Tipologia: CCNL
Data firma: 8 agosto 2012
Validità: 08.08.2012 - 07.08.2015
Parti: Cepa-A e Si-Cel, Sicel-Sicurezza Civile
Settori: Servizi, Agenzie di sicurezza privata
Fonte: efei.it

Sommario:

Premessa
Condizioni economiche di miglior favore
Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Disposizioni generali

Art. 1 - Sfera di applicazione e durata
Art. 2 - Rimandi
Titolo II Clausole obbligatorie del contratto relazioni sindacali
Art. 3 - Norme di garanzia dei servizi minimi essenziali
Art. 4 - Obiettivi e strumenti
Art. 5 - Contrattazione decentrata
Art. 6 - Diritto all'informazione
Art. 7 - Rappresentanze sindacali
Art. 8 - Assemblea
Art. 9 - Permessi per cariche sindacali
Art. 10 - Contributi sindacali
Titolo III Ente Bilaterale Nazionale
Art. 11 - Ente Bilaterale
Titolo IV Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale
Titolo V Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro
Art. 13 - Gravidanza e Puerperio: Astensione dal lavoro della lavoratrice
Art. 14 - Gravidanza e Puerperio: Astensione dal lavoro del lavoratore
Art. 15 - Gravidanza e Puerperio: Permessi per assistenza
Art. 16 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 17 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Art. 18 - Permessi e recuperi
Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa
Art. 20 - Richiami normativi
Art. 21 - Disposizioni finali
Titolo VI Classificazione del personale
Premessa
Art. 22 - Classificazione del personale
Art. 23 - Anzianità
Titolo VII Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa
Art. 25 - Richiami normativi
Art. 26 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Art. 28 - Obblighi di informazione
Art. 29 - Diritti dei lavoratori somministrati
Art. 30 - Lavoro intermittente
Art. 31 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Art. 32 - Lavoro ripartito
Art. 33 - Soglie numeriche
Art. 34 - Gestione delle controversie e Commissione di Conciliazione
Art. 35 - Apprendistato
• Disciplina generale
• Obblighi del datore di lavoro
• Doveri dell’apprendista
• Disciplina speciale relativa alle diverse tipologie di apprendistato
Art. 36 - Telelavoro
Art. 37 - Lavoratori Studenti
Art. 38 - Assegnazione e trasferimento del lavoratore
Titolo VIII Gestione del rapporto di lavoro
Sezione I: Costituzione del rapporto di lavoro

Art. 39 - Assunzione
Art. 40 - Documenti di assunzione
Art. 41 - Visite mediche
Art. 42 - Periodo di prova
Art. 43 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Art. 44 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
Sezione II: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 45 - Orario di lavoro
Art. 46 - Riposo settimanale
Art. 47 - Lavoro notturno
Art. 48 - Banca delle ore
Art. 49 - Festività
Art. 50 - Ferie
Art. 51 - Ex festività soppresse
Sezione III Assenze

Art. 52 - Permessi retribuiti
Art. 53 - Permessi non retribuiti
Art. 54 - Congedo matrimoniale
Art. 55 - Servizio militare
Art. 56 - Permessi di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
Titolo IX Sicurezza sul lavoro
Art. 57 - Premessa
Art. 58 - Richiami normativi
Art. 59 - Adempimenti preliminari
Art. 60 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Art. 61 - Disposizioni finali
Titolo X Norme e comportamenti disciplinari
Art. 62 - Comportamento in servizio
Art. 62 - Ritardi e assenze
Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
Titolo XI Assenze tutelate
Art. 64 - Malattia, infortunio:
Titolo XII Organizzazione del lavoro
Art. 65 - La Contrattazione per fasce di età
Art. 66 - I Contratti di Genere
Titolo XIII Modificazione del luogo di lavoro
Art. 67 - Premessa
Art. 68 - Trasferimento
Art. 69 - Trasferta
Art. 69 - Distacco
Titolo XIV Trattamenti economici
Art. 70 - Retribuzione
Art. 71 - Indennità di posizione
Art. 72 - Retribuzione tabellare
Art. 73 - Trattamento economico conseguente a passaggio alla categoria superiore
Art. 74 - Paga giornaliera e oraria
Art. 75 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 76 - Pronta disponibilità
Art. 77 - Tredicesima mensilità
Art. 78 - Indennità
• Indennità di turno
• Lavoro notturno ordinario
• Reperibilità
Art. 79 - Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta paga
Titolo XV Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 80 - Cause di estinzione del rapporto di lavoro
Art. 81 - Preavviso
Art. 82 - Trattamento di fine rapporto
Art. 83 - Indennità in caso di decesso
Art. 84 - Rilascio di documenti e del certificato di lavoro
Titolo XVI Fondo per la formazione
Art. 85 - Fondo per la Formazione
Art. 86 - Finanziamento dell’Ente Bilaterale per il “fondo per la formazione Fondo Interlavoro 2012“
Art. 87 - Adempimenti Legge 335/95
Art. 88 - Competenze
Allegati al contratto collettivo
a) Statuto Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza "Enbivisi"
b) Regolamento RSU
c) Regolamento Elettorale Elezione Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
d) Percorsi Formativi

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di agenzie di sicurezza sussidiaria non armata, sicurezza aeroportuale e degli istituti investigativi Roma, 08 agosto 2012
(Controllo attività spettacolo - Intrattenimento - Commerciali - Fieristiche - Servizi di accoglienza, guardiania e monitoraggio aree)


Il giorno otto, nel mese di agosto dell'anno duemiladodici, in Roma, a seguito delle trattative iniziate in data 22 marzo 2012 e dei successivi incontri si sono riunite le sotto descritte organizzazioni sindacali: Cepa-A - Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori […], assistiti dal Coordinatore Nazionale delle Aziende aderenti a Cepa-A esercenti le attività di sicurezza sussidiaria non armata e degli istituti investigativi […] e Si-Cel - Sindacato Italiano - Confederazione Europea del Lavoro […], Si-Cel Federazione Nazionale Sicurezza Civile (in sigla Sicel-Sicurezza Civile) […]
Le sopra descritte Organizzazioni stipulano e riconoscono come valido strumento di governo che regola i rapporti tra la micro, piccola e media impresa ed i lavoratori dipendenti delle aziende che operano nel settore della sicurezza sussidiaria non armata e nel campo dell’investigazione.
Le Parti, altresì si danno reciprocamente atto che la premessa, il testo contrattuale, gli allegati e gli accordi da esso richiamati costituiscono un unico corpo contrattuale.
Il presente CCNL composto da una premessa, da XVI Titoli, 88 articoli, 04 allegati e 81 pagine.

Avvertenza
Le Parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto alle esigenze di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi delle indicazioni dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali, non costituiscono elemento di interpretazione della norma.
Roma, 08 agosto 2012


Premessa
La Confederazione Cepa-A (Confederazione Europea Professionisti e Aziende - Assocostruttori), Si-Cel (Sindacato Italiano - Confederazione Europea del Lavoro) e Sicel- Sicurezza (Si-Cel Federazione Nazionale Sicurezza Civile) nella loro reciproca sfera d’interesse e autonomia hanno promosso il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle RSA e delle altre strutture residenziali e Socio-Assistenziali, considerandolo momento qualificante della propria azione politica, tesa a individuare aree di azione condivisa e di promozione sociale in vantaggio dei rispettivi associati.
Le parti intendono sottolineare che nel presente CCNL è integralmente ricettivo dell’accordo quadro, tra governo e parti sociali, su tutti i contenuti del nuovo modello contrattuale sottoscritto il 22 gennaio 2009.
In questo momento di confronto le parti vedono nell’attuale fase di crisi globale dell’economia l’importanza strategica di focalizzare l’attenzione degli interventi pubblici nel sostegno dell’occupazione e della competitività delle Micro e Piccole e Medie Imprese, in altre parole del tessuto portante del sistema produttivo ed economico nazionale.
Le Organizzazioni sottoscrittrici del presente CCNL, credono che la fase della globalizzazione dell’economia, così come intesa dagli anni novanta a oggi, sia conclusa e che si sia aperto un nuovo scenario in cui, pur alla presenza di mercati aperti alla competizione, vi sia una maggiore attenzione degli organi regolatori per le esigenze di tutela della coesione sociale dei diversi Paesi e delle regole della competizione.
La crisi di gran parte dei paesi industrializzati è molto profonda ma le parti reputano che emerga prepotentemente l’esigenza di arrivare nel minor tempo possibile a un nuovo ordinamento dei mercati finanziari mondiali, giacché l’attuale sistema di Bretton-Woods ha dimostrato la sua incapacità di governare una realtà finanziaria radicalmente mutata rispetto a quella in essere negli anni quaranta dello scorso secolo.
Il presente Contratto collettivo, è sottoscritto con la volontà delle Parti ad un confronto permanente tra le esigenze dell’impresa e i bisogni dei lavoratori. La formazione, i nuovi strumenti contrattuali, la maggiore flessibilità nel dialogo quale filo conduttore dell’Ente Bilaterale, il CSR, le carte blu dell’unione europea e la sicurezza negli ambienti di lavoro potrà assolvere il ruolo di tutela per i lavoratori che, nell’attuale ambiente, molto spesso non vedono concretarsi le possibilità altrimenti previste in analoghi contratti di settore.
In considerazione dell’importanza che gli enti bilaterali rivestono per la strategia di creazione e di consolidamento dell’occupazione nel settore, le Parti, inoltre, ai sensi del comma 28 dell’Art. 1 della legge 247/2007, che attua la sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e prevede la riforma degli ammortizzatori sociali, ritengono di fondamentale importanza la valorizzazione del ruolo dell’Ente Bilaterale delle imprese operanti nel settore dell’artigianato, anche al fine dell’individuazione di eventuali prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal sistema generale, così come specificatamente indicato alla lettera f) del comma 29 dell’Art. 1 della suddetta legge 247/2007.
Le parti concordano ed auspicano che l’Italia possa recepire la direttiva Europea, laddove dice che gli Stati membri potranno modificare la propria legislazione per consentire ai singoli lavoratori di sottoscrivere accordi individuali in materia di orario di lavoro con i propri datori di lavoro. L'orario di lavoro potrà arrivare fino a 60 ore settimanali. E il numero di ore viene considerato come media.
Le OO.SS. tramite l’Ente Bilaterale valorizzeranno il Fondo per la Formazione “Fondo Interlavoro 2012” con lo scopo di concorrere alla formazione continua dei lavoratori, anche nelle aree - attualmente - non ricomprese dall’applicazione della Legge 388/2000.
Le Parti credono che lo strumento della Contrattazione collettiva mediante libera sottoscrizione da parte delle associazioni datoriali e sindacali di questo Contratto Collettivo Nazionale del settore della sicurezza sussidiaria non armata e nel campo dell’investigazione, sia ancora la miglior scelta possibile, nell’attuario ambiente sociale e produttivo del Paese.
Dette organizzazioni credono altresì che lo strumento dei CCNL debba essere aggiornato al fine di tendere verso tre aree di maggiore efficienza.
- La Prima, tendente a stabilire regole chiare e certe per il rinnovo contrattuale e per gli adeguamenti retributivi alle dinamiche inflattive.
- La Seconda, tendente a ridurre il contenzioso tra le Parti attraverso un massiccio ricorso agli strumenti di raffreddamento del conflitto e di condivisione delle scelte.
- La Terza, tendente a incoraggiare l’utilizzo della contrattazione di secondo livello, sia essa territoriale, compartimentale, aziendale, di reparto o individuale.
Nel siglare il presente contratto, le Parti richiamano, per le indubbie valenze politico-sindacali che ne derivano, gli analoghi strumenti contrattuali del comparto della sicurezza sussidiaria non armata e nel campo dell’investigazione che si collocano nel più completo sistema contrattuale rivolto all’insieme delle micro, piccole e medie imprese del settore della sicurezza sussidiaria non armata e nel campo dell’investigazione.

Titolo I Sfera di applicazione del contratto
Disposizioni generali
Art. 1 - Sfera di applicazione e durata

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in materia unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato e determinato, pertinenti all'attività degli istituti di investigazione — informazioni e ricerche, addetti controllo attività spettacolo, intrattenimento, fieristiche e commerciali, servizi di accoglienza e indirizzo della clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali.
L'adozione del presente CCNL conferisce mandato di rappresentanza alle associazioni firmatarie in funzione della parte rappresentata.
Altresì il presente contratto regola ove compatibile con le disposizioni di Legge e con la libertà delle parti contraenti i rapporti di lavoro di cui alle norme della legge 30/03 e del D.Lgs. 273/03.
[…]
A titolo di esemplificazione, non esaustiva e da interpretarsi per analogia, si elencano le tipologie alle quali si applica il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:
- tutte le attività eseguibili dagli istituti dì investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati ed enti pubblici e privati;
- tutte le attività amministrative, contabili e segretariali svolte dai dipendenti non impiegabili nell'ambito delle indagini difensive di cui all'art. 222 Norme di coordinamento CPP;
- tutte le attività svolte dalie imprese che operano nei settori elencati di seguito, considerando l'elenco non esaustivo ma solo indicativo per il genere dei servizi offerti:
- attività in ausilio al recupero stragiudiziale dei crediti.
• banche dati;
- informazioni commerciali;
- operatore di servizi di controllo non armati;
- portierato, guardiania e osservatori;
• controllo accessi, flusso e deflusso;
• servizi di accoglienza e indirizzo delia clientela in uffici pubblici e privati e aziende industriali e commerciali;
- Operatori controllo attività di spettacolo e intrattenimento - L. 94/2009 e DM 06/10/09;
- Addetti servizio monitoraggio aree - deterrenza e dissuasione - controllo nelle attività commerciali e fieristiche.
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma.

Art. 2 - Rimandi
Per quanto non previsto dal presente contratto, o solo parzialmente regolato, si fa espresso riferimento alle norme di legge in vigore per i rapporti di lavoro di diritto privato nonché allo Statuto dei lavoratori, in quanto applicabili.
I dipendenti devono inoltre osservare le norme regolamentari emanate dalle singole
Strutture di cui al precedente art. 1, purché non siano in contrasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
Si intende per Struttura ogni singola unità produttiva che sia funzionalmente autonoma.

Titolo II Clausole obbligatorie del contratto relazioni sindacali
Art. 4 - Obiettivi e strumenti

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle rispettive responsabilità delle aziende e dei sindacati, è riordinato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di miglioramento delle condizioni di lavoro e di crescita professionale dei dipendenti con l'interesse delle aziende ad incrementare e mantenere elevata la propria produttività assieme all'efficacia, all'efficienza e alla accettabilità dei servizi erogati agli utenti.
I predetti obiettivi comportano la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione decentrata integrativa, che si svolge a livello di singola struttura produttiva, sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) informazione;
d) interpretazione autentica degli articoli del presente contratto.

Art. 5 - Contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata e integrativa si realizza a livello aziendale e ha come finalità l'obiettivo di concretizzare relazioni sindacali più compiute, realizzare condizioni di efficienza e buon funzionamento delle strutture e dei presidi dell'area privata, consentire soluzioni più appropriate alle problematiche di gestione del lavoro; la stessa non può essere in contrasto con vincoli e limiti risultanti dal contratto nazionale e si svolge sulle materie stabilite nel presente articolo e su tutte quelle che alla stessa sono specificatamente rinviate.
A livello di struttura aziendale le parti definiscono il contratto aziendale che ricomprende:
a) l'accordo che può prevedere l'erogazione di quote economiche aggiuntive correlate ai risultati conseguiti aventi per obiettivo innovazioni sull'organizzazione del lavoro, incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività, valutati secondo criteri preventivamente concordati tra le parti. Gli accordi aziendali di cui sopra verranno inviati, entro 30 giorni dalla firma, alla Direzione provinciale del lavoro
b) la verifica dello stato di attuazione delle norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro;
c) la verifica della piena osservanza, in relazione agli appalti eventualmente concessi, degli obblighi derivanti da norme di legge assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, assieme a clausole che consentano di controllare il rispetto dei contratti nazionali di lavoro;
d) l'organizzazione del lavoro e le proposte per la sua programmazione ai fini del miglioramento dei servizi;
e) le seguenti materie espressamente previste:
- le categorie e i profili professionali, i contingenti di personale, i criteri e le modalità per l'articolazione dei contingenti necessari a garantire i servizi minimi essenziali in caso di sciopero;
- la regolamentazione dell'istituto dell'assegnazione e del trasferimento;
- i programmi annuali e pluriennali dell'attività di formazione professionale, qualificazione, riqualificazione, aggiornamento ed ECM;
- la modalità di fruizione del diritto allo studio;
- i criteri generali per l'utilizzo del lavoro straordinario e supplementare e i criteri per il superamento dei limiti;
- la verifica dell'utilizzo dell'istituto della pronta disponibilità e delle ore di lavoro straordinario;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti con disabilità.
Il contratto decentrato integrativo, come quello nazionale, conserva la sua validità sino alla sottoscrizione del successivo.

Art. 6 - Diritto all'informazione
Le parti, considerato condividono la necessità di un maggiore sviluppo di corrette relazioni sindacali.
In questo senso, particolare importanza rivestono l'esame delle problematiche proprie del settore e l'individuazione delle occasioni di sviluppo e dei punti di debolezza.
A tal fine, le parti, in relazione alle distinte competenze statutarie e organizzative, alle diverse articolazioni nell'ambito nazionale e territoriale e fermo restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive responsabilità della parte datoriale e delle OO.SS., si impegnano per l'acquisizione di elementi di conoscenza comune. Le sedi di informazione sono:
1) Livello nazionale:
annualmente, in appositi incontri nazionali, l’Associazione porterà a conoscenza delle OO.SS.:
- le prospettive e l'andamento del settore;
- l'andamento occupazionale in termini quantitativi e qualitativi;
- l'andamento dell'occupazione femminile;
- elementi sul grado di utilizzo delle diverse forme di rapporto di lavoro;
2) Livello aziendale:
fermo restando le competenze proprie delle Strutture, queste forniscono alle OO.SS., ove richiesto e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni:
- informazioni riguardanti l'organizzazione del lavoro e il funzionamento dei servizi;
- informazioni riguardanti gli eventuali processi di ristrutturazione o riconversione delle strutture e le conseguenti problematiche occupazionali con particolare riguardo alla necessità di realizzare programmi formativi e di riconversione professionale dei lavoratori;
- informazione quantitativa sull'andamento dell'utilizzo dei rapporti di lavoro atipici.
Nel caso di materie per le quali il presente CCNL prevede la contrattazione decentrata, l'informazione è preventiva.

Art. 7 - Rappresentanze sindacali
La rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro è la Rappresentanza sindacale unitaria (RSU) costituita ai sensi dell'Accordo 6.9.1994.
Per la contrattazione sui luoghi di lavoro la Rappresentanza sindacale è composta dalle RSU e dalle OO.SS. territoriali firmatarie del CCNL.
Per i livelli di contrattazione nazionale, la Rappresentanza sindacale è composta dalle rispettive strutture delle OO.SS. firmatarie del presente contratto.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate dalla Azienda.

Art. 8 - Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 300/70, i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, di cui dieci ore annue indette dalle RSU e cinque ore annue indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
L'Azienda dovrà destinare di volta in volta locali idonei per lo svolgimento delle assemblee e strumenti per le attività sindacali, in riferimento all'art. 25 dello Statuto dei lavoratori.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi.
Della convocazione della riunione deve essere data all'Azienda tempestiva comunicazione, con preavviso di almeno 24 ore. La comunicazione deve contenere la durata dell'assemblea e l'ordine del giorno su materie d'interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni dei sindacati confederali firmatari del presente contratto.
Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alle esigenze proprie dell'assistito.
Le assemblee dovranno svolgersi di norma nelle prime o nelle ultime ore del turno di servizio.
Le Amministrazioni dovranno assicurare le condizioni per la partecipazione dei lavoratori. Durante lo svolgimento dell'assemblea sono garantiti i servizi almeno nei termini previsti per i casi di sciopero.
I dipendenti in servizio che intendono intervenire in assemblea sono tenuti a comunicare la propria partecipazione e il tempo utilizzato, attraverso gli idonei strumenti predisposti dall'Azienda.

Titolo III Ente Bilaterale Nazionale
Art. 11 - Ente Bilaterale

Le parti stipulanti, per migliorare la gestione partecipativa del presente contratto collettivo concordano, di avvalersi per la formazione in sede di Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro dell’organismo denominato Ente Paritetico Bilaterale Nazionale Efei. Le parti stipulanti il presente contratto si impegnano a costituire entro 3 (tre) mesi dal deposito del presente contratto presso gli organismi competenti l’Ente Bilaterale Sicurezza in sigla “Enbivisi” che avrà le seguenti finalità:
• gestire i contratti di lavoro;
• incrementare l'occupazione;
• realizzare corsi di formazione professionali normati e non normati.
• costituire gli OPP (Organismi Paritetici Provinciali) su tutto il territorio nazionale nominando all’interno degli stessi OPP esperti nel settore del CCNL di riferimento.
• svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro;
• ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al Cnel come previsto dalla legge;
• emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a specifiche figure professionali;
• esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o contratto a tempo parziale;
• costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche sotto forma di rendita e capitale che potrà associare lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
• gestire, con criteri mutualistici, l'erogazione delle prestazioni in materia di malattie, infortuni, maternità, ecc.;
• realizzare iniziative di carattere sociale;
• istituire comitato di vigilanza nazionale;
• promuovere iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché altri organismi orientati ai medesimi scopi;
• favorire attraverso azioni formative, le pari opportunità per le donne, in vista della piena attuazione della legge 125/91, nonché favorire il loro reinserimento nel mercato del lavoro dopo l’interruzione dovuta alla maternità;
• svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme di legge.
L’Ente Bilaterale Nazionale Enbivisi dovrà dotarsi di una commissione di conciliazione paritetica nazionale con il compito di redimere eventuali controversie.
Gli organi di gestione dell’Ente Bilaterale Sicurezza saranno composti su base paritetica tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.
L’Ente Bilaterale Nazionale Sicurezza promuoverà tutte quelle iniziative che rispondano alle esigenze di ottimizzare le risorse interne.
Il finanziamento dell'Ente Bilaterale avverrà tramite contribuzione (0,20%) calcolata sull'imponibile previdenziale del monte dei salari, di cui una parte a carico delle aziende (0,10%) ed una parte a carico dei lavoratori (0,10%).
[…]
Del mancato pagamento delle quote all’Ente Bilaterale Sicurezza l’Azienda dovrà dare comunicazione con raccomandata R.R. al CST competente.
L’Ente Bilaterale Sicurezza non persegue fini di lucro e ha lo scopo di promuovere la costituzione degli enti bilaterali regionali e provinciali specialmente nelle aree maggiormente rappresentative.

Titolo IV Contrattazione di 2° livello
Art. 12 - Contrattazione aziendale

Nelle aziende potranno essere concordate particolari norme riguardanti:
- turni distribuzione dell'orario di lavoro;
- eventuali forme di flessibilità;
- part-time;
- determinazione dei turni feriali;
- accesso alla formazione;
- tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- quanto delegato alla contrattazione dagli artt. 20 e 21, legge n. 300/70;
- erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
[…]

Titolo V Tutela e garanzie - Sicurezza sul lavoro
Art. 13 - Gravidanza e Puerperio: Astensione dal lavoro della lavoratrice

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. Per quanto non previsto dalle leggi in vigore si stabilisce quanto segue:
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di sei mesi (facoltativo) dopo il periodo di cui alla lettera c).
Il godimento dei periodi di cui alle lettere a) e c), può usufruirsi mediante presentazione di idonea certificazione medica del Servizio Sanitario Nazionale, essere così diversamente articolato:
a) per il mese precedente la data presunta del parto indicata dal certificato medico di gravidanza;
c) per i quattro mesi dopo il parto.
La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certificato medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale era stato stipulato, esito negativo della prova).
Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio […]
In caso di malattia prodotta dallo stato di gravidanza nei mesi precedenti il periodo di divieto di licenziamento, il datore di lavoro è obbligato a conservare il posto alla lavoratrice alla quale è applicabile il divieto stesso.
[…]

Art. 15 - Gravidanza e Puerperio: Permessi per assistenza
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo. Quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore il riposo diviene uno solo.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 21 febbraio 1993.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, legge 26 aprile 1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 16 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Per i dipendenti per i quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria accreditata, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza, alcoolismo cronico e grave debilitazione psicofisica, e che si impegnino ad un progetto terapeutico di recupero e riabilitazione predisposto dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure a sostegno:
a) concessione di un'aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[…]

Art. 17 - Tutela dei dipendenti con disabilità
Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dipendenti a tempo indeterminato, nei confronti dei quali sia stata accertata da una struttura sanitaria accreditata la condizione di persona con disabilità e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) concessione di aspettativa non retribuita per l'intera durata del progetto di recupero presso strutture specializzate;
b) concessioni di permessi giornalieri non retribuiti;
c) riduzione dell'orario di lavoro con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto;
d) il datore di lavoro, nell'ambito della sua autonomia organizzativa, in relazione alle esigenze di servizio, ove richiesto, valuterà la possibilità di adibire il lavoratore a compiti diversi da quelli abituali quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di riabilitazione come supporto della terapia in atto.
[…]

Sicurezza sul lavoro
Art. 19 - Premessa

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuendo la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 20 - Richiami normativi
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 21 - Disposizioni finali
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo VII Gli istituti del nuovo mercato del lavoro
Art. 24 - Premessa

Nella presente Sezione trovano luogo alcuni fra i principali istituti introdotti dalla “Riforma Biagi” (D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) e successive modificazioni con particolare riferimento alle soluzioni contrattuali che garantiscono, al contempo, maggiore flessibilità strutturale e organizzativa all’impresa e migliore occupabilità dei lavoratori inoccupati e disoccupati.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.

Art. 25 - Richiami normativi
Gli istituti considerati nella presente sezione trovano la loro fonte normativa nel richiamato D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m.

Art. 26 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, previsto dagli artt. 20 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e s.m., serve a soddisfare le esigenze a tempo determinato dell’impresa, che assume le vesti negoziali di “utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alla Sezione I dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, nei casi in cui è possibile stipulare un normale contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 cosi come modificato dalla L. n. 92/2012.
In particolare, ferma restando la libera utilizzabilità dell’istituto nei termini di cui al comma precedente, il contratto di somministrazione a termine può essere stipulato, anche per aumenti temporanei di attività, e comunque nei seguenti casi: punte di intensa attività alle quali non si può fare fronte con il ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di un'opera o di un servizio, definiti o predeterminati, che non possono essere realizzati o eseguiti con il solo ricorso ai normali assetti organizzativi aziendali;
- per l'esecuzione di particolari servizi che per la loro specificità necessitano di professionalità e specializzazione differenti e più articolate di quelle in forza;
- per l’esecuzione di opere o di servizi che richiedono professionalità a carattere eccezionale o presenti unicamente sul mercato del lavoro locale.
Inoltre, in ossequio all’art. 4 c. 1 del D.Lgs. 24/2012 è esclusa la necessità di giustificazione (ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo) e non si applicano i limiti quantitativi ai soggetti disoccupati con relativa indennità da almeno sei mesi, per i precettori di ammortizzatori sociali da almeno sei mesi, e per i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati ai sensi dell’art. 2 Reg. CE n. 800/2008.

Art. 27 - Somministrazione di lavoro a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato può essere stipulato con una delle Agenzie per il lavoro autorizzate e iscritte alle Sezioni I e II dell’Albo nazionale informatico delle Agenzie per il lavoro, soltanto per le seguenti lavorazioni e/o attività:
a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;
c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
g) per la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.
Inoltre il contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato potrà essere stipulato per le lavorazioni e/o attività che saranno dettagliate dall’Ente bilaterale, mediante gli strumenti operativi individuati dal presente CCNL.

Art. 28 - Obblighi di informazione
L'impresa utilizzatrice comunica alle RSU e, in mancanza, alle OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale:
a) il numero ed i motivi del ricorso alla somministrazione di lavoro prima della stipula del contratto di somministrazione di cui agli artt. 20 e 21 del presente CCNL. Se ricorrono motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i primi cinque giorni successivi;
b) ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 29 - Diritti dei lavoratori somministrati
Ai lavoratori somministrati in forza dei contratti di cui ai precedenti artt. 20 e 21 presso l’impresa utilizzatrice sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
I lavoratori somministrati hanno diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa utilizzatrice.
[…]
I lavoratori somministrati non sono computati nell'organico dell’impresa utilizzatrice ai fini della applicazione di normative di legge o del presente CCNL, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Art. 30 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 25 anni d’età, in quest’ultimo caso le prestazioni lavorative devono essere svolte entro e non oltre il venticinquesimo anno d’età (art. 1 c. 21 L. n. 92/2012).
In ogni caso, prima dell’inizio della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve darne comunicazione alla DTL (Direzione territoriale del lavoro) competente per territorio attraverso le modalità semplificate sms, fax o posta elettronica.
Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato a tempo indeterminato, ma anche a termine secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368.
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e, a livello territoriale, le OO.SS. firmatarie del presente contratto collettivo nazionale.
Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 31 - Diritti e doveri del lavoratore intermittente
Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
[…]
Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.

Art. 32 - Lavoro ripartito
Il contratto di lavoro ripartito è uno speciale contratto di lavoro mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, per cui ogni lavoratore resta personalmente e direttamente responsabile dell'adempimento della intera obbligazione. Ai lavoratori assunti con contratto di lavoro ripartito sono riconosciuti tutti i diritti previsti nel presente CCNL, salvo le aree di esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
I lavoratori hanno la facoltà di determinare discrezionalmente e in qualsiasi momento sostituzioni tra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dell'orario di lavoro, informando preventivamente il datore di lavoro, con cadenza almeno settimanale. Nelle aziende dotate di rilevazione automatica delle presenze non vi è obbligo di preventiva informazione.
[…]
Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSU e le OO.SS. firmatarie il presente contratto collettivo a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito. Analoga comunicazione andrà effettuata entro il 1° marzo al CST competente, che provvederà ad inoltrarla all’Ente bilaterale.

Art. 33 - Soglie numeriche
I lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che vengono somministrati presso un’impresa utilizzatrice che adotta il presente CCNL, impiegati per le fattispecie di cui ai precedenti artt. 26 e 27, non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
Lavoratori dipendenti Contratti flessibili da 0 a 5 - 1 contratti flessibili da 6 a 9 - 2 contratti flessibili da 10 a 12 - 3 contratti flessibili da 13 a 18 - 5 contratti flessibili da 19 a 22 - 6 contratti flessibili. La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell’impresa è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione. A tal fine le frazioni di unità si computano per intero.

Art. 34 - Gestione delle controversie e Commissione di Conciliazione
In caso di controversie tra azienda e lavoratore sui contenuti o sull’applicazione sulle tipologie contrattuali di cui al presente titolo, le Parti, fermi restando i legittimi diritti delle parti in lite, valutano conforme allo spirito bilaterale che uniforma il presente CCNL, di individuare quale metodologia, vincolante per le associazioni firmatarie ed i loro assistiti, quanto segue:
a) per controversie sui contenuti dei contratti stipulati: invio delle ragioni del contenzioso all’Ente Bilaterale e successiva attivazione della Commissione di conciliazione istituita, come da norma, da tre arbitri un datoriale, uno delle associazioni dei lavoratori ed uno - con funzioni di Presidente - nominato dal locale Uplmo;
b) per controversie sull’applicazione dei contratti stipulati: invio da parte dell’attore della vertenza della copia degli atti all’Ente Bilaterale, ai fini di consentirne un’attività di statisticazione e valutazione giurisprudenziali.
Istituita la Commissione di Conciliazione, i membri che ne faranno parte dovranno essere di diretta emanazione delle Parti Sociali firmatarie del presente CCNL nominati pariteticamente come sopra. L’organo di conciliazione avrà lo scopo di dirimere le controversie relative ai rapporti di lavoro come previsto dall’art. 31 Legge 183/2010 e s.m..

Art. 35 - Apprendistato
Il contratto di apprendistato è rivolto ai giovani tra i 15 e i 29 anni per l’acquisizione una qualificazione professionale o quale strumento d’inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.

Disciplina generale
Ad eccezione delle attività stagionali, i rapporti d apprendistato avranno una durata minima di 6 mesi.
Per quanto riguarda la proporzionalità numerica, nel caso di imprese che occupino 10 o più dipendenti il numero complessivo di apprendisti non può superare il rapporto di 3 a 2 delle maestranze specializzate e qualificate. Per le imprese, invece, che occupino meno di 10 dipendenti tale rapporto non può superare il 100%, ovvero deve essere di 1 a 1 tra apprendisti e maestranze specializzate.
Il datore di lavoro che non ha alle sue dipendenze lavoratori qualificati e specializzati, o se ne ha meno di 3, può assumere apprendisti in numero non superiore a 3.
Il datore di lavoro che ha meno di 3 dipendenti o non ne ha affatto, non può assumere più di 3 apprendisti.
Il datore di lavoro, oltre alla normale registrazione sul libretto di lavoro, rilascerà un certificato che attesti i periodi di apprendistato compiuti e le attività lavorative effettuate. L’apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto dal CCNL per i dipendenti dell’impresa datrice di lavoro. Le ore di formazione sono comprese nel normale orario di lavoro.
La malattia e l’infortunio o altre cause di sospensione involontaria del rapporto di lavoro che superino i 30 (trenta) giorni consecutivi prorogano il termine di scadenza di apprendistato con la conseguente proroga dei termini connessi ai benefici contributivi. In questo caso, il datore di lavoro avrà cura di comunicare al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
Al fine del conseguimento di qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore annue retribuite.
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo di interruzioni superiori a 12 mesi.

Obblighi del datore di lavoro
- impartire o fare impartire dalla sua impresa all’apprendista alle sue dipendenze l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato.
- di non sottoporre l’apprendista a lavorazione retribuita a cottimo.
- di non sottoporre l’apprendista a lavori che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è assunto.
- comunicare per iscritto all’apprendista, al termine del periodo di addestramento, il superamento della formazione e l’avvenuta qualificazione professionale.

Doveri dell’apprendista
- seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire diligentemente gli insegnamenti che gli vengono impartiti.
- prestare la sua opera con la massima diligenza.
- osservare con la massima cura tutte le norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
- adempiere con assiduità ai moduli formativi previsti nel suo piano formativo individuale.
- osservare le norme disciplinari generali previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di impresa purché questi non siano in contrasto con le disposizioni contrattuali e di legge.
[…]

Disciplina speciale relativa alle diverse tipologie di apprendistato
Secondo il T.U. dell’apprendistato novellato dalla recente L. n. 92 del 28 giugno 2012, si distinguono tre differenti tipologie di apprendistato:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionali Ammesso in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo scolastico. Rivolto ai giovani tra i 15 e i 25 anni di età. Alle Regioni e Provincie autonome è demandata la regolamentazione dei profili normativi di tale tipologia sentite le parti sociali.
2. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Ammesso in tutti i settori di attività, per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali. Rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (per i giovani in possesso di una qualifica professionale ai sensi del D.Lgs. 226/2005 potrà essere stipulato a partire dai 17 anni).
La disciplina formativa teorica che affianca la formazione pratica in azienda prevista dai CCNL, nonché la programmazione dell’offerta pubblica integrativa per l’apprendistato professionalizzante è rimessa alla regolamentazione regionale.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca.
Ammesso in tutti i settori di attività, rivolto ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, specializzazione tecnica superiore, praticantato per l'accesso alle professioni. In mancanza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate tra i datori di lavoro e le istituzioni formative.
Tenuto conto dell’evoluzione del mercato del lavoro, orientato a premiare sempre di più le realtà connotate da alta professionalità, è obbiettivo comune delle Parti privilegiare, nell’ambito del settore di appartenenza, l’utilizzo dell’apprendistato professionalizzante, quale tipologia contrattuale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti si impegnano a prevedere la regolamentazione della formazione in azienda in ragione dell’età dell’apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché della durata e delle modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nel sistema di classificazione e inquadramento del personale in linea con le prescrizioni di cui al T. U. dell’apprendistato d.lgs. 167/2011.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione al livello professionale di riferimento per la qualifica da conseguire, secondo le seguenti modalità:
a) livelli I-II-III-IV-V: durata 36 mesi;
b) livelli VI-Quadri: durata 42 mesi;
I profili della formazione e la determinazione del monte ore annuale ad essa destinato nel periodo di esecuzione del contratto saranno determinate dalle leggi regionali, adottate in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia, ed in loro assenza il monte ore di formazione viene fissato in 120 per anno.
[…]
L'apprendista minorenne o maggiorenne, nel caso di sottoposizione ad attività che richiedono sorveglianza sanitaria deve essere sottoposto alle visite mediche preventive ed a quelle periodiche imposte dalla normativa vigente.
L'apprendista maggiorenne, addetto ad attività non richiedenti la predetta sorveglianza, è soggetto alla sola visita sanitaria preventiva, tesa ad accertare l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere.
[…]
L'apprendista può essere assunto anche con contratto part-time, a condizione che la minor durata della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative e comunque nel limite del 50% dell’orario di lavoro del dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno.
Resta inteso che le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
La formazione del lavoratore con contratto di apprendistato potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente Bilaterale.
La formazione dell'apprendista all'interno dell'Azienda è di norma seguita compatibilmente con la regolamentazione di cui al punto che precede, da un tutor, con competenze e formazione adeguate, che cura il raccordo tra l'apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.

Art. 36 - Telelavoro
Compatibilmente con l'attività svolta dalle aziende che applicano il presente accordo e rispettando il vincolo della segretezza e le disposizioni aziendali, il dipendente a propria richiesta può instaurare un rapporto di lavoro a domicilio denominato "tele-lavoro".
Il rapporto è caratterizzato dal fatto che la prestazione viene resa presso il domicilio del lavoratore, con attrezzature fornite dal datore di lavoro, il quale le cede in comodato d'uso e ne è l'unico proprietario.
[…]
Con l'instaurazione del tele-lavoro vengono azionati automaticamente gli artt. 2051, 2105 e 2125 CC.
Il rapporto denominato "tele-lavoro" deve risultare da atto scritto ed è compatibile con il part-time e con tutta la parte normativa del presente accordo.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa vigente in materia (legge n. 877/73).
La retribuzione dei dipendenti impegnati nel "tele-lavoro" sarà ridotta del 30% rispetto alla paga base nazionale, poiché non sostengono spese per la produzione del reddito, non recandosi presso l'azienda per rendere la prestazione lavorativa.

Titolo VIII Gestione del rapporto di lavoro
Sezione I: Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 40 - Documenti di assunzione

All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare e/o consegnare i seguenti documenti:
[…]
- certificato di sana e robusta costituzione in carta semplice da cui risulti che il lavoratore non è affetto da malattie contagiose, rilasciato da organi sanitari pubblici;
[…]

Art. 41 - Visite mediche
L'Azienda potrà accertare l'idoneità fisica del dipendente e sottoporlo a visita medica prima dell'assunzione in servizio (e cioè prima dell'effettivo instaurarsi del rapporto di lavoro) e/o successivamente, solo ad opera degli organi sanitari pubblici. Gli oneri per gli eventuali accertamenti periodici di prevenzione e per la tessera sanitaria, ove previsti dalla legge vigente, sono a carico della Struttura sanitaria.
Si conviene che al lavoratore verranno concessi permessi retribuiti, per il tempo necessario per sottoporsi ai predetti accertamenti previsti per legge, solo allorquando l'articolazione dei turni di lavoro osservati dal lavoratore consentano a questi di ottemperare al menzionato obbligo.

Art. 43 - Mansioni e variazioni temporanee delle stesse
Il lavoratore ha diritto all'esercizio delle mansioni proprie della categoria e qualifica di appartenenza o a mansioni equivalenti a norma dell'art. 13 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Il lavoratore, purché in possesso dei necessari titoli professionali previsti dalla legge, in relazione alle esigenze di servizio verificate tra le parti e fatte salve le attribuzioni del Responsabile sanitario, può essere assegnato temporaneamente a mansioni diverse, mai comunque inferiori a quelle inerenti alla sua categoria e qualifica, sempre che ciò non comporti alcun mutamento sostanziale della posizione economica del dipendente medesimo.
[…]

Art. 44 - Passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica
L’Azienda nel caso in cui il dipendente venga riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente all'espletamento delle funzioni inerenti la propria qualifica dall'ufficio sanitario a ciò preposto, fatta salva l'inidoneità derivante da infortunio sul lavoro, esperiranno, nel rispetto del potere organizzativo delle Aziende, ogni utile tentativo per il recupero del dipendente, dietro sua richiesta, in funzioni diverse da quelle proprie della qualifica rivestita, anche ricorrendo ad una novazione del rapporto, ove esista in organico la possibilità di tale utilizzo, in relazione alle coperture dei posti vacanti e comunque compatibilmente con le capacità residuali del lavoratore.

Sezione II: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 45 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro ordinario settimanale è fissato in 38 ore da articolare di norma su 6 giorni e, laddove l'organizzazione aziendale lo consenta, anche su 5 giorni.
L'orario di lavoro e la relativa distribuzione sono fissati dall'Azienda, con l'osservanza delle norme di legge in materia, ripartendo l'orario settimanale in turni giornalieri, nell'ambito delle 24 ore (diurni e notturni); l'orario può essere programmato con calendari di lavoro plurisettimanali o annuali, con orari superiori o inferiori alle 38 ore, con un minimo di 28 ore ed un massimo di 44 ore nella settimana, nel rispetto del debito orario.
La durata media dell'orario di lavoro, non può in ogni caso superare per ogni periodo di sette giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario di cui all'art. 52.
Tale media, in ragione delle particolari esigenze derivanti dall'assistenza sanitaria, sarà riferita ad un periodo di dodici mesi calcolato dalla data di sottoscrizione del presente contratto; ciò è reso necessario dall'esigenza di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali livelli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie, che deve essere garantita anche a fronte di eventi imprevedibili (quali malattie, infortuni, maternità, ecc.).
Le ore di lavoro settimanalmente previste oltre le 38 ore in regime di orario plurisettimanale, svolto nell'ambito di turni programmati, non danno luogo alle maggiorazioni previste per il lavoro supplementare e straordinario.
Il lavoratore ha diritto a otto ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore; diversa articolazione deve essere definita in sede di contrattazione aziendale.

Art. 46 - Riposo settimanale
Ogni dipendente ha diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive, calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni, in un giorno che normalmente deve coincidere con la domenica. Negli ambiti di lavoro in cui vengono erogate prestazioni anche nei giorni di domenica il riposo settimanale sarà fruito in altro giorno della settimana. In questo caso il giorno di domenica verrà considerato come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzione non subirà alcuna maggiorazione.
Il riposo settimanale è irrinunciabile e non potrà essere monetizzato.

Art. 47 - Lavoro notturno
Al lavoro notturno, alla tutela della salute, all'introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni.
Gli artt. 12 e 13 del succitato decreto possono essere derogati in sede di contrattazione aziendale.
Nelle more di detto accordo resta salvaguardata l'attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle ventiquattro ore.

Art. 48 - Banca delle ore
La banca delle ore si costituisce con l'accantonamento delle ore di lavoro supplementare, straordinario e delle 32 ore per ex festività soppresse (che vengono inserite in ragione di 1/12 per ogni mese intero di lavoro) che saranno accumulate e resteranno a disposizione del lavoratore per l'anno di maturazione e per il semestre successivo (18 mesi).
Le ore accantonate in banca ore potranno essere usufruite come permessi retribuiti anche a gruppi di minimo quattro ore concordando il loro godimento tra azienda e dipendente.
Quando saranno richieste a copertura dell'intera o per più giornate lavorative saranno accolte compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]

Art. 50 - Ferie
[…]
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita del godimento annuale delle ferie. Le rimanenti ferie devono essere godute e possono essere assegnate in qualunque momento dell’anno.

Titolo IX Sicurezza sul lavoro
Art. 57 - Premessa

Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono la massima importanza alla puntuale e corretta applicazione delle norme a tutela e salvaguardia dei lavoratori riconoscendo che l’insieme delle diverse norme e responsabilità che il Legislatore ha posto a carico delle Aziende risultano, nel complesso, di difficile applicazione in tutte quelle realtà produttive di piccole e medio piccole dimensioni, attribuendo la massima importanza ad una gestione partecipativa, tra i diversi soggetti sociali interessati, per garantire la corretta applicazione delle norme.

Art. 58 - Richiami normativi
Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro riguardanti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, si rimanda all'allegato C al presente contratto.
Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 59 - Adempimenti preliminari
Tutte le Aziende che applicheranno il presente contratto collettivo dovranno, entro il termine perentorio di 90 giorni, effettuare gli adempimenti connessi con la valutazione del rischio ed informarne i lavoratori mediante apposita comunicazione da rendere visibile a tutti.

Art. 60 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del richiamato Allegato C al presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.

Art. 61 - Disposizioni finali
Le Parti si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità ma in nessun modo tra le Parti sarà possibile diminuire o modificare le tutele o le previsioni della vigente normativa in materia.

Titolo X Norme e comportamenti disciplinari
Art. 62 - Comportamento in servizio

In relazione alle particolari esigenze del servizio prestato, il lavoratore deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione degli altri, ispirandosi al principio di solidarietà umana, subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità del suo lavoro.
Egli deve rispettare l'impostazione, l'idealità, i valori e la fisionomia propria della Organizzazione ove opera ed attenersi alle disposizioni impartite dalla direzione secondo la struttura organizzativa interna oltre ad osservare in modo corretto i propri doveri.
Sono obblighi del lavoratore:
- usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione e nell'interesse dell'utenza;
- osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dai superiori in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- osservare le misure disposte ai fini della sicurezza individuale, collettiva e dell'igiene;
[…]
- uniformarsi, nell'ambito del rapporto di lavoro, oltre che alle disposizioni contenute nel presente contratto, alle altre norme di legge.
[…]

Art. 63 - Provvedimenti disciplinari
[…]
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel rispetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a. non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giustificazione ai sensi dell’art. 39, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b. ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c. commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espletamento dei compiti assegnati;
d. non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si attenga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
[…]
f. compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici;
g. esegua il lavoro affidatogli negligentemente, o non ottemperando alle disposizioni impartite;
h. tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubblico e gli altri dipendenti;
[…]
m. ponga in essere atti, comportamenti, molestie anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona nei confronti di altro personale;
n. violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove previsto;
[…]
p. non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
[…]
s. non osservi le misure di prevenzione degli infortuni e delle disposizioni a tale scopo emanate dall’Azienda, quando non ricorrano i casi previsti per il provvedimento di licenziamento.
Sempreché si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
[…]
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dall’applicazione della prima sanzione;
[…]
E. introduzione di persone estranee nell’azienda senza regolare permesso;
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
[…]
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti;
[…]
M. detenzione per uso o spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della struttura;
N. molestie di carattere sessuale rivolte a degenti e/o accompagnatori all’interno della struttura;
O. per atti di libidine commessi all’interno della struttura.
È in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione cautelare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di licenziamento.
[…]
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo e non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimento di licenziamento per mancanze.
[…]

Titolo XIV Trattamenti economici
Art. 75 - Lavoro supplementare e straordinario

Il tetto annuo di ore supplementari e straordinarie non può superare di norma le 200 ore annue per dipendente.
È considerato lavoro supplementare quello effettuato oltre le 38 ore settimanali (e retribuito con la stessa paga oraria delle ore ordinarie). Viene invece considerato lavoro straordinario quello oltre le 40 ore settimanali.
Il lavoro supplementare e straordinario può, a richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere compensato con un riposo sostitutivo (senza che, con ciò, il lavoratore perda le eventuali indennità di turno).
Ferme restando le facoltà di cui innanzi, il lavoro supplementare e straordinario non potrà essere utilizzato come fattore di programmazione del lavoro. Le prestazioni di lavoro supplementare e straordinario hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio. […]
Si considera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera lavoro in orario festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 13 o nelle giornate programmate come riposo settimanale.
Il lavoro supplementare e straordinario deve essere autorizzato espressamente per iscritto dall'Azienda della struttura.
[…]

Art. 76 - Pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è del tutto eccezionale. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il luogo di lavoro nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno programmato come giorno di riposo, o nelle festività infrasettimanali, di cui all'art. 13 del presente contratto, spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
Il servizio di pronta disponibilità di norma va limitato a periodi al di fuori del normale orario di lavoro programmato, ha durata di 12 ore e dà diritto ad un compenso di 12,00 euro lorde per ogni 12 ore.
Qualora il turno di pronta disponibilità sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa.
L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere, comunque, durata inferiore alle 4 ore.
In caso di chiamata, l'attività prestata viene computata come lavoro supplementare o straordinario.
Di norma, non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di otto giorni di disponibilità nel mese.

Allegati al contratto collettivo
Allegato B Regolamento RSU

Avvertenza Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.

Regolamento elettorale RSU
Parte prima - Premessa

Il presente accordo assume la disciplina generale in materia di rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo stipulato fra Governo e parti sociali il 23 luglio 1993 e recepito dalle parti sottoscrittrici.

Art. 1. Modalità di costituzione e di funzionamento
Ambito ed iniziativa per la costituzione Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle Aziende nei quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle associazioni sindacali firmatarie del presente Protocollo.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL di cui il presente regolamento è parte integrante, ovvero le associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 4, parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo. L'iniziativa di cui al primo comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle associazioni sindacali come sopra individuate, entro tre mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.

Art. 2 Composizione
Alla costituzione della RSU si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezione a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti. Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie e sulle Pari Opportunità.

Art. 3 Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo rappresentanze sindacali, al punto B (vincolo della parità di costi per le aziende), il numero dei componenti le RSU sarà pari almeno a:
3 componenti per la RSU costituita nelle unità produttive che occupano fino a 100 dipendenti;
3 componenti ogni 200 o frazione di 200 dipendenti nelle unità produttive che occupano fino a 1.000 dipendenti;
3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle unità produttive di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. b).

Art. 4 Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3° della legge n. 300/1970.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle associazioni sindacali stipulanti il CCNL i seguenti diritti:
- diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, L. n. 300/1970;
- diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, L. n. 300/1970.
- diritto di affissione di cui all'art. 25, L. n. 300/1970.

Art. 5 Compiti e funzioni
Le RSU subentrano alle RSA ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di legge. La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal vari contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 6 Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario, che sia stato nominato su designazione delle associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.

Art. 7 Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.

Art. 8 Clausola di salvaguardia
Le organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, L. 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi della norma sopra menzionata.

Parte seconda Disciplina della elezione della RSU
Art. 1 Modalità per indire le elezioni

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della RSU le associazioni sindacali di cui al punto 1, parte prima, del presente accordo, congiuntamente o disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.

Art . 2 Quorum per la validità delle elezioni
Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto quorum non sia stato raggiunto, la commissione elettorale e le organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.

Art. 3 Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti i dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità dei dipendenti non in prova in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.

Art. 4 Presentazione delle liste
All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
- associazioni sindacali firmatarie del presente CCNL;
- associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed atto costitutivo a condizione che:
o accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
o la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.

Art. 5 Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.

Art. 6 Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di: ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
verificare la valida presentazione delle liste;
costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo; proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le associazioni sindacali presentatrici di liste.

Art. 7 Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 8 Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le ventiquattro ore che precedono l'inizio delle votazioni.

Art. 9 Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

Art. 10 Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

Art. 11 Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

Art. 12 Modalità della votazione
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

Art. 13 Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8, parte seconda, del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.

Art. 14 Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio. Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

Art. 15 Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

Art. 16 Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui al precedente punto 14, la firma accanto al suo nominativo.

Art. 17 Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato – unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.)
- alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

Art. 18 Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della RSU, il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti perseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della RSU previsto dall'art. 2, 1° comma, parte prima, del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito un numero di voti sufficiente all'attribuzione di seggi, i componenti saranno individuati seguendo l'ordine dei voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.

Art. 19 Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al primo comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra. Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, alla Associazione industriale territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.

Art. 20 Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'Uplmo o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

Art. 21 Comunicazione della nomina dei componenti della RSU.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della RSU, una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla direzione aziendale per il tramite della locale organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.

Art. 22 Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 23 Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.

Allegato C) Regolamento elettorale per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Avvertenza Le parti si danno reciprocamente atto che la titolazione dei singoli articoli risponde soltanto all’esigenza di migliorare la consultazione del testo contrattuale. I titoli, pertanto, non sono esaustivi dell’indicazione dei contenuti dei singoli articoli e quindi, in quanto tali non costituiscono elemento d’interpretazione della norma.

Norme per l’applicazione del D.Lgs. 81/2008
Protocollo sindacale per l'attuazione del disposto del decreto legislativo 81/2008
Titolo I - Aziende sino a 15 dipendenti -
Art. 1 Sfera di applicazione

L'individuazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) avverrà mediante elezione tra tutti i dipendenti dell'azienda durante un'assemblea appositamente convocata con questo esclusivo argomento all'ordine del giorno.

Art. 2 Elezioni del RLS
L'RLS è eletto con il sistema del voto uninominale per liste contrapposte.
Godono del diritto al voto tutti i lavoratori indipendentemente dal contratto di lavoro ad essi applicato - a tempo determinato, indeterminato, formazione lavoro.
Sono eleggibili solo i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 3 Durata del mandato
Il mandato di RLS ha durata triennale con possibilità di rielezioni.

Art. 4 Formazione RLS
Per la formazione degli RLS nelle aziende sino a 15 dipendenti valgono le norme di cui al successivo

Titolo III.
Art. 5 Permessi retribuiti per la formazione.

Per la formazione basica l'RLS avrà a disposizione 50 ore annue di permesso retribuito. Nel caso di successive rielezioni l'RLS non potrà usufruire del presente articolo.

Art. 6 Permessi retribuiti per l'espletamento delle funzioni RLS.
Le aziende metteranno a disposizione del RLS 50 ore annue di permessi retribuiti. Considerate le caratteristiche dimensionali delle aziende di cui al presente
Titolo l'utilizzo dei permessi retribuiti dovrà essere comunicato con almeno 3 gg. di preavviso.

Art. 7 Rappresentate del lavoratori per la Sicurezza Territoriale
È prevista la facoltà per i dipendenti da aziende sino a 15 lavoratori di demandare le funzioni dell'RLS ad un dirigente sindacale con funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nel Territorio (RLST), che svolgerà le medesime attribuzioni di legge del RLS per un insieme di aziende ricomprese in uno specifico territorio.

Art. 8 Applicazione D.Lgs 81/2008
L' RLST è espressione dell'Organismo Paritetico (OP) per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 per i contratti collettivi nazionali di lavoro
Accedono all'OP le OO.SS. stipulanti il presente CCNL e sottoscrittrici del presente protocollo.

Art. 9 Dimensioni del territorio
L'OP designerà ogni RLST in ragione o del rapporto 1 RLST ogni 2000 addetti e/o 1 RLST sino ad un massimo di 250 imprese.

Art. 10 Durata del mandato
La durata del mandato di nomina degli RLST avrà base triennale con possibilità di successive nuove designazioni.

Art. 11 Clausola estensiva
È concessa alle aziende sino a 30 dipendenti, o ad unità produttive di pari grandezza, la facoltà di ricorrere alla designazione del RLST per l'applicazione dei disposti di Legge.
Le aziende o U.P. che ricorreranno alla presente opzione dovranno associarsi all'OP.

Titolo II - Organismo paritetico
Art. 12 Costituzione

L'OP per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 nelle aziende che applichino il presente CCNL è costituito pariteticamente dalle parti rispettivamente firmatarie.

Art. 13 Territorialità
L'OP si articola su due livelli: nazionale e territoriale. Il livello territoriale corrisponderà a quello regionale.

Art. 14 Funzionamento OP
Il funzionamento dell'OP è garantito da una quota associativa pari allo 0.1% della retribuzione a carico dei lavoratori e delle aziende sino a 15 dipendenti. L'incarico di esattore delle quote sarà demandato, mediante convenzione, ad un Ente di diritto pubblico.

Art. 15 Retribuzione RLST
L'OP provvederà alla retribuzione degli RLST con l'esclusione degli oneri previdenziali ai sensi dell'art. 30 della L. 300/70.

Art. 16 Notifica nominativi RLST
L'OP provvederà a notificare i nominativi degli RLST a tutte le aziende interessate, alle Associazioni datoriali ed all'Uplmo competente territorialmente, unitamente con l'attribuzione agli RLST di un documento di riconoscimento.

Titolo III - Aziende con più di 15 dipendenti
Art. 17 Sfera di applicazione

Per le aziende e/o unità produttive con più di 15 dipendenti l'individuazione del RLS avverrà mediante elezione tra tutti i lavoratori occupati presso la stessa unità produttiva.

Art. 18 Numero degli RLS
Il numero degli RLS da eleggere sarà di:
- aziende da 16 a 200 dipendenti 1 RLS;
- aziende da 201 a 500 dipendenti 3 RLS;
- aziende con più di 500 dipendenti 6 RLS.

Art. 19 Monte ore per RLS
Per l'espletamento delle proprie mansioni è previsto l'utilizzo di un monte ore retribuito pari a:
- aziende da 16 a 100 dipendenti 100 ore annue per RLS;
- aziende con più di 100 dipendenti 144 ore annue per RLS.

Art. 20 Garanzie per gli RLST
Ai RLST si applicano le garanzie previste dalla L. 300/70 per i dirigenti di RSA.

Art. 21 Modalità di elezione
Per l'elezione dell'RLS valgono le norme pattuite per l'elezione delle RSU, di cui all’accordo interconfederale.

Titolo IV - Formazione degli RLS/RLST -
Art. 22 Formazione RLS/RLST

La formazione degli RLS/RLST verterà su argomenti individuati dall'OP.
È prevista la facoltà per le aziende di integrare le materie individuate dall'OP con specifiche conoscenze direttamente rispondenti al ciclo produttivo dell'azienda medesima.

Art. 23 RLST
La formazione del RLST sarà effettuata in via esclusiva dall'OP anche mediante l'utilizzazione di appositi Enti o Istituti di formazione.
Solo il raggiungimento dei previsti livelli formativi consentirà alle OO.SS. di designare a RLST i propri dirigenti indicati.

Art. 24 RLS
La formazione degli RLS eletti potrà avvenire o presso l'OP, con le modalità di cui all'art. 25, o presso l'azienda stessa. Le materie e la ripartizione della formazione non potranno in ogni caso differire dal modello previsto dall'OP salvo che per integrazioni formative di cui all'art. 22.

Art. 25 Permessi per la formazione
Le aziende metteranno a disposizione degli RLS al momento della loro elezione 100 ore annue per la formazione basica.
Qualora allo scadere del proprio mandato l'RLS risultasse rieletto non si avrà erogazione del monte ore per la prima nomina.

Titolo V - Percorso formativo -
Art. 26 Materie formative

La formazione, fermi restando i naturali mutamenti ed aggiornamenti che dovessero rendersi necessari, sarà suddivisa in tre aree conoscitive: normativa di Legge; normative contrattuali; nozioni di comunicazione, gestione d'impresa e valutazione del rischio.

Art. 27 Criteri valutativi
L'OP elaborerà sulle materie di cui al precedente articolo metodi formativi e valutativi tali da garantire l'uniformità di giudizio sui livelli di apprendimento raggiunto dagli RLS/RLST.

Art. 28 Riconoscimento RLS
Qualora un lavoratore eletto RLS, successivamente al percorso formativo, non raggiungesse gli standard conoscitivi minimi, l'azienda potrà erogare all'RLS un ulteriore monte ore formativo.
Le ore formative concesse in surplus saranno poste per metà a carico diretto dell'azienda per l'altra metà sottratte al monte ore di cui agli artt. 6 e 18.

Titolo VI - Attribuzioni dei RLS/RLST
Art. 29 Accesso ai luoghi di lavoro
I RLS/RLST avranno diritto di accesso ai luoghi di lavoro con semplice informazione preventiva alla Direzione Aziendale, da comunicarsi anche all'OP nel caso di RLST.
Unici limiti al diritto di accesso ai luoghi di lavoro saranno quelli di legge. L'azienda potrà richiedere la presenza obbligatoria del proprio titolare e/o responsabile del servizio di prevenzione e protezione o di un proprio incaricato di fiducia.

Art. 30 Modalità di consultazione
Per i diritti di informazione previsti dal Decreto Legislativo 81/2008 l'azienda provvederà a consultare il/i RLS/RLST in un apposito incontro convocato - con indicazione specifica degli argomenti da trattare - con almeno due giorni di preavviso.
Nel verbale della riunione dovranno risultare le osservazioni che il/i RLS/RLST porteranno alle comunicazioni aziendali.
Il verbale, indipendentemente dall'approvazione della materia presentata in informativa, dovrà essere firmato congiuntamente dall'azienda, mediante un suo delegato, e dal/i RLS/RLST.
Tutto ciò dovrà essere svolto in collaborazione con l’OP.

Art. 31 Informazione
Il diritto di informazione potrà essere esercitato dal RLS/RLST in collaborazione con l’OP su tutta la materia concernente la valutazione del rischio in azienda.
La documentazione inerente le assicurazioni sociali obbligatorie potrà, altresì, essere consultata, fatto salvo il diritto alla riservatezza dei lavoratori.

Art. 32 Documentazione aziendale
Nell'espletamento del diritto all'informazione il RLS/RLST non potrà asportare nessun documento di provenienza aziendale per il quale l'azienda dichiari, con propria responsabilità, la riservatezza.
È fatto, comunque, esplicito divieto al RLS/RLST di comunicare ad esterni conoscenze o dati tecnici sull'organizzazione del lavoro e sulle metodologie produttive ad esso venuti a conoscenza nell'espletamento del proprio mandato.

Art. 33 Norme di salvaguardia ed estensive
La contrattazione collettiva o aziendale potrà modificare la fruizione dei diritti di informazione per meglio aderire alle esigenze di tutela e prevenzione.

Titolo VII - Norme transitorie e finali -
Art. 34 Sostituzione RLS

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, dall'incarico di RLS si procederà all'immediata sostituzione con le modalità di cui agli artt. 34 e 35.

Art. 35 Aziende sino a 200 dipendenti
Nelle previsioni di cui all'art. 29 si convocherà un'assemblea per effettuare nuove elezioni.

Art. 36 Aziende con più di 200 dipendenti
In caso di dimissioni di 1 o più componenti la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza si procederà con la nomina in sostituzione del primo dei non eletti. Agli RLS subentrati si applica il disposto dell'art. 25.

Art. 37 Sostituzione RLST
L'OP potrà in qualsiasi momento effettuare sostituzioni e/o integrazioni degli RLST nominati. Per ogni sostituzione e/o modifica l'OP seguirà la procedura di cui all'art. 16.

Art. 38 Clausola di salvaguardia
Gli RLST sostituiti resteranno a carico delle O.S. di appartenenza mediante utilizzo dell'art. 30 Legge 300/70 con retribuzione a cura dell’OP sino alla scadenza dell'anno solare.
Dal 1 gennaio successivo o riprenderanno servizio presso l'azienda in cui sono occupati o resteranno a totale onere e carico della O.S. che ne richiede l'aspettativa sindacale non retribuita.

Art. 39 Decorrenza e durata
Il presente accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la firma per la parte normativa e 90 giorni dopo la firma per l'attivazione dell'OP con il collegato Fondo.
Il presente accordo potrà essere disdetto in qualsiasi momento e da qualsiasi sottoscrittore con 180 giorni di preavviso mediante lettera raccomandata a/r a tutte le parti sottoscrittrici.