Regione Piemonte
Deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 33-152
Direttive ex L.R. 63/95, art. 18 - Parziale modifica della Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati 2008/2014 di cui alla D.g.r. n. 13 - 9531 del 2/9/08, e s.m.i..e della Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro 2012/2014, di cui alla D.g.r. n. 26 - 4083 del 2/7/12 e s.m.i. per adeguamento alle norme sugli aiuti di stato di cui al Reg. UE 651/2014 del 17/6/14.
B.U.R. 24 luglio 2014, n. 30 s.o. n. 1



A relazione dell'Assessore Pentenero:
Vista la Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2014 (di seguito “Direttiva Occupati”), approvata con la D.g.r. n. 13 – 9531 del 2/9/08 e s.m.i., già oggetto di comunicazione ai sensi del Reg. UE 800/08 la quale disciplina l’attuazione ed il finanziamento di interventi a sostegno della formazione di lavoratori occupati proposti dalle imprese o dalle agenzie formative in relazione alle esigenze manifestate dalle imprese medesime;
vista la Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – periodo 2012_2014 (di seguito “Direttiva Sicurezza”), approvata con D.g.r. n. 26 – 4083 del 2/7/12 e s.m.i., già oggetto di comunicazione ai sensi del Reg. UE 800/08 la quale disciplina l’attuazione ed il finanziamento delle azioni formative previste dal “Piano straordinario di formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro”, approvato con la D.g.r. n. 42 – 12691 del 30/11/09 e s.m.i in attuazione dell’Accordo sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano del 20/11/08, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 81/08; considerato che entrambe le suddette Direttive operano nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato di cui al Regolamento 800/2008 della Commissione del 6/8/2008 relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE, pubblicato sulla G.U.C.E. 28/12/2006 n. L 379 (di seguito Reg. CE 800/08), prorogato nei suoi termini di validità fino al 30/6/14 dal Regolamento 1224/2013 della Commissione del 29/11/13;
tenuto conto che il predetto Reg. CE 800/08 stabilisce tra l’altro, all’art. 44 comma 3, che allo scadere del proprio periodo di validità i regimi esentati a norma del regolamento medesimo continuano a beneficiare dell’esenzione per un periodo transitorio di sei mesi e che i relativi aiuti possono essere pertanto concessi fino al 31/12/14;
dato atto che la Commissione Europea ha approvato il nuovo Regolamento generale di esenzione n. 651/2014 del 17/6/14, pubblicato sulla GUUE n. L 187 del 26/6/14, (di seguito Reg. UE 651/14), entrato in vigore dal 1/7/14, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
ritenuto pertanto di dover distinguere, nell’ambito delle attività poste in essere in risposta a bandi emanati ai sensi delle vigenti suddette Direttive, le due differenti situazioni di seguito descritte:
1) attività approvate a valere su bandi emanati fino al 30/6/14 per le quali si proceda alla concessione dell’aiuto in quanto richieste e autorizzate entro il 31/12/14, a cui si applica il regime a suo tempo definito dal Reg. CE 800/08;
2) attività approvate a valere su bandi emanati fino al 30/6/14 per le quali si proceda alla concessione dell’aiuto in quanto richieste e autorizzate successivamente al 31/12/14, ovvero attività approvate a valere su bandi emanati a partire dal 1/7/14, a cui si applica il nuovo regime definito dal Reg. UE 651/14;
si rende necessario adottare le opportune modifiche ed integrazioni ai paragrafi delle Direttive in oggetto, rispettivamente inerenti la gestione del predetto periodo transitorio e l’applicazione delle nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Regolamento UE 651/14, sostituendone il testo con la formulazione riportata in allegato “A”, parte integrante della presente Deliberazione;
fermo restando che le azioni ammissibili in riferimento alle diverse fonti di finanziamento ed alle relative priorità, i beneficiari ed i destinatari delle azioni formative, le risorse disponibili ed i flussi finanziari, gli assetti procedurali, le modalità di realizzazione degli interventi e tutte le altre condizioni previste dalla stesura originaria delle Direttive sono invariate.
Vista la L.R. n. 63/1995;
vista la L.R. n. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 2/2014;
tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare le modifiche ed integrazioni alla Direttiva relativa alla formazione dei lavoratori occupati – periodo 2008_2014, approvata con la D.g.r. n. 13 – 9531 del 2/9/08 e s.m.i. e alla Direttiva relativa alla formazione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro – periodo 2012_2014, approvata con D.g.r. n. 26 – 4083 del 2/7/12 e s.m.i., secondo la formulazione riportata in allegato “A”, parte integrante della presente Deliberazione, riguardante l’applicazione delle nuove regole comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17/6/14 e la gestione del periodo transitorio previsto al previgente Regolamento CE 800/08 della Commissione del 6/8/08;
- di dare atto che le azioni ammissibili in riferimento alle diverse fonti di finanziamento ed alle relative priorità, i beneficiari ed i destinatari delle azioni formative, le risorse disponibili ed i flussi finanziari, gli assetti procedurali, le modalità di realizzazione degli interventi e tutte le altre condizioni previste dalla stesura originaria della Direttiva, sono invariate.
Gli interventi di cui al presente provvedimento che sono disposti nel rispetto del Reg. CE 651/2014, sono oggetto di esenzione e comunicati alla Commissione Europea secondo le relative procedure.
- di dare mandato alla Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro affinché siano aggiornati ove necessario i provvedimenti derivanti dall’applicazione delle Direttive suddette nella nuova formulazione oggetto della presente Deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)

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