Tipologia: Contratto collettivo decentrato integrativo
Data firma: 10 aprile 2000
Validità: 10.04.2000 - 31.12.2001
Parti: Delegazione di parte Pubblica e RSU e OO.SS.
Settori: Enti locali, Cattolica (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Prima parte Dei diritti sindacali
Art. 1 - Validità e durata
Art. 2 - La rappresentanza sindacale
Art. 3 - Le relazioni sindacali
Art. 4 - Commissione bilaterale di verifica
Art. 5 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 6 - Pari opportunità
Art. 7 - Servizi pubblici essenziali
Seconda parte Dell'organizzazione del lavoro
Art. 8 - Struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica
Art. 9 - Mobilità interna
Art. 10 - Articolazione dell'orario di lavoro
Art. 11 - Nuovi profili professionali
Terza parte Della formazione e della valutazione
Art. 12 - Sviluppo delle attività formative
Art. 13 - Sistema di valutazione permanente
Quarta Parte Delle politiche per lo sviluppo delle risorse umane
Art. 14 - Quantità economiche per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 15 - Ripartizione delle risorse
Art. 16 - Progressione verticale nel sistema di classificazione
Art. 17 - Progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria
Art. 18 - Posizioni organizzative
Art. 19 - Lavoro Straordinario
Art. 20 - Monitoraggio e Verifiche
Art. 21 - Diritto allo Studio
Art. 22 - L'informazione e i diritti collettivi
Art. 23 - Norma di salvaguardia

Contratto collettivo decentrato integrativo Comune di Cattolica (Rimini)

Prima parte Dei diritti sindacali
Art. 2 - La rappresentanza sindacale

I rappresentanti sindacali cui le Amministrazioni devono fare riferimento sono le RSU;
La contrattazione decentrata integrativa sarà effettuata congiuntamente dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL;
Le convocazioni dell'amministrazione per partecipazione a trattative, confronti, concertazione e consultazioni, se avvengono in orario di lavoro, non rientrano nel monte ore spettante alle OO.SS. e devono essere considerate come servizio effettivamente prestato
Al fine di agevolare una sempre maggiore partecipazione dei lavoratori, per quelli impegnati in attività a ciclo continuo essenziale, si prevede l'utilizzo delle ore annue di assemblea, anche fuori orario di lavoro con recupero delle ore certificate. Per il personale che presta servizio lontano dalla sede in cui è indetta l'assemblea, si concede l'autorizzazione ad assentarsi dal lavoro per il periodo strettamente necessario per il raggiungimento della sede, al fine di garantire la partecipazione;
I permessi sindacali retribuiti relativi ai dirigenti sindacali dipendenti dall'Ente saranno utilizzati nel rispetto del monte ore spettante alle OO.SS. di appartenenza e alle RSU secondo le modalità previste dal CCNQ del 07.08.1998 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalle norme previste dai regolamenti di organizzazione delle RSU e delle altre norme vigenti in materia;
In applicazione dell'art. 30 della Legge 300/70 sono inoltre previsti in aggiunta al monte ore di cui sopra, permessi retribuiti per le riunioni di organismi direttivi statutari nazionali, regionali e provinciali secondo la disciplina di cui all'art. 11 del citato CCNQ;
In aggiunta al monte ore di cui sopra le RSU e le OO.SS., possono richiedere, per i loro dirigenti sindacali, in applicazione dell'art. 12 del già citato CCNQ, permessi non retribuiti per la partecipazione a congressi o convegni di natura sindacale . L'Amministrazione non opererà trattenute nei confronti del dipendente se la OO.SS. che ha presentato la richiesta di permesso provvederà contestualmente a richiedere di sostenere integralmente la spesa impegnandosi a restituire all'Ente le somme corrispondenti, al lordo di tutti gli emolumenti.
Sono confermate le modalità di richiesta dei permessi di cui al presente articolo previste nella circolare dell'Ente n. 25/98, regolarmente notificata a tutti i dipendenti, le cui modalità sono state previamente concordate con le OO.SS.

Art. 3 - Le relazioni sindacali
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 (materie della contrattazione collettiva decentrata integrativa); dall'art. 5 (tempi e procedure per la contrattazione collettiva decentrata integrativa); dall'art. 6 (contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale); dall'art. 7 (informazione); dall'art. 8 (concertazione) del CCNL e per consentire la partecipazione sindacale alla predisposizione di tutti gli atti inerenti l'organizzazione del lavoro, dei servizi e degli uffici, la ridefinizione delle dotazioni organiche, nonché l'esercizio dell'attività sindacale nell'ente e attuare la contrattazione integrativa, la consultazione e la concertazione, in osservanza del disposto degli artt. 3 e segg. del CCNL, si conviene quanto segue :
a) l'amministrazione fornirà tutte le informazioni tempestivamente, anche quelle di carattere finanziario, riguardanti atti e procedure inerenti al rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici, la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche, la gestione delle risorse umane, la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il trasferimento di attività o servizi anche nel caso di appalti o convenzioni o altre forme previste dalla legge;
b) di norma annualmente, prima della predisposizione del bilancio di previsione sarà effettuata una riunione di informazione con particolare riguardo alla programmazione delle attività dell'ente, e l'andamento dell'occupazione dell'anno successivo;
c) la contrattazione, la concertazione e la consultazione saranno attivate ogni qual volta una delle parti (ai sensi dell'art. 10, del CCNL) lo richieda;
d) in tutti i casi in cui venga avviata la consultazione o la concertazione su qualche argomento, le parti si impegnano a non prendere iniziative unilaterali in merito finché la stessa sia esaurita, conclusa con un verbale di accordo o che prenda atto delle posizioni delle parti e sia da esse sottoscritto;
e) di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative. Di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante;
f) qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;
g) nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai Dirigenti riguardanti le materie oggetto di contrattazione devono essere indicati i pareri delle OO.SS., come risultanti dai verbali degli incontri;
durante tali fasi, le parti si impegnano a non procedere unilateralmente.
Al fine di rendere agevole l'attività di informazione delle rappresentanze sindacali, l'amministrazione concederà nel caso sia presente sulla rete internet, l'uso di una parte del proprio sito, con una specifica casella di posta elettronica, per permettere alle OOSS e alla RSU aziendale la ricezione e la trasmissione dei messaggi e di documentazione inerente alla contrattazione e ai problemi sindacali (bacheca elettronica)
Saranno messi a disposizione della RSU e delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, idonei spazi per le comunicazioni di interesse sindacale, sedi per le riunioni di lavoro, locali per le assemblee, accessi alle reti informatiche, utilizzo della rete civica;

Art. 4 - Commissione bilaterale di verifica
Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione contrattuale, dell'applicazione degli accordi integrativi, del raggiungimento dei risultati previsti e per le pari opportunità, viene costituita una commissione bilaterale, che resta in carica per la durata della vigenza del presente accordo, per le finalità di seguito indicate:
Vigilanza e controllo sulla applicazione dei seguenti istituti contrattuali:
- attività della formazione
- pari opportunità
- verifica e controllo sull'istituto della produttività e del fondo dello straordinario
- verifica e controllo sull'attuazione della nuova Classificazione del personale
- verifica e controllo sull'attivazione e gestione del sistema permanente di valutazione

Art. 5 - Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Si rende noto che l'Amministrazione ha individuato nei 13 dirigenti dell'Ente i "datori di lavoro" che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. 626/94 e succ. modificazioni, sono responsabili in materia di sicurezza per l'attività svolta all'interno dei propri centri di responsabilità.
L'art. 8 del D.lgs. 626/94 e sue modificazioni richiede ai singoli datori di lavoro, individuati nei 13 dirigenti dell'Ente, anche la designazione di un responsabile della prevenzione e della protezione dai rischi professionali del proprio centro di responsabilità che formi insieme al medico competente ed ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente.
In considerazione della valenza di tipo trasversale che rivestono i temi riguardanti la sicurezza del lavoro, la prevenzione dei rischi occupazionali e la tutela della salute sui luoghi di lavoro rispetto ai vari centri di responsabilità, si individua all'interno del Settore Ambiente e Manutenzione Urbana, la sede del coordinamento del servizio di sicurezza dell'Ente.
Tale coordinamento risulta composto dal dirigente del Settore Ambiente e Manutenzione Urbana e dagli altri 12 dirigenti dell'Ente o loro rappresentanti, dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione designati dall'Amministrazione, dal medico competente, dai rappresentanti per la sicurezza e dalle ulteriori figure connesse, oggetto di appositi incarichi.
I compiti del servizio di prevenzione e protezione sono quelli previsti dall'art. 9 del D.lgs. 626/94, mentre le attribuzione dei rappresentanti per la sicurezza sono elencate dall'art. 19 del suddetto Decreto, che si riportano;

Art. 9 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 11;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Art. 19 - Attribuzione del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).


Art. 6 - Pari opportunità
Visto l'art. 4 del CCNL 1998/2001 che assegna alla contrattazione collettiva decentrata integrativa, le pari opportunità per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del D.P.R. 333/90, anche per le finalità della Legge 125/91;
visto l'art. 25 del CCNL 1998/2001 che nuovamente individua, come già fatto dall'art. 9 del CCNL del 06.07.1995, i comitati per le Pari Opportunità come i preposti al compito di raccolta dati in relazione alle materie delle pari opportunità;
visto il D.Lgs. n. 29/93 art. 61 comma 1e 2 e successive modificazioni (D.Lgs. 80/98);
vista la circolare n. 12 del 25.03.1993 della Presidenza del Consiglio art. 2 commi 3-4-5-6-;
viste le circolari dell'agosto 1991 e del marzo 1993 del Dipartimento per la Funzione Pubblica-Presidenza del Consiglio dei Ministri;
vista la Legge 125/91 art. 1 comma 3, art. 2 comma 6, art. 9;
si individuano come prioritarie le seguenti Azioni Positive da contrattare:
1. Flessibilità degli orari di lavoro per le lavoratrici con carichi familiari, con figli minori e/o disabili in rapporto agli orari dei servizi sociali ed educativi, facilitazioni nella fruizione del part-time
2. Ricerca, analisi e proposte sulla collocazione delle lavoratrici al rientro dall'assenza per maternità
3. Diffusione a tutti i dipendenti della dichiarazione di principio e del codice di condotta contro le molestie sessuali sul lavoro
4. Costituzione del comitato Pari Opportunità per la formulazione di proposte sulle materie sopra enunciate.

Seconda parte Dell'organizzazione del lavoro
Art. 10 - Articolazione dell'orario di lavoro

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali, ed è articolato come risulta nelle tabelle degli orari che sono state notificate a tutti i dipendenti, ciascuno per il proprio servizio.
Per quanto riguarda la specifica disciplina si rimanda alla citata ordinanza n. 25/98 del 25 agosto 1998, notificata a tutto il personale.
Al personale che effettua un orario articolato in più turni (Centro culturale, polizia municipale, ecc.) a decorrere dalla stipula del presente contratto, sarà applicata, la disciplina della riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali.

Quarta Parte Delle politiche per lo sviluppo delle risorse umane
Art. 20 - Monitoraggio e Verifiche

Allo scopo di una costante verifica dell'applicazione contrattuale, dell'applicazione degli accordi integrativi, del raggiungimento dei risultati previsti, al fine di approfondire e monitorare la situazione di specifiche problematiche inerenti all'attività dell'ente in relazione alla applicazione del presente contratto si costituisce la Commissione bilaterale composta in modo paritetico da n. 3 componenti scelti dall'Amministrazione e n. 3 componenti scelti dalle rappresentanze sindacali, che svolgerà la propria attività in orario di lavoro e resterà in carica per la durata della vigenza del presente accordo:
Componenti della Commissione bilaterale di verifica per l'Amministrazione Dott.- B., Dott. R., Rag. L.
Componenti della Commissione bilaterale di verifica per la RSU.

Art. 22 - L'informazione e i diritti collettivi
Partendo dai contenuti del presente contratto, che prevede incontri specifici almeno annuali di informazione e comunque in presenza di fatti inerenti la riorganizzazione degli uffici, l'innovazione tecnologica, i processi di esternalizzazione, dismissione e trasformazione oltre che quelli ( due volte l'anno) per la gestione degli straordinari, è utile prevedere, prima che la Giunta predisponga la proposta di bilancio, un incontro, nel quale l'amministrazione esponga i programmi per l'anno futuro.
Le materie d'informazione sono quelle previste dal vigente CCNL.

Art. 23 - Norma di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al CCNL ed eventuali integrazioni e modifiche. In caso di dubbi interpretativi del presente accordo si riunirà la commissione bilaterale che voterà a maggioranza l'interpretazione corretta, e le cui enunciazioni verranno a far parte del presente accordo