Categoria: 2008
Visite: 6194

Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 1 luglio 2008
Validità: 01.06.2008 - 31.12.2011
Parti: Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Imprese edili e affini, P.M.I.
Fonte: FENEAL-UI
Note*: Rinnovo del CCNL 11 giugno 2004

Sommario:

 Premessa
Art. 1 - Assunzione e documenti
Art. 2 - Periodo di prova
Art. 3 - Mutamento di mansioni
Art. 4 - Mansioni promiscue
Art. 5 - Orario di lavoro
Art. 10 - Recuperi
Art. 17 - Festività
Art. 18 - Accantonamenti presso l'Edilcassa
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia
Art. 32 - Preavviso
Art. 36 - Edilcasse - Versamenti
Art. 39 - Accordi locali
Art. ... - Reperibilità
Art. 41 - Lavori usuranti - Lavori pesanti
Art. 70 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 76 - Quadri
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
Art. 78 - Lavoro a tempo parziale
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
Art. 93 - Addestramento professionale
 Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato
Art. 96 - Contratto a termine
Art. 100 - Provvedimenti disciplinari
Art. 101 - Licenziamenti
Art. 120 - Decorrenza e durata
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
APE ordinaria
Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti
Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni
Protocollo sugli Organismi bilaterali
Formazione
Lavoratori migranti
Sistema bilaterale per la sicurezza
Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Enti bilaterali
Cartellino di riconoscimento
Protocollo sul costo del lavoro
1) Cassa integrazione guadagni ordinaria
2) Decontribuzione degli straordinari e dei trattamenti aggiuntivi alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi
3) Riduzione premi INAIL
4) Regime contributivo e fiscale delle prestazioni di mensa e trasferta
Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili

Roma, 1 luglio 2008 tra Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 11 giugno 2004 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.


Premessa
(Omissis)
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all'omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.
(Omissis)

Art. 10 - Recuperi
E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
[…]
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
[…]

Art. 20- Indennità per lavori speciali disagiati
(Omissis)
Gruppo A) - Lavori vari
Dopo la tabella il comma viene così modificato:
"In situazione extra si trovano le seguenti province:
- Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.".

Art. 39 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità all'intesa Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1 luglio 2010 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. ... - Reperibilità del presente CCNL;
f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1 gennaio 2010, dell'Elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
[…]
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
[…]
5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
[…]
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Art. ...Reperibilità
[…]
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
[…]
La reperibilità potrà essere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni:
I) oraria;
II) giornaliera;
III) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere due settimane consecutive su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi, oppure - in relazione alle condizioni organizzative del servizio - più di sette giorni continuativi. In quest'ultimo caso il lavoratore fruirà del riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva, come previsto nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente CCNL
[…].
Ferma restando la loro specifica remunerazione come indicato al precedente punto b) del presente articolo, le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate durante gli interventi in reperibilità, poiché rientranti tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 66/2003, sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore annuali di lavoro straordinario previsto dall'art. 59.
Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concorda che per i lavoratori chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga, che non potrà comunque assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.
[…]

Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
(Omissis)
In caso di contestazione sull'attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di sperimentare il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria.
E' istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di legge in materia di mercato del lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.

Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
(Omissis)
D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le RSA di cui all'art. 19 della legge n. 300/1970, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA.
In assenza delle suddette Rappresentanze, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il Rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il Rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. E' inoltre informato ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il Rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al 10° comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Il Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lett. a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lett. b).
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il Rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008.
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I Rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di legge.
Nel caso di Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al Rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 38.
Il Rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la RSU o RSA ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008.
Dichiarazione congiunta
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui alla legge n. 123/2007.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Dichiarazione congiunta
(Patentino per macchine complesse)
L'Aniem e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si impegnano a promuovere, mediante il coinvolgimento di tutte le altre Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni, la stipula di un "avviso comune" per sottoporre all'attenzione del Governo l'esigenza di disciplinare procedure e modalità per la verifica e la certificazione, a cura di autorità pubbliche specificamente individuate, dell'abilitazione alla conduzione di macchine complesse per fondazioni e consolidamenti ed eventualmente di altre macchine il cui utilizzo possa avere un impatto rilevante sulla sicurezza delle persone e delle opere.

Art. 93 - Addestramento professionale
1. Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1 gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Edilcassa territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile.
b) Il lavoratore frequenterà il corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 89 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza. Questa formazione si svolgerà presso la Scuola edile o direttamente in azienda su moduli formativi certificati dalla Scuola edile.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
c) La Edilcassa territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile. La disposizione di cui al presente punto sarà operativa al verificarsi delle condizioni di cui al successivo punto 2.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
2. Le parti stipulanti, in occasione dell'effettivo riconoscimento della rappresentanza Aniem in seno agli Organismi Formedil nazionale e CNCPT, si incontreranno per disciplinare nel CCNL 1 luglio 2008 quanto definito dall'accordo tra Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil del 18 giugno 2008 armonizzandolo con le specifiche condizioni esistenti nel settore delle piccole e medie imprese.
(Omissis)
Dichiarazione a verbale
Le parti, nell'ambito dei bandi promossi da Fapi, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l'insieme della forza lavoro occupata.

Art. 96 - Contratto a termine
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e s.m., il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
[…]
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
[…]
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Aniem fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
[…]

Art. 100 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
[…]
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1 marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere (D.Lgs. n. 81/2008).
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
[…]

Art. 101 - Licenziamenti
Fermo restando l'ambito di applicazione della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
[…]
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico (D.Lgs. n. 81/2008) che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[…]
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. […]

Protocollo sugli Organismi bilaterali
Le parti sociali dell'edilizia, preso atto della crescita occupazionale e produttiva del settore alla quale si è assistito negli ultimi anni, tenuto conto della collaborazione e della condivisione degli intenti delle parti medesime, concordano nel proseguire nel percorso intrapreso al fine di ottenere risultati importanti soprattutto nella lotta contro il lavoro irregolare e nella promozione della sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni e per rendere concreti gli obiettivi di cui sopra, il presente Protocollo pone quali argomenti fondamentali, già ampiamente trattati e oggetto di numerosi accordi, la formazione, la sicurezza sui luoghi di lavoro e il ruolo che attorno a tali capisaldi devono svolgere gli Organismi paritetici, sia al livello nazionale che territoriale.
Occorre proseguire nell'analisi e nel contrasto al fenomeno degli infortuni sul lavoro, a quello del lavoro irregolare, tenendo ben presente la sempre maggiore presenza di lavoratori stranieri (comunitari e non) sul territorio nazionale.
Il sovrapporsi, a volte, del simultaneo effetto dei fenomeni appena descritti può comportare un forte irrigidimento del settore con potenziali ripercussioni sugli indici di produttività del medesimo e dell'intero mercato nazionale.
In tale ottica diventa fondamentale il ruolo che deve assumere il sistema delle relazioni industriali e della concertazione tra le parti sociali, quale unico strumento in grado di svolgere un'azione determinante nel raggiungimento degli obiettivi volti alla crescita e alla imposizione sul mercato del settore medesimo.
Non bisogna comunque dimenticare l'importanza di alcuni degli obiettivi fondamentali già perseguiti negli ultimi tempi dalle parti sociali dell'edilizia soprattutto in tema di regolarità contributiva, grazie al DURC, di indici di congruità, grazie all'avviso comune da ultimo siglato nel maggio 2007, nonché in tema di sviluppo degli Organismi paritetici (Formedil-Scuole edili - CNCPT - Casse edili), risultati questi che, nel dare un forte slancio al settore, hanno significato anche un importante precedente per tutti gli altri settori della produzione.
E altri ancora sono stati i temi sui quali le parti sociali dell'edilizia hanno inciso sulle decisioni degli Organi di Governo, quali l'obbligo della comunicazione di assunzione da assolversi il giorno prima della medesima e il cartellino di riconoscimento.
Le parti sottoscritte ritengono di dover continuare nel percorso intrapreso, nell'ottica di incentivare l'accesso al settore, all'avanguardia proprio grazie al costante dialogo tra le parti sociali, anche per ciò che concerne il possesso di tutti quei requisiti necessari per una partecipazione corretta e competitiva sul mercato.
E' necessario pertanto proseguire con la consapevolezza che una buona e costruttiva rete di relazioni industriali, quale è stata quella improntata sino a questo momento, rappresenta la chiave di volta nel raggiungimento degli obiettivi prefissati per la crescita del settore delle costruzioni.

Formazione
Al fine di dare un concreto seguito a quanto intrapreso dalle parti sociali all'indomani della sottoscrizione del precedente contratto collettivo del maggio 2004, e nella convinzione dell'importanza che lo strumento della formazione, a tutti i livelli produttivi, ha nello sviluppo del settore delle costruzioni, soprattutto per l'abbattimento del fenomeno infortunistico, le parti concordano nel riconoscere al Formedil, quale Organismo nazionale di formazione, il ruolo fondamentale del rilancio dei piani formativi al livello nazionale, con l'obiettivo soprattutto di pervenire ad una omogeneità dell'offerta formativa, pur non tralasciando, nel contempo, le peculiari esigenze territoriali.
Tutto ciò deve avvenire nell'ottica del riconoscimento al Formedil, e territorialmente alle Scuole edili, del ruolo fondamentale di strumento indispensabile nell'ambito della formazione e in quello del mercato del lavoro, quale mezzo efficace per la promozione dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Le parti convengono di potenziare sostanzialmente il ruolo svolto dai Formedil regionali, mediante un processo di rilancio dei medesimi, con l'intento soprattutto:
- di migliorare la definizione dei compiti ad esso affidati dai livelli della contrattazione sia nazionale che territoriale, anche nell'ottica di una più efficace razionalizzazione dei compiti connessi ai Formedil regionali e alle singole Scuole edili;
- di individuare meccanismi certi di finanziamento proporzionali e strettamente necessari alle funzioni ed ai compiti delegati al Formedil regionale, prevedendo anche un eventuale sistema di programmazione di controlli dei bilanci degli enti da parte di società di consulenza periodicamente incaricate.
Le parti, inoltre, con riferimento alle ore di formazione continua per i lavoratori del settore, concordano di istituire ulteriori otto ore annue con particolare riguardo alla sicurezza sul lavoro, da effettuarsi presso l'azienda o presso le Scuole edili, con certificazione della formazione espletata, attraverso l'utilizzo dei finanziamenti derivanti dal contributo dello 0,30% per la formazione continua previsto dalla vigente normativa.
A questo fine le parti sono impegnate ad intraprendere un'azione comune nei confronti di Fondimpresa affinché il contributo di cui sopra, di pertinenza delle imprese edili, sia pienamente utilizzato dal settore.
Inoltre, fermo restando quanto stabilito dalle parti sociali nell'accordo del 31 maggio 2005 in tema di Organismi bilaterali, in attuazione dell'omonimo Protocollo (Allegato P del contratto 20 maggio 2004), le parti sociali convengono che:
- il patrimonio netto disponibile di ciascuna Scuola edile, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione alla scuola, oltre ad un fondo di rotazione rapportato alle esigenze finanziarie dei progetti formativi.

Lavoratori migranti
Alla luce di quanto sopra detto e del costante aumento del fenomeno migratorio nel nostro Paese, si ritiene necessario dover affrontare tale tematica soprattutto alla luce di una previsione che contempli un ruolo attivo in tal senso da parte del Formedil e delle singole Scuole edili.
Le parti sociali, infatti, consapevoli delle problematiche connesse alle differenze linguistiche, culturali nonché alle problematiche legate all'integrazione socio-lavorativa dei soggetti di cui trattasi, stante la ripercussione nell'ambito del lavoro regolare e del fenomeno infortunistico, convengono di affidare al Formedil, anche mediante la costituzione di una apposita Commissione paritetica un ruolo attivo volto a:
- razionalizzare e incrementare la formazione preventiva nei Paesi d'origine dei lavoratori migranti;
- attuare corsi di lingua italiana e formazione specifica dedicata presso enti pubblici o presso le Scuole edili;
- attuare i programmi di formazione interculturale finalizzati sia al miglioramento della comunicazione tra le varie etnie, che al miglioramento del funzionamento del cantiere.
Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 82 del CCNL, la Commissione, mediante un costante monitoraggio del fenomeno, dovrà favorire tutte le iniziative in tali ambiti che permettano la soluzione dei problemi di integrazione sociale dei lavoratori migranti, a partire dai problemi di organizzazione del cantiere, mensa, calendario annuo, casa, servizi.
Il Formedil dovrà determinare, entro il 31 dicembre 2008, un piano di azioni che realizzi:
- la possibilità di fornire corsi di alfabetizzazione con mutualizzazione dei costi;
- la razionalizzazione e le sinergie delle iniziative dei soggetti per la formazione preventiva nei Paesi di origine dei lavoratori emigranti;
- l'attuazione dei programmi di formazione interculturale.

Sistema bilaterale per la sicurezza
Alla luce di quanto finora esposto e dell'importanza, in un settore quale quello delle costruzioni, del tema della sicurezza sul lavoro, nonché alla luce dei recenti interventi legislativi in materia che, sebbene non ancora pienamente esecutivi, hanno contribuito a dare forte rilievo all'argomento, puntando su una forte sensibilizzazione delle parti coinvolte nel rapporto di lavoro, nonché delle parti sociali medesime, queste ultime ritengono fondamentale rafforzare lo strumento della bilateralità e il ruolo dei Comitati paritetici territoriali e della CNCPT.
Le parti sociali concordano pertanto di dare nuovo slancio a tali enti, attribuendo un ruolo di supervisione e di controllo degli stessi all'ente istituito al livello nazionale, armonizzando la contribuzione con quella già prevista per la CNCE e il Formedil.
In tale ottica spetterà alla CNCPT verificare:
- i compiti e le funzioni proprie di ciascun Comitato paritetico territoriale;
- il reale funzionamento di ciascun Comitato paritetico territoriale;
- la congruità delle risorse spettanti a ciascun ente sulla base del reale fabbisogno e dell'attività che il medesimo si appresta a svolgere;
- la competenza della struttura tecnica operante all'interno dei CPT, predisponendo un sistema di controlli volti a garantire le reali competenze e professionalità dei medesimi;
- l'adozione da parte dei CPT dello Statuto tipo così come riportato nell'allegato del contratto collettivo del 2004, soprattutto con riferimento all'art. 11 (Bilanci dell'ente).
Tale attività potrà essere realizzata anche attraverso un programma di incontri al livello regionale che, se da un lato ha lo scopo di monitorare costantemente l'attività degli Enti territoriali, affinché rispondano alle reali esigenze del settore, dall'altro deve essere finalizzato al miglioramento dell'operato medesimo e alla sua omogeneizzazione al livello regionale.
Ad integrazione dell'art. 109 del CCNL le parti concordano inoltre di portare a definitivo compimento la totale realizzazione dell'operatività dei CPT territoriali, affidando il monitoraggio alla CNCPT, a cui compete di perseguire l'obiettivo del loro compiuto funzionamento, sulla base dei compiti agli stessi affidati, entro il 31 dicembre 2008.
Ad integrazione dell'accordo del 31 maggio 2005 ed in particolare del punto 5 sugli Organismi bilaterali e dell'art. 109 del CCNL le parti sociali concordano che:
- al finanziamento dei Comitati si provvede mediante un contributo percentuale specifico e autonomo da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al punto 3 dell'art. 24 da definirsi territorialmente, che non superi complessivamente con quello delle Scuole edili la misura dell'1%, e che comunque sia determinato sulla base di una disciplina specifica ed adeguata che tenga conto delle attività svolte e da svolgersi e delle esigenze di una struttura operativa adeguata;
- il patrimonio netto disponibile di ciascun Comitato paritetico territoriale, escluse le immobilizzazioni strumentali, non può superare l'ammontare di una annualità di contribuzione al medesimo.

Sistema di qualificazione alla sicurezza dei nuovi imprenditori edili
Nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi sopra fissati, le parti sociali concordano nel creare un sistema che possa contribuire a qualificare i nuovi imprenditori sui temi della sicurezza sul lavoro, formazione e aggiornamento.
A tal proposito, oltre al sistema di formazione rivolto principalmente ai lavoratori, le parti sociali convengono di prevedere appositi corsi di formazione preventivi in materia di sicurezza, comprensivi anche di un esame finale, rivolti ai nuovi imprenditori che accedono al settore edile.
Le parti inoltre propongono l'istituzione di un sistema di corsi di formazione/aggiornamento periodici cui potranno partecipare gli imprenditori edili stessi e al termine dei quali sarà rilasciato un apposito attestato di qualificazione.
Finalità del sistema, finanziamento, modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi e relative eventuali misure premiali alle imprese saranno oggetto di studio e di approfondimento di una apposita Commissione.

Enti bilaterali
La centralità del ruolo svolto dalle Casse edili su tutto il territorio nazionale, quale ente percettore degli accantonamenti delle diverse prestazioni da riconoscersi ai lavoratori impegnati nel settore, quale ente erogatore di molteplici prestazioni, nonché quale ente deputato ad emettere il DURC, comporta necessariamente l'obbligo di porre forte attenzione sul regolare svolgimento di tutte le attività delle singole Casse, affinché venga dato un forte impulso ai principi di regolarità e di trasparenza.
A tal fine e sempre nell'ottica dell'omogeneizzazione al livello nazionale, le parti sociali concordano che tutte le Casse edili, le Scuole edili ed i CPT appartenenti al sistema rappresentato dalla CNCE, dal Formedil e dalla CNCPT, alla scadenza dell'anno di riferimento per la redazione del bilancio, provvedano all'invio dello stesso alle rispettive Commissioni nazionali, entro 30 giorni.
Le parti concordano sull'attualità e sulla validità dei Protocolli finora sottoscritti sul tema e convengono sulla necessità di un costante monitoraggio al fine di verificarne l'applicazione e di definire delle precise scadenze per assicurarne la compiuta applicazione.
La CNCE, il Formedil, la CNCPT provvederanno ad incaricare una società di revisione dei bilanci che verifichi che gli stessi siano stati redatti sulla base dei criteri contabili omogenei definiti negli schemi del bilancio tipo concordati dalle parti e negli accordi sottoscritti sulla materia.
La società riporterà i dati più significativi in una relazione generale che potrà essere di orientamento per le determinazioni delle parti sociali e segnalerà con immediatezza agli Enti nazionali l'insorgere di tutte le situazioni non conformi affinché le parti possano assumere le adeguate determinazioni.
Le parti si danno atto inoltre che i compiti affidati al Comitato della bilateralità in materia di DURC sono stati assolti e che le ulteriori competenze del Comitato medesimo saranno affidate alla CNCE, una volta che tale principio sia stato recepito dall'intero sistema contrattuale delle costruzioni.

Cartellino di riconoscimento
Nell'ottica di rendere più omogenea la normativa introdotta (L. n. 248/2006 - art. 36-bis) con riguardo allo strumento del cartellino di riconoscimento dei lavoratori, oggi esteso dalla L. n. 123/2007 in tema di sicurezza a tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti, le parti sociali dell'edilizia concordano nell'attribuire alla CNCE l'incarico di emettere il modello del medesimo, che dovrà essere adottato da tutti i datori di lavoro operanti sul territorio nazionale e contenente tutti i dati già indicati dal Ministero del lavoro quali elementi essenziali.
Resta ferma la facoltà al livello territoriale di fornire direttamente le imprese iscritte alla Cassa edile del predetto tesserino.

Protocollo sul costo del lavoro
I temi trattati e gli obiettivi perseguiti dalle parti sociali del settore edile con la sottoscrizione dell'avviso comune del 16 dicembre 2003 hanno consentito di raggiungere alcuni importanti risultati sul fronte della lotta al lavoro sommerso.
In tale ambito, è anche emersa l'esigenza di agire, all'interno delle politiche di contrasto al lavoro irregolare, per una progressiva riduzione del costo del lavoro e in particolare degli elevati oneri sociali che gravano in edilizia.
Il percorso intrapreso, sia sotto il profilo contrattuale che legislativo, deve proseguire, attraverso opportuni interventi che adeguino, entro i parametri europei, il sistema nazionale del costo del lavoro.
Le riduzioni dei livelli contributivi possono consentire alle imprese del settore di limitare i casi di evasione contributiva, nonché di operare correttamente in un mercato, altrimenti, limitato dalla concorrenza sleale, conseguente al fenomeno del lavoro irregolare.
Accanto agli interventi di carattere agevolativo, finalizzati alla creazione di nuovi posti di lavoro, è necessario continuare a predisporre alcuni interventi di carattere strutturale che comportino un'ulteriore riduzione del carico contributivo.
La riduzione del cuneo fiscale e contributivo costituisce, insieme all'aumento della produttività, uno degli elementi su cui si può agire per la riduzione del costo del lavoro, al fine di aumentare la capacità competitiva delle imprese del settore delle costruzioni.
L'agenda concordata dalle parti sociali il 31 gennaio 2007 ha confermato quanto è stato oggetto del citato avviso comune, ottenendo risultati fondamentali per il settore.
La risoluzione delle questioni rimaste insolute, come da seguito rappresentate, costituisce ora un obiettivo strategico su cui converge l'interesse delle parti sociali.
3) Riduzione premi INAIL
Occorre conseguire la parificazione del premio INAIL per il settore delle costruzioni a prescindere dalla qualificazione giudica dell'impresa, con l'intento di pervenire all'unicità della misura del costo del lavoro.
Occorre introdurre una apposita normativa premiale di legge che vada a sostituire quella attualmente prevista nel caso di versamento dei contributi previdenziali sulle 40 settimanali di lavoro e che si trovi in linea con il monitoraggio del fenomeno infortunistico delle singole imprese, tale da comportare il riconoscimento in favore degli imprenditori di agevolazioni premiali all'uopo stanziate dagli Organismi paritetici.

Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge n. 296/2006, e gli artt. 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell'avviso comune del 17 maggio 2007, le Edilcasse sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Edilcasse, ragguagliate all'opera complessiva:

Categorie

Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1OG1 - Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture14,28%
2OG1 - Nuova edilizia industriale esclusi impianti 5,36%
3Ristrutturazione di edifici civili 22,00%
4Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti6,69%
5OG2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati30,00%
6OG3 - Opere stradali, ponti, ecc.13,77%
7OG4 - Opere d'arte nel sottosuolo10,82%
8OG5 - Dighe 16,07%
9OG6 - Acquedotti e fognature14,63%
10OG8 - Gasdotti 13,66%
11OG6 - Oleodotti 13,66%
12OG6 - Opere di irrigazione ed evacuazione12,48%
13OG7 - Opere marittime12,16%
14OG8 - Opere fluviali13,31%
15OG9 - Impianti per la produzione di energia elettrica14,23%
16OG10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione5,36%
17OG12-OG13 - Bonifica e protezione ambientale16,47%

Poiché alla realizzazione dell'opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Edilcassa competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Edilcassa non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale, previo richiamo della Edilcassa, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Edilcassa quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Edilcassa, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Edilcassa competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all'emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "Documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2010, a condizione che tutte le Edilcasse partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.