Tipologia: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
Data firma: 28 giugno 2000
Validità: 31.12.2001
Parti: Delegazione trattante pubblica e Delegazione trattante sindacale
Comparto: Enti locali, P.A., Comune Goro (Fe)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

I Parte Relazioni sindacali e diritti
Art. 1 - Campo di applicazione, validità e durata
Art. 2 - Regolamentazione del diritto di sciopero
Art. 3 - Permessi sindacali retribuiti
Art. 4 - Permessi sindacali non retribuiti
Art. 5 - La Rappresentanza Sindacale
• Libertà sindacali
Art. 6 - Le Relazioni Sindacali
• Convocazioni RSU
• Permessi sindacali retribuiti
Art. 7 - Informazione
Art. 8 - Pari opportunità.
Art. 9 - Tutela dell'handicap, dei lavoratori invalidi e disabili.
Art. 10 - Politiche specifiche - Esternalizzazione di servizi
II Parte Attuazione delle normative previste dal CCNL
Art. 11 - Norme disciplinari
Art. 12 - Collegio di conciliazione
Art. 13 - Copertura assicurativa per particolari responsabilità
Art. 14 - Patrocinio Legale
Art. 15 - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
• Visite mediche periodiche.
• Formazione dei dipendenti sul tema della sicurezza
Art. 16 - Copertura assicurativa per l'uso del mezzo proprio
Art. 17 - Orario di Lavoro
Art. 18 - Mensa
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Permessi retribuiti
Art. 21 - Diritto allo studio
Art. 22 - Formazione
Art. 23 - Vestiario
Art. 24 - Piano Occupazionale
Art. 25 - Mobilità
III Parte Salario oggetto di contrattazione decentrata per lo sviluppo della professionalità e produttività

Art. 26 - Lavoro straordinario
Art. 27 - Costituzione del fondo (art. 15 CCNL)
Art. 28 - Utilizzo del fondo
Art. 29 - Produttività - criteri
Art. 30 - Indennità
Art. 31 - Progressione orizzontale
Art. 32 - Posizioni organizzative
Art. 33 - Classificazione del personale - Nuovi profili professionali
Art. 34 - Classificazione del personale - Progressioni economiche all'interno della categoria
Art. 35 - Classificazione del personale - Progressione verticale
Art. 36 - Sistema di valutazione permanente
Art. 37 - Nucleo di valutazione
Art. 38 - Norma finale

Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 1999/2001 (artt. 4 e 5 del CCNL del 01/4/99) Comune di Goro Provincia di Ferrara

L'anno duemila, il giorno ventotto del mese di giugno, alle ore 11'45 nella residenza comunale, tra la delegazione trattante di parte pubblica […] e la delegazione delle Organizzazioni Sindacali […]
Visto l'art. 4 del CCNL sottoscritto in data 01/04/1999;
Verificate le materie da sottoporre a contrattazione decentrata come previsto dal citato art. 4 e dall'art. 16 del CCNL del 31/03/199;
Dato atto che le trattative sono state avviate in data 24/06/2000, prot.4989, dalla quale decorre il termine dei 30 giorni previsto dall'art. 4, comma 4°, del CCNL in data 01/04/99;
Si approva il seguente accordo:

I Parte Relazioni sindacali e diritti
Art. 1 - Campo di applicazione, validità e durata

Il presente contratto si applica al personale dipendente dell'amministrazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
Gli effetti giuridici hanno decorrenza immediata dalla data della sua sottoscrizione definitiva, salvo diversa indicazione. Gli effetti economici hanno decorrenza 1/4/99. Il contratto scadrà il 31/12/2001.

Art. 5 - La Rappresentanza Sindacale
1. La rappresentanza sindacale è fissata dall'art. 10 del CCNL. La contrattazione decentrata sarà svolta congiuntamente dalle RSU e dalle OO.SS. provinciali, firmatarie del CCNL del Comparto degli Enti Locali; gli stessi costituiranno la delegazione trattante di parte sindacale. Le ore di permesso sindacale delle RSU, necessarie alla contrattazione, se svolta in orario di servizio, sono a carico dell'Ente.
2. Le Assemblee retribuite possono essere svolte anche al di fuori del normale orario di lavoro. Coloro che partecipano alle assemblee retribuite fuori dal proprio orario di lavoro recupereranno individualmente le ore in accordo con il responsabile del servizio.
3. Nel rispetto del limite massimo delle 12 ore pro capite previsto dall'art. 8 del DPR 333/90, la RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL e del presente Contratto Collettivo Decentrato comunicheranno di norma almeno 3 giorni prima della data fissata per l'assemblea del personale dipendente, il luogo e l'ora dell'assemblea stessa.
4. Il monte ore per assemblee (12 ore moltiplicato per il numero dei dipendenti) sarà decurtato in base alle effettive presenze accertate per ogni assemblea.
5. L'assemblea potrà interessare la generalità dei dipendenti, singoli servizi o dipendenti appartenenti a singole qualifiche e profili professionali.
6. L'Amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione.
7. Il personale che opera fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea, è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo strettamente necessario al trasferimento di sede.

Libertà sindacali
La RSU ha il diritto a disporre di una sede presso l'Ente e le strumentazioni necessarie allo svolgimento della propria attività (computer, stampante, fax, fotocopiatore, telefono, etc.)
La RSU e le OO.SS. hanno diritto di affiggere in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno del Comune e sedi decentrate, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
La RSU e le OO.SS. possono diffondere la documentazione relativa alle materie di interesse sindacale e del lavoro anche con mezzi informatici e telematici.
I lavoratori hanno diritto di partecipare durante l'orario, o anche al di fuori dell'orario stesso con recupero delle ore certificate, ad assemblee sindacali nella unità amministrativa in cui prestano la loro opera o in altra sede, per 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Hanno altresì diritto a riunirsi, sempre in locali concordati con l'Amministrazione, anche al di fuori dell'orario di lavoro e delle predette 12 ore annue.
I dipendenti, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, possono essere assistiti da un rappresentante delle RSU o delle OO.SS. firmatarie del contratto all'atto della firma del contratto di lavoro, se richiesto.
Hanno altresì diritto a farsi assistere o rappresentare da un componente della RSU o da una singola Organizzazione Sindacale, per qualunque richiesta o problema riguardante il proprio rapporto di lavoro (p.e. mobilità interna, incarichi, permessi etc.).
L'Amministrazione, al fine di rendere stabile il sistema delle relazioni sindacali di cui al presente accordo, si impegna ad istituire l'ufficio di relazioni sindacali individuando il responsabile del procedimento per tale ufficio ai sensi della legge 241/90.
I criteri per una corretta individuazione di tale figura saranno:
- buona conoscenza della struttura amministrativa dell'Ente;
- possibilità di accesso a tutta la documentazione (in entrata/uscita ed interna) che può avere rilevanza nei rapporti Amministrazione/Sindacati/dipendenti;
- capacità di interagire con tutti i soggetti interessati.

Art. 6 - Le Relazioni Sindacali
Al fine di rafforzare quanto previsto dall'art. 4 (materie della contrattazione collettiva decentrata integrativa), dall'art. 5 (tempi e procedure per la contrattazione collettiva decentrata integrativa), dall'art. 6 (contrattazione decentrata integrativa a livello provinciale), dall'art. 7 (informazione), dall'art. 8 (concertazione) del CCNL, al fine di garantire corrette relazioni sindacali tra le parti e stimolare al massimo la partecipazione e la condivisione delle scelte organizzative, si conviene quanto segue:
1. Viene assicurata la contrattazione decentrata su tutte le materie attinenti il personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
2. L'Amministrazione garantisce la convocazione delle delegazioni, entro 15 giorni, ogni qualvolta le parti ne facciano richiesta. Tale termine potrà essere più breve per motivi di particolare urgenza;
3. Per ogni incontro deve essere espressamente previsto l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
4. Di ogni seduta verrà steso un verbale che dovrà riportare la sintesi degli argomenti affrontati e delle eventuali decisioni operative; di tale verbale verrà data lettura alla fine della riunione stessa. Lo stesso verrà contestualmente sottoscritto dai componenti la delegazione trattante.
Qualora gli argomenti in discussione non siano completamente trattati e vengano rinviati, verrà, alla fine dell'incontro, fissata la data dell'incontro successivo.
5. Il presente contratto sarà applicato dal giorno successivo a quello della definitiva stipulazione, eccetto i benefici economici che avranno decorrenza 1/4/99;
6. Nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai responsabili di servizio riguardanti materie oggetto di contrattazione devono essere indicati i pareri delle OO.SS., come risultanti dai verbali degli incontri.
7. Saranno messi a disposizioni delle RSU e delle OO.SS., firmatarie del presente accordo, idonei spazi per la comunicazione di interesse sindacale (bacheche in ogni luogo di lavoro), sede idonea per le riunioni di lavoro, locali per le assemblee, accessi alle reti informatiche, l'uso della strumentazione in dotazione.
8. Il presente accordo verrà distribuito gratuitamente a tutti i dipendenti a cura dell'Ente.

Convocazioni RSU
I. Le convocazioni ai componenti delle RSU facenti parte la delegazione trattante per la parte sindacale deve avvenire secondo le modalità e i tempi previsti dal presente contratto e del CCNL quadro del 7 agosto 1998.
II. Il tempo impegnato dagli stessi in trattative, esame, consultazioni, confronti all'interno dell'orario di servizio deve essere considerato come servizio effettivamente prestato.

Art. 7 - Informazione
Ad integrazione dell'art. 7 del vigente CCNL, al fine di ricevere ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la parte pubblica si impegna a fornire, alla RSU ed alle OO.SS., le informazioni, con contestuale consegna della documentazione necessaria almeno 7 gg. prima dell'assunzione di provvedimenti, per:
a) Atti e provvedimenti riguardanti il personale ed il funzionamento dei servizi;
b) Provvedimenti o comunicazioni di organi diversi che ostino l'attuazione di accordi già sottoscritti;
c) Copia del bilancio di previsione e consuntivo di ciascun anno, della relazione programmatica e del bilancio di previsione pluriennale.
Verrà inoltre fornito, successivamente alle sedute, l'ordine del giorno della Giunta e del Consiglio Comunale.

Art. 8 - Pari opportunità.
Occorre partire dall'assunzione piena del principio delle pari opportunità e dalla volontà di promuoverle per conoscere e rimuovere gli elementi di discriminazione (diretti o indiretti) attraverso l'attivazione di azioni positive. A tal fine si concorda:
* L'attivazione del comitato per le pari opportunità nel rispetto della legge 125;
* La previsione di un'agibilità certa per i componenti del comitato;
* La promozione di una ricognizione iniziale e poi con cadenza annuale della distribuzione delle dipendenti e dei dipendenti dell'Ente, nella struttura organizzativa, nelle categorie, nonché la relativa distribuzione nei livelli economici;
* La promozione, realizzazione e diffusione tra il personale di questionari e sondaggi per conoscere la realtà organizzativa nella sua continua evoluzione, allo scopo di valutare il livello di percezione delle/dei dipendenti rispetto all'esistenza o meno di discriminazioni. I dati risultanti da tali indagini saranno pubblicati e comunque comunicati al personale, preferibilmente ma non esclusivamente secondo modalità concordate con l'Amministrazione;
* La previsione di una formazione specifica (per i componenti il comitato e la RSU) sulla cultura della differenza mirata alle pari opportunità. Tale formazione va equiparata a tutti gli effetti alla effettiva presenza in servizio;
* Previsione di momenti di verifica a cadenza almeno semestrale sullo stato delle iniziative in funzione della promozione di pari opportunità, nel quale la RSU e le OO.SS. incontrano i ruoli istituzionali dell'Ente, l'assessore alle pari opportunità, l'assessore al personale, il comitato per le pari opportunità prevedendo anche la partecipazione del consigliere provinciale per le pari opportunità;
* Il comitato per le pari opportunità ha competenza in merito alle seguenti materie, sempre ed esclusivamente in relazione alla promozione di condizioni di pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori:
* scelte inerenti la gestione dei servizi e la flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi ed alla fruizione del part-time;
* definizione delle procedure per le assunzioni di personale e predisposizione dei bandi;
* riorganizzazione dei servizi esistenti ed attuazione di nuovi servizi;
* mobilità interne ed esterne che determinino situazioni rilevanti ai fini e per i principi sopra esplicitati.

Art. 9 - Tutela dell'handicap, dei lavoratori invalidi e disabili.
La tutela dei lavoratori e delle lavoratrici in condizione di invalidità o disabilità o che devono assistere familiari in queste condizioni, deriva dall'applicazione di diverse normative nazionali: la legge 104/92, la legge 482/68 (fino alla piena applicazione della legge 68/99), il D.L. 29/93 art. 42 c. 2 (sost. D.Lgs. 80).
La volontà di qualificare il presente accordo integrativo si realizza affermando l'impegno concreto di favorire l'integrazione delle persone in difficoltà personale e sociale e facilitarne l'accesso nel mondo del lavoro, avendo contemporaneamente attenzione alla salvaguardia degli stati di salute e dei diritti di cura e di assistenza.
Questo impegno deve essere accompagnato dalla predisposizione di tutti quegli interventi di natura ambientale ed organizzativa (barriere architettoniche, arredi speciali, strumentazioni adeguate al tipo di handicap, orari particolari e permessi straordinari aggiuntivi a quelli previsti dal CCNL) che possono eliminare ostacoli e barriere che spesso costituiscono un limite insormontabile per l'accesso, l'apprezzamento e la valorizzazione delle capacità e competenze delle persone in difficoltà.
Per ogni ulteriore problematica si farà riferimento alla normativa nazionale presente e futura.

Art. 10 - Politiche specifiche - Esternalizzazione di servizi
Tutte le attività dirette alla persona devono essere gestite direttamente dall'Ente.
Nel caso in cui, per effetto di disposizioni legislative che prevedono il conferimento ad altri soggetti di funzioni e competenze, si dovesse disporre il passaggio del personale ad altre amministrazioni, l'Ente - dopo aver fornito l'informazione preventiva necessaria - concorderà i criteri per l'individuazione o per l'attuazione di quelli definiti dalle disposizioni di riferimento nel rispetto dell'art. 34 del DLgs. 29/93 e dell'art. 47 comma da 1 a 4 della L. 428/90.
In caso di esternalizzazione di servizi, dovranno essere attivate tutte le procedure di concertazione previste all'art. 8 del CCNL, relative ai dipendenti coinvolti.
In ogni caso, prima di giungere a forme di esternalizzazione, in sede di confronto fra le parti, si devono osservare, a parte il superamento del puro e semplice criterio del massimo ribasso, il rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed i seguenti criteri:
- la qualità e quantità dei servizi erogati devono avere caratteristiche simili o superiori a quelle svolte in proprio dall'Ente o, in mancanza di tale riferimento, da quelle desumibili da altri servizi analoghi già operanti;
- i costi non devono superare quelli che si avrebbero se si utilizzassero le normali procedure gestionali considerando però in modo analitico tutte le voci dirette ed indirette che producono il costo;
- gli utenti non devono avere costi aggiuntivi;
- le condizioni dei rapporti di lavoro devono essere tali da rispettare il principio dell'equo trattamento e delle pari condizioni e dell'osservanza dei contratti di lavoro di riferimento e di tutte le norme di prevenzione e di sicurezza.
L'Amministrazione fornirà preventivamente tutte le informazioni inerenti gli eventuali trasferimenti di attività a carico dell'ente verso altri enti, aziende pubbliche o private o tramite l'attivazione di convenzione o appalti.
Tale informazione preventiva sarà seguita dall'attivazione del confronto per esaminare le problematiche inerenti l'organizzazione dei servizi e attività interessati e le ricadute inerenti il personale.
In tale contesto vanno esaminate tutte le consulenze e gli incarichi assegnati all'esterno nonché le collaborazioni (sia coordinate continuative che occasionali). Si concorda di regolamentare le varie forme di lavoro attivate presso l'Ente.

II Parte Attuazione delle normative previste dal CCNL
Art. 11 - Norme disciplinari

In attuazione a quanto stabilito nel vigente CCNL l'Amministrazione si impegna ad informare il personale dipendente sulle norme disciplinari in vigore mediante consegna delle stesse.

Art. 12 - Collegio di conciliazione
In ottemperanza a quanto prevede l'art. 69 del d.lgs. 29/93, per le controversie individuali il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge davanti al collegio di conciliazione. Il collegio di conciliazione, istituito presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro, è composto dal Direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dell'Amministrazione (cfr. art. 69 bis d.lgs. 29/93). La presente normativa verrà adeguata a quanto sarà stabilito in materia in sede di contrattazione nazionale (art. 24 del CCNL).

Art. 15 - Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro
Si da atto che il delegato designato dall'amministrazione per garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro è il Sig. C.A., mentre il delegato eletto dalla RSU è la Sig.ra I.M.G.
L'Amministrazione dovrà attuare e garantire quanto previsto dal piano dei rischi, per la puntuale applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 626/94 nonché dall'art. 32 del DPR 268/87 e dall'art. 27 del DPR 333/90, specificando anche le visite mediche di controllo, gli esami clinici e la cadenza temporale di questi. Gli oneri sono a carico dell'Amministrazione Comunale. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza vigileranno sulla corretta applicazione di tali adempimenti.
Al Delegato per la sicurezza spetta:
a) Attribuzioni
- Partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione rischi;
- Consulta il rapporto di valutazione rischi;
- È informato sulla designazione degli addetti ai servizi di protezione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione dei lavoratori, all'organizzazione delle attività di informazione;
- Accede ai luoghi di lavoro e avverte il responsabile prevenzione e protezione dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei;
- È consultato preventivamente in ordine alla valutazione dei rischi, all'individuazione e realizzazione e verifica della prevenzione e programmazione;
- Promuove l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità dei/delle lavoratore/trici;
- Presenta proposte volte all'informazione, alla sensibilizzazione e alla formazione dei/delle lavoratori/trici in materia di sicurezza, di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- Partecipa agli accertamenti relativi a condizioni di nocività e particolari gravosità;
- Concorda con l'Amministrazione, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente l'esigenza, l'effettuazione di indagini ed accertamenti sull'ambiente di lavoro da affidarsi ai servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro ASL, o in alternativa ad Enti specializzati di diritto pubblico scelti di comune accordo;
- Partecipa al costante aggiornamento dei registri dei dati ambientali e biostatistici e del libretto personale di rischio;
- Concorda di volta in volta con l'Amministrazione, qualora vengano individuate situazioni di particolare rischio a seguito di indagini ambientali, l'attuazione di accertamenti medici specialistici per il personale interessato nell'area di rischio;
- Verifica l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute.
Per lo svolgimento dei suddetti compiti il delegato per la sicurezza usufruisce di 40 ore annuali di permesso retribuito.
b) Formazione (del RLS)
I Rappresentanti per la sicurezza hanno diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza, tale da assicurare loro adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Tale formazione dovrà prevedere un corso iniziale di almeno 32 ore (da svolgersi entro 3 mesi dalla firma del presente contratto) ed un corso di aggiornamento all'anno, successivamente.
c) Informazione (del RLS)
- Informazione e documentazione in merito alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione nonché quelle inerenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione degli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
- Informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- Informazioni sulle attività formative;
- Informazioni attinenti gli eventuali rischi cui sono esposti i/le lavoratori/trici;
- Informazioni sui programmi di investimento concernenti il miglioramento dell'ambiente di lavoro e la sicurezza;
- Informazioni sul piano di emergenza, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento all'interno dei luoghi di lavoro laddove previsti;
- Informazione sugli adempimenti e iniziative in materia di sicurezza riguardanti le imprese appaltatrici;
- Informazioni tempestive sui casi di infortunio sul lavoro, sui casi di malattia professionale e sui loro andamenti complessivi e sulle visite mediche periodiche.

Visite mediche periodiche.
Le parti concordano di effettuare visite mediche per tutti i/le dipendenti. Dopo avere effettuato il piano di valutazione dei rischi ed a fronte dei suoi contenuti, sarà concordata la cadenza delle visite periodiche successive che riguarderanno comunque sempre tutti i dipendenti. I lavoratori che svolgono attività esterne vengono sottoposti alle eventuali vaccinazioni richieste con oneri a carico dell'Amministrazione.

Formazione dei dipendenti sul tema della sicurezza
L'Amministrazione provvede ad organizzare, di concerto con i rispettivi rappresentanti, le attività formative in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro.
La formazione avviene in orario di lavoro (o con recupero individuale delle ore di formazione nel caso questa si svolga fuori orario di lavoro). Gli oneri sono a carico dell'Amministrazione.
L'Attività di formazione sarà svolta con cadenza semestrale e periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o all'insorgenza di nuovi rischi.
Nella vigenza del presente contratto la formazione sul tema della sicurezza deve coinvolgere, almeno una volta, tutti i dipendenti.

Art. 17 - Orario di Lavoro
L'orario di lavoro del personale dipendente è improntato ai principi della flessibilità e del miglior utilizzo delle risorse umane disponibili, nel rispetto dei diritti delle lavoratrici e lavoratori, tenuto conto delle necessità del personale appartenente a categorie ove la condizione di disagio personale e/o familiare sia particolarmente rilevante.
Flessibilità (entrata/uscita): si prevede una flessibilità, in entrata ed in uscita, di 30 minuti, senza pregiudizio del normale svolgimento dei compiti d'ufficio e nel rispetto dell'orario di servizio al pubblico. Tale flessibilità deve essere recuperata. Per il personale operante fuori della sede municipale, che lavori in squadra o con orario articolato in diverse fasce, la flessibilità viene ridotta a 10 minuti.
Eventuali debiti o crediti orari, autorizzati e non eccedenti i 15 minuti (come da reg. orario), ove non pagabili vanno a consuntivo mensile e sono recuperati entro il bimestre successivo.
Per il personale che effettua un orario articolato in più turni o secondo una programmazione plurisettimanale, addetto ad attività ritenute particolarmente onerose o in attività di insegnamento con turni flessibili (Asilo Nido) le parti si impegnano a valutare la possibilità di dare avvio alla riduzione dell'orario settimanale di lavoro fino a raggiungere le 35 ore.
Figure particolari: per gli addetti alla Vigilanza l'orario di lavoro è suddiviso in turni stabiliti dal comandante in base alle esigenze di servizio.
Per il personale inquadrato nelle posizioni organizzative (D con incarico) il debito orario settimanale minimo, verificato su base annua, è pari a 36 ore lavorative, come da CCNL, con orario non vincolato ma concordato con il Direttore Generale anche su base plurisettimanale.
Flessibilità plurisettimanale: si possono programmare calendari di lavoro plurisettimanali, periodici o annuali, con orari superiori o inferiori alle 36 ore settimanali, nel rispetto del monte ore annuo complessivo.
La fascia oraria entro la quale tale flessibilità si articola non dovrà superare le 10 ore giornaliere comprensive di una pausa di 30 minuti.
L'orario flessibile plurisettimanale deve essere sempre preventivato e la codeterminazione del tempo di recupero è l'elemento che, dando certezza allo stesso, permette l'applicazione dell'istituto.
Le ore flessibili che nella settimana superano le 36 ore dovranno essere monetizzate con un'indennità di orario flessibile. Verrà applicata la maggiorazione come da contratto per i servizi prestati in orario notturno, festivo e/o notturno+festivo.
[…]
Banca del tempo: per l'applicazione del presente istituto, sarà possibile istituire una banca del tempo individuale; in essa verranno accreditate tutte le ore di flessibilità eccedenti le 36 ore settimanali oltre alle ferie e, su richiesta del dipendente, la trasformazione in tempo anche del costo delle ore di straordinario autorizzato e delle maggiorazioni delle ore flessibili. In tal modo il dipendente avrà certezza dei tempi del proprio lavoro e di quelli della propria vita.

Art. 18 - Mensa
I dipendenti che effettuano orario di lavoro con rientro pomeridiano o serale, o il cui turno di lavoro (nel quale sia presente la fascia oraria 12-15 o 19-22) comprenda la necessità della pausa (di almeno 60 minuti) per la consumazione del pasto, hanno diritto di usufruire di idoneo servizio di ristorazione. […]

Art. 23 - Vestiario
L'eventuale revisione dell'attuale regolamento per la massa vestiario, con il coinvolgimento dei lavoratori dei vari settori e degli RLS, per stabilire verifiche della qualità dei capi di vestiario ed eventualmente ridefinendo le quantità e le modifiche, avverrà dietro richiesta della RSU o della maggioranza dei lavoratori interessati.
In sede di revisione sarà, inoltre, definito un prontuario relativo al vestiario obbligatorio per la sicurezza dei lavoratori, vestiario che sarà sostituito, su richiesta del responsabile di Settore, ad usura e previa riconsegna del capo usurato.

III Parte Salario oggetto di contrattazione decentrata per lo sviluppo della professionalità e produttività
Art. 26 - Lavoro straordinario

Si concorda che il lavoro straordinario non può essere considerato un fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro, ma deve essere utilizzato in casi eccezionali per fronteggiare particolari situazioni altrimenti non gestibili.
[…] Il massimo autorizzabile per dipendente potrà essere, al massimo, pari a 180 ore/anno di lavoro straordinario con esclusione dei servizi istituzionali aventi carattere occasionale ma vincolato temporalmente (elezioni, censimenti, ecc.) e che andranno finanziati con altri fondi.
[…]
I responsabili dei servizi dovranno preventivamente autorizzare e motivare in forma scritta il lavoro straordinario che non rientri nelle forme previste all'art. 59 del DPR 268 (eventi straordinari imprevedibili e calamità naturali).
Entro il 30 ottobre di ogni anno si attiverà in sede di concertazione una verifica dell'utilizzo del lavoro straordinario da parte delle strutture, con particolare riferimento a possibili scostamenti ed alle relative correzioni.
[…]
In sostituzione del pagamento del lavoro straordinario prestato i dipendenti, sempre su loro richiesta, potranno concordare con il proprio responsabile di servizio il recupero dello stesso, fatte salve esigenze di servizio motivate, di norma entro tre mesi dalla effettuazione delle ore straordinarie e, non appena attivata la banca del tempo, secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente contratto.

Art. 38 - Norma finale
Per quanto non previsto nella presente contrattazione si fa riferimento alle norme e contratti vigenti. La presente contrattazione sostituisce tutti gli accordi precedentemente stipulati sui singoli argomenti trattati.
[…]