Tipologia: Aggiornamento protocollo di intesa
Data firma: 19 marzo 2014
Validità: triennale
Parti: Enti, OO.AA., OO.SS.
Settori: Trasporti, Porti, Ravenna
Fonte: port.ravenna.it

Sommario:

Aggiornamento
Allegato 1 Accordo tra Confindustria Ravenna, Confimi Impresa Ravenna, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti per l’accesso e la consultazione inerente alle operazioni e servizi portuali svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese artt. 16, 17, 18 della legge 84/94
Allegato A Richiesta di sopralluogo in sito
Allegato B Regolamento attuativo dell’accordo per l’accesso e la consultazione inerente alle operazioni e servizi portuali svolte dalle imprese artt. 16, 17, 18 della legge 84 nelle aree interessate dal “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” e dal relativo allegato

Aggiornamento del Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna

Visto
- la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale modificata ed integrata dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647;
- il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n. 272 relativo all’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., inerente l'attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il protocollo d’Intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna sottoscritto presso la Prefettura di Ravenna il 1.2.08;
- l’Aggiornamento del protocollo 2008, sottoscritto davanti al Prefetto di Ravenna il 10.2.2011;
Si concorda
1. di confermare le disposizioni dei protocolli citati per le parti che non siano già andate in esaurimento;
2. di riformulare l’art. 2 dell’Aggiornamento del Protocollo del 10.2.2011 “Comunicazione informazioni” col seguente testo:
- AUSL predispone, previa consultazione in sede comitato art. 7 d.lgs. 272/99, la modulistica per la raccolta delle informazioni relative a infortuni e incidenti.
- Si ravvisa la necessità di una puntuale e regolare comunicazione secondo le tempistiche concordate, da parte delle imprese ad Autorità Portuale e AUSL, delle informazioni relative a infortuni e incidenti secondo le modulistiche predisposte da AUSL e di altre informazioni richieste al fine di poter svolgere al meglio le funzioni di prevenzione anche in relazione a temi proposti dal Comitato art. 7 dlgs 272/99.
3. Si considera come parte integrante del presente protocollo l’allegato “Accordo per l’accesso e la consultazione inerente alle operazioni e servizi portuali svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese artt. 16, 17, 18 della Legge 84/94” (All. 1);
4. Si intende che il monte ore di 3600 ore/anno da riconoscersi e rimborsarsi da parte dell’Autorità Portuale di Ravenna per l’attività RLSS può essere utilizzato, per le ore non fruite, in altre annualità nell’ambito di validità del presente protocollo;
5. Si intende che le norme di attuazione del presente protocollo hanno a tutti gli effetti piena validità per un periodo di 90 giorni dopo la sua scadenza, nel caso esso non sia stato rinnovato entro la scadenza stessa;

Ravenna, 19 marzo 2014 

PREFETTO DI RAVENNA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
SINDACO DEL COMUNE DI RAVENNA
AUTORITÀ PORTUALE
AUTORITÀ MARITTIMA
AUSL
[ISPESL]
[DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO]
INPS
INAIL
VIGILI DEL FUOCO
CONFINDUSTRIA
CONFIMI IMPRESA
CNA
CONFART1GIANATO
LEGACOOP RAVENNA
CONFCOOPERATIVE UNIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
[AGCI - Associazione Generale Cooperative Italiane – Ravenna]
CGIL
FILT CGIL
CISL
FITCISL
UIL
UILTRASPORTI


Allegato 1
Accordo tra Confindustria Ravenna, Confimi Impresa Ravenna, Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti per l’accesso e la consultazione inerente alle operazioni e servizi portuali svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese artt. 16, 17, 18 della legge 84/94


Visto che
- In data 1° febbraio 2008 è stato siglato in Prefettura il “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna”;
- in data 15 maggio 2008 è entrato in vigore il DLgs 81/2008 T. U. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale modificata ed integrata dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647;
Premesso che
- il Protocollo del 1° febbraio 2008 si applica alle operazioni e servizi portuali - come definite dalla L. 84/94 - svolte ad opera e sotto la responsabilità delle imprese art. 16, 17 e 18 della L. 84/94;
- si è costituito, ad iniziativa delle OO.SS., il “Sistema integrato di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza del sito” (SI-RLSS), composto da tre membri individuati con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia;
- si è costituito il coordinamento SI-SPPA - Sistema integrato dei servizi di prevenzione e protezione aziendali - ed è stato designato l'esperto qualificato per il confronto periodico con i RLSS e per il confronto con i coordinamenti istituzionali.
Le parti concordano sul fatto che è necessario:
- accrescere complessivamente la cultura e la pratica della sicurezza delle imprese e dei lavoratori, per elevare in modo strutturale e permanente i livelli di sicurezza nelle attività portuali;
- accrescere i livelli di formazione dei lavoratori e degli operatori in materia di sicurezza;
- ricercare soluzioni che coniughino produttività e sicurezza al fine di garantire la capacità del porto di concorrere nel contesto portuale nazionale ed internazionale;
- rendere più efficace l’attività di indirizzo, prevenzione e controllo degli Enti a ciò preposti attraverso tutte le opportune forme di coordinamento e modalità di continuo interscambio con le imprese, i lavoratori e le loro rappresentanze;
- dare attuazione in modo puntuale ed efficace alle norme in essere e contribuire alla revisione delle norme speciali per la sicurezza delle operazioni portuali (D.lgs. 272/99);
- valorizzare il ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di sito (RLSS), dando così completa attuazione al disposto dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08 cosi come concordato con la sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” ed il relativo Allegato.
- promuovere l'individuazione e l’applicazione delle buone prassi in materia di sicurezza sul lavoro nell’ambito portuale ricercandone, ovunque esse siano applicate, anche al di fuori del nostro settore;
- la concorrenza tra i porti e tra le imprese dello stesso porto non può essere distorta a causa di diversi livelli di rispetto della sicurezza e di conseguenza le parti si impegnano a contribuire ad una progressiva omogeneizzazione degli strumenti e delle procedure operative di base.
Considerato che
- come previsto dall’art. 49 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, i RLSS esercitano le attribuzioni del RLS aziendale di cui all’art. 50 del D.Lgs. 81/2008, per le imprese in cui non vi sia stata la designazione od elezione di RLS;
- come convenuto dal “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” e dal relativo Allegato, il SI-RLSS, ed i suoi componenti aventi funzioni di RLS di Sito sono assimilati al RLS aziendale con le medesime funzioni previste dalia vigente normativa, affiancando gli stessi con competenza per tutte le imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della L. 84/94;
- ai sensi dell’art. 49 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, il RLSS realizza il coordinamento degli RLS aziendali delle imprese presenti nel sito portuale, tramite il “Coordinamento degli RLS aziendali” istituito ad iniziativa delle OO.SS. di categoria in applicazione del “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” e del relativo Allegato;
- il ruolo del RLSS non si sovrappone ne sostituisce a livello aziendale a quello del RLS, affiancandolo nell’esercizio delle attribuzioni previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/2008.
- il SI-RLSS, ha competenza nell’ambito di applicazione del Protocollo siglato e del relativo Allegato, in riferimento alla possibilità di accesso e di intervento nelle imprese esercenti operazione e servizi portuali ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della legge 84/94;
- le imprese portuali, su specifica richiesta dei RLSS, si impegnano ad effettuare, con i rispettivi RLS aziendali (quando presenti) e con il SI-RLSS una dettagliata analisi, adeguatamente rendicontata, degli eventi infortunistici e degli incidenti (ivi compresi i ” mancati infortuni” e/o eventi di rischio che abbiano comportato la sospensione delle operazioni portuali) e delle relative modalità di accadimento, al fine di consentire il perfezionamento dei sistemi di prevenzione e di adeguare, quando necessario, le procedure operative.
- le imprese portuali si impegnano a consentire ai lavoratori costituenti il SI-RLSS del porto di Ravenna le necessarie autorizzazioni al fine di garantirne il pieno svolgimento dei compiti loro assegnati, ivi compresa la possibilità di accesso con carattere d’urgenza che sarà possibile previa comunicazione all’azienda la quale potrà predisporre l’accompagnamento;
- il resoconto delle attività, di cui ai presente, saranno esposte al comitato art. 7 del D.lgs. 272/99.
- le imprese e le OO.SS. sottoscrittrici del Protocollo del 1° febbraio 2008 hanno concordato di aggiornare le modalità organizzative e funzionali dell‘attività in essere, svolte dagli RLS di Sito componenti il Sistema Integrato per la Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito (SI-RLSS).
Le parti sottoscrittrici il presente Accordo
convengono quanto segue

1. Di riconoscere il SI-RLSS, ed i suoi componenti quali RLS di Sito con competenza per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della legge 84/94, per tutte le operazioni portuali nonché quelle ad esse correlate funzionali all’arrivo e partenza delle navi svolte nelle aree private, contermini alle banchine portuali.
2. Di riconoscere il SI-SPPA con competenza per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18, della legge 84/94, per tutte le operazioni portuali nonché quelle ad esse correlate funzionali all’arrivo e partenza delle navi svolte nelle aree private, contermini alle banchine portuali.
3. Di escludere dalla competenza del SI-RLSS e del SI-SPPA tutte quelle attività di tipo industriale e/o di trasformazione, le officine ed i relativi servizi di manutenzione/riparazione, gli uffici che rimangono di esclusiva competenza del SPP aziendale e del RLS aziendale, fatto salvo quanto previsto al punto VI dall’aggiornamento del “protocollo d’intesa sulla costituzione del sistema integrato per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI-RLSS)” siglato il 4 ottobre 2012.
4. I lavoratori di cui al punto 1 avranno competenza per tutte le Imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17, 18 della legge 84/94, per tutte le attività direttamente correlate alle operazioni portuali, funzionali all’arrivo e partenza delle navi nelle aree contermini ed avranno accesso alle aree in cui le stesse vengono svolte secondo le modalità stabilite dal presente Accordo, fatto salvo quanto previsto al punto VI dall’aggiornamento del “protocollo d’intesa sulla costituzione del sistema integrato per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza di sito (SI-RLSS)” siglato il 4 ottobre 2012.
5. Fermo restando quanto stabilito nel punto 3, per l’accesso alle banchine in area demaniale nonché per l’accesso ai luoghi di lavoro cui al punto 4 si procede sulla base delle seguenti indicazioni:
a) L’accesso ai luoghi di lavoro da parte degli RLSS per l’attività di interlocuzione con l’azienda e/o con i RLS aziendali e/o con i lavoratori coinvolti nelle operazioni sarà possibile previa comunicazione scritta da inviare all’azienda;
b) L’accesso ai luoghi di lavoro degli RLSS avviene a richiesta comunicata e concordata con gli RLS aziendali, con comunicazione scritta all’impresa e alla associazione di appartenenza, utilizzando il modulo allegato A parte integrante del presente Accordo; l’azienda potrà predisporre l’accompagnamento avvalendosi oltre che dell’Associazione di appartenenza ai cui è iscritta anche del SI-SPPA o altro soggetto delegato; la mancata predisposizione di accompagnamento da parte dell’azienda non costituisce motivo di impedimento per l’accesso.
c) L’accesso consiste nella visita dei luoghi di lavoro ove si svolgono le operazione di cui al punto 4 e la consultazione dei documenti elencati nel modulo di richiesta, nonché gli eventuali approfondimenti tecnici in merito alle operazioni per le quali non sono fornite adeguati elementi di conformità ai fini della sicurezza.
d) Entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, ricevuta dall'RLS aziendale, l’impresa interessata o associazione di appartenenza deve concordare e fissare la data per l’accesso ai luoghi di lavoro di cui al punto 4;
e) In caso di mancata conferma nei termini di 7 giorni, il SI-RLSS trasmette comunicazione all’Autorità Portuale e alla Associazione di categoria rappresentativa dell’impresa interessata; l’Autorità Portuale procederà a convocare entro 5 giorni lavorativi le parti interessate (impresa, SI-RLSS) al fine di promuovere il confronto e fissare una nuova data per l’accesso; in caso di mancata partecipazione all’incontro viene trasmessa, da parte dell’ente convocante, comunicazione all’Ausl.
f) Nei casi di urgenza su segnalazione al SI-RLSS, l’accesso al sito senza il preavviso di cui al punto d) può avvenire, previo comunicazione del SI-RLSS all’impresa a Confìndustria Ravenna; l’accesso è comunque soggetto ad autorizzazione dell’impresa; in caso di diniego all’accesso si procede secondo quanto stabilito al punto e);
g) La consultazione e la visita programmata/programmabile nei luoghi di cui al punto 4 viene inoltre definita dal regolamento attuativo che integra il presente accordo (allegato B).
Il presente accordo ha validità triennale. Alla scadenza e/o in caso di disdetta rimarrà in vigore fino al rinnovo successivo.
In casi di eventuali nuove normative di legge o contrattuali, che interverranno sulla materia in oggetto, le parti si impegnano e prenderne visione ed adeguare il presente Accordo.
In considerazione del carattere sperimentale dell’intesa, le parti convengono altresì di riunirsi entro 12 mesi, o a richiesta se necessario, per verificare le modalità di funzionamento ed i relativi risultati. 

Le associazioni di categoria
Confindustria Ravenna
CONFAMI IMPRESA Ravenna
in rappresentanza dei datori di lavoro delle imprese autorizzate ai sensi degli artt. 16, 17 e 18 della legge 84/94,
le Organizzazioni Sindacali
FILT CGIL
FIT CISL
UIL TRASPORTI
SI-RLSS
SI-SPPA


Allegato B
Regolamento attuativo dell’accordo per l’accesso e la consultazione inerente alle operazioni e servizi portuali svolte dalle imprese artt. 16, 17, 18 della legge 84 nelle aree interessate dal “Protocollo d’intesa per la pianificazione degli interventi sulla sicurezza del lavoro nel porto di Ravenna” e dal relativo allegato


Attività SI-RLSS
1) Il SI-RLSS, nella gestione della propria attività, indica un coordinatore che si rapporterà con l’Autorità Portuale e con il Coordinatore del SI-SPPA - Sistema integrato dei servizi di prevenzione e protezione aziendali.
2) Il SI-RLSS individua i siti da visitare sulla base di:
- programmi, generali e puntuali, redatti al fine di accrescere ed elevare la sicurezza all’interno del porto di Ravenna;
- segnalazioni pervenute dalle Organizzazioni firmatarie dei contratti di lavoro
- segnalazioni pervenute ai RLSS e/o RLS aziendali e si confronterà, coi membri del SIRSPP, cosi come prescritto al punto X dell’aggiornamento al protocollo porto siglato il 4 ottobre 2012.
3) Il SI-RLSS in accordo con il SI-RSPPA definisce l’elenco delle imprese a cui viene richiesta la consultazione nonché il programma temporale - visita e predispone le relative richieste (come da modello concordato), inviandone copia all’Autorità Portuale.
Il SI-RLSS e l’azienda, a seguito dell’intervento, redigeranno un verbale di visita che sarà trasmesso in copia all’Autorità Portuale, alle OO.SS. e alla Confindustria di Ravenna, con le stesse modalità con cui è stata richiesta la visita. Nel verbale dovranno essere indicate le attività svolte e eventuali osservazioni.
Analoga procedura verrà adottata anche nel caso in cui non sia possibile la redazione congiunta del verbale. Le OO.SS e Confindustria Ravenna convocheranno d’ urgenza una verifica congiunta.

Ravenna, 19 marzo 2014