Cassazione Civile, Sez. Lav., 15 settembre 2014, n. 19391  - Infortunio con un muletto meccanico: responsabilità della Compagnia portuale



 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
Dott. BRONZINI Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BALESTRIERI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 7292/2012 proposto da:
"COMPAGNIA PORTUALE S.R.L." C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata ROMA, VIA LUIGI ANGELONI 4, presso lo studio dell'avvocato FALZONE FRANCESCO, rappresentata e difesa dall'avvocato DI BERNARDO Giovanni, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
P.A. C.F. (OMISSIS), D.M. C.F. (OMISSIS), D.G. C.F. (OMISSIS), tutti nella qualità di eredi di D.F., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE COLETTA, rappresentato e difeso dall'avvocato GUGLIELMO BENEDETTO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 1633/2011 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/07/2011 r.g.n. 3887/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/2014 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l'Avvocato DI BERNARDO GIOVANNI;
udito l'Avvocato GULIELMO BENEDETTO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo, assorbiti gli altri.


Fatto

Le parti attualmente intimate chiedevano al Giudice del lavoro di Latina la condanna della Compagnia Portuale srl convenuta al pagamento della somma di Euro 65.471,900 a titolo di danno biologico per l'infortunio subito dal loro dante causa, D.F..

Si costituiva la Compagnia che deduceva l'incompetenza del giudice del lavoro e l'improcedibilità dell'azione in quanto nel pregresso procedimento penale le parti ricorrenti si erano costituite e il procedimento si era concluso con l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto.

Il Tribunale non accoglieva la domanda. La Corte di appello di Roma con sentenza del 21.2.2011 condannava invece la Compagnia portuale al risarcimento del danno prò quota in favore degli appellanti della somma complessiva di Euro 37.685,00. Circa il merito, ritenuto un concorso di colpa nella misura del 50% del D., la Corte accertava la violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 182, in quanto doveva essere garantita la visibilità dell'azione del mezzo azionato dallo stesso D. (un muletto meccanico); inoltre il mezzo non era dotato dei necessari strumenti di segnalazione luminosi ed acustici idonei a segnalare il pericolo. Quantificava nella somma ricordata la somma spettante agli appellanti che veniva liquidata, come già accennato, al 50% in quanto il D. non doveva trovarsi nel punto ove era avvenuto l'incidente e si trattava, inoltre, di lavoratore esperto.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Compagnia Portuale con dodici motivi, resistono gli intimati con controricorso.


Diritto


Con il primo motivo si allega la violazione delle norme sulla competenza: violazione dell'art. 409 c.c.. Il lamentato danno biologico e morale aveva natura extracontrattuale e pertanto doveva essere fatte valere avanti il giudice ordinario; inoltre non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato tra la Compagnia Portuale e il D. che era solo un socio della cooperativa.

Con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 112 c.p.c..

Il Giudice di appello non si è pronunciato in ordine all'incompetenza del Giudice sul lavoro su domande risarcitorie di natura extra contrattuale.

I due motivi da esaminarsi congiuntamente appaiono infondati in quanto non si tratta di una questione di competenza, ma di mera ripartizione della materia nell'ambito dello stesso Ufficio e pertanto non sussistono le dedotte nullità e nemmeno le allegate carenze motivazionali della sentenza impugnata.

Con il terzo motivo si allega la carenza di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Non era sufficiente affermare che la Compagnia Portuale era una persona giuridica di diritto privato.

Il motivo appare infondato in quanto potrebbe in astratto, alla luce della giurisprudenza di legittimità prima ricordata, ravvisarsi una carenza motivazionale se la Compagnia Portuale avesse idoneamente allegato che il rapporto lavorativo si era realizzato con altri soggetti avendo la Compagnia operato solo come una sorta di ufficio di collocamento, ma - come già ricordato - questo tipo di difesa ed argomentazione non emerge essere stata tempestivamente proposta e dalla sentenza penale riprodotta dalla stessa parte ricorrente risulta che è stato il Dirigente responsabile della Compagnia ad essere chiamato a rispondere dell'infortunio. Pertanto la sentenza appare idoneamente e congruamente motivata in ordine alla qualificazione giuridica di un rapporto di lavoro tra una Compagnia Portuale ed i lavoratori soci della detta Cooperativa, alla luce dell'orientamento di questa Corte.

Con il quarto motivo si allega la violazione dell'art. 112 c.p.c., nonchè l'omessa pronuncia sul difetto di legittimazione passava della compagnia Portuale. Non era stata affrontata la questione della qualificazione del rapporto tra lavoratori soci ed una Compagnia Portuale come la ricorrente. Inoltre il mezzo coinvolto nell'incidente non era di proprietà della Compagnia.

Il motivo appare infondato per quanto sopra già esposto. Il rapporto tra le parti deve ritenersi di natura subordinata, nè risultano rapporti di lavoro con terzi soggetti. La circostanza per cui il mezzo coinvolto nell'incidente fosse di proprietà di altra società appare, non solo indimostrato non emergendo dalla sentenza impugnata e neppure da quella pronunciata in sede penale, ma non si vede in che misura possa limitare la responsabilità della parte oggi ricorrente.

Con il quinto motivo si allega la violazione dell'art. 100 c.p.c. (carenza di legittimazione passiva). La Compagnia Portuale si era limitata a collocare il personale presso gli utenti del porto e non era proprietaria neppure dei mezzi per lo scarico delle merci.

Le doglianze sono infondate per quanto sopra detto. La pretesa attività svolta dal D. per altri soggetti non appare comprovata ed è stata solo genericamente dedotta. La circostanza per cui i mezzi per lo scarico delle merci fossero di proprietà di altri soggetti, meramente allegata senza riscontri di sorta, non comprova che il rapporto lavorativo si sia instaurato con terzi soggetti, dei quali peraltro non si parla affatto nella sentenza penale nella quale la sola Compagnia è stata chiamata a rispondere dell'incidente.

Con il sesto motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c.. In primo grado gli eredi avevano richiesto solo il danno biologico e quello morale, mentre in appello hanno poi aggiunto la richiesta di risarcimento da inabilità temporanea parziale e inabilità temporanea totale.

Con il settimo motivo si allega la violazione dell'art. 112 c.p.c..

In primo grado non era stata proposta la richiesta di risarcimento da inabilità temporanea parziale e inabilità temporanea totale.

I due motivi appaiono fondati e pertanto vanno accolti. Non essendo stata avanzata alcuna domanda risarcitoria per inabilità temporanea parziale e inabilità temporanea totale in primo grado (come riconosce la stessa parte intimata a pag. 7 del controricorso nel quale si richiamano equivoci passaggi del ricorso introduttivo, ma non le sue conclusioni), le relative domande non potevano essere proposte in appello in violazione dell'art. 437 c.p.c., trattandosi di domande "nuove" diverse da quelle ritualmente proposte in quanto fondate su una diversa causa petendi e su diversi presupposti di natura fattuale.

Con l'ottavo motivo si allega la violazione del principio del tantum devolutum quantum appellatum (artt. 434 e 437 c.p.c.). La domanda per danno biologico era sostanzialmente scomparsa in appello.

Il motivo va rigettato in quanto generico, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione, in quanto non si comprova l'allegazione di una sostanziale rinuncia alla domanda per danno biologico da parte degli appellanti, domanda certamente proposta in primo grado e non accolta un tale grado per la dichiarata incompetenza del Giudice del lavoro.

Con il nono motivo si allega la violazione dell'art. 652 c.p.c..

Violazione del principio dell'efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile di danno. Il Dirigente responsabile della Compagnia Portuale era stato assolto in sede penale e tale assoluzione necessariamente opera anche in sede civile.

Con il decimo motivo si allega la violazione dell'art. 112 c.p.c.. La Corte non si era pronunciata in ordine all'eccezione sollevata circa l'inammissibilità delle domanda risarcitoria in relazione all'intervenuto giudicato in sede penale.

Con l'undicesimo motivo si allega l'omessa motivazione su un punto di fatto decisivo della controversia. Il legale rapp.te della Compagnia era stato assolto da qualsiasi responsabilità.

I tre motivi vanno esaminati insieme essendo connessi ed appaino infondati. Nello stesso ricorso si richiama la sentenza n. 14770/2004 di questa Corte secondo la quale la domanda di risarcimento del danno è inammissibile in sede civile se tra le parti esiste già un giudicato "sullo stesso fatto" in sede penale. Ora, alla stregua della sentenza pronunciata dal Pretore di Gaeta e riprodotta all'inizio del ricorso, si è accertato solo l'inesistenza dei presupposti per la condanna del Dirigente S. per il reato di cui all'art. 590 c.p. e per le contravvenzioni specificamente contestate al capo d'incolpazione ma certamente non si è accertato che al datore di lavoro non sia addebitabile civilmente la violazione di cui all'art. 2087 c.c. e cioè l'adozione di tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica del dipendente. La Corte di appello ha accertato che alcune elementari misure di precauzione non erano state adottate da parte della Compagnia; in particolare che era stata violata la disposizione di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 182, violazione che non risulta nemmeno contestata nel procedimento penale. Il fatto su cui si controverte in questa sede e cioè la mancata adozione da parte della Compagnia, come datore di lavoro del D., di misure idonee a prevenire l'infortunio tenuto conto della lavorazione, dell'esperienza e della tecnica è quindi diverso da quello sul quale si è svolto l'accertamento penale.

Con il dodicesimo motivo si allega la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 112 c.p.c.) nonchè del principio del tantum devolutum quantum applicatum (artt. 434 e 437 c.p.c.). La violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 182, era emersa solo in appello e la compagnia non si era potuta difendere.

Il motivo appare infondato in quanto le censure sono del tutto generiche non ricostruendo in alcun modo le difese di controparte nei due gradi del giudizio in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione. La circostanza che tra le contestazioni in sede penale non vi fosse la violazione prima riportata appare ininfluente per le ragioni già esposte. La questione della manovra del muletto e della mancata segnalazione con strumenti acustici e luminosi della detta manovra che coinvolse il D. sembra, peraltro, alla luce della sentenza impugnata il "fulcro" fattuale dell'intera vicenda, indipendentemente dalla sussistenza dell'accertata violazione dell'art. 182 citato, in quanto è emerso che il pericolo insito in una tale operazione non è stato segnalato adeguatamente per evitare l'incidente di cui è processo. Pertanto la Compagnia ha sempre potuto difendersi in ordine alla responsabilità civile per i danni causati al D. tanto che la stessa Corte di appello ha riconosciuto, in relazione alla dinamica dei fatti, un concorso di colpa del lavoratore nella misura del 50%.

Pertanto vanno accolti come detto il sesto ed il settimo motivo, mentre vanno rigettati gli altri. Va pertanto cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti. La causa, non necessitando di approfondimenti istruttori, può essere decisa nel merito, con la detrazione dal quantum liquidato dalla Corte di appello delle voci di inabilità temporanea parziale e di inabilità temporanea totale.

Circa le spese sussistono giusti motivi, stante la difformità dell'esito dei giudizi di merito e il solo parziale accoglimento del ricorso per compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito e per porre a carico della parte ricorrente le spese del giudizio di legittimità liquidate come al dispositivo.


P.Q.M.

La Corte:

accoglie il sesto ed il settimo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa in relazione ai motivi accolti la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, detrae dal quantum liquidato dalla Corte di appello le voci di inabilità temporanea parziale e di inabilità temporanea totale. Compensa le spese dei giudizi di merito e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per spese, nonchè in Euro 3.500,00 per compensi oltre accessori, da distrarsi in favore dell'Avv.to Guglielmo Benedetto, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2014.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2014

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