Tipologia: Contratto integrativo aziendale
Data firma: 1 giugno 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: CAP Parma/Unione Parmense degli Industriali e RSU/Flai-Cgil, Fisascat-Cisl
Settori: Agroindustriale, CAP Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Premessa
Art. 1 - Relazioni industriali e informazioni
Art. 2 - Ambiente di lavoro e sicurezza
Art. 3 - Formazione
Art. 4 - Ex festività permessi e ferie
Art. 5 - Premio ad obiettivi
• Norme di carattere applicativo.
Art. 6 - Rimborsi chilometrici
Art. 7 - Trasferte e rimborsi
Art. 8 - Indennità varie
Art. 9 - Polizze kasko
Norme finali
Decorrenza e durata
Premio ad obiettivi (tabella allegata) 2000 - 2003

Contratto integrativo aziendale per i dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Parma

Addì, 1.6.2000 presso l'Unione Parmense degli Industriali, il Consorzio Agrario di Parma […], assistiti dall'Unione Parmense degli Industriali […] e le Maestranze Dipendenti rappresentate dalla RSU […], assistiti dai segretari provinciali […] della Flai-Cgil e della Fisascat-Cisl, hanno stipulato, ai sensi e agli effetti dell'art. 2 del CCNL per i dipendenti dei Consorzi Agrari del 6 Marzo 1998, il presente accordo da valere per i lavoratori dipendenti del Consorzio Agrario Provinciale di Parma.

Premesso che le Parti condividono l'analisi sull'andamento del settore, con particolare attenzione al delicato quanto importante momento che stanno vivendo i Consorzi Agrari, i quali, pur nella diversità delle varie realtà, si trovano ad affrontare una fase di transizione verso il riacquisto della loro originaria e più genuina natura di società cooperative soggette alla legislazione ordinaria sulla cooperazione. Con la legge di riordino, approvata nel corso del 1999, devono far fronte alle procedure per l'adeguamento degli Statuti sociali, nonché alla necessità di risolvere gli annosi ritardi nel riscuotere i cospicui crediti che anche il Consorzio di Parma vanta nei confronti dello Stato.
Per questi motivi le Parti, nei loro rispettivi ambiti, si impegnano ad esercitare un ruolo attivo affinché possa giungere a soluzione in tempi brevi il pagamento dei crediti così come vantati dai Consorzi stessi.
La risoluzione del problema renderebbe più agevole il rilancio dell'Azienda e creerebbe un crescente margine di fiducia nei lavoratori dipendenti in questa delicata fase in cui sono in atto programmi di sviluppo.

Art. 1 - Relazioni industriali e informazioni
Le parti, nel riconoscere la validità delle attuali relazioni industriali, convengono sull'importanza di sviluppare un sistema di relazioni più adeguate alla gestione delle tematiche contrattuali, dei sistemi organizzativi e delle sfide che il mercato sottopone costantemente ai Consorzi Agrari. Viene considerata strategica la pratica del confronto, quale elemento fondamentale per operare con scelte condivise dinamiche e flessibili, nella gestione delle così diverse attività aziendali.
A tal fine, il sistema informativo sarà ulteriormente sviluppato in modo da consentire alla RSU di avere una visione complessiva dello stato dell'Azienda, delle sue prospettive e dei suoi sviluppi, con riguardo ai riflessi che ne possono derivare in tema di occupazione, condizioni di lavoro, professionalità e tutela della salute dei dipendenti.
Entro il primo quadrimestre di ogni anno, Azienda e RSU si incontreranno per valutare in prospettiva il bilancio consuntivo dell'anno precedente. Inoltre ogni qualvolta si presentassero elementi di novità sull'attuale assetto produttivo commerciale e di servizio del Consorzio, la direzione aziendale informerà preventivamente la RSU.
Qualora detti elementi dovessero presentare riflessi occupazionali ed organizzativi nonché sulle condizioni generali del rapporto di lavoro, l'Azienda informerà anche le OO.SS. territoriali.
Nell'incontro tra Azienda e RSU sarà inoltre resa informazione motivata degli eventuali casi, anche singoli, di trasferimento di personale, nonché delle scelte e dei programmi che l'Azienda ha in animo per incentivare, oltre quanto già previsto dal presente accordo a titolo di premio ad obiettivi, settori di attività e conoscere a consuntivo la relazione tra politica incentivante e risultati raggiunti. Sono esclusi dalla informativa i riconoscimenti o gli incentivi che l'Azienda volesse erogare a titolo individuale.
Le parti confermano l'intenzione di contenere le prestazioni di lavoro straordinario.
L'Azienda, su richiesta delle RSU fornirà il dato delle ore straordinarie aggregate nel reparto o ufficio.

Art. 2 - Ambiente di lavoro e sicurezza
L'Azienda si impegna a promuovere entro il 31.12.2000 un programma di formazione - informazione per i lavoratori. Il programma riguarderà particolarmente gli addetti ai reparti e/o settori maggiormente soggetti, per la tipologia lavorativa e ambientale, a riflessi sulla salute e sulla sicurezza.
Dal punto di vista ambientale, l'Azienda è impegnata nel migliorare le condizioni di lavoro per quanto attiene il clima, le polveri ed il rumore.
Durante l'incontro annuale con la RSU sarà occasione di proposta e di confronto sulla materia.

Art. 3 - Formazione
L'Azienda, allo scopo di favorire lo sviluppo della professionalità dei dipendenti riconoscerà l'intera retribuzione per le ore impegnate nonché le spese da sostenere in riferimento ai corsi, dalla stessa richiesti o ritenuti utili, per attestati o patentini da conseguire attinenti alla mansione da svolgere.
Lo stesso impegno riguarderà le occasioni di formazione - informazione sulla salute e sicurezza.

Art. 8 - Indennità varie
A far tempo dal 01.07.1999, le indennità già previste dai precedenti CCAL sono quantificate nei seguenti valori lordi:
- indennità magazzino Lire 27.000 al mese
- indennità CED Lire 36.000 al mese
- indennità magazzino formaggio Lire 30.500 al mese a titolo di integrazione del salario mensile;
(indennità Q.S. 5° livello)
- indennità magazzino formaggio Lire 28.000 al mese a titolo di gravosità del lavoro;
- indennità disinfestazione Lire 3.000 al giorno
- indennità burro/celle Lire 4.000 al giorno
- indennità burro/confezionamento Lire 3.000 al giorno
Le indennità di valore giornaliero sono riconosciute in base alla effettiva prestazione svolta.
A far tempo dall'entrata in vigore del presente Accordo, in considerazione del disagio, viene inoltre istituita l'indennità di chiamata, da corrispondersi in aggiunta alle spettanze dovute per la prestazione richiesta, pari a Lire 40.000 lorde.
Tale indennità riguarda unicamente casi di chiamata per emergenze (guasti agli impianti, carichi di mangimi alla rinfusa, consegna pezzi di ricambio e simili), quando l'interessato è già a casa e il reparto è chiuso, ossia di notte, il sabato se non programmato, la domenica, gli altri giorni festivi se non programmati.

Norme finali
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai precedenti accordi aziendali, in quanto non espressamente modificate o superate dalla presente normativa.