Tipologia: Contratto Collettivo Aziendale
Data firma: 19 dicembre 2013
Validità: 01.01.2012 - 31.12.2015
Parti: Cattolica Assicurazione e RSA/Fiba-Cisl, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Cattolica Assicurazione
Fonte: uilca.it

Sommario:

Art. 1: Sfera di applicazione
Parte prima
Art. 2: Orario di lavoro
2.1: Orario flessibile
2.2: Orario Tua Assicurazioni
2.3: Orario altre società
Art. 3: Lavoro a tempo parziale
3.1: Part-time tipo A
3.2: Part-time tipo B
3.3: Part-time tipo C
3.4: Part-time tipo D
3.5: Part-time tipo E
3.6: Part-time tipo F
3.7: Part-time tipo G
3.8: Part-time tipo H
3.9: Part-time tipo I
Art. 4: Buono pasto
Art. 5: Lavoro straordinario
Art. 6: Congedi parentali – Aspettativa – Volontariato
6.1: Nascita figlio
6.2: Assenza per malattia del figlio
6.3: Assenza per congedo parentale
6.4: Aspettativa – artt. 37 e 38 CCNL vigente
6.5: Assenza del dipendente per ricovero ospedaliero del figlio (fino ai 16 anni compresi)
6.6: Gravi infermità
6.7: Assenze per volontariato
Art. 7: Lavoratori studenti
Art. 8: Corsi di formazione e addestramento
8.1: Corsi di addestramento e riqualificazione
8.2: Patto formativo
8.3: Informativa alle RSA
Art. 9: Mobilità interna
Art. 10: Trattamento per il personale in missione
Art. 11: Kasko – Prestito auto – Rimborso chilometrico
11.1: Kasko
11.2: Prestito auto
11.3: Rimborso chilometrico
Art. 12: Personale con mansioni esterne
12.1: Commissioni carichi di lavoro
12.2: Sistema incentivante (dipendenti con mansione esterna)
12.3: Buono pasto e assegno sostitutivo ex indennità di mensa dipendenti con mansioni esterne
Art. 13: Previdenza integrativa
Art. 14: Premi di anzianità
Art. 15: Premi di anzianità lavoratori diversamente abili
Art. 16: Azioni della società
Art. 17: Convenzioni (scuola materna/asilo nido per i figli dei dipendenti/enti trasporto pubblico urbano)
Art. 18: Agevolazioni ai dipendenti nell’assegnazione di alloggi di proprietà delle società
Art. 19: Prestiti personali
Art. 20: Anticipazione TFR
Art. 21: Semifestività – Ferie – Festività abolite
Art. 22: Indennità sostitutiva festività abolite- ferie
Art. 23: Festività cadenti di domenica
Art. 24: Tutela della salute
Art. 25: Valutazione del personale
Art. 26: Incontri informativi
Art. 27: Sistema di informazione
Art. 28: Pari opportunità - Azioni positive
Art. 29: Locale per le RSA
Art. 30: Mutui casa
Art. 31: Assunzioni di familiari di ex dipendenti
Art. 32: Buono spesa
Art. 33: Fondo a sostegno dell’occupazione
Art. 34: Volontariato aziendale
Art. 35: Individuazione di nuove figure professionali
Art. 36: Premio aziendale di produttività
Art. 37: Assistenza sanitaria
Art. 38: Assistenza sociale
Art. 39: Fondo di assistenza per casi di non autosufficienza
Parte seconda
Funzionari

Premessa
Art. 40: Aggiornamento e formazione professionale
Art. 41: Orario di lavoro
Art. 42: Trattamento per i funzionari in missione
Art. 43: Assistenza sanitaria
Art. 44: Ultrattività assistenza sanitaria
Parte terza
Cattolica previdenza

Premessa
Art. 45: Orario di lavoro
45.1: Orario funzione “Servizio Amico”
Art. 46: Permessi retribuiti
Art. 47: Permessi non retribuiti
Art. 48: Festività del santo patrono
Art. 49: Banca delle ore
Art. 50: Reperibilità
Art. 51: Trattamento di missione – Rimborso chilometrico – Fondo spese
51.1: Sezione I – Trattamento di missione
51.2: Sezione II – Trattamento di missione
Art. 52: Trattamento di trasferimento
Art. 53: Buono pasto
Art. 54: Premio aziendale di produttività
Art. 55: Previdenza integrativa
Art. 56: Assistenza sociale (trattamenti in caso di morte o invalidità)
Art. 57: Agevolazione su prodotti assicurativi (vita e danni)
Art. 58: Assegni di studio
Art. 59: Mobbing
Norme transitorie
Art. 60: Decorrenza e durata dell’accordo
Art. 61: Processo di armonizzazione contrattuale
Art. 62: Una tantum
Art. 63: Commissioni
Allegati
Allegato n. 1 Accordo 29.10.1999 – Fondo Interno 18,50%
Allegato n. 2 Estratto appendice di variazione n. 1 del 21.05.2001 all’accordo stipulato il 29.10.1999 relativo al fondo interno 18,50%
Allegato n. 3 Banca ore
Allegato n. 4 Assistenza Sanitaria Unione
Allegato 1a Prestazioni per grandi interventi
Allegato 1b Tariffa per l'assistenza odontoiatrica
Clausola di adeguamento annuale (dipendenti esclusi i funzionari)
Garanzia sanitaria funzionari
Allegato 2a Prestazioni per grandi interventi
Allegato 2b Tariffa per l'assistenza odontoiatrica
Clausola di adeguamento annuale (funzionari)

Contratto Collettivo Aziendale dei Dipendenti delle Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni 2012 – 2015

Il 19 dicembre 2013, in Verona tra la Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande n. 16 […], anche in nome e per conto delle seguenti società appartenenti al Gruppo Cattolica: ABC Assicura spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45; Berica Vita spa con sede in Vicenza, via BTG Framarin n. 18; BCC Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1; BCC Vita spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1; Cattolica Immobiliare spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45; Cattolica Previdenza spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1; Cattolica Services scpa con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45; Duomo UniOne Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1; Lombarda Vita spa con sede in Brescia, Corso Martiri della Libertà n. 13; Risparmio & Previdenza spa con sede in Verona, via Carlo Ederle n. 45; Tua Assicurazioni spa con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1; ed i lavoratori dipendenti, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Ania vigente, rappresentati dalle seguenti Rappresentanze Sindacali: Fiba/Cisl […], Fna […], Snfia […], Uilca […], in applicazione di quanto previsto dal CCNL vigente è stato stipulato il Contratto Collettivo Aziendale di lavoro qui di seguito riportato, il quale sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che per le parti espressamente richiamate, quelli precedentemente in vigore in ciascuna Società se presenti e/o comunque i regolamenti unilaterali che disciplinano le materie previste dal presente contratto.

Art. 1: Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Aziendale fa riferimento all’art. 84 del CCNL vigente e si applica ai dipendenti delle Società facenti parte del Gruppo Cattolica (contraenti del presente contratto, di seguito, per brevità, “le Società”), di cui la Società Cattolica di Assicurazione è Capogruppo, e che risultano in servizio alla data di stipula del presente accordo nonché al personale assunto successivamente a tale data.
Il presente contratto si applica pertanto ai dipendenti delle seguenti Società:
Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (di seguito, per brevità, “Cattolica”);
ABC Assicura spa (di seguito, per brevità, “ABC”);
Berica Vita spa (di seguito, per brevità, “Berica Vita”);
BCC Assicurazioni spa (di seguito, per brevità, “BCC Assicurazioni”);
BCC Vita spa (di seguito, per brevità, “BCC Vita”);
Cattolica Immobiliare spa (di seguito, per brevità, “Cattolica Immobiliare”);
Cattolica Previdenza spa (di seguito, per brevità, “Cattolica Previdenza”);
Cattolica Services scpa (di seguito, per brevità, “Cattolica Services”);
Duomo UniOne Assicurazioni spa (di seguito, per brevità, “Duomo UniOne”);
Lombarda Vita spa (di seguito, per brevità, “Lombarda Vita”);
Risparmio & Previdenza spa (di seguito, per brevità, “Risparmio & Previdenza”);
TUA Assicurazioni spa (di seguito, per brevità, “TUA Assicurazioni”);
Nota a verbale 1: per brevità il testo del presente contratto riporta la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2014, per la normativa applicabile nel periodo 1 gennaio 2012- 31 dicembre 2013 si rimanda al testo del Contratto Collettivo Aziendale sottoscritto in data 1 luglio 2010.
Nota a verbale 2: nel caso in cui dovessero entrare a far parte del Gruppo Cattolica nuove società oggi non presenti, le Parti si incontreranno al fine di valutare i tempi e le modalità di applicazione del presente contratto ai dipendenti delle stesse.
Nota a verbale 3: per le società Bcc Vita e Bcc Assicurazioni, le parti prevedono, nei futuri rinnovi, un adeguamento progressivo della parte economica al contratto della capogruppo.
Le Società confermano la volontà di garantire la stabilità dei posti di lavoro e delle sedi di lavoro in cui si articola il Gruppo, dichiarando la centralità di Verona e la strategicità delle sedi di Milano e Roma.

Parte prima
Art. 2: Orario di lavoro

Il presente articolo è applicabile ai dipendenti di tutte le Società (fatta eccezione per Servizio Amico di Cattolica Previdenza disciplinato nell’apposita sezione).
Ad esclusione dei Quadri (lavoratori della Sezione B di cui all’art. 93 del CCNL vigente) e dei Funzionari, viene applicato l’orario di lavoro come di seguito specificato.
In considerazione di quanto sopra, le Parti concordano che ai Quadri non sarà più applicabile quanto previsto dall’art. 39 del CCNL vigente.
I Quadri saranno in ogni caso tenuti ad effettuare personalmente le transazioni in occasione della prima entrata e dell’ultima uscita nella sede di lavoro.

2.1: Orario flessibile
L’orario flessibile permette al dipendente di scegliere, nell’ambito di intervalli di tempo fissati, le ore di inizio e di fine della propria attività.
Il sistema si fonda, pertanto, sul principio dell’auto-gestione individuale dell’orario di lavoro, pur tenendo conto delle esigenze organizzative aziendali.
L’orario flessibile è applicato ai dipendenti adibiti a mansioni interne che prestano servizio presso gli uffici delle Sedi Amministrative della Società; sono esclusi da tale applicazione coloro che eseguono turni di lavoro e gli addetti a particolari servizi (come gli autisti, i portinai, i commessi, i custodi, i centralinisti, gli addetti alla manutenzione di macchinari e di impianti).
Le eccedenze positive e negative (rispetto al normale numero di ore giornaliere) saranno calcolate al minuto, accreditate e addebitate.
In caso di urgenza e/o particolari necessità le Società provvederanno ad istituire il ritorno temporaneo all’orario normale (o rigido) di lavoro anche per settori singoli, informando le RSA ove presenti, e, ove non presenti, informando le RSA della Capogruppo.
La compensazione delle ore effettivamente lavorate con quelle contrattualmente previste avviene nell’arco del mese. Tuttavia, alla fine di ogni mese, il saldo ore positivo o negativo fino ad un massimo di 10 ore, è riportato al mese successivo. Le ore del saldo positivo (escluse le ore di lavoro straordinario prestate secondo le normative vigenti) non potranno essere considerate come lavoro straordinario e non saranno retribuite né assegnate in conto ferie.
Il mancato completamento dell’orario mensile oltre i limiti del saldo negativo precisato sopra (10 ore) potrà costituire inosservanza dell’orario di lavoro; potrà comportare, tra l’altro, la correlativa riduzione della retribuzione. Tali eccedenze potranno essere compensate mediante ricorso ai vari istituti contrattuali in vigore (banca ore, ferie, art. 39 CCNL vigente, festività soppresse, etc.).
Viene convenzionalmente ripristinato l’orario normale (o rigido) di lavoro per i casi di: trasferte, servizio fuori Sede, ferie, malattie, day hospital, permessi per visite mediche, scioperi in entrata ed in uscita. Sarà consentita l’operatività dell’orario flessibile nella fascia di flessibilità non interessata dalle assenze di cui sopra.
Per le assenze di mezze giornata sarà convenzionalmente ripristinato l'orario rigido limitatamente alla mezza giornata di assenza, consentendo quindi nella mezza giornata di presenza l’operatività dell’orario flessibile.
I permessi retribuiti (cioè non recuperabili) durante l’orario normale o rigido saranno concessi dalle Società per casi di motivata necessità e per effettuazione di visite specialistiche, esami e terapie mediche, purché documentati. Nella documentazione prodotta dovrà essere indicato, di norma, l’orario della prestazione sanitaria.
Si precisa al riguardo che il permesso decorrerà per il tempo strettamente necessario per recarsi nel luogo dove si effettuerà la prestazione e tornare presso la propria sede di lavoro.
Saranno concessi permessi non retribuiti (cioè recuperabili) per un massimo di 2 ore e 30 minuti al giorno. Nelle giornate di venerdì e in quelle semifestive la prestazione lavorativa dovrà essere di almeno 2 ore e 30 minuti (riparametrata per i part time).
Per poter usufruire dei citati permessi è necessaria la presenza in Azienda. Il tempo di lavoro viene rilevato dalle transazioni del badge, che è personale e non cedibile, effettuate attraverso gli appositi lettori.
I dipendenti devono effettuare personalmente le transazioni in occasione di ogni entrata e di ogni uscita nella propria sede di lavoro o nelle altre Sedi Amministrative dello stesso comune, effettuate per qualsiasi ragione.
Nel caso di corsi di formazione organizzati dalla Società presso le proprie Sedi Amministrative, il personale partecipante dovrà effettuare la registrazione della presenza con il tesserino personale (badge); nel caso che tali corsi siano organizzati in altre sedi, viene convenzionalmente ripristinato, per le giornate di corso, l’orario normale (o rigido) di lavoro.

Art. 3: Lavoro a tempo parziale
[…]
Le Società concederanno di effettuare prestazioni lavorative ridotte ai dipendenti, che svolgono le proprie mansioni a tempo pieno presso gli uffici delle singole unità produttive, nei limiti del 15% del totale dei dipendenti cui si riferisce il presente contratto in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, con esclusione dei lavoratori vigente adibiti a mansioni esterne, del personale iscritto alle categorie protette, nonché dei dipendenti assunti direttamente a part-time, con il minimo di un lavoratore ed il massimo del 25% del totale dei dipendenti per singola società. Sarà privilegiata la concessione del part time ai lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa con copertura pomeridiana.
I dipendenti richiedenti dovranno comprovare di trovarsi in una delle seguenti condizioni, in ordine di priorità:
a) necessità di assistere parenti (genitori, figli, coniuge e congiunti) malati o portatori di handicap;
b) necessità di assistere i figli fino al compimento del 16° anno di età;
c) anzianità di servizio di almeno 15 anni e particolari gravi ragioni di salute;
d) corsi regolari di studi (compresi quelli universitari) svolti nelle scuole pubbliche statali, parificate o legalmente riconosciute;
e) altre ragioni di natura personale, con esclusione tassativa della eventuale scelta di una seconda attività lavorativa.
Nota a verbale: Le Parti, considerata l’importanza sociale del lavoro a tempo parziale, si incontreranno per valutare eventuali richieste per motivazioni particolari non ricomprese nelle condizioni sopra elencate e per valutare casi particolari nell’eventualità che sia interamente assorbita la quota del 15% o siano stati raggiunti i limiti sopra citati, senza che ciò costituisca per le Società riconoscimento preventivo di impegno alla concessione.
Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni di legge, fermo restando che i criteri di applicazione delle relative norme, per le particolari caratteristiche del rapporto, devono essere rapportati proporzionalmente alla ridotta durata delle prestazioni […]

Art. 5: Lavoro straordinario
Le ore per il lavoro straordinario dovranno essere preventivamente richieste ed autorizzate per iscritto dalle Società. L’effettuazione dell’orario straordinario potrà iniziare solo dopo che il dipendente abbia prestato la propria attività per tutte le ore giornaliere dovute in base all’orario normale e abbia un saldo non negativo del monte ore. Nelle giornate del venerdì pomeriggio è consentito il recupero dell’orario normale, solo se autorizzato con la procedura e per le causali previste per l’effettuazione del lavoro straordinario. Il calcolo della prestazione straordinaria sarà effettuato a frazioni minime di mezz’ora.
Il responsabile di settore deve precisare i motivi che rendano necessaria l’effettuazione del lavoro straordinario, indicando i dipendenti che lo dovranno effettuare e la durata prevista della prestazione.
Le Società provvederanno a fornire alle RSA, in occasione della consegna degli elenchi nominativi, come previsto, dall’art. 109 CCNL vigente i chiarimenti necessari sulle cause che abbiano determinato il ricorso al lavoro straordinario dei singoli dipendenti. Tali elenchi saranno forniti in ordine decrescente di ore ed in ordine di Funzione, Servizio ed Ufficio.
[...]

Art. 24: Tutela della salute
Con riferimento all’art. 52 del CCNL vigente, ed a quanto disposto dal decreto legislativo 81/08 (e dalle successive eventuali modifiche) si precisa che le visite facoltative ed obbligatorie previste saranno effettuate presso strutture sanitarie pubbliche specializzate che verranno scelte in accordo con le RSA. Dell’esito complessivo di tali visite verrà data semestralmente informazione scritta alle RSA. Le risultanze diagnostiche verranno consegnate, da parte dell’Ente, agli interessati e al datore di lavoro verrà fornito esclusivamente un giudizio di idoneità o inidoneità.
Nel quadro del comune interesse per la salute dei dipendenti, le Società si impegnano ad adibire ad equivalenti mansioni, compatibilmente con le oggettive possibilità organizzative aziendali, verificate con la collaborazione delle RSA, i dipendenti per i quali, a seguito della visita suddetta, risultasse diagnosticata l’inidoneità nel proseguire nella mansione svolta.
In relazione all’adibizione dei dipendenti ai video terminali, l’Azienda ritiene che la normativa vigente, concernente prescrizioni in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte con videoterminali, debba assumere una precisa connotazione di riferimento ai fini della propria organizzazione. Le Parti concordano di limitare la permanenza operativa in modo continuativo ed esclusivo ai terminalisti video a 6 ore giornaliere.
Si premette che non è solo dovere ma interesse precipuo delle Società adottare, nell’ambiente di lavoro, ogni misura necessaria, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per la tutela della salute, dell’integrità fisica e della personalità morale dei dipendenti. Al fine della tutela della salute, della sicurezza dei dipendenti e del superamento delle barriere architettoniche, le Società affideranno agli istituti specializzati ed a medici competenti (così come definiti dal decreto legislativo 81/08) un’analisi degli ambienti di lavoro iniziando dai progetti di ristrutturazione in atto per poi passare a quelli che interverranno successivamente. Di tale analisi sarà data ampia informazione alle RSA. Nel quadro di un fattivo rapporto di reciproca collaborazione, che le Parti hanno dichiarato e ribadito di voler sviluppare, le stesse si incontreranno su richiesta delle RSA e le Società forniranno completa ed ampia informazione in merito.

Art. 26: Incontri informativi
Lo scopo di questi incontri è quello di realizzare una occasione di dialogo costruttivo tra i componenti (Dirigenti, Funzionari, Impiegati) le varie strutture organizzative (Funzioni, Unità, Servizi), consentendo ad ogni dipendente dell’Azienda una personale ed attiva partecipazione alla vita aziendale e la possibilità di proporre concreti miglioramenti a procedure, metodi di lavoro ed indirizzi del settore. L’iniziativa degli incontri potrà essere presa dai responsabili o dai collaboratori delle strutture. La periodicità dovrà essere quadrimestrale o semestrale e la durata complessiva non superiore alle 8 ore annue. Di ogni incontro verrà redatto verbale dal dirigente e da un incaricato dei dipendenti presenti. Il verbale dell’incontro verrà consegnato a tutti i collaboratori del settore interessato. Si ritiene che le riunioni debbano svolgersi nell’orario di lavoro. Nella stessa riunione potrà essere trattato anche più di un tema, anche se sarebbe opportuno non prevedere un numero eccessivo di punti all’ordine del giorno. Data, orario ed ordine del giorno saranno comunque comunicati con un anticipo congruo per consentire a tutti una effettiva preparazione. I verbali degli incontri riassuntivi degli argomenti trattati e degli interventi principali, entro un mese, saranno comunicati a cura della Funzione interessata, alla Direzione Generale.

Art. 27: Sistema di informazione
Ferma restando l’autonomia dell’attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Società e dei lavoratori:
- annualmente, di norma entro un mese dall’approvazione del bilancio d’esercizio, su richiesta delle RSA, le Società riuniranno i dipendenti per fornire loro le più importanti informazioni sul bilancio d’esercizio dell’anno precedente, nonché su eventuali programmi futuri;
- le Società informeranno preventivamente le RSA su eventuali processi che comportino significative modifiche all’organizzazione del lavoro o importanti implicazioni sulla qualificazione professionale dei dipendenti. Le Società informerà altresì le RSA in merito all’andamento societario di gruppo di norma in occasione dell’approvazione delle relazioni trimestrali e semestrali;
- le Parti, ferma restando la disciplina prevista dal CCNL vigente, confermano, come per il passato, d’incontrarsi per valutare situazioni particolari relative a trasferimenti di personale.

Art. 28: Pari opportunità - Azioni positive
Con riferimento all’art. 49 del CCNL vigente l’Azienda provvederà a fornire alla Commissione per le pari opportunità costituita pariteticamente da rappresentanti dei dipendenti designati dalle OO.SS. e delle Società, l’informativa prevista dalla legge n. 125 del 10.04.1991 sulle azioni positive (entro il 30 aprile di ogni anno).
L’analisi e la valutazione congiunta dei dati raccolti avranno lo scopo di individuare comportamenti, abitudini, disposizioni e forme organizzative che nei fatti producano discriminazioni dirette od indirette nei confronti del personale femminile, al fine di individuare spazi per un programma di azioni positive.
In concreto le Società cureranno di assegnare alle dipendenti che rientrano dall’aspettativa obbligatoria e/o facoltativa (gravidanza, puerperio) mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte nell’ambito della Funzione o Servizio di appartenenza, compatibilmente con le esigenze aziendali.
Le Società si impegnano a fornire al personale che ha responsabilità di gestione di risorse umane, già in servizio ed a quello di nuova assunzione una formazione sulle leggi delle pari opportunità e delle azioni positive.
Le Società si impegnano a realizzare momenti di aggiornamento su normativa e modulistica al personale che rientra dall’aspettativa o da altre assenze prolungate. Nell’ambito dell’incontro annuale previsto dall’art. 10 del CCNL vigente, l’Azienda fornirà anche le seguenti informazioni statistiche divise tra personale maschile e femminile:
titolo di studio;
tempi medi di permanenza nel livello;
part-time;
aspettative.
Inoltre la Commissione ha lo scopo di valutare la materia e di promuovere la parità di trattamento sui luoghi di lavoro, predisponendo programmi di azioni positive comuni per la valorizzazione del lavoro femminile e per l’eliminazione delle differenze e delle discriminazioni previste dal Trattato di Lisbona, oltre che per quelle di genere, di età e di disabilità. La Commissione, inoltre, verifica che siano assicurate pari opportunità formative e di crescita professionale a tutto il personale senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Art. 29: Locale per le RSA
Ai componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, in permesso sindacale, viene assegnato, in uso esclusivo in posizione riservata, un locale adeguatamente attrezzato, garantendo la disponibilità, ad ogni Sigla, di:
telefono;
fax;
postazione personal computer;
accesso alla rete Intranet / Internet;
scanner.

Parte seconda
Funzionari
Art. 41: Orario di lavoro

L'orario di lavoro disciplinato all'art. 2 non si applica ai Funzionari per i quali trova applicazione quanto disposto dal CCNL vigente.
[…]

Parte terza
Cattolica previdenza
Premessa

La presente Parte Terza costituisce sezione dedicata ai soli dipendenti di Cattolica Previdenza, in funzione delle specifiche caratteristiche organizzative della Società.
La sezione dedicata a Cattolica Previdenza ha l’obiettivo di armonizzare, quanti più articoli possibili, già presenti nelle altre parti del presente CCA, integrandoli da subito ove possibile.
Quanto non espressamente escluso nell’articolato contrattuale delle altre parti del CCA 2012-2015, si intende esteso ai dipendenti di Cattolica Previdenza.

Art. 45: Orario di lavoro
Salvo quanto specificato al punto 45.1 (valido esclusivamente per la Funzione “Servizio Amico”), ai dipendenti di Cattolica Previdenza, si applica integralmente quanto previsto nella Parte Prima - art. 2 Orario di lavoro.
Nota a Verbale: L’orario di lavoro, come sopra specificato, non viene applicato ai dipendenti assunti ai sensi e per gli effetti della Disciplina Speciale – Parte Seconda per i quali vale quanto previsto dall’art. 152 del CCNL vigente.

45.1: Orario funzione “Servizio Amico”
L’orario normale di lavoro della Funzione “Servizio Amico”, il cui rapporto sarà regolato dalla Disciplina Speciale – Parte prima, è pari a 37 ore settimanali come previsto dal CCNL vigente.
[…]
In ragione della specificità operativa tipica della funzione “Servizio Amico” si renderà necessario comunque garantire un “velo di copertura” nelle giornate indicate come semifestive dal vigente CCNL e nella giornata festiva “patrono della città”, nonché nel Venerdì di Pasqua, purché non coincidenti con la domenica. […]
La Società si impegna a dare comunicazione preventiva alle RSA sull’eventuale interruzione dell’orario sperimentale sopra citato con un mese di anticipo.
Per le garanzie occupazionali della Funzione “Servizio Amico” si richiama quanto previsto alla Parte Prima – art. 1 Sfera di applicazione all’ultimo paragrafo dell’articolo stesso.

Art. 49: Banca delle ore
Ad integrazione di quanto disposto dall’art. 115 CCNL vigente in termini di maturazione e fruizione del monte ore della “Banca delle Ore”, si precisa che, trascorsi 18 mesi dalla maturazione del relativo diritto il dipendente, potrà richiedere la monetizzazione dei permessi per i quali non sia stata possibile l’effettuazione del recupero, così come previsto all’atto della cessazione dal rapporto di lavoro dal richiamato art. 115 CCNL vigente.
Con riferimento alle norme di utilizzo della “Banca delle Ore”, dopo 5 mesi dalla maturazione del relativo diritto, previste al 3° comma dell’art. 115 CCNL vigente, la Società si riserva di richiedere la programmazione della fruizione di eventuali residui particolarmente rilevanti nell’ambito del piano annuale di fruizione delle ferie.
Nei casi di assenze continuative superiore ai 5 mesi – quali malattie, infortuni, maternità – che abbiano impedito l’effettuazione del recupero, i dipendenti potranno realizzare il relativo recupero posticipando il rientro in servizio.

Art. 50: Reperibilità
Ai dipendenti – addetti ad unità organizzative poste a presidio di particolari attività, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle riconducibili ai sistemi informativi – la Società può chiedere la reperibilità. In tal caso gli interessati debbono:
fornire tempo per tempo alla Società le indicazioni utili alla reperibilità;
mantenersi in situazioni logistiche che non ostacolino l’eventuale intervento;
effettuare gli interventi richiesti.
Ai dipendenti, a cui è richiesta la reperibilità – ad esclusione degli appartenenti all’area professionale A) – compete:
un’indennità pari a € 29,00 lordi, ragguagliata ad una reperibilità di 24 ore, con un minimo di € 13,00 lordi;
il rimborso delle spese sostenute;
il compenso per il lavoro straordinario relativo alla durata dell’intervento;
il compenso pari al 30% della paga oraria relativo alla durata dell’intervento se lo stesso è richiesto di domenica o in altra giornata destinata al riposo settimanale, oltre al riposo compensativo in un altro giorno lavorativo della settimana per le ore prestate.

Art. 59: Mobbing
La Società e le Organizzazioni Sindacali si impegnano, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, ad assicurare un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della libertà, della dignità e dell’inviolabilità della persona, nonché a principi di correttezza nei rapporti interpersonali.
Inoltre si impegnano a promuovere azioni miranti all’informazione nonché alla prevenzione in materia di molestie morali e/o azioni mobbizzanti.
In caso di eventuali segnalazioni, comunque ricevute, del reiterarsi di comportamenti non conformi ai predetti principi le Parti istituiranno rapidamente una commissione paritetica che valuterà le eventuali segnalazioni e gli interventi da realizzare.