Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 5 aprile 2008
Validità: 01.01.2007 - 31.12.2010
Parti: Assoambiente - Sezione rifiuti urbani e Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel
Settori: Servizi, Igiene ambientale, Imprese private
Fonte: FP-CGIL
Note*: Rinnovo del CCNL 30 aprile 2003

Sommario:

 Premessa
Parte normativa
Modifiche all'Allegato 2 (22 novembre 2007)
Modifiche all'Allegato 3 (22 novembre 2007)
Modifiche all'Allegato 4 (22 novembre 2007)
Art. 7 - Ristrutturazione e riorganizzazione aziendale
Art. 14 - Sistema di classificazione unica
Allegato 5
Capitolo V
Orario di lavoro, festività, riposi, ferie
Premessa
Art. 16 - Orario di lavoro
Art. 17 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
Art. 23 - Riposo settimanale
Art. 24 - Banca delle ore
Allegato 6
 Capitolo VI
Trattamento economico
Art. 35 - Rimborso spese e somministrazioni
Indennità area conduzione
Indennità ex art. 31, CCNL 30 aprile 2003
Allegato 7
Allegato 8 - Proposta Assoambiente consegnata alle OO.SS. il 5 aprile 2008
Parte economica
Tabella "A" - Aumenti retributivi mensili biennio 2007/2008
Tabella "B" - Aumenti retributivi mensili biennio 2009/2010
Tabella "A" - "Una tantum" 1 gennaio 2008-30 aprile 2008
Tabella "B" - "Una tantum" 1 gennaio 2007-31 dicembre 2007
Disposizioni generali relative alla corresponsione dei compensi forfettari di cui alle precedenti Tabelle "A" e "B"
Aumento indennità integrativa mensile
Decorrenza e durata

Addì, 5 aprile 2008, in Roma Assoambiente - Sezione rifiuti urbani […] con l'assistenza di Fise […] e le Segreterie nazionali delle OO.SS.: Fp-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Fiadel dopo lunghe e numerose sessioni settimanali di trattative e approfonditi confronti di merito a partire dalla primavera del 2007, è stato stipulato, ai sensi del Protocollo 23 luglio 1993, il presente accordo che rinnova il CCNL 30 aprile 2003, scaduto il 31 dicembre 2006, sia per la parte normativa che per la parte retributiva per il periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2010.
A decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo, il CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale è denominato "CCNL dei dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali".


Premessa
Nel procedere alla stipulazione del presente accordo le parti stipulanti nell'esprimere preoccupazione per il contenimento delle risorse messe a disposizione dei comuni, attraverso i provvedimenti legislativi in materia di finanza pubblica, che accresce il livello di criticità delle condizioni finanziarie e gestionali delle imprese del settore, come evidenziato dal ritardo dei pagamenti dei canoni; sottolineano come, pur essendo gli appalti/affidamenti pienamente regolati dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) che all'art. 115 disciplina l'adeguamento prezzi, nei confronti degli stessi si riscontra tuttavia una carente, se non assente, applicazione della specifica normativa in questione.
Rilevano che la mancata revisione dei prezzi produce, da un anno all'altro, penalizzazioni per le imprese determinate dall'aumento di molteplici voci di costo, delle quali il costo del lavoro costituisce la voce principale, e osservano che la natura imperativa delle norme sulla revisione prezzi, normalmente disapplicate, merita di essere valutata anche sotto i profili della tutela sociale e del lavoro nonché della qualità dei servizi erogati in appalto.
Le parti stipulanti ritengono pertanto urgente e necessario attivarsi anche congiuntamente nei confronti degli enti locali committenti perché sia riconosciuto alle imprese del settore il diritto alla revisione periodica dei corrispettivi, al fine di perseguire gli obiettivi della salvaguardia economica delle imprese nonché dell'efficienza, dell'efficacia, della qualità dei servizi e, insieme, quello della possibile espansione dei livelli occupazionali, anche in un quadro di tutela della salute e sicurezza del lavoro.

Parte normativa
1) I seguenti documenti contrattuali denominati:
- Allegato 1 - 9 maggio 2007 - Sistema di relazioni industriali (art. 1) e ambito di applicazione del CCNL (art. 3)
- Allegato 2 - 22 novembre 2007 - Esternalizzazione dei servizi ambientali (art. 8)
- Allegato 3 - 22 novembre 2007 - Capitolo III - Forme del rapporto di lavoro (artt. 10, 11, 12, 13, 13-bis)
- Allegato 4 - 22 novembre 2007 - Capitolo IV - Classificazione unica del personale (art. 14);
costituiscono parti integranti del presente accordo di rinnovo, con le modifiche e le integrazioni di seguito evidenziate.
2) Le disposizioni di cui agli Allegati 1, 3, 4 unitamente a quanto disciplinato dagli Allegati 5 e 6 al presente accordo, entrano in vigore a decorrere dal 1 maggio 2008, ferme restando le condizioni stabilite nell'Allegato 7.

Per la conclusione del rinnovo contrattuale, le parti stipulanti concordano di incontrarsi entro il 30 giugno 2008 per confrontarsi in materia di formazione e salute e sicurezza del lavoro, al fine di una implementazione delle regolamentazioni in vigore.
Entro la stessa data, le parti verificheranno altresì la proposta che le Organizzazioni sindacali vorranno produrre in ordine al conseguimento della carta di qualificazione del conducente.

Allegato 5
Capitolo V
Orario di lavoro, festività, riposi, ferie

Premessa
In considerazione:
- del fatto che la gestione del ciclo completo dei servizi ambientali costituisce un servizio pubblico essenziale volto alla tutela costituzionale del diritto della persona alla salute e all'igiene;
- della peculiarità delle prestazioni rese dal personale regolato dal presente CCNL ed in osservanza delle disposizioni legislative in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- delle ragioni obiettive e tecniche inerenti l'organizzazione del lavoro dei servizi assicurati dalle aziende;
Le parti stipulanti si danno atto che le disposizioni contenute nel presente Capitolo V costituiscono attuazione delle deleghe previste dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato dal successivo decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213, anche con riferimento alle deroghe ed eccezioni previste dagli artt. 7, 9 e 17 del medesimo decreto, e rappresentano una normativa complessivamente idonea a realizzare la "protezione appropriata" dei lavoratori richiesta dall'art. 17, comma 4 del decreto citato.

L'art. 16 del CCNL 30 aprile 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 16 - Orario di lavoro
1. A decorrere dal 1 maggio 2009, l'orario normale settimanale di lavoro, articolato di norma in sei giorni lavorativi salvo deroghe previste in sede aziendale, è di 36 ore.
2. A decorrere dal 1 gennaio 2005, in deroga a quanto stabilito dal comma 1, l'orario normale settimanale di lavoro del personale turnista addetto a lavorazioni a ciclo continuo, articolate su tre turni giornalieri, è di 38 ore.
3. Le nuove misure dell'orario normale di lavoro non determinano modifica alcuna della produttività del lavoro individuale e collettiva.
4. La durata massima settimanale dell'orario di lavoro è di 50 ore.
5. La durata massima giornaliera dell'orario di lavoro è di 10 ore.
6. L'orario di lavoro viene stabilito dall'azienda con apposito ordine di servizio, dopo un esame congiunto con le Rappresentanze sindacali aziendali.
[…]
8. L'orario giornaliero di lavoro può essere svolto anche nell'ambito di nastri lavorativi, la cui definizione è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo.
9. Il personale turnista non deve lasciare il servizio fino a quando non sia stato sostituito; fermo restando che la sostituzione deve avvenire al massimo entro due ore dalla fine del turno.
10. Durante l'orario normale di lavoro, il dipendente ha diritto a una pausa giornaliera non retribuita per la consumazione dei pasti principali di durata non superiore a due ore.
11. Ferme restando le eventuali, più favorevoli situazioni in atto aziendalmente, i lavoratori addetti a impianti di smaltimento in turni continui ed avvicendati di 8 ore hanno diritto, per ogni periodo giornaliero, ad una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale, comunque assicurando il regolare funzionamento degli impianti stessi. Ai lavoratori che effettuano la propria prestazione soltanto in turni notturni è riconosciuta, per ogni periodo giornaliero, una pausa di 20 minuti, con decorrenza della retribuzione globale.
[…]

Art. 17 - Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
L'art. 17 del CCNL 30 aprile 2003 è modificato come segue.
Al comma 3, lett. a) la frase "fino a un massimo di 8 ore" è sostituita dalla frase "fino a un massimo di 10 ore".
Al comma 3, lett. b) la frase "fino a un massimo di 45 ore" è sostituita dalla frase "fino a un massimo di 50 ore".
Al comma 4, la frase "rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 16 e fino a 45 ore settimanali per un massimo di 100 ore "pro-capite" annue ..." è sostituita dalla frase "rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 16 e fino a 50 ore settimanali per un massimo di 150 ore "pro-capite" annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore.".
Il comma 13 è soppresso.
Restano invariati i restanti commi.(1)

Art. 18 - Lavoro straordinario, notturno, festivo
[…]
3. Le prestazioni "pro-capite" annue di lavoro straordinario sono pari a 200 ore. Costituisce oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo la definizione di un superiore limite orario annuo.
[…]
10. Il lavoro notturno deve essere equamente ripartito fra i lavoratori interessati con turnazioni avvicendate (notturne e diurne) che evitino allo stesso lavoratore un impiego di lavoro notturno in maniera continuativa.
11. A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, è vietato adibire le donne al lavoro dalle 22,00 alle 6,00.
[…]
14. Entro i mesi di gennaio, maggio e settembre di ogni anno l'azienda fornisce informazione specifica alle Rappresentanze sindacali aziendali sui dati riassuntivi relativi al lavoro straordinario del quadrimestre precedente, distinti per area operativo-funzionale o reparto.

Art. 23 - Riposo settimanale
[…]
6. Qualora i dipendenti siano chiamati in servizio nel prestabilito giorno di riposo settimanale ovvero nel settimo giorno di lavoro consecutivo, gli stessi hanno diritto a recuperare detto riposo, di norma, entro i 3 giorni successivi nonché al pagamento della maggiorazione di lavoro straordinario festivo per le ore effettivamente lavorate.
7. Per il personale addetto a turni avvicendati, l'osservanza delle disposizioni legislative in materia di cumulo del riposo giornaliero e di quello settimanale deve intendersi realizzata nel corso e attraverso il normale svolgimento della turnazione complessiva, compensandosi tra loro le minori e le maggiori durate dell'intervallo tra il termine di una prestazione e l'inizio della successiva.

Allegato 6
Capitolo VI
Trattamento economico
Indennità area conduzione

All'art. 31, comma 6, del CCNL 30 aprile 2003 sono aggiunte le seguenti lett. n) e o):
"n) indennità giornaliera di € 1,00 al conducente operatore unico di livello 3° dell'Area conduzione, per ogni giornata di effettiva prestazione;
o) indennità giornaliera di € 0,50 al conducente di livello 3° dell'Area conduzione che svolge servizio di carico, scarico e attività accessorie, per ogni giornata di effettiva prestazione, in concorso con altro operatore".

Indennità ex art. 31, CCNL 30 aprile 2003
1. A decorrere dal 1 maggio 2008, cessano di essere corrisposte le indennità di cui all'art. 14, lett. a), b), c) e di cui all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c), k).
2. Ai soli dipendenti in servizio alla data del 1 maggio 2008 che, alla data del 30 aprile 2008, percepivano, almeno dal 1 gennaio 2008, le indennità di cui al comma 1, le stesse sono trasformate e mantenute in trattamento "ad personam" - incluse nella retribuzione individuale di cui all'art. 25, comma 3 del CCNL 30 aprile 2003 - e corrisposte per 14 mensilità a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di maggio 2008.
3. In virtù di tale trasformazione, i trattamenti "ad personam" hanno la seguente misura mensile:
- ex indennità art. 31, comma 6, lett. a): € 14,91;
- ex indennità art. 31, comma 6, lett. b): € 6,97;
- ex indennità art. 31, comma 6, lett. c): € 10,07;
- ex indennità art. 31, comma 6, lett. k): € 11,88.
4. Al conducente operatore unico di livello 4° dell'Area conduzione al quale, a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2008, è riconosciuto il trattamento "ad personam" di € 14,91/mese, non competono le nuove indennità di cui alle lett. n) e o), comma 6, dell'art. 31 del CCNL vigente.
5. Al conducente di livello 3° dell'Area conduzione, al quale è riconosciuto il trattamento di € 11,88/mese, "ad personam" a partire dalla retribuzione del mese di maggio 2008, quando svolga servizio come conducente operatore unico compete la nuova indennità di cui alla lett. n), comma 6, dell'art. 31 del CCNL vigente.

Allegato 8
Proposta Assoambiente consegnata alle OO.SS. il 5 aprile 2008
L'art. 6 del CCNL 30 aprile 2003 è sostituito dal seguente:
"Art. 6 - Passaggio diretto e immediato del personale per avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi
Nell'avvicendamento nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi di cui all'art. 3 del vigente CCNL tra imprese che applicano il presente CCNL, anche per obbligo stabilito dal capitolato, si osservano le seguenti disposizioni.
[…]
6. Al fine di avviare in tempo utile gli incontri per formalizzare il passaggio diretto e immediato del personale individuato dal comma 3:
1) a mezzo lettera raccomandata A/R, l'impresa subentrante dà formale comunicazione dell'aggiudicazione ufficiale della gestione dell'appalto/affidamento all'impresa cessante e alle Rappresentanze sindacali di cui sopra;
[…]
7. Nel quadro degli adempimenti previsti dal precedente comma 6, l'impresa cessante consegnerà all'impresa subentrante, in particolare, la documentazione concernente:
- il personale assunto obbligatoriamente ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni;
- le eventuali variazioni di mansioni determinate da sopraggiunte limitazioni di idoneità di dipendenti interessati al passaggio;
- le situazioni individuali in materia di: malattia e di infortunio non sul lavoro, ai sensi dell'art. 44, lett. B), comma 8, e lett. G) del vigente CCNL;
- le misure adottate in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi del Capitolo XII del vigente CCNL;
- le iniziative di formazione e/o addestramento, ivi comprese quelle relative agli eventuali contratti di apprendistato professionalizzante e/o di inserimento stipulati nonché quelle comunque riguardanti il libretto formativo del cittadino - di cui all'art. 2, lett. i) del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e al decreto Ministero lavoro 10 ottobre 2005;
[…]

________
Note
(1)Art. 17 – Orario di lavoro in regime di attività lavorativa flessibile
1. In relazione alle peculiarità del settore e alle particolari esigenze di servizio delle aziende, comportanti variazioni dell’intensità lavorativa, l’orario normale di lavoro di cui all’art. 16 può essere realizzato come media nel periodo di una singola settimana ovvero in un periodo plurisettimanale prestabilito.
2. Conseguentemente, le aziende possono attuare programmi di attività lavorativa flessibile con orari giornalieri superiori ovvero inferiori all’orario normale di lavoro in periodi prestabiliti, sempreché la media dell’orario settimanale di lavoro al termine di tali periodi risulti pari all’orario settimanale di cui all’art. 16.
3. La media di cui al precedente comma può essere realizzata con riferimento a :
a) singole settimane, con prestazioni giornaliere di lavoro fino ad un massimo di 10 ore e altre, a compensazione, fino al 31.12.2004 inferiori a:
- 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero altre, a compensazione, a partire dall’1.1.2005 inferiori a:
- 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
b) più settimane consecutive, con prestazioni settimanali fino ad un massimo di 50 ore di lavoro e altre, a compensazione, di minore durata.
In tali periodi, nelle settimane in cui è programmato il superamento dell’orario settimanale di lavoro, la durata della prestazione giornaliera fino al 31.12.2004 non può essere inferiore a:
- 6 ore e 10 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 24 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni;
ovvero, dall’1.1.2005, non può essere inferiore a:
- 6 ore e 5 minuti, per settimana lavorativa di 6 giorni;
- 7 ore e 18 minuti, per settimana lavorativa di 5 giorni.
4. Nell’ipotesi di cui alla lettera b) del precedente comma, le prestazioni lavorative, rese oltre l'orario normale settimanale di cui all'art. 16 e fino a 50 ore settimanali per un massimo di 150 ore "pro-capite" annue, sono compensate con la retribuzione base parametrale oraria maggiorata del 15% per le prime 120 ore e del 20% per le residue 30 ore.
5. Il trattamento di cui al precedente comma è comprensivo dell’incidenza di tutti gli istituti contrattuali e legali, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
6. Le modalità di attuazione dell’orario normale in regime di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 – che possono riguardare singole attività o categorie di lavoratori – nonché gli eventuali scostamenti sono oggetto di esame congiunto tra azienda e la RSU o, in mancanza, le RSA, congiuntamente alle strutture territorialmente competenti delle OO.SS. stipulanti.
7. Le variazioni dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro per effetto dei programmi di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4 non danno diritto al trattamento per prolungamento orario o per lavoro straordinario né danno luogo a riduzioni del trattamento retributivo contrattualmente dovuto.
8. Gli orari di lavoro e i relativi periodi programmati in attività lavorativa flessibile ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, sono comunicati ai lavoratori interessati con un preavviso di 10 giorni calendariali, attraverso specifico ordine di servizio; fermo restando che l’azienda avrà cura di ripartire equamente tra i lavoratori i periodi di maggiore impegno, secondo i programmi stabiliti.
9. Le ore di prestazione programmate in attività lavorativa flessibile, ai sensi dei precedenti commi 3 e 4, non possono essere richieste nel giorno di riposo settimanale.
10. Nei periodi in cui siano in atto programmi di attività lavorativa flessibile, ai sensi del comma 3, lettera b), ai lavoratori interessati non possono essere richieste prestazioni lavorative in prolungamento orario o in straordinario.
11. Qualora, nei periodi in cui sia in atto un programma di attività lavorativa flessibile ai sensi dei commi 3 e 4, si verifichino assenze per infermità per malattia o infortunio non sul lavoro in giorni in cui sia stata programmata una prestazione lavorativa di durata superiore al normale orario giornaliero, le ore prestabilite in eccedenza sono recuperate nell’ambito del medesimo ovvero di un successivo programma.
12. Il ricorso a prestazioni programmate in attività lavorativa flessibile, oltre i limiti di cui ai commi 3 e 4, è oggetto di contrattazione aziendale a contenuto normativo di cui all’art. 63.
13. Nelle sole gestioni comunali nelle quali si sia fatto ricorso a prestazioni lavorative in regime di flessibilità plurisettimanale, il complesso delle ore lavorate in flessibilità nei 12 mesi precedenti potrà dar titolo sulla base di una valutazione comune dell’Azienda e delle OO.SS. – ad una minore durata della prestazione settimanale, per tutti i lavoratori, nei limiti di 30 minuti settimanali.
14. In caso di valutazioni divergenti fra le parti, in ordine all’attuazione della presente norma, si procederà, entro 30 giorni dalla richiesta di una delle parti, ad una verifica di congruità a livello nazionale. Durante tale periodo non si darà luogo ad azioni conflittuali sulla materia.
Dichiarazioni congiunte
Le parti si danno atto che:
• l’attuazione dei programmi di attività lavorativa flessibile di cui al presente articolo non deve influire sulla quantificazione dell’organico aziendale;
• gli eventuali accordi aziendali concernenti programmi di attività lavorativa flessibile continuano a trovare applicazione secondo le norme ivi stabilite.