Categoria: Prassi amministrativa
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INAIL

Determina del Presidente n. 286 del 26 settembre 2014
Proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010.

IL PRESIDENTE

visto il Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni;
visto il D.P.R. n. 367 del 24 settembre 1997;
visto l’art. 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010;
visto il D.P.R. del 12 maggio 2012 di nomina a Presidente dell’Istituto;
visto il Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con D.P.R 30 giugno 1965, n. 1124;
visto il Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente «disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»;
visto, in particolare, l'art. 1 del citato D.lgs n. 38/2000, che ha individuato, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria di cui al titolo I del Testo Unico approvato con D.P.R n. 1124/1965, ai fini tariffari, quattro gestioni separate;
visto, altresì, l'art. 3 del citato D.lgs n. 38/2000 che, tra l'altro, prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di distinte tariffe dei premi per ciascuna delle gestioni tariffarie di cui all'art. 1 del medesimo Decreto Legislativo e le relative modalità di applicazione, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale e dell'attuazione delle norme di cui al D.lgs 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio;
visto il Decreto interministeriale 12 dicembre 2000, concernente le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le relative modalità di applicazione ed in particolare l'art. 24 «Oscillazione del tasso medio per prevenzione»;
visto il Decreto interministeriale 3.12.2010 “Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto ministeriale 12 dicembre 2000” che all’art. 2 prevede “Alla fine del primo biennio di applicazione, l'Inail provvede al monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione del tasso medio per prevenzione secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente decreto, redigendo una relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze”;
preso atto delle risultanze di detto monitoraggio che inducono ad una revisione in riduzione dell’ attuale assetto delle percentuali a tutela dell’equilibrio economico – finanziario dell’ente;
vista la relazione del Direttore Generale del 25 settembre 2014,

DETERMINA

di approvare la proposta di nuovo testo dell’art. 24 del D.M. 12 dicembre 2000 successivamente modificato dal D.M. 3 dicembre 2010 che, allegata, costituisce parte integrante della presente determinazione
La presente determinazione sarà inviata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza, da emanarsi di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.


f.to Prof. Massimo DE FELICE


Art. 24

"L'oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi due anni di attività si articola con le seguenti modalità.
Trascorsi i primi due anni dalla data d'inizio dell'attività. l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche ed integrazioni, e delle specifiche normative di settore, può applicare al datore di lavoro che sia in regola con le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori - anno del periodo, determinata, in concreto, come segue:

Lavoratori - anno

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%


Il datore di lavoro, per ottenere il riconoscimento della riduzione prevista dal presente articolo, deve presentare specifica istanza, fornendo tutti gli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall'INAIL. Il provvedimento è adottato a seguito dell'attuazione da parte del datore di lavoro, nell'anno precedente quello di presentazione dell'istanza, di interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
A pena d'inammissibilità, l'istanza deve essere presentata alla competente Sede territoriale dell'INAIL, unitamente alla documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell'anno per il quale la riduzione è richiesta. Per la definizione dell'istanza l'INAIL può provvedere alla verifica tecnica di quanto dichiarato.
Il relativo provvedimento motivato è comunicato al datore di lavoro via pec entro 120 giorni dalla data della domanda.
La riduzione riconosciuta ai sensi del presente articolo ha effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti previsti per il riconoscimento della riduzione di cui al presente articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall'INAIL al datore di lavoro via pec.


Fonte: inail.it