Tipologia: Accordo
Data firma: 26 luglio 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Antonelli/Associazione Industriali e RSU/FLM
Settori: Metalmeccanici, Antonelli S. Giovanni Marignano (Rn)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

1) Andamento aziendale - Investimenti occupazione
2) Decentramento produttivo
3) Collocamento - Occupazione
4) Passaggi di categoria e organizzazione del lavoro
5) Ambiente di lavoro
6) Permessi per motivi sindacali
7) Anticipazione trattamento infortunio sul lavoro (Inail)
8) Straordinario
9) Ferie
10) Premio di produzione
11) Premio annuo di risultato
12) Vestiario
13) Intervallo
14) Mensa
15) Quota contratto
Verbale di accordo

Verbale di accordo

La Ditta "Antonelli srl" […], assistita dall'Associazione Industriali di Rimini e Circondario […] e la RSU […], assistita dalla Federazione Lavoratori Metalmeccanici di Rimini […] convengono quanto segue:

1) Andamento aziendale - Investimenti occupazione
In apposito incontro, da tenersi generalmente nel primo trimestre di ogni anno su richiesta della RSU, la DA darà informazioni relative all'andamento aziendale con particolare riferimento all'andamento produttivo, all'occupazione ed all'andamento del mercato.
La DA informerà preventivamente la RSU su eventuali ristrutturazioni e/o decentramenti di produzioni che possano determinare ripercussioni sull'organico aziendale, mansioni e mobilità interna.
L'Azienda fornirà annualmente alla RSU copia del bilancio e relativa relazione.

2) Decentramento produttivo
La DA informerà la RSU sulle aziende che effettuano lavorazioni esterne, indicandone il tipo di lavorazione effettuata il nome e l'indirizzo.

3) Collocamento - Occupazione
Le parti convengono sulla necessità, di ordine generale, di procedere nelle assunzioni rispettando la lettera e lo spirito della legge sul collocamento. La DA nel corso degli incontri di cui al punto 1) darà informazioni alla RSU sull'andamento occupazionale e sulle necessità di nuove assunzioni.

5) Ambiente di lavoro
L'azienda conferma la volontà di dare piena attuazione alla normativa relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro così come integrata dal D.Lgs. n. 626/94. Per quanto concerne le visite mediche periodiche, obbligatorie previste dal DPR. 303/56 la DA conferma il rispetto, lo spirito e la lettera della normativa medesima.
Le parti concordano sulla obbligatorietà dell'uso delle cuffie e dei tappi auricolari che la DA ha messo a disposizione dei dipendenti.

8) Straordinario
Fermo restando quanto previsto dal CCNL del settore metalmeccanico in materia straordinario, che per opportuna documentazione alleghiamo al presente verbale, le parti, preso atto delle 50 ore obbligatorie di lavoro straordinario, al fine di chiarire tra esse un percorso comportamentale atto ad eliminare ogni forma di possibile incomprensione, concordano, per la vigenza del presente accordo, quanto segue:
Premesso che è volontà della DA contenere per quanto possibile l'utilizzo delle ore straordinarie.
a) le eventuali ore di straordinario eccedente le 50 ore previste dal CCNL del settore metalmeccanico, saranno utilizzate per eventi non programmabili e, vista la particolarità produttiva della ditta Antonelli, anche per mantenere le date di consegna dei prodotti finiti, in quanto lavorando con l'estero si debbono dare delle date precise e vincolanti e ciò comporta la prenotazione di posti via nave con un preavviso di un mese/40 giorni prima della spedizione.
b) la DA concorderà con la RSU nelle persone che lo rappresentano, della necessità di effettuare ore straordinarie con preavviso, quanto possibile, di almeno una settimana fornendo alla RSU anche i dati comprovanti tale necessità;
c) la DA ed la RSU determineranno congiuntamente l'utilizzo delle ore necessarie di straordinarie nella estensione giornaliera e nel numero delle settimane necessarie;
d) per le mansioni ed i reparti necessari, quanto concordato al punto c) del presente articolo è obbligatorio per tutti i dipendenti, salvo giustificato motivo;
[…]
f) oltre le 80 ore di straordinario annuo, la DA e la RSU valuteranno la possibilità di recuperarle in ore di riposo compensativo.

12) Vestiario
L'azienda distribuirà n. 2 tute ogni anno per ciascun dipendente con qualifica operaia; metterà, inoltre, a disposizione dei lavoratori la pasta lava mani.
Saranno inoltre distribuiti un paio di scarponcini invernali e scarpe estive previste dalle norme in materia di prevenzione infortuni.
Il costo è a totale carico dell'azienda.
E' obbligatorio l'uso di tali calzature all'interno degli stabilimenti.
Possono essere esonerati datale obbligo, solo quei dipendenti che ne giustificheranno il motivo con certificato rilasciato dalla competente USL.

13) Intervallo
Ai dipendenti è concesso un intervallo dal lavoro di 10 minuti durante il quale è sospesa l'intera attività produttiva.
L'inizio dell'intervallo sarà dato da un segnale acustico cui seguirà un secondo trascorsi 10 minuti; a questo segnali i dipendenti dovranno trovarsi al loro posto per la ripresa del lavoro.

14) Mensa
L'Azienda è disponibile a verificare unitamente alle altre Aziende del territorio di San Giovanni proposte in merito ad un servizio mensa o analogo di tipo collettivo.