Tipologia: Accordo
Data firma: 27 luglio 2000
Validità: 01.01.2000 - 31.12.2003
Parti: Orogel e RSU e Flai-Cgil, Fisba-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Cooperative, Orogel
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni
Ambiente di lavoro
Visite sanitarie
Rappresentanti per la sicurezza
Vestiario
Ritmi e carichi di lavoro
Occupazione e professionalità
• Passaggi di fascia
• Verifiche
• Polifunzionalità
• Nuove assunzioni
• Mobilità
• Declassamento fascia
• Sospensioni
• Squadra sanificazioni
• Chiamate al lavoro
• Reperibilità
Orario di lavoro
Pausa pasto
Turni notturni
Capi turno
Capi reparto
Mansioni particolari
Caporali
Coordinatrici
Carrelliste
Confezionatrici
Laboratorio
Permessi vari
Indennità disagio
Salario variabile
Premi particolari
Qualifiche
Pari opportunità
Certificati medici
Locale per riunioni RSU
Recupero malattie ed infortuni
Permessi sindacali
Contributi sindacali
Decorrenza e durata

Accordo aziendale Orogel

Il giorno 5 Agosto 2000 presso la sede della cooperativa Orogel in via Dismano, Pievesestina di Cesena, le parti: Cooperativa Orogel […], RSU […], Organizzazioni sindacali Flai Cgil, Fisba Cisl e Uila Uil di Cesena, […] concordano di rinnovare l'accordo aziendale, scaduto il giorno 31-12-1999, sui punti seguenti:

Informazioni
L'azienda si dichiara disponibile a realizzare periodicamente incontri sindacali con la presenza delle Organizzazioni sindacali esterne e le RSU aziendali per fornire informazioni su:
- processi di ristrutturazioni aziendale;
- inserimento di nuove tecnologie;
- fenomeni di decentramento produttivo;
- consistenti variazioni agli assetti occupazionali.
Resta inteso che i partecipanti a tali riunioni sono vincolati alla totale riservatezza sulle informazioni ricevute.

Ambiente di lavoro
Ai delegati per la sicurezza eletti in base alla legge [d.lgs] 626 è riconosciuta la facoltà di accertamento di analisi e di controllo delle condizioni ambientali di lavoro ai fini della tutela e prevenzione della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Per tutti gli adempimenti, i comportamenti e gli obblighi si farà riferimento a quanto previsto dalla legge [d.lgs] 626.

Visite sanitarie
Le visite mediche periodiche sono obbligatorie.
L'azienda si farà carico di tutti gli oneri economici dal 1.1.2001.
Inoltre l'azienda costituirà apposita polizza assicurativa per eventuali rischi che a tale proposito possono accadere (itinere, andata e ritorno e luogo della visita medica).
L'azienda comunicherà ad ogni dipendente giorno e ora della visita medica.
Tale comunicazione dovrà essere fatta con apposito elenco affisso in bacheca.

Rappresentanti per la sicurezza
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza possono essere eletti nella misura di tre persone.
Tali rappresentanti, per espletare i compiti inerenti al loro mandato, potranno utilizzare un monte ore annue, attualmente pari a 40 pro capite, secondo le disposizioni delle leggi vigenti.

Vestiario
È stata costituita una commissione ristretta formata da: Azienda RSU e da RLS e una persona per ogni reparto interessato che elaborerà un regolamento che verrà allegato al contratto. L'azienda affiderà al personale dipendente Orogel, suddiviso per specializzazioni e/o reparti, il vestiario adatto per l'espletamento delle mansioni affidategli, esempio: Meccanici, Reparto produzioni, Reparto confezioni, Reparto miscelazione, Reparto precucinati, Reparto peeking.
Si allega il regolamento e le tabelle degli indumenti da distribuire. Il tutto regolarmente approvato.

Ritmi e carichi di lavoro
L'azienda entro tre mesi dalla stipula del presente accordo presenterà alle Organizzazioni sindacali esterne e alle RSU una relazione relativa al rapporto esistente tra produzione e organico. Le eventuali modifiche saranno preventivamente concordate fra Direzione aziendale e Sindacato. In ogni caso le parti convengono quanto segue:
- evitare di sollevare le bobine delle macchine Bitubo e Multitesta 3 del reparto confezionamento;
- dotare il reparto di un carrello per svolgere tali operazioni di sollevamento bobine;
- lavoro dei sacchi: quando la macchina non funziona aumentare il personale da 4 a 5 unità.

Occupazione e professionalità
Verifiche:

Ogni tre mesi le parti si incontreranno per valutare gli andamenti produttivi aziendali e le relative condizioni occupazionali.
A tal fine l'azienda si impegna a consegnare alle RSU ogni tre mesi l'elenco del personale in forza con il numero di giornate effettuate.

Polifunzionalità:
Saranno determinati i criteri che permettano l'acquisizione di una maggiore polifunzionalità e professionalità dei dipendenti attraverso percorsi formativi da attivarsi all'interno dell'azienda.

Nuove assunzioni:
Ogni qualvolta si renda necessario effettuare nuove assunzioni di personale operaio l'azienda informerà preventivamente le RSU e le OO.SS esterne.

Reperibilità:
I primi tre gruppi non chiamati in ordine successivo a quelli chiamati saranno a disposizione per eventuali necessità lavorative improvvise.

Orario di lavoro
L'orario di lavoro all'interno della Cooperativa è il seguente:
7 ore al lunedì e 8 ore dal martedì al venerdì.
Una diversa organizzazione del lavoro dovrà essere convenuta e concordata fra la Direzione Aziendale, le Organizzazioni Sindacali e le RSU.

Pausa pasto
La pausa per la consumazione del pasto sarà così articolata:
* con orario di lavoro di 8 ore la pausa sarà di 0,30 minuti;
* con orario di lavoro di 7 ore la pausa sarà di 0,25 minuti.

Turni notturni
I turni notturni saranno equamente distribuiti fra i dipendenti e ogni tre mesi si provvederà ad effettuare un controllo delle notti lavorate.
[…] Si intende per lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22,00 alle ore 06,00.

Capi turno
[…]
Tali corrispettivi sono comprensivi della indennità di reperibilità, che consiste di mettere a disposizione dell'azienda gli eventuali recapiti per essere eventualmente chiamati al di fuori degli orari di lavoro, qualora, particolari esigenze richiedessero la loro presenza in azienda.

Capi reparto
[…]
Tale corrispettivo è comprensivo della indennità di reperibilità, che consiste di mettere a disposizione dell'azienda gli eventuali recapiti per essere eventualmente chiamati al di fuori degli orari di lavoro, qualora, particolari esigenze richiedessero la loro presenza in azienda.

Mansioni particolari
A n. 10 dipendenti, con particolari mansioni all'interno dei vario reparti aziendali è riconosciuta una indennità di reperibilità quantificata in Lire 10.000, a giornate effettivamente lavorate con una presenza non inferiore alle sei ore, che consiste di mettere a disposizione dell'azienda gli eventuali recapiti per essere eventualmente chiamati al di fuori degli orari di lavoro, qualora, particolari esigenze richiedessero la loro presenza in azienda.

Carrelliste
Alle 25 dipendenti con mansioni di carrelliste viene riconosciuta e corrisposta la paga oraria contrattuale prevista per il 2° livello.
Inoltre viene corrisposta una indennità " freddo" nella misura del 20 % su paga base e contingenza.
Questa indennità sarà corrisposta per tutta la giornata quando le ore svolte nelle attività di celle saranno pari a sei.
Le fasi intermedie saranno retribuite per le ore effettivamente svolte nell'attività di cella.

Qualifiche
Le parti concordano di realizzare una verifica degli inquadramenti del personale in relazione al ruolo o alla mansione che viene svolta all'interno dello stabilimento.
Eventuali situazioni non conformi al mansionario incluso all'interno dei CCNL e CPL saranno oggetto di trattativa per gli assestamenti necessari.

Pari opportunità
L'azienda potrà verificare l'applicabilità dei progetti ed il ricorso ai finanziamenti previsti dalla Comunità Economica Europea, dalla Regione e/o dalla Provincia, tesi al miglioramento delle condizioni per l'inserimento del personale femminile.

Certificati medici
Le parti concordano di esentare i lavoratori, che documentano con certificazione medica, rilasciata dal medico competente aziendale, la propria idoneità parziale, a mansioni pesanti e disagiate.
Quanto sopra compatibilmente con le disponibilità presenti nell'organizzazione produttiva del lavoro, e nel limite del possibile, si prenderanno in esame, previa verifica fra RSU e Direzione aziendale, solo i casi con un certo grado di invalidità documentata e riconosciuta dagli Istituti preposti.

Locale per riunioni RSU
Le parti concordano di riservare all'uso da parte delle RSU, una stanza per espletare le proprie funzioni.
In essa dovranno trovare posto un tavolo, alcune sedie ed un armadietto.
La stanza dovrà essere riscaldata ed inoltre vi dovranno essere almeno nelle vicinanze adeguati servizi igienici.

Recupero malattie ed infortuni
Le parti concordano di regolamentare il recupero di giornate perse per malattia ed infortuni sul lavoro, con il seguente ordine:
* gli infortuni avranno la priorità nel recupero;
* seguiranno quelle di malattia dalla settima in poi.
Per quantificare il numero di giornate perse, sia per infortuni che per malattia basandosi sul numero di giornate fatte dal gruppo di appartenenza, considerando che per quello che riguarda gli infortuni i primi tre giorni, e cioè quelli retribuiti dall'azienda, vanno esclusi dal recupero. Le giornate di lavoro perse per visite specialistiche saranno considerate come giornate di malattia.