Decreto dirigenziale 17 settembre 2014, n. 288
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER I SISTEMI DI TRASPORTO AD IMPIANTI FISSI E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Oggetto: |
REQUISITI E MODALITÀ DI ABILITAZIONE DEL PERSONALE DESTINATO A SVOLGERE FUNZIONI DI SICUREZZA SUGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura). |
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 recante “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”;
Visto il decreto 2 gennaio 1985, n. 23 del Ministro dei Trasporti recante “Norme regolamentari in materia di varianti costruttive, di adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri”;
Visto il decreto 18 febbraio 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante “Disposizioni per i Direttori ed i Responsabili dell’Esercizio e relativi sostituti e per gli Assistenti Tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri”;
Visto il decreto 29 settembre 2003, n. 918 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti riguardante l’individuazione delle funzioni e compiti degli Uffici Speciali per i Trasporti ad Impianti Fissi (U.S.T.I.F.) delle Direzioni Generali Territoriali (ex S.I.I.T.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 concernente la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 29/06/2011 n. 167 di attuazione del DPR 3 dicembre 2008, n. 211 concernente l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale e dei relativi compiti;
Visto il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 72 di riorganizzazione del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visto il decreto ministeriale n. 400 del 4 agosto 1998, "Regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone;
Vista la circolare prot. 3807 del 31/05/2012 riguardante “Accertamento dell’idoneità morale, fisica e tecnica della persona proposta per la funzione di Capo del Servizio, art. 32, comma 3, del D.M. n. 400/1998;
Visto il decreto n. 281 del 8 agosto 2014 recante “Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e vettura)”;
Tenuto conto che nel predetto decreto sono stati rilevati alcuni errori materiali;
Considerata l’esigenza di ritirare in autotutela il decreto in argomento al fine di emettere un nuovo provvedimento opportunamente corretto;
DECRETA
Art. 1. - Generalità
Ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 753/80 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto.) sono fissate con il presente Decreto i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
1 Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che si suddividono nelle seguenti categorie:
A) funicolari terrestri, funivie bifune ed impianti assimilabili;
B1) funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
B2) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
C) sciovie, slittinovie, ed impianti assimilabili;
D) ascensori verticali ed inclinati, marciapiedi mobili, scale mobili, montascale, piattaforme elevatrici ed impianti assimilabili.
2. Nel seguito con la sigla D.G.S.T.I.F.T.P.L. (Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale) viene individuata la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con U.S.T.I.F. il competente ufficio trasporti ad impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la sigla D.P.R. n. 753/80 é indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
3. Sono preposti all'esercizio degli impianti a fune l'Esercente, il Direttore dell'Esercizio o il Responsabile dell'Esercizio (secondo quanto stabilito dal D.M. del 18.02.2011) ed il personale operativo.
Il personale operativo addetto a svolgere funzioni di sicurezza e regolarità nella conduzione degli impianti a fune è costituito dalle seguenti qualifiche:
1. capo servizio
2. macchinista
3. agente.
4. Il riconoscimento della idoneità degli aspiranti alle qualifiche di Capo Servizio, riferito ad ogni singola categoria di impianto di cui al precedente comma 1, avviene, previo esame e conseguente rilascio di patentino da parte degli U.S.T.I.F. competenti per territorio relativamente alla società esercente.
5. Il riconoscimento dell'idoneità degli aspiranti alla qualifica di Macchinisti e Agenti avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari e conseguente esame, da parte del Direttore dell'Esercizio e del Capo Servizio, oppure dal Responsabile dell’Esercizio. L'esame teorico pratico è svolto presso l'impianto redigendo apposito verbale secondo lo schema dell’allegato III. Le date di esame devono essere comunicate con congruo anticipo all'U.S.T.I.F. competente per territorio per l'eventuale partecipazione di un proprio funzionario tecnico.
Il verbale di esame controfirmato dall'Esercente, deve essere trasmesso all'U.S.T.I.F. competente.
Art. 2. - Personale addetto all’esercizio di impianti a fune
1. Il personale deve garantire lo svolgimento sicuro dell’esercizio. Detto personale normalmente è costituito da:
1. il capo servizio;
2. il macchinista;
3. l’agente della stazione di rinvio od intermedia ed eventualmente quello di vettura;
4. un congruo numero di ulteriori agenti in relazione alle caratteristiche ed all’intensità di traffico dell’impianto.
Nel Regolamento di Esercizio di ciascun impianto è definita la consistenza del personale che deve essere sempre presente.
Per gli impianti di categoria D la mansione del macchinista normalmente non è prevista; qualora fosse necessaria tale figura, deve essere prevista dal Regolamento di Esercizio e la mansione di agente può essere svolta con controllo da remoto se è attiva la telesorveglianza.
2. Per gli impianti per i quali è previsto il funzionamento automatico (di cui al capitolo 12 del Decreto R.D. 337 del 16/11/2012 “Decreto Infrastrutture”) non è richiesta la presenza del relativo personale presso l’impianto. Il Regolamento di Esercizio deve contenere le relative condizioni.
3. Il personale svolge le proprie mansioni con la necessaria diligenza e osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni vigenti, nonché adottando le necessarie misure e le cautele atte ad evitare sinistri. Quando tuttavia si verifica un incidente, il personale è tenuto a prestare tutti i soccorsi possibili ed a porre in essere ogni mezzo opportuno per alleviare e limitare le conseguenze dei danni occorsi e per impedirne altri. Il personale si adopera con perizia e diligenza anche in circostanze eccezionali non espressamente previste dalle norme di esercizio, ai fini della sicurezza.
Art. 3. - Requisiti del Capo Servizio
I requisiti richiesti, per tutte le categorie di impianti, sono i seguenti:
1. età minima di 21 anni, età massima di 67 anni;
2. capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C (D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i.);
3. di non essere consumatore abituale di droghe;
4. di non fare abuso di alcool;
5. cittadinanza italiana o comunitaria;
6. l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
7. per gli impianti delle categorie A e B1 è necessario possedere almeno uno dei requisiti, specificati ai seguenti comma a), b), c):
> a)- il diploma di perito tecnico industriale ed aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 3 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
> b)- diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed aver maturato almeno 12 mesi di effettivo lavoro come macchinista della stessa categoria, oppure avere svolto per almeno 12 mesi le funzioni di caposervizio di categoria B2;
> c)- la licenza di scuola secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e abbia svolto:
• 1)-almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di macchinista sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria ;
• 2)-almeno 24 mesi di effettivo lavoro con la qualifica di Capo Servizio di un impianto di categoria inferiore;
• 3)-almeno 24 mesi di effettivo lavoro nella manutenzione o costruzione sullo stesso impianto o su altri impianti della stessa categoria;
8. Per gli impianti delle categorie B2, C e D è necessario possedere almeno la licenza della scuola secondaria di primo grado e per gli impianti delle categorie B2 e C aver maturato almeno 3 mesi di effettivo lavoro come macchinista de categorie B2 o C.
Coloro che sono già in possesso di patentino per impianti di categorie superiori non devono dimostrare di soddisfare i requisiti sopracitati.
Per l'abilitazione del personale operativo d'impianti speciali e/o particolarmente complessi la D.G.S.T.I.F.T.P.L. potrà richiedere ulteriori requisiti.
Art. 4. - Documenti per il rilascio del patentino a Capo Servizio
La proposta per l’ammissione agli esami di Capo Servizio deve essere presentata dalla Società esercente dell’impianto in carta legale al competente U.S.T.I.F. precisando la categoria degli impianti corredata dalla seguente documentazione:
1. fotocopia carta d'identità
2. autocertificazione ai sensi di legge dalla quale si evinca:
• a- data di nascita;
• b- residenza;
• c- cittadinanza Italiana o Comunitaria (in tal caso deve essere dichiarata 1' adeguata conoscenza della lingua italiana);
• d- titolo di studio;
• e- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
3. certificato medico autentico, di data non anteriore ai 6 mesi a quella di presentazione della domanda, dal quale risulti l'idoneità per il conseguimento della patente C o copia della patente C in corso di validità (in questo caso la scadenza del patentino sarà quindi coincidente con la scadenza della patente C);
4. l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall’accordo Stato Regioni del 18/09/2008;
5. curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune, corredato dalle relative attestazioni.
6. proposta del Direttore dell’Esercizio dalla quale risulta che il candidato goda della sua fiducia ed è in possesso delle conoscenze tecniche necessarie per l’abilitazione richiesta
La domanda deve essere sottoscritta, oltre che dal legale rappresentante della società, anche dall’interessato.
Art. 5. - Accertamento dell'idoneità tecnica del Capo Servizio
Quando sussistono i requisiti stabiliti al precedente art. 4, l'idoneità tecnica per svolgere le funzioni di Capo Servizio, è accertata dall' U.S.T.I.F territorialmente competente. La commissione è composta da due funzionari tecnici di cui almeno uno sia ingegnere e da almeno un assistente amministrativo con funzioni di segreteria.
L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova orale e in una prova pratica. L’esito positivo di ciascuna prova consente al candidato di essere ammesso alla prova successiva. Le prove verteranno sugli argomenti di cui all'allegato I.
La prova pratica verrà effettuata, presso un impianto della Società Esercente relativo alla categoria richiesta, da un membro tecnico della commissione alla presenza del Direttore dell’Esercizio.
L’U.S.T.I.F. rilascia al candidato che ha superato l’esame un patentino di idoneità, secondo il modello riportato nell’allegato II, alle mansioni per le quali è stata conseguita l’abilitazione, sul quale sono specificati la categoria di impianti per le quali è concessa l’idoneità stessa. Di tale patentino viene rilasciata una copia anche alla Società Esercente.
Sul patentino di cui al punto precedente sono, di volta in volta, annotate le successive abilitazioni alle altre categorie di impianti.
I candidati giudicati non idonei in un primo esame possono essere riproposti dall’esercente per un successivo esame, purché sia decorso almeno un mese dalla precedente prova mantenendo una sola domanda in bollo fino a scadenza della validità del certificato medico.
Art. 6. - Estensione dell'idoneità tecnica del Capo Servizio
Il patentino rilasciato da un U.S.T.I.F. ha validità su tutto il territorio nazionale.
Per il principio di reciprocità viene riconosciuta in ambito nazionale l'abilitazione rilasciata dalle Province e Regioni Autonome.
Art. 7. - Conferma dei requisiti fisici del Capo Servizio
Il patentino di idoneità ha validità di cinque anni (o in occasione di scadenza di validità della patente C qualora in possesso); se viene rilasciato a persone che, al momento della domanda di rilascio hanno compiuto il sessantesimo anno di età esso è valido fino al compimento del sessantacinquesimo anno, per chi ha superato il sessantacinquesimo anno di età il periodo di validità è di un anno. In ogni caso il certificato non è più valido al compimento del sessantasettesimo anno di età da parte del titolare.
Entro 5 anni dalla data di rilascio del patentino (o in occasione di scadenza di validità della patente C qualora in possesso) l'interessato presenta all'U.S.T.I.F. i documenti richiesti all'art. 4 punto 2 lett. b), e), punto 3. e punto 4.
Qualora tale documentazione non viene presentata nei termini previsti il patentino si intende sospeso.
Art. 8 - Sospensione e revoca del patentino del Capo Servizio
1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all’art. 7, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fìsici per chi espleta la funzione di caposervizio, l’U.S.T.I.F. competente può disporre in qualunque momento che l’interessato venga sottoposto a nuova visita medica di cui all'art. 4 punti 3 e 4 e ne esibisca il risultato entro 60 giorni.
2. In relazione all’eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita medica, l’U.S.T.I.F. provvede, rispettivamente, a sospendere o a revocare il patentino.
3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione, e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita medica.
4. Il patentino si intende inoltre sospeso qualora l’interessato non produca i certificati entro le scadenze temporali fissate all’art. 7, ovvero quando l’interessato non produca i certificati medici di cui al primo comma entro i termini richiesti.
5. In caso di mancato rinnovo entro il termine di scadenza l’U.S.T.I.F sospende il patentino.
6. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità professionale per chi espleta la funzione di Capo Servizio di un impianto, l’U.S.T.I.F., può sospendere la validità del patentino di idoneità fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento, da effettuare con le stesse modalità indicate all’art. 5.
7. Se, entro il termine di cui al precedente sesto comma e salvo giustificati motivi, l’interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero se tale accertamento ha esito sfavorevole, il patentino di idoneità viene revocato.
8. In caso di gravi e comprovati motivi che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell’esercizio, l’U.S.T.I.F. revoca il patentino.
9. In caso di sospensione o revoca del patentino viene data comunicazione alla Società esercente e al Direttore dell’Esercizio o ai Direttori dell’Esercizio, revocando i relativi nulla osta sugli impianti.
10. In caso di mancato rinnovo del patentino di idoneità per un periodo superiore ai tre anni lo stesso è revocato; un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento della idoneità.
Art. 9 - Nulla osta alla nomina del Capo Servizio alla Società Esercente
Ai fini del rilascio del nulla osta da parte dell’U.S.T.I.F. territorialmente competente sull’impianto o sugli impianti alla nomina di Capo Servizio la Società Esercente presenta domanda in bollo corredata dalla seguente documentazione:
1) copia del patentino in corso di validità della persona che si intende nominare solo nel caso sia rilasciato da altro U.S.T.I.F. o da Province o Regioni Autonome;
2) proposta del Direttore dell’Esercizio dalla quale risulta che il candidato goda della sua fiducia;
3) elenco di tutti gli impianti per i quali il proposto svolge le mansioni di Capo Servizio con il relativo peso U.C.I. di cui al successivo punto 10;
4) la dichiarazione con la quale l’interessato accetta espressamente l’incarico.
Nel caso di primo rilascio la richiesta di nulla osta può essere contestuale a quella del patentino
Art. 10 - Pluralità di incarichi di Capo Servizio
Il capo servizio può svolgere le sue mansioni per più impianti gestiti dalla stessa Società Esercente.
Il capo servizio, che già svolge le sue funzioni per gli impianti di una Società Esercente, può svolgere le medesime funzioni per altri Esercenti, previo benestare congiunto dei rispettivi Esercenti e Direttori dell’Esercizio. Gli impianti devono essere raggiungibili dal Capo Servizio entro un periodo di tempo ragionevole e comunque non superiore a 30 minuti di percorrenza fra gli impianti più distanti.
Le funzioni di Capo Servizio possono essere cumulate con le funzioni di macchinista in caso di momentanea necessità, purché il macchinista titolare sia prontamente reperibile.
Nel caso di impianto isolato, il Capo Servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dal competente U.S.T.I.F..
Il Capo Servizio può raggiungere un massimo di 25 punti U.C.I. secondo quanto disposto dall’art. 15 del D.M. 18/02/2011.
TABELLA U.C.I.:
4.0 U.C.I. |
Funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune a va e vieni e funivie bifune a collegamento temporaneo dei veicoli |
3,5 U.C.I. |
Funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli |
2,0 U.C.I. |
Funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli |
1,0 U.C.I. |
Sciovie, slittinovie, ascensori verticali ed inclinati ed impianti assimilabili |
0,5 U.C.I. |
Marciapiedi mobili, scale mobili, montascale e piattaforme elevatrici |
Art. 11. - Requisiti del macchinista e dell’agente
I requisiti richiesti sono i seguenti:
1. età minima di 18 anni per tutte le tipologie d'impianti (A 1, B1, B2, C, D);
2. capacità psico-fisiche come richieste per il conseguimento della patente automobilistica C (D.P.R. n. 495 del 16/12/92 e s.m.i.);
3. l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall’accordo Stato Regioni del 18/09/2008;
4. cittadinanza italiana o comunitaria: è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana;
5. l'interessato non deve avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;
6. Per tutti gli impianti è necessario possedere almeno la scuola media inferiore.
Per l'abilitazione del personale operativo d'impianti speciali e/o particolarmente complessi il Ministero potrà richiedere ulteriori requisiti.
Art. 12 - Sostituti di Capi Servizio, Macchinisti e agenti
L'elenco nominativo del personale dovrà comprendere un numero sufficiente di sostituti abilitati per la stessa categoria di impianti per assicurare il servizio, tenuto conto delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni. Le sostituzioni devono essere annotate sul libro giornale.
Art. 13 - Sostituzione del Capo Servizio
Quando debba provvedersi alla sostituzione del Capo Servizio di un impianto, per iniziativa della Società Esercente, per rinunzia o per raggiungimento dell’interessato del limite di età, l'azienda o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta al competente U.S.T.I.F. ed ai competenti Organi regionali o Enti locali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico.
Art. 14 - Disposizioni transitorie
1) Per coloro che già esercitano le funzioni di Capo Servizio all’entrata in vigore della presente norma, non viene considerato il peso U.C.I.; in caso di nuove nomine si provvederà al calcolo U.C.I., da effettuare per tutti gli impianti secondo le disposizioni di cui all’art. 10;
2) Tutti coloro che svolgono o hanno già svolto le funzioni di Capo Servizio Sostituto o Capo Servizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Decreto intendono continuare a svolgere le stesse funzioni devono richiedere il rilascio del patentino per le corrispondenti categorie di impianti allegando la documentazione di cui all’art. 3 punti 1, 2, 3 e 4;
3) Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore 15 giorni dopo la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 15 - Abrogazioni
Le precedenti diposizioni in materia sono abrogate.
IL DIRETTORE GENERALE |
ALLEGATO I
A: PROVE TEORICHE (Scritto/Orale):
a) nozioni di elettrotecnica, con particolare riguardo agli impianti elettrici e di sicurezza impiegati sugli impianti a fune;
b) nozioni dì tecnologia dei materiali e delle lavorazioni, con particolare riguardo ai materiali impiegati nella costruzione degli impianti a fune, alle funi, all'esecuzione delle impalmature, alla confezione delle teste fuse ed alle altre operazioni relative agli impianti a fune;
c) nozioni sul macchinario impiegato negli impianti a fune: argani, motori termici ed elettrici, riduttori, freni, veicoli, carrelli ecc.;
d) nozioni relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti a fune: ancoraggi ed attacchi di estremità, dispositivi di tensione, stazioni, sostegni, scarpe, rulliere, intervie, franchi, dispositivi di attacco dei veicoli all'anello trattivo, ecc.;
e) nozioni sulla conduzione e manutenzione degli impianti a fune, nonché relative norme;
f) nozioni relative ai compiti del personale addetto agli impianti a fune;
g) comportamento del personale in servizio, anche nei confronti del pubblico;
h) nozioni sulla normativa che regola i servizi di trasporto pubblico funiviario: provvedimenti autorizzativi, organi di vigilanza, condizioni di trasporto, regolazione e controllo del traffico passeggeri, regolamenti di esercizio, orari e tariffe, infrazioni, comportamento in caso di incidente.
i) nozioni di prevenzione incendio, comportamento in caso di incendio ed impiego di mezzi di estinzione.
B: PROVA PRATICA (da eseguire sull’impianto):
a) effettuazioni di semplici misure elettriche e meccaniche; controllo, regolazione ed aggiustaggio di meccanismi, ecc.
b) Manovre di funzionamento delle varie parti dell’impianto;
c) Operazioni di salvataggio in linea.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Requisiti e modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico (capo servizio, macchinista, agente di stazione e di vettura).
G.U. 30 settembre 2014, n. 227
Si comunica che con decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17 settembre 2014, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980 («Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto»), sono stati fissati i requisiti e le modalità per l'abilitazione del personale operativo addetto all'esercizio degli impianti a fune in servizio pubblico.
Il suddetto decreto è pubblicato nel sito internet del «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» (www.mit.gov.it) nella sezione «Servizi e informazioni», sottosezione «Settore trasporti» - «Trasporto pubblico locale».
Lo stesso decreto può essere reperito, nel medesimo sito, anche nella sezione «Normativa», inserendo nel «Motore di ricerca della normativa» la data ed il protocollo.
Il presente avviso è valido a tutti gli effetti di legge.