Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 04 novembre 2014, n. 23473 - Infortunio e incapacità di intendere e di volere; trasferimento di azienda





 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido - Presidente -
Dott. VENUTI Pietro - Consigliere -
Dott. BERRINO Umberto - Consigliere -
Dott. ARIENZO Rosa - Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso 16729/2013 proposto da:
P.G. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 237, presso lo studio dell'avvocato ... che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ..., giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
- FALLIMENTO SI. S.P.A. IN LIQUIDAZIONE P.I. (OMISSIS), in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell'avvocato ..., che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ..., giusta delega in atti;
S. S.P.A. - SOCIETA' in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA C.F. (OMISSIS), in persona dei Commissari straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA VERDI 9, presso lo studio dell'avvocato ..., che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 213/2013 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/04/2013 R.G.N. 608/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/2014 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
udito l'Avvocato ...;
udito l'Avvocato ... per delega ...;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con ricorso al Tribunale di Casale Monferrato, P.G. esponeva: di essere stato dipendente di S. s.p.a. fino alla sua ammissione all'amministrazione straordinaria; di avere subito nell'anno 2003 un infortunio sul lavoro con effetti invalidanti permanenti in misura del 22%, comportanti anche stati di confusione specie in situazioni di stress e di elevata rumorosità ambientale; di avere, in occasione del trasferimento di azienda dalla predetta società a SI. s.p.a. in liquidazione (poi fallita), sottoscritto il 24 luglio 2007 un verbale contenente (contro la sua volontà di acquisire anzi la responsabilità solidale della cessionaria per il proprio credito risarcitorio da infortunio, con richiesta di modifica in tale senso del precedente verbale di conciliazione sottopostogli il 6 luglio 2007) invece la rinuncia al passaggio alle dipendenze della cessionaria, ai sensi dell'art. 2112 c.c., per induzione in errore sul suo contenuto, stato di incapacità di intendere e di volere e sotto la pressione psicologica di esponenti della cedente e di colleghi. Sulla base di tali allegazioni conveniva in giudizio il Fallimento SI. s.p.a. in liquidazione e S. s.p.a. in a.s. chiedendo l'annullamento del verbale sottoscritto per le ragioni esposte e il riconoscimento del diritto al passaggio alle dipendenze di SI. s.p.a. dal 16 luglio 2007, per effetto automatico ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la conseguente nullità, anche sotto questo profilo, della rinuncia.

Nel contraddittorio con le costituite parti convenute, il Tribunale adito respingeva per infondatezza, anche per contraddittorietà delle circostanze allegate, le domande del ricorrente; e parimenti la Corte d'appello di Torino ne rigettava l'appello, con sentenza 19 aprile 2013.

Sulla base delle previsioni del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, commi 4 e 5, della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 4 bis, e del tenore dell'accordo di trasferimento (passaggio di 900 dipendenti alla data del 16 luglio 2007, posticipata al 27 dello stesso mese e perfezionamento dell'assunzione previa sottoscrizione di verbale di conciliazione in sede sindacale, contenente rinuncia alla solidarietà della cessionaria per i debiti pregressi), la Corte territoriale escludeva l'esistenza di un diritto al passaggio alle sue dipendenze (per deroga al regime di continuità del rapporto di lavoro stabilito in via ordinaria dall'art. 2112 c.c.) nel caso di eventuale annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto dal lavoratore per errore o incapacità naturale: quest'ultima condizione in particolare smentita dalle contraddittorie deduzioni dello stesso in ricorso introduttivo, nell'esposto al Presidente della Repubblica e nella richiesta di esperimento del tentativo di conciliazione.

P.G. ricorre per cassazione con due motivi, cui resistono con controricorso il Fallimento SI. s.p.a. in liquidazione e S. s.p.a. in a.s.: quest'ultima con ulteriore illustrazione in memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Diritto

Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, art. 2112 c.c., e L. n. 428 del 1990, art. 47, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte territoriale, equivocando su quanto stabilito nel verbale di conciliazione personalmente sottoscritto e nell'accordo sindacale in occasione del trasferimento d'azienda, erroneamente ritenuto possibile la deroga alla continuità lavorativa dell'art. 2112 c.c., in realtà non prevista, se non limitatamente al numero massimo di 118 dipendenti da collocare in mobilità per il raggiungimento del diritto al trattamento pensionistico entro il 1 gennaio 2014 (punto 9 dell'accordo) ed esclusa la prosecuzione del rapporto per i dipendenti ricusanti l'assunzione alle dipendenze della cessionaria alle condizioni previste nell'accordo (punto 10): sicchè il ricorrente, non rientrante tra i lavoratori prossimi alla pensione nè scriminabile per la rivendicata tutela del proprio credito risarcitorio anche nei confronti della cessionaria, di cui preteso il vincolo di responsabilità solidale con la datrice cedente, ben titolare di un diritto soggettivo di passaggio alle dipendenze di S. s.p.a. in a.s., non avendo inteso rinunciarvi nè consapevolmente nè liberamente. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato accertamento, nonostante reiterate allegazioni e istanze, della sua sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale (contrario alla propria volontà di passaggio diretto alle dipendenze della cessionaria, salva riserva di azione civile nei confronti dei responsabili dei danni per l'infortunio subito, in quanto contenente rinuncia ad esso) in stato di incapacità naturale dipendente da esso e comunque per errore essenziale e riconoscibile: pertanto da annullare.

Il primo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, art. 2112 c.c., e L. n. 428 del 1990, art. 47, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non prevista possibilità, in base ad accordo sindacale (e non di conciliazione sottoscritto dal ricorrente), di deroga alla continuità lavorativa dell'art. 2112 c.c., è infondato.

Osserva la Corte come tra S. s.p.a. in a.s. e SI. s.p.a. sia intervenuta una cessione di ramo d'azienda con trasferimento parziale dei lavoratori (in numero di 900) dalla prima, cedente, alla seconda, cessionaria, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, e L. n. 428 del 1990, art. 47: come si evince dai verbali di accordo 27 giugno 2007 in atti (doc. 2 del fascicolo di primo grado di S. s.p.a. in a.s.).

Come noto, la prima disposizione, nel regolare la vendita di aziende in esercizio nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, prevede in particolare, nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento stabilite dal L. n. 428 del 1990, art. 47, la possibilità di accordo tra le parti per un trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente (comma 4) e l'esclusione, "salva diversa convenzione", della responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute, anteriori al trasferimento (comma 5).

E l'art. 47 citato stabilisce, in particolare, per i trasferimenti riguardanti imprese in amministrazione straordinaria, l'applicabilità dell'art. 2112 c.c., "nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo" tra le parti (comma 4 bis) e l'esclusione della sua applicazione "ai lavoratori il cui rapporto continua con l'acquirente... salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore" (comma 5).

E la derogabilità, laddove prevista, anche peggiorativa del trattamento dei lavoratori, in base a tale ultima disposizione, in deroga all'art. 2112 c.c., si giustifica con lo scopo di conservare i livelli occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente e si legittima con la garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie (Cass. 22 settembre 2011, n. 19282; Cass. 5 marzo 2008, n. 5929). Appare evidente come la priorità di tutela dal piano del singolo lavoratore (cui risponde l'esclusiva applicazione dell'art. 2112 c.c.) si sia spostata al piano dell'interesse collettivo al perseguimento dell'agevolazione della circolazione dell'azienda quale strumento di salvaguardia della massima occupazione, in una condizione di obiettiva crisi imprenditoriale, anche al prezzo del sacrificio di alcuni diritti garantiti dall'art. 2112 c.c., pur sempre in un ambito tutelato di consultazione sindacale.

Ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, come documentato dai verbali di accordo citati, oggetto di attento e corretto esame dalla Corte torinese e di cui da conto anche P.G. (in particolare, a pgg. 15 e 16 del suo ricorso). Da essi risulta, ai fini qui d'interesse, il passaggio di 900 dipendenti alle dipendenze di SI. s.p.a. a far data dal 16 luglio 2007, con mantenimento per il personale residuo del trattamento CIGS ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 3, e alla mobilità (c.d. "lunga" in relazione al D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 18 giugno 2006) al termine del periodo di CIGS (artt. 2 e 4 del verbale di accordo 27 giugno 2007 tra Iar- SI. in a.s., S. s.p.a. in a.s., G. Holding s.p.a., SI. s.p.a. e relative Unioni industriali provinciali con le Organizzazioni Sindacali nazionali), con puntualizzazione della regolamentazione di detto passaggio e dell'esclusione della prosecuzione del rapporto con l'acquirente nel coevo accordo tra SI. s.p.a. e Unioni industriali provinciali con le Organizzazioni Sindacali nazionali (p.ti da 6 a 9 delle premesse e artt. da 2 a 7) ed espressa esclusione di prosecuzione del rapporto di lavoro (previa sottoscrizione individuale di apposito verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 411 c.p.c., presso la Commissione di conciliazione in sede sindacale, come da allegati: art. 9) per "i dipendenti che rifiuteranno l'assunzione presso SI. s.p.a. alle condizioni previste dal presente accordo" (p.to 10 delle premesse).

Tra queste condizioni, era prevista la rinuncia alla solidarietà della società cessionaria per le obbligazioni anteriori al trasferimento, in deroga al'art. 2112 c.c., comma 2 (art. 3 del verbale di conciliazione individuale, ai sensi dell'art. 411 c.p.c., allegato all'accordo sopra illustrato e pertanto parte dell'accordo):

ciò che il ricorrente ha rifiutato, senza alcuna sua legittima doglianza in ordine alla violazione delle norme denunciate, sopra scrutinate. Sicchè, in applicazione dell'art. 384 c.p.c., comma 1, può essere enunciato il seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi di cessione d'azienda, ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 63, e L. n. 428 del 1990, art. 47, con trasferimento parziale dei lavoratori dipendenti al cessionario, la rinuncia alla sua solidarietà per le obbligazioni anteriori ad esso quale condizione per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario, oggetto di previsione dell'accordo concluso ai sensi della L. n. 428 del 1990, art. 47, costituisce deroga consentita all'art. 2112 c.c.".

Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 428, 2697 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato annullamento del verbale di conciliazione sindacale, sottoscritto in stato di incapacità naturale o per induzione in errore essenziale, è inammissibile.

Non sussiste, infatti, la violazione di norme di diritto denunciata, per difetto dei requisiti suoi propri, essendosi il ricorrente limitato ad una mera enunciazione, senza neppure una puntuale deduzione. Essa non consiste, infatti, come pure dovrebbe, in una verifica di correttezza dell'attività ermeneutica diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, nè nella sussunzione del fatto accertato dal giudice di merito nell'ipotesi normativa (Cass. 28 novembre 2007, n. 24756), neppure mediante specificazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina: così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla corte regolatrice di adempiere al proprio compito istituzionale di verifica del fondamento della violazione denunziata (Cass. 26 giugno 2013, n. 16038; Cass. 28 febbraio 2012, n. 3010; Cass. 31 maggio 2006, n. 12984).

Ma anche sotto il profilo del vizio di motivazione la doglianza è inammissibile, consistendo in una sostanziale richiesta di revisione del giudizio di merito e quindi di nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (Cass. 26 marzo 2010, n. 7394). Sicchè con essa si tende ad una contrapposizione non consentita alla ricostruzione dei fatti operata dal giudice di un diverso convincimento soggettivo della parte, che in particolare prospetti un preteso migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, posto che tali aspetti del giudizio, interni alla discrezionalità valutativa degli elementi di prova e all'apprezzamento dei fatti, riguardano il libero convincimento del giudice e non i possibili vizi del suo percorso formativo rilevanti ai fini in oggetto. La valutazione delle risultanze delle prove e la scelta, tra le varie, delle risultanze probatorie ritenute più idonee a sorreggere la motivazione involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che gli paiano più attendibili, senza alcun obbligo di esplicita confutazione degli elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

Dalle superiori argomentazioni discende coerente la reiezione del ricorso, con la condanna di P.G. alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, secondo il regime di soccombenza, che pure comporta, ratione temporis, il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.G. alla rifusione, in favore di ciascuna delle parti controricorrenti, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 100,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit..

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2014.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2014