Cassazione Penale, Sez. 6, 11 giugno 2014, n. 24642 - Mobbing e politiche di spoils system in Comune
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente -
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere -
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere -
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI PALERMO;
S.G. N. IL (OMISSIS);
nei confronti di:
L.G.V. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1820/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 09/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MAZZOTTA Gabriele che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. Amato Fausto Maria, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
Udito il difensore Avv. GENOVA Gaspare, che si associa alla richiesta del P.G..
Fatto
1. Con sentenza del 9 gennaio 2013 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa in data 15 dicembre 2010 dal Tribunale di Palermo, che assolveva L.G.V. dal reato in rubrica ascritto di cui all'art. 572 c.p., contestatogli per avere - nella sua qualità di Sindaco del Comune di Trappeto - sottoposto S.G. - assoggettata alla sua autorità in quanto funzionaria del Comune - a maltrattamenti e vessazioni di vario genere, che ne svilivano e mortificavano la dignità di persona e di lavoratrice, inducendola ad uno stato di sofferenza psicologica grave; in particolare, prima per averla nominata referente tecnico del Comune in vari progetti di utilità sociale e capo della sua segreteria particolare, successivamente, ed immotivatamente, per averle revocato gli incarichi, isolandola professionalmente, parlando male di lei con lo staff del Comune, sopprimendo il servizio socio - scolastico da lei prima diretto, mantenendo atteggiamenti denigratori ed irriverenti nei suoi confronti, ordinando di non assegnarle pratiche di rilievo, disponendo che il suo ufficio fosse adibito a magazzino e deposito di colli e scatoloni, e, conclusivamente, tenendo nei suoi confronti, dal luglio 2003 in poi, comportamenti di mobbing.
2. Il P.G. presso la Corte d'appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione avverso la su indicata decisione della Corte d'appello, deducendo tre motivi:
a) erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione per avere la impugnata sentenza escluso la configurabilità del reato nell'ambito di un rapporto tra un dipendente comunale ed un sindaco, quando invece tra le parti in causa vi era un rapporto di autorità e subordinazione gerarchica, appartenendo solo al Sindaco il potere di nominare e revocare i responsabili di ogni settore in forza delle norme regolamentari comunali: tale rapporto era caratterizzato da relazioni giornaliere, continue e talmente intense, anche in considerazione delle ridotte dimensioni del Comune di Trappeto, da rendere impossibile la non instaurazione di rapporti di natura parafamiliare;
b) contraddittorietà e mancanza di motivazione per avere erroneamente escluso la possibilità di qualificare la condotta come violenza privata aggravata, sul presupposto della carenza degli elementi della violenza e della costrizione, sebbene gli elementi di prova raccolti, e non valutati, ovvero travisati nel loro significato, evidenziassero la presenza degli episodi di maltrattamenti e vessazioni idonei a configurare i requisiti mancanti, mentre l'elemento della costrizione era in sè e per sè ravvisabile, ove si consideri che l'unica possibilità che alla S. si offriva per sottrarsi a tali comportamenti sarebbe stata l'ipotesi delle dimissioni (sulla base delle diverse prove orali e documentali raccolte nel corso dell'istruttoria, infatti, era emerso che le funzioni della S., a seguito della perdita del ruolo di capo settore, si erano ridotte a quelle di una comune impiegata, e benchè la stessa non avesse perso la qualifica di funzionario, non aveva di fatto un preciso compito assegnato, nè svolgeva funzioni idonee alla sua qualifica, oltre ad essere stata sostituita da un altro funzionario con competenza e professionalità inferiori alle sue);
c) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 323 c.p., e art. 521 c.p.p., poichè se la Corte avesse tenuto conto della prova dei comportamenti di vessazione, emarginazione e discriminazione motivata da ritorsione e finalizzata a procurare un ingiusto danno, avrebbe dovuto ritenere la sussistenza del reato di abuso d'ufficio, anche al di là dell'illegittimità dei singoli atti amministrativi, in virtù dei principii costituzionali di buona amministrazione ed imparzialità della P.A..
3. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello ha proposto altresì ricorso per cassazione il difensore della parte civile, deducendo, con argomenti sostanzialmente sovrapponibili, gli stessi motivi di doglianza prospettati dal ricorrente P.G., ossia: a) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p., ed all'art. 192 c.p.p., comma 1, e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e); b) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 610 c.p., aggravato ex art. 61 c.p., nn. 1, 9 e 11; c) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 323 c.p..
4. Con memoria difensiva depositata in data 18 marzo 2014 il difensore dell'imputato ha svolto una serie articolata di deduzioni ed argomentazioni a sostegno della correttezza dell'impugnata decisione, replicando ai rilievi espressi nei ricorsi proposti dal P.G. e dalla parte civile, dei quali chiedeva la declaratoria di inammissibilità, ovvero, in subordine, di rigetto.
La difesa ha dedotto, in particolare, che le richieste subordinate di riqualificazione del fatto contestato all'imputato nelle ipotesi delittuose della violenza privata aggravata o dell'abuso d'ufficio erano state dalla parte civile avanzate, per la prima volta, nei motivi nuovi formulati per il giudizio d'appello. Rispetto a tali motivi nuovi, depositati in data 26 ottobre 2012, la Corte d'appello aveva accolto l'istanza di declaratoria di inammissibilità avanzata dalla difesa dell'imputato, sul rilievo che gli stessi erano stati proposti oltre il termine di quindici giorni prima dell'udienza, fissato dall'art. 585 c.p.p., comma 4, avuto riguardo alla iniziale data dell'udienza fissata per la trattazione dell'appello, ossia quella del 18 luglio 2012, e non alla successiva udienza di rinvio del 14 novembre 2012.
Il P.G. e la parte civile, nonostante il provvedimento di inammissibilità dei motivi nuovi, hanno dunque riproposto in sede di legittimità censure avverso una situazione che non può più essere oggetto di contestazione, in quanto coperta da una statuizione preliminare sulla quale nessuna doglianza essi hanno avanzato, stante l'omessa impugnazione del relativo provvedimento adottato nella fase di merito ex art. 585 c.p.p., comma 4.
Diritto
5. I ricorsi sono infondati e devono essere conseguentemente rigettati per le ragioni di seguito esposte e precisate.
6. Preliminarmente, deve ritenersi fondata l'eccezione difensiva (v., supra, il par. 4) di inammissibilità delle questioni oggetto dei motivi nuovi tardivamente formulati dalla parte civile per il giudizio d'appello, poichè dalla stessa Corte distrettuale - con ordinanza, non impugnata dalle parti, pronunciata all'udienza del 14 novembre 2012 - già ritenuti inammissibili, dopo che lo stesso P.G. aveva chiesto l'accoglimento della relativa eccezione difensiva.
Ne deriva, quale logico corollario, che la Corte d'appello, pur esprimendo nell'impugnata pronuncia una motivata valutazione di infondatezza delle correlative questioni, non avrebbe dovuto esaminare nel merito le richieste di riqualificazione della condotta nei delitti di abuso d'ufficio o di violenza privata aggravata, che non potevano trovare alcun ingresso in dibattimento a causa della preliminare statuizione di inammissibilità ex art. 585 c.p.p., commi 4 e 5.
7. Per quel che attiene alle ulteriori censure mosse dai ricorrenti, tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico - giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4^, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6^, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061).
Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorchè i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico - giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3^, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615).
Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronunzia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio assolutorio formulato nei confronti dell'imputato.
Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che il relativo epilogo decisorio non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchè illustrati come maggiormente plausibili, o perchè assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6^, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1^, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507).
Nel caso di specie, peraltro, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dai ricorrenti, limitatisi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui alla lett. e) del comma primo dell'art. 606 e.p.p. (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dai ricorrenti articolate.
8. Sulla base delle numerose emergenze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito hanno ricostruito analiticamente l'intera vicenda storico - fattuale oggetto della regiudicanda, evidenziando, in particolare: a) che la S. non ha subito alcun demansionamento, essendo rimasta immutata la propria qualifica, ma ha perso la funzione, e la relativa indennità, di capo del settore socio - scolastico - culturale che le era stata attribuita; b) che la soppressione di tale settore organizzativo, accorpato a quello, pur non omogeneo, delle attività produttive, e la revoca delle funzioni di segretaria particolare del Sindaco sono state, rispettivamente, motivate da ragioni organizzative - ritenute dai Giudici di merito non illegittime, sia perchè riconducibili alle discrezionali determinazioni dell'ente comunale, sia perchè ricollegate all'analoga volontà di soppressione di altro settore, quello della Polizia municipale, come tale estraneo all'area conflittuale dei rapporti intercorsi tra l'imputato e la persona offesa - ovvero da ragioni legate alla cessazione del rapporto fiduciario tra il Sindaco e la persona offesa, causata dal fatto che quest'ultima aveva appoggiato suo fratello, eletto nel Consiglio comunale in una lista civica di opposizione; c) che non è stato accertato se la scelta di allocare nell'ufficio della S. colli e scatoloni per un paio di mesi fosse riconducibile alla volontà dell'imputato; d) che analoga carenza di prova si è palesata riguardo all'ipotizzato concorso in condotte denigratorie ed ingiuriose poste in essere nei confronti della persona offesa dal vicesindaco, come pure in merito alla proposta di adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico.
Dal complesso delle risultanze probatorie, sia analiticamente che globalmente valutate, i Giudici di merito hanno coerentemente ricavato l'esclusione dei caratteri dell'abitualità, della sistematicità e dell'intenzionalità persecutoria necessari ad integrare la presenza di comportamenti vessatori e mortificanti la dignità della persona ai fini della configurabilità della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., ed hanno conseguentemente inquadrato le condotte in esame nell'ambito di scelte decisionali motivate da ragioni di tipo strettamente fiduciario, ovvero dettate da logiche politiche assimilabili a pratiche di cd. spoils System, pur ritenendole criticabili e lesive della sfera morale della persona offesa, che le ha percepite come denigratorie della propria professionalità e dignità di funzionario amministrativo.
9. Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento giurisprudenziale dettato da questa Suprema Corte, secondo cui le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (cd. "mobbing") possono integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente assuma natura para - familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, dal formarsi di consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra (rapporto supremazia - soggezione), dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia, e come tale destinatario, quest'ultimo, di obblighi di assistenza verso il primo (da ultimo, Sez. 6^, n. 28603 del 28/03/2013, dep. 03/07/2013, Rv. 255976; v., inoltre, Sez. 6^, n. 26594 del 06/02/2009, dep. 26/06/2009, Rv. 244457; Sez. 6^, n. 685 del 22/09/2010, dep. 13/01/2011, Rv. 249186; Sez. 6^, n. 43100 del 10/10/2011, dep. 22/11/2011, Rv. 251368; Sez. 6^, n. 16094 del 11/04/2012, dep. 27/04/2012, Rv. 252609).
La modulazione di tale rapporto, dunque, avuto riguardo alla ratio della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 572 c.p., deve comunque essere caratterizzata dal tratto della "familiarità", poichè è soltanto nel limitato contesto di un tale peculiare rapporto di natura para - familiare che può ipotizzarsi, ove si verifichi l'alterazione della sua funzione attraverso lo svilimento e l'umiliazione della dignità fisica e morale del soggetto passivo, il reato di maltrattamenti: si pensi, in via esemplificativa, al rapporto che lega il collaboratore domestico alle persone della famiglia presso cui svolge la propria opera o a quello che può intercorrere tra il maestro d'arte e l'apprendista.
L'inserimento di tale figura criminosa tra i delitti contro l'assistenza familiare si pone in linea, del resto, con il ruolo che la stessa Costituzione assegna alla "famiglia", quale società intermedia destinata alla formazione e all'affermazione della personalità dei suoi componenti, e nella stessa prospettiva ermeneutica devono essere letti ed interpretati soltanto quei rapporti interpersonali che si caratterizzano, al di là delle formali apparenze, per la loro natura para - familiare.
9.1. Siffatta connotazione del rapporto, tuttavia, deve escludersi nel caso in esame, considerato che la posizione lavorativa della ricorrente, come si è poc'anzi accennato, è inquadrata all'interno di una dinamica relazionale complessa, la cui articolata disciplina è retta dalle norme del pubblico impiego, che ne delineano le forme di esercizio dei diritti e l'adempimento dei reciproci doveri, senza lasciare spazio all'instaurarsi di quella stretta ed intensa relazione diretta tra il datore di lavoro ed il suo dipendente, che appare in grado di determinare forme di soggezione di una parte nei confronti dell'altra, ovvero una consuetudine o comunanza di vita assimilabile a quella caratterizzante il consorzio familiare.
Nè, peraltro, può ritenersi che il ruolo proprio del Sindaco, rispetto alle attribuzioni del funzionario di un Comune, sia assimilabile alla tipica posizione di un datore di lavoro, instaurandosi il rapporto lavorativo di un dipendente comunale con il relativo ente pubblico territoriale, e non certo con il Sindaco.
Ne discende, inevitabilmente, il manifestarsi di una realtà connotata da una marginalizzazione dell'intensità dei rapporti intersoggettivi, nel senso che non ne viene esaltato quell'aspetto personalistico strettamente connesso alla dinamica relazionale "supremazia - soggezione", individuabile fra soggetti che si trovano ad operare su piani diversi.
Ne deriva, ancora, sulla base di quanto concordemente evidenziato, con congrue ed esaustive argomentazioni, dai Giudici di merito, che non può ritenersi in alcun modo apprezzabile, all'interno di tale vicenda storico - fattuale, un quadro di evenienze sintomatiche di una riduzione del soggetto più debole entro una condizione esistenziale dolorosa ed intollerabile a causa della sopraffazione sistematica di cui egli sarebbe rimasto vittima all'interno di un rapporto quanto meno assimilabile a quello di natura familiare.
Se, da un lato, è vero che l'art. 572 c.p., ha "allargato" l'ambito delle condotte che possono configurare il delitto di maltrattamenti anche oltre quello strettamente endo - familiare, è pur vero, dall'altro lato, che la relativa fattispecie incriminatrice è inserita nel titolo dei delitti in materia familiare ed espressamente indica nella rubrica la limitazione alla famiglia ed ai fanciulli, sicchè non può ritenersi idoneo a configurarla il mero contesto di un generico rapporto di subordinazione/sovraordinazione.
Da qui la ragione dell'indicazione del requisito della parafamiliarità del rapporto di sovraordinazione, che si caratterizza per la sottoposizione di una persona all'autorità di un'altra in un contesto di prossimità permanente, di abitudini di vita (anche lavorativa) proprie e comuni alle comunità familiari, non ultimo per l'affidamento, la fiducia e le aspettative del sottoposto rispetto all'azione di chi ha ed esercita su di lui l'autorità con modalità, tipiche del rapporto familiare, caratterizzate da ampia discrezionalità ed informalità. Se così non fosse, come peraltro si è già avuto modo di osservare in questa Sede, ogni relazione lavorativa caratterizzata da ridotte dimensioni e dal diretto impegno del datore di lavoro dovrebbe, per ciò solo, configurare una sorta di comunità (para)familiare, idonea ad imporre la qualificazione, in termini di violazione dell'art. 572 c.p., di condotte che, pur di eguale contenuto ma poste in essere in un contesto più ampio, avrebbero solo rilevanza in ambito civile (il cd. "mobbing" in una realtà lavorativa, cui fa riferimento, tra le altre, la su citata sentenza della Sez. 6^, n. 685/2011), con evidente profilo di irragionevolezza del sistema (Sez. 6^, n. 12517 del 28/03/2012, dep. 03/04/2012, Rv. 252607).
10. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, i ricorsi devono essere entrambi rigettati, con la condanna della sola parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte privata ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2014