PROTOCOLLO D’INTESA
tra
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale del Veneto

in persona del Direttore Regionale dott. Giovanni Achille Sanzò

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) - Direzione Regionale del Veneto
in persona dei Direttore Regionale dott. Michele Salomone

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Regionale del Lavoro del Veneto
in persona del Direttore Regionale dott. Michele Monaco

Istituto Nazionale per l’Assicurazione Contro gli Infortuni sui Lavoro (INAIL) - Direzione Regionale del Veneto
in persona del Direttore Regionale dott. Alessandro Crisci

PER LO SCAMBIO DI DATI ED INFORMAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ISPETTIVA

PREMESSO CHE

• l’art. 7 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito dalla 1. 12 luglio 2011 n. 106, successivamente modificato dal d.l. n. 16/2012, c.d. “d.l. Semplificazioni” (convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n. 44), dispone al comma 1: “esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d’accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione dà parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività di controllo”,
• il comma 2 dell’art. 7 d.l. n. 70/2011 prevede che “con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (da emanarsi), sono disciplinati modalità e termini idonei a garantire una concreta programmazione dei controlli in materia fiscale e contributiva, nonché il più efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali delle predette imprese, da parte delle Agenzie fiscali, della Guardia di Finanza, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e dell'INPS e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'attività ispettiva”;
• il comma 2 dell’art. 7 del d.l. n. 70/2011 dispone che, deve essere assicurato il massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le citate Amministrazioni”. Stabilisce inoltre che “a fini di coordinamento, ciascuna delle predette Amministrazioni informa preventivamente le altre dell'inizio di ispezioni e verifiche, fornendo al termine delle stesse eventuali elementi acquisiti utili ai fini delle attività di controllo di rispettiva competenza”. Evidenzia, infine, che “le disposizioni di cui ai numeri precedenti non si applicano [...] ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità ed urgenza”;
• che il Protocollo d’Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS e l’INAIL del 4 agosto 2010 ha previsto la condivisione dei dati contenuti negli archivi di ciascun Ente;
• nell’ambito della Convenzione triennale per gli esercizi 2013-2015, sottoscritta in data 16/07/2013 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, si evidenzia la particolare importanza di promuovere forme di coordinamento e armonizzazione delle attività con gli altri soggetti che esercitano il controllo in materia di corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva;
• il d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124, recante disposizioni per la “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia eli previdenza sociale e di lavoro”, disciplina l’attività di vigilanza in ordine al contrasto del lavoro sommerso ed irregolare;
• l’art. 62 del d.lgs. 30 luglio 1999 n. 300 definisce funzioni e poteri dell’Agenzia delle Entrate;
• l’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1987 n. 536 reca disposizioni in materia di cooperazione tra l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate;
• Nell’ambito delle “Linee guida per la predisposizione delle proposte di budget 2014”, diramate dalla Direzione Centrale Accertamento, Settore Governo dell’Accertamento Ufficio Programmazione e Consuntivazione, è previsto che: “gli interventi esterni nei confronti delle imprese minori e dei lavoratori autonomi saranno orientati, in via generale, a mantenere e sviluppare in maniera strutturata i rapporti di collaborazione e coordinamento, oltre che con la Guardia di Finanza, anche con altri enti che svolgono attività ispettiva che possa produrre o innescare attività accertative da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate, in particolare l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, INPS, la SIAE e i Comuni”;

RILEVATO CHE

Le Parti intendono consolidare i livelli di collaborazione al fine di rendere più efficiente ed efficace la rispettiva attività diretta al recupero dell’evasione fiscale dei tributi erariali e contributivi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Le Parti si impegnano, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, ad individuare modalità, strumenti e soluzioni al fine di favorire, nel più breve tempo possibile, una fattiva sinergia nell’attività di verifica ed accertamento. A tal fine le Parti apriranno un confronto ed uno scambio di informazioni utilizzando le banche dati a propria disposizione;

Art. 2

Tramite gli strumenti informatici nonché la conoscenza del territorio, le Parti coopereranno al fine di individuare i settori di attività e le zone che presentano il più elevato indice di rischio e di pericolosità fiscale/contributiva e in relazione a gravi fenomeni di dumping economico-sociale. Nell’ambito di tale cooperazione, le parti si scambiano informazioni riguardo le aziende da sottoporre a controllo nonché individuano la modalità di controllo ritenuta più opportuna al caso di specie;

Art. 3

Le Parti potranno concordare l’effettuazione di controlli servendosi di nuclei di verifica misti, formati da funzionari di tutti gli Enti. Gli interventi svolti formeranno di norma oggetto di separata verbalizzazione, tenuto conto delle diverse prerogative attribuite ai funzionari delle Amministrazioni interessate in base alle vigenti disposizioni e fatte salve diverse modalità che potranno essere adottate;

Art. 4

L’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL e la Direzione Regionale del Lavoro mettono a disposizione proprie risorse per lo sviluppo del presente protocollo. A tal fine viene istituito un gruppo di lavoro formato da dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate, dell’INPS, dell’INAIL e della Direzione Regionale del Lavoro. Il gruppo di lavoro organizzerà la propria attività secondo quanto previsto nel presente protocollo. Faranno parte del gruppo di lavoro i funzionari designati dalle rispettive Direzioni;

Art. 5

I referenti sopra individuati garantiranno reciprocamente lo scambio di informazioni sull’attività ispettiva svolta e sui relativi esiti. Vigileranno sulla realizzazione delle iniziative concordate, monitorando i risultati ottenuti ed individuando eventuali criticità verificatesi nella effettuazione dell’attività di analisi nonché nella esecuzione dei controlli, ricercando, altresì, soluzioni idonee al superamento di tali criticità. Assicureranno lo scambio di conoscenze necessarie per la soluzione di casi concreti ed urgenti sulle materie di rispettiva competenza. Potranno, altresì^ proporre iniziative di formazione sugli aspetti normativi e sulle tecniche e strumenti di intelligence;

Art. 6

Tutti gli scambi di informazioni devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, ed in particolare l’allegato B dello stesso Codice in ordine all’adozione di misure di sicurezza per i trattamenti di dati personali con strumenti elettronici. Le strutture operative delle Amministrazioni utilizzano le informazioni ricevute ai soli fini istituzionali, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza stabiliti dall’art. 11 del d.lgs. n. 196 citato, nonché nel rispetto del segreto d’ufficio;

Art. 7

Il presente Protocollo d’Intesa ha durata di tre anni a decorrere dalla data di stipula e può essere rinnovato su concorde volontà delle parti, da manifestarsi con scambio di comunicazioni tra le stesse;

Venezia, 28 ottobre 2014


Fonte: inail.it