Tipologia: Aggiornamento protocollo di intesa
Data firma: ottobre 2012
Settori: Trasporti, Porti, Ravenna
Fonte: cgilra.it

Sommario:

Premessa
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Attuazione della disposizione di cui al paragrafo VII del Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna sottoscritto in data 1° febbraio 2008;
Aggiornamento del “Protocollo d’intesa sulla costituzione del sistema integrato per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI-RLSS)”;


Visto
La legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, modificata ed integrata dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535, convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
Il Decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 e s.m.i. relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485.
Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., inerente l’attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Protocollo d’Intesa per la Pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel Porto di Ravenna sottoscritto in data 10 febbraio 2011 recante disposizioni di aggiornamento del medesimo Documento sottoscritto nel febbraio 2008.
Considerato che ai sensi
dell’art. 16 della Legge 84/94 sono:
- operazioni portuali, il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell’ambito portuale.
- servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, dell’art. 16 della Legge 84/94 i servizi portuali ammessi sono individuati dalle Autorità Portuali attraverso una specifica regolamentazione;
del Decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 e s.m.i. ai fini dello stesso sono definite quali operazioni e servizi portuali: operazioni di carico, scarico, trasbordo deposito e movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale, operazioni complementari ed accessorie svolte nell'ambito portuale;
del DM 6-04-1994 la circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna e costituita dalle aree demaniali marittime del Porto di Ravenna;
Tenuto conto che
nelle aree adiacenti alle aree demaniali marittime vengono svolte anche attività che integrano le operazioni di carico scarico delle navi completando il c.d. “ciclo nave” quali il deposito della merce mediante mezzi o sistemi che agevolano il conferimento delle merci scaricate direttamente dalle navi;
in tale aree operano anche imprese non autorizzate ai sensi della Legge 84/94 in quanto aree che non rientrano nella circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Ravenna di cui al DM 6/04/1994.
Premesso che
le operazioni e servizi portuali svolti ad opera e sotto la responsabilità delle imprese art. 16, 17 e 18 della Legge 84/94 nonché, le operazioni di carico e scarico svolte nelle aree demaniali sono oggetto del Protocollo siglato il 10 febbraio 2011, accordo che aggiorna gli impegni già assunti nel precedente atto del 2008;
come previsto dal Documento di aggiornamento del Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna, sottoscritto in data 10 febbraio 2011, occorre procedere alla disciplina delle attività diverse dalle operazioni portuali quali i servizi portuali di cui alla Legge 84/94, nonché delle attività svolte nelle aree private dei terminal non disciplinate dalla Legge citata;
si è ritenuto necessario aggiornare il “Protocollo d’intesa sulla costituzione del sistema integrato per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI-RLSS)”, sottoscritto in data 1° febbraio 2008.
Tutto ciò premesso le parti sottoscrittrici concordano che

I
Sono operazioni e servizi portuali - ai fini della sicurezza sul lavoro - le attività svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese artt. 16, 17 e 18 della Legge 84/94 nonché le operazioni di carico e scarico svolte nelle aree demaniali, di cui al DM 6/04/1994.
Le operazioni citate ai fini delia tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono disciplinate anche dal D.Lgs. 272/99 e s.m.i.

II
Con il presente allegato gli impegni assunti dai protocolli citati - accordo sottoscritto nel febbraio del 2008 e aggiornamento sottoscritto nel febbraio 2011 - sono estesi ai servizi portuali, ex art. 16 della L. 84/94 e alle attività ex art. 68 del Codice della navigazione svolti nelle aree demaniali, di cui al DM 6/04/1994, ed individuati dalla Autorità Portuale, di seguito specificati:
• Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria
• Manovra vagoni ferroviari sottobordo
• Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa
• controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili
• spunta finalizzata al rilevamento di cubaggi, essenze e calibri di tronchi
• controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione
• portabagagli
• bonifica sostanze pericolose
• riparazione container
• montaggi e smontaggi ponteggi e tubolari
• disinfezione
• disinfestazioni
• derattizzazione
• vigilanza in porto e sulle navi
• eliminazione dei residui delle operazione portuali
Le operazioni citate ai fini della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono disciplinate anche dal D.Lgs. 272/99 e s.m.i.

III
Le attività svolte nelle aree private di proprietà delle imprese artt. 16, 17 e 18 della L. 84/94 - non comprese nell’area demaniale di cui al DM 06/04/1994 - sono disciplinate ai fini della tutela della salute e della sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro dal D.Lgs. 81/2008, in quanto non direttamente collegate alla operazioni di carico e scarico da nave. Tali attività sono:
• le operazioni di ricarica e riconsegna;
• le attività che hanno come oggetto l’utilizzo e la movimentazione delle merci e di ogni altro materiale successiva alle operazioni portuali di cui al paragrafo I;
• il facchinaggio e movimentazione delle merci.
• l'autotrasporto interno

IV
Assunto che, al fine di impedire la concorrenza sleale tra le imprese e di garantire per i lavoratori condizioni normative ed economiche adeguate, si ritiene fondamentale il rispetto dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, quali ad esempio le parti firmatarie del presente protocollo, per le attività di cui al punto III le parti sottoscrittrici si impegnano, entro sei mesi dalla firma, in coerenza con gli SGS adottati, a individuare le linee di indirizzo, per la definizione di criteri di qualificazione delle imprese ai fini della sicurezza igiene del lavoro per quanto riguarda:
• la formazione del personale impiegato dalle società esterne;
• la valutazione dei rischi per la specifica attività;
• il DUVRI - Documenti Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza;
• le attrezzature e macchinari utilizzati

V
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo le organizzazioni sindacali Cgil Cisl e Uil, unitamente alle organizzazioni di categoria, si impegnano a:
• promuovere e organizzare (ove necessario) l’elezione dei RLS in tutte le aziende che svolgono le operazioni o servizi di cui ai paragrafi I, e II, ossia, in tutte le aziende autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18, della Legge n. 84/94;
• costituire il coordinamento dei RLSS del porto di Ravenna e ad individuare i RLS di sito del Porto di Ravenna (SI-RLSS).
Il SI-RLSS è composto da n. 3 membri, individuati dalle OO.SS. di categoria firmatarie il vigente CCNL dei Lavoratori dei Porti, in rappresentanza dei RLS delle società che svolgono le attività di cui paragrafo I.

VI
Le imprese che svolgono le operazioni o servizi di cui ai paragrafi I e II, si impegnano a:
- rilasciare ai lavoratori costituenti il SI-RLSS del porto di Ravenna le necessarie autorizzazioni al fine di garantire il pieno svolgimento dei compiti loro assegnati;
- riconoscere al SI-RLSS, parimenti a quanto previsto per i RLS aziendali, le attribuzioni di cui al D.Lgs. 81/2008, in specifico:
a) l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni di cui ai paragrafi I e II del presente allegato;
b) la consultazione preventiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda;
c) l’acquisizione delle informazioni e della documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative alle attività di cui ai paragrafi I, II.
d) l’acquisizione, per le attività di cui al paragrafo III, delle informazioni relative alla documentazione di legge riguardante il sistema della sicurezza (nominativo MC, DVR ecc ...), compresi gli appalti o affidamenti di attività o servizi- facchinaggio ecc.... In caso di mancata nomina dell’RLS o dell’RLST (sia nell’impresa terminalista che nelle imprese appaltatici) o in caso di ipotesi concordate di carenza di rapporti o partecipazione, previa consultazione del RSPPA dell’impresa terminalista, verrà stabilito l’accesso alle aree interessate per il SI RLSS.

VII
Il SI-RLSS, ed i suoi componenti aventi funzione di RLS di Sito, saranno assimilati al RLS aziendale e saranno progressivamente qualificati mediante appositi corsi di formazione/aggiornamento.
Le parti definiranno altresì le modalità in cui l’accesso di cui al punto VI potrà avvenire con carattere d’urgenza. Per l’attività di interlocuzione con l’azienda e/o con i RLS aziendali / RLST e/o con i lavoratori coinvolti nelle operazioni l’accesso sarà possibile previa presentazione all’azienda la quale potrà predisporre l’accompagnamento avvalendosi anche del SI-SPPA o altro soggetto delegato dell’azienda.
Le modalità di accesso saranno disciplinate da un accordo separato con le associazioni di categoria interessate firmatarie del presente accordo.
Il SI-RLSS, venuto a conoscenza diretta od indiretta di situazioni di criticità o di rischio, anche in via preventiva, coinvolgerà tempestivamente l’impresa, il SI SPPA, nonché l’RLS/RLST e l’RSPP dell’azienda oggetto di tale segnalazione al fine di promuovere un confronto per l’individuazione congiunta di misure correttive applicabili. Di tale intervento sarà redatto a firma congiunta apposito verbale.

VIII
Il SI-RLSS potrà promuovere, d’intesa con i RLS aziendali / RLST, attività di monitoraggio generale nell’ambito territoriale ed operativo di competenza.
Le imprese terminaliste trasmetteranno tempestivamente al SI RLSS i dati relativi ai RLS aziendali, propri e delle imprese appaltatrici (nominativi e modalità per effettuare i contatti). Ogni 6 mesi verrà organizzato, col coordinamento del SI-RLSS, un incontro plenario di tutti i RLS/RLST (delle imprese Terminaliste, delle imprese di facchinaggio che intervengono presso le Imprese Terminaliste e quanti altri riconducibili al presente allegato, operanti nell'alveo portuale) al fine di uniformare conoscenza, modalità operative e promuovere buone prassi.

IX
Oltre alla formazione prevista dalle vigenti disposizioni, l’Autorità Portuale provvede ad organizzare a proprio carico programmi di formazione specifica per i RLSS, come previsto dal Protocollo aggiornato in data 10 febbraio 2011.

X
Il SI-RLSS ed il SI-SPPA effettueranno congiuntamente Tesarne delle attività sopra elencate al fine di individuare, per tutte le Imprese esercenti Tatti vita di cui ai paragrafi I e II operanti nel porto di Ravenna, linee di indirizzo quale riferimento per la predisposizione di procedure operative e per l’elaborazione di procedure d’accesso agii stabilimenti, con particolare riferimento all’autotrasporto.

XI
Considerato quanto convenuto nel presente Documento, con particolare riferimento all’introduzione della figura dei RLST, le parti firmatarie si impegnano, entro sei mesi dalla sottoscrizione, ad effettuare una verifica congiunta della funzionalità di quanto previsto dal presente Protocollo.