Tipologia: Accordo
Data firma: 17 marzo 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Cobo e RSU/Fim-Fiom-Uilm
Settori: Metalmeccanici, Cobo Reggio Emilia
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni
Mensa
Premio di risultato
Programma produttivo e utilizzo ferie/permessi
Orario di lavoro
Indumenti di lavoro e mezzi di protezione
Decorrenza e durata - Decontribuzione
Allegato
Accordo integrativo al verbale del 17 marzo 2000

Verbale di accordo

Addì 17 marzo 2000, tra la Ditta Cobo spa - Divisione M.T., avente stabilimenti in Reggio Emilia […], e le RSU aziendali […], con l'assistenza delle OO.SS. provinciali Fim-Fiom-Uilm di Reggio Emilia […], dopo attenta disamina delle questioni sottoposte dalle RSU alla Direzione Aziendale in merito al rinnovo del contratto interno, si è convenuto quanto segue:

Informazioni
Si conferma l'applicazione puntuale di quanto già definito nel precedente accordo aziendale 10.03.95.

Mensa
L'Impresa si impegna, sin da ora, ad attivarsi nei riguardi dell'Azienda CIR affiche, a seguito del trasferimento delle attività produttive presso il nuovo stabilimento di Cadelbosco Sopra, la stessa CIR possa assicurare un servizio analogo a quello attualmente in essere.

Orario di lavoro
Le Parti si sono date reciprocamente arto che il contesto produttivo e commerciale dell'Azienda rende necessaria la più fluida applicazione delle normative del CCNL applicato concernenti l'utilizzo di prestazioni lavorative in regime di orario supplementare/straordinario nonché in regime di flessibilità. Pertanto le Parti si impegnano per il futuro a favorire congiuntamente la piena ed integrale applicazione dei suddetti strumenti di gestione dell'orario di lavoro, nel rispetto delle previsioni del CCNL applicato.

Indumenti di lavoro e mezzi di protezione
L'Azienda ha confermato il proprio impegno alla distribuzione al personale interessato di n. 2 indumenti di lavoro "invernali" e di n. 2 "indumenti" di lavoro estivi.
In proposito, allo scopo di incentivare il regolare utilizzo e la corretta conservazione sia degli indumenti di lavoro che dei mezzi di protezione individuali regolarmente forniti dall'Azienda, si definisce quanto segue:
- l'Azienda fornirà il suddetto materiale, previa sottoscrizione da parte del dipendente di apposito foglio di ricevuta, impartendo opportune istruzioni sull'utilizzo e la conservazione;
- il lavoratore si impegnerà a fare un uso regolare e corretto di quanto ricevuto, in conformità alle istruzioni impartite, rispondendo della relativa conservazione e custodia;
- l'Azienda sostituirà il materiale usurato, difettoso o danneggiato solamente a fronte di contestuale riconsegna del materiale precedentemente assegnato;

Accordo integrativo al verbale del 17 marzo 2000
[…]
Altresì, ad integrazione di quanto pattuito in terna di Orario di lavoro con il medesimo Verbale di Accordo del 17 marzo 2000, si precisa che l'Azienda garantirà al personale interessato un preavviso di 48 ore per l'attivazione delle prestazioni di lavoro supplementare/straordinario, che potranno essere richieste - in base alle necessità operative - fino ad un numero di 34 ore pro-capite annue esenti dalla preventiva informativa alla RSU, indipendentemente dalla collocazione professionale dei profili interessati.
Su richiesta di singoli dipendenti interessati, a fronte di motivate esigenze personali, l'Azienda accantonerà, a partire dalla prima ora, nel "conto-ore" individuale le ore di prestazione supplementare/straordinaria effettuate; nel mese di effettuazione delle suddette ore l'Azienda procederà solamente al pagamento della quota del 10%, secondo i criteri stabiliti dal CCNL applicato, mentre la retribuzione delle ore in questione sarà corrisposta nel mese di fruizione dei permessi accantonati, clic dovranno comunque essere richiesti dal lavoratore con preavviso di almeno venticinque giorni rispetto al successivo utilizzo.