Tipologia: Accordo
Data firma: 11 maggio 2000
Validità: 11.05.2000 - 31.12.2003
Parti: Ferretti e RSU/Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia-Cantieri navali, Ferretti
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1 Informazioni e relazioni industriali
2) Decentramento produttivo -Organizzazione del lavoro - Lavoro interinale
3) Contratti formazione lavoro - Part-time.
4) Orario di lavoro - Ferie - ROL/Festività soppresse
5) Straordinario e regime di flessibilità
6) Ambiente di lavoro e sicurezza
7) Permessi per accertamenti sanitari
8) Trattamento in caso di malattia (carenza) - Malattia di lunga durata
9) Vestiario
10) Servizio mensa
11) Premio di produzione aziendale
12 Trattamento economico trasferte
1) Rimborso a pie di lista
2) Mezzo di trasporto
3) Ore viaggio
4) Ore di lavoro
5) Giorni festivi lavorati e ore viaggio
6) Indennità di sede
8) Rischio utilizzo auto propria
13) Inquadramento qualifiche
14) Premio di risultato
15) Anticipo t.f.r. per previdenza complementare accordo del 15/06/99
16) Decorrenza e durata
Allegato A
Allegato B
Allegato 1
Allegato 2/A
Allegato 2/B
Allegato 2/C
Allegato 2/D

Verbale di accordo

Tra la Società Ferretti spa […] e le RSU degli stabilimenti di San Giovanni in Marignano, Forlì e Fano, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Fillea Cgil Rimini […], Forlì […], Pesaro […], Filca Cisl […], Feneal Uil […], si conviene quanto segue:

1 Informazioni e relazioni industriali
a) Annualmente nel corso di un apposito incontro da tenersi nel primo trimestre di ogni anno la Direzione Aziendale informerà le RSU e le OO.SS. Territoriali sull'andamento dell'Azienda relativamente:
- alle prospettive economiche/produttive e loro riflessi sulla situazione occupazionale
- alle condizioni di mercato:
- ai programmi di investimenti e/o ampliamenti;
- alle innovazioni tecnologiche:
- alla struttura occupazionale divisa per sesso e classi di età
- alle eventuali modifiche dell'assetto societario:
- alla applicazione e attuazione della Legge n. 125/91.
Nel corso dello stesso incontro l'azienda consegnerà copia del bilancio Aziendale.
b) La D.A. ferma restando la piena autonomia imprenditoriale, si impegna ad informare preventivamente le RSU su eventuali processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione Aziendale, modifiche alla organizzazione del lavoro ed investimenti tecnologici, attivando sugli stessi argomenti un confronto di merito, di gruppo o per singoli cantieri, sulle eventuali ricadute occupazionali e/o impatti ambientali.
c) In riferimento alle riunioni di coordinamento delle RSU del Groppo e agli incontri sindacali con la presenza della D.A. la stessa D.A. in base alle necessità concederà permessi sindacali in aggiunta a quanto previsto dal CCNL Industria Legno e L. 300/70.
Le spese di coordinamento delle RSU del Gruppo sono a carico dell'Azienda.

2) Decentramento produttivo -Organizzazione del lavoro - Lavoro interinale
La D.A. nel ribadire la propria volontà di mantenere gli attuali livelli occupazionali, si impegna ad informare preventivamente le RSU sulle eventuali necessità di ricorrere al lavoro decentrato e/o alle assegnazioni di particolari lavori da appaltare a terzi.
Inoltre la D.A fornirà alle RSU l'elenco dettagliato delle Aziende alle quali viene commissionato il lavoro con le quantità e la tipologia dello stesso, aggiornandolo sulle eventuali variazioni.
Infine nel rispetto di quanto previsto dalla L. 196/97, la D.A. effettuerà le comunicazioni per eventuale ricorso al lavoro interinale.

3) Contratti formazione lavoro - Part-time.
a) la D.A. in caso di utilizzo di progetti di formazione e lavoro (art. 3 Legge 863/84 e successive modificazioni) informerà le RSU circa (entità dei medesimi e successivamente la valutazione sulla acquisizione professionale nonché la eventuale trasformazione del rapporto di lavoro;
b) eventuali richieste di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno oggetto di verifica congiunta tra la D.A. e le RSU.

4) Orario di lavoro - Ferie - ROL/Festività soppresse
a) L' orario di lavoro negli stabilimenti di San Giovanni in M., Forlì e Fano sono stabiliti come da allegato 2. La pausa retribuita è stabilita in un intervallo di 15 minuti per tutti i lavoratori.
b) […] Per quanto riguarda le ferie, viene ribadito che le stesse devono essere godute dai lavoratori per il totale dei Giorni maturati entro il mese di Giugno dell'anno successivo.
[…]

5) Straordinario e regime di flessibilità
[…]
c) La D.A. e le RSU si incontreranno annualmente per definire e stabilire il monte ore straordinari da gestirsi in regime di flessibilità ed il periodo entro il quale le suddette ore saranno recuperate.

6) Ambiente di lavoro e sicurezza
Fermo restando quanto disposto dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 303/56 e dal DLgv. 626/94 e successive modificazioni, si prende atto di quanto già la D.A. ha predisposto e predispone per il rispetto e la corretta applicazione della normativa. Si conviene circa la necessità di effettuare almeno due incontri, con cadenza semestrale, fra le RSU - RLS - Responsabile sicurezza Aziendale e OO.SS. per verificare e intraprendere le opportune iniziative in merito a:
a) Lavorazioni effettuate all'interno dell'Azienda che comportano eventuali maggiori esposizioni a rischio.
b) Coordinare gli interventi all'interno delle barche, per evitare eventuali esposizioni ad agenti chimici o nocivi, sia per i lavoratori addetti e sia per i non addetti a tali lavorazioni.
c) Coordinare ili interventi delle imprese di appalto sulle fasi di lavorazione per il controllo sul rispetto delle norme di sicurezza. Si conviene infine, di concedere ai RLS ulteriori permessi, pari a 24 ore, in aggiunta a quanto stabilito dal CCNL e leggi in materia, per partecipare a riunioni di aggiornamento e di coordinamento con le RSU che vertono su temi dell'ambiente e sicurezza.

7) Permessi per accertamenti sanitari
Ad ogni lavoratore viene concesso un permesso di 8 ore retribuite, per anno solare, esclusivamente per effettuare visite mediche, esami specifici e analisi di laboratorio, opportunamente documentati.

9) Vestiario
a) L'Azienda concederà annualmente a ciascun dipendente n. 2 divise da lavoro per la stagione estiva e n. 2 divise per la stagione invernale:
b) in riferimento alle lavorazioni svolte nei singoli reparti, saranno concesse scarpe adeguate ai dipendenti interessati. Le modalità e quantità verranno definite congiuntamente tra la D.A. e le RSU.