Tipologia: Accordo
Data firma: 14 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Ceramica Omega e RSU/Filcea, Flerica
Settori: Chimici, Ceramica, Ceramica Omega Casalgrande (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Relazioni industriali
Mercato del lavoro
Orario di lavoro
Ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro
Organizzazione del lavoro
Inquadramento professionale
Formazione
Parte economica
Premio aziendale di qualità e produttività
Premio aziendale consolidato
Parametro di qualità
Parametro di produttività
Clausole di salvaguardia
Allegati

Verbale di accordo

Il giorno 14.7.2000 si sono incontrati i rappresentanti della Ceramica Omega […] e le RSU […], assistite da […] Filcea e […] Flerica, ed hanno concordato quanto segue:

Relazioni industriali
Sulla base di una prassi consolidata di relazioni industriali basate sulla trasparenza e la comprensione degli obiettivi e delle strategie aziendali, le parti intendono mettere in atto un sistema di informazioni a livello di Gruppo Cooperativa Ceramica di Imola.
Verrà quindi programmato un incontro, a cadenza annuale concordata a livello di Gruppo, nel corso del quale verrà analizzato lo scenario generale del settore e, all'interno di questo quadro competitivo, le direttrici di sviluppo e le politiche di investimento e di prodotto del Gruppo.
La riunione di cui sopra potrà essere convocata da una delle parti, al di fuori della cadenza annuale, in caso di eventi imprevisti e rilevanti per la vita e lo sviluppo del Gruppo e/o delle sue società, come ad esempio acquisizioni di aziende.
Per la partecipazione a tale incontro i membri delle RSU del Gruppo potranno utilizzare auto di servizio dell'azienda; ove ciò non fosse possibile verranno utilizzate auto proprie con il relativo rimborso chilometrico azienda-azienda.

Mercato del lavoro
Nell'ambito delle informative previste dagli accordi aziendali precedenti e dal vigente CCNL, l'azienda consegnerà alle RSU anche una copia del rapporto sulle pari opportunità.
L'azienda fornirà altresì alle RSU una copia degli eventuali contratti di fornitura di lavoro temporaneo, previsto dall'art. 3, 3° comma, l. 196/97.
[…]

Orario di lavoro
Al fine di realizzare un'effettiva applicazione di quanto previsto dal CCNL in merito al conto ore, l'azienda fornirà trimestralmente alle RSU i dati per reparto sulle ore supplementari effettuate, accantonate e recuperate.
Ferme restando le altre norme sul conto ore, l'utilizzo dei recuperi relativi alla ore maturate e accantonate nel conto ore dovrà avvenire entro dodici mesi dalla fine del trimestre nel quale sono state lavorate le ore supplementari o straordinarie che hanno generato l'accantonamento; per trimestre si intende quello determinato dall'inizio di ogni anno solare.
A cadenza annuale il consuntivo del lavoro supplementare o straordinario sarà oggetto di confronto, anche per valutare la possibilità di una sua ulteriore riduzione attraverso un'adeguata gestione degli organici.

Ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro
L'iniziativa in materia di ambiente, prevenzione e sicurezza sul lavoro dovrà avere carattere permanente in relazione a tutte le possibilità di miglioramento che si potranno individuare relativamente a:
a) efficienza e sicurezza degli impianti;
b) formazione e informazione dei lavoratori;
c) verifica delle cause determinanti i rischi infortunistici.

Organizzazione del lavoro
In aggiunta a quanto previsto dai contratti precedenti, l'assetto degli organici reparto per reparto potrà essere oggetto di verifica qualora si presenti tale necessità nell'ambito della situazione aziendale.

Formazione
In considerazione dell'importanza della formazione nell'ambito delle politiche aziendali, le parti valutano positivamente la possibilità che indicazioni sui fabbisogni formativi vengano dagli stessi lavoratori interessati attraverso le RSU e l'azienda è disponibile a tener conto di tali indicazioni nella pianificazione delle attività di addestramento e formazione.

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa riferimento al CCNL ed agli accordi precedenti.