Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 23 marzo 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Consorzio Granterre/Lega Cooperative Modena e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Consorzio Granterre Modena
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1. Premessa
2. Relazioni industriali
3. Mercato del lavoro e professionalità
4. Pari opportunità
5. Sicurezza
6. Mobilità interaziendale e trasferte
7. Superminimo ex art. 12 CIA 1990
8. Indennità alta professionalità
9. Orario di lavoro
10. Ferie
11. Permessi straordinari
12. Integrazione malattia ed infortunio
13. Premio per obiettivi
14. Pagamento mensilità
15. Mensa
16. Decorrenza e durata
Allegato

Verbale di accordo

Il giorno 23 marzo 2000 in Modena, tra il Consorzio Granterre scarl […], assistito dalla Lega Cooperative di Modena […] e Flai Cgil […] e Fai Cisl […] e Uila Uil […], si è pervenuti al rinnovo del contratto integrativo aziendale per i settori agrozootecnico e florovivaistico del Consorzio Granterre scarl.

1. Premessa
Le Parti confermano che ai lavoratori interessati dal presente integrativo vengono applicati il CCNL Cooperativie e Consorzi e il CIPL attualmente vigenti.

2. Relazioni industriali
Le Parti convengono sulla necessità di favorire un processo di coinvolgimento e partecipazione dei lavoratori alle scelte di carattere strategico e sugli obiettivi da raggiungere.
Il perseguimento di tali fini richiede una evoluzione delle relazioni industriali, che necessitano, oggi sempre più, di un approccio nuovo, coerente ed attivo di entrambe le Parti per il conseguimento degli obiettivi aziendali.
Le Parti convengono sulla necessità di prevedere due incontri all'anno, in momenti prestabiliti o comunque su richiesta delle parti, nei quali confrontarsi su temi d'interesse comune, quali strategia d'impresa, andamento del settore, investimenti, programmi produttivi ed occupazionali.

3. Mercato del lavoro e professionalità
Nella consapevolezza dell'evoluzione del contesto economico nazionale ed internazionale e dei mutamenti del mercato di riferimento, caratterizzato da forte competitività e selettività delle imprese, l'Azienda è volta ad una ricerca costante e continua dell'efficienza organizzativa e alla valorizzazione delle professionalità.
In applicazione del CCNL di riferimento, nonché dell'accordo nazionale sul mercato del lavoro si conviene di svolgere un incontro annuale per definire l'organico e le giornate dei lavoratori a tempo determinato in relazione alle esigenze produttive ed organizzative. Le Parti si impegnano altresì ad un confronto annuale sui livelli professionali acquisiti.

4. Pari opportunità
L'Azienda nel rispetto ed in conformità di quanto sancito dal CCNL e dalla normativa vigente, continuerà concretamente a favorire lo sviluppo di iniziative tendenti al raggiungimento della reale parità e delle opportunità tra il personale femminile e maschile.
Allo scopo l'azienda si dichiara disponibile a favorire la crescita professionale delle donne, anche attraverso attività formative interne od esterne.

5. Sicurezza
L'Azienda conferma la propria attenzione per l'igiene, la sicurezza ed il miglioramento delle condizioni di lavoro. Fermo restando quanto disposto dalla normativa di legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (legge [dlgs] 626/94), le Parti convengono di sviluppare una cultura della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro.

9. Orario di lavoro
Vista la particolarità e specificità dei singoli reparti si conviene di definire l'orario a livello aziendale per settore.
Le ore eccedenti l'orario contrattuale saranno recuperate con periodi di riposo compensativi concordando con i delegati sindacali e i lavoratori stessi le modalità e i tempi di recupero fermo restando la maggiorazione contrattuale per il lavoro straordinario qualora si superi l'orario contrattuale.
Negli allevamenti zootecnici le ore eccedenti le 39 settimanali verranno liquidate a fine mese con le relative maggiorazioni.
Onde permettere ad ogni settore una organizzazione del lavoro confacente alle esigenze produttive, tra la direzione aziendale e i delegati sindacali si potranno concordare forme d'orario diverse ferme restando le 39 ore settimanali.
Nel settore florovivaistico, considerate anche le specificità connesse alla vendita al pubblico, si adotteranno schemi di orario che comprendano anche le giornate di sabato e domenica, fermo restando il riposo settimanale, in altro giorno della settimana, in modo da realizzare l'orario sopra indicato e fermo restando le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e straordinario qualora si realizzino.
Nel settore florovivaistico le ore prestate la domenica verranno maggiorate secondo la normativa e liquidate mensilmente. Le ore di straordinario maturate in giorni diversi dalla domenica continueranno ad essere recuperate con periodi di riposo compensativo.
L'orario di lavoro sarà affisso nei luoghi di lavoro.

10. Ferie
Le ferie devono essere godute entro il diciottesimo mese successivo al termine dell'anno di maturazione (es: le ferie del 1998 devono essere godute entro giugno del 2000) vedi circolare INPS n. 134 del 23/06/98.
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