Categoria: 2013
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Tipologia: Accordo EBM
Data firma: 15 novembre 2013
Parti: Unionmeccanica-Confapi e Fiom-Cgil
Settori: Metalmeccanici, P.M.I.
Fonte: firenze.cgil.it


Verbale di accordo

In relazione a quanto stabilito nel Contratto Nazionale (All. A) sottoscritto tra Unionmeccanica- Confapi e Fiom Cgil in data 29 luglio 2013 e al successivo Verbale di Incontro del 4 ottobre 2013 (All. B).

Premesso che
a) nel CCNL Unionmeccanica-Confapi del 29.7.2013 sono stati recepiti gli accordi interconfederali sottoscritti da Confapi con Cgil Cisl e Uil,
b) è stato definito con il CCNL un nuovo articolo “Diritto alle prestazioni della bilateralità” che coinvolge tutte le imprese,
c) in data 4 ottobre 2013 le parti hanno definito di approfondire i contenuti di detto nuovo articolo in un apposito incontro al fine di tener conto delle specificità del settore metalmeccanico,
d) le prestazioni previste, di cui ai precedenti punti a) e b), rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che i trattamenti previsti sono vincolanti per tutte le imprese e che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo, a nessun titolo assorbibile, aggiuntivo pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilità;
e) le parti intendono dare immediata e piena attuazione al CCNL sottoscritto in data 29 luglio 2013;
f) alla data odierna non sono operativi gli organismi istituiti dagli accordi interconfederali recepiti dal CCNL e si rende pertanto necessario dare piena applicazione a quanto previsto dal detto nuovo articolo del CCNL, definendo articolazioni e modalità della Bilateralità per la durata del CCNL stesso,
la delegazione di Unionmeccanica-Confapi […] e la delegazione trattante della Fiom-Cgil […], concordano quanto segue

1. le premesse fanno parte integrante del presente accordo,

2. di istituire, in applicazione a quanto comunemente definito e al fine di cogliere la specificità del settore metalmeccanico, l'“Ente Bilaterale Metalmeccanici ” (EBM) deputato alla raccolta dei versamenti dovuti dalle imprese in applicazione a quanto previsto dal CCNL del 29 luglio 2013, fermo restando che le attività previste dalla bilateralità non potranno eccedere le disponibilità finanziarie e dovranno garantire l’equilibrio economico della gestione in ogni singolo esercizio,

3. lo statuto sottoscritto contestualmente in data odierna per la costituzione del EBM (all. C) è parte integrante del presente accordo,

4. a decorrere dalla retribuzione relativa al mese di novembre 2013 i contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità, previsti dal CCNL Unionmeccanica-Confapi del 29 luglio 2013, confluiranno all’EBM.

5. di istituire nell'EBM, con decorrenza 1 novembre 2013, i fondi di seguito indicati:

1) Fondo Sicurezza Metalmeccanici, gestito da un Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici (OPNM) che le parti si impegnano a costituire entro 31 gennaio 2014 e che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di:
a) indirizzo e definizione delle politiche, gestione e monitoraggio delle iniziative e delle attività in materia di salute e sicurezza;
b) linee guida per la formazione dei lavoratori, degli RLS, degli RLST Metalmeccanici, degli RSPP
Il Fondo Sicurezza Metalmeccanici è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013.
Inoltre il Fondo Sicurezza Metalmeccanici è alimentato da altre risorse pubbliche o private e in particolare con le risorse provenienti dal Fondo ex art. 52 del Dlgs n. 81/2008 e s.m.i. per le quali le parti definiranno in sede tecnica procedure e modalità operative da proporre al Governo e all’Inail.
Le risorse del Fondo Sicurezza Metalmeccanici saranno destinate a:
a) formazione dei lavoratori;
b) formazione e aggiornamento RLS;
c) formazione e aggiornamento RSPP;
d) funzionamento, formazione e aggiornamento RLST Metalmeccanici;
e) spese di gestione.
In questo contesto le parti, in coerenza con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 29 luglio 2011 n. 20 “Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolte da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi”, sin d'ora comunemente definiscono le seguenti attività nell'ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sicurezza Metalmeccanici:
a) attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in coerenza con l'art. 10 D.lgs 81/2008;
b) collaborazione nella formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti realizzata dalle imprese, in coerenza con l’art. 37, comma 12 D.lgs 81/2008 e con gli accordi Stato - Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012;
c) programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l’art.2, comma 1, lettera h del D.lgs 276/2003 e successive modifiche e integrazioni e con l’art. 2 comma 1 lettera ee) del D.lgs n. 81/2008.
L'atto costitutivo e lo statuto per la costituzione dell’Organismo Paritetico Nazionale Metalmeccanici, che le parti si impegnano a sottoscrivere entro il 31 gennaio 2014 saranno parte integrante del presente accordo.

2) Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di:
a) valorizzare, sostenere e accrescere la formazione dei lavoratori apprendisti metalmeccanici e definirne indirizzi e contenuti,
b) garantire certezza per le imprese ed effettività dei percorsi formativi per i giovani coinvolti nei percorsi di apprendistato.
Il Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013.
Inoltre il Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste dal Fondo stesso.
Le risorse del Fondo Sviluppo Bilateralità Metalmeccanici saranno destinate e ripartite sia a favore dei costi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti che a sostegno delle spese sostenute dal lavoratore apprendista quali, a titolo meramente esemplificativo, trasporti, pasti, ore di viaggio etc.

3) Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici, quale strumento integrativo degli strumenti previsti per legge che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di individuare, valorizzare, sostenere e accrescere modalità e tipologie di interventi inerenti il sostegno al reddito.
In questo contesto le parti sin d’ora comunemente definiscono, nell'ambito delle risorse raccolte dal Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici, le seguenti azioni e i seguenti interventi mutualistici:
a) sostegni sia alle imprese che ai lavoratori, finalizzati alla garanzia della copertura in caso di malattia, compresa la tutela dei lavoratori in caso di malattia di lunga durata;
b) sostegno finalizzato a integrare il reddito delle lavoratrici e dei lavoratori nell’ambito della assistenza alla non autosufficienza, infortuni gravi, diritto allo studio, maternità;
c) sostegno alla formazione dei delegati sindacali;
d) altre azioni, nell'ambito delle risorse raccolte, a sostegno dell’integrazione al reddito delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici. 
Il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013.
Inoltre il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste dal Fondo stesso.

Dichiarazione a verbale Fiom Cgil
La Fiom Cgil definisce di destinare al fondo stesso il 50% della quota versata dalle imprese per assistenza contrattuale, e specificamente quella di competenza delle OO.SS prevista al punto d) “Osservatorio della contrattazione e del lavoro” del nuovo articolo - Diritto alle prestazioni della bilateralità del CCNL del 29 luglio 2013; di conseguenza il Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici è alimentato con una ulteriore quota annua pari a 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore ( di cui 0,50 euro annui destinati alle attività di sostegno alla formazione dei delegati prevista dal Fondo stesso).

4) Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico che, in coordinamento con le rispettive realtà territoriali, svolgerà il compito di
a) sostenere e sviluppare gli strumenti bilaterali e le relative articolazioni territoriali
b) sostenere e sviluppare le attività di rappresentanza sindacale territoriale/bacino nonché la contrattazione territoriale di II livello,
c) sostenere e sviluppare ulteriori attività correlate (assistenza contrattuale )
L'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico è alimentato, come previsto nel CCNL del 29 luglio 2013 e con le modifiche previste dalla dichiarazione a verbale della Fiom Cgil del presente accordo, con quote annue di contributi a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità pari a:
- 8 euro annui (0,66 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le attività di cui ai precedenti punti a) e b) del presente capitolo

Dichiarazione a verbale delle parti
Con riferimento alle risorse destinate alle attività di cui ai punti a) e b) del presente capitolo, assolti i costi relativi alle attività della stampa del CCNL e delle attività bilaterali di sostegno allo sviluppo della contrattazione, le parti comunemente si danno atto della volontà di destinare le residue risorse al Fondo Sostegno al Reddito Metalmeccanici.

- 12 euro annui (1 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore per le attività di cui al precedente punti c) del presente capitolo di cui
• 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore che, come previsto nella dichiarazione a verbale della Fiom /Cgil del presente accordo, sono destinati al Fondo Sostegno al Reddito
• 6 euro annui (0,50 euro mensili x 12 mensilità) per ciascun lavoratore di competenza di Unionmeccanica-Confapi e destinati per la assistenza contrattuale alle imprese prevista al punto c) del presente capitolo
Inoltre l'Osservatorio della Contrattazione e del Lavoro del Settore Metalmeccanico è alimentato da altre risorse pubbliche o private, ad ogni livello locale, nazionale ed europeo, e destinate alle finalità previste dall’Osservatorio stesso.

Modalità dei versamenti
In applicazione a quanto comunemente definito e al fine di cogliere la specificità del settore metalmeccanico, le parti definiscono articolazioni e modalità dei versamenti della Bilateralità e concordano che:
a) il versamento sopra definito avrà cadenza mensile e avverrà a mezzo di convenzioni da sottoscrivere con l'Inps per l'affidamento allo stesso istituto attraverso la procedura F24/UNIEMENS ;
b) nelle more della convenzione, viene comunemente individuato dalle parti che il versamento dovuto dalle imprese venga effettuato tramite bonifico bancario secondo le modalità allegate al presente accordo (All. D);
c) il versamento relativo alle 5 mensilità dell'anno 2013, dovuto per il periodo 1 giugno 2013 / 31 ottobre 2013, andrà effettuato comunque tramite bonifico bancario (con le modalità previste dall'allegato D) in due rate di pari importo entro il 31 gennaio 2014 ed entro il 31 maggio 2014, quale contributo a carico delle imprese aderenti al sistema della bilateralità come previsto dal CCNL Unionmeccanica-Confapi del 29.7.2013.

Distribuzione del Contratto
Le aziende, a partire dal mese di gennaio 2014 ed entro il mese di marzo 2014 distribuiranno gratuitamente a ciascun lavoratore in forza una copia del CCNL 29 luglio 2013 la cui stampa sarà finanziata, per le aziende aderenti al sistema della bilateralità, tramite le risorse destinate all'Osservatorio della contrattazione e del lavoro di cui al punto 4 del presente accordo.

Quota contribuzione Una Tantum
Le aziende, mediante affissione in bacheca da effettuarsi a partire dalla sottoscrizione del presente accordo ed entro il 31.12.2013, comunicheranno che in occasione del rinnovo del CCNL la Fiom Cgil chiede ai lavoratori non iscritti al sindacato una quota associativa straordinaria di 30 euro da trattenere sulla retribuzione corrisposta nel mese di Aprile 2014 (All. E).
Le aziende distribuiranno insieme alla busta paga corrisposta nel mese di gennaio 2014 l'apposito modulo (All. F) che consente al lavoratore di accettare o rifiutare la richiesta della Fiom Cgil e che dovrà essere riconsegnato all'azienda entro il 15 Marzo 2014.
Le aziende daranno tempestiva comunicazione tramite le Associazioni Imprenditoriali alla Fiom Cgil del numero delle trattenute effettuate.
Le quote trattenute verranno versate dalle aziende sul C.C. Bancario n. *** intestato a Fiom Cgil Contratto Unionmeccanica Confapi presso Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia n. 1 di Roma - Via Po n. 94 - 00198 Roma (RM) CODICE IBAN ***.

Roma 15.11.13
Unionmeccanica-Confapi
Fiom-Cgil