Cassazione Civile, Sez. Lav., 29 settembre 2005, n. 19047 - Infortunio in itinere


 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA


sul ricorso proposto da:
A.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F.CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORETTA BARLETTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, GIUSEPPE DE FERRÀ, RITA RASPANTI, giusta procura speciale atto notar Carlo Federico Tuccari di Roma del 30/01/03, rep. 61917;
- resistente con procura -
avverso la sentenza n. 578/02 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 12/10/02 r.g.n. 131/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/05 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato DE PROPRIS per delega CASSIANO;
udito l'Avvocato ROMEO per delega DE FERRÀ;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto


M.A. con ricorso al tribunale di Firenze conveniva in giudizio l'INAIL ed esponeva che il giorno 9 gennaio 1998, verso le ore 7, 10 del mattino, mentre, provenendo da Firenze, si stava recando con la propria autovettura presso l'ospedale di Borgo San Lorenzo, ove prestava servizio in qualità di collaboratrice ostetrica, era rimasta vittima di un incidente stradale, in conseguenza del quale aveva riportato lesioni gravissime con postumi invalidanti nella misura del 100%.

La ricorrente assumeva che la vicenda fosse da qualificare come infortunio in itinere, data la necessità di utilizzare il veicolo privato per raggiungere il posto di lavoro, tenendo conto dell'orario di entrata in servizio alle ore 7, 30 e del tragitto da compiere partendo da Firenze, dove essa, in quel periodo, abitava di fatto presso una sua amica, avendo mantenuto la propria residenza presso l'abitazione dei genitori, in attesa di trovare una definitiva soluzione abitativa.

L'Inail si costituiva resistendo. Assumeva che la fattispecie era invece riconducibile all'ipotesi di rischio elettivo, dal momento che l'A. aveva pernottato in via occasionale presso l'abitazione di un'amica, mentre all'epoca risultava abitare in Borgo San Lorenzo, località Luco di Mugello, in prossimità del posto di lavoro.

Il Tribunale riconosceva alla A. l'indennità per invalidità temporanea e la rendita per invalidità permanente nella misura del 100%. La Corte d'appello di Firenze accogliendo il gravame dell'istituto riformava integralmente la sentenza di primo grado e rigettava la domanda.

Premessa l'inapplicabilità in relazione all'epoca dei fatti della nuova disciplina introdotta dal d.lgs 38/2000, ed esposti i criteri elaborati dalla giurisprudenza in tema di infortunio in itinere, la Corte di merito riferisce che:

1) all'epoca dei fatti la A. lavorava in qualità di ostetrica presso la ASL 10 di borgo San Lorenzo, osservando alla data dell'infortunio un orario di lavoro con inizio della prestazione alle ore 7,30 ma con possibilità di protrazione dell'effettiva presa di servizio sino alle ore 8;

2) essa aveva conservato la residenza anagrafica in Sarzana, presso i genitori, mentre, in attesa di trasferirsi in un immobile sito in borgo San Lorenzo, abitava presso taluni amici, nella frazione di Luco di Mugello e, in via più occasionale, a Firenze presso un'altra amica, nella persona di I.S., dove aveva pernottato la sera prima dell'incidente;

3) secondo la S., ascoltata come teste, la A. si sarebbe fermata presso di lei provenendo da Sarzana, per "spezzare" il viaggio fino a Borgo San Lorenzo, contando di raggiungere tale località la mattina successiva in tempo utile per assumere servizio;

4) la mattina dell'incidente la A. si era alzata verso le 6.30 per raggiungere con la propria auto il luogo di lavoro, ed era stata coinvolta nell'incidente a causa della nebbia e dell'asfalto scivoloso;

5) il percorso Firenze-Borgo San Lorenzo è coperto da un servizio pubblico di autobus, con orario di partenza da Piazza della Libertà alle ore 6 ed arrivo a Borgo San Lorenzo alle ore 6.55 e con successiva corsa alle ore 6.30 ed arrivo alle ore 7.30;

6) non risulta dagli atti di causa se fra le due località vi sia o no un collegamento ferroviario.

Tali premesse di fatto, secondo la Corte di merito, consentono di affermare che nel caso di specie la A. senza una cogente necessità aveva liberamente deciso di pernottare la sera precedente l'infortunio a Firenze e di utilizzare la mattina successiva la propria autovettura, onde si trattava di un caso di rischio elettivo.

La Corte territoriale osserva al riguardo anzitutto che per la corretta individuazione del tragitto luogo di abituale dimora-luogo di lavoro doveva farsi riferimento al percorso Luco di Mugello/Borgo San Lorenzo, mentre non potevano essere presa in considerazione né Sarzana, quale luogo di residenza anagrafica, né Firenze quale luogo di occasionale ospitalità presso l'amica S. Non la prima perché data la sua distanza dal luogo di lavoro era inverosimile che l'A. potesse percorrerla giornalmente. Non la seconda dal momento che era emerso come questa fosse un "punto di riferimento" utilizzato, invece di quello sito nella frazione di Luco di Mugello, per esigenze personali della A., per nulla funzionali al celere raggiungimento del posto di lavoro, ed era significativo al riguardo che la stessa A. in sede di indagini ispettive avesse fornito come luogo di domicilio proprio quello sito in Luco. Né, ad avviso della Corte, aveva rilievo che in sede processuale la ricorrente avesse cercato di "accreditare" una utilizzazione del recapito in Luco alternativa a quello in Firenze presso la S. Infatti l'A. avrebbe dovuto far riferimento al luogo di abitazione prossimo al posto di lavoro, onde evitare un'inutile aggravamento del rischio conseguente alla maggiore distanza tra Firenze e Borgo San Lorenzo e alla maggiore pericolosità del percorso soprattutto durante la stagione invernale. D'altra parte, non vi era prova che la sera prima dell'incidente la A. non avesse potuto fermarsi nell'abitazione di Luco. Né - oltre alla sua scarsa verosimiglianza, non trattandosi di un rientro di fine settimana- avrebbe avuto rilievo la eventuale decisione di interrompere il rientro da Sarzana a Luco con una tappa a Firenze, poiché, tenendo conto della distanza già coperta e dei 25/30 chilometri ancora da coprire, il fermarsi per pernottare a Firenze, dove era anche necessario affrontare il traffico caotico dell'ora di punta, costituiva una libera scelta della A. in nessun modo riconducibile, in termini di ragionevolezza e funzionalità, alle necessità lavorative del giorno successivo.

La Corte esamina poi la questione dell'uso del mezzo privato osservando che tale uso la mattina dell'incidente non poteva considerarsi per la A. una necessità inevitabile. Vi erano infatti due corse del servizio pubblico con partenze in orario utile rispetto all'orario di inizio del lavoro, posto che oltre a quella delle 6 la A. avrebbe potuto utilizzare anche quella delle ore 6.30: anche giungendo a destinazione alle ore 7.30 avrebbe infatti potuto iniziare il lavoro entro le ore 8, data la flessibilità consentita. D'altra parte l'uso del mezzo privato non aveva permesso alcun significativo guadagno di tempo, essendo risultato che la A. era uscita dall'abitazione dell'amica verso le ore 6.30, così risparmiando i pochi minuti occorrenti per recarsi invece alla stessa ora sul luogo di partenza del servizio pubblico.

Per contro, tenuto conto del periodo dell'anno, della tortuosità e pericolosità del tragitto collinare, caratterizzato da asfalto ghiacciato e nebbia, situazioni non imprevedibili del mese di gennaio, l'uso del mezzo privato aveva costituito una scelta indubbiamente imprudente che aveva aggravato in maniera notevole il rischio del tragitto abitazione-luogo di lavoro senza che ve ne fosse cogente necessità.

In ultimo, la Corte di merito sottolinea che l'onere di provare l'assenza di collegamenti ferroviari tra Firenze e Borgo San Lorenzo incombeva sulla ricorrente, e che tale onere era rimasto inadempiuto. Ricorre per cassazione M.A. sulla base di un unico motivo.

Resiste l'INAIL con controricorso.



Diritto


Con l'unico motivo di ricorso è denunziata violazione e/o erronea interpretazione dell'art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - Motivazione carente oltreché contraddittoria- erronea valutazione delle prove.

Premessa una sintesi degli orientamenti giurisprudenziali in tema di inforntunio in itinere la ricorrente addebita in sostanza alla sentenza impugnata, oltre alla considerazione di una circostanza nuova e rispetto al giudizio di primo grado, e comunque marginale, quale il fatto che la A. si era fermata a Firenze di ritorno dalla casa dei genitori a Sarzana, di non aver considerato che sulla base delle risultanza istruttorie i punti di appoggio in Firenze e in Luco di Mugello dovevano considerarsi del tutto equivalenti non avendo ancora la A. trovato una abitazione stabile nei pressi del luogo di lavoro e che l'uso del mezzo privato era nella circostanza necessitato dal fatto che nel giorno in cui si era verificato l'incidente la A. doveva necessariamente trovarsi sul posto di lavoro alle 7,30 avendo fissato a quell'ora alcuni appuntamenti.

Il motivo è infondato.

Premesso che la vicenda si è svolta anteriormente al vigore del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, vale ricordare che in tema di infortunio in itinere la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso che nel regime precedente alla riforma di cui al D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38), il requisito della "occasione di lavoro" implica la rilevanza di ogni esposizione a rischio, indipendentemente dal grado maggiore o minore di questo, assumendo il lavoro il ruolo di fattore occasionale del rischio stesso ed essendo il limite della copertura assicurativa costituito esclusivamente dal "rischio elettivo", intendendosi per tale quello che, estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla attività lavorativa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso tra lavoro, rischio ed evento. Ne consegue che, allorquando l'utilizzo della pubblica strada sia imposto dalla necessità di raggiungere il posto di lavoro, si configura un rapporto finalistico o strumentale, tra l'attività di locomozione e di spostamento (tra luogo di abitazione e luogo di lavoro, e viceversa) e l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, che di per sé è sufficiente ad integrare quel "quid pluris" richiesto per la indennizzabilità dell'infortunio "in itinere". (v. fra le molte, Cass. 17 maggio 2002 n. 7222 che in applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso ad una lavoratrice che, mentre tornava alla propria abitazione al termine della giornata lavorativa, attraversando la strada sull'apposito passaggio pedonale, era stata investita da un'automobile; Cass. 11 dicembre 2003 n. 18980 che ha cassato la sentenza impugnata che non aveva ritenuto rilevanti le prove testimoniali volte a provare che al momento del sinistro stradale in cui era incorsa, prima dell'apertura mattutina dell'agenzia bancaria di cui era dipendente, la lavoratrice stava rientrando in casa per recuperare le chiavi dello sportello bancomat di cui era custode).

D'altra parte, come pure questa Corte ha avvertito, nel regime previgente alla riforma adottata dal D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, non applicabile alla specie "ratione temporis", perché si verificasse l'estensione della copertura assicurativa occorreva che il comportamento del lavoratore fosse giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all'attività di locomozione, posto che il suddetto infortunio meritava tutela nei limiti in cui l'assicurato non avesse aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extralavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la indennizzabilità dell'infortunio occorso al lavoratore che invece di limitare al minimo il rischio di trasferimento fra il luogo di lavoro e quello dove aveva la possibilità di ricoverare l'autovettura, e cioè nel parcheggio aziendale, aveva scelto per sua maggiore comodità il diverso parcheggio, me no distante, ma comportante l'elevatissimo rischio, anche per l'ora notturna, dell'attraversamento della strada davanti allo stabilimento, funestata da vari incidenti anche mortali) (Cass. 18 agosto 2003 n. 12072). Ed è stato anche sottolineato che in tema di infortunio "in itinere", il rischio elettivo che ne esclude la indennizzabilità deve essere valutato con maggior rigore che nell'attività lavorativa diretta, sicché la violazione di norme fondamentali del codice della strada può integrare, secondo la valutazione del giudice di merito, un aggravamento del rischio tutelato talmente esorbitante dalle finalità di tutela da escludere la stessa in radice. (Cass. 6 agosto 2003 n. 11885 che nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di corresponsione della rendita INAIL proposta dai superstiti di un lavoratore deceduto a causa di un infortunio occorsogli mentre alla guida di un ciclomotore si stava recando dalla propria abitazione nel luogo di lavoro, avendo imboccato una strada in violazione del divieto di transito, ed incrociato altra autovettura per evitare la quale aveva operato una repentina manovra che aveva determinato il ribaltamento del ciclomotore e le lesioni in seguito alle quali era deceduto; Cass. 18 marzo 2004 n. 5525). Rischio elettivo, d'altra parte, è quello che, del tutto estraneo e non attinente alla attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del lavoratore, il quale crei ed affronti volutamente, in base a ragioni od impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente alla sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa, ponendo così in essere una causa interruttiva di ogni nesso eziologico tra lavoro, rischio ed evento. (Cass. 8 settembre 2003 n. 13110 che nel caso di specie ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la configurabilità di un infortunio indennizzabile in un caso in cui un lavoratore addetto allo scarico di olive e alla collocazione delle stesse nelle macine, ma non alla riparazione dei macchinari, a seguito della rottura della cinghia di trasmissione di una macina, aveva preso l'iniziativa di andare ad acquistare la cinghia nuova con il proprio ciclomotore per consentire la ripresa dell'attività nel frantoio, allontanandosi dal luogo di lavoro senza previamente chiedere l'autorizzazione al responsabile dell'azienda).

La Corte di merito, come risulta dalla narrativa che precede si è palesemente mantenuta entro il quadro dei principi soprariportati (ciò che, in sostanza, non è in realtà contestato dal motivo di ricorso). Quanto agli accertamenti di fatto da essa effettuati si tratta di questione che non può esser dedotta in questa sede, dato l'ampio ed esauriente corredo motivazionale delle sentenza impugnata.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese, data la natura della controversia.


P.Q.M.

rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Roma 6 aprile 2005

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 SET. 2005