Categoria: 2001
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Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 23 febbraio 2001
Parti: Enti, OO.AA., OO.SS.
Settori: Trasporti, Porti, Ravenna
Fonte: port.ravenna.it

Sommario:

Premessa
Azione di coordinamento per la sicurezza
Responsabilità del personale addetto al coordinamento
Iniziative di formazione e informazione

Protocollo di intesa per l’applicazione del D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272

Per far si che le operazioni di imbarco e sbarco avvengano in un quadro di massima sicurezza, razionalità ed efficacia le parti firmatarie del presente Protocollo di Intesa convengono quanto segue.

Premessa
La promozione del coordinamento delle attività che si svolgono durante le operazioni di imbarco e sbarco discende dal Dlgs 626/94 (art. 7), norma generale di riferimento, ed è volontà delle parti condividere le azioni che possono assicurare nel contempo le necessarie condizioni di sicurezza durante tali operazioni, e condizioni di efficacia operativa e razionalità nella organizzazione del lavoro.
Ciò soprattutto alla luce della predisposizione in forma condivisa dei Piani di sicurezza per le varie tipologie di operazioni di imbarco e sbarco, che implicano una azione di coordinamento.
Il coordinamento per la sicurezza si esplica nella funzione di controllo dell'attuazione dei piani di sicurezza e protezione da parte di personale dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 il quale - in modo coerente e compatibile con l'organizzazione del lavoro dell'impresa stessa - curerà, all'interno dei propri compiti operativi, anche le azioni di seguito indicate.
Alla luce della varia e complessa organizzazione del lavoro portuale, tale funzione può essere svolta seguendo contemporaneamente più navi, garantendo comunque per ogni nave l'unitarietà della funzione e la copertura dell'intero ciclo di lavorazione, anche attraverso turnazioni laddove la durata delle operazioni lo renda necessario.

Azione di coordinamento per la sicurezza
Di seguito vengono indicate le azioni che metterà in atto per soddisfare in termini compiuti l’esigenza di coordinamento, il personale dell’impresa per la sicurezza nelle operazioni di imbarco/sbarco e cioè:
1) Prendere visione e/o elaborazione del piano di imbarco/sbarco;
2) Verificare, prima dell’inizio di qualsiasi operazione di imbarco/sbarco o servizio correlato, che le condizioni della nave corrispondano alle previsioni del Piano, ciò anche alla luce della check-list compilata dal comando nave che farà poi parte integrante del piano di sicurezza;
3) Assicurare che le ditte coinvolte nelle operazioni o servizi accessori siano edotte sui contenuti del piano essendo la condizione necessaria perché queste adottino comportamenti coerenti con lo stesso e possano rispettare le disposizioni e procedure previste;
4) Segnalare immediatamente al responsabile dell’impresa stessa e/o al/ai responsabili delle imprese che concorrono alle operazioni di imbarco/sbarco comportamenti non coerenti con il piano o non rispettosi delle disposizioni e procedure in essere previste che dovessero venire riscontrate nelle eventuali ispezioni alle operazioni di imbarco/sbarco;
5) Assicurare che non vengano rimossi o modificati senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo;
6) Segnalare immediatamente al responsabile dell’impresa stessa e/o al/ai responsabili delle imprese che concorrono alle operazioni di imbarco/sbarco eventuali deficienze delle macchine, apparecchiature, attrezzature in genere e dei dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo, nonché ogni altra situazione di pericolo o eventuali usi scorretti di cui venga a conoscenza;
7) Adoperarsi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre condizioni di pericolo e/o deficienze delle attrezzature e dei mezzi di protezione. Nel caso di situazioni di pericolo non previste dal Piano, segnalarle al responsabile dell’impresa e al RSPP per l’assunzione delle misure conseguenti;
8) Sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, così come previsto nei piani di sbarco le operazioni che comportano tale pericolo e darne immediata comunicazione al responsabile dell’impresa stessa.
La succitata procedura di coordinamento individua i requisiti minimi da intraprendere e al riguardo si considera comunque sufficientemente esaustiva dell’azione di coordinamento prevista.

Responsabilità del personale addetto al coordinamento
Al personale dell’impresa autorizzata, che in modo coerente e compatibile con l’organizzazione del lavoro aziendale svolge anche le funzioni di coordinamento più sopra indicate, competono le responsabilità e le funzioni di “preposto”, come previste dalle vigenti leggi in materia.

Iniziative di formazione e informazione
Al personale delle imprese autorizzate, cui vengono affidati i compiti di cui sopra, che le imprese selezioneranno tra figure in possesso di idonei professionali, saranno dedicate apposite azioni formative supplementari individuate ed espletate in collaborazione anche con la AUSL ed Autorità Portuale, tese ad incrementare i requisiti professionali di tale personale.
Le parti convengono inoltre di effettuare annualmente una verifica della attuazione del presente Protocollo e delle problematiche da essa evidenziate anche attraverso il coinvolgimento del Comitato per la Sicurezza e l'Igiene del Lavoro portuale ex art. 7 D.Lgs. 272/99.

Ravenna, 23 febbraio 2001

Autorità Portuale di Ravenna: Il Presidente
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna: Il Direttore Generale
Associazione Industriali della Provincia di Ravenna: Il Presidente
Cgil
Cisl
Uil