Tipologia: Accordo integrativo decentrato
Data firma: 7 giugno 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Delegazione trattante pubblica e Delegazione trattante sindacale
Comparto: Enti locali, P.A., Comune Copparo (Fe)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Capo I Principi generali
Art. 1: Norme di indirizzo
1. Riferimenti normativi
2. Finalità
3. Controlli e verifiche
4. Decorrenza e durata dell'accordo integrativo decentrato
5. Richiami
6. Rinvii
Art. 2: Regolamentazione diritto di sciopero
Art. 3: Relazioni Sindacali
1. Materie oggetto di informazione, concertazione, contrattazione

2.Convocazioni RSU/RSA
3. Permessi sindacali retribuiti
4. Permessi sindacali non retribuiti
5. Assemblee
6. Libertà sindacali
7. Rapporti con l'Amministrazione
8. Procedure di raffreddamento
Capo II Contratto integrativo decentrato
Art. 4: Qualità del lavoro ed innovazione degli assetti Organizzativi
Art. 5: Fondo per l'utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
Art. 6: Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
1. Criteri generali

2. Banca del tempo
Art. 7: Fondo per lo straordinario art. 14 CCNL 1/4/99
Art. 8: Sviluppo delle attività di formazione (art. 4/6/23 CCNL)
Art. 9: Salute e Sicurezza nel Luogo di Lavoro
• Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
• Informazioni spettanti al rappresentante per la sicurezza
• Formazione del rappresentante per la sicurezza
• Formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza
Art. 10: Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro
Art. 11: Pari opportunità
Dichiarazione congiunta

Accordo integrativo decentrato in applicazione CCNL di comparto triennio 1999/2001 Comune di Copparo Provincia di Ferrara

Copparo lì, 7/6/2000
Premesso che con delibera G.C. n.112 del 6/6/2000 e visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 2/6/2000 verbale n. 112 è stato autorizzato il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'accordo integrativo decentrato di cui alla preintesa siglata il 25/5/2000.
Oggi alle ore 15 si è riunita la Delegazione trattante di cui all'art. 10 CCNL di comparto siglato il 1/4/999 per la sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo in applicazione del CCNL di comparto triennio 1999/2001 che si allega al presente verbale.
Delegazione trattante di parte sindacale RSU, Cgil prov.le, Cisl prov.le
Delegazione trattante di parte pubblica Il presidente, I dirigenti

Capo I Principi generali
Art. 1 Norme di indirizzo
6. Rinvii

Per quanto non previsto nel presente contratto si rimanda al CCNL 6/7/95 e successive modifiche ad integrazioni nonché ai DPR - 268/87 - 333/90 per le parti non disapplicate ed ai vigenti CCNL sull'ordinamento professionale siglato il 31/3/99 e al CCNL 1/4/99, nonché alle norme di legge in materia.

Art. 3 Relazioni sindacali
1. Materie oggetto di informazione, concertazione, contrattazione

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 (materie della contrattazione collettiva decentrata integrativa); dall'art. 5 (tempi e procedure per la contrattazione collettiva decentrata integrativa) dall'art. 7 (informazione); dall'art. 8 (concertazione) del CCNL si precisa:
Materie oggetto di informazione:
Atti di valenza generale anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
Materie oggetto di concertazione:
Criteri generali per la Disciplina inerente:
* svolgimento delle selezioni per i passaggi tra qualifiche
* valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni
* conferimento degli incarichi relativi alle posizioni organizzative e relativa valutazione periodica
* metodologia permanente di valutazione (art. 6 CCNL 31/3/99)
* individuazione delle risorse aggiuntive per il finanziamento del fondo per la progressione economica interna alle categorie (art. 5 CCNL 31/3/99)
* individuazione dei nuovi profili (art. 3 c. 6 CCNL 31/3/99)
* attuazione delle regole relative agli aggiornamenti e/o modificazioni di cui all'art. 14 c. 2 CCNL 31/3/99
ed inoltre per:
* articolazione dell'orario di servizio
* calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido
* criteri per il passaggio dei dipendenti per effetto di trasferimento di attività o di disposizioni legislative comportanti trasferimenti di funzioni e personale
* andamento dei processi occupazionali
* criteri generali per la mobilità interna
* definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 29/93.
Materie oggetto di contrattazione decentrata:
a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 17 (CCNL 1/4/99)
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) CCNL 1/4/99
c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17 comma 2 lettere e- f- g CCNL 1/4/99
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili
f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda dei servizi
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19/11/90 n. 333 anche per le finalità della legge 10/4/91 n. 125
h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15 comma 1 lettera K CCNL 1/4/99
i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22 CCNL 1/4/99
l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art. 35 D.Lgs 29/93
m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
ed inoltre:
- completamento ed integrazione dei criteri per la progressione economica all'interno della categoria di cui all'art. 5 comma 2 CCNL 31/3/99
- modalità di ripartizione delle eventuali risorse aggiuntive per il finanziamento della progressione economica e per la loro distribuzione tra i fondi annuali di cui all'art. 14 CCNL 31/3/99
Per le materie oggetto di contrattazione indicate alle lettere d), e), f), m) decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo fra le parti fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative, libertà di iniziativa e decisione.

5. Assemblee
Nel rispetto del limite massimo delle 12 ore procapite previsto dall'art. 8 del DPR 333/90, la RSU e le OO.SS firmatarie del CCNL e del presente contratto collettivo decentrato comunicheranno di norma almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.
Il monte ore per assemblee (12 ore moltiplicato per il numero dei dipendenti) sarà decurtato in base alle effettive presenze accertate per ogni assemblea.
L'attestazione delle presenze dovrà essere controfirmata sia da un rappresentante RSU che da un funzionario dell'Ufficio Personale o suo delegato.
L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi, o dipendenti appartenenti a singole qualifiche e profili professionali o sigla sindacale.
L'amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione.
Il personale che opera fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede.

6. Libertà sindacali
La RSU ha diritto a disporre di una sede presso l'Ente, in attesa di definire una sede definitiva da assegnare alla RSU aziendale, in via provvisoria la si individua presso la sede del servizio del Segretario RSU.
Per le strumentazioni necessarie allo svolgimento della propria attività (computer, stampante, fax, fotocopiatrice, telefono) la RSU farà riferimento o all'Ufficio del Segretario RSU o all'Ufficio Personale.
La RSU e le OO.SS hanno diritto di affiggere in appositi spazi che l'Amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno del Comune e sedi decentrate, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
Si individuano gli appositi spazi nelle bacheche sovrastanti gli orologi marcatempo.
I dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, possono essere assistiti da un rappresentante delle RSU o delle OO.SS firmatarie del contratto all'atto della firma del contratto di lavoro, se richiesto.
Hanno altresì, diritto a farsi assistere o rappresentare da un componente RSU o da una singola organizzazione Sindacale, per qualunque richiesta o problema riguardante il proprio rapporto di lavoro (p.e. mobilità interna, incarichi, permessi ecc).
L'amministrazione al fine di rendere stabile il sistema delle relazioni sindacali di cui al presente accordo ha istituito l'Ufficio per le relazioni sindacali individuato nel Responsabile dell'Ufficio Personale.

7. Rapporti con l'Amministrazione
Fatto salvo quanto previsto al precedente punto 1 del presente articolo al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le parti si conviene quanto segue:
a) l'Amministrazione si impegna a convocare la delegazione trattante entro 15 giorni ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere variata con idonea motivazione;
b) per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
c) di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati, la posizione delle parti, e delle eventuali decisioni operative. Al verbale verrà acclusa la registrazione integrale della seduta.
d) Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati o vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo;
e) Gli accordi sottoscritti verranno recepiti con atto dell'organo competente entro 15 giorni, oltre tale termine, nella prima riunione utile, secondo le disposizioni contrattuali
f) Il presente accordo verrà distribuito a tutti i dipendenti a cura dell'Ente entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione definitiva.

Capo II Contratto integrativo decentrato
Art. 4 Qualità del lavoro ed innovazione degli assetti organizzativi

In relazione agli obiettivi di contemperare l'incremento e/o mantenimento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati alla collettività con il miglioramento delle condizioni di lavoro e della crescita professionale del personale, si conviene che nei casi in cui si debba procedere ad innovazioni organizzative e tecnologiche, a modificazioni procedurali o della distribuzione ed utilizzazione del personale, ad attivazione o ristrutturazione dei servizi, a cambiamenti delle dotazioni strutturali e delle sedi di lavoro, l'amministrazione, dopo aver fornito adeguata informazione, convoca, a richiesta, la delegazione sindacale per trattare sulle relative implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti.
In ogni caso, almeno una volta all'anno, viene svolto un incontro per valutare l'insieme delle problematiche inerenti la materia e le previsioni d'intervento.

Art. 6 Criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro
1. Criteri generali

L'orario di lavoro generale è di 36 ore settimanali, per i dipendenti a tempo pieno.
I giorni di permesso retribuito (3 in tutto, art. 19 del CCNL 1994/1997) possono essere usufruiti anche ad ore a richiesta del dipendente.
Qualora sia previsto un orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale si provvederà ad una progressiva riduzione del monte ore settimanale fino a raggiungere le 35 ore, ed in particolare entro il 31/12/2000 l'Amministrazione si impegna a sottoporre alle OO.SS. il piano di fattibilità per la riduzione oraria alle 35 ore con l'indicazione dei servizi interessati.
Flessibilità Plurisettimanale: Si possono programmare calendari di lavoro plurisettimanali, periodici o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36 e/o 35 ore settimanali, nel rispetto del monte ore annuo complessivo.
La fascia oraria entro la quale si articola non potrà superare le 10 ore. L'orario plurisettimanale dovrà sempre essere preventivato.

2. Banca del tempo
Si concorda che si istituirà appena possibile, attraverso sistemi informatici, una banca del tempo individuale.
In essa verranno accreditate tutte le ore di flessibilità oltre alle ferie e, su richiesta del dipendente, la trasformazione in tempo anche delle ore straordinarie.
In tal modo il dipendente avrà certezza dei tempi del proprio lavoro e quelli della propria vita.

Art. 7 Fondo per lo straordinario (Art. 14 CCNL 1/4/99)
[…]
Il lavoro straordinario dovrà effettuarsi esclusivamente nel caso di necessità indifferibili ed urgenti e per eventi eccezionali, si ribadisce che non è né pianificabile, né programmabile.
Le parti si incontreranno almeno 3 volte all'anno per verificare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione del lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono permetterne la stabile riduzione.
Si conviene che l'effettuazione del lavoro straordinario avverrà solo previa indicazione del responsabile (d'ufficio, servizio o dirigente di riferimento) e dovrà essere debitamente motivata anche a consuntivo.
All'obbligo della prestazione deve corrispondere la concreta possibilità del pagamento. Possono essere indicati criteri per la gestione del monte ore straordinario tra i diversi uffici e servizi.
Il lavoro straordinario potrà essere recuperato ed almeno 15 giorni prima degli incontri sopra previsti i singoli Dirigenti forniranno, alla RSU e alle OO.SS firmatarie del presente accordo, una dettagliata informazione scritta sull'utilizzazione del lavoro straordinario contenente la specificazione dello straordinario effettuato dai dipendenti (senza alcuna indicazione nominativa).
[…]

Art. 9 Salute e sicurezza nel luogo di lavoro
Le parti in attuazione del D.lgs 626/94 danno pronta applicazioni a quanto previsto nello specifico accordo che forma parte integrante della presente contrattazione decentrata integrativo.
La RSU garantirà la procedure di elezione del rappresentante del personale per la sicurezza, secondo le disposizioni del decreto citato, l' Amministrazione si impegna a fornire il supporto necessario per l'espletamento di tali elezioni.
Le parti concordano che il dipendente eletto resterà in carica per quattro anni Tale periodo dovrà coincidere con il tempo di vigenza del presente contratto decentrato integrativo, e si protrarrà fino alle successive elezioni, che avranno luogo con l'entrata in vigore del nuovo CCNL.
In caso di dimissioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà sostituito con il primo dei non eletti e così via.
Per espletare le incombenze derivanti dal suo mandato comprese le verifiche ivi previste, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza potrà usufruire di n. 40 ore annue.

Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza:
* Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi;
* Consulta il rapporto di valutazione dei rischi;
* È consultato sulla designazione degli addetti al servizio protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori, all'organizzazione dell'attività di formazione;
* Accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività;
* Può ricorrere alle attività competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarla non siano idonei;
* È consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione e realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
* Promuove l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità del lavoratore;
* Presenta proposte ai fini dell'informazione, della sensibilizzazione e della formazione dei lavoratori in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
* Partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolare gravosità;
* Concorda con l'Amministrazione, ogniqualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi, in relazione a quanto previsto dall'art. 20 ultimo comma L. 833, ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro dell'AUSL, o in alternativa ad enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
* Concorda, di volta in volta con l'Amministrazione nei casi in cui a seguito delle indagini ambientali, tenuto conto dei riflessi sui lavoratori esposti direttamente, vengano individuate situazioni di particolare rischio, l'attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell'area di rischio;
* Verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.

Informazioni spettanti al rappresentante per la sicurezza
* Informazioni in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelli inerenti alle macchine, agli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
* Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
* Informazioni sulle attività formative;
* Informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i lavoratori;
* Informazioni su programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e sicurezza;
* Informazioni sui piani di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all'interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
* Informazioni sugli adempimenti e sulle iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
* Informazioni tempestive sui casi di infortunio, nei casi di malattie professionali e sui loro andamenti complessivi;

Formazione del rappresentante per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, concernente oltre alla normativa in materia di salute e sicurezza, anche i rischi esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Tale formazione dovrà essere di almeno 32 ore complessive.

Formazione dei lavoratori sul tema della sicurezza
L'Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con il rappresentate, le attività formative in materia di sicurezza e di salute, e dei rischi.
La formazione avviene in orario di lavoro e gli oneri sono a carico dell'Amministrazione.
L'attività di formazione sarà periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.

Art. 10 Linee di indirizzo e criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro
Le RSU concorderanno con l'Amministrazione la predisposizione di un progetto da realizzarsi in un periodo di tempo predeterminato, comprensivo della individuazione delle risorse necessarie, per realizzare i seguenti obiettivi:
- Adeguamento delle strutture e dei locali del Comune di Copparo alle norme sulla sicurezza previste dalle Legge [dlgs] 626/94, ove ancora non completato
- Prevedere l'acquisto di adeguate attrezzature per facilitare il lavoro ai dipendenti invalidi o portatori di Handicap
- Dotare gli Uffici del Comune di Copparo di accessi facilitati agli utenti disabili.

Art. 11 Pari opportunità
L'Amministrazione si impegna ad attuare le misure necessarie per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale secondo le finalità della legge 125/91 e le vigenti disposizioni contrattuali.
Si concorda la formazione e le modalità di funzionamento delle commissioni pari opportunità quando già non siano state attivate e la loro dotazione di risorse necessarie per il loro funzionamento.

Dichiarazione congiunta:
Le parti si impegnano ad avviare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la concertazione sulle materie previste dal CCNL di comparto e dall'art. 3 del presente accordo.