Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 01 luglio 1998, n. 6449 - Infortunio in itinere - Uso di mezzo di trasporto privato per raggiungere il posto di lavoro


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Alberto EULA Presidente
" Sergio MARTONE Consigliere
" Fabrizio MIANI CANEVARI "
" Natale CAPITANIO Rel. "
" Florindo MINICHIELLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
R. GIACOMO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE CABIBBO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
Ricorrente
contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CESARE IOPPOLI, NOTO ANTONIO VINCENZO, ENRICO RUFFINI, PASQUALE VARONE giusta procura speciale per atto notar Carlo Federico Tuccari del 17-10-95 rep. n. 41807;
Controricorrente
avverso la sentenza n. 956-95 del Tribunale di ROMA, depositata il 20-01-95, R.G. n. 67254-93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26-01-98 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato CABIBBO;
udito l'Avvocato D'ANGELO per delega dell'Avvocato NOTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore, Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


Fatto


In riforma della sentenza del Pretore di Roma in data 24 febbraio 1993, la quale aveva accolto la domanda proposta da Giacomo R. nei confronti dell'INAIL dichiarando il diritto dell'assicurato, in relazione all'infortunio occorsogli il 3.11.1986, a percepire l'indennità per inabilità temporanea e la rendita per inabilità permanente in misura del 35%, il Tribunale di Roma i accogliendo l'appello dell'INAIL, rigettava la domanda.

Il Tribunale argomentava, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza secondo cui non è indennizzabile il rischio generico derivante dalla circolazione stradale se il lavoratore non è indotto all'uso del proprio autoveicolo dalla carenza o inadeguatezza dei mezzi pubblici di trasporto, che il R. per recarsi dalla propria abitazione al posto di lavoro - la sede dell'Istituto di Vigilanza - poteva giovarsi - come lui stesso aveva dichiarato in sede di ricorso introduttivo del giudizio - dei mezzi pubblici (e cioè ferrovia, Metropolitana linea B, Metropolitana linea A) per un tragitto che da Ostia, luogo della sua abitazione, a Pontelungo, luogo del posto di lavoro, poteva essere percorso in un'ora e trenta minuti e cioè nello stesso lasso di tempo impiegabile con l'autovettura alla guida della quale aveva subito l'infortunio.

Contro la detta sentenza il R. propone ricorso per cassazione con unico motivo.

Resiste l'INAIL con controricorso.


Diritto

Con l'unico motivo di ricorso il R. denuncia difetto di motivazione e travisamento dei fatti in relazione al n. 5 dell'art. 360 C.P.C., rilevando che il Tribunale aveva erroneamente interpretato gli elementi di fatto addotti nel ricorso introduttivo, ritenendo che il ricorrente avesse indicato in un'ora e mezza, anziché in due ore e mezza, il lasso di tempo necessario per raggiungere dalla propria abitazione l'autorimessa dell'Istituto di vigilanza e cioè il posto di lavoro in tal modo disattendendo la tesi del particolare disagio cui sarebbe andato incontro se avesse utilizzato i mezzi pubblici.

Il controricorrente Inail deduce che le censure addotte con l'unico motivo di ricorso tendono a criticare la ricostruzione del sinistro operata dal Tribunale con l'impugnata pronuncia - e la conseguente esclusione della tutela assicurativa mediante la richiesta di una nuova valutazione delle prove e delle acquisizioni istruttorie non devolubili al giudice della legittimità.

Il ricorso è infondato.

Va, intanto, premesso che l'infortunio "in itinere" non avendo trovato attuazione la delega legislativa di cui all'art. 31 l. 19 gennaio 1963 n. 15, è indennizzabile solo quando il lavoratore, per recarsi sul luogo di lavoro o per ritornare alla propria abitazione, risulti esposto a un rischio specifico (cfr. Cass. Sez. Lav. 10 marzo 1992 n. 2883 in Foro it. 1993, 1, 3122).

Ciò significa che, ai fini dell'indennizzabilità, tra l'infortunio occorso al lavoratore e l'evento lesivo deve sussistere un nesso eziologico rigoroso, dipendente dalla prestazione di lavoro, idoneo a configurare la cosiddetta "occasione di lavoro" richiesta dall'art. 2 T.U. D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.

Ne consegue che nell'ipotesi di lesioni subite dal lavoratore in un incidente stradale mentre si reca al lavoro con un proprio mezzo di trasporto, l'indennizzabilità dell'infortunio di lavoro "in itinere" non deve essere esclusa soltanto quando l'uso del mezzo diverso da quello pubblico sia reso necessario dalla impossibilità di altra ragionevole scelta (Cass. Sez. lav. 6 maggio 1994 n. 4402 in Resp. Giud. Lav., 1993-1994, VII, 82, n. 11 pag. 1229).

Conseguentemente ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere" il giudice di merito deve accertare: 1) se la distanza tra la dimora del lavoratore e il luogo di lavoro sia percorribile a piedi o necessariamente con un mezzo di trasporto; 2) in caso di necessità del mezzo di trasporto se sia o no particolarmente disagevole l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico; 3) nel caso in cui sia particolarmente disagevole l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, se il mezzo privato sia stato utilizzato solo al fine del più agevole e sollecito raggiungimento del posto di lavoro o della dimora del lavoratore (cfr. Cass. Sez. Lav. 26 marzo 1993 n. 3606).

Una volta rispettati tali criteri di indagine, idonei a rendere correttamente applicabile la normativa in materia (art. 2 D.P.R. n. 1124 cit.), gli apprezzamenti del giudice di merito in ordine alla sussistenza dei necessari elementi di fatto, costituenti i presupposti di tale applicabilità, se adeguatamente motivati; si concretizzano in valutazioni di merito non censurabili in sede di legittimità.

Nella specie il Tribunale, dopo essersi correttamente attenuto ai criteri di indagine suindicati, con motivazione adeguata e immune da vizi logici ha ritenuto la non necessità dell'utilizzo del mezzo privato, in quanto appariva non particolarmente disagevole per il lavoratore l'uso dei mezzi pubblici per il raggiungimento del posto di lavoro dalla propria abitazione e viceversa, avuto riguardo alla quasi identità di tempo occorrente nello utilizzo del mezzo pubblico o di quello privato.

La valutazione di tali elementi di fatto, censurata dal ricorrente per l'erroneità delle ritenute circostanze e non già per il difetto, l'insufficienza o l'illogicità della motivazione, non è sindacabile in questa sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 5 C.P.C..

Il proposto ricorso va, perciò, rigettato.

Nulla va disposto per le spese del presente giudizio a norma dell'art. 152 disp. att. C.P.C., nel testo originario ripristinato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 134 del 1994 non essendo la pretesa manifestamente infondata e temeraria.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma il 26 gennaio 1998