Interpello n. 24 del 04 novembre 2014 “Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani |
|
SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento - note |
|
Corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008. |
|
Confcommercio. |
|
Se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore dì lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge. |
|
La Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera interno quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008 - egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda. |
|
D.lgs. n. 81/2008: artt. 2, 31, 32; d.l. n. 69/2013; l. n. 98/2013; d.lgs. n. 334/1999: artt. 2, 6 e 8; d.lgs. n. 230/1995: artt. 7, 28 e 33. |
|
La modifica introdotta dal D.L. n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno. Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo. |