Tipologia: Accordo
Data firma: 16 febbraio 2000
Validità:  01.01.2000 - 31.12.2000
Parti: Petroltecnica e RSU/FLM
Settori: Metalmeccanici, PMI, Petroltecnica Coriano (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte Prima
Articolo 1 - Inquadramento
Articolo 2 - Trattamenti precedenti
Articolo 3 - Orario di lavoro
Articolo 4 - Trasferte
Articolo 5 - Spese trasferta
Articolo 6 - Premio aziendale per i bonificatori
Parte Seconda
Articolo 7 - Altri operai (non dell'area serbatoi)
A) Inquadramento
B) Premio
Parte Terza
Articolo 8 - Impiegati e tecnici
A) Inquadramento
B) Premio
C) Quadri
D) Viaggi e trasferte
Parte Quarta

Articolo 9 - Assicurazione
Articolo 10 - Normativa disciplinare
Articolo 11 - Straordinario
Articolo 12 - Scioperi
Articolo 13 - Incremento della qualità e della sicurezza
Articolo 14 - Formazione
Articolo 15 - Obblighi di fedeltà e di riservatezza
Allegati
Allegato 1)
Allegato 2)
Allegato 3)
Allegato 4) Normativa disciplinare aziendale

Accordo aziendale 2000

Premessa
Lo schema entro il quale viene definito questo accordo, è coerente con quello previsto dallo schema di protocollo 3/7/93 e del successivo Patto per il Lavoro del 1996 e dall' art. 9 del CCNL del luglio 1999.
In particolare viene accolto il principio che le erogazioni del livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati fra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività.
Viene inoltre accolto il principio che la produttività impegnata è quella eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli aumenti retributivi relativi a livello di CCNL.
Il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato è quello dei metalmeccanici Confapi come previsto alla lettera C) del Punto N1 - Campo di Applicazione del contratto (attività produttive di Servizio che hanno con il settore Metalmeccanico interconnessioni di significativa rilevanza).
Il presente contratto è di natura sperimentale e limitato nella sua durata dal 1/1/2000 al 31/12/2000.

Parte Prima
Articolo 3 - Orario di lavoro

1 - La definizione dell'orario di lavoro, recepita dal Contratto Nazionale dell'8/6/99, fa riferimento ad una base settimanale massima di 40 ore. Tale norma consente, anche in relazione a successivi chiarimenti ministeriali (vedi nota dell'11/6/99 del Ministero del Lavoro) di sganciare la durata massima della prestazione dal riferimento giornaliero. senza altre limitazioni che non siano quelle previste dalla suddetta nota, intendendo quindi come unico limite quello settimanalmente previsto.
Fermo restando quanto stabilito dal CCNL 8/6/99 in materia di orario di lavoro (40 ore settimanali), l'orario giornaliero dei dipendenti dell'area serbatoi, a causa della specifica attività che prevede sempre e comunque l'imprevedibilità dei tempi di spostamento, la possibile (e non programmabile a priori) laboriosità della messa in sicurezza dei siti, le difficoltà relative ai tempi di apertura e chiusura degli impianti, ecc., prevede giornalmente una flessibilità in base alle esigenze del servizio richiesto.
Eventuali superamenti delle 40 ore settimanali dovute a circostanze imprevedibili e non programmabili verranno recuperate possibilmente entro la settimana successiva e comunque non oltre il limite mensile.
2 - A causa della particolare attività svolta e della conseguente impossibilità pratica di avviare un rilevamento sistematico dell'effettivo orario di lavoro, (se non attraverso l'instaurazione di meccanismi complessi, a forte burocratizzazione, a costi elevati e di incerto risultato) si concorda che il rispetto dell'orario di lavoro e la gestione delle inevitabili flessibilità giornaliere che la natura dell'attività comporta, sono affidati ai dipendenti stessi che hanno l'obbligo di non superare l'orario settimanalmente previsto.
In ogni caso, eventuali ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattualmente previsto, saranno retribuite come lavoro straordinario solo se non sarà stato possibile per il dipendente compensarle entro il mese nel quale si è verificato lo sforamento.

Parte Quarta
Articolo 10 - Normativa disciplinare

1 - Viene concordata una normativa disciplinare aziendale presentata in allegato 4.

Articolo 11 - Straordinario
Eventuali ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattualmente previsto, saranno retribuite come lavoro straordinario solo se sarà stato preventivamente autorizzato, in forma scritta, dal Responsabile di Settore.
Per i lavoratori appartenenti all'area Serbatoi, le ore di lavoro effettuate oltre l'orario contrattualmente previsto, oltre ad essere preventivamente autorizzato dal Responsabile di Settore, non deve rientrare nella flessibilità come previsto all'art. 3).

Articolo 13 - Incremento della qualità e della sicurezza
1 - Premesso che la tutela della salute ed il miglioramento delle condizioni di lavoro, sono parte essenziale della cultura aziendale, le parti ritengono che la crescente sensibilità attorno a questi temi imponga di adeguare costantemente la strumentazione in atto per rispondere a questi problemi.
A tal fine le parti si impegnano a che:
- ogni eventuale anomalia che impedisse la normale applicazione delle procedure operative previste deve essere immediatamente segnalata e registrata come non conformità.
- ogni eventuale anomalia che risultasse da un processo di lavorazione sotto forma di risultato non atteso deve essere immediatamente segnalata.
- ogni altro contributo significativo che potrà produrre un miglioramento della qualità, della sicurezza e della protezione ambientale, sarà immediatamente segnalato
L'azienda riconoscerà come positiva la collaborazione del dipendente che si impegnerà nella tempestiva segnalazione delle succitate circostanze e nelle relative proposte di miglioramento e si impegna a premiare tale comportamento.

Articolo 14 - Formazione
Premesso che la risorsa umana, all'interno delle moderne strutture produttive, riveste una rinnovata centralità perché i meccanismi produttivi diventano meno ripetitivi ed il ruolo delle conoscenze, delle professionalità e della necessaria autonomia decisionale sono tutti fattori di espansione della creatività dei singoli e dei gruppi di lavoro, le parti riconoscono la necessità sempre maggiore, di formare competenze all'altezza della competizione che esiste sui mercati.
A tal fine le si concorda che:
l'azienda promuoverà quei corsi di formazione del personale che vanno nella direzione di uno sviluppo della professionalità, coerente con l'indicazione di cui alla premessa del presente articolo questa attività sia non episodica, ma volta ad una formazione permanente del personale nel quadro delle possibilità aziendali ciò avvenga tramite la determinazione di un impegno (programma) che sarà comunicato all'RSU entro il primo trimestre di ciascun anno.

Allegati
Allegato 4) Normativa disciplinare aziendale

Richiamo verbale
Per le infrazioni di minore rilievo sarà adottato il provvedimento del richiamo verbale.
Infrazioni sanzionate con multa sino a 3 ore di retribuzione
Per poter essere fatte valere a detrazione del compenso spettante al lavoratore, le suddette infrazioni devono essere contestate da una Ammonizione Scritta.
1. Ritardo non occasionale, sospensione o anticipata cessazione del lavoro quando non siano giustificati o autorizzati.
2. Negligente esecuzione del lavoro.
3. Negligente custodia dell'attrezzatura e dei mezzi aziendali che possa creare lieve danno all'Azienda.
4. Disattenzione che provochi guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale aziendale o comunque fornito dall'Azienda.
5. Utilizzo ad uso personale dell'attrezzatura aziendale, non preventivamente autorizzato
6. Mancato rispetto delle seguenti procedure aziendali:
[…]
- tutte le procedure di sicurezza rif. Vademecum operativo
Le sanzioni per le suddette manchevolezze sono da addebitarsi anche al responsabile di settore nel quale tali manchevolezze si sono verificate.
7. Uso spropositato di materiale aziendale utilizzato in eccesso oltre a quello settimanalmente fornito dall'azienda (tute, guanti e quant'altro utilizzato in maniera sconsiderata)
Infrazioni sanzionate con multa sino a 16 ore
1. Infrazioni per le quali siano già state rilevate tre ammonizioni scritte.
2. Assenza o abbandono ingiustificato del luogo di lavoro.
3. Mancato rispetto del divieto di fumare durante le ore di lavoro in aree pericolose, in particolar modo laddove l'indicazione è segnalata con appositi cartelli.
4. Mancata o intempestiva segnalazione ai superiori di anomalie che possano compromettere lo stato di strumentazioni, attrezzature o mezzi aziendali.
5. Mancata o intempestiva segnalazione ai superiori di anomalie riscontrate all'interno delle aree di lavoro delle Committenti.
6. Mancato rispetto delle seguenti procedure aziendali già contestato 2 volte:
[…]
- tutte le procedure di sicurezza rif. Vademecum operativo
Le sanzioni per le suddette manchevolezze sono da addebitarsi anche al responsabile di settore nel quale tali manchevolezze si sono verificate
7. Inosservanza o disapplicazione delle norme e misure di sicurezza (che sono sempre Obbligatorie in ogni luogo di lavoro ed in ogni evenienza) del lavoro.
8. Mancanza di rispetto della disciplina, della correttezza nel comportamento e dell'igiene del lavoro.
9. Reiterata mancanza di rispetto delle procedure aziendali già sanzionate.
Le infrazioni sanzionate con 16 ore di retribuzione possono generare l'abbassamento del livello precedentemente raggiunto dal lavoratore di cui al punto 1) del contratto aziendale.
Licenziamento o sospensione superiore ai tre giorni
Ai sensi di legge, il lavoratore può essere licenziato, con preavviso, per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali e senza preavviso, quando si verifichi una giusta causa.
In via esemplificativa:
[…]
2. Inosservanza del divieto di fumare, presso i cantieri dei Committenti (Raffinerie, Depositi, ecc.) in aree pericolose, indicate con apposito cartello, quando sia stata già applicata una precedente sanzione.
3. Inosservanza gravemente colposa del divieto di fumare quando tale infrazione sia suscettibile di provocare incidenti a persone, impianti, materiali e quant'altro.
4. Abbandono del posto di lavoro o altri comportamenti che implichino pregiudizio all'incolumità delle persone e alla, sicurezza dell'esecuzione dei lavori.
5. Diverbio litigioso seguito da vie di fatto che rechi perturbamento al regolare svolgimento del lavoro, avvenuto sia in Azienda che presso Committenti.
6. Negligenza che causi gravi danni e/o guasti all'attrezzatura, materiali e mezzi dell'Azienda.
7. Utilizzo ad uso personale dell'attrezzatura aziendale, non preventivamente autorizzato - o comunque autorizzato, che procuri grave danno all'Azienda.
8. Asportazione o danneggiamento volontario di attrezzatura, materiali e mezzi dell'Azienda
[…]
10. Disattenzione che provochi gravi guasti od evidente sperpero di materiale aziendale o comunque fornito dall'Azienda, quando siano state già precedenti sanzioni.
11. Insubordinazione verso i rispettivi superiori.
[...]
13. Ogni altro atto o comportamento in violazione di norme contrattualistiche quando già state applicate sanzioni e provvedimenti meno gravi.
14. Violazione delle norme di cui agli art. 10) e 15) del contratto aziendale
Procedure [...]