Categoria: 2014
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Tipologia: CCNL
Data firma: 6 novembre 2014
Validità: 01.01.2015 - 31.12.2017
Parti: Agci-Culturalia, Federcultura-Confcooperative, Legacoop Settore Cultura e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
Settori: Poligrafici e Spettacolo, Cooperative, Artisti ecc.
Fonte: slc-cgil.it

Sommario:

Premessa
Parte comune
Titolo I - Norme generali

Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto
Art. 2 - Decorrenza e durata
Art. 3 - Diritti sindacali
• Contributi sindacali
• Permessi sindacali
• Assemblee
• Rappresentanze sindacali
Art. 4 - Sistema di relazioni sindacali
Art. 5 - Strumenti nazionali
Titolo II - Sicurezza dei lavoratori
Art. 6 - Tutela della salute e ambiente di lavoro
• Obblighi dei lavoratori
• Preposto di fatto
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS
• Formazione ai lavoratori sulla sicurezza
Titolo III - Previdenza complementare
Art. 7 - Cooperlavoro
Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 8 - Contratto individuale di assunzione
Art. 9 - Contratti a termine
Art. 10 - Lavoro intermittente
Art. 11 - Telelavoro e lavoro a distanza
• Interruzioni Tecniche
• Misure di sicurezza e prevenzioni sul luogo di lavoro
• Diritti sindacali
Art. 12 - Lavoro a tempo parziale
Art. 13 - Interruzione di attività - Causa di forza maggiore
Art. 14 - Divise e attrezzature, vestiario di scena
Art. 15 - Rimborsi spese
Art. 16 - Indennità di trasferta
Art. 17- Indennità di trasfertista
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Riposo settimanale
Art. 20 - Riduzione dell’orario di lavoro annuo
Art. 21 - Ferie
Art. 22 - Maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 23 - Flessibilità e banca ore
Art. 24 - Retribuzione ed elementi della retribuzione
Art. 25 - Trattamento di fine rapporto
Art. 26 - Scatti di anzianità
Art. 27 - Tredicesima mensilità o gratifica natalizia
Titolo V - Classificazione del personale
Art. 28 - Classificazione del personale
Titolo VI - Assenze dal lavoro
Art. 29 - Malattia
Art. 30 - Infortunio
Art. 31 - Donazione di sangue
Art. 32 - Permessi a lavoratori studenti
Art. 33 - Aspettative non retribuite
Art. 34 - Aspettative per esigenze personali e familiari
Art. 35 - Tossicodipendenti ed etilisti
Titolo VII -Tutela della maternità
Art. 36 - Astensione obbligatoria
Art. 37 - Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) genitore
Art. 38 - Congedo parentale (ex astensione facoltativa)
Art. 39 - Riposi orari (allattamento)
Art. 40 - Malattia del bambino
Titolo VIII - Apprendistato
Art. 41 - Apprendistato
Titolo IX - Norme disciplinari
Art. 42 - Obblighi del lavoratore
Art. 43 - Obbligo di fedeltà
Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Parte II - Norme per il personale amministrativo
Titolo X - Svolgimento del rapporto di lavoro - Amministrativi

Art. 45 - Definizione dei profili professionali del personale amministrativo
Art. 46 - Periodo di prova
Art. 47 - Orario di lavoro del personale amministrativo
Art. 48 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Art. 49 - Preavviso di licenziamento
Parte III - Norme per i tecnici e gli operai
Titolo XI - Svolgimento del rapporto di lavoro - Tecnici ed operai

Art. 50 - Definizione profili professionali dei tecnici e operai dello spettacolo
Art. 51 - Periodo di prova
Art. 52 - Orario di lavoro dei tecnici ed operai
Art. 53 - Lavoro straordinario e notturno
Art. 54 - Preavviso di licenziamento
Parte IV - Norme specifiche per artisti
Titolo XII - Svolgimento del rapporto di lavoro - Artisti

Art. 55 - Definizione dei profili professionali degli artisti
Art. 56 - Periodo di prova
Art. 57 - Orario di lavoro del personale artistico
Art. 58 - Preavviso di licenziamento o dimissioni
Titolo XIII - Tabelle paga
Art. 59 - Minimi tabellari - Tabelle paga

Contratto collettivo nazionale di lavoro per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo

Il giorno 6 novembre 2014, presso la sede di Confcooperative, via Torino 146, tra Agci-Culturalia […], Federcultura-Confcooperative […], Legacoop Settore Cultura […] e Slc-Cgil […], Fistel-Cisl […], Uilcom-Uil […], si è concordato di sottoscrivere il CCNL per artisti, tecnici, amministrativi e ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo di seguito allegato.

Premessa
Gli accordi interconfederali inerenti gli assetti contrattuali, le politiche del lavoro e di sostegno al sistema produttivo costituiscono il quadro di riferimento sulle cui linee le Parti, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale e ferme restando le rispettive distinte responsabilità d organizzazioni del movimento cooperativo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, consapevoli dell’importanza del ruolo delle relazioni sindacali, convengono di realizzare un sistema relazionale e partecipativo basato su informazione, confronto e contrattazione, coerentemente con le esigenze delle cooperative e dei lavoratori, funzionale all’individuazione degli aspetti innovativi espressi nelle diverse tipologie settoriali, anche con riferimento all'organizzazione del lavoro nel settore.
AI fine di garantire il rispetto delle intese e prevenire la conflittualità, le Parti firmatarie si impegnano a corretti e proficui rapporti, favorendo l'approfondimento dei problemi del settore, la realizzazione di un avanzato sistema di relazioni sindacali e di strumenti di gestione degli accordi.
A tal fine è istituita una Commissione paritetica nazionale composta da 6 membri di volta in volta nominati dalle parti firmatarie del presente CCNL, la quale a richiesta di una delle Parti, assolverà compiti inerenti la conciliazione per le controversie vertenti sulle materie del presente Contratto.
Con la stipula del presente CCNL le Parti hanno inteso definire un unico riferimento contrattuale con regole certe ed omogenee per l'intero settore per salvaguardare l'esercizio di una concorrenza leale, rispettare le esigenze delle cooperative e la tutela dei diritti dei lavoratori.
Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le vigenti disposizioni di legge.
Il presente CCNL, sottoscritto da Agci Culturalia - FederCultura Confcooperative - Legacoop settore Cultura e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria a livello nazionale: Slc.Cgil - Fistel.CisL - Uilcom.Uil, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme il trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle imprese di cui al primo comma della presente premessa ed è condizione necessaria per il godimento dei benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti disposizioni regionali, nazionali e comunitarie nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi
Relativamente alla salvaguardia delle condizioni di miglior favore, il presente Contratto sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti collettivi nazionali riguardanti le imprese cooperative di cui al primo comma della presente premessa, nonché le norme e le consuetudini locali, in quanto da esso disciplinate.
La premessa costituisce parte integrante del presente CCNL.

Parte comune
Titolo I - Norme generali
Art. 1 - Sfera di applicazione del contratto

Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio della Repubblica italiana i rapporti di lavoro tra le società cooperative e imprese sociali cooperative operanti nel settore dello spettacolo e produzione culturale e i lavoratori che prestano la loro attività nel settore.
Nella sfera di applicazione del presente contratto sono ricomprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:
■ Produzione, realizzazione, promozione e distribuzione di spettacoli teatrali, musicali, di ballo, di spettacoli viaggianti, di attività circensi, artisti di strada e di figura e spettacoli artistici in genere;
■ Produzioni radio - televisive, cinematografiche, multimediali, prodotti audiovisivi, prodotti attraverso il doppiaggio;
" Servizi tecnici, logistici, organizzativi e gestionali per la realizzazione di spettacoli dal vivo e non;
* Servizi formativi e didattici di discipline inerenti le professionalità previste nel presente CCNL.

Art. 3 - Diritti sindacali
Assemblee

Lo svolgimento delle assemblee retribuite durante l'orario di lavoro è pari a 10 ore all'anno, compensate con la retribuzione ordinaria.
L'esercizio del diritto di assemblea di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300 avrà corso nel rispetto delle seguenti modalità:
1. la convocazione sarà comunicata alla direzione della cooperativa con un preavviso di almeno 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ora di inizio e termine dell'assemblea e dell'ordine del giorno. Dovranno altresì essere preventivamente comunicati alla Direzione della cooperativa i nominativi dei dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL che interverranno alla assemblea;
2. le OO.SS. firmatarie del presente CCNL e/o le RSU convocheranno l'assemblea retribuita in orario di lavoro possibilmente alla fine o all'inizio delle prestazioni lavorative;
3. le OO.SS. firmatarie del presente CCNL e/o le RSU, nel convocare assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l'orario di lavoro, terranno conto, per quanto possibile, delle esigenze relative alla continuazione della normale attività per gli altri lavoratori non interessati alle assemblee;
4. lo svolgimento delle assemblee durante l'orario di lavoro dovrà comunque aver luogo secondo criteri tali da non pregiudicare lo svolgimento dei compiti affidati negli spettacoli e rappresentazioni e, in genere, delle manifestazioni aperte al pubblico;
5. Le cooperative metteranno a disposizione spazi idonei per la comunicazione e lo svolgimento delle assemblee.

Rappresentanze sindacali
Costituzione della RSU/RSA
Ad iniziativa delle Associazioni sindacali sottoscrittrici il CCNL, in ciascuna cooperativa viene costituita la RSU, Rappresentanza Sindacale Unitaria dei lavoratori, di cui agli accordi Interconfederale da Agci, Confcooperative, Legacoop e Cgil, Cisl, Uil - che si intendono, con il presente CCNL, recepiti nel settore sia relativamente alla costituzione che alla composizione delle
Composizione della RSU/RSA
Fermo restando quanto stabilito al punto precedente, per la composizione delle liste le Associazioni sindacali dovranno tenere conto delle diverse qualifiche e del genere dei lavoratori in forza in cooperativa.
I componenti della RSU subentrano alle RSA e ai dirigenti delle RSA di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300 per titolarità di diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori e per la funzione di agente contrattuale per le materie del livello aziendale, secondo quanto previsto dal presente contratto.
Nei confronti di ciascun componente la RSU si applica la tutela di cui agli artt. 18 e 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
[…]
Comitati di cantiere ed assemblea
Per la rappresentanza nei "cantieri" degli interessi dei lavoratori nei confronti dell’impresa, con particolare riferimento al rispetto delle norme sulla sicurezza e la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, è consentito agli stessi lavoratori di costituire selettivamente, ovvero per designazione delle OO.SS. territoriali firmatarie il CCNL, tra i lavoratori impegnati nel cantiere stesso, un comitato composto da non più di tre membri all’interno dei quali sarà nominato il RLS Temporaneo (RLST).

Art. 4 - Sistema di relazioni sindacali
Nella consapevolezza dell'importanza del ruolo che le relazioni sindacali assumono anche al fine di contribuire alla soluzione dei complessi problemi del settore, si conviene sull'opportunità di istituire articolati livelli di incontro fra le parti firmatarie del presente contratto, per l'esame di specifiche tematiche di interesse settoriale.
Le Parti si danno altresì atto che non potranno essere ripetute le materie previste ai vari livelli di contrattazione e non potranno richiedersi altre materie oltre quelle previste per ciascun livello.
A) Informazioni a livello nazionale
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale al fine di:
- Esaminare l’evoluzione legislativa in materia di società cooperative e del settore spettacolo;
- esaminare lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell’occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile e di sviluppo del settore con riferimento anche al tipo di committenza nazionale e/o internazionale;
- monitorare il livello di applicazione del presente CCNL ovvero il rispetto dello stesso sia per quanto attiene alla parte economica, sia alla parte normativa;
- esaminare la possibilità di far realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro, all’organismo paritetico di settore.
B) Informazioni a livello territoriale
Annualmente, a livello regionale e/o provinciale su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- valutare iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale dalle parti;
- valutare la necessità di iniziative in materia di controllo e prevenzione delle malattie professionali nonché in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli Accordi interconfederali vigenti.
C) Informazioni a livello aziendale per imprese di dimensioni nazionali
Le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, e comunque su richiesta motivata di una delle due parti, incontri a livello nazionale, nell’ambito del sistema di informazioni esistente, per le imprese distribuite sul territorio nazionale con almeno 100 dipendenti per un esame congiunto:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla filiera degli appalti di attività regolate dal presente contratto;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti nella Cooperativa.
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo su:
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l’attuazione dei modelli e dell’articolazione di orario definiti dal vigente CCNL.
D) Informazioni a livello aziendale
Al livello aziendale formeranno oggetto di esame e confronto preventivo programmi di innovazioni tecnologiche /o piani di riorganizzazione e/o di ristrutturazioni, esame sugli appalti inerenti le attività regolate dal presente contratto anche al fine di valutare le eventuali implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro, sulla professionalità dei lavoratori.
Annualmente le imprese forniranno informazioni alle RSU/RSA, ovvero, ove non ancora costituite alle segreterie territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente contratto sulle seguenti materie:
1] la consistenza numerica del personale;
2] i programmi di formazione ed aggiornamento professionale del personale;
3] misure in materia di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
In riferimento alle tematiche oggetto dell'informazione di cui al presente punto, su richiesta scritta di una delle parti, verrà attivata una procedura di esame e confronto articolata attraverso appositi incontri che iniziano di norma entro 48 ore dalla ricezione della richiesta e che si concludono nel termine di 15 giorni dalla ricezione dell’informazione, ovvero entro un termine più breve per oggettivi motivi di urgenza.
Durante il periodo in cui si svolge la procedura, l’azienda non adotta provvedimenti sulle materie in esame e le OO.SS. territoriali non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.
Le Parti affronteranno in appositi incontri i problemi di inserimento dei lavoratori stranieri, in applicazione delle norme di legge che li riguardano.

Art. 5 - Strumenti nazionali
Le Parti sono consapevoli che sia necessario realizzare un sistema di moderne relazioni sindacali che contempli una comune e approfondita conoscenza delle linee di sviluppo del settore, degli andamenti economico-produttivi, dei punti di forza e di debolezza del settore.
Le Parti valorizzano, pertanto, il ruolo della bilateralità attraverso la raccolta, lo studio di dati e di informazioni utili a conoscere tempestivamente le occasioni di sviluppo, realizzare le condizioni per favorirlo, individuare eventuali fattori di rischio per verificare la possibilità del loro superamento.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti istituiscono un Osservatorio Nazionale che fornirà un supporto tecnico per l’esame delle opportunità in tema di occupazione, formazione e qualificazione professionale ed evoluzioni legislative.
L'Osservatorio sarà composto in modo paritetico dalle Parti firmatarie il presente CCNL e si doterà di un proprio Regolamento che fisserà le regole del suo funzionamento.
L'Osservatorio attuerà ogni utile iniziativa volta alle realizzazione degli obiettivi di cui sopra, e in particolare:
- programma ed effettua relazioni sul quadro economico e produttivo del settore, e sulle relative prospettive di sviluppo, lo stato e le previsioni occupazionali, coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle Parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 4;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le Regioni e gli altri enti competenti;
- esamina la classificazione al fine di ricercare coerenza tra le attuali declaratorie e le relative esemplificazioni ed individuare figure professionali non previste nell'attuale classificazione e formulare osservazioni e proposte in merito alle Parti firmatarie e agli enti competenti;
- esamina e approfondisce le problematiche di settore legate a: mercato del lavoro, aspetti previdenziali, diritto d'autore e di immagine, certificazione professionale e agibilità, rapporti con la pubblica amministrazione, evoluzione legislativa sull'intrattenimento e spettacolo, anche al fine di fornire alle Parti firmatarie utili elementi per effettuare azioni congiunte nei confronti delle amministrazioni competenti;
- esamina ed elabora proposte in materia di promozione della sicurezza sul lavoro nello spettacolo e negli allestimenti;
Nel corso di ogni vigenza contrattuale all’osservatorio è demandata l’organizzazione, la realizzazione, la promozione e diffusione di almeno 3 progetti inerenti a tematiche individuate, contestualmente al rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla sicurezza sul lavoro, all’organizzazione del lavoro e formazione professionale ed evoluzione legislativa. Tali progetti, unitamente all’attività dell’Osservatorio, saranno finanziariamente sostenuti, oltre che con le risorse eventualmente stornate dal costituendo Ente bilaterale Confederale, con un versamento annuale da parte delle cooperative, quantitativamente così definito:
Cooperative da 0 a 40 dipendenti 15 euro
Cooperative da 41 a 100 dipendenti 30 euro
Cooperative da 101 a 200 dipendenti 50 euro
Cooperative da 201 dipendenti e oltre 70 euro.
Pertanto, in base a quanto sopra definito, per il triennio di vigenza del presente CCNL, le Parti individuano i tre argomenti di seguito elencati, relativamente ai quali l’Osservatorio avrà il compito di strutturare, promuovere, organizzare e realizzare i relativi progetti:
1) Sicurezza sul lavoro;
2) Fabbisogni formativi;
3) Evoluzione legislativa.
Nota a verbale:
Per la progettazione, realizzazione e attuazione delle finalità a cui è preposto, l’Osservatorio, qualora non possa provvedere direttamente con strutture proprie ai fabbisogni professionali e produttivi necessari, si avvarrà di strutture Qualificate da ricercare nell'ambito della Bilateralità.

Titolo II - Sicurezza dei lavoratori
Art. 6 - Tutela della salute e ambiente di lavoro

La Cooperativa riconosce come diritto - dovere primario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e si impegna a rispettare rigorosamente le normative in vigore in materia di Salute e Sicurezza e a seguire gli adempimenti legati alle buone prassi e linee guida specifiche per il settore dello spettacolo.
In particolare, la cooperativa e i lavoratori osserveranno quanto previsto dalle seguenti disposizioni e indirizzi: Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l'allestimento e la gestione delle opere provvisionali e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli ed eventi simili", pubblicate dal coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro.
Con ciò si ritiene di garantire la sicurezza non solo dei lavoratori delle imprese che rispettano le norme, ma anche di contrastare le irregolarità del settore per far si che tutti gli attori del processo - dall’artista e il suo entourage, alle aziende organizzatrici, produttrici ed esecutrici dello spettacolo - adeguino i loro comportamenti a principi di legalità e correttezza.
Stante le difficoltà di calare le disposizioni del T.U. D.lgs. 81/2008 in un settore straordinario come quello dello spettacolo, le Parti firmataria del presente CCNL si impegnano a promuovere la sicurezza nel settore.
In particolare, occorre considerare che la caratteristica principale dell'attività di spettacolo, è che i tempi sono contingentati: lo show deve cominciare all’ora stabilita, il disallestimento deve essere effettuato entro un certo termine affinché si possa proseguire con il tour.
Per l’attività svolta da artisti e tecnici in spettacoli di musica dal vivo e in locali da ballo occorre tener conto della oggettiva necessità di determinare il rischio di rumore con modalità non ordinarie, considerando la periodicità e assiduità del rumore cui viene sottoposto il lavoratore, poiché il volume acustico di emissione della musica è per natura stessa del lavoro difficilmente modificabile ed in certi casi parte inalienabile della produzione.
Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori del settore ed il corretto svolgimento delle attività di spettacolo, i soggetti firmatari del presente CCNL convengono di demandare a livello aziendale e di settore, concordandoli con i RLS e le OOSS, la pianificazione e implementazione degli interventi da mettere in atto nei propri posti di lavoro, considerando l’impatto che un non attento uso dello strumento legislativo potrebbe avere sull’esistenza in vita delle formazioni artistiche e tecniche. Pertanto reputano opportuna l’introduzione di forme di verifica e adeguamento periodico delle Linee Guida e dei Codici di Buone Prassi del settore spettacolo, che tengano in considerazione le innovazioni tecnologiche e culturali.
Tutto questo considerato, la cooperativa è tenuta inoltre a:
• sviluppare la crescita professionale e culturale di ogni singola risorsa, quale condizione di successo per la Sicurezza;
• considerare tutti i soggetti coinvolti nei processi produttivi (fornitori, committenti, appaltatori e sub appaltatori) come facenti parte del sistema sicurezza, al fine di condividere lo stesso approccio in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e coinvolgendoli nel programma di miglioramento continuo;
• impegnarsi per il miglioramento continuo delle proprie prestazioni nel campo della salute e sicurezza dei lavoratori, con il coinvolgimento di tutti i lavoratori e la diffusione di tali principi agli altri partner aziendali (clienti, fornitori, amministrazioni pubbliche)
• ridurre e prevenire i rischi ed i pericoli connessi con l'attività lavorativa svolta dai lavoratori al fine di raggiungere l’obiettivo "infortuni zero".

Obblighi dei lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, in conformità alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dalla cooperativa. Ogni lavoratore è tenuto a rispettare le norme in materia di salute e sicurezza nel lavoro impartite dalla cooperativa e previste dal T.U. Sicurezza - D.lgs. n. 81/2008, art. 20.
I lavoratori devono in particolare:
• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dalla cooperativa per la loro attività specifica;
• sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;
• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dalla cooperativa, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro i DPI- dispositivi di sicurezza messi a loro disposizione dalla cooperativa e monitorarne le date di scadenza e revisione;
• segnalare immediatamente alla cooperativa qualsiasi eventuale condizione di pericolo e rischio mal gestito di cui vengano a conoscenza sul luogo di lavoro
• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
• non presentarsi al lavoro in stato psicofisico alterato;
• I lavoratori che svolgono attività in regime di appalto di servizi devono esporre la tessera di riconoscimento, consegnata dalla cooperativa corredata di fotografia;
• Nel caso in cui i lavoratori tecnici lavorino all’allestimento di strutture in cantieri temporanei o mobili devono collaborare con la direzione della cooperativa agli adempimenti relativi alla redazione del POS- Piano Operativo di Sicurezza e consegna dei documenti di legge al committente.
Il lavoratore deve rifiutare l’esecuzione della prestazione nel caso riscontri pericolo grave, immediato e che non può essere evitato.

Preposto di fatto
Al preposto di fatto viene riconosciuto il trattamento retributivo spettante al preposto nominato.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza - RLS:
I lavoratori hanno diritto ad eleggere un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS"; il numero dei rappresentanti previsto dalla legge è di uno fino a 200 lavoratori, tre rappresentanti fino a 1000 lavoratori e sei oltre. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.lgs. n. 81/2008, al Rappresentante per la Sicurezza spettano permessi retribuiti pari a 40 ore annue. Ha diritto ad una formazione particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, da svolgersi durante l'orario di lavoro per un numero minimo di 32 ore lavorative senza oneri economici a carico del lavoratore.
Il RLS ha diritto di ricevere copia del documento di valutazione dei rischi. L’accesso ai luoghi di lavoro del RLS deve essere preventivamente segnalata alla cooperativa.
La cooperativa consulta il rappresentante su tutti gli eventi previsti dalla legge: il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di legge.

Formazione ai lavoratori sulla sicurezza
Tutti i lavoratori devono partecipare alle iniziative di formazione sulla sicurezza organizzate dal datore di lavoro e rispettare quanto prescritto dalle norme di sicurezza.

Titolo IV - Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 10 - Lavoro intermittente

Le Parti, al fine di contrastare il possibile ricorso a forme di lavoro irregolare o sommerso in considerazione delle caratteristiche proprie del settore, contrassegnato da ampia mobilità professionale e territoriale e da una attività che riveste i caratteri della stagionalità e della ciclicità, laddove la cooperativa sia impossibilitata a prevedere e calendarizzare preventivamente le prestazioni del lavoratore sia nelle modalità che nella tempistica concordano sulla opportunità di determinare i casi di ricorso al contratto di lavoro intermittente così come disciplinato dal D.lgs. 276/2003 artt. 33-40 e successive integrazioni e modificazioni per le figure professionali destinatarie del presente contratto collettivo esclusivamente nelle ipotesi di attività finalizzate alla programmazione, gestione, realizzazione, allestimento e disallestimento di spettacoli, di manifestazioni cinematografiche e radiotelevisive, sportive e fieristiche, per corsi di formazione e laboratori didattici inerenti le materie in esercizio delle professionalità contenute nel presente CCNL, oltre che tipologie di attività previste dal D.M. 23/10/2004, qualora dette prestazioni non siano programmabili.
Forma del contratto individuale e dell'informazione del lavoratore
Il contratto deve essere stipulato in forma scritta e contenere i seguenti elementi:
[…]
• le misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
Il datore ha obblighi di informazione non soltanto nei confronti del lavoratore, ma anche nei confronti delle RSU, che deve informare con cadenza annuale sull'andamento del ricorso al contratto di lavoro intermittente.
L’indennità di disponibilità se c'è obbligo di rispondere alla chiamata.
[…]
Il trattamento economico e normativo del lavoro intermittente.
Fermi restando i divieti di discriminazione diretta e indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore intermittente a parità di mansioni svolte deve ricevere, per i periodi lavorati, un trattamento economico diretto e indiretto comunque non inferiore a quanto previsto dal presente CCNL per lavoratori di pari livello.
Il trattamento economico, normativo e previdenziale del lavoratore intermittente è proporzionato, in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita […]

Art. 11 - Telelavoro e lavoro a distanza
Il Telelavoro e il lavoro a distanza sono forme di organizzazione e di svolgimento del lavoro in cui l’attività lavorativa viene regolarmente svolta al di fuori dei locali del datore di lavoro, e rappresenta una variazione delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, le cui tradizionali dimensioni di spazio e tempo risultano modificate in virtù dell'adozione di strumenti di lavoro informatici e/o telematici.
Tali prestazioni a distanza sono caratterizzate da:
• delocalizzazione della prestazione rispetto alla organizzazione datoriale;
• utilizzo di una tecnologia informatica e telematica tale da consentire il collegamento tra lavoratore e la cooperativa o con l'organizzazione di settore cui la prestazione stessa inerisce;
• il legame di natura subordinata con la cooperativa.
A titolo meramente esemplificativo le prestazioni che possono essere rese a distanza possono essere: trascrizione di musiche, montaggio audio e video, progettazione di luci, scenografie e coreografie, ricerche bibliografiche, arrangiamenti e composizioni musicali, sceneggiature, programmazione di software musicali, illustrazioni, creazione di fumetti, lezioni di musica e teatro, piccolo artigianato artistico, elementi scenografici e altre creazioni per produzioni teatrali, musicali e cinematografiche, web designing, inserimento dati su supporti informatici.
I rapporti di telelavoro e di lavoro a distanza possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici della sede della cooperativa o dei committenti.
Il telelavoro è disciplinato dall’Accordo Interconfederale del 9 giugno 2004 in recepimento dell’Accordo Quadro Europeo del 16/7/2002 diretto a stabilire la regolamentazione nazionale dell’istituto.
Il telelavoratore o lavoratore a distanza è in organico presso la struttura lavorativa individuata nella lettera di assunzione. I rapporti di Telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:
1. Volontarietà e Reversibilità: Volontarietà delle parti e possibilità di reversibilità del rapporto;
2. Atto Scritto: le modalità pratiche di espletamento della prestazione lavorativa tramite telelavoro concordate tra le parti dovranno risultare da atto scritto, costituente l'accordo di inizio o di trasformazione della modalità di lavoro. Tale accordo è condizione necessaria per l'instaurazione o trasformazione del Telelavoro e lavoro a distanza e dovrà prevedere la definizione delle condizioni relative alla prestazione da espletarsi in regime di lavoro a distanza, quali la determinazione dell'orario (intermittente, parziale, totale o senza vincoli:
3. Postazioni di Lavoro: Il datore di lavoro provvede alla installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 c.c. e seguenti, salvo diversa pattuizione - della attrezzatura necessaria al telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa. La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza della cooperativa e sono a carico della cooperativa tutte le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di Telelavoro presso il domicilio del lavoratore.
Nel caso venga utilizzata strumentazione di proprietà del lavoratore potrà essere prevista una maggiorazione della retribuzione in relazione all'utilizzo di tale attrezzatura;
4. Orario di Lavoro: Inapplicabilità al telelavoratore delle norme sull'orario di lavoro, e degli altri istituti direttamente correlati allo svolgimento della prestazione in un luogo di pertinenza del datore di lavoro. Il lavoratore potrà svolgere la propria attività professionale collocando i tempi della prestazione in piena autonomia, fermo restando il rispetto delle scadenze concordate con la cooperativa;
5. Pari Opportunità: Pari opportunità rispetto a progressioni di carriera, iniziative formative ed altre occasioni che si determino nella struttura lavorativa. Analoga garanzia del mantenimento dello stesso impegno professionale, ossia di analoghi livelli qualitativi dell'attività svolta nella struttura lavorativa, da parte del singolo lavoratore;
6. Inviolabilità del Domicilio del Lavoratore: Inviolabilità del domicilio del lavoratore, salvo gli accessi strettamente necessari per l'allestimento della postazione e l'adempimento degli obblighi che gravano sul datore. Eventuali visite di controllo del datore di lavoro o di suoi sostituti dovranno essere concordate con il telelavoratore, con congruo anticipo rispetto all'effettuazione.
È fatto obbligo a ciascun telelavoratore - salvo patto contrario espresso - di rendersi disponibile in una fascia oraria giornaliera, settimanale o mensile, da concordarsi a livello individuale per la ricezioni di eventuali comunicazioni da parte del datore di lavoro. In caso di motivata impossibilità, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione al datore di lavoro anche per via telematica;
7. Retribuzione […]

Interruzioni Tecniche
Interruzioni nel circuito telematico o eventuali fermi macchina, dovuti a guasti o cause accidentali e comunque non imputabili ai lavoratori, saranno considerati a carico del datore di lavoro, che provvederà ad intervenire perché il guasto sia riparato. Qualora il guasto non sia riparabile in tempi ragionevoli, è facoltà del datore di lavoro definire il rientro del lavoratore nella struttura lavorativa, limitatamente al tempo necessario per ripristinare il sistema.

Misure di sicurezza e prevenzioni sul luogo di lavoro
In ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e alle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il lavoratore dovrà essere informato sul corretto uso degli strumenti e la cooperativa è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni.

Diritti sindacali
Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l’istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione a cura del datore di lavoro. Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL
Le Parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nell'organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 13 - Interruzione di attività - Causa di forza maggiore
[…]
Le ore di lavoro perdute a causa di interruzioni dovute a cause tecniche o a causa di forza maggiore o calamità naturali, potranno dalla cooperativa essere recuperate nella stessa giornata, prolungando l’orario di lavoro al massimo di 1 ora senza retribuzione e senza maggiorazione di straordinario, anche nei giorni seguenti e fino al totale recupero delle ore perdute.

Art. 19 - Riposo settimanale
Il lavoratore ha diritto, in conformità delle vigenti norme di legge, ad un riposo di almeno ventiquattro ore non retribuite (fatto salvo quanto diversamente previsto al successivo art. 24 punto A) ogni sei giornate consecutive di lavoro da cumulare con il riposo giornaliero. La fruizione dei suddetti periodi di riposo consecutivo dovrà essere garantita entro un periodo non superiore a 14 giorni, e comunque assicurando al lavoratore la fruizione del riposo non oltre la 96 ora di lavoro.

Art. 20 - Riduzione dell’orario di lavoro annuo
Fermo restando l'orario normale contrattuale previsto per le specifiche categorie, è concordata una riduzione del monte ore annuo, a titolo di riposi individuali retribuiti, con le modalità di seguito indicate:
• Nel primo anno di rapporto di lavoro, 2 giornate in ragione di anno (ovvero un monte ore annuo pari all'orario medio giornaliero, previsto per la specifica categoria di appartenenza, moltiplicato per 2);
• Con anzianità superiore a 12 mesi ulteriori n. 2 giornate in ragione d'anno per un complessivo di 4 (ovvero un monte ore annuo pari all'orario medio giornaliero, previsto per la specifica categoria di appartenenza, moltiplicato per 4);
• Con anzianità superiore a 24 mesi n. 6 giornate complessive in ragione d'anno (ovvero un monte ore annuo pari all'orario medio giornaliero, previsto per la specifica categoria di appartenenza, moltiplicato per 6);
La riduzione maturerà per dodicesimi in proporzione ai mesi interi di servizio prestato a partire dal 12° mese.

Art. 23 - Flessibilità e banca ore
Flessibilità
In caso di esigenze impreviste e non programmabili, è consentita alle Parti la facoltà di superare l'orario settimanale di cui all'art. 47 - 1° comma, 52 – 1° comma del presente CCNL nella misura massima di 10 ore con recupero nei successivi 6 mesi delle ore lavorate in eccedenza. Qualora comprovate esigenze organizzative sopravvenute non permettano il recupero totale di tale monte ore, per le ore non recuperate è corrisposta la retribuzione con la maggiorazione del 70%.
La contrattazione di secondo livello può prevedere un innalzamento del limite di cui all’art. 47 – 1° comma e all’art. 52 - 1° comma, fino ad un massimo di 20 ore.
Banca ore
Il datore di lavoro ed il lavoratore possono concordare il ricorso all'istituto della banca ore.
Il lavoratore non può essere obbligato a ricorrere a questo istituto, che ha fini di compensazione tra le esigenze della società e del singolo lavoratore.
Il numero massimo di ore di lavoro che potranno essere accantonate individualmente non potrà eccedere le 120 ore annue. Oltre questa soglia le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.
Il ricorso alla banca ore deve essere fatto su base individuale e per iscritto, e non può comunque derogare quanto previsto in materia di orario di lavoro dal D.lgs. 66/03. Il lavoratore ha la possibilità ogni 12 mesi di modificare la propria scelta.
Le ore lavorate in eccedenza debbono essere compensate entro i 12 mesi successivi alla maturazione del diritto e comportano a favore del lavoratore il solo pagamento di un quinto della maggiorazione prevista per lo straordinario. Oltre i 12 mesi le ore aggiuntive verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario.

Titolo VI - Assenze dal lavoro
Art. 30 - Infortunio

Le cooperative sono tenute ad assicurare il lavoratore soggetto all’obbligo assicurativo presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro. II datore di lavoro che non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, a causa del lavoratore che abbia trascurato di ottemperare all'obbligo di invio della certificazione alla cooperativa, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso. Trattamento economico per infortunio
[…]

Art. 31 - Donazione di sangue
Il lavoratore che dona il sangue o suoi componenti ha diritto al permesso retribuito secondo la legge vigente, previa comunicazione dell’assenza alla cooperativa entro il giorno precedente e successiva presentazione del certificato rilasciato dal centro di raccolta autorizzato dal Ministero della Salute.

Titolo VII-Tutela della maternità
Art. 36 - Astensione obbligatoria

[…]
È vietato adibire le donne al lavoro notturno, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione di detti permessi la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro apposita domanda e consegnare successivamente, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.
[…] La lavoratrice/lavoratore che intende avvalersi del diritto all'astensione facoltativa deve darne comunicazione al datore di lavoro con preavviso di almeno 15 giorni precisando il periodo in cui intende assentarsi.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio, valgono le norme di legge e i relativi regolamenti vigenti.

Art. 37 - Congedo di maternità (ex astensione obbligatoria) genitore

Durata

Periodo

Godimento

Madre

5 mesi più eventuali altri periodi che siano autorizzati da l'Ispettorato del Lavoro

- Prima della data presunta del parto: 2 o 1 mese
- Dopo il parto (la nascita del bambino): 3 o 4 mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro

[…]
La lavoratrice può scegliere, nell'ambito dei 5 mesi di astensione obbligatoria, se astenersi dal lavoro 1 o 2 mesi prima della data presunta del parto. Nel caso di scelta di 1 mese, usufruirà di 4 mesi di astensione obbligatoria per puerperio. Nel caso di scelta di 2 mesi usufruirà di 3 mesi di astensione obbligatoria per puerperio.
Quando il parto è prematuro, i giorni di astensione non goduti vanno aggiunti al periodo di astensione dopo il parto.
L'astensione spetta al padre in questi casi: morte della madre, grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo al padre.

Art. 39 - Riposi orari (allattamento)

Genitore

Durata

Periodo Godimento

Madre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Padre

2 ore (4 ore per i parti plurimi) riposi di 1 ora ciascuno cumulabili. Tali riposi, comportano il diritto del lavoratore padre ad uscire dalla sede di lavoro.

Nel primo anno di vita del bambino.

Il diritto all'astensione per allattamento spetta al padre in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga, ovvero nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

Titolo VIII - Apprendistato
Art. 41 - Apprendistato

A) Finalità dell'istituto
1. Considerato il comune interesse all’utilizzo dell’istituto, le Parti, in conformità con le direttive dell’Unione Europea e a quanto disposto dal D.lgs. n. 167/2011, ritengono che l’istituto dell’apprendistato, quale contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, sia un valido strumento sia per il raggiungimento delle capacità lavorative necessarie al passaggio dal sistema scolastico a quello lavorativo, sia per l’incremento dell’occupazione giovanile. L’importanza dell’apprendistato nel settore dello spettacolo è del resto evidente se si considerano l’ampia presenza di giovani e la forte precarietà degli stessi.
2. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4, D.lgs. 167/2011, le Parti determinano, per ciascun profilo professionale e secondo quanto previsto negli articoli successivi, la durata e le modalità di erogazione della formazione per la acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, i contenuti e la modalità di intervento, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri per la registrazione nel libretto formativo.
3. Per le Cooperative che svolgono la propria attività in cicli stagionali è possibile attivare contratti di apprendistato anche a tempo determinato. Agli apprendisti assunti per la stagione, che non siano incorsi in provvedimenti disciplinari, sarà riconosciuto il diritto di precedenza per le eventuali assunzioni riguardanti la stagione successiva, inerenti mansioni compatibili con quelle già svolte. I periodi di apprendistato ancorché a termine saranno utili al completamento dell’iter professionale.
B) Ammissibilità
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
- contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
- contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
2. L'apprendistato ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di acquisire le competenze per le quali occorra un percorso di formazione professionale.
3. L'apprendistato professionalizzante è ammesso per tutte le qualifiche e mansioni comprese dal 1° al 5° livello del CCNL.
4. Su richiesta di una delle parti firmatarie del CCNL, in presenza dell'opportunità di disciplinare ulteriori profili formativi, le parti a livello nazionale si riuniranno entro giorni 60 dalla richiesta per sviluppare tali profili.
C) Assunzione: Requisiti del contratto, limiti numerici e di età.
Ai sensi dell’art. 2 del T.U. 167/2011, ai fini dell'assunzione di un lavoratore apprendista è necessario un contratto scritto, nel quale devono essere indicati: la prestazione oggetto del contratto, il periodo di prova, il trattamento economico, la qualifica e relativo livello che potrà essere acquisita al termine del rapporto, la durata del periodo di apprendistato. Il piano formativo individuale dovrà essere definito e consegnato al lavoratore unitamente al contratto di assunzione.
In virtù dell'articolo 2 comma 3 del D.lgs. n. 167/2011, le parti convengono che il numero di apprendisti che le imprese hanno facoltà di occupare rispetto ai lavoratori qualificati e specializzati in servizio presso la stessa non può superare il rapporto di tre a due. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 4 comma 1 del D.lgs. n. 167/2011, potranno essere assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere i giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
[…]
D) Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato.
1. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende o in caso di apprendistato a tempo determinato, sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento ed il percorso formativo si riferiscano alle stesse attività, come risulta dal libretto formativo, e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno.
Le Parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata.
2. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, sarà determinato in conformità alla regolamentazione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali, così come previsto dal presente CCNL.
3. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
E) Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire nella sua azienda, all'apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori non attinenti all’attività o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per l’acquisizione della formazione, interna o esterna alle singole cooperative, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali (nei limiti previsti dalla normativa di riferimento);
e) di registrare le competenze acquisite all'interno del libretto formativo.
F) Doveri dell’apprendista.
1. L'apprendista deve:
* seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire con massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
* prestare la sua attività con la massima diligenza;
* frequentare con assiduità e diligenza i corsi di formazione previsti nel piano formativo;
* osservare le norme disciplinari generali previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
G) Trattamento normativo.
1. L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il percorso formativo.
2. Le ore di insegnamento previste dal piano formativo sono comprese nell'orario di lavoro.
3. Il periodo di apprendistato potrà essere prolungato in caso di malattia, infortunio, maternità o altra causa di sospensione involontaria del rapporto superiore a trenta giorni, nonché in caso di congedo parentale di cui al D.lgs. 151/2001.
[…]
H) Trattamento economico. […]
I) Malattia. […]
L) Durata dell’apprendistato.
Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie:
- livello 1 e 2 36 mesi
- livello 3 e 4 24 mesi
- livello 5 18 mesi
M) Estinzione del rapporto di apprendistato. […]
N) Principi generali in materia di formazione dell'apprendistato professionalizzante.
1. Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, anche mediante l'affiancamento, o esterna, finalizzato all’acquisizione dell’insieme delle corrispondenti competenze.
2. A tal fine, considerata la fascia di età cui è rivolto l'istituto, le eventuali competenze trasversali - di base da acquisire sono individuate, quanto a contenuti e durata della relativa formazione, in stretta correlazione con gli obiettivi di professionalizzazione, avuto riguardo al profilo di conoscenze e di competenze possedute in ingresso.
O) La "formazione interna”.
1. In attuazione di quanto disposto in tema di apprendistato professionalizzante ex art. 4 comma 2 D.lgs.167/2011, le parti definiscono la nozione, i contenuti e le modalità di intervento della formazione aziendale, nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e i criteri di registrazione nel libretto formativo.
2. La durata - intesa come durata del contratto e monte ore annuo di formazione - (come previsto dai successivi punti Q e R) e le modalità di erogazione della formazione stessa per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono individuate dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo che costituiscono parte integrante dello stesso.
P) Tutor aziendale.
1. All'apprendista, durante la durata del piano formativo individuale deve essere garantita la presenza di un tutor aziendale.
2. Il tutor ha il compito di affiancare l'apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere all'apprendista le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative, garantendo l'integrazione tra l'eventuale formazione esterna all'azienda e l'apprendimento sul luogo di lavoro.
3. Nelle imprese con oltre 15 dipendenti il datore di lavoro può delegare tale funzione ad un soggetto interno con qualifica professionale pari o superiore a quella che l'apprendista dovrà conseguire. Nelle imprese fino a 15 dipendenti può essere svolto direttamente dal datore di lavoro per l'intero programma formativo.
4. Al termine del rapporto di apprendistato professionalizzante, come anche in caso di risoluzione anticipata, il tutor dovrà valutare le competenze acquisite dall’apprendista ai fini dell'attestazione dell'avvenuta formazione da parte del datore di lavoro.
5. Le parti si impegnano ad attivare iniziative congiunte presso le istituzioni al fine di ottenere agevolazioni per i lavoratori impegnati in qualità di tutor, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lett. d) del D.lgs. n. l67/2011, avente il compito di controllare la realizzazione del programma formativo.
Q) Durata della formazione.
1. L'impegno formativo dell'apprendista è determinato, per l'apprendistato professionalizzante in un monte ore di formazione interna o esterna all'azienda, secondo quanto definito dai percorsi formativi relativi ai profili professionali allegati al presente articolo, che costituiscono parte integrante dello stesso.
2. Per il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e per il contratto di apprendistato di alta formazione di ricerca, le parti attueranno quanto sarà definito in materia dalla normativa nazionale e dalle Regioni.
3. Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso gli Istituti di formazione accreditati, si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.  
R) Formazione: contenuti e modalità di erogazione.
1. Le attività formative, strutturate in una forma modulare, sono articolate in contenuti a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante di tipo tecnico-scientifico ed operativo, tra loro connessi e complementari finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi.
2. Le attività formative a carattere trasversale di base saranno definite ed erogate secondo la disciplina regionale sentite le parti sociali nel rispetto di quanto definito nelle linee guida.
3. In assenza di disciplina regionale, è facoltà dell'impresa procedere direttamente all'erogazione della formazione, perseguendo gli obiettivi formativi articolati nelle seguenti aree finalizzate a:
• accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo;
• competenze relazionali;
• organizzazione ed economia;
• disciplina del rapporto di lavoro;
• sicurezza sul lavoro.
4. I contenuti dei percorsi tecnico-professionali a carattere professionalizzante, finalizzati all'acquisizione di competenze professionali sia settoriali sia professionali specialistiche, da conseguire mediante l’esperienza di lavoro, dovranno essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
• conoscere i prodotti e servizi di settore e contesto aziendale;
• conoscere e sapere applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
• conoscere e saper utilizzare tecniche e metodi di lavoro;
• conoscere e saper utilizzare strumenti e tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
• conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
• conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
5. Le modalità di erogazione della formazione dovranno essere coerenti con l'obiettivo di acquisizione di specifiche competenze sia trasversali di base, sia tecnico professionali per il conseguimento di una delle qualifiche individuate dalle declaratorie e per determinazione si rimanda all'allegato e alle linee guida per l’apprendistato regioni.
6. La formazione svolta deve essere registrata a cura del datore di lavoro in conformità alle disposizioni legislative vigenti nell'apposito libretto formativo o, in mancanza, su appositi supporti informatici o su fogli firma.
I profili formativi per ciascuna mansione sono riportati in allegato al presente CCNL.
S) Rinvio alla legge.
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione e formazione professionale, le Parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Titolo IX - Norme disciplinari
Art. 42 - Obblighi del lavoratore

Il lavoratore deve essere scrupoloso nell'adempimento dei suoi doveri e deve tenere una condotta corretta nelle reciproche relazioni. Deve tenere un contegno rispondente alle mansioni affidategli e, in particolare:
• eseguire diligentemente le mansioni assegnategli osservando le istruzioni impartite dal responsabile di settore, dal direttore d’orchestra o direttore di scena;
• avere cura dei costumi e della strumentazione a lui affidati;
• collaborare con i compagni di lavoro con spirito di cooperazione e reciproco rispetto;
• osservare tutte le disposizioni del regolamento interno della cooperativa, purché non contrastino con le norme del presente CCNL e con le leggi in vigore e che rientrino nelle normali attribuzioni del datore di lavoro;
• osservare le istruzioni e le disposizioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale.

Art. 44 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni del lavoratore nell’esercizio delle proprie funzioni potranno dar luogo, a seconda della gravità della mancanza, ai seguenti provvedimenti disciplinari:
1. rimprovero verbale;
2. rimprovero scritto;
3. multa;
4. sospensione dal lavoro;
5. licenziamento.
Il rimprovero verbale sarà inflitto al lavoratore:
a) che compia qualunque atto che arrechi pregiudizio all'immagine della cooperativa, ovvero qualsiasi altra mancanza di analoga gravità;
b) Che compia il lavoro con disattenzione di natura involontaria e con mancanze di lieve entità.
Il rimprovero scritto sarà inflitto al lavoratore:
a) che compia con negligenza il proprio lavoro;
[…]
c) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza giustificazione.
La multa, da devolvere all’Osservatorio di cui all’articolo 5 del presente contratto, sarà inflitta al lavoratore:
[…]
b) che rechi offesa ai compagni di lavoro e committenti;
[…]
La sospensione, fino ad un massimo di 10 giorni, sarà inflitta al lavoratore:
[…]
b) che si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza o in condizioni psico-fisiche alterate;
c) nel caso si rifiuti di adempiere agli obblighi di formazione o visite mediche obbligatorie;
d) che compia qualunque atto che pregiudichi la sicurezza propria e dei colleghi di lavoro;
[…]
Il licenziamento potrà essere adottato:
[…]
b) nel caso di recidiva nelle mancanze precedenti che rechino pregiudizio alla sicurezza dei locali, del personale e degli spettatori per negligenza e colpa;
c) che compia mancanze tanto gravi da non consentire la prosecuzione neanche provvisoria del rapporto di lavoro (licenziamento per giusta causa).
[…]

Parte II - Norme per il personale amministrativo
Titolo X - Svolgimento del rapporto di lavoro - Amministrativi
Art. 47 - Orario di lavoro del personale amministrativo

Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell’orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l'orario di lavoro è fissato in regime normale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo di 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.
La distribuzione dell'orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.
La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Ove l'orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore, entro la durata complessiva di 10 ore, con una pausa massima di due ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non a 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti.
Qualora l'orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà effettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a tre ore.
L’intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere inferiore alla mezz'ora. Tale intervallo potrà essere diversamente quantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata del rapporto di lavoro.
In riferimento agli artt. 7 e 17 del D.lgs. 66/2003, le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell’attività, che il riposo giornaliero di 11 ore possa essere fruito frazionatamente ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di riposo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente CCNL.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell’orario di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66/2003.
Orario multiperiodale
Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane né superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.
L'orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
[…]

Art. 48 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Il lavoro straordinario, notturno e festivo, salvo casi imprevedibili o d'urgenza o di forza maggiore, deve essere richiesto e autorizzato nella giornata precedente a quella nella quale deve essere effettuato.
Nessun lavoratore potrà esimersi dal compiere lavoro straordinario, notturno e festivo entro i limiti consentiti dalla legge, salvo giustificati motivi di impedimento.
Si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all’art. 47 del presente CCNL, ovvero, in caso di regime di multiperiodalità, l’orario effettuato in eccedenza a quanto previsto dal terzultimo comma del precedente art. 47.
Si considera lavoro notturno:
a) per gli impiegati che non lavorano per lo spettacolo o il cui lavoro non è direttamente connesso con lo spettacolo o con le altre attività di spettacolo, il lavoro prestato tra le ore 22 e le ore 6;
b) per gli impiegati addetti allo spettacolo, il lavoro prestato dal termine dello spettacolo, e comunque dopo le ore 1, fino alle ore 7.
Si considera lavoro festivo quello compiuto nel giorno di riposo settimanale e nelle festività di cui all’art. 18 del presente CCNL
Per riposo settimanale si intende: nell’ambito della programmazione multiperiodale quello indicato dalla programmazione stessa nel rispetto delle norme del presente CCNL. Negli altri casi il giorno di riposo è coincidente con la domenica ovvero il giorno sostitutivo precedentemente indicato.
[…]

Parte III - Norme per i tecnici e gli operai
Titolo XI - Svolgimento del rapporto di lavoro - Tecnici ed operai
Art. 52 - Orario di lavoro dei tecnici ed operai

Ferme restando le deroghe ed eccezioni previste dalla legge per quei dipendenti cui si applicano le limitazioni dell'orario di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, l’orario di lavoro è fissato in regime normale in 40 ore settimanali, articolate in massimo 6 giorni, con un massimo di 9 ore ed un minimo di 4 ore giornaliere.
La distribuzione dell’orario di lavoro settimanale è disposta dalla direzione della cooperativa, nel rispetto delle norme di legge e contrattuali con indicazione della durata e della collocazione oraria della prestazione nelle singole giornate lavorative. Le eventuali variazioni di tale distribuzione saranno comunicate, salvo eccezionali casi di urgenza, con almeno 48 ore di anticipo.
La durata della prestazione unica giornaliera non può essere inferiore a 4 ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Ove l’orario di lavoro giornaliero sia ripartito in due prestazioni, la durata complessiva delle due prestazioni non può essere inferiore a 7 ore, entro la durata complessiva di 12 ore, con una pausa massima di due ore, salvo diverse intese a livello aziendale.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 6 ore, ma non a 7 ore, sarà garantita una pausa di almeno 10 minuti. Per i lavoratori "su fune”, ogni 4 ore continuative di lavoro sarà garantita una pausa di 30 minuti. In caso di orario ordinario programmato superiore alle 8 ore, la pausa è di 40 minuti a metà del periodo programmato.
Qualora l’orario giornaliero programmato sia superiore alle 7 ore sarà effettuato in due prestazioni, ciascuna delle quali di durata non inferiore a tre ore.
L'intervallo per il pasto non potrà superare le due ore, né essere inferiore alla mezz’ora. Tale intervallo potrà essere diversamente quantificato con specifico accordo da stipularsi a livello aziendale o territoriale con le OO.SS. firmatarie del presente CCNL.
Per il personale tecnico impegnato in tournée e/o trasferte:
• In caso di solo trasferimento in tournee, ai soli fini retribuitivi al lavoratore sarà riconosciuta una indennità economica pari al compenso giornaliero pattuito, oltre all’abbattimento di 8 ore da calcolarsi ai soli fini dell'orario settimanale;
• In caso di trasferimento, allestimento e spettacolo, ovvero di allestimento, spettacolo e trasferimento, l’abbattimento è di 9 ore giornaliere;
• In caso di trasferimento e prova ovvero di prova e trasferimento, l’abbattimento è di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore.
Ai sensi dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 66/2003, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento ad un periodo di 12 mesi. Resta inteso che per i rapporti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ai 12 mesi, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all'intera durata del rapporto di lavoro.
In riferimento agli artt. 7 e 17 del D.lgs. 66/2003, le parti concordano, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'attività di produzione di spettacoli, che il riposo giornaliero di 11 ore può essere fruito frazionatamente, ferma restando la garanzia di almeno 8 ore continuative di riposo tra il termine del turno giornaliero e l’inizio del turno inerente il giorno successivo. Le modalità di tale utilizzazione frazionata dovranno essere preventivamente definiti tra la cooperativa e le strutture sindacali aziendali, in assenza di queste le strutture territoriali delle OOSS firmatarie del presente
CCNL.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività di spettacolo non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la cooperativa e le RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all’articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 66/2003 garantendo comunque almeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.
Il ricorso al lavoro straordinario è ammesso, oltre i limiti previsti dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 66/2003, in caso di eccezionali esigenze tecnico-produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori, in caso di forza maggiore e nei casi in cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, ovvero ad un danno alle persone o alla produzione.
La direzione aziendale e la RSU/RSA e, in mancanza di queste ultime le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, possono concordare la fruizione da parte dei lavoratori di riposi compensativi in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive per lavoro straordinario. In tal caso, le prestazioni straordinarie eseguite non saranno computate ai fini della durata media dell'orario di lavoro di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 66/2003.
Orario multiperiodale
Considerato quanto previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, si conviene che la direzione della cooperativa possa programmare l’utilizzo del normale orario di lavoro settimanale, di cui al comma 1, anche come media di un arco temporale definito, comunque non inferiore a 4 settimane ne superiore a 52 settimane, prevedendo orari settimanali non superiori alle 48 ore distribuite su un massimo di 2 prestazioni giornaliere ed un massimo di ore giornaliere non superiori a 9. Pertanto, fermo restando il rispetto delle 40 ore settimanali da realizzarsi nello spazio temporale nel quale tale multiperiodalità è programmata, l’orario giornaliero e settimanale potrà essere diversamente articolato nei 5 o 6 giorni della settimana, prevedendo orari giornalieri non superiori alle 9 ore e non inferiori a 4 ore.
L’orario giornaliero e settimanale previsto nella programmazione multiperiodale è da considerare normale orario di lavoro oltre il quale scattano le maggiorazioni straordinarie contrattualmente previste.
Resta inteso che in regime di programmazione multiperiodale il lavoratore percepirà la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale sia nei periodi di superamento, sia in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.
[…]

Art. 53 - Lavoro straordinario e notturno
Per I tecnici e gli operai si considera lavoro straordinario quello eccedente i limiti di orario di cui all'art. 52 del presente CCNL, ovvero, in caso di regime di multiperiodalità, l’orario effettuato in eccedenza a quanto previsto dal terzultimo comma del precedente art. 52.
[…]

Parte IV - Norme specifiche per artisti
Titolo XII - Svolgimento del rapporto di lavoro - Artisti
Art. 57 - Orario di lavoro del personale artistico

Fatte salve le successive norme particolari per Ballerini, Professori di orchestra e Maestri del coro, l’orario normale di lavoro del personale artistico è fissato in 156 ore medie mensili con un massimo, in regime ordinario di lavoro così stabiliti:
• In caso di sole prove, 48 ore settimanali e 8 ore giornaliere nell'ipotesi di due prestazioni, e 7 ore giornaliere (con una pausa di almeno 15 minuti] nell'ipotesi di una unica prestazione continuata;
• In caso di spettacolo e prova o prova e spettacolo, 8 ore giornaliere; 7 ore giornaliere (con una pausa di almeno 15 minuti) nell’ipotesi in cui non vi sia intervallo tra lo spettacolo e la prova o la prova e lo spettacolo;
• In caso di solo trasferimento in tournee, ai soli fini retribuitivi al lavoratore sarà riconosciuta una indennità economica pari al compenso giornaliero pattuito, oltre all’abbattimento di 8 ore da calcolarsi ai soli fini dell’orario settimanale;
• In caso di trasferimento e spettacolo, ovvero di spettacolo e trasferimento, l'abbattimento è di 9 ore giornaliere.
• In caso di trasferimento e prova, ovvero di prova e trasferimento, l'abbattimento è di 9 ore giornaliere. L'effettuazione di prove è tuttavia esclusa quando la durata del trasferimento ecceda le 6 ore;
• In caso di trasferimento, prova e spettacolo, ovvero prova, spettacolo e trasferimento, ovvero spettacolo, prova e trasferimento, di 8 ore giornaliere. Inoltre tra le prestazioni giornaliere deve essere previsto non più di un intervallo.
Ai fini della determinazione della suddetta media mensile si fa riferimento ad un periodo di 12 mesi ovvero, per le scritture a tempo determinato, all’intera durata della scrittura, sicché, fermi restando i limiti giornalieri e settimanali, l'orario mensile può essere diversamente ripartito nei singoli mesi.
In caso di contratto a chiamata la media mensile sarà calcolata sulle effettive prestazioni.
Agli effetti dell’esaurimento dell’orario ordinario di lavoro in giornata di spettacolo, va computata l’effettiva durata dello spettacolo, in misura comunque non inferiore a 4 ore, comprensive del tempo eventualmente dedicato al trucco ed allo strucco.
Fatto salvo quanto diversamente pattuito a livello aziendale, tra le due prestazioni giornaliere deve intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 1 ora.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere e ai fini del computo dell’orario mensile esaurisce forfettariamente 8 ore di lavoro.
Le attività di promozione dello spettacolo devono essere computate nel normale orario di lavoro giornaliero.
Tra la fine di una giornata lavorativa e l'inizio della successiva dovranno intercorrere almeno 11 ore.
Qualora particolari ed oggettive esigenze dell’attività di spettacolo non consentissero di assicurare per intero la fruizione delle 11 ore di riposo giornaliero, la cooperativa e le RSU/RSA o, in mancanza di queste ultime, le strutture territoriali delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, concorderanno preventivamente le modalità di riposo compensativo di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 66/2003 garantendo comunque almeno 8 ore giornaliere di riposo continuativo.
Il tempo dedicato al trucco ed allo strucco in occasione degli spettacoli o delle prove generali deve essere computato nel normale orario giornaliero di lavoro, nel limite massimo complessivo di 1 ora.
Anche il tempo quotidianamente dedicato alle prove di trucco e di costumi deve essere computato nel normale orario di lavoro.
Per la prova dei costumi, l'artista è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa nell'ambito dell'orario giornaliero, due ore divisibili in due turni non protraibili oltre le ore 21. Il limite in questione opera peraltro solamente nel caso in cui la prova dei costumi venga effettuata in una sartoria ubicata fuori della sede del teatro.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 4 del D.lgs. 66/2003, avuto riguardo alle particolari esigenze organizzative dell’attività di produzione e di esecuzione degli spettacoli, la durata media dell’orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento all’intera durata della scrittura contrattuale per gli scritturati a tempo determinato ovvero con riferimento a 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Norme particolari per i ballerini
Fermo restando l’orario medio mensile di cui al primo comma del presente art. 57, l’orario di lavoro individuale giornaliero del ballerino è fissato in 7 ore suddivise in 2 prestazioni tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno 2 ore. In caso di prestazioni continuate d’assieme, la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Per le prestazioni di solo balletto il ballerino ha diritto per ogni ora e mezza di prestazione, a 10 minuti di riposo.
L’intervallo di 2 ore che, tranne il caso di doppio spettacolo, deve intercorrere tra le due prestazioni giornaliere, può essere ridotto con intese a livello aziendale.
Successivamente al debutto, il ballerino è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere in regime normale di lavoro (7 ore).
Norme particolari per i professori d’orchestra
Fermo restando l’orario medio mensile di cui al primo comma del presente art. 57, l’orario di lavoro individuale giornaliero del professore d’orchestra è fissato:
In caso di prove di sola orchestra ovvero di prove di orchestra con coro e/o interpreti vari: 5 ore suddivise in due prestazioni; 4 ore in caso di unica prestazione continuata, con diritto a 15 minuti di riposo
In caso di prove d’assieme; 6 ore se la prestazione è divisa in due turni; 5,30 ore se la prestazione è continuata; 6 ore se la prestazione d'assieme continuata è riferita alle prove generali.
In caso di prove miste: una prova di sola orchestra ovvero una prova di orchestra con coro e/o interpreti vari della durata di 2 ore e 30 minuti, e una prova d’assieme di 3 ore e 30 minuti di durata.
In caso di prova e spettacolo, o spettacolo e prova: oltre allo spettacolo, 2 ore di prove giornaliere.
Il doppio spettacolo giornaliero, qualunque ne sia la durata, esaurisce le prestazioni lavorative giornaliere, in regime normale di lavoro (7 ore).
Nota a verbale
Per i professori di orchestra accompagnatori di tutte le prove dello spettacolo l'orario di lavoro è stabilito negli stessi termini dell’orario di lavoro dei ballerini.
Norme particolari per i maestri del coro
Fermo restando l’orario medio mensile di cui al primo comma del presente Art. 57, l’orario di lavoro individuale giornaliero del maestro del coro è fissato in 7 ore suddivise in due prestazioni, tra le quali dovrà intercorrere, salvo il caso di doppio spettacolo, un intervallo di almeno due ore. In caso di prestazioni continuate di assieme la durata normale giornaliera del lavoro individuale non potrà superare le 6 ore. Qualora al corista vengano richieste nell’arco della giornata unicamente prestazioni vocali, l'orario di lavoro è fissato in 5 ore suddivise in due prestazioni, ovvero in 4 ore in caso di unica prestazione continuata.
Successivamente al debutto il maestro del coro è tenuto, oltre allo spettacolo, ad effettuare 2 ore di prove giornaliere.