campo di applicazione del D.P.R. n. 164 del 1956, come descritto dagli artt. 1 e 2.

Peraltro, il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 27, (che trova applicazione nel caso di specie ratione temporis) dispone che i posti di lavoro sopraelevati devono essere provvisti su tutti i lati aperti di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti, ove il piano di caricamento sia di altezza pari o superiore a 1,50 metri.

E alle norme del D.P.R. n. 547 del 1955 si richiama, in funzione integrativa, il citato D.P.R. n. 164 del 1956.

Ne deriva che correttamente la Corte di appello ha fatto riferimento al menzionato art. 16 e che l'insistita evocazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 119 è del tutto impropria, poichè il R. - se pur avente qualifica di escavatorista - non era intento al momento dell'infortunio alle attività di "scavo e fondazione".

3.2. Il secondo motivo di ricorso è all'inverso una inammissibile riproposizione pedissequa della censura già avanzata all'indirizzo della sentenza di primo grado. Esso risulta sostanzialmente elusivo della argomentazione utilizzata dalla Corte di Appello per dare risposta al rilievo mosso con l'atto di appello: il lavoratore ha tenuto una condotta "imprudente e disavveduta" ma non abnorme, posto che l'operazione per la quale si era trovato sul ciglio del dislivello era consueta.

Tal ultima affermazione rimanda ad un accertamento del merito, precluso a questa Corte.

3.3. Quanto all'ultimo motivo, è sufficiente rammentare che nel caso in cui venga, come nella specie, irrogata una pena pecuniaria prevista come alternativa alla pena detentiva, la commisurazione della pena in misura prossima al massimo edittale non deve accompagnarsi dalla diffusa esposizione delle relative ragioni, essendo sufficiente che dalla motivazione risulti la considerazione conclusiva e determinante in basa alla quale è stata adottata la decisione (cfr. sez. 4^, sent. n. 40176 del 1.10.2009, Russo, rv.245353).

La Corte di Appello ha chiaramente indicato il carattere isolato del fatto illecito quale ragione dell'opzione a favore della pena pecuniaria.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014