Categoria: 2014
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Tipologia: Contratto provinciale
Data firma: 7 ottobre 2014
Validità: 01.01.2014 - 31.12.2017
Parti: Unione prov.le agricoltori, Federazione Prov.le Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori e Confederazione prov.le dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Quadri ed impiegati, Parma
Fonte: mail.flai.it

Sommario:

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata del Contratto
Art. 3 - Sistema delle Relazioni
Art. 4 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Disciplina del rapporto d’impiego
Art. 7 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Rapporto di lavoro per il personale al primo impiego presso aziende agricole - Stipendio di ingresso
Art. 9 - Apprendistato professionalizzante
Art. 10- Classificazione del personale
Art. 11 - Disciplina dei quadri
Art. 12 - Orario di lavoro
Art. 13 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Art. 14 - Giorni festivi - festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 15 - Riposo settimanale
Art. 16 - Ferie
Art. 17 - Permessi
Art. 18 - Permessi per la frequenza corsi di studio
Art. 19 - Trattamento economico
Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo e/o notturno continuativo
Art. 21 - Indennità di cassa
Art. 22 - Alloggio in azienda
Art. 23 - Mezzi di trasporto
Art. 24 - Trasferte
Art. 25 - Malattia e infortunio
A - Malattia
B - Infortunio
Art. 26 - Previdenza e assistenza - Tutela della maternità - Assegni familiari
a) Enpaia
b) Inps
Art. 27 -Previdenza ed assistenza per i rapporti a tempo parziale
Art. 28 - Fondo Sanitario Impiegati Agricoli
Art. 29 - Fondo di previdenza complementare
Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 30 - Richiamo alle armi
Art. 31 - Cessione trapasso di azienda
Art. 32 - Trasferimenti
Art. 33 - Aspettativa
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
Art. 35 - Preavviso di risoluzione del rapporto
Art. 36 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Art. 37 - Dimissioni
Art. 38 - Modalità di corresponsione della retribuzione
Allegato 1 Protocollo istitutivo osservatorio provinciale
Art. 1 - Scopi dell’osservatorio
Art. 2 - Composizione osservatorio
Art. 3 - Funzionamento dell’osservatorio
Allegato 2 Accordo per la costituzione e il funzionamento del comitato paritetico prov.le per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro

Contratto prov.le per i quadri e gli impiegati agricoli di Parma

Oggi, 7 ottobre 2014 presso la sede dell’Unione prov.le agricoltori: tra Unione prov.le agricoltori […], Federazione Prov.le Coldiretti […], Confederazione Italiana Agricoltori […], Confederazione prov.le dirigenti e impiegati di aziende agricole e forestali […], Flai-Cgil provinciale […], Fai-Cisl provinciale [...], Uila-Uil provinciale […], si conviene, con il presente verbale di accordo di rinnovare il CPL per gli Impiegati Agricoli e Quadri da valersi per la Provincia di Parma nei rapporti di lavoro intercorrenti fra le aziende di cui all’art. 1 del presente CPL e gli impiegati da esse dipendenti.

Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il Presente contratto regola i rapporti di lavoro tra le imprese agricole, singole, in forma cooperativa o, comunque, associata, e gli impiegati da esse dipendenti. La disciplina del presente contratto si applica quindi in tutte le imprese agricole, a qualsiasi titolo condotte ed in qualsiasi forma esercitate, aventi ad oggetto l’esercizio di attività agricole, forestali, orto-fìorovivaistiche, di allevamenti di qualsiasi specie, nonché di attività affini e connesse con l’agricoltura, dirette alla trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nonché le imprese sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato. .
A titolo indicativo, le imprese - singole od associate - in cui si applica il presente contratto di lavoro sono:
- le aziende ad ordinamento misto, nonché;
- le aziende ortofrutticole;
- le aziende florovivaistiche;
- le aziende oleicole;
- le aziende zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, compresa la piscicoltura;
- le aziende vitivinicole;
- le aziende fungicole;
- le aziende casearie;
- le aziende tabacchicole;
- le aziende di servizi in agricoltura;
- le aziende faunistico-venatorie;
- le aziende agrituristiche.
- le aziende agricole di produzione di energia da fonti rinnovabili e biocarbumti.

Art. 3 - Sistema delle Relazioni
Le parti convengono che le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente a temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, all’interno degli appositi soggetti bilaterali istituiti dal Contratto quali:
- Osservatorio Provinciale (Allegato n. 1)
- Comitato Paritetico Prov.le per la salute e la sicurezza sul lavoro (Allegato n. 2)
Nota a verbale
L’Osservatorio di cui al presente articolo nonché il Comitato Paritetico Prov.le, come stabilito dal protocollo d’Intesa (allegato A al CCNL Quadri e Impiegati agricoli del 13 Novembre 1996) è unico per gli impiegati e per gli operai agricoli.
Nota a verbale
L’Osservatorio Prov.le di cui all’art. 3 del CPL operai agricoli potrà affrontare anche le tematiche degli impiegati agricoli in materia di sicurezza e formazione

Art. 4 - Assunzione a tempo indeterminato ed a termine
L’assunzione dell’impiegato può avvenire in qualsiasi periodo dell’anno e, salvo diversamente stabilito dalle parti, si intende a tempo indeterminato.
L’assunzione con rapporto a tempo indeterminato deve effettuarsi a mezzo di atto scritto, anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio del rapporto di impiego, la qualifica, l’eventuale periodo di prova e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi secondo quanto previsto dal CCNL e dal contratto territoriale.
Il contratto con prefissione di termini deve essere giustificato dalla specialità del rapporto e potrà aver luogo nei soli casi di:
- stagionalità o saltuarietà del lavoro;
- sostituzione di impiegati assenti con diritto al mantenimento del posto;
- assunzione per un’opera definita.
- negli altri casi previsti dalla legislazione vigente sui contratti a termine.
L’assunzione con rapporto a termine deve effettuarsi a mezzo di atto scritto anche in forma di lettera, il quale specifichi: la data di inizio e di scadenza del rapporto di impiego, la qualifica e la retribuzione nei suoi vari elementi costitutivi.
L’assunzione dell’impiegato deve essere comunicata nelle forme di legge. (Enpaia-Inps)
Le clausole concordate devono essere informate alle norme sancite nel presente contratto e non possono essere, nella loro portata complessiva, ad esse inferiori.
Ogni modifica delle condizioni di assunzione deve risultare da atto scritto. L’applicazione del presente contratto non viene meno nel caso in cui, anche in difetto di atto scritto, il rapporto di lavoro abbia avuto effettivamente esecuzione.
[…]

Art. 6 - Disciplina del rapporto d’impiego
L’impiegato è tenuto ad espletare le mansioni affidategli dal datore di lavoro, prestando l’attività richiesta dalla normale gestione dell’azienda sia nel campo tecnico sia in quello economico- amministrativo ed in quello della sperimentazione e ricerca.
Egli è tenuto ad osservare i regolamenti e le norme in uso nell’azienda, purché non siano in contrasto con il presente Contratto o con il CCNL nonché con gli accordi individuali stipulati col datore di lavoro.
L’impiegato è responsabile di fronte al datore di lavoro o a chi per esso:
a) del buon andamento dell’azienda in rapporto all’attività da lui prestata nei limiti ed in conformità delle direttive generali del datore di lavoro e, in genere, di ogni atto inerente al proprio ufficio;
[…]
c) dell’osservanza di leggi, regolamenti, ordinanze di autorità competenti contratti di lavoro o Capitolati ed Accordi di carattere sindacale ed economico ad essi assimilati.
Qualora l’impiegato si trovi nell’impossibilità di provvedere all’osservanza delle leggi, ordinanze, ecc.; o comunque si trovi nell’impossibilità di espletare le mansioni affidategli, deve informare tempestivamente e sempre nel minor tempo possibile il datore di lavoro o chi per esso.

Art. 7 - Rapporti di lavoro a tempo parziale
[…]
La disciplina del presente Contratto si applica nel caso di rapporti a tempo parziale caratterizzati dall’insieme dei seguenti fondamentali elementi:
a) rapporto continuativo tra i due contraenti nell’ambito della durata del rapporto medesimo;
b) collaborazione riferita al complesso della gestione aziendale, ovvero ad uno o più settori
c) vincolo di dipendenza dal datore di lavoro;
d) remunerazione periodica, comunque stabilita, del prestatore di lavoro.
Qualora non coesistano i quattro elementi sopra elencati, il rapporto è da considerarsi di libera professione e, quindi, escluso dalla disciplina del CCNL.
[…]

Art. 9 - Apprendistato professionalizzante
Le parti rilevano l’importanza dell’apprendistato professionalizzante ai fini della formazione professionale dei giovani e del loro inserimento nel mondo del lavoro e rimandano al CCNL la relativa normativa.

Art. 12 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è di 39 ore settimanale. Di norma 7 ore dal lunedì al venerdì e 4 ore al sabato. Le parti potranno concordare la distribuzione dell’orario di lavoro in 5 giorni settimanali.

Art. 13 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario, quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di lavoro (vedi art. 12);
b) lavoro notturno, quello eseguito dalle ore venti alle ore cinque del mattino successivo;
c) lavoro festivo, quello eseguito nei giorni festivi di cui all’art. 14.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali. Il lavoro straordinario e festivo è effettuato soltanto per particolari esigenze dell’azienda e può essere compiuto solo su esplicita richiesta ed autorizzazione, da darsi di volta in volta, dal datore di lavoro da chi ne lo rappresenta; deve essere registrato in contabilità […]
Fermo rimanendo quanto disposto dai commi precedenti, considerato tuttavia che per alcune categorie impiegatizie lo svolgimento della prestazione lavorativa, specie in determinati periodi dell’anno, non consente l’osservanza nell’orario di lavoro nei termini e modi previsti dall’art. 21 del presente Contratto, è demandata alla contrattazione integrativa la possibilità di disciplinare, in alternativa, la corresponsione di una particolare indennità a tali figure impiegatizie, a titolo di corrispettivo per le causali di cui sopra, rapportate ai tempi medi di svolgimento della prestazione lavorativa stessa, nel mese di aprile od al termine degli anzidetti periodi dell’anno. 

Art. 15 - Riposo settimanale
Gli impiegati hanno diritto al riposo settimanale di 24 ore consecutive, di norma in coincidenza con la domenica.
Se per esigenza dell’azienda fosse richiesta la prestazione di lavoro nella domenica, dovrà essere concesso il riposo compensativo di 24 ore continuative in altro giorno della settimana. […]

Art. 16 - Ferie
[…]
L’impiegato che per esigenze di servizio non abbia usufruito in tutto o in parte, del periodo di ferie spettante, ha diritto alla indennità sostitutiva per i giorni non goduti. […]

Art. 20 - Lavoro straordinario, festivo e/o notturno continuativo
Fermo restando quanto disposto dall’art. 19 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, le parti:
- considerato che per alcune categorie di impiegati agricoli la prestazione di lavoro straordinario, festivo e/o notturno riveste carattere continuativo, ed è pertanto difficilmente quantificabile, data la particolare natura dei compiti loro assegnati;
- al fine di prevenire l’insorgere di controversie per le causali di cui sopra, convengono per i soli impiegati inquadrati ai sensi del presente Contratto Provinciale di Lavoro nella 1a e 2a categoria che prestino lavoro straordinario, festivo e/o notturno, in modo continuativo, la possibilità di forfetizzare i compensi per le causali di cui all’oggetto, nella misura del 17% (diciassette per cento) del salario globale annuo (esclusa la quota di trattamento di fine rapporto).
Tale facoltà è subordinata alla stipulazione per iscritto di un apposito accordo, in difetto del quale si procederà a liquidare il lavoro straordinario, festivo e/o notturno, applicando le percentuali di maggiorazione previste dall’art. 20 del vigente CCNL. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore autonomamente stipulate per iscritto fra le parti.

Art. 22 - Alloggio in azienda
Il datore di lavoro può richiedere all’impiegato che presta servizio esclusivo presso la sua azienda di risiedere nella stessa, qualora ciò sia strettamente ed inderogabilmente connesso alla particolare prestazione che l’impiegato è tenuto a svolgere. In tal caso dovrà fornire all’impiegato un’abitazione, decorosa, rispondente ai normali bisogni della famiglia, provvista dell’impianto telefonico impianto per il riscaldamento.

Art. 25 - Malattia e infortunio
Nei casi di infortunio o di malattia l’impiegato ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 12 mesi.
Qualora trattasi di infortunio occorso in occasione del lavoro e di malattia professionale riconosciuta, il diritto alla conservazione del posto si protrae per altri 12 mesi.
Trascorso il periodo di cui sopra, il datore di lavoro ha facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto.
In tal caso l’impiegato ha diritto alla corresponsione della indennità sostitutiva del periodo di preavviso ed al trattamento di fine rapporto, salvo restando tutti gli altri diritti acquisiti dagli impiegati in dipendenza del presente Contratto.
Tenuto conto della produzione e della conseguente necessità del continuo funzionamento dell’attività aziendale, qualora all’impiegato sia derivata dall’infortunio una invalidità totale permanente al lavoro, allo stesso non sarà conservato il posto.
In tal caso il diritto del datore di lavoro di sostituire l’impiegato infortunato decorrerà dalla data in cui gli sarà stato riconosciuto lo stato di invalidità totale permanente.
[…]

Sospensione e cessazione del rapporto - Licenziamento
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari

L’inosservanza da parte dell’impiegato dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale; b) censura scritta; c) multa, da applicarsi fino ad un massimo dell’importo di 4 ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dall’assegno in danaro per un periodo non superiore a 10 giorni.
[…]

Art. 36 - Disciplina dei licenziamenti individuali
Nel rapporto individuale di lavoro degli impiegati agricoli a tempo indeterminato, sia esso a tempo pieno che a tempo parziale, il licenziamento degli impiegati agricoli può essere intimato per giusta causa o per giustificato motivo, in base all’art. 2119 del c.c. ed alle leggi n. 604/1966, n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 108/90, secondo la disciplina che segue.
a) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentano la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro. Costituiscono motivo di giusta causa, ad esempio:
1) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro verso i diretti superiori;
2) il danneggiamento di beni o colture dell’azienda dovuto a dolo o colpa grave;
[…]
4) l’esecuzione senza permesso nell’azienda di lavori per conto proprio o di terzi con l’impiego di materiale dell’azienda.
b) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impiegato ovvero da ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro ed il regolare funzionamento di essa.
Costituiscono motivo di giustificato motivo, ad esempio:
1) la insubordinazione verso il datore di lavoro verso i diretti superiori;
[…]

Allegato 1
Protocollo istitutivo osservatorio provinciale

Le parti concordano di costituire a partire dal 01.01.2001 l’Osservatorio Provinciale previsto dall’art. 6 e dall’allegato A del CCNL del 10 luglio 1998 degli operai agricoli nonché dall’allegato A del CCNL del 13.11.96 dei quadri e impiegati agricoli e successivo protocollo naz. del 4.11.98.
L’osservatorio si prefigge l’obiettivo di svolgere iniziative di analisi, ricerca, monitoraggio e confronto sui temi di comune interesse avvalendosi anche della collaborazione dell’Assessorato Prov.le dell’Agricoltura e del Lavoro, dell’Inps, dell’Inail, della Direzione Prov. le del lavoro e dei Centri per l’impiego.
Le parti concordano l’adozione del seguente regolamento di funzionamento interno:

Art. 1 - Scopi dell’osservatorio
[…]
b) fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull’organizzazione del lavoro, sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
[…]
e) concordare azioni idonee a garantire per l’occupazione femminile pari opportunità;
f) rilevazioni dei dati occupazionali del lavoro a tempo indeterminato e determinato del settore agricolo della provincia di Parma;
g) analisi del lavoro extra-comunitario;
h) formulare Piani per l’istituzione di corsi di qualificazione professionale con particolare riguardo alla formazione dei giovani e dei lavoratori extra-comunitari;
i) esprimere interpretazioni concernenti l’applicazione delle norme contrattuali, controllare e assicurare l’esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro nelle realtà agricole parmensi;
1) esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del contatto prov.le di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni sindacali, in base all’ultimo comma dell’art. 83 del CCNL;
m) promuovere indagine conoscitiva sull’utilizzo del lavoro interinale, verifica dell’aapplicazione dell’interinale, soprattutto in ragione della stagionalità e per la natura di determinate mansioni, anche ai lavori non richiedenti particolari requisiti professionali;
n) accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione-lavoro alla disciplina dell’accordo quadro nazionale.

Art. 2 - Composizione osservatorio
L’Osservatorio Provinciale è composto da 6 componenti effettivi designati pariteticamente in rappresentanza delle parti contraenti.
I componenti effettivi dell’Osservatorio ed i relativi supplenti sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato: in caso di indisponibilità di uno o più membri effettivi di partecipare alla riunione dell’Osservatorio, questi saranno sostituiti dai membri supplenti segnalati dall’organizzazione competente. Le nomine avverranno entro un mese dalla stipula del presente CPL.

Art. 3 - Funzionamento dell’osservatorio
L’Osservatorio ha sede presso L’unione Provinciale Agricoltori. Le riunioni saranno convocate dal Presidente con avviso agli altri componenti a mezzo lettera fax o ogni altro mezzo equivalente almeno sei giorni prima della riunione.
1) Presidenza:
La Presidenza dell’Osservatorio sarà assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. La prima nomina del presidente avverrà in sede di rinnovo del presente CPL.
2) Segreteria:
La Segreteria dell’Osservatorio sarà assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario:
3) Riunioni, periodicità:
Almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta richiesto da uno dei componenti effettivi, che avrà cura di comunicare l’o.d.g. con richiesta scritta al presidente. L’osservatorio dovrà riunirsi non oltre il quinto giorno della richiesta inoltrata.
L’Osservatorio è validamente costituto in prima convocazione con la presenza di tutti i componenti effettivi.
Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi sette giorni e con preavviso di almeno tre giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
Le riunioni per ritenersi valide necessitano della presenza di almeno la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
Per le delibere riguardanti i contratti di formazione lavoro è necessaria la firma del presidente e del vicepresidente e in loro assenza almeno da un rappresentante dei lavoratori e da un rappresentante dei datori di lavoro.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutti i componenti sono vincolati per le Stesse Organizzazioni rappresentate dall’Osservatorio e saranno trasmessi alle corrispondenti Organizzazioni per il necessario coordinamento degli adempimenti relativi alle deliberazioni adottate. Gli atti dell’Osservatorio sono conservati presso la sede dell’Osservatorio medesimo.
4) Spese:
Il fondo CAC metterà a disposizione dell’Osservatorio una quota annua di euro 155,00 aggiornabili, anche nel corso dell’anno, previa verifica e documentazione. Al termine di ogni anno l’Osservatorio dovrà presentare un consuntivo e giustificare le spese effettuate al Comitato di gestione del fondo.
Le parti si danno atto che con la costituzione dell’Osservatorio Provinciale sono di fato superati tutti gli articoli di cui al titolo II Relazioni Sindacali del CPL operai agricoli del 15.4.97.