Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 22 ottobre 2014, n. 22325 - Infortunio e rito procedurale


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME' Giuseppe - Presidente -
Dott. CARLEO Giovanni - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
Dott. STALLA Giacomo Maria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 22941-2008 proposto da:
GMC MACCHINE SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN  55, presso lo studio dell'avvocato ARDITI DI CASTELVETERE MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILIPO DOMENICANTONIO giusta speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS) in persona del Dirigente con incarico di  livello generale Dr. F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato TARANTINO CRISTOFARO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA ROSSI giusta procura speciale del Dott. Notaio CARLO FEDERICO TUCCARI in ROMA, il 22/10/2008, rep. n. 76575;
- controricorrente -
e contro KAGER FRIEDRICH SNC (OMISSIS), FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS);
- Intimati -
sul ricorso 24212-2008 proposto da:
FONDIARIA SAI SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante Dott. C.I., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.
BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati LONER ARNALDO, CARLO BERTACCHI giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV  NOVEMBRE N. 144, presso lo studio dell'avvocato TARANTINO CRISTOFARO,  che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROSSI ANDREA giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro GMC MACCHINE SRL, FRIEDRICH KAGER SNC;
- intimati -
Nonchè da:
GMC MACCHINE SRL (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell'avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SILIPO DOMENICANTONIO giusta procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente incidentale -
contro FRIEDRICH KAGER SNC, FONDIARIA SAI SPA, ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 55/2008 della CORTE D'APPELLO DI TRENTO SEZ.DIST. DI BOLZANO, depositata il 17/03/2008, R.G.N. 263/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  30/04/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito l'Avvocato ANDREA ROSSI;
udito l'Avvocato NICOLA RIVELLESE per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

Fatto



I FATTI
La vicenda processuale trae origine da un'iniziativa dell'INAIL che, in conseguenza di un infortunio sul lavoro subito da W.R. presso la falegnameria Kager ove egli era impiegato, dopo aver erogato le somme dovute ex lege al lavoratore, aveva agito in rivalsa, in via ordinaria, nei confronti della GCM (casa costruttrice della macchina sezionatrice che aveva causato l'incidente occorso al W.), ma si era vista eccepire, da parte del terzo chiamato Friedrich Kager s.n.c, la connessione della causa con altro procedimento instaurato dall'istituto previdenziale dinanzi al giudice del lavoro del medesimo tribunale di Bolzano.

Con sentenza del 27.9.2005 il giudice adito in via ordinaria, ritenendo sussistente la dedotta connessione, rimise le parti dinanzi al giudice del lavoro, assegnando loro un termine perentorio per la riassunzione.

La sentenza fu impugnata dall'Inail, e la Corte di appello di Trento, ritenendo che, nella specie, avendo l'appellante esercitato un'azione surrogatoria ex art. 1916 c.c. contro il terzo responsabile dell'infortunio, il giudizio fosse stato legittimamente coltivato in sede ordinaria, non essendo idonea a spiegare ivi influenza la pronuncia del giudice del lavoro (dinanzi al quale il procedimento si era medio tempore estinto per cessazione della materia del contendere), accolse il gravame.

Per la cassazione della sentenza del giudice trentino ricorre, nel procedimento recante il numero 22941/08, la GCM, con gravame sorretto da 5 motivi di censura ed illustrati da memoria - cui resiste l'Inail con controricorso a sua volta illustrato da memoria.

Nel procedimento recante il numero 24212/08, è ricorrente principale la Fondiaria s.p.a. (compagnia assicuratrice della GCM),ricorrente incidentale adesiva la stessa GCM, contro ricorrente l'Inail.


Diritto



LE RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorsi vanno riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza.

Il ricorso della GCM è fondato quanto al suo primo motivo.

All'accoglimento del motivo consegue la cassazione senza rinvio della pronuncia di appello oggi impugnata, con assorbimento di tutte le restanti censure sollevate dalle parti.

Con il primo motivo, la GCM denuncia violazione e falsa applicazione di norme degli artt. 40, 100 e 339 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura è corredata dal seguente quesito di diritto (formulato ex art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, essendo stata la sentenza d'appello depositata nel vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006):

Il mutamento di rito da ordinario a quello del lavoro configura un interesse all'impugnazione a norma dell'art. 100 c.p.c.? E' dunque appellabile, a norma dell'art. 339 c.p.c., la sentenza di primo grado che dispone il solo mutamento del rito, da ordinario a quello del lavoro? Il motivo è fondato.

La sentenza appellata, difatti, non ha ad oggetto una questione di competenza, bensì (ed esclusivamente) una questione di (mera diversità del) rito (che, diversamente opinando, la sentenza stessa avrebbe potuto essere impugnata con il solo rimedio del regolamento necessario di competenza).

Ne consegue la corretta (dis)applicazione dell'art. 274 c.p.c., evocabile nel solo caso in cui le cause connesse siano sottoposte al medesimo rito, con esclusione delle volte in cui (come nella specie) l'una sia soggetta a rito ordinario, l'altra a quello del lavoro.

Per altro verso, l'Inail, con il suo atto di appello, non ebbe concretamente ad indicare lo specifico pregiudizio processuale derivante dal mutamento del rito (tale non potendosi ritenere la preclusione da incompetenza funzionale dell'eventuale domanda rivolta anche contro il datore di lavoro dell'infortunato, non essendo tale domanda mai stata in concreto avanzata). In assenza di un qualsivoglia pregiudizio foriero di specifici effetti negativi determinati dal rito erroneamente adottato a seguito della rimessione al giudice del lavoro - effetti idonei in concreto a vulnerare, in parte qua, la posizione processuale dell'istituto -, la riunione delle cause dinanzi al giudice specializzato appariva del tutto legittima, onde l'impugnazione della sentenza di prime cure andava dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Ne consegue la cassazione senza rinvio della pronuncia della Corte altoatesina, con assorbimento di tutte le restanti censure contenute negli atti di impugnazione e di resistenza proposti innanzi a questa Corte.

La disciplina delle spese - che possono essere in questa sede compensate per evidenti motivi di equità - segue come da dispositivo.


P.Q.M.

La Corte, decidendo sui ricorsi riuniti, accoglie il primo motivo del ricorso della GMC (procedimento 22941/2008 RG), e, ritenuti assorbiti i restanti motivi, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2014