Categoria: 1998
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Tipologia: CCNL
Data firma: 2 luglio 1998
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Agica-Agci, Anca-Legacoop, Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari - Confederazione Cooperative Italiane e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative e Consorzi
Fonte: CNEL

Sommario:

Premessa
Protocollo preliminare d'intesa sul CCNL per le imprese cooperative
Protocollo per il "socio lavoratore"
Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.
Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
A) Decorrenza e durata.
B) Procedure di rinnovo.
C) Indennità di vacanza contrattuale (IVC).
• Impegno delle parti.
Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto.
a) Il contratto nazionale.
b) Contrattazione decentrata di 2° livello.
c) Contrattazione di settore merceologico o aziendale.
d) Procedure, tempi e durata della contrattazione di 2° livello.
e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello.
• Impegno delle parti.
Art. 4 - Relazioni sindacali.
• Premessa.

• Diritti d'informazione
• Osservatorio.
• Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale.
• Impegno a verbale.
• Dichiarazione a verbale. Appalti
Art. 5 - Pari opportunità.
A) Commissione Pari Opportunità
B) Difesa della dignità della persona.
Art. 6 - Convenzioni.
Art. 7 - Ambiente e salute.
Art. 8 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze sindacali d'azienda (RSA).

b) Permessi sindacali.
c) Riunioni in azienda.
d) Contributi sindacali dei lavoratori.
• Dichiarazione a verbale.
Art. 9 - Formazione professionale.
Art. 10 - Occupazione.
Art. 11 - Contributo assistenza contrattuale.
Integrazione sociale lavoratori extracomunitari
Impegno delle parti.
Parte comune
Art. 12 - Previdenza complementare e Fondi integrativi.
A) Previdenza complementare.
B) Fondi integrativi sanitari.
C) Casse integrazioni 'extra legem'.
D) Commissioni per Fondi, C.A.C., 'extra legem'.
Art. 13 - Lavoratori svantaggiati.
Art. 14 - Mezzi di trasporto.
Art. 15 - Rimborso spese.
Art. 16 - Servizio militare.
Art. 17 - Cooperazione internazionale.
Art. 18 - Mense.
Art. 19 - Classificazione dei lavoratori.
Art. 20 - Indennità di alta professionalità.
Art. 21 - Mansioni e cambiamenti di qualifica.
Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità.
Art. 23 - Lavoro a tempo parziale.
Art. 24 - Apprendistato.
Art. 25 - Collocamento.
Art. 26 - Lavoro temporaneo.
Art. 27 - Riposo settimanale.
Art. 28 - Giorni festivi.
Art. 29 - Ferie.
Art. 30 - Congedo matrimoniale e permessi straordinari.
Art. 31 - Permessi per formazione professionale.
Art. 32 - Permessi per recupero scolastico.
Art. 33 - Organizzazione del lavoro.
Art. 34 - Tredicesima e quattordicesima mensilità.
Art. 35 - Cessione, trasformazione e successione di azienda.
Art. 36 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto (TFR).
Art. 37 - Risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 38 - Disciplina aziendale.
Art. 39 - Preavviso.
Art. 40 - Controversie individuali.
Art. 41 - Controversie collettive
Art. 42 - Condizioni di miglior favore.
Parte impiegati e quadri

Art. 43 - Assunzione.
Art. 44 - Periodo di prova.
Art. 45 - Quadri.
Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 47 - Aspettativa.
Art. 48 - Trasferimenti.
Art. 49 - Retribuzione.
Art. 50 - Indennità di cassa.
Art. 51 - Scatti di anzianità.
Art. 52 - Malattia ed infortunio.
Art. 53 - Previdenza ed assistenza.
Art. 54 - Previdenza ed assistenza per il part-time.
Art. 55 - Trattamento di fine rapporto.
Parte operai agricoli e florovivaisti
Art. 56 - Assunzione.
Art. 57 - Periodo di prova.
Art. 58 - Operai a tempo indeterminato e determinato.
Art. 59 - Riassunzione.
Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Art. 61 - Interruzione e recuperi.
Art. 62 - Trasferimenti.
Art. 63 - Retribuzione.
Art. 64 - Scatti di anzianità.
Art. 65 - Malattia ed infortunio.
Art. 66 - Integrazione, malattia ed infortunio.
Art. 67 - Cassa integrazione salari.
Art. 68 - Previdenza - Assegni per il nucleo familiare.
Art. 69 - Trattamento di fine rapporto.
Protocollo aggiuntivo al CCNL 2.7.98 "Accordi di riallineamento".
Allegati
Allegato A)
Allegato A1)
Allegato A2)
Allegato A3)
Allegato A4)
Allegato n. 2 Stralcio accordo 2 marzo 1995 per il rinnovo del CCNL
Allegato n. 3
Allegato n. 4
Allegato n. 5
Allegato n. 6 Contratto di formazione e lavoro
Allegato n. 7 Protocollo relazioni industriali Cgil, Cisl, Uil e Centrali Cooperative
Allegato n. 8. Protocollo 23 luglio 1993
Allegato n. 9. Regolamento contributo assistenza contrattuale

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli, 1 gennaio 1998 - 31 dicembre 2001

Il giorno 2 luglio 1998, presso la sede di Confcooperative, Borgo S. Spirito 78, in Roma, tra Agica-Agci […], Anca-Legacoop […], assistiti da […] Legacoop e da una delegazione […], Federazione Nazionale Cooperative Agricole ed Agroalimentari - Confederazione Cooperative Italiane […], assistita dal Responsabile del Servizio Relazioni sindacali Confcooperative […] e Flai-Cgil […], Fisba-Cisl […], Uila-Uil […], si è convenuto di rinnovare il CCNL per i lavoratori dipendenti delle Cooperative e Consorzi agricoli scaduto il 31.12.97, alle condizioni di seguito allegate.

Premessa
Protocollo preliminare d'intesa sul CCNL per le imprese cooperative

Agica-Agci, Anca-Lega, Federazione Nazionale Cooperative Agricole e Agroalimentari-Confcooperative e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil, premesso il comune interesse a sviluppare in modo ordinato le relazioni sindacali ai vari livelli, uniformandosi ai principi ispiratori e ai contenuti del "Protocollo sulla politica dei redditi e sull'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23.7.93, nonché a regolamentare su tutto il territorio nazionale il rapporto di lavoro tra imprese cooperative agricole e i lavoratori da esse dipendenti, ivi compresa la figura del socio lavoratore, concordano sulla necessità di dotarsi di uno strumento contrattuale di livello nazionale, unico per quadri, impiegati e operai che sarà integrato dalla contrattazione territoriale, tendendo a un contratto nazionale autonomo con inquadramento unico per i lavoratori delle cooperative agricole. A tal fine le parti concordano di regolamentare a livello nazionale il rapporto di lavoro dei dipendenti da cooperative agricole in un testo unico che ne adegui, integri e unifichi le normative rispetto alla peculiarità dell'impresa cooperativa, ivi comprese le materie oggetto di contrattazione territoriale integrativa, ove verranno comunque mantenuti contratto unico o inquadramento unico operai impiegati in atto alla data della presente intesa.
Su questa base le parti convengono pertanto che l'accordo contrattuale nazionale definirà il quadro normativo ed economico riferito anche al socio lavoratore secondo i contenuti dello specifico protocollo.
Le parti si danno atto che l'accordo contrattuale autonomo di cui al presente protocollo, in attesa di un diverso accordo sulla sfera d'applicazione, che può intervenire anche durante la vigenza contrattuale, vincola le imprese cooperative che di fatto o per pattuizione hanno adottato un contratto collettivo del settore agricolo e che i contratti collettivi autonomamente fin qui stipulati a livello territoriale assumeranno la veste di contratti integrativi.
Le parti decidono di costituire pertanto una Commissione paritetica nazionale con il compito di definire la sfera d'applicazione del CCNL al fine di garantirne certezza d'applicazione.

Protocollo per il "socio lavoratore"
Nel comune riconoscimento che la gestione cooperativa dell'impresa costituisce una forma avanzata di democrazia industriale che consente al lavoratore socio di realizzare un'aspirazione comune a tutta la classe lavoratrice, diventare cioè essa stessa soggetto dell'impresa, le associazioni nazionali delle cooperative agricole e le federazioni sindacali dei lavoratori agricoli, firmatarie del presente contratto, confermano il loro impegno a promuovere ed assumere concrete iniziative atte ad allargare la base produttiva, particolarmente nel Mezzogiorno, soprattutto con la costituzione e il potenziamento di imprese cooperative, nonché ad intervenire per un sempre corretto funzionamento degli organi democratici di gestione delle cooperative medesime.
Le parti riconoscono infatti che l'impresa cooperativa si pone in una diversa condizione rispetto a quella privata. Essa non persegue fini speculativi, ma ha come obiettivo primario il conseguimento, attraverso le gestione in forma associata da parte dei soci lavoratori, della continuità d'occupazione per i lavoratori e delle migliori condizioni economiche, sociali e professionali consentite dalla situazione di mercato.
L'adesione alla cooperativa stabilisce un rapporto in forza del quale il socio dispone collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipa all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo della sua azienda, partecipa responsabilmente al rischio d'impresa, ai risultati economici e alla loro distribuzione, contribuisce economicamente alla formazione del capitale sociale, mette a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali.
Fermo restando quanto sopra, nonché le prerogative statutarie delle cooperative e in tale ambito le delibere assembleari, le associazioni cooperative e le federazioni sindacali dei lavoratori agricoli convengono che per il trattamento economico minimo complessivo della prestazione d'opera del socio lavoratore della cooperativa si prenda a riferimento quello del presente CCNL e della contrattazione integrativa.
Le parti s'impegnano ad assumere ogni iniziativa atta ad assicurare una corretta applicazione dei principi che ispirano il presente protocollo.

Parte generale
Art. 1 - Sfera di applicazione.

Il presente contratto, fermo restando quanto in materia previsto dal protocollo preliminare d'intesa, si applica ai rapporti di lavoro tra impiegati, tecnici, operai agricoli o florovivaisti e le imprese cooperative che alla data del presente accordo applicano, di fatto o per pattuizione, un contratto collettivo del settore agricolo.
Ciascuna delle parti s'impegna a non promuovere e a non favorire, nell'arco di vigenza del presente CCNL, azioni intese a portare all'applicazione di altro CCNL di riferimento, anche nell'ambito di singole cooperative.
Al fine di risolvere comunque ogni contenzioso che dovesse verificarsi relativamente alla sfera d'applicazione del CCNL convengono che la Commissione prevista nel protocollo preliminare d'intesa s'incontrerà con analoga Commissione paritetica all'uopo definita dalle parti stipulanti l'altro contratto esistente nel settore della cooperazione agro-alimentare su richiesta anche di una sola delle parti stesse.

Art. 2 - Decorrenza, durata, procedure di rinnovo, indennità di vacanza contrattuale.
Impegno delle parti.

In caso di modifica della durata e delle articolazioni biennali del CCNL, così come definiti dal Protocollo 23.7.93, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dalle intese interconfederali sulle modifiche.

Art. 3 - Struttura ed assetto del contratto.
La struttura della contrattazione è articolata su 2 livelli: nazionale e integrativo decentrato.

a) Il contratto nazionale.
Il CCNL ha il ruolo di unificante centralità in rapporto anche alle relazioni sindacali, di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro che si svolgono nelle cooperative che sono vincolate alla sua applicazione, di precisa fissazione delle materie rinviate alla competenza del livello di contrattazione integrativa.
[…]

b) Contrattazione decentrata di 2° livello.
La contrattazione territoriale (regionale, interprovinciale, provinciale) terrà conto della situazione e delle prospettive economiche e occupazionali del settore, dei margini di produttività media che potrà essere impegnata, eccedente quella eventualmente già utilizzata a livello nazionale, salvaguardando la competitività delle imprese cooperative nel settore medesimo.
La contrattazione integrativa territoriale può essere sostituita da accordi, ad essa alternativi, per settore merceologico territoriale, anche regionale, interprovinciale o provinciale o, limitatamente alle materie previste dal successivo punto c) del presente articolo, per singola impresa cooperativa o consorzio.
Le realtà produttive interessate da tali accordi alternativi verranno pertanto escluse dall'ambito della valutazione di cui al comma 1.

e) Materie rinviate alla contrattazione di 2° livello.
Fermo restando che non sono di competenza della contrattazione di 2° livello le materie definite nel CCNL e confermata l'alternatività di un livello integrativo rispetto ad altro anche per singole materie, quelle rinviate alla contrattazione di 2° livello dal presente CCNL, in coerenza con le norme del presente articolo, sono esclusivamente le seguenti:
1) individuazione a livello territoriale della tipologia delle cooperative e consorzi tenuti ad attuare un sistema d'informazione a livello aziendale in quanto impegnate a svolgere a quel livello la contrattazione di 2° livello - confronto preventivo in caso di ristrutturazione, riconversione o fusione (art. 4);
2) individuazione nel contratto di 2° livello territoriale della tipologia di cooperativa o consorzio ove promuovere la costituzione della Commissione aziendale di pari opportunità (art. 5);
3) esame a livello territoriale o aziendale di programmi d'assunzione - convenzioni - organici aziendali anche degli OTD (art. 6);
4) a livello territoriale o aziendale indicazioni per la predisposizione di iniziative di cui all'art. 7;
5) definizione a livello territoriale o aziendale di modalità per lo svolgimento delle attività dei patronati sindacali nelle aziende (art. 8b);
6) esame e definizione a livello territoriale o aziendale di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di mobilità territoriale e flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali (art. 10);
7) individuazione nel contratto di 2° livello di casi nei quali corrispondere ai lavoratori un'indennità di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro e fissazione delle relative misure e modalità (art. 14);
8) definizione nel contratto di 2° livello territoriale di eventuali modalità di rimborso spese vitto, alloggio e viaggio nonché di spese non documentabili; indennità per compenso tempo eccedente l'orario di lavoro durante la trasferta (art. 15);
9) verifica a livello territoriale o aziendale di possibilità, modalità e condizioni in ordine all'istituzione di mense aziendali o interaziendali nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino (art. 18);
10) individuazione nella contrattazione territoriale di figure non comprese nella classificazione di cui all'art. 19 del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale (orario lavori pesanti o nocivi e relative maggiorazioni salariali - maggiorazione per incarico di capo);
11) individuazione a livello territoriale o aziendale dei casi di lavoratori non appartenenti alla qualifica di "Quadro", i quali per le funzioni svolte e per l'alta professionalità richiesta abbiano diritto alla relativa indennità e misura della stessa (art. 20);
12) definizione a livello aziendale o di consorzio del calendario di lavoro annuo, di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari anche ai fini di cui al comma 3 dell'art. 22 - modalità utilizzo permessi;
13) costituzione Commissioni consultive regionali o provinciali per la formazione professionale (art. 9) e modalità godimento permessi per corsi formazione professionale (art. 31) e per recupero scolastico (art. 32);
14) individuazione di modalità per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell'attività produttiva (art. 33);
15) esame delle posizioni di lavoro a livello aziendale per l'individuazione dei requisiti per l'attribuzione della qualifica di Quadro ed eventuale incremento dell'indennità di funzione (art. 45);
16) definizione nel contratto di 2° livello di modalità d'applicazione della legge n. 108/90 in materia di licenziamenti individuali;
17) indennità sostitutiva straordinario impiegati (art. 46);
18) individuazione nel contratto di 2° livello delle fasi lavorative (art. 56);
19) determinazione dei minimi di retribuzione integrativa a livello territoriale o di settore - accordi di salario variabile a livello di settore merceologico o di consorzio (artt. 49 e 63);
20) disciplina a livello territoriale dell'indennità di cassa ove tale istituto non sia presente nella contrattazione integrativa preesistente (art. 50);
21) omogeneizzazione nel contratto di 2° livello territoriale dell'istituto degli scatti d'anzianità alla disciplina del CCNL ove preesista una diversa disciplina nella contrattazione integrativa (artt. 51/64);
22) promozione a livello territoriale di casse 'extra legem' per integrazione trattamento economico malattia e infortunio sul lavoro (art. 12);
23) definizione a livello territoriale di criteri di precedenza per riassunzione di manodopera e gestione normativa sulla riassunzione (art. 59);
24) disciplina mediante norme del contratto di 2° livello o accordi aziendali del recupero ore non lavorate per causa di forza maggiore (art. 61);
25) definizione nel contratto di 2° livello delle modalità e del periodo di pagamento delle retribuzioni (art. 63);
26) definizione al 2° livello contrattuale della possibilità d'istituzione del monte ore individuale di cui all'ultimo comma dell'art. 22 e le relative modalità di utilizzazione.

Impegno delle parti.
In caso di modifica degli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23.7.93, le parti firmatarie del presente CCNL procederanno alla conseguente armonizzazione entro e non oltre 60 giorni dall'intesa interconfederale sulle modifiche.

Art. 4 - Relazioni sindacali.
Premessa.

Al fine di promuovere una sempre più efficace e proficua gestione dei rapporti tra Movimento cooperativo e OO.SS., le parti convengono di stabilire nuove procedure di relazioni sindacali integrando il sistema informativo come previsto dal presente contratto anche attraverso nuovi strumenti operativi.
Ferme restando le rispettive autonomie e responsabilità, le parti intendono in tal modo sviluppare un nuovo sistema di confronto-consultazione sulle strategie settoriali nonché sulle politiche d'impresa al fine di favorire lo sviluppo di un modello di relazioni sindacali all'altezza dei problemi posti dalla trasformazione e innovazione tecnologico-organizzativa e dal completamento del mercato unico europeo.

Diritti d'informazione
Le associazioni cooperative stipulanti s'impegnano a fornire alle OO.SS. informazioni preventive sui programmi e sugli investimenti, ivi compresi quelli riguardanti l'innovazione tecnologica e/o l'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, sull'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione, sulle modifiche dell'organizzazione del lavoro, sulle misure per la tutela della salute e per la salvaguardia dell'ambiente.
In questo ambito e nei termini più generali l'informazione riguarderà anche, ove ciò abbia rilevanza nazionale, la costituzione di nuove aziende, le concentrazioni, le fusioni, i processi di sviluppo e di ristrutturazione, con particolare riferimento ai programmi che comportano nuovi insediamenti e processi di mobilità dei lavoratori.
Le informazioni suddette saranno fornite, salvaguardando il segreto industriale (art. 623 C.P.), con la necessaria tempestività ai fini dell'utilità del confronto stesso.
Tali informazioni saranno comunque fornite periodicamente, e almeno 1 volta l'anno entro il 31 dicembre, a livello nazionale nelle dimensioni di comparto e/o di grandi settori, a livello regionale per gli aspetti riguardanti tale dimensione territoriale.
È demandato ai contratti integrativi territoriali il compito d'individuare la tipologia di aziende in cui il sistema delle informazioni debba essere praticato a livello d'azienda o di consorzio, e di stabilirne le relative procedure.
Nei casi di ristrutturazione, riconversione, accorpamenti e/o fusioni, si svolgeranno specifici confronti preventivi tra le parti in sede aziendale o territoriale.

Osservatorio.
Al fine di raccogliere, elaborare ed utilizzare gli elementi di conoscenza necessari ad un confronto sistematico sui temi di rilevante interesse reciproco sotto indicati, le parti s'impegnano a realizzare, nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al punto 5 del Protocollo interconfederale 5.4.90, una sezione apposita riguardante la cooperazione del settore con lo scopo precipuo di promuovere ed organizzare analisi, informazioni e ricerche, anche articolate per settori e territori, sui problemi di sviluppo dell'agricoltura e della cooperazione del settore in una visione integrata con i problemi della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, degli investimenti e della spesa pubblica, dell'innovazione tecnologica, dell'evoluzione organizzativa del sistema delle imprese cooperative, del mercato del lavoro e in particolare dell'andamento quantitativo e qualitativo dell'occupazione femminile e dell'immigrazione da paesi extracomunitari, di sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro.
Le parti s'incontreranno entro 3 mesi per definire uno specifico regolamento per il funzionamento della sezione dell'Osservatorio coordinandolo con quello stabilito dall'Osservatorio nazionale interconfederale. In tale sede saranno valutati, sulla base delle intese intercorse in sede di rinnovo del presente CCNL, i modi più efficaci per supportare l'attività della sezione dell'Osservatorio con le necessarie risorse tecniche e finanziarie.
I finanziamenti delle iniziative di studio e di ricerca adottate, qualora queste non siano esaudibili dalle normali strutture associative delle parti, saranno ripartiti fra le stesse in modo paritetico.

Commissione territoriale dell'Osservatorio nazionale.
Entro i termini di tempo previsti per la costituzione della sezione dell'Osservatorio nazionale, nelle Regioni nelle quali la densità delle cooperative del settore è particolarmente significativa, potranno essere costituite Commissioni paritetiche con il compito di collegarsi con l'Osservatorio nazionale per richiedere o collaborare a ricerche interessanti, nell'ambito del territorio, la cooperazione del settore.

Impegno a verbale.
Le parti convengono sulla necessità e sull'obiettivo di rendere stabile, continuo e sistematico il sistema di relazioni sindacali.
In tale contesto, in ragione anche dei contenuti del Protocollo 23.7.93, si assume l'impegno fra le parti contraenti il CCNL di dare piena ed ampia applicazione al livello di contrattazione integrativa, realizzando il pieno esercizio contrattuale, attraverso il ventaglio di opportunità fra esse alternative.
S'intende sviluppare il 2° livello di contrattazione, in ragione anche della realtà socio/economica ed occupazionale presente nel territorio e nelle aziende cooperative.
In sede locale - pertanto - si amplieranno e consolideranno gli spazi e le opportunità di confronto fra le parti, in ragione anche delle opzioni strategiche dell'impresa e dei processi avviati nelle aziende cooperative agricole.
In ragione di ciò, in presenza delle prassi negoziali in essere e delle nuove opportunità che s'intendono realizzare, allo scopo di promuovere ed estendere il 2° livello di contrattazione, le parti convengono - nel quadriennio di vigenza del presente accordo - di produrre congiuntamente un quadro di riferimento, in sede provinciale, al fine di dare organicità e necessaria tempistica all'avvio e allo svolgersi della contrattazione integrativa.

Dichiarazione a verbale.
Appalti

Le associazioni cooperative s'impegnano ad intervenire nei confronti delle imprese associate affinché nel caso d'appalto di opere inseriscano nel capitolato l'obbligo per l'appaltante del rispetto delle leggi sociali e delle norme contrattuali.

Art. 5 - Pari opportunità.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare, nel quadro dei programmi dell'Osservatorio previsto dall'art. 4 del presente CCNL, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna (legge n. 125/91), attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò l'Osservatorio di cui all'art. 4 avvalendosi anche del contributo di esperti, svolgerà i seguenti compiti:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende e dalle associazioni cooperative;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria e delle iniziative in tema di azioni positive promosse in Italia e nei Paesi della CEE in applicazione della citata Raccomandazione n. 635 e dei programmi d'azione 82/85 e 86/90 della CEE;
c) proporre, sulla base di un'analisi della situazione, e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire un'effettiva parità di opportunità per quanto concerne l'accesso al lavoro, la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi formativi e di sviluppo della carriera, utilizzando per questo ultimo aspetto anche corsi di 150 ore e il Fondo sociale europeo.
L'Osservatorio, in relazione all'attività svolta, invierà annualmente alle parti stipulanti apposito rapporto.

A) Commissione Pari Opportunità
Le parti concordano d'istituire Commissioni di pari opportunità a livello territoriale nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a:
- formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e l'individuazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile;
- promozione dell'assunzione di personale femminile in attività professionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.

B) Difesa della dignità della persona.
Le parti convengono sull'esigenza di salvaguardare nei luoghi di lavoro la dignità della persona da ogni forma di discriminazione e di ricatto, adottando tutte le misure utili in tal senso e pertanto assumono ad orientamento generale la risoluzione del Consiglio della CEE del 20.5.90.
Le Commissioni di pari opportunità potranno organizzare iniziative di sensibilizzazione su tale fenomeno, fornendo alle aziende del settore le necessarie indicazioni.

Art. 7 - Ambiente e salute.
Le parti si danno atto che la salvaguardia dell'ambiente, la tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini consumatori rappresentano comuni obiettivi per una crescita economica e civile diretta alla valorizzazione della persona umana e del suo ambiente di vita.
A tal fine le parti convengono quanto segue:
1) A livello territoriale:
- concorderanno, coinvolgendo anche i competenti istituti pubblici di ricerca e le strutture del SSN, contenuti, tempi, modalità di realizzazione di programmi mirati a ridurre progressivamente i fattori di nocività che incidono sull'equilibrio ecologico, sulla qualità delle produzioni, sulla salute dei consumatori e dei lavoratori;
- stabiliranno le modalità per l'effettuazione di corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e del risanamento ecologico, con particolare riguardo al problema dello sviluppo di produzioni agricole "biologiche". I lavoratori che partecipano a tali corsi hanno diritto ad usufruire di 60 ore di permesso retribuito, da detrarre dalle 150 ore di cui all'art. 31 del presente CCNL, nell'arco del biennio, con facoltà di cumularle anche in un solo anno;
- individueranno, in occasione della stipula del CIPL i lavori "pesanti", "disagiati" o "nocivi" in rapporto alla realtà produttiva delle aziende cooperative nel territorio.
2) In sede aziendale:
- per dare attuazione concreta alle indicazioni dei programmi di cui al punto 1 e al fine di promuovere azioni di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, le cooperative potranno dotarsi di un registro dei dati ambientali, riguardante la frequenza d'utilizzo di sostanze chimiche nei cicli produttivi, nonché di quelli relativi all'umidità e alla temperatura nei reparti di lavorazione. Tale registro sarà tenuto a disposizione delle RSU e delle competenti strutture del SSN per far fronte ad eventuali richieste;
- adotteranno le misure idonee a migliorare l'ambiente di lavoro e a prevenire le malattie e/o infortuni;
- definiranno le modalità per l'avvio di processi di rotazione e per la riduzione dell'orario e dei carichi individuali di lavoro nelle lavorazioni pesanti, disagiate e/o nocive.
Le parti convengono, inoltre, che ai lavoratori esposti a fattori di nocività si applica una riduzione d'orario corrispondente almeno a 2 ore e 20 minuti giornaliere e che agli stessi è riconosciuto il diritto di almeno 2 visite mediche annuali con regolare corresponsione del salario.
Le parti concordano, infine, d'istituire il libretto sanitario individuale secondo i modelli in uso.
Al fine di consentirne la tutela in ogni istanza è ammessa la consultazione da parte delle RSU dei registri degli infortuni di cui all'art. 403, DPR 27.4.55 n. 547 per accertare gli infortuni di ciascun lavoratore.

Art. 8 - Diritti sindacali.
a) Rappresentanze sindacali d'azienda (RSA).

Nelle aziende che occupino almeno 5 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un delegato d'azienda nell'ambito di ciascuna delle organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente CCNL; nelle aziende che occupano da 50 a 75 operai e/o impiegati agricoli sarà eletto un 2° delegato per ogni O.S. dei lavoratori contraente il presente CCNL; nelle aziende con oltre 75 dipendenti saranno eletti 3 delegati per ogni O.S.
[…]

c) Riunioni in azienda.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'ambito dell'azienda in cui prestano la loro opera fuori dell'orario e durante l'orario stesso di lavoro.
Le riunioni dei lavoratori in forza all'azienda, intesi come sopra, svolte durante l'orario di lavoro vengono regolarmente retribuite, fino ad un massimo di 15 ore annue.
Le riunioni sono indette, o congiuntamente dalle OO.SS. aziendali o da quelle esterne di categoria su materie d'interesse sindacale e del lavoro, anche con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni.
La data, l'orario e l'ordine del giorno delle riunioni in azienda dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione dell'impresa di norma almeno 24 ore prima dello svolgimento.
L'azienda metterà a disposizione idonei locali per le riunioni stesse.
È prevista la possibilità di assemblee di gruppo aziendale.
In presenza di lavoro in turni, per l'effettuazione delle sopracitate assemblee le parti terranno conto della particolare organizzazione del lavoro e dei programmi produttivi.

Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che ai fini della regolamentazione delle RSU fanno testo l'Accordo interconfederale 13.9.94 tra Centrali cooperative e Cgil, Cisl e Uil, nonché l'apposito Accordo di settore 16.1.97 allegato al presente contratto.

Art. 10 - Occupazione.
Al fine di ricercare tutte le forme utili per consolidare ed estendere i livelli occupazionali e allargare la base produttiva, a fronte di specifici progetti che vengano verificati e definiti congiuntamente, le parti convengono che a livello territoriale o aziendale sia possibile pervenire alla stipula di accordi specifici, che colgano le nuove forme di sperimentazione nell'organizzazione produttiva e del lavoro e utilizzino la mobilità territoriale e la flessibilità dell'orario.

Impegno delle parti.
Le parti convengono sulla necessità di un'azione tesa a risolvere i problemi d'integrazione sociale (casa, trasporti, ecc.) dei lavoratori extracomunitari in regola con le norme di legge sull'immigrazione. A tal fine s'impegnano ad intervenire nei confronti delle proprie strutture organizzative territoriali per coordinare i contributi, anche da parte di imprese cooperative del settore, ad ogni iniziativa degli Enti pubblici preposti.

Parte comune
Art. 18 - Mense.

In ordine all'istituzione di mense aziendali o interaziendali, tenuto conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione generale, le cooperative e le OO.SS. verificheranno a livello territoriale e/o aziendale le possibilità, modalità, e condizioni d'istituzione del servizio mensa ovviamente nelle realtà produttive e territoriali che lo giustifichino.
In tale ipotesi le aziende cooperati concorreranno al pagamento del pasto nella misura da concordare nella contrattazione di 2° livello.

Art. 21 - Mansioni e cambiamenti di qualifica.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni relative alla qualifica d'assunzione e retribuito con il trattamento economico ad essa corrispondente.
Il lavoratore che per esigenze dell'azienda, sia adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti e il trattamento economico del livello cui appartiene.
[…]

Art. 22 - Orario di lavoro e flessibilità.
L'orario di lavoro contrattuale ordinario è stabilito in 39 ore settimanali, distribuito di norma su 5 giorni lavorativi, salvo diversa distribuzione sancita dalla contrattazione di 2° livello.
Si considera lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario contrattuale ordinario di lavoro.
Allo scopo di far fronte a particolari esigenze produttive e/o di mercato, è istituito un monte-ore di eccedenza dell'orario contrattuale pari ad un massimo di 65 ore per anno solare, da utilizzare per prestazioni lavorative settimanali con orari superiori a quello contrattuale e in ogni caso nei limiti di legge, a cui devono corrispondere prestazioni lavorative settimanali con orari corrispettivamente ridotti.
Nell'ambito degli accordi in materia di calendario di lavoro annuo, le parti potranno convenire il superamento del limite massimo di 65 ore di flessibilità di cui al comma precedente, e regolamentare le modalità dell'eventuale recupero in luogo della maggiorazione.
Per i rapporti di lavoro di breve durata si darà luogo a riposi compensativi del maggior orario svolto e al conseguente prolungamento del rapporto di lavoro.
[…]
I calendari d'orario, di cui al precedente comma, saranno concordati tra le parti in sede aziendale.
Le prestazioni lavorative eventualmente eccedenti i regimi d'orario come sopra concordati saranno retribuite con le maggiorazioni contrattuali; quelle rientranti nei suddetti regimi d'orario, ma superiori all'orario settimanale contrattuale saranno invece retribuite con una maggiorazione, la cui misura sarà stabilita dalla contrattazione di 2° livello, da liquidarsi nei periodi di superamento.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione della flessibilità non prevede prestazioni lavorative domenicali.
A decorrere dall'1.1.92 i lavoratori usufruiscono di un aumento di permessi retribuiti annui pari a 4 ore; a decorrere dall'1.1.93 tali permessi aumenteranno di 8 ore annue.
Le modalità di godimento di tali permessi saranno concordate tra le parti in sede aziendale.
Agli impiegati con rapporto di lavoro a tempo determinato e con prestazione ridotta, il numero di ore di permessi di cui sopra sarà rapportato all'effettiva prestazione lavorativa.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 63.
Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di:
- prestazioni lavorative di cui al comma 8 del presente articolo;
- prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale di cui all'art. 27;
- prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi di cui all'art. 28 (in relazione alle norme ivi previste).
Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.
Comunque la possibilità d'istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.

Art. 23 - Lavoro a tempo parziale.
[…]
I rapporti di lavoro part-time non possono superare il 12% dei lavoratori a tempo indeterminato o giornate equivalenti (divisore 270) e comunque con un minimo di 2. I limiti predetti potranno essere elevati dalla contrattazione di 2° livello.

Art. 24 - Apprendistato.
Ai sensi dell'art. 16, legge n. 196/97 le cooperative agricole che applicano il presente CCNL hanno facoltà di assumere lavoratori con contratto d'apprendistato.
Il rapporto d'apprendistato è regolato dalla vigente legislazione nonché da quanto previsto dal presente articolo.
L'assunzione con contratto d'apprendistato è ammessa soltanto per i livelli e per la durata massima sotto indicati:
- impiegati di 5° e 4° livello, operai di 3° e 2° livello mesi 24;
- impiegati di 3° livello, operai di 1° livello mesi 36.
[…]

Art. 26 - Lavoro temporaneo.
Ai sensi dell'art. 1, comma 3, legge n. 196/97 il ricorso ai contratti di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo è esteso, in via sperimentale, alle cooperative che applicano il presente CCNL per tutto il periodo di validità del CCNL medesimo.
La sperimentazione è limitata alle cooperative operanti nelle aree del Nord, del Centro e della regione Basilicata.
Le prestazioni di lavoro temporaneo possono essere utilizzate, oltreché nei casi previsti dall'art. 1, comma 2, lett. b) e c), legge n. 196/97 anche nei seguenti:
• esigenze connesse al ricevimento, consegna, manutenzione, lavorazione, stoccaggio, gestione amministrativa e vendita dei prodotti aventi carattere stagionale, ma non compresi nelle attività stagionali di cui alle disposizioni di legge;
• sostituzione di lavoratori dichiarati temporaneamente inidonei, da struttura sanitaria pubblica, a svolgere le mansioni assegnate;
• sostituzione di lavoratori in ferie, previo accordo con RSU/RSA;
• sostituzione di lavoratori assenti per l'aspettativa senza assegni di cui all'art. 47 del presente CCNL;
• sostituzione di lavoratori assenti, anche soltanto per parte dell'orario di lavoro, per aspettative o permessi usufruiti in forza di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi quali ad esempio: legge n. 104/92 (Portatori di gravi handicap), Ordinanza n. 1675/89 (Volontariato di protezione civile), DPR n. 309/90 (Lavoratori tossicodipendenti), legge n. 162/92 (Volontariato nel corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico);
• attività straordinarie connesse al lancio di nuovi prodotti o a campagne promozionali;
• sostituzione delle lavoratrici o dei lavoratori che usufruiscono dei riposi per allattamento, limitatamente alle ore non lavorate per tali riposi.
La fornitura di lavoro temporaneo non può avvenire per le qualifiche comprese nei livelli esclusi dall'Accordo interconfederale 5.10.95 sul CFL.
[…]
I lavoratori temporanei occupati contemporaneamente nell'impresa utilizzatrice non possono superare il 15% dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa stessa o giornate equivalenti (divisore 270) occupati presso la stessa su base annua. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 2 resta la possibilità di occupare contemporaneamente un massimo di 2 lavoratori temporanei.
Dal ricorso al lavoro temporaneo deve essere data preventiva comunicazione alle RSU, RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL, indicando il numero dei contratti, le qualifiche e le motivazioni.
L'effettivo andamento del ricorso a tale strumento è sottoposto a verifica annuale tra le parti previa raccolta dei dati a livello territoriale.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge n. 196/97.
Le parti si danno atto di avere in questo modo previsto una sperimentazione coerente con quanto disposto dalla legge n. 196/97 in materia di lavoro temporaneo nel settore agricolo.

Art. 27 - Riposo settimanale.
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Se, per esigenze d'azienda, fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, il riposo di 24 ore consecutive dovrà essere concesso in un altro giorno della settimana.
Ai lavoratori d'età inferiore ai 18 anni compiuti deve in ogni caso essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Per i lavoratori addetti al bestiame e per quelli aventi particolari mansioni, fermo rimanendo il loro diritto al riposo settimanale, la regolamentazione di tale riposo è demandata ai contratti di 2° livello, in applicazione dell'art. 8, legge 22.2.34 n. 370.

Art. 29 - Ferie.
[…]
Per i giovani dai 14 ai 16 anni vale l'art. 23, legge n. 977 del 17.10.67.
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute di regola nel periodo concordato con l'azienda, sentite le esigenze del lavoratore. Comunque, il lavoratore può scegliere la data in cui effettuarle fino alla metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 63.
Nota a verbale.
Le parti si danno atto che la riduzione di 4 giornate di ferie per impiegati avvenuta con il 1° CCNL per cooperative e consorzi agricoli nel 1988 è compensata con l'aumento di 4 giornate di permesso retribuito di cui all'art. 30.

Art. 33 - Organizzazione del lavoro.
È demandato ai contratti di 2° livello il compito d'individuare soluzioni atte ad assicurare ai lavoratori a tempo indeterminato l'effettivo godimento dei riposi, delle ferie e delle festività e alle aziende la continuità dell'attività produttiva. A tal fine saranno considerate le realtà del mercato del lavoro, l'organizzazione di turni di lavoro, squadre di sostituti e ogni altra possibile misura allo scopo, compresa quella dell'integrazione, ove necessario e possibile, del carico di manodopera aziendale.

Art. 38 - Disciplina aziendale.
A) Diritti e doveri del lavoratore
Il lavoratore, in tutte le manifestazioni del rapporto di lavoro, dipende dai superiori, come previsto dall'organizzazione aziendale.
Egli deve conservare rapporti di educazione verso i compagni di lavoro e di subordinazione verso i superiori, gli ordini dei quali è tenuto ad osservare.
In armonia con la dignità personale del lavoratore, i superiori impronteranno i rapporti col dipendente ai sensi di collaborazione e di urbanità.
L'azienda avrà cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun lavoratore è tenuto ad ubbidire e a rivolgersi in caso di necessità.
Il lavoratore deve tenere un comportamento rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
[…]
2) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori;
[…]
4) avere cura dei locali, dei mobili, oggetti, macchinari e strumenti a lui affidati.
B) Provvedimenti disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;
e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.
[…]
1) Ammonizione - Multa - Sospensione
Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di 1a mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di 1a mancanza.
In via esemplificativa, incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:
1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, anche lievi, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o dell'evidente irregolarità dell'andamento del macchinario stesso;
5) che sia trovato addormentato;
6) che fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto;
7) che introduca, senza autorizzazione, bevande alcooliche nello stabilimento;
8) che si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso il lavoratore verrà inoltre allontanato;
9) che si presti a diverbio litigioso, con o senza vie di fatto, sempreché il litigio non assuma carattere di rissa;
10) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nell'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
[…]
13) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o all'abituale recidività dell'infrazione;
14) ripetute violazioni delle disposizioni relative all'uso dei mezzi di protezione antinfortunistica.
[…]
2) Licenziamento per cause disciplinari
Il licenziamento con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi e, in via esemplificativa, nei seguenti casi:
1) rissa o vie di fatto nell'azienda;
[…]
3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
4) lavorazione o costruzione all'interno dello stabilimento, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o costruzione di rilevanza;
[…]
7) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;
[…]
9) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'azienda;
10) danneggiamento volontario di impianti, di macchinari o di materiali;
[…]
12) danneggiamento volontario o messa fuori uso di dispositivi antinfortunistici;
13) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'azienda;
[…]
16) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;
17) insubordinazione grave verso i superiori.

Art. 40 - Controversie individuali.
In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive OO.SS. territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, esperiranno il tentativo di composizione della vertenza. Le parti potranno concordare a livello territoriale modalità d'applicazione della legge n. 108/90.
[…]

Art. 41 - Controversie collettive.
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge, del CCNL e dei contratti integrativi.

Parte impiegati e quadri
Art. 43 - Assunzione.

Assunzione a tempo indeterminato e a termine.
L'assunzione dell'impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell'anno e, salvo che non sia diversamente stabilito dalle parti, s'intende a tempo indeterminato.
L'assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio del rapporto d'impiego, la qualifica, l'eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal presente CCNL e dai contratti integrativi.
Il contratto con prefissione di termine, ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87, deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
• stagionalità o saltuarietà del lavoro;
• sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto a norma di legge e di contratto;
• assunzione per un'opera definita;
• sostituzione di lavoratori in ferie e in aspettativa prevista dal presente CCNL;
• sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione.
L'assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data d'inizio e di scadenza del rapporto d'impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L'assunzione dell'impiegato deve essere comunicata all'Enpaia, all'Inps e/o ai soggetti preposti nelle forme di legge.
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni d'assunzione deve risultare da atto scritto.
L'applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.

Art. 46 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 28;
d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22.
Il lavoro straordinario non può superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali, ai sensi delle leggi vigenti.
Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell'azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta, deve essere registrato in contabilità e pagato all'atto della corresponsione della retribuzione, nello stesso mese nel quale è stato eseguito.
[…]
Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per talune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell'anno, non consente l'osservanza dell'orario di lavoro nei termini e modi previsti dall'art. 22 del presente contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportata ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, da erogare nel mese d'aprile o al termine degli anzidetti periodi dell'anno.
Il limite massimo individuale di lavoro straordinario è comunque stabilito in 230 ore annue.

Parte operai agricoli e florovivaisti
Art. 56 - Assunzione.

L'assunzione degli operai deve avvenire secondo le norme di legge vigenti.
L'assunzione degli operai a tempo determinato per l'effettuazione delle operazioni fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie (esempio aratura, potatura, raccolta e prima manipolazione dei prodotti) deve avvenire per fase lavorativa, o in base alle norme vigenti, nonché ai sensi dell'art. 23, legge n. 56/87 in caso di:
• sostituzione di lavoratori in ferie o in aspettativa prevista dal presente CCNL;
• sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate per motivi fisici certificati da idonea documentazione.
L'individuazione delle fasi lavorative più rilevanti è demandata ai contratti di 2° livello.
Per le fasi lavorative individuate in detti contratti l'assunzione degli operai a tempo determinato viene effettuata con garanzia di occupazione per tutta la durata della stessa "fase lavorativa".
I contratti di 2° livello individueranno le eccezioni alla garanzia di occupazione dell'operaio assunto per fase lavorativa.
Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
[…]

Art. 58 - Operai a tempo indeterminato e determinato.
Gli operai agricoli, a seconda della natura del rapporto, si distinguono in operai a tempo indeterminato e operai a tempo determinato.
Sono operai a tempo indeterminato i lavoratori assunti con rapporto di lavoro senza prefissione di termine.
Gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda - nell'arco di 12 mesi dalla data d'assunzione - 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato. Il datore di lavoro, previa accettazione scritta da parte del lavoratore, deve comunicare agli uffici competenti l'instaurazione del nuovo rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
[…]
Sono altresì da considerarsi operai a tempo indeterminato i salariati fissi che all'1.9.72 si trovavano in servizio presso aziende agricole in virtù di rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge n. 533/49 e dai contratti collettivi provinciali stipulati per le imprese private. Questi operai (ex salariati fissi) mantengono per tutta la durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato il trattamento già acquisito in base alla predetta contrattazione collettiva provinciale.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato spettano per intero gli istituti e le indennità annue.
Nell'ambito del quadro legislativo vigente sono operai a tempo determinato gli operai che in base alle norme di legge sono assunti con tale tipo di rapporto, per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto e comunque per quelli individuati come tali dalla contrattazione collettiva.

Art. 60 - Lavoro straordinario, festivo, notturno.
Operai agricoli.
Si considera:
1) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
2) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;
3) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo;
4) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in caso di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e/o la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore. […]
Operai florovivaisti.
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello definito all'art. 22, comma 2;
b) lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, di cui all'art. 28;
c) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo;
d) lavoro supplementare quello svolto oltre l'orario normale individuale per i lavoratori a tempo parziale fino al raggiungimento dell'orario contrattuale ordinario di lavoro di cui al comma 1 dell'art. 22.
Ai sensi delle leggi vigenti, il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 230 ore.
[…]

Art. 61 - Interruzione e recuperi.
A) Operai agricoli.
[…]
Per l'operaio a tempo indeterminato i contratti integrativi potranno disciplinare il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie. Nel rispetto delle leggi vigenti tale recupero dovrà effettuarsi entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento, nel limite massimo di 2 ore giornaliere e 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457.
B) Operai florovivaisti.
[…]
Quando agli operai a tempo indeterminato non fosse possibile per causa di forza maggiore eseguire durante la giornata l'orario normale di lavoro, il datore di lavoro potrà recuperare entro i successivi 15 giorni il tempo perduto senza dar luogo a remunerazione alcuna, sempre che non si superino per detti recuperi le ore 2 giornaliere e le ore 12 settimanali.
Nelle aziende ove si faccia luogo al recupero, non trova applicazione la norma dell'art. 8, legge 8.8.72 n. 457.

Art. 65 - Malattia ed infortunio.
Operai agricoli.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
Operai florovivaisti.
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero l'azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
[…]

Allegati
Allegato n. 7 Protocollo relazioni industriali Cgil, Cisl, Uil e Centrali Cooperative

L'Associazione Generale Cooperative Italiane (Agci), la Confederazione Cooperative Italiane (Cci), la Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Lnc e M.) e Cgil, Cisl, Uil, condividono l'obiettivo di consolidare e sviluppare il sistema delle imprese cooperative di fronte alla prospettiva del mercato unico europeo, alle trasformazioni dello stato sociale e infine ai mutamenti in atto nelle tecnologie, nell'organizzazione del lavoro.
Nel mercato unico europeo dei prodotti e del lavoro l'impresa cooperativa potrà contribuire con la sua esperienza storica e istituzionale alla costruzione di un modello di maggiore democrazia economica, che lo stesso statuto dell'impresa europea attualmente in discussione intende promuovere.
A fronte della crisi di funzionamento e della necessità di riforma dello stato sociale matura la convinzione dell'opportunità di una riorganizzazione dei servizi sociali e collettivi. In tale direzione le parti ritengono che l'impresa cooperativa può offrire, oltre ad efficienza e funzionalità dei servizi, forme adeguate di partecipazione e di coinvolgimento dei cittadini utenti, anche dal lato della loro gestione.
L'impresa cooperativa può dare una risposta significativa sia alla richiesta quantitativa e qualitativa di occupazione, anche con la promozione di nuova imprenditorialità soprattutto nel Mezzogiorno. La cooperazione, infatti, per realizzare i suoi obiettivi sociali e di sviluppo deve promuovere il coinvolgimento attivo e intelligente dei lavoratori nei processi aziendali e nell'organizzazione del lavoro.
La partecipazione professionale ai diversi livelli se coniugata con l'organizzazione efficiente ed efficace dei diversi ruoli aziendali è condizione per l'impresa di competitività sui mercati, così come per i lavoratori è condizione per concorrere attivamente alle trasformazioni rapide dei sistemi organizzativi e professionali.
Le parti riconoscono che la democrazia economica è un valore connaturato all'impresa cooperativa che ha nell'autogestione dei soci e nella partecipazione dei lavoratori i perni essenziali del suo esercizio.
Il sistema di relazioni sindacali, definito nel presente protocollo si propone di rendere più compiuta la democrazia economica attraverso rapporti più partecipativi.
A tale proposito le relazioni sindacali tra le parti s'ispireranno ai seguenti criteri:
1) il reciproco riconoscimento delle parti e il relativo ruolo contrattuale;
2) l'instaurazione di un sistema di rapporti che organizzi con regolarità e sistematicità il confronto tra le parti su temi d'interesse comune;
3) la definizione di un sistema di informazioni e di consultazione preventiva che preveda adeguati strumenti di partecipazione dei lavoratori, anche al fine di rendere fisiologica la dialettica fra le parti sociali;
4) la riorganizzazione degli assetti contrattuali estendendo la contrattazione autonoma ai settori scoperti e assicurando certezza circa lo svolgimento della contrattazione integrativa negli ambiti, nei tempi e ai livelli concordati;
5) la definizione di nuove regole e procedure di ricorso volte a prevenire e raffreddare il conflitto;
6) la definizione di un quadro di impegni congiunti - oggetto di un documento specifico - per lo sviluppo e la promozione specie nel Mezzogiorno di nuove imprese cooperative sia nei settori a maggiore tradizione cooperativa, sia nei settori nuovi quali i servizi sociali, i servizi alle imprese, il terziario avanzato, che rivestono particolare interesse per il Paese e nei quali la forma cooperativa offre soluzioni efficienti e razionali.
1) Rapporti tra le Centrali Cooperative e Cgil, Cisl, Uil
A) Livello interconfederale nazionale.
Le parti convengono di confrontarsi annualmente e comunque ogni qualvolta una delle parti ne facciano richiesta, a livello confederale nazionale, sui temi d'interesse comune, quali:
- le problematiche connesse al mercato del lavoro;
- le politiche di formazione professionale;
- le pari opportunità;
- le politiche occupazionali;
- lo sviluppo della cooperazione e la relativa legislazione di sostegno;
- le strategie imprenditoriali e sociali della cooperazione;
- i processi di ristrutturazione, innovazione e riorganizzazione;
- la competitività del settore cooperativo nei mercati nazionali e internazionali;
- l'andamento delle relazioni sindacali e le linee di riforma degli assetti contrattuali;
- l'analisi delle dinamiche retributive e del costo del lavoro;
- lo sviluppo del Mezzogiorno;
- la tutela dell'ambiente.
A) Conferenza nazionale sulla cooperazione.
Le parti concordano di realizzare con periodicità biennale la Conferenza nazionale sullo stato e lo sviluppo della cooperazione in Italia.
La conferenza sarà organizzata dalle parti avvalendosi del contributo dell'Osservatorio nazionale sulla cooperazione di cui al successivo punto 5 nonché con l'apporto di autorevoli esperti della cooperazione e del lavoro, nella prospettiva del mercato unico europeo. In tale sede saranno posti in risalto i problemi propri del mondo della cooperazione (legislazione, investimenti, innovazione tecnologica, mercato, ecc.) e gli aspetti salienti delle relazioni sindacali (occupazione e problematiche del mercato del lavoro, formazione professionale, costo del lavoro, contrattazione collettiva).
B) Livello territoriale.
Di norma annualmente o su richiesta di una delle parti, a livello regionale, verranno attivate consultazioni tra le organizzazioni regionali delle Centrali cooperative e delle Confederazioni sindacali sulle materie di cui al precedente punto A, riferite allo specifico territorio regionale, secondo metodologie e strumenti definiti a tale livello.
C) Livello settoriale.
Le parti si danno atto che sistemi di consultazione e d'informazione che regolano i rapporti sindacali sono previsti dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.
La sede di rinnovo contrattuale sarà occasione di verifica di tali sistemi anche alla luce della presente intesa.
2. Democrazia d'impresa e partecipazione dei lavoratori.
A) Le parti ribadiscono l'importanza e la validità delle procedure d'informazione e consultazione preventiva basate sul principio della richiesta di un parere formale obbligatorio non vincolante, così come previsto dai CCNL stipulati dalle associazioni cooperative di settore e dalle federazioni sindacali di categoria.
La stipula dei prossimi CCNL costituirà occasione per una verifica di tali procedure al fine di estenderne e favorirne l'applicazione.
B) Le parti, fermo restando le loro specifiche autonomie e responsabilità nonché la peculiarità delle imprese cooperative si sentono impegnate a favorire nelle imprese stesse la ricerca di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi di sviluppo aziendale nel quadro di una comune concezione di valori di democrazia industriale. Inoltre le parti convengono sull'utilità di pervenire ad intese aziendali che prevedano, sperimentalmente e con le opportune verifiche, forme di corresponsabilizzazione dei lavoratori al processo produttivo, attraverso nuove modalità di partecipazione diretta dei lavoratori medesimi ai microprocessi produttivi.
3. Formazione professionale.
Le parti, ritenendo che la valorizzazione delle risorse umane riveste importanza strategica ai fini dello sviluppo del sistema delle imprese cooperative e dell'occupazione, convengono che la formazione professionale permanente indirizzata all'acquisizione di una cultura adeguata alla diffusione delle nuove tecnologie è uno strumento utile, negli attuali processi d'innovazione tecnologica, per contribuire a riqualificare il lavoro e sviluppare la professionalità, nonché per facilitare la mobilità dei lavoratori.
Le parti condividono la necessità di un impegno per contribuire a dare una nuova identità all'attuale sistema di formazione professionale per renderlo più adeguato alle esigenze espresse dal mondo del lavoro e della cooperazione.
Ciò premesso le parti s'impegnano a definire entro 3 mesi organismi paritetici a cui demandare i seguenti compiti:
a) promuovere e stimolare la realizzazione, da parte degli enti competenti, di strumenti funzionali all'adeguamento dell'offerta formativa ai fabbisogni di professionalità espressi dal mercato del lavoro, nonché il miglioramento della qualità e dell'efficienza dell'offerta formativa;
b) promuovere la domanda di formazione permanente dei lavoratori progettando la tipologia dei corsi;
c) individuare e proporre modelli base di formazione teorica per i giovani assunti con CFL e per giovani apprendisti e per le fasce deboli del mercato del lavoro;
d) progettare e promuovere iniziative volte all'intensificazione e al miglioramento dell'orientamento professionale anche attraverso iniziative pilota.
Le parti definiranno le forme più opportune d'intervento comune a livello territoriale sulle problematiche sopra citate.
Quanto sopra concordato fa salvi il ruolo e le competenze delle rispettive strutture formative esistenti.
4. Pari opportunità.
A) Specificità femminile.

Le parti riconoscono la necessità di assumere la specificità femminile e di garantire il superamento di ogni eventuale forma di discriminazione nel lavoro e nello sviluppo professionale.
B) Fasce deboli del mercato del lavoro.
Nel quadro di iniziative per la valorizzazione di risorse umane le parti si danno atto della necessità di sviluppare interventi specifici di promozione dell'occupazione e dello sviluppo professionale delle fasce deboli del mercato del lavoro (cassa-integrati, handicappati, ultraventinovenni, extracomunitari) anche eliminando gli eventuali ostacoli che precludono il pieno dispiegarsi delle professionalità in rapporto agli avanzamenti di responsabilità e di carriera. Nei settori della cooperazione, si opererà per favorire l'inserimento di Iavoratori extracomunitari in coerenza con quanto disposto dalla legge n. 39 del 28.2.90.
5. Osservatorio nazionale sulla cooperazione.
Le parti convengono di costituire un Osservatorio nazionale sulla cooperazione.
L'Osservatorio nazionale è l'organismo paritetico di consultazione permanente fra le parti a livello orizzontale sui temi delle relazioni sindacali e dello sviluppo della cooperazione. Esso progetterà iniziative d'analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse scelti di volta in volta dalle parti.
Per la realizzazione delle iniziative di cui sopra, l'Osservatorio si avvarrà dell'apporto di qualificate strutture esistenti all'interno delle associazioni firmatarie e anche esterne individuando le forme di finanziamento di ogni singola iniziativa.
L'Osservatorio sarà costituito da un Consiglio paritetico di 12 componenti designati entro 3 mesi dalle parti contraenti. Il Consiglio ha il compito di elaborare entro i successivi 3 mesi un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio, il programma d'attività e d'individuare le fonti di finanziamento.
Il progetto complessivo sarà sottoposto all'approvazione delle parti.
6. Linee per la contrattazione collettiva.
Le parti convengono sull'opportunità di affermare un nuovo sistema di relazioni sindacali in grado di conferire certezza e programmabilità ai loro rapporti e di favorire forme di partecipazione alla vita e alle scelte d'impresa.
6.1. In questo quadro le parti individuano le linee di riordino degli assetti contrattuali che guideranno le rispettive associazioni di settore e le federazioni di categoria nello svolgimento della contrattazione collettiva ai vari livelli. Tali linee riguardano:
- comportamenti contrattuali coerenti con la necessità di non concorrere a determinare tensioni inflazionistiche, al fine anche di diminuire il differenziale rispetto agli altri paesi industrializzati e di salvare la competitività delle imprese cooperative rispetto alle imprese concorrenti;
- il riconoscimento di 2 livelli negoziali: quello nazionale di categoria (o di comparto per grandi settori della cooperazione) e quello integrativo;
- l'impegno a non riproporre allo stesso titolo, nelle piattaforme integrative, le materie che hanno già ottenuto soluzioni negoziali nei CCNL, purché non espressamente rinviati al livello integrativo;
- l'impegno a disporre di un intervallo di tempo per lo svolgimento della contrattazione integrativa che dovrà realizzarsi in tempi intermedi tra un rinnovo e l'altro dei CCNL, onde evitare sovrapposizioni anche prevedendo l'allungamento della durata degli stessi CCNL.
6.2. Le materie e il livello della contrattazione integrativa nonché le relative modalità e tempi di svolgimento saranno individuati dalle rispettive associazioni di settore e federazioni sindacali di categoria nell'ambito del rinnovo o della stipula dei CCNL. Gli incrementi retributivi al livello aziendale verranno commisurati a parametri oggettivi e verificabili di produttività, redditività delle singole imprese e saranno utilizzati anche al fine di valorizzare la professionalità.
6.3. Le parti convengono sull'opportunità che tutti i settori ove sono presenti imprese cooperative siano coperti da contrattazione collettiva nazionale. Pertanto, per i settori non coperti da CCNL autonomi della cooperazione, le parti definiranno congiuntamente alle rispettive associazioni di settore e federazioni di categoria le modalità per pervenire ad idonee soluzioni negoziali.
7. Socio lavoratore.
Premesso che l'adesione alla cooperativa pone il socio lavoratore nel diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare all'elaborazione e alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio d'impresa e quindi ai risultati economici e alle decisioni ad essi conseguenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione il proprio lavoro e le proprie capacità professionali, le Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil, riaffermando il loro comune impegno per una sempre più ampia diffusione di cultura cooperativa e di democrazia nella gestione di tale impresa, convengono sulla necessità che, all'atto della stipula di nuovi contratti collettivi autonomi interessanti comparti o settori caratterizzati dalla presenza di cooperative di produzione-lavoro e di lavoro vengano disposte norme ispirate ai principi di cui sopra e - ferme restando le prerogative statutarie e le delibere delle assemblee sociali - riferite, per quanto attiene al trattamento economico complessivo dei soci lavoratori delle cooperative, a quanto previsto dai CCNL.
8. Procedure per la prevenzione del conflitto.
In coerenza con lo spirito del presente accordo, volto a migliorare le relazioni reciproche ai vari livelli, Centrali cooperative e Cgil, Cisl, Uil convengono le seguenti procedure per una rapida soluzione delle controversie:
a) Controversie economiche collettive.
Alle richieste dei lavoratori, formalizzate in piattaforme rivendicative, presentate dalle OO.SS. di Cgil, Cisl, Uil a livello della contrattazione nazionale di settore e a livello integrativo, sarà dato riscontro dalle controparti entro 20 giorni dalla formulazione delle richieste medesime attraverso un incontro fra le delegazioni delle parti. Allo scopo di favorire il buon esito del negoziato, durante tale periodo di tempo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.
b) Controversie relative all'applicazione del presente accordo.
Le eventuali controversie riguardanti l'interpretazione ed applicazione delle norme del presente accordo verranno sottoposte per iscritto alle organizzazioni confederali firmatarie le quali, tramite un'apposita Commissione paritetica, sono impegnate ad esaminarle e ad emettere il proprio parere entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Qualora il parere sia espresso concordemente avrà valore vincolante per le parti in causa.
c) Controversie relative alle parti obbligatorie dei contratti.
Per le eventuali controversie relative alle parti obbligatorie dei CCNL, si adirà a un 1° tentativo di conciliazione tra le parti, al livello a cui insorge la controversia, da concludersi entro 15 giorni dalla data di notifica scritta. In caso d'esito negativo si esperirà un 2° tentativo di conciliazione tra le parti, ai livelli immediatamente superiori delle rispettive organizzazioni, entro i successivi 15 giorni. Per tutta la durata delle procedure di conciliazione entrambe le parti si asterranno da azioni dirette e dall'adottare decisioni unilaterali sulla materia in esame.
d) Controversie individuali e plurime.
Le controversie individuali e plurime sorte a seguito di discordanti interpretazioni degli accordi e dei contratti collettivi intercorsi tra le parti firmatarie del presente protocollo e le organizzazioni ad esse aderenti, saranno esaminate e possibilmente risolte secondo la procedura che segue:
- un 1° tentativo di conciliazione diretto tra le parti a livello aziendale da effettuarsi entro 15 giorni dall'insorgere della controversia;
- qualora le parti constatino l'impossibilità di comporre la controversia, il tentativo di conciliazione passa a una Commissione paritetica istituita dalle parti preferibilmente a livello regionale;
- in caso d'esito negativo delle procedure conciliative, le suddette Commissioni saranno integrate da un componente con le funzioni d'arbitro.
La decisione dovrà essere emessa entro 15 giorni dall'inizio del provvedimento arbitrale.
A tale fine, insorta la controversia, le parti richiederanno ai soggetti interessati il mandato a conciliare e a transigere, così da porre in essere una conciliazione o una transazione non impugnabile ex artt. 2113 C.C.. e 410 e 411 C.P.C..
L'esaurimento della procedura di conciliazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.
Durante lo svolgimento delle procedure concordate, entro i termini suddetti, le parti si asterranno da azioni dirette.
I CCNL armonizzeranno le loro normative ai principi convenuti con la presente intesa.
Oneri sociali.
Agci, Cci, Lncem Cgil, Cisl, Uil convengono sulla necessità di ridurre il divario, oggi eccessivo, tra l'ammontare del costo del lavoro e il livello delle retribuzioni, constatando che ciò determina difficoltà nella definizione delle dinamiche retributive e costituisce un elemento di riduzione della competitività che si aggiunge ad altri, quali l'inefficienza dei servizi, nella penalizzazione delle imprese italiane.
Rilevando inoltre le negative conseguenze che determinano le ricorrenti incertezze e la variabilità nell'adozione di misure di fiscalizzazione degli oneri sociali, concordano sull'urgenza dell'adozione di provvedimenti che prevedano il passaggio, anche graduale, alla fiscalità generale di oneri oggi gravanti sul costo del lavoro ma destinati a finanziare forme d'assistenza a disposizione di tutti i cittadini (assistenza sanitaria, assicurazione TBC, asili nido, assistenza malattia pensionati, Enaoli).
Considerato inoltre che il sistema degli oneri sociali, totalmente gravante sulle retribuzioni lorde, tende a penalizzare le imprese a più alta densità del fattore lavoro e pertanto la stragrande maggioranza delle imprese cooperative, valutano con interesse ed attenzione l'ipotesi di assumere a parziale riferimento per la contribuzione previdenziale altri indicatori economici in misura tale da non scoraggiare né l'innovazione di processo né l'occupazione e la valorizzazione delle professionalità.
Le parti assumono l'impegno a condurre verso tali obiettivi un'azione concertata nei confronti dei pubblici poteri, nonché per un comune intervento nelle sedi competenti al fine di rimuovere le cause del costante appesantimento della contribuzione previdenziale che rende particolarmente difficile la situazione economica delle cooperative di produzione e lavoro. Concordano altresì d'incontrarsi per analizzare le particolari problematiche dei vari settori della cooperazione in materia di normative previdenziali.
In relazione a quanto previsto dalla lett. B del punto 1 "Livello territoriale" del protocollo di nuove relazioni industriali del 5.4.90. Le Centrali cooperative confermano che il testo convenuto non preclude la possibilità di consultazioni tra le parti anche a livello di singoli territori provinciali, in quanto demanda al livello regionale la definizione delle modalità e degli strumenti della consultazione.