Tipologia: CCNL
Data firma: 24 luglio 2013
Validità: Luglio 2013 - Luglio 2016
Parti: Cifa, Fedarcom e Confsal, Snalv
Settori: Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi, Turismo
Fonte: fedarcom.it

Sommario
:

Costituzione delle parti
Premessa
Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 1 - Rappresentanze sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Art. 3 - Assemblea
Art. 4 - Referendum
Art. 5 - Trattenute sindacali
Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
Titolo II - Ente Bilaterale
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale - Epar
Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
Art. 9 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
Art. 10 - Composizione e sede della Commissione
Art. 11 - Convocazione della Commissione
Art. 12 - Istruttoria e decisione
Art. 13 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
Art. 14 - Composizione e sede della Commissione
Art. 15 - Convocazione della Commissione
Art. 16 - Istruttoria e decisione
Art. 17 - Osservatorio Nazionale
Art. 18 - Osservatori Territoriali
Art. 19 - Finanziamento Ente Bilaterale Nazionale - Epar
Art. 20 - Fondo interprofessionale per la formazione continua Fonarcom
Titolo III - Controversie
Art. 21 - Conciliazione controversie in sede sindacale
Art. 22 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
Art. 23 - Attivazione della procedura di conciliazione
Art. 24 - Richiesta del tentativo di conciliazione
Art. 25 - Convocazioni delle parti
Art. 26 - Istruttoria
Art. 27 - Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
Art. 28 - Risoluzione bonaria della controversia
Art. 29 - Decisioni
Art. 30 - Il tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 31 - Risoluzione della lite in via arbitrale
Art. 32 - Controversie collettive
Titolo IV - Area intersettoriale
Capo 1 - Settore Commercio - Terziario - Servizi
Art. 33 - Campo di applicazione
Art. 34 - Classificazione del personale.
Capo 2 - Settore Pubblici Esercizi - Turismo
Art. 35 - Campo di applicazione
Art. 36 - Classificazione del personale
Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari
Art. 38 - Assunzione - requisiti per l’accesso
Art. 39 - Periodo di prova
Art. 40 - Sospensione del lavoro
Art. 41 - Anzianità di servizio e passaggi di livello
Art. 42 - Mansioni lavorative e passaggi di livello
Titolo VI - Apprendistato
Art. 43 - Tipologie contratto di apprendistato
Art. 44 - Durata rapporto contrattuale
Art. 45 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Art. 46 - Proporzione numerica
Art. 47 - Disciplina del rapporto
Art. 48 - Parere di conformità
Art. 49 - Periodo di prova
Art. 50 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Art. 51 - Obblighi del datore di lavoro
Art. 52 - Doveri dell'apprendista
Art. 53 - Trattamento normativo
Art. 54 - Livelli d’inquadramento professionale e trattamento economico
Art. 55 - Malattia
Art. 56 - Infortunio
Art. 57 - Durata contratto di apprendistato Settori commercio - terziario - servizi - pubblici esercizi - turismo
Art. 58 - Obblighi di comunicazione
Art. 59 - Formazione
A) Durata

B) Contenuti
Art. 60 - Apprendistato in cicli stagionali
Art. 61 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
Art. 62 - Rinvio alla legge
Titolo VII - Contratti flessibili
Capo 1 - Lavoro a tempo determinato
Art. 63 - Requisiti di applicabilità
Art. 64 - Apposizione del termine
Art. 65 - Periodo di Prova
Art. 66 - Durata e proroghe
Art. 67 - Proporzione numerica
Art. 68 - Diritto di precedenza
Art. 69 - Retribuzione
Art. 70 - Risoluzione del rapporto di lavoro e impugnazione
Capo 2 - Contratto di somministrazione
Art. 71 - Sfera di applicabilità
Art. 72 - Proporzione numerica
Art. 73 - Doveri del somministratore e dell’utilizzatore
Art. 74 - Retribuzione
Capo 3 - Disposizioni comuni
Art. 75 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Art. 76 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
Capo 4 - Contratto a tempo parziale
Art. 77 - Tipologia di lavoro a tempo parziale
Art. 78 - Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale
Art. 79 - Assunzione
Art. 80 - Obblighi di comunicazione
Art. 81 - Clausole di flessibilità ed elastiche
Art. 82 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 83 - Retribuzione
Art. 84 - Periodo di comporto per malattia
Art. 85 - Consistenza dell’organico aziendale
Art. 86 - Diritto di precedenza
Capo 5 - Lavoro intermittente e ripartito
Art. 87 - Definizione contratto di lavoro intermittente
Art. 88 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
Art. 89 - Assunzione
Art. 90 - Indennità di disponibilità
Art. 91 - Retribuzione
Art. 92 - Consistenza organico aziendale
Art. 93 - Definizione contratto di lavoro ripartito
Art. 94 - Assunzione
Art. 95 - Facoltà e obblighi del lavoratore
Art. 96 - Impedimento all’esecuzione delle prestazioni contrattuali
Art. 97 - Dimissioni o licenziamento
Art. 98 - Periodo di prova
Art. 99 - Retribuzione
Art. 100 - Prestazioni supplementari e straordinarie
Art. 101 - Disciplina normativa
Art. 102 - Obblighi di informazione
Capo 6 - Contratto di telelavoro
Art. 103 - Definizione
Art. 104 - Sfera di applicabilità
Art. 105 - Disciplina del rapporto
Art. 106 - Diritti e doveri del telelavoratore
Art. 107 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
Art. 108 - Dotazioni strumentali e utenze
Art. 109 - Orario di lavoro
Art. 110 - Contrattazione aziendale
Titolo VIII - Trattamento economico
Art. 111 - Normale retribuzione
Art. 112 - Tipologie di retribuzione
Art. 113 - Paghe base nazionali
Art. 114 - Assorbimenti
Art. 115 - Trattamento personale di vendita a provvigione
Art. 116 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 117 - Tredicesima mensilità
Art. 118 - Premio presenza
Titolo IX - Orario di lavoro, lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 119 - Articolazione dell’orario di lavoro
Art. 120 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
Art. 121 - Lavoro straordinario
Art. 122 - Banca delle ore
Art. 123 - Modalità di fruizione
Art. 124 - Lavoro notturno
Art. 125 - Lavoro festivo
Titolo X - Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 126 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti
Art. 127 - Permessi retribuiti
Art. 128 - Permessi per decesso e gravi infermità
Art. 129 - Congedi per gravi motivi familiari
Art. 130 - Astensione obbligatoria per maternità
Art. 131 - Congedi parentali
Art. 132 - Congedi e permessi per handicap
Art. 133 - Congedo matrimoniale
Art. 134 - Congedi per formazione
Art. 135 - Disciplina della richiesta di congedo
Art. 136 - Conservazione del posto di lavoro
Art. 137 - Risoluzione delle controversie
Art. 138 - Diritto allo studio
Titolo XI - Ferie, aspettative, assenze, malattie e infortuni
Art. 139 - Ferie
Art. 140 - Aspettativa
Art. 141 - Assenze
Art. 142 - Malattia
Art. 143 - Obblighi del lavoratore
Art. 144 - Periodo di comporto
Art. 145 - Aspettativa non retribuita per malattia
Art. 146 - Trattamento economico per malattia e retribuzione
Art. 147 - Infortunio
Titolo XII - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 148 - Attuazione normativa
Art. 149 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
Titolo XIII - Trasferte e trasferimenti
Art. 150 - Trasferte
Art. 151 - Trasferimento
Titolo XIV - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 152 - Preavviso
Art. 153 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XV - Aziende di stagione
Art. 154 - Definizione e disciplina
Art. 155 - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 156 - Periodo di prova
Art. 157 - Preavviso
Art. 158 - Orario di lavoro
Art. 159 - Trattamento economico
Art. 160 - Vitto e alloggio
Art. 161 - Ferie
Art. 162 - Gratifiche
Art. 163 - Orario di lavoro a tempo parziale
Art. 164 - Trattamento di fine rapporto
Art. 165 - Condizioni di miglior favore ed eventuali eccedenze tabellari
Art. 166 - Fondo di Solidarietà
Allegati

Contratto collettivo nazionale di lavoro intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo
Triennio economico e normativo Luglio 2013 - Luglio 2016


Costituzione delle parti
Il giorno 24 Luglio 2013 presso la sede della Confsal in Roma, V.le Trastevere n. 60 si sono riunite le seguenti OO.SS.:
Cifa […], e con una delegazione [...] che, per la gestione dei legittimi interessi delle imprese ad essa associate ed applicanti il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria sotto specificata; Fedarcom, Federazione Nazionale Autonoma Rappresentanti, Commercianti, Operatori del Turismo, Artigiani e PMI […], e con una delegazione […], che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici; e Confsal […], che, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo, demanda alla propria Federazione di categoria sotto specificata; Fna Confsal […], che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici, Snalv - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori e Vertenze […], che assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici; per addivenire ad una intesa, per la sottoscrizione del CCNL Intersettoriale del Settore Privato.
Dopo un ampio dibattito le suddette Confederazioni, nella propria autonomia negoziale ed organizzativa, hanno inteso sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale Commercio, Terziario, Distribuzione, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo.
Detto contratto, redatto in cinque copie originali, una per ogni Organizzazione firmataria, oltre una copia per l'archivio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed una per il Ministero e delle Politiche Sociali è composto da una Premessa, quindici Titoli (di cui il titolo IV - Area intersettoriale - composto di n. 2 Capi, ed il titolo VI - Contratti Flessibili - composto di n. 6 Capi), centosessantasei articoli, più sei allegati (A - F) contenenti n. 12 Tabelle riepilogative (a - p), che nel loro insieme costituiscono un corpus inscindibile.

Premessa
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Intersettoriale, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende, del settore terziario, commercio, della distribuzione e servizi anche in forma cooperativa, dei pubblici esercizi e del turismo, ed il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Il presente CCNL Intersettoriale ha dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo dei comparti Commercio, Terziario, Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo, nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali. Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Il presente sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità Intersettoriale, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
In tal senso, già in passato i comparti hanno dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso.
L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.
Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di II livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla finizione del benefìcio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità Intersettoriale, in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL.
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale di Lavoro per i dipendenti del Settore Privato delle attività del Commercio, Terziario, Distribuzione Servizi, Pubblici Esercizi e Turismo che qui di seguito si riporta.

Titolo I - Relazioni sindacali
Art. 2 - Rappresentanze Sindacali Aziendali

1) I componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti. Tale diritto è riconosciuto, sulla base delle seguenti disposizioni:
a) fino a n. 1 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 16 a 50 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
b) fino a n. 2 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano da 51 a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c) fino a n. 4 dirigenti per ciascuna Rappresentanza Sindacale Aziendale nelle unità che occupano più di 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata.
2) A tal fine i lavoratori con contratto part-time saranno computati come unità intere.
[…]
4) Le Rappresentanze Sindacali Aziendali hanno diritto di affiggere comunicazioni riguardanti argomentazioni sindacali attinenti al rapporto di lavoro, nell’ambito di appositi spazi all’interno dell’unità aziendale messi a disposizione dal datore di lavoro in luoghi accessibili a tutti i lavoratori. Copia delle comunicazioni dovranno essere contemporaneamente consegnate alla Direzione dell’esercizio.
[…]

Art. 3 - Assemblea
1) Nelle unità aziendali ove siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza nell’unità medesima hanno diritto di riunirsi fuori dell’orario di lavoro in assemblee indette dalle Organizzazioni aderenti o facenti capo alle Associazioni Nazionali stipulanti, singolarmente o congiuntamente, su materie di interesse sindacale e del lavoro. Le riunioni si terranno presso l’unità aziendale interessata, in locale messo a disposizione dal datore di lavoro.
2) La convocazione dovrà essere comunicata alla direzione dell’impresa con sufficiente anticipo e con l’indicazione dell’ordine del giorno.
3) Ai lavoratori è inoltre riconosciuto il diritto a partecipare ad Assemblee sindacali durante l’orario di lavoro fino ad un massimo di dieci ore all’anno normalmente retribuite.
4) Lo svolgimento delle assemblee durante l’orario di lavoro dovrà essere concordato in sede aziendale, tenendo conto dell’esigenza di garantire in ogni caso la regolare funzionalità delle aziende, in considerazione delle loro finalità ricettive e di pubblica utilità. Devono altresì essere assicurate la sicurezza dei presenti, la salvaguardia degli impianti e delle attrezzature e l’eventuale servizio di vendita al pubblico.
5) Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori ovvero gruppi di essi.
6) Ad esse possono prendere parte dirigenti esterni dei sindacati, previo relativo preavviso al datore di lavoro.
7) Le riunioni non potranno superare, singolarmente, le due ore di durata.

Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata
1) Dall’entrata in vigore del presente contratto a livello regionale, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO.SS. firmatarie, possono essere attivate le contrattazioni regionali.
a) Rientrano nell’ambito della contrattazione regionale i seguenti istituti:
b) trattamenti retributivi integrativi;
c) premi di produzione;
d) orario di lavoro;
e) flessibilità - banca ore;
f) tutela del lavoro e dell’integrità fisica dei lavoratori;
g) pari opportunità;
h) individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
i) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
j) formazione professionale;
k) determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
l) determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all’art. 18 l. 300/70.
m) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale o aziendale dal CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio.
n) specifici accordi finalizzati all’incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende.
2) Rientrano nell’ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
a) mensa o buoni pasto per le aziende settore turismo;
b) tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o regionale;
c) specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell’aziende;
d) la determinazione in concreto degli strumenti che permettano l’effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
e) ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
f) l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
g) l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
h) le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
i) l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
j) la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.

Titolo II - Ente Bilaterale
Art. 7 - Ente Bilaterale Nazionale - Epar

1) Le Parti concordano che l’Ente Bilaterale Confederale di Cifa e Confsal in sigla Epar, costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate delle Parti stipulanti il CCNL in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione, qualificazione professionale e sostegno al reddito. […]
2) L’Epar è costituito e strutturato in base alle modalità organizzative e funzionali tassativamente definite a livello nazionale dalle Confederazioni con apposito Statuto e Regolamento.
3) A tal fine l’Epar Nazionale attua ogni utile iniziativa e in particolare:
a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del settore e dei comparti e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle revisioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni finalizzate, tra l’altro, a fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
b) provvede al monitoraggio e rilevazione permanente dei fabbisogni professionali e formativi dei settori;
c) provvede al monitoraggio delle attività formative e allo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti;
d) elabora, progetta e gestisce - direttamente o attraverso convenzioni - proposte e iniziative in materie di formazione continua, formazione e qualificazione professionale anche in relazione a disposizioni legislative e programmi nazionali e comunitari e in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate altresì a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
[…]
g) istituisce e gestisce l’Osservatorio Nazionale e gli Osservatori Territoriali di cui agli artt. 8, 17 e 18 del presente CCNL, nonché ne coordina le attività;
h) riceve ed elabora, ai fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione degli accordi in materia apprendistato nonché dei contratti a termine;
i) svolge i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
k) svolge la funzione di certificazione dei contratti previsti dalla normativa di riforma del mercato del lavoro, delle rinunce e transazioni di cui all’Art. 2113 cod. civ. e del contenuto dei regolamenti delle società cooperative concernenti la tipologia dei rapporti di lavoro attuati o che si intendono attuare con i soci lavoratori;
l) svolge, in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate da nuove disposizioni di legge in materia;
m) svolge le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei tirocini formativi ai sensi della normativa vigente;
n) attua ogni azione utile al raggiungimento degli scopi previsti dal CCNL che ad esso fanno riferimento;
[…]
p) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua Fonarcom.
4) L’Epar svolge inoltre, attraverso apposite Commissioni di Indirizzo Settoriale, in sigla CIS, composte dai rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, tutte le attività funzionali alla esecuzione della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente, nonché la gestione delle problematiche settoriali per tutte le materie demandate alla Bilateralità dalla contrattazione collettiva.
5) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Epar dispone un’apposita Commissione Nazionale di Certificazione.
6) Su istanza di una delle Parti Sociali stipulanti, all’Epar Nazionale può essere riconosciuto mandato circa la ricognizione di problemi sorti a livello di singoli settori compresi nella sfera di applicazione del presente CCNL e relativi agli effetti derivanti dall’attuazione delle norme contrattuali.
7) L’Epar potrà essere chiamato a pronunciarsi con riferimento alla classificazione e ai sistemi di flessibilità dell’orario di lavoro, anche per la sopravvenienza di nuove modalità di svolgimento dell’attività settoriale ovvero in materia di riallineamento retributivo, di organizzazione del lavoro, di innovazioni tecnologiche ovvero tutte quelle materie che gli verranno espressamente affidate dalle Parti. L’istruttoria avviene attraverso l’istituzione di un’apposita la CIS Nazionale. Un apposito accordo siglato in seno alla Commissione raccoglierà le risultanze del lavoro svolto che confluiranno ad integrare il presente CCNL.
8) Per il miglior raggiungimento dei propri scopi l’Epar potrà avviare, partecipare o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad Istituti, Società, Associazioni od Enti, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
9) Gli organi di gestione dell’Epar saranno composti su base paritetica tra Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
10) La costituzione degli Epar Regionali e Territoriali è deliberata dal Consiglio di Amministrazione dell’Epar nazionale che ne regola il funzionamento con apposito regolamento.

Art. 8 - Enti Bilaterali Territoriali
1) L’Epar Territoriale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle Parti stipulanti in materia di occupazione, mercato del lavoro e a tal fine promuove:
a) la formazione e la qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, anche finalizzate all’avviamento dei lavoratori che vi abbiano proficuamente partecipato;
b) il finanziamento di corsi di riqualificazione per il personale interessato in processi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
[…]
g) i compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
[…]
i) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può promuovere lo svolgimento di piani formativi settoriali e\o territoriali volti a favorire l’apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori stranieri, per i quali potrà essere richiesto il cofinanziamento del fondo di formazione continua Fonarcom;
j) per i dipendenti delle aziende che applicano il presente CCNL può svolgere attività di assistenza ai lavoratori stranieri ai fini del disbrigo delle pratiche utili al rinnovo del permesso di soggiorno.
2) L’Epar Territoriale, svolge inoltre, attraverso I CIS territoriali, tutte le attività funzionali alla esecuzione a livello territoriale della normativa legislativa e contrattuale in materia di apprendistato, contratti di inserimento, contratti a tempo determinato, part-time, lavoro ripartito e lavoro intermittente.
3) Per la certificazione dei contratti di lavoro, l’Epar Territoriale si avvale di apposite commissioni di certificazione presenti su tutto il territorio, sostituite all’uopo dalla Commissione Nazionale di Certificazione in caso di ridotta presenza a livello locale.
4) L’Epar Territoriale, inoltre, promuove e gestisce iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti. In particolare, svolge le azioni più opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del comparto.

Art. 9 - Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale
1) Le Parti intendono adottare ogni strumento idoneo a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria, e convengono di attenersi alle procedure indicate agli articoli seguenti.
2) A tal fine, le Parti intendono costituire una Commissione di Conciliazione Nazionale con il compito di verificare con attività di costante monitoraggio, anche avvalendosi dei pareri all’uopo formulati dal CIS N, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti anche attraverso l’interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
3) In pendenza di un procedimento instaurato presso la Commissione di Conciliazione Nazionale, è precluso alle OO.SS. e alle parti interessate la facoltà di adottare ulteriori iniziative sindacali ovvero legali fino alla definizione della controversia.

Art. 10 - Composizione e sede della Commissione
1) La Commissione di Conciliazione Nazionale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.

Art. 13 - Commissione di Conciliazione Regionale e/o territoriale
1) La Commissione di Conciliazione Regionale interviene, per risolvere tutte le problematiche inerenti la contrattazione decentrata per le quali non si debba ricorrere all’intervento della Commissione di Conciliazione Nazionale.

Art. 14 - Composizione e sede della Commissione
1) Ciascuna Commissione di Conciliazione Regionale e /o territoriale è composta da n. 4 rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti, n. 2 per ciascuna delle Parti Sociali.
2) La Commissione si riunisce presso la sede dei Rappresentanti dei datori di lavoro regionali ogni semestre al fine di ottemperare al suo mandato di cui al punto n. 2 del paragrafo precedente ovvero su richiesta di una delle parti a fronte di esigenze di natura specificamente territoriale ovvero aziendale.

Art. 17 - Osservatorio Nazionale
1) L’Osservatorio Nazionale è lo strumento che l’Ente Bilaterale Nazionale - Epar può istituire per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le Parti Sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale.
2) A tal fine, l’Osservatorio attua ogni utile iniziativa e, in particolare:
a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni;
b) riceve ed organizza le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Ente Bilaterale Nazionale - Epar inviando a quest’ultimo, con cadenza semestrale, i risultati trasmessigli dagli Epar Territoriali;
c) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie, e, in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale;
d) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori Territoriali sulla realizzazione e l’utilizzo degli accordi in materia di contratti d’inserimento e apprendistato nonché dei contratti a termine inviandone i risultati, di norma a cadenza annuale, all’Epar Nazionale;
e) riceve dalle Organizzazioni Territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l’analisi e la registrazione;
f) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d’inserimento;
g) svolge le attività finalizzate all’esecuzione delle disposizioni previste agli artt. 63 e ss (contratto d’inserimento), agli artt. 43 e ss (apprendistato) e agli Art. 70 e ss (lavoro a tempo determinato) del presente CCNL;
h) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Ente Bilaterale Nazionale - Epar, previa la loro segnalazione, di norma con cadenza annuale, da parte degli Osservatori Territoriali.

Art. 18 - Osservatori Territoriali
1) L’Epar Nazionale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale realizzando una fase d’esame e di studio, idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio e a consentire la stima dei fabbisogni occupazionali.
2) A tal fine, l’Osservatorio Territoriale:
a) programma ed organizza, al livello di competenza, le relazioni sulle materie oggetto di analisi dell’Epar Nazionale, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle Associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 9 della Legge n. 56/1987; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’Art. 4 comma 4 della Legge n. 628/1961;
b) ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale;
c) predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro;
d) promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
e) cura la raccolta e l’invio degli accordi di secondo livello all’Osservatorio Nazionale, di norma con cadenza annuale.

Titolo III - Controversie
Art. 21 - Conciliazione controversie in sede sindacale

1) Le Parti concordano che qualora nell’interpretazione e nell’applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell’azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010. Restano escluse le controversie inerenti i provvedimenti disciplinari e le relative sanzioni.
2) Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successiva Legge n. 108/1990, non derivanti da provvedimento disciplinare, ferma restando l’obbligatorietà della procedura ex art. 7 della l. 604/66.
3) Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale dell’Epar Territoriale. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Ente Bilaterale Nazionale - Epar. Resta salva la facoltà dell’ente bilaterale, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza.
4) La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.

Art. 22 - Composizione e sede delle Commissioni di Conciliazione
1) La Commissione di Conciliazione Territoriale è istituita presso l’Ente Bilaterale - Epar territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l’Epar Nazionale.

Art. 29 - Decisioni
1) Le decisioni assunte dalla Commissione di Conciliazione Territoriale ovvero Nazionale non costituiscono interpretazione autentica del presente CCNL che resta demandata alla commissione di conciliazione paritetica nazionale di cui al precedente art. 9.

Art. 32 - Controversie collettive
1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti assumono l’impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire, in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA assistite dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l’applicazione o l’interpretazione di norme contrattuali o di legge e del sistema di informazioni di cui al presente CCNL, le parti potranno avvalersi del supporto della Commissione di Conciliazione Paritetica Territoriale ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione di Conciliazione Paritetica Nazionale, di cui al precedente art. 9.

Titolo IV - Area intersettoriale
Capo 1 - Settore Commercio - Terziario - Servizi
Art. 33 - Campo di applicazione

1) Alimentazione:
a) Supermercati, supermercati integrati, ipermercati, soft e hard discount;
b) Commercio a posto fisso e itinerante per i mercati rionali e comunali;
c) Commercio all’ingrosso di generi alimentari;
d) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di cereali, legumi e foraggi;
e) Commercio all’ingrosso di bestiame e carni macellate, macellerie, norcinerie, tripperie, spacci di carne fresca e congelata;
f) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di pollame, uova, selvaggina e affini;
g) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti della pesca;
h) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di formaggi, burro, latte, latticini e derivati in genere;
i) Commercio all’ingrosso, al dettaglio e in commissione di prodotti ortofrutticoli effettuati nei mercati;
j) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di acque minerali e gassate e di ghiaccio;
k) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti vinicoli e affini;
l) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti oleari;
m) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di droghe e coloniali;
n) Commercio al minuto di generi alimentari misti (escluso le rivendite di pane e pasta alimentari annesse ai forni con attività prevalente artigiana);
o) Rivendite di pollame e selvaggina;
p) Salumerie, salsamenterie e pizzicherie;
q) Importatori e torrefattori di caffè;
r) Aziende commerciali di stagionatura e conservazione dei prodotti lattiero caseari;
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini
2) Fiori, piante e affini:
a) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di fiori e piante ornamentali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
b) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di piante aromatiche e officinali, compresa la coltivazione annessa, quando non rientrante nel settore agricoltura;
c) Commercio all’ingrosso e al dettaglio di prodotti naturali, erboristici e preparati in genere, alimentari e integratori;
d) Produttori, grossisti, esportatori e rappresentanti di piante medicinali ed aromatiche.
Rientrano nella sfera di applicazione del presente contratto anche le aziende che si occupano - anche- in forma esclusiva o prevalente - di commercio di prodotti biologici, naturali o fitoterapici, equo solidali ovvero affini.
3) Merci d’uso e affini
a) Aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico-farmaceutici;
b) rivendite e magazzini di generi di monopolio, sale giochi, accettazione di scommesse legali;
c) gestori di impianti di distribuzione carburante;
d) aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione;
e) negozi, grandi magazzini, ogni tipologia di attività svolta in un settore merceologico collegato e diretta all’espletamento di attività commerciali, in relazione agli spazi occupati, svolte anche a seguito di modifiche derivate dalla revisione delle autorizzazioni necessarie;
f) magazzini a prezzo unico;
g) elettrodomestici, apparecchi TV, radiofonici, computer e accessori, telefonia fissa e mobile in qualsiasi forma commercializzata anche in rete franchising e impianti di sicurezza;
h) tessuti di ogni tipologia, maglierie, mercerie, filati, merletti, trine, confezioni in biancheria e in tessuti di ogni genere;
i) commercianti sarti/e, mode e novità, forniture per sarti di qualsiasi tipologia;
j) camicerie e affini, busterie, cappellerie, modisterie;
k) abiti usati, abiti a noleggio, abiti in scambio;
l) articoli sportivi;
m) calzature, accessori per calzature;
n) pelliccerie, pelletterie, guanti, calze, trecce di paglia e cappelli di paglia non finiti;
o) valigerie, borse e articoli da viaggio, ombrelli, rivetta ture, corderie e affini;
p) commercianti in lane e materassi, tappeti, arazzi, tende;
q) profumerie, bigiotterie e affini;
r) articoli casalinghi, ceramiche e maioliche, porcellane, stoviglie, terraglie, vetrerie e cristallerie, cornici, chincaglierie, specchi e cristalli;
s) articoli per regalo, giocattoli e oggettistica di ogni tipologia, negozi d'arte antica e moderna, arredamenti e oggetti sacri, oggetti e prodotti tipici e/o per turisti, prodotti artistici e dell'artigianato, case di vendita all'asta, articoli per fumatori;
t) oreficerie e gioiellerie, metalli e pietre preziose naturali o sintetici, perle, argenterie, articoli di orologeria, bigiotteria e accessori;
u) librai, incluse le rivendite di libri usati o di scambio e le librerie delle case editrici, distributori di libri, giornali e riviste, biblioteche circolanti;
v) cartolai, grossisti di cartoleria e cancelleria o dettaglianti di articoli di cartoleria, cancelleria, da disegno, commercianti di carta da macero;
w) ferramenta e coltelli, rivettature e acciaio, metalli non ferrosi, rottami, macchine in genere, articoli di ferro e metalli;
x) lastre e recipienti di vetro, vetro scientifico, materie prime per l'industria del vetro e della ceramica;
y) articoli di elettricità, gas, idraulica e riscaldamento eccettuate le aziende installatrici di impianti;
z) rivenditori di edizioni musicali;
aa) strumenti musicali;
bb) francobolli per collezione;
cc) mobili e macchine per ufficio;
dd) tappezzerie in stoffa e in carta, stucchi;
ee) vaccherie, anche se esercitano la riparazione o il noleggio dei sacchi;
ff) lane sudice e lavate, seme bachi, bozzoli, cascami di seta, fibre tessili varie (canapa, lino, juta, etc.), stracci e residuati tessili, eccettuati i classificatori all'uso pratese;
gg) pelli crude e bovine nazionali, consorzi per la raccolta e salatura delle pelli, pelli crude, ovine e caprine nazionali, pelli crude esotiche non da pellicceria e da pellicceria, pelli conciate (suole, tomaie, etc.), pelli grezze da pellicceria, pelli per pelletteria varia, pelli per valigerie in genere, cuoio per sellerie;
hh) armi e munizioni;
ii) ottica e fotografia;
jj) materiale chirurgico e sanitario;
kk) apparecchi scientifici, articoli tecnici (cinghie di trasmissione, fibra vulcanizzata, amianto, carboni elettrici, etc.);
ll) autoveicoli, concessionari e commissionari di vendita, importatori ivi compreso il posteggio o il noleggio con o senza officine di assistenza e riparazioni, cicli e motocicli, ivi compreso l’esercizio del posteggio o noleggio con o senza officine o laboratori di assistenza e riparazioni, parti di ricambio e accessori per auto motocicli pneumatici; olii lubrificanti, prodotti petroliferi in genere (compreso petrolio agricolo);
mm) gestori di impianti di distribuzione carburante, aziende distributrici di carburante metano compresso per autotrazione, carboni fossili, carboni vegetali, combustibili solidi, liquidi e liquefatti;
nn) imprese di riscaldamento;
oo) laterizi, cemento, calce e gesso, manufatti di cemento, materiali refrattari, tubi grès e affini, marmi grezzi e pietre da taglio in genere, ghiaia, sabbia, pozzolana, pietre da murare in genere, pietrisco stradale, catrame, bitumi, asfalti, isolante, materiali da pavimentazione, da rivestimento e impermeabilizzante (mattonelle, marmette, maioliche, piastrelle di cemento e di grès); altri materiali da costruzione;
pp) prodotti chimici, prodotti chimici per l'industria, colori e vernici;
qq) aziende distributrici di specialità medicinali e prodotti chimico - farmaceutici;
rr) legnami e affini, sughero, giunchi, saggine, etc.;
ss) rivendite di generi di monopolio, magazzini di generi di monopolio;
tt) prodotti per l’agricoltura quali fertilizzanti, insetticidi, anticrittogamici, materiale enologico, sementi da prato, da giardino, da orto, da cereali, mangimi e pannelli, piante non ornamentali, macchine e attrezzi agricoli ovvero ogni altro prodotto di uso agricolo;
uu) pesi e misure, pietre coti, per molino, pietra pomice e pietre litografiche;
vv) macchine per cucire;
ww) commercio all'ingrosso delle merci e dei prodotti di cui al presente punto C).
4) Ausiliari del commercio e commercio con l’estero
a) agenti e rappresentanti di commercio;
b) commissionari;
c) mediatori pubblici e privati;
d) compagnie di importazione, di esportazione e case per il commercio internazionale, compreso le importazioni ed esportazioni di merci promiscue;
e) commercio di autoveicoli, motoveicoli, natanti, imbarcazioni e velivoli di qualsiasi tipologia, alimentazione e cilindrata, anche usati, ivi comprese annesse officine di assistenza, noleggio di veicoli e soccorso stradale;
f) imprese portuali di controllo e gestione di porti privati, compreso il rimessaggio e trasporto natanti con qualsiasi mezzo;
g) fornitori di enti pubblici e privati, compresi i fornitori carcerari, i fornitori di bordo, le imprese di casermaggio, altro;
h) stabilimenti per la condizionatura dei prodotti tessili, esclusi quelli costituiti da industriali all'interno e al servizio delle proprie aziende;
i) agenti di commercio preposti da Case commerciali e/o da Società operanti nel settore distributivo di prodotti petroliferi e accessori.
5) Servizi alle imprese/alle organizzazioni, servizi di rete, servizi alle persone
a) agenzie di ricerca e selezione del personale;
b) agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
c) agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato;
d) agenzie di intermediazione;
e) servizi di informatica, telematica, robotica;
f) servizi di revisione contabile, auditing;
g) imprese di leasing;
h) recupero crediti e factoring;
i) consulenza, direzione e organizzazione aziendale;
j) servizi di gestione e amministrazione del personale;
k) servizi di gestione fiscale, tributaria ed elaborazione dati;
l) servizi di ricerca, formazione e selezione del personale, ivi compreso il lavoro in somministrazione;
m) agenzie di informazioni commerciali;
n) ricerche di mercato, economiche e sondaggi di opinioni;
o) servizi di design, grafica, progettazione, e allestimenti di interni e vetrine;
p) servizi di ricerca, collaudi, analisi, certificazione tecnica e controllo qualità;
q) servizi di progettazione industriale, engineering;
r) società per lo sfruttamento commerciale dei brevetti, invenzioni e scoperte;
s) controllo di qualità e certificazione dei prodotti;
t) aziende di pubblicità;
u) concessionarie di pubblicità;
v) promozione vendite;
w) agenzie pubblicitarie;
x) agenzie di recapiti, corrispondenza, stampa e plichi;
y) agenzie di distribuzione e consegna di materiale pubblicitario;
z) agenzie fotografiche, di casting cinematografici, di realizzazione di opere televisive e teatrali;
aa) società di organizzazione e gestione congressi, esposizioni, mostre e fiere;
bb) uffici residences, svolti anche sotto forma di B&B, per il personale addetto al riassetto camere;
cc) servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali;
dd) servizi fiduciari;
ee) società di carte di credito;
ff) uffici cambi extra bancari;
gg) attività di garanzia collettiva fidi;
hh) aziende ed agenzie di consulenza, intermediazione e promozione immobiliare, amministrazione e gestione beni immobili;
ii) buying office;
jj) agenzie brokeraggio;
kk) intermediazione merceologica;
ll) recupero e risanamento ambiente;
mm) altri servizi alle imprese e alle organizzazioni, quali fornitura di servizi generali, logistici e tecnologici;
nn) agenzie di operazioni doganali;
oo) servizi di richiesta certificati, disbrigo pratiche di dattilografia e fotocopiatura;
pp) servizi di traduzioni e interpretariato;
qq) attività di animazione di feste, intrattenimento di bambini;
rr) autoscuole;
ss) autorimesse e auto riparatori non artigianali;
tt) aziende del settore della sosta e dei parcheggi;
uu) agenzie di servizi matrimoniali;
vv) agenzie investigative;
ww) vendita di multiproprietà;
xx) agenzie di scommesse;
yy) servizi di ricerca e consulenza meteorologica;
zz) agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL;
aaa) altri servizi alle persone, compresa l’assistenza domiciliare agli anziani e persone disabili, svolti anche da onlus e cooperative.

Capo 2 - Settore Pubblici Esercizi - Turismo
Art. 35 - Campo di applicazione

1) Bar;
2) Caffè;
3) Gelaterie;
4) Snack Bar;
5) Bottiglierie e fiaschetterie;
6) Ristoranti;
7) Trattorie;
8) Osterie;
9) Pizzerie;
10) Tavole Calde;
11) Self-Service;
12) Fast-Foods;
13) Rosticcerie;
14) Paninoteche;
15) Friggitorie;
16) Locali notturni;
17) Sale da Ballo;
18) Sale da Gioco;
19) Posti di ristoro;
20) Spacci aziendali;
21) Aziende di ristorazione collettiva;
22) Complessi turistici ricettivi dell’aria aperta: campeggi, villaggi, stabilimenti balneari;
23) Imprese viaggi e turismo;
24) Alberghi diurni;
25) Aziende alberghiere;
26) Alberghi;
27) Motel;
28) Pensioni;
29) Locande;
30) Fittacamere;
31) Ostelli;
32) Residence;
33) Colonie climatiche;
34) Pubblici esercizi di qualunque natura.

Titolo V - Disciplina del rapporto di lavoro
Art. 37 - Provvedimenti disciplinari

1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all’importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di effettivo lavoro.
[…]
12) Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi:
a) Ammonizione verbale: in caso di infrazione di lieve entità il lavoratore potrà essere diffidato verbalmente;
b) Ammonizione scritta: è un provvedimento di carattere preliminare e si infligge per mancanze di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
c) Multa: vi si incorre per:
i) inosservanza dell’orario di lavoro;
[…]
iii) negligenza nell’effettuazione del servizio che non abbia creato danno;
iv) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
- L’importo della multa è comminato dal datore di lavoro.
- La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà - all’Azienda di comminare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.
[…]
d) Sospensione: vi si incorre per:
i) inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell’orario di lavoro;
[...]
iv) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall’Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone;
v) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
vi) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo, salvo quanto previsto più oltre;
[…]
viii) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell’orario di lavoro;
ix) insubordinazione verso i superiori;
[…]
xi) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (stalking);
xii) La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento
e) Licenziamento: il lavoratore potrà incorrere al licenziamento, restando salva ogni altra azione legale, in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente l’ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro, in particolare:
[…]
iii) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti;
iv) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini;
v) danneggiamento grave al materiale aziendale;
vi) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti;
[…]
ix) esecuzione di lavori all’interno dell’Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l’orario di lavoro;
x) rissa o vie di fatto nello stabilimento;
xi) gravi offese verso i colleghi di lavoro;
[…]
xiv) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale;
[…]
xvii) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell’art. 70 e seguenti del D.lgs. 276/03.
[…]

Titolo VI - Apprendistato
Art. 43 - Tipologie contratto di apprendistato

1) Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere d’istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a. contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b. contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c. contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.
2) Le Parti concordano la disciplina dell'istituto dell'apprendistato definito professionalizzante o contratto di mestiere, ed il contratto di apprendistato a cicli stagionali, al fine di consentire lo sviluppo di concrete opportunità occupazionali giovanili.
3) A tal fine le Parti, condividendo la necessità di armonizzare la disciplina legale e la disciplina contrattuale, anche in relazione alla fase formativa, concordano di identificare l'attivazione di interventi congiunti per affrontare i problemi della formazione, come uno degli obiettivi prioritari da perseguire per fornire una risposta adeguata alle esigenze delle aziende dei settori rappresentati e finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi da parte degli apprendisti.

Art. 44 - Durata rapporto contrattuale
1) Il Contratto di apprendistato costituisce un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
2) Il rapporto di apprendistato professionalizzante in cicli stagionali così come previsto dall’articolo 4, comma 5, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, potrà essere articolato in più stagioni attraverso più rapporti stagionali di durata non inferiore ai 4 mesi, l’ultimo dei quali dovrà comunque avere inizio entro quarantotto mesi consecutivi di calendario dalla data di prima assunzione.

Art. 45 - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
1) Le Parti convengono che, in applicazione di quanto previsto dalla L. 92/2012 potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi D.lgs n. 226/2005. Nelle aziende commerciali di armi e munizioni l'età minima per l'assunzione di apprendisti è il diciottesimo anno compiuto.

Art. 46 - Proporzione numerica
2) In aziende in cui il numero di dipendenti è inferiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.
3) In aziende in cui il numero di dipendenti è superiore a 10 unità, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il % dei lavoratori specializzati e qualificati in servizio presso l'azienda stessa.

Art. 47 - Disciplina del rapporto
1) Ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, con specifica delle mansioni affidate, il periodo di prova, il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale, la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato nonché il piano formativo individuale.
2) Il parere di conformità del piano formativo individuale è di competenza dell’ente bilaterale Epar.
3) Contestualmente all’assunzione dovrà essere consegnata all'apprendista un libretto formativo nel quale verrà registrato il percorso formativo svolto.
[…]

Art. 48 - Parere di conformità
1) Il datore di lavoro dovrà richiedere, anche a mezzo PEC, entro 30 giorni dall’assunzione, l’assistenza dell’Ente bilaterale Epar per il rilascio del parere di conformità del percorso formativo secondo la modulistica predisposta dallo stesso.
2) Ove l’ente bilaterale non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intenderà approvata.

Art. 50 - Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
1) Il periodo di apprendistato, effettuato presso altre aziende, sarà computato presso la nuova ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno.
2) Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommino con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermi restando i limiti massimi di durata.
3) Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali sarà concesso sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione.
4) La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro sull'apposito libretto formativo.

Art. 51 - Obblighi del datore di lavoro
1) In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato, il datore di lavoro che intenda procedere all’assunzione di lavoratori apprendisti ha l'obbligo:
a. di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c. di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, di partecipare alle iniziative formative previste per l'acquisizione della professionalità prevista dal profilo;
d. di accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio.
2) Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c, non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto a un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorini, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente
e. in ogni caso, rilevante, in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 52 - Doveri dell'apprendista
1) L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento per lo svolgimento della formazione formale;
d. osservare le norme disciplinari generali, previste dal presente CCNL e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
2) L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.

Art. 53 - Trattamento normativo
1) L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, al trattamento normativo previsto dal presente CCNL per i lavoratori in possesso della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
2) È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.

Art. 57 - Durata contratto di apprendistato Settori commercio - terziario - servizi - pubblici esercizi - turismo
1) Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
2) Livello d’inquadramento
a. 2° livello 36 mesi
b. 3° livello 36 mesi
c. 4° livello 36 mesi
d. 5° livello 36 mesi
e. 6° livello 24 mesi

Art. 58 - Obblighi di comunicazione
1) Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'Impiego di cui al D.lgs. n. 469/1997, anche a mezzo PEC, i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
2) Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti, di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.

Art. 59 - Formazione
A) Durata

1) L’impegno formativo dell’apprendista per l’apprendistato professionalizzante è determinato in un monte ore annuo di formazione interna e/o esterna all’Azienda non inferiore ad 80 ore per i livelli 2° 3°, 70 ore per i livelli 4°e 5°, mentre per il livello 6° l'impegno formativo non dovrà essere inferiore a 60 ore per ogni anno di durata del rapporto di apprendistato.
2) Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Enti di formazione ovvero gli Enti Bilaterali, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.
3) È facoltà del datore di lavoro anticipare in tutto o in parte le ore di formazione previste per gli anni successivi.
4) L’attività formativa potrà essere di tipo teorico, pratico e teorico/pratico anche tramite utilizzo di Formazione a distanza.

B) Contenuti
1) Per la formazione degli apprendisti le aziende potranno fare riferimento ai Profili Formativi elaborati dall’Ente Bilaterale Epar, che terranno conto dei profili formativi predisposti e pubblicati dall' ISFOL.
2) È prevista la presenza di un Tutor o referente aziendale, quale figura di riferimento dell'apprendista.
3) L’offerta formativa di tipo professionalizzante e di mestiere sarà integrata nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dall’offerta formativa pubblica, interna o esterna all’azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo non superiore a 120 ore nel triennio.
4) Le attività formative a carattere trasversale di base dovranno essere effettuate, in coerenza con le previsioni normative regionali così come previsto all’art. 4 del D.Lgs 167/2011 in cinque aree al fine di perseguire gli obiettivi formativi articolati nei seguenti ambiti:
a. accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
b. competenze relazionali;
c. organizzazione ed economia;
d. disciplina del rapporto di lavoro;
e. sicurezza sul lavoro.
5) I contenuti e le competenze tecnico-professionali da conseguire mediante esperienza di lavoro dovranno essere definite sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
a. conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
b. conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
c. conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
d. conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
e. conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
f. conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto
[…]
7) Le Parti firmatarie del presente accordo, considerano altresì valide ai fini della sperimentazione, le eventuali offerte formative realizzate tra Regioni/Province autonome ed associazioni territoriali datoriali e sindacali.
8) L’attività formativa potrà anche essere svolta con modalità FAD e/o e-learning.
9) Ogni altro tipo di attività formativa sarà invece compresa nel normale orario di lavoro.

Art. 60 - Apprendistato in cicli stagionali
1) Per apprendistato in cicli stagionali s’intende quel contratto di apprendistato la cui durata è temporalmente legata al ciclo delle stagioni.
2) Per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali è prevista la possibilità di assumere apprendisti con contratti di lavoro a termine.
3) In tali casi la durata del percorso formativo dell’apprendista stagionale, che il precedente articolo 59 lettera A regolamenta con riferimento all’anno, dovrà essere proporzionato rispetto alla effettiva durata del rapporto contrattuale instaurato con l’apprendista.
4) Il datore di lavoro potrà assumere più volte, a tempo determinato, l’apprendista nel corso di complessivi 48 mesi dalla data della prima assunzione; ai fini del computo della durata dell’apprendistato stagionale sono utili anche le brevi attività lavorative svolte nell’intervallo tra una stagione e l’altra.
5) L’apprendista, che ha già svolto un periodo di apprendistato presso un’azienda che opera in cicli stagionali, ha diritto di precedenza, per un anno, nell’assunzione presso la stessa impresa per la stagione successiva, rispetto ad altri apprendisti.
6) Tale diritto non spetta ai lavoratori licenziati dall’azienda per giusta causa.

Art. 61 - Finanziamento della formazione dell'apprendistato
1) La formazione degli apprendisti potrà essere finanziata attraverso l'intervento del fondo Interprofessionale Fonarcom.

Art. 62 - Rinvio alla legge
1) Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.
2) Le parti convengono che al fine di adeguare le regole del presente titolo ai futuri interventi normativi in materia, verranno previsti opportuni adeguamenti da concordarsi con apposita coda contrattuale.

Titolo VII - Contratti flessibili
Capo 1 - Lavoro a tempo determinato
Art. 63 - Requisiti di applicabilità

1) Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a termine nei casi rientranti nella previsione di cui all’Art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 368/2001 e successive modifiche, la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato è consentita in tutti i casi di presenza di esigenze tecniche, produttive, organizzative e sostitutive. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano i seguenti casi:
a. incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi, di esigenze stagionali, nonché installazione e collaudo di nuove linee produttive;
b. punte di più intensa attività, derivante da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per le quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste, anche mediante sperimentazioni di turni di lavoro aggiuntivi;
c. esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
d. esigenze di attività, che non consentano una stabile programmazione (es. commesse a contratto quali le private labels);
e. operazioni di manutenzione straordinaria di impianti;
f. per ragioni di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963 e successive modificazioni;
g. nelle fasi di avvio di nuove attività, conseguenti a nuovi investimenti: ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’Art. 10 del D.Lgs. n. 368/2001, per “fase di avvio di nuove attività” si intende un periodo di tempo fino a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva; si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un periodo di tempo fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. n. 218/1978;
h. sostituzione di lavoratori assenti per ferie o aspettative con indicazione del nome del lavoratore sostituito e la causa della sostituzione nonché di lavoratori part-time a tempo determinato, assenti per le medesime causali;
i. utilizzazione di figure professionali specializzate o sperimentali, che non sia possibile occupare stabilmente, non assumibili (per età, livello di inquadramento o durata dell’incarico) con contratto di inserimento o di apprendistato;
j. fabbisogni connessi a temporanee esigenze amministrative e/o burocratico-commerciali e/o tecniche;
k. sperimentazione, per un periodo massimo di sei mesi, di nuovi modelli di orario di lavoro, che presuppongano personale ulteriore rispetto a quello in servizio.
2) Il contratto a tempo determinato può, inoltre, essere concluso nei casi di cui all’Art. 71 (contratto di somministrazione), qualora non siano reperibili lavoratori iscritti presso le imprese di somministrazione di lavoro operanti sul territorio, con le caratteristiche professionali corrispondenti alle mansioni da svolgere presso l’azienda.

Art. 67 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto a tempo determinato pari al 25% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione delle ragioni sostitutive o dei contratti di durata inferiore ai 2 mesi.
2) Resta salva la facoltà di assumere con contratto a tempo determinato n. 5 lavoratori nelle singole unità produttive a con meno di 15 dipendenti ovvero n. 8 lavoratori in quelle da 16 a 30 dipendenti, in conformità con le deroghe ai sensi di legge.
3) Per le unità produttive che occupino fino a 15 dipendenti, è possibile in ogni caso procedere alla sottoscrizione complessivamente di contratto a tempo determinato o di somministrazione per un numero massimo di 6 lavoratori.

Capo 2 - Contratto di somministrazione
Art. 71 - Sfera di applicabilità

1) In applicazione di quanto previsto dall’Art. 20 comma 4 del D.Lgs n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’impresa. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano i casi seguenti:
a. necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino delle funzionalità e sicurezza degli impianti;
b. assistenza specifica nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici nonché ad imprevedibili altre situazioni aziendali;
c. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
d. ritardi nella consegna di materie prime o di materiale di lavorazione;
e. adempimento di pratiche di natura tecnico-contabile-amministrativa-commerciale, aventi carattere non ricorrente o che, comunque, non sia possibile attuare con l’organico in servizio;
f. esigenze di lavoro per partecipazione a fiere, mostre e mercati, per pubblicizzazione dei prodotti o directmarketing;
g. sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi motivo, ad eccezione delle iniziative di diritto di sciopero o stato di agitazione sindacale;
h. temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali ovvero previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il tempo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
i. esigenze lavorative temporanee, per le quali l’attuale legislazione consente il ricorso al contratto a termine;
j. installazione e collaudo di nuove linee produttive, o apertura di nuovi punti vendita da avviare con start-up aziendale per un massimo di 4 mesi di lavoro;
k. aumento temporaneo delle attività, derivanti da richieste di mercato, dall’acquisizione di commesse, dal lancio di nuovi prodotti o anche indotte dall’attività di altri settori;
l. esecuzione di commesse che, per la specificità del prodotto o delle lavorazioni, richiedano l'impiego di professionalità e specializzazione diverse da quelle impiegate o che presentino carattere eccezionale o che siano carenti sul mercato del lavoro locale.
2) Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può, inoltre, essere concluso in tutti i casi di cui all’Art. 70 (lavoro a tempo determinato) qualora non siano reperibili lavoratori, iscritti nelle liste dei Centri per l’Impiego territorialmente competenti, disponibili all’assunzione a tempo determinato, con le caratteristiche professionali richieste dall’azienda.
3) Ai sensi dell’Art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:
a. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b. salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge n. 223/1991 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni, cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario’ con diritto al trattamento di ammortizzatori sociali, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
c. per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.

Art. 72 - Proporzione numerica
1) Le Parti convengono che l’imprenditore ha facoltà di occupare contemporaneamente nella propria azienda un numero massimo di lavoratori con contratto di somministrazione a tempo determinato non superiore al 20% annuo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’azienda stessa, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività ovvero per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. La percentuale di cui sopra comprende anche i lavoratori assunti con contratti a termine acausali.

Art. 73 - Doveri del somministratore e dell’utilizzatore
1) Ai sensi dell’Art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2) Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
3) L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.

Capo 3 - Disposizioni comuni
Art. 75 - Disposizioni comuni ai contratti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione

1) In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative e servizio militare, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l’impresa utilizzatrice. In caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato.
2) Al di fuori dei casi previsti dal punto precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l’impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all’80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.

Art. 76 - Limiti al ricorso complessivo del contratto di lavoro a tempo determinato e di somministrazione
1) Nel corso di un anno solare, le assunzioni con contratti a tempo determinato e con contratti di somministrazione a tempo determinato non possono superare complessivamente in limite massimo del 25% dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, fatto salvo che i suddetti contratti vengano stipulati durante la fase di avvio di nuove attività ovvero in caso sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.
2) Qualora ricorrano particolari evenienze in relazione alle quali l’azienda abbia necessità di superare il suddetto limite, questa dovrà presentare apposita istanza scritta di autorizzazione, da inviarsi a mezzo PEC, all’Ente Bilaterale Territoriale competente che valuterà se ricorrono i presupposti per la concessione di una deroga, fondando la propria decisione su elementi forniti dall’istante a supporto della richiesta. Tale decisione dovrà essere comunicata per iscritto entro il termine di 20 giorni dal momento del ricevimento della richiesta di deroga. Nel silenzio la richiesta si intende accolta.
3) L’Ente Bilaterale Territoriale comunicherà con cadenza annuale all’Ente Bilaterale Nazionale le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.

Capo 4 - Contratto a tempo parziale
Art. 80 - Obblighi di comunicazione

1) Il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull’andamento dell’utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare.
2) In mancanza di rappresentanza sindacale, tale comunicazione sarà effettuata all’Ente Bilaterale territoriale di riferimento, ove esistente per le finalità statistiche dello strumento negoziale.

Art. 85 - Consistenza dell’organico aziendale
1) In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell’organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l’arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Capo 5 - Lavoro intermittente e ripartito
Art. 87 - Definizione contratto di lavoro intermittente

1) Ai sensi degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro intermittente, che può essere stipulato anche a tempo determinato, è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione dell’azienda, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei casi ed alle condizioni di seguito riportati.

Art. 88 - Disciplina del rapporto di lavoro intermittente
1) Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, per esigenze tecniche, produttive, organizzative o sostitutive, per le quali non sia possibile stipulare contratti a tempo parziale per l’impossibilità, o comunque la difficoltà, di predeterminare i periodi di prestazione lavorativa.
2) Il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età.
3) Il ricorso al lavoro intermittente, invece, è vietato:
[…]
c. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

Art. 89 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
f. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto;
g. il rinvio alle norme del presente articolo.
2) Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata con modalità semplificate alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio nonché all’Ente Bilaterale territoriale mediante sms, fax o posta elettronica.

Art. 92 - Consistenza organico aziendale
1) Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell’organico dell’impresa, ai fini della applicazione di normative di legge, in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre precedente (gennaio-giugno; luglio-dicembre).

Art. 93 - Definizione contratto di lavoro ripartito
1) Ai sensi degli artt. 41 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, il contratto di lavoro ripartito è il contratto di lavoro, anche a tempo determinato, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di una unica e identica obbligazione lavorativa, tale da coprire l’intera durata del normale orario di lavoro.

Art. 94 - Assunzione
1) Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova dei seguenti elementi:
[…]
c. le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
2) Nella lettera di assunzione deve comunque essere indicato quanto previsto dall’Art. 38 del presente CCNL
3) Le variazioni dell’orario di lavoro dei coobbligati devono essere comunicate al datore di lavoro con un preavviso di almeno 5 giorni di effettiva prestazione.

Art. 101 - Disciplina normativa
1) Al contratto di lavoro ripartito si applica la normativa generale del lavoro subordinato e, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente articolo, la disciplina degli artt. 77 e ss del presente CCNL
2) Per tutto quanto non specificamente previsto nel presente articolo, si intendono applicabili tutti gli istituti contrattuali in quanto compatibili con la particolare natura del rapporto di lavoro ripartito.

Art. 102 - Obblighi di informazione
1) Il datore di lavoro è tenuto a informare con cadenza annuale la RSA e, in mancanza, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale, sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro ripartito.
2) Analoga comunicazione va inoltrata entro il primo trimestre di ogni anno l’Ente Bilaterale territorialmente competente che provvederà a darne comunicazione all’Ente Bilaterale Nazionale.

Capo 6 - Contratto di telelavoro
Art. 103 - Definizione

1) Il telelavoro è l'attività lavorativa svolta dal lavoratore dipendente senza la sua presenza fisica all'interno dei locali aziendali, in quanto consiste in una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore opera e la sua azienda.
2) Non possono pertanto essere svolte con modalità di telelavoro quelle mansioni che richiedono, per loro intrinseca natura, la presenza del lavoratore fuori dai locali aziendali, quali ad esempio:
a. autisti;
b. operatori di vendita;
c. lavoratori comandanti presso altre ditte o presso cantieri e/o appalti;
d. ogni altra mansione che preveda, per il suo svolgimento, una presenza fisica in un determinato luogo estraneo ai locali aziendali.
3) Il Telelavoro può essere di tre tipi:
a. domiciliare: svolto nell’abitazione del telelavoratore;
b. mobile: attraverso l’utilizzo di apparecchiature portatili;
c. remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri che non coincidono né con l’abitazione del telelavoratore né con gli uffici aziendali.
4) Il centro di Telelavoro o la singola postazione presso il domicilio del telelavoratore non configurano una unità produttiva autonoma dell’azienda.

Art. 104 - Sfera di applicabilità
1) Il telelavoro ha carattere volontario sia per l’azienda sia per il lavoratore dipendente e pertanto la concessione come l'accettazione della modalità di telelavoro non può in alcun modo essere pretesa - salvo sia stata espressamente disposta nel contratto di assunzione - e il suo rifiuto da parte del lavoratore non costituisce motivo legittimo per l'interruzione del rapporto di lavoro.
[…]
4) Il telelavoro può essere concesso dal datore di lavoro ovvero richiesto dal lavoratore per tutte quelle mansioni che non richiedano il contatto con il pubblico/clientela ovvero attività di controllo sul lavoro di altri dipendenti o l'accesso a materiali e/o informazioni che per natura o per logistica non possono essere posti fuori dall'azienda stessa.
5) A titolo meramente esemplificativo, il telelavoro non può essere concesso ai lavoratori i dipendenti che occupino le seguenti mansioni:
a. personale direttivo;
b. gestione del personale;
c. cassieri;
d. venditori con contatto diretto col pubblico;
e. impiegati amministrativi preposti al riscontro dei documenti contabili;
f. specializzati nella preparazione degli alimenti;
g. personale ausiliario di vigilanza e controllo;
h. banconisti;
i. ogni altra mansione assimilabile a quelle su esposte.
6) Gli accordi di telelavoro sottoscritti da lavoratrici/lavoratori ai sensi della legislazione vigente, per il periodo successivo al rientro in servizio dopo l'astensione obbligatoria per maternità e con durata prefissata sino al compimento di 1 anno di vita del bambino, non potranno essere disdettati dall'azienda.

Art. 105 - Disciplina del rapporto
1) Il telelavoro con modalità domiciliare ovvero remotizzata può essere concesso o richiesto esclusivamente dai lavoratori subordinati. Tali modalità non posso pertanto trovare applicazione rispetto ai telelavoratori occasionali né a quelli autonomi.
2) Il telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che venga svolto con modalità domiciliare sia remotizzato.
3) Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il telelavoratore fa infatti parte a pieno titolo dell’organizzazione della azienda, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all’azienda.
4) Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale.

Art. 106 - Diritti e doveri del telelavoratore
1) Al telelavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il lavoratore dipendente, di pari livello e mansione, impiegato presso i locali dell’azienda ed è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo dell’azienda.
2) Il telelavoratore dipendente deve essere messo dal proprio datore di lavoro nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per gli altri lavoratori dipendenti comparabili ed impiegati presso il medesimo datore di lavoro ed ha diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispone e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.
3) Il lavoratore dipendente che passa al telelavoro nel corso del rapporto di lavoro conserva integralmente il proprio status precedentemente acquisito.
4) La responsabilità in materia di rispetto della normativa relativa alla protezione dei dati, è in capo al telelavoratore.
5) Al telelavoratore è posto l'obbligo di aver cura degli strumenti di lavoro e di informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di guasti o malfunzionamenti delle attrezzature.

Art. 107 - Poteri e obblighi del datore di lavoro
1) La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del datore di lavoro.
[…]
4) Il datore di lavoro può instaurare strumenti di controllo nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie relativa ai videoterminali e fermo restando il divieto dell’utilizzo di dispositivi ovvero del controllo quantitativo o qualitativo tramite software, all’insaputa del telelavoratore.
5) In ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a farsi carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché dei dati utilizzati dal telelavoratore.
6) Il datore di lavoro è tenuto ad adottare tutte le misure opportune per prevenire l'isolamento del telelavoratore e per tutelarne la salute, la sicurezza professionale e la riservatezza, ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.
7) L'azienda dovrà farsi rilasciare dal lavoratore, prima dell'inizio della prestazione con modalità di telelavoro, una dichiarazione in cui lo stesso comunica di essere a conoscenza delle prescrizioni di sicurezza e igiene connesse con lo svolgimento del lavoro e con gli strumenti che dovrà utilizzare.

Art. 108 - Dotazioni strumentali e utenze
1) Le eventuali dotazioni strumentali necessarie allo svolgimento del lavoro con modalità di telelavoro dovranno essere fornite al lavoratore dall'azienda e resteranno di proprietà aziendale.
[…]
3) In caso di danneggiamento involontario o di guasto delle dotazioni strumentali fornite al lavoratore, lo stesso dovrà darne pronta comunicazione al datore di lavoro che potrà inviare presso il domicilio del lavoratore, dopo aver concordato un orario, un proprio tecnico ovvero un tecnico di una ditta specializzata per verificare il guasto e operare le necessarie riparazioni/sostituzioni. Il rifiuto senza giustificato motivo di far accedere il tecnico, ove non configuri comportamenti più gravi, comporterà l'automatica estinzione del rapporto di telelavoro e il ripristino della normale attività presso la sede aziendale.
[…]

Art. 109 - Orario di lavoro
1) Il telelavoratore è libero di gestire autonomamente il proprio orario di lavoro, fermo restando che i carichi di lavoro assegnati devono essere equivalenti a quelli dei prestatori presenti nei locali dell'azienda.
2) Con riferimento all’orario di lavoro non sono applicabili al telelavoratore l’Art. 3 (orario normale di lavoro), Art. 4 (durata massima dell’orario di lavoro), Art. 5 (lavoro straordinario), Art. 7 (riposo giornaliero), Art. 8 (pause), artt. 12 e 13 (organizzazione e durata del lavoro notturno) del D.lgs. n. 66/2003.

Art. 110 - Contrattazione aziendale
1) Alla contrattazione aziendale è demandata:
a. la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell’organizzazione al telelavoratore dipendente;
b. ogni eventuale restrizione riguardante l’uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
c. l’adozione di misure idonee a prevenire l’isolamento del telelavoratore;
d. l’adozione di misure idonee a permettere l’accesso alle informazioni dell’azienda;
e. le modalità per l’assegnazione del carico di lavoro;
f. l’individuazione dell’eventuale fascia di reperibilità;
g. la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del telelavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in dotazione al telelavoratore.
2) Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità, dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell’inizio del contratto di Telelavoro.

Titolo IX - Orario di lavoro, lavoro straordinario, festivo e notturno
Art. 119 - Articolazione dell’orario di lavoro

1) La durata normale del lavoro effettivo è fissata in quaranta ore settimanali suddivise in cinque, ovvero sei giorni lavorativi.
2) Per lavoro effettivo deve intendersi ogni lavoro che richiede un’applicazione assidua e continuativa; non rientra in tale accezione il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi goduti sia all’interno che all’esterno dell’azienda e le soste comprese tra l’inizio e la fine dell’orario di lavoro giornaliero.
3) Le Parti stipulanti il presente contratto, mediante specifico accordo tra le OO.SS. regionali, potranno prevedere orari settimanali inferiori alle quaranta ore anche mediante assorbimento di parte dei permessi retribuiti.
4) Per i lavoratori comandati fuori sede rispetto al luogo dove prestano normalmente servizio, l’orario di lavoro inizia a decorrere al loro arrivo sul posto indicatogli.
[…]
6) Per i lavoratori discontinui o con mansioni prevalenti di semplice attesa o custodia, la durata normale del lavoro effettivo è di 45 ore settimanali.
7) Sono fatti salvi gli accordi aziendali in tema di orario di lavoro.
8) Al personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell’azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi, qualora l‘attività lavorativa si svolga al di fuori del normale orario di lavoro, per il tempo strettamente necessario al regolare funzionamento dei servizi, non è dovuto alcun compenso ulteriore salvo le maggiorazioni previste ai sensi del presente CCNL all’Art. 121 punto n. 5 lett. c), d), e).
9) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, sorveglianza, pulizia degli impianti e tutti quei servizi che debbono essere eseguiti al di fuori del normale orario di lavoro, per il regolare espletamento delle suddette attività ovvero per garantire la sicurezza degli stessi preposti, nonché le verifiche e le prove straordinarie ovvero la realizzazione dell’inventario annuale, possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale.
10) Gli orari di lavoro praticati nell’azienda dovranno essere esposti in modo facile e visibile a tutti i dipendenti e devono essere comunicati, da parte dell’azienda, all’Ispettorato del Lavoro.
11) La durata massima dell’orario di lavoro è soggetta alla disciplina legislativa vigente.

Art. 120 - Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro
1) Considerate le particolari caratteristiche dei settori a cui il presente contratto si riferisce ed al fine di fronteggiare le variazione di intensità di lavoro, l’azienda - d’intesa con le OO.SS. firmatarie a livello territoriale potrà prevedere, in particolari periodi dell’anno e in caso di comprovate esigenze, regimi di orario che superino il normale orario settimanale di cui all’Art. 119 l’azienda dovrà darne comunicazione alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
2) In ogni caso, l’azienda potrà disporre eventuali eccedenze rispetto alle quarantotto ore settimanali lavorate, per un periodo massimo di 24 settimane annue.
3) A fronte del superamento dell’orario di lavoro normale, l'eccedenza delle ore o frazioni di ore effettivamente lavorate, confluiranno nel monte ore della banca ore a disposizione del lavoratore secondo i termini e le modalità di seguito specificate dal successivo articolo 122.
4) Per quanto concerne il lavoro straordinario, in presenza di ricorso da parte dell’Azienda a regimi di orario plurisettimanale, questo inizierà decorrere dalla prima ora successiva all’orario definito.
5) L’Azienda dovrà tenere registrazione delle ore in regime di flessibilità dandone comunicazione periodica ai lavoratori, alle RSA e all’Ente Bilaterale Territoriale di riferimento.
6) La flessibilità dell’orario di lavoro, così come disciplinata dal presente articolo, deve ritenersi vincolante per tutti i lavoratori e non prevede il lavoro domenicale.

Art. 121 - Lavoro straordinario
1) Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all’Art. 119 del presente contratto sono considerate lavoro straordinario.
2) È facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni lavorative straordinarie nel limite massimo di 250 ore annue per ogni lavoratore.
3) Le parti concordano che una quota pari al 50% del monte ore previsto dal superiore punto 2, possa confluire, al netto della maggiorazione economica oraria, previo accordo con il lavoratore e sentita - ove presente - la RSU aziendale, nella Banca delle Ore. La maggiorazione oraria anzidetta, dovrà comunque essere liquidata al lavoratore.
4) Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
[…]
6) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 25% sulla quota oraria della normale retribuzione, ai sensi dell’Art. 111 del presente CCNL.
7) Resta salvo il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.
[…]

Art. 122 - Banca delle ore
1) Le parti, riconoscendo l'opportunità che i lavoratori siano messi in condizione di utilizzare i riposi compensativi di cui all'ultimo comma dell’Art. 126, che sono a disposizione del singolo lavoratore, convengono di istituire la banca delle ore.
2) Tutte le tipologie di lavoro straordinario potranno confluire nel monte ore della Banca delle Ore al netto delle maggiorazioni orarie spettanti, che dovranno comunque essere liquidate al lavoratore.

Art. 123 - Modalità di fruizione
1) Il prelievo delle ore maturate avverrà con richiesta scritta presentata dal lavoratore entro 5 giorni dalla fruizione.
2) Ai fini del diritto di precedenza fa fede la data della richiesta.
3) I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per usufruire dei riposi compensativi, non dovranno superare la percentuale del 10% della forza occupata ed escludendo dai periodi dell'anno interessati all'utilizzo dei permessi i mesi di luglio, agosto e dicembre. Per la giornata di sabato o quella di maggiore intensità lavorativa nell'arco della settimana la percentuale non dovrà superare il 5% della forza occupata. Per le unità produttive al di sotto dei 30 dipendenti, tale diritto sarà goduto individualmente e a rotazione tra tutto il personale interessato.
4) I riposi compensativi saranno normalmente goduti in gruppi di 4 o 8 ore.
5) Per rispondere a particolari esigenze aziendali, diverse modalità potranno essere concordate nell'ambito dei confronti previsti in sede decentrata aziendale o territoriale.
6) Il datore di lavoro in caso di mancata richiesta di fruizione dei riposi compensativi per le ore depositate in banca ore potrà, entro il 31 Dicembre di ogni anno, individuare il periodo entro il quale il lavoratore debba comunque procedere alla fruizione delle ore maturate e residue relative all’anno precedente.
7) Al 31 dicembre di ogni anno l'azienda fornirà al lavoratore l'estratto conto individuale delle ore depositate nella banca, con i relativi movimenti.
8) I riposi compensativi nonché i permessi retribuiti aggiuntivi (banca ore) di cui agli articoli 126 e 127 non possono essere assorbiti da altri trattamenti aziendali in atto in materia di riduzione, permessi e ferie.
9) Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi decentrati in essere in materia di flessibilità.
10) I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che di diminuzione dell’orario contrattuale. La suddetta compensazione del monte ore del lavoratore deve essere disposta dall’Azienda entro un periodo massimo di 52 settimane da quando ha avuto inizio la flessibilità dell’orario contrattuale; qualora tali recuperi non siano stati disposti ovvero siano solo parziali, l’Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore il monte ore non utilizzato.

Art. 124 - Lavoro notturno
1) Sempre che non si tratti di turni regolari di lavoro, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le 22.00 e le 6.00.
[…]

Titolo X - Riposi, festività, permessi e congedi
Art. 126 - Riposi settimanali, festività, riposi compensativi e riposi retribuiti

1) Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
2) Il lavoratore straniero ovvero con esigenze religiose diverse - e solo se le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, concordato tra le parti. In tal caso, al lavoratore non verranno applicate le maggiorazioni salariali per il lavoro domenicale né le disposizioni contrattuali che prevedono riposi compensativi.
3) Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla Legge n. 370/1934 dovranno essere retribuite con una maggiorazione pari al 25% sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’Art. 111, fermo restando il diritto del lavoratore di godere del riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
4) Il lavoratore che nei casi consentiti dalla legge lavori di domenica godrà, oltre che delle percentuali di maggiorazione salariale previste dal punto precedente, anche del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana da concordare.
[…]

Titolo XII - Sicurezza nei luoghi di lavoro
Art. 148 - Attuazione normativa

1) Per l'attuazione delle disposizioni inerenti la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro di cui agli artt. 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni e del D.Lgs 81/08.
2) Le Parti, in previsione degli effetti della legge 30/2003, riaffermano la massima importanza che le norme di tutela previste nel Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni e del D.Lgs 81/08, vada inteso a tutela della totalità dei lavoratori presenti nel sito aziendale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto che li lega alla Azienda.

Art. 149 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS
1) Nelle Aziende con più di 15 dipendenti, ai sensi del presente CCNL, dovranno essere eletti dai lavoratori i rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS), ai suddetti verranno riconosciute le tutele di cui alla legge 300/70.
2) Le Parti, si impegnano, in sede di Ente Bilaterale, ad individuare ogni e qualsiasi strumento che possa semplificare gli adempimenti connessi alla materia, mediante la delega di determinate competenze e/o funzioni a soggetti terzi che ne assumano la responsabilità.

Titolo XV - Aziende di stagione
Art. 154 - Definizione e disciplina

1) Si considerano, secondo il presente contratto, aziende di stagione, le aziende che abbiano, comunque, un periodo di chiusura durante l’anno non inferiore a 3 mesi.
2) La durata massima e consecutiva dell'attività non potrà essere superiore a 9 mesi.
3) Non viene fissato alcun limite di assunzione del personale dipendente in considerazione del carattere stagionale dell’azienda.

Art. 158 - Orario di lavoro
1) L’orario di lavoro è fissato in 8 ore giornaliere, mentre per i lavoratori con mansioni discontinue o di semplice attesa è fissato fine ad un massimo di 10 ore da svolgersi in base alle esigenza dell’azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza alla normativa vigente.
2) Nel fissare tale durata di lavoro giornaliera si è tenuto conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori, conoscere l’entità del lavoro da svolgere che è caratterizzata dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché dagli altri eventi che possono comunque, ripercuotersi sull’attività aziendale.
3) La distribuzione dell’orario settimanale è fissata in sei giornate.
4) L’orario per la consumazione dei pasti del lavoratore, (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, metà mattina e pomeriggio) è di complessive due ore giornaliere, che dovranno essere decurtate dall’orario giornaliero di lavoro.