Tipologia: CCNL
Data firma: 30 gennaio 2008
Validità: 01.06.2007 - 31.05.2011
Parti: Associazione nazionale sindacale dei consorzi agrari e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uiltucs, Sinalcap
Settori: Agroindustriale, Consorzi agrari, Agricoltura
Fonte: FLAI-CGIL

Sommario:

 Costituzione delle parti e sfera di applicazione
Premessa
Parte prima: Relazioni sindacali
Art. 1 - Procedure per il rinnovo del CCNL
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello
Art. 3 - Diritti di informazione
Art. 4 - Organizzazione del lavoro
Art. 5 - Assemblee
Art. 6 - Permessi e aspettative sindacali
Art. 7 - Contributi sindacali
Art. 8 - Vertenze sugli inquadramenti
Art. 9 - Vertenze di seconda istanza
Art. 10 - Ambiente di lavoro
Art. 11 - Pari opportunità - Comportamenti discriminatori - Molestie
Art. 12 - Formazione
Art. 13 - Appalti
Parte seconda: Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzioni
Art. 15 - Contratti a termine
Art. 16 - Contratto di apprendistato e di inserimento
Art. 17 - Part - time
Art. 18 - Periodo di prova
Art. 19 - Classificazione del personale - Qualifiche ai fini pensionistici
Art. 20 - Quadri
Parte terza: Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 21 - Mutamento di mansioni e passaggi di livello
Art. 22 - Orario di lavoro
Art. 23 - Lavoro supplementare e straordinario
Art. 24 - Giorni festivi e riposo settimanale
Art. 25 - Assenze - Permessi personali - Cure termali
Art. 26 - Permessi di studio
Art. 27 - Congedi parentali e per gravi motivi familiari
a) congedi per gravi motivi familiari
b) congedi parentali
c) congedi per la malattia del figlio
Art. 28 - Aspettative
Art. 29 - Servizio militare
Art. 30 - Ferie
Art. 31 - Doveri dei lavoratori
Art. 32 - Provvedimenti disciplinari
Parte quarta: Trattamento economico
Art. 33 - Retribuzione
Art. 34 - Aumenti periodici
Art. 35 - Indennità varie
Art. 36 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 37 - Fondo sanitario integrativo
Art. 38 - Trattamento di maternità e paternità
Art. 39 - Trasferte
Art. 40 - Trasferimenti
Art. 41 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
Art. 42 - Premio di produzione nazionale
Art. 43 - Premio di anzianità
Art. 44 - Previdenza integrativa e trattamento ex fondo previdenza
Art. 45 - Abiti da lavoro
Parte quinta: Scioglimento del rapporto
Art. 46 - Risoluzione per limiti di età
Art. 47 - Preavviso
Art. 48 - Trattamento di fine rapporto
Art. 59 - Trattamento in caso di morte
Art. 50 - Certificato di servizio
Parte sesta: Disposizioni finali
Art. 51 - Mense aziendali
Art. 52 - Servizi sociali
Art. 53 - Norme transitorie
Art. 54 - Attività autonome e complementari
Art. 55 - Disposizioni generali
Art. 56 - Decorrenza e durata
Allegati
All. A - Tabella stipendi base e indennità di funzione
All. B - Tabella indennità di contingenza
All. C - Tabella aumenti periodici
All. D - Tabella premio nazionale
All. E - Accordo 11 novembre 2005 sull'apprendistato
Art. 1 - Tipologie e durata
Art. 2 - Assunzione
Art. 3 - Periodo di prova
Art. 4 - Obblighi del consorzio
Art. 5 - Obblighi dell’apprendista
Art. 6 - Trattamento economico
Art. 7 - Trattamento normativo
 Art. 8 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 9 - Attività formativa
Art. 10 - Limitazioni
Art. 12 - Decorrenza e durata
Art. 11 - Norme transitorie
All. F - Accordo 11 novembre 2005 sui contratti di inserimento
Art. 1 - Finalità
Art. 2 - Soggetti interessati
Art. 3 - Forma del contratto
Art. 4 - Periodo di prova e durata del contratto
Art. 5 - Contenuto del contratto e del progetto
Art. 6 - Trattamento normativo
Art. 7 - Trattamento economico
Art. 8 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 9 - Condizioni per l’assunzione con contratto di inserimento
Art. 10 - Decorrenza e durata
All. G - Accordo 29 maggio 1987 per le anticipazioni sul TFR
All. H - Accordo 13 ottobre 1995 sulla trattenuta del contributo sindacale
All. I - Accordo 20 dicembre 1995 per la costituzione delle RSU
Art. 1 - Fonte normativa
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione
Art. 3 - Designazione delle liste
Art. 4 - Composizione delle RSU
Art. 5 - Attribuzione dei seggi
Art. 6 - Composizione delle liste
Art. 7 - Numero dei componenti RSU
Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio
Art. 9 - Durata e sostituzione nell'incarico
Art. 10 - Revoca delle RSU
Art. 11 - Clausola di salvaguardia
Parte seconda
Disciplina della elezione della RSU

Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum
Art. 2 - Elettorato attivo e passivo
Art. 3 - Presentazione delle liste
Art. 4 - Comitato Elettorale
Art. 5 - Compiti del Comitato Elettorale
Art. 6 - Scrutatori
Art. 7 - Segretezza del voto
Art. 8 - Schede elettorali
Art. 9 - Preferenze
Art. 10 - Modalità della votazione
Art. 11 - Composizione del seggio elettorale
Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale
Art. 13 - Riconoscimento degli elettori
Art. 14 - Compiti del Presidente
Art. 15 - Operazioni di scrutinio
Art. 16 - Ricorsi al Comitato Elettorale
Art. 17 - Comitato dei Garanti
Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU
Art. 19 - Adempimenti della direzione aziendale
Art. 20 - Disposizioni varie
Art. 21 - Clausola finale
All. L - Accordo 5 aprile 2004 sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori
Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
Art. 2 - Permessi retribuiti
Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza
Art. 4 - Formazione del rappresentante
Art. 5 - Informazione e formazione dei lavoratori
Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni
Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie
Art. 8 - Disposizioni finali
All. M - Accordo 6 marzo 1998 sull’apprendistato (transitorio)
Art. 1
Art. 2 (Età)
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6 (Obblighi del consorzio)
Art. 7 (Doveri dell’apprendista)
Art. 8 (Trattamento normativo)
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12 (Rinvio)
Art. 13
Appendice normativa
Legge 21 dicembre 1978, n. 845
Allegato N - Accordo di rinnovo per il secondo biennio economico

Costituzione delle parti e sfera di applicazione
Roma, 30 gennaio 2008 l'Associazione nazionale sindacale dei consorzi agrari […] e la Federazione lavoratori agro-industria - Flai-Cgil […] e la Fai-Cisl […] e la Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (Uiltucs[…] e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) […], e il Sindacato nazionale unitario lavoratori dei consorzi Agrari - Sinalcap, […] in attuazione di quanto già convenuto con l'ipotesi di accordo del 9 ottobre 2007, hanno stipulato il presente CCNL per i lavoratori dei Consorzi Agrari.

Parte prima - Relazioni sindacali
Art. 2 - Contrattazione di secondo livello

1. In ogni singolo Consorzio verrà stipulato un accordo integrativo del presente contratto tra i rappresentanti della amministrazione e le RSU/RSA, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto.
2. La contrattazione a livello aziendale riguarderà esclusivamente le materie, di seguito indicate, per le quali il contratto nazionale rinvia la definizione alle Parti aziendali, nei limiti e secondo le procedure di seguito precisate, nel rispetto del principio secondo cui la contrattazione aziendale non dovrà riguardare materie già definite a livello nazionale.
3. Gli accordi integrativi aziendali, in conformità a quanto stabilito dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata quadriennale e la loro stipulazione non potrà, comunque, avvenire prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del CCNL.
4. Le Parti nazionali assumono l'impegno di intervenire per garantire i principi sopra affermati, qualora in sede locale ne venisse richiesta la deroga.
5. La contrattazione aziendale riguarda le materie il cui rinvio è stato espressamente previsto dal CCNL con gli artt. 4, 8, 15 (secondo e terzo comma), 19 (quarto comma), 22 (sesto, ottavo, nono comma e decimo comma), 23 (terzo comma), 26 (terzo, quinto e settimo comma), 30 (quarto e sesto comma), 33 (secondo comma), 35 (terzo, quarto e sesto comma), 39 (secondo, terzo, quarto, sesto e settimo comma), 46, 52 (primo, terzo e quarto comma), 53 e 55 (secondo comma).
[…]

Art. 3 - Diritti di informazione
1. Le Parti, ferme restando le rispettive distinte responsabilità delle amministrazioni e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, in relazione alle esigenze di una programmazione che tenga conto dello sviluppo sia dell'occupazione, con particolare riguardo ai giovani, sia delle attività consortili, soprattutto nelle zone del Mezzogiorno, in collegamento alle eventuali iniziative regionali per il settore dell'agroindustria, convengono che i diritti d'informazione siano articolati a livello nazionale, regionale e aziendale. Le Parti in relazione a situazioni che possano verificarsi che riguardino la generalità dei Consorzi Agrari, verificheranno la possibilità di posizioni concertate nei riguardi delle istituzioni sia a livello centrale che in sede regionale, nel caso i problemi insorti riguardino le imprese di una data regione.
2.A livello nazionale la commissione bilaterale nazionale ristretta, costituita con il CCNL 6 marzo 1998, potrà svolgere compiti di monitoraggio, studio e indirizzo delle politiche di settore elaborate dalle istituzioni inerenti le attività di diretto interesse dei Consorzi Agrari oltre che effettuare un esame congiunto dei temi generali riguardanti la riforma e ristrutturazione del settore consortile, la formazione e riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, i problemi connessi all'igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, l'Associazione Nazionale Sindacale dei Consorzi Agrari, illustrerà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, i risultati produttivi e commerciali conseguiti dai Consorzi nell'anno precedente e i dati previsionali elaborati per l'anno in corso riguardanti le stesse materie. Saranno, inoltre, illustrati i programmi di attività deliberati con particolare riguardo all'occupazione, all'insediamento di nuove attività produttive, allo sviluppo di nuove tecnologie e all'indirizzo degli investimenti.
4. L'informazione riguarderà anche gli investimenti realizzati, evidenziandone gli aspetti operativo-funzionali e le conseguenze per i lavoratori sul piano occupazionale e professionale. Nel corso dei suddetti incontri l'Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari, fornirà anche informazioni sui finanziamenti pubblici erogati o richiesti nel quadro delle leggi vigenti.
5. Sempre in sede nazionale, l'Associazione fornirà dati sul numero dei dipendenti dei Consorzi, distinti per sesso, per qualifica e per classi di età, nonché sulla prevedibile evoluzione dei dati stessi in relazione agli investimenti programmati.
6. Le informazioni relative a eventuali piani di riorganizzazione e sviluppo elaborati dai Consorzi Agrari, verranno date in tempi diversi e in rapporto al completamento dell'elaborazione dei piani medesimi.
7.A livello regionale, saranno tenuti incontri tra l'Associazione Nazionale dei Consorzi Agrari e le strutture sindacali regionali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, per informazioni che riguarderanno le seguenti materie:
a) le strutture programmate nonché quelle realizzate nell'anno precedente allo scopo di fornire un adeguato sostegno alle attività dei soci dei Consorzi Agrari, in coerenza con le iniziative assunte per lo sviluppo dell'economia agricola a livello regionale;
b) le iniziative adottate dai singoli Consorzi o da essi programmate per nuovi insediamenti produttivi nel territorio regionale;
c) finanziamenti pubblici nazionali e regionali, erogati ai Consorzi Agrari per le iniziative di cui sopra;
d) il livello occupazionale dei Consorzi operanti nel territorio considerato, con dati relativi al numero dei lavoratori distinti per sesso per qualifica e per classi di età, anche in relazione alla prevedibile evoluzione occupazionale indotta dai programmi di investimento.
8. Nelle riunioni di cui ai commi precedenti, le Parti esprimeranno le proprie autonome valutazioni sui programmi esposti, valutazioni che saranno riportate, unitamente ai dati forniti, in apposito verbale che sarà redatto nel corso delle stesse riunioni.
9.A livello aziendale, le direzioni dei Consorzi daranno informazioni alle RSU/RSA e alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, sui programmi di investimento riguardanti nuove attività, al fine di esaminare i riflessi di tali iniziative sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sui percorsi formativi che si rendessero necessari.
10. Preventivi incontri avranno luogo in caso di ristrutturazioni o di riorganizzazioni aziendali, modificative dell'organizzazione del lavoro, quando ne derivino consistenti riflessi sull'occupazione o sulle condizioni di lavoro o di ambiente per un esame congiunto dei connessi problemi.
11. In caso di scorporo di talune attività, i Consorzi daranno preventiva informazione alle RSU/RSA dei relativi piani in apposito incontro preliminare all'esame congiunto previsto dall'Art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
12. Specifici incontri avranno, inoltre, luogo per informative e chiarimenti sui piani di risanamento e rilancio dei singoli Consorzi Agrari, al fine di perseguire convergenze nella soluzione dei problemi aziendali.
[…]
17. In caso di modifiche dell’organizzazione del lavoro comportanti l’istituzione in via permanente di turni di lavoro notturno, le Parti locali daranno attuazione a quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1999, n. 25

Art. 4 - Organizzazione del lavoro
1. I Consorzi si impegnano, previa consultazione delle RSU/RSA, a organizzare il lavoro nel quadro della funzionalità dell'azienda, in modo da favorire l'arricchimento professionale dei lavoratori.
2. In questo senso le Parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori, tenuto conto delle esigenze delle varie attività aziendali, ritenendo di comune interesse l'equilibrato evolversi della condizione dei lavoratori, delle tecnologie e della produttività.
3. Prima di disporre assunzioni di personale da assegnare a uno dei primi cinque livelli, i Consorzi esamineranno, sentite le RSU/RSA, la possibilità di coprire i posti relativi con elementi già in servizio, anche con contratto a termine, ritenuti idonei.
4. I Consorzi e le RSU/RSA verificheranno annualmente, o su richiesta motivata di una delle Parti, il livello di professionalità raggiunto dai lavoratori in rapporto all'organizzazione del lavoro anche in relazione a eventuali programmi di formazione.
[…]

Art. 10 - Ambiente di lavoro
1. Le verifiche e i controlli dell'ambiente di lavoro e delle condizioni di salute dei lavoratori, verranno effettuate in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per la designazione del Rappresentante della sicurezza, le attribuzioni, la formazione e i permessi retribuiti allo stesso spettanti, si rinvia a quanto previsto nell'accordo 5 aprile 2004 (all. L). Il Rappresentante della sicurezza dei lavoratori darà la sua collaborazione alle operazioni per l’eventuale aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e, in relazione all’incarico assolto, potrà prendere visione della mappa dei rischi periodicamente aggiornata.
3. Ai sensi dell'Art. 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e in relazione a quanto statuito all'Art. 48, secondo comma, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, sono considerate mansioni particolarmente pesanti la movimentazione manuale dei carichi di peso superiore ai trenta chilogrammi.

Art. 11 - Pari opportunità - Comportamenti discriminatori - Molestie
1. Le Parti, tenuto conto della Direttiva CE n. 73/2002, recepita dal Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n.145, in materia di parità di trattamento, favoriranno la promozione di azioni atte a valorizzare la professionalità del personale femminile e le condizioni di lavoro di detto personale, per quanto attiene ai congedi per cure e formativi, nonché la concessione compatibilmente con le esigenze organizzative del part time alle lavoratrici rientrate dal congedo per maternità A tal fine viene istituita una Commissione bilaterale per l’esame dei problemi connessi alle pari opportunità.
2. In sede di riunione della predetta Commissione, ai sensi dell'Art. 3 del presente contratto, verranno date indicazioni e notizie sugli sviluppi di carriera del personale femminile nei Consorzi Agrari e formulate proposte per l'attuazione della parità.
3. Le Organizzazioni sindacali potranno prospettare a tale riguardo problemi e situazioni particolari richiedenti un eventuale esame congiunto.
4. In relazione a quanto previsto all’Art. 17, primo comma lett. b) della legge comunitaria 31 ottobre 2003, n. 306 che delega al Governo la definizione della nozione di “molestie sessuali” in attuazione della Direttiva 2002/73/CE modificativa della Direttiva 76/207/CEE relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne, le Parti adegueranno alle nuove disposizioni di legge la vigente normativa contrattuale. Per quanto riguarda i comportamenti discriminatori i Consorzi Agrari daranno attuazione e si atterranno alle disposizioni contenute nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, mentre per i comportamenti definiti di “mobbing” non esistendo una definizione legislativa del fenomeno si conviene di assumere a termini di riferimento di cosa debba intendersi, la circolare dell’INAIL del 17 dicembre 2003, n.71.
5. Sarà compito della Commissione di cui al primo comma occuparsi anche delle problematiche connesse ai comportamenti di cui al comma precedente anche al fine di dirimere eventuali controversie eventualmente insorte in sede locale.

Art. 12 - Formazione
1. In relazione alle vigenti disposizioni in tema di formazione permanente dei lavoratori, anche con utilizzazione delle disponibilità in sede regionale del Fondo sociale europeo e del fondo a cui i Consorzi hanno destinato il contributo dello 0,30% in passato versato all’INPS, le Parti convengono che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi:
a) acquisizione di professionalità specifiche in grado di rispondere alle esigenze delle aziende consortili;
b) aggiornamento dei lavoratori al fine di prevenire l’obsolescenza della professionalità da loro posseduta;
c) facilitazione del reinserimento del lavoratore rimasto assente per lunghi periodi a causa di infortunio sul lavoro, malattia o maternità, congedi di cui al presente contratto;
2. I Consorzi, in apposito incontro, comunicheranno alle RSA/RSU i programmi formativi che intendono avviare in conformità agli obiettivi indicati al comma precedente, precisando la durata, il numero dei lavoratori interessati, suddivisi per sesso, e le esigenze di preparazione professionale ai fini della copertura di posizioni funzionali carenti. A conclusione del programma formativo i Consorzi, in apposito incontro, forniranno a consuntivo informazioni sui risultati del percorso attuato e sulle eventuali implicazioni organizzative. Le RSA/RSU potranno fornire le loro valutazioni sia sui programmi formativi, sia sui dati consuntivi illustrati.
[…]

Art. 13 - Appalti
1. Non potranno essere date in appalto attività a carattere continuativo strettamente connesse alle peculiarità produttive dell’azienda. Cooperative di facchinaggio potranno essere utilizzate esclusivamente per i compiti previsti dai decreti prefettizi e ministeriali.
2. In ogni caso, i Consorzi si impegnano a non promuovere la costituzione di cooperative tra dipendenti per l'appalto di qualsiasi tipo di attività svolta dai Consorzi stessi.
3. Resta in facoltà dei Consorzi di avvalersi di imprese di servizi operanti con propri mezzi per conto terzi in relazione alle necessità che si verifichino nelle attività che presentano oscillazioni nell'intensità del lavoro, dando preventiva comunicazione dei relativi contratti di appalto alle RSU le quali potranno esprimere il loro parere in proposito per valutare eventuali soluzioni alternative.
4. Ai capitolati di appalto, in considerazione di quanto previsto dall’Art. 3 della legge 3 agosto 2007, n. 123, dovrà essere allegato un documento sulla valutazione dei rischi, redatto congiuntamente con le imprese appaltatrici nel quale riportate le misure adottate per eliminare eventuali interferenze tra le attività svolte dal Consorzio e quelle dell’impresa appaltatrice, ferme restando le reciproche responsabilità.
5. Nei capitolati d’appalto saranno inserite norme che impegnino le imprese appaltatrici all’osservanza degli obblighi ad esse derivanti dalle norme di legge in materia assicurativa e previdenziale, d’igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto delle norme contrattuali disciplinanti il settore merceologico di appartenenza.
6. Non si considera appalto la gestione di attività da parte di cooperative di produttori agricoli.
Chiarimento a verbale
Le norme di cui al presente articolo non riguardano i contratti di agenzia, di trasporto delle merci e gli accordi con le officine convenzionate per fornire l'assistenza in garanzia o riparazioni di macchine e attrezzi, purché tali officine o le imprese di trasporto non eseguano esclusivamente lavoro per conto del Consorzio.

Parte seconda
Instaurazione del rapporto di lavoro
Art. 14 - Assunzioni

[…]
3. Il Consorzio ha facoltà di far controllare, in occasione dell'assunzione, la idoneità fisica del lavoratore da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]

Art. 16 - Contratto di apprendistato e di inserimento
Per quanto riguarda la disciplina dell'apprendistato (all. E) e i contratti di inserimento (all. F), valgono le norme di cui agli appositi accordi collettivi.

Parte terza
Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 22 - Orario di lavoro

1. Premesso che non viene introdotta alcuna innovazione in materia di durata massima dell'orario settimanale di lavoro disciplinata dalle norme di legge, la durata dell'orario di lavoro viene stabilita come segue:
a) 39 ore settimanali per il personale soggetto alla limitazione di orario di cui al R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, nonché per i magazzinieri, per i commessi di negozio o di spaccio, per gli addetti ai centralini, per i fattorini e per gli autisti che compiano anche operazioni di carico e scarico;
b) 45 ore settimanali per il personale di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per quello indicato al precedente punto a).
2. La durata media della prestazione annua è, pertanto, stabilita, in 2028 ore per i lavoratori di cui al punto a) del comma precedente, per cui rientra nell'ambito del lavoro supplementare che non dà luogo a qualificare come straordinaria la prestazione lavorativa fornita tra la media annua dell'orario normale contrattuale di 2028 e la media annua dell'orario legale di 2080 ore. La prestazione dei lavoratori di cui al punto b) può, in relazione a esigenze aziendali, essere articolata nell'ambito della media annua di 2340 ore, senza dar luogo al ricorso a prestazioni straordinarie.
[…]
8. Le modalità di attuazione dell'orario, saranno stabilite previo incontro con le RSU/RSA Analogamente si opererà per l'adozione di particolari orari di lavoro settimanali, nell'ambito della media annuale di prestazione legale di cui al precedente secondo comma, connessi all'intensificazione di determinate attività in periodo stagionale.
9. In caso di passaggio dai sei giorni lavorativi alla settimana corta, o viceversa, le modalità di attuazione saranno stabilite d'intesa con le RSU/RSA.
10. Qualora nel periodo estivo i Consorzi Agrari adottino, previa consultazione delle RSU/RSA, particolari orari ridotti rispetto agli orari contrattualmente stabiliti, i Consorzi stessi potranno recuperare negli altri mesi le ore effettuate in meno nel suddetto periodo in modo che, nel corso di dodici mesi, siano rispettati mediamente gli orari contrattuali.
11. Per la durata massima dell'orario di lavoro dei lavoratori di età inferiore ai 18 anni, valgono le disposizioni di cui alla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti del 17 ottobre 1967, n. 977.
[…]
Chiarimento a verbale
La limitazione di orario prevista al primo comma per i fattorini, riguarda sia i lavoratori che abbiano la qualifica di fattorini, sia i lavoratori che abbiano la qualifica di uscieri purché si tratti in entrambi i casi, di elementi che svolgano compiti promiscui e che, quindi, non siano in prevalenza addetti all'annuncio dei visitatori o alla sorveglianza degli ingressi degli uffici.

Art. 23 - Lavoro supplementare e straordinario
[…]
3. L'eventuale ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, comunque eccezionali, salvo necessità urgenti e improrogabili, dovrà essere concordato tra i Consorzi e le RSU/RSA e autorizzato espressamente dalla direzione del Consorzio in relazione a dette intese.
4. Il lavoro straordinario non potrà eccedere la quota annua di 240 ore pro capite, ferme restando le quote inferiori già osservate per accordo stipulato in sede aziendale anteriormente al CCNL 27 novembre 1979.
5. Per particolari esigenze stagionali (essiccazione mais, selezione sementi, riparazione e assistenza macchine agricole, preparazione bilancio ecc.), il Consorzio potrà ricorrere, previo incontro con le RSU/RSA per le informazioni relative alle predette esigenze, a prestazioni straordinarie nei limiti del monte ore annuo previsto dal presente contratto. E’ in ogni caso garantito un riposo continuativo di undici ore.
6. In relazione a quanto previsto al comma 2 dell’Art. 22 in tema di orario di lavoro annuale, fermo restando che la prestazione media giornaliera non potrà superare le 10 ore e quella settimanale le 48 ore, tenuto conto che le intensificazioni di lavoro si verificano in concomitanza delle predette esigenze stagionali, la comunicazione alle Direzioni provinciali del lavoro delle prestazioni straordinarie verrà effettuata, come previsto dalla legislazione vigente, con cadenza annuale.
[…].
12. Le prestazioni effettuate in turni regolari periodici, nei limiti del normale orario di lavoro, saranno compensate come segue:
- ore di lavoro in turno notturno, dalle 22 alle 6: maggiorazione del 15%;
- ore di lavoro diurno in giorni festivi: maggiorazione del 10%;
- ore di lavoro diurno domenicale con riposo compensativo: sola maggiorazione del 10%.
[…]

Art. 24 - Giorni festivi e riposo settimanale
[…]
4. Quando il lavoratore, nei casi consentiti dalla legge, è occasionalmente chiamato a prestare la sua opera nel giorno di riposo settimanale, avrà diritto, oltre che al riposo compensativo, alla sola maggiorazione di lavoro festivo per le ore di servizio prestato, ove tale servizio venga contenuto nei limiti dell'orario normale.
[…]

Art. 31 - Doveri dei lavoratori
Il lavoratore deve tenere un contegno corrispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare deve:
a) rispettare l'orario di lavoro […];
b) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni ricevute;
[…]
d) avere cura dei locali, dei mobili, degli oggetti, dei macchinari o strumenti a lui affidati.

Parte quarta
Trattamento economico
Art. 35 - Indennità varie

[…]
4. Al personale addetto alle macchine dei centri elaborazione dati competerà una indennità che sarà stabilita negli accordi di secondo livello, per ogni giornata di effettivo lavoro.
5. Le indennità di cassa e di magazzino e le indennità per gli addetti alle macchine dei centri elaborazione dati non competono, comunque, al personale inquadrato nei primi due livelli.
6. Agli addetti alle disinfestazioni periodiche, quali i trattamenti anticrittogamici e di diserbo, la disinfestazione di stalle, granai, silos, ecc., potrà essere riconosciuta, esclusivamente per i giorni in cui le suddette operazioni vengono svolte, una indennità la cui misura sarà stabilita nella contrattazione di secondo livello, fatte salve le condizioni in essere.
[…]

Art. 38 - Trattamento di maternità e paternità
1. Ferme restando le disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel testo unico di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nel verificarsi dello stato di gravidanza le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l’effettuazione di esami, accertamenti clinici o visite specialistiche prenatali, sempre che non possano essere effettuati in orari diversi da quelli lavorativi, con obbligo di presentazione della relativa documentazione giustificativa attestante la data e l’ora di effettuazione di dette prestazioni.
2. Per il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità, la lavoratrice ed il Consorzio si comporteranno come segue:
a) prima dell’inizio dell’assenza obbligatoria, la lavoratrice è tenuta a presentare il certificato di gravidanza al Consorzio e all’INPS indicante la data presunta del parto, che fa stato anche in caso di errata previsione;
b) entro trenta giorni dalla data del parto, la lavoratrice dovrà presentare il certificato di nascita del figlio o la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
c) in relazione al divieto di adibire al lavoro le donne in stato di maternità il Consorzio garantirà alla lavoratrice la retribuzione intera integrando fino al 100% il trattamento INPS per un periodo di due mesi prima della data presunta del parto e di tre mesi dopo il parto, nonché per il periodo di eventuale assenza anticipata disposto dal Servizio Ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio. Il divieto dei primi due mesi si estende ai giorni intercorrenti tra la data presunta e la data effettiva del parto. In caso di parto anticipato rispetto alla data presunta, i giorni di assenza non goduti si aggiungono ai tre mesi successivi al parto;
d) in caso di interruzione della gravidanza spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, per il periodo di assenza verrà assicurato alla lavoratrice il trattamento di malattia previsto dall’Art. 36 del vigente CCNL;
[…]
3. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità di cui alle lettere precedenti, la lavoratrice ha facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, sempre che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale ed il medico competente nominato ai sensi del D.Lgs. n. 626/1994 attestino che l’esercizio di tale facoltà non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
4. Durante il primo anno di età del bambino, o di ingresso nella famiglia per adozione o affidamento, la lavoratrice ha diritto a due ore di riposo giornaliero cumulabili nella stessa giornata, ridotto a un’ora nel caso di orario di lavoro inferiore a sei ore, usufruibili anche fuori dell’azienda. Nel caso di asilo nido istituito in azienda, i predetti riposi sono ridotti a mezz’ora […] In caso di parto plurimo le ore di riposo sono raddoppiate o, in alternativa, possono essere congiuntamente fruite dalla madre e dal padre, restando in tal caso nei limiti già precisati.
5. Dall’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento del primo anno di età del bambino, è vietato adibire la lavoratrice ad attività lavorative che si svolgano dalle ore 22 alle ore 6. […]
9. Per quanto non espressamente sopra previsto si fa riferimento alle normative di legge disciplinanti la materia.

Art. 45 - Abiti da lavoro
In sede di contrattazione di secondo livello verrà stabilita la fornitura ai lavoratori, le cui mansioni comportino una rapida usura del vestiario, degli abiti di lavoro necessari, comunque, costituita da almeno due tute da lavoro, una estiva e una invernale.

Parte sesta
Disposizioni finali
Art. 54 - Attività autonome e complementari

1. Il presente contratto non si applica al personale addetto alle attività agricole, ivi comprese le stalle di sosta, alla lavorazione del tabacco e alle centrali del latte nonché al personale degli stabilimenti vinicoli o oleari assunto per esigenze stagionali o temporanee delle lavorazioni, al personale stagionale delle attività ortofrutticole e al personale delle attività industriali aventi carattere stagionale. Al personale sopra elencato si applicheranno integralmente i contratti collettivi ed eventuali accordi locali stipulati per le rispettive categorie di appartenenza.

Allegato E
Accordo 11 novembre 2005 per la disciplina dell'apprendistato nei consorzi agrari
Art. 1 - Tipologie e durata

[…]
2. L’apprendistato disciplinato dal presente accordo è quello professionalizzante, finalizzato all’acquisizione di una specifica formazione attraverso l’attività lavorativa, per i giovani di età compresa tra i 17 anni, se in possesso di qualificazione professionale conseguita ai sensi della legge 28 maggio 2003, n. 53, e i 29 anni. […]

Art. 4 - Obblighi del consorzio
Il Consorzio ha l’obbligo:
a) di consegnare all’apprendista all’atto dell’assunzione in forma scritta, il contratto contenente l’indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale nonché del livello che sarà acquisito al termine del periodo di apprendistato;
b) di impartire o di far impartire all’apprendista alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica convenuta in conformità agli standard generali fissati dalle Regioni e dalle Province Autonome;
c) di non sottoporre l’apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
[…]
e) di non adibire l’apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie, di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche o a lavori che non siano attinenti alla mansione per la quale è stato assunto;
f) di non operare trattenuta alcuna sulla retribuzione per i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti stabiliti dalle regolamentazioni emanate dalle Regioni o Province Autonome;
g) di registrare nel libretto formativo il tipo e gli esiti della formazione effettuata.

Art. 5 - Obblighi dell’apprendista
1. L’apprendista ha l’obbligo:
a) di seguire le istruzioni dei preposti alla sua formazione professionale e di porre il massimo impegno nell’apprendimento degli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) di prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) di frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) di osservare le norme disciplinari previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
2. I preposti all’insegnamento professionale rendono conto dei risultati dell’istruzione che debbono dare all’apprendista ed è loro dovere riferire periodicamente alla Direzione del Consorzio sui risultati della formazione professionale progressivamente conseguita dall’apprendista. Ai preposti verrà riconosciuto un premio di risultato da definirsi tra le Parti.

Art. 9 - Attività formativa
1. Il numero di ore medie annue destinate alla formazione dell’apprendista e così stabilito in relazione al titolo di studio in possesso dello stesso:
- scuola dell’obbligo ore 120
- attestato di qualifica ore 100
- diploma di scuola media superiore ore 80
2. In relazione al piano formativo, è in facoltà dell’azienda anticipare in tutto o in parte le ore di formazione sopra previste.
3. Le ore di formazione effettuate presso altre imprese, presso gli istituti di formazione o presso enti riconosciuti dalla regione, scuole o università si cumulano ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi.
4. Almeno 32 delle ore sopra indicate saranno dedicate alla disciplina del rapporto di apprendistato, all’organizzazione del lavoro aziendale, alle misure di prevenzione infortuni, tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Allegato F
Accordo 11 novembre 2005 sui contratti di inserimento
Art. 2 - Soggetti interessati

Possono essere assunti con contratto di inserimento:
a) giovani di età compresa tra diciotto e i ventinove anni;
b) lavoratori disoccupati di lunga durata, intendendosi per tali coloro che dopo aver perso il posto di lavoro o cessato una attività di lavoro autonomo sono alla ricerca di nuova occupazione e abbiano una età compresa tra i 29 anni e i 32;
c) lavoratori disoccupati con più di 50 anni che siano privi di un posto di lavoro;
d) donne di qualsiasi età residenti in area geografica, individuata dai previsti Decreti Ministeriali, in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile;
e) persone affette da grave handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 5 - Contenuto del contratto e del progetto
[…]
2. Nel progetto individuale di inserimento dovrà essere indicata la qualificazione a cui è preordinato il contratto di inserimento, nonché la durata e le modalità della formazione che in ogni caso non potrà essere inferiore a 32 ore, in parte anche con modalità telematiche.
3. La formazione teorica sarà impartita preliminarmente sulle nozioni relative alla prevenzione degli infortuni, alla disciplina del rapporto di lavoro e all’illustrazione delle attività e dell’organizzazione aziendale e, in via sussidiaria, sarà inoltre oggetto di preparazione per le indispensabili fasi di addestramento specifico ai fini del migliore adeguamento delle capacità culturali e professionali del lavoratore alle attività a cui viene addetto. L’attività svolta con contratto di inserimento verrà indicata nel certificato di servizio.

Allegato I
Accordo 20 dicembre 1995 per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie nei consorzi agrari
Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Art. 8 - Diritti, tutele, permessi sindacali e modalità di esercizio

La RSU sostituisce le RSA nella titolarità dei diritti, permessi e prerogative previste dalla legge n. 300/1970 e dal CCNL di categoria e ad essa sono conferiti i compiti di tutela dei lavoratori e di agente contrattuale di secondo livello, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali presentatarie delle liste ai sensi dell'Art. 3.

Allegato L
Accordo 5 aprile 2004 sul rappresentante della sicurezza dei lavoratori nei consorzi agrari

Il giorno 5 aprile 2004, in Roma
tra l’Associazione nazionale dei consorzi agrari - Assocap, […] e le Organizzazioni Sindacali: Flai-Cgil, […], Fisascat-Cisl, […], Uiltucs-Uil, […], Sinalcap, […], in relazione a quanto previsto all'Art. 18, quarto comma, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di designazione ed esercizio delle funzioni del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, si è convenuto quanto segue.

Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'Art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, nei Consorzi che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori.
Nei Consorzi e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza viene eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Nei Consorzi che occupano più di 100 dipendenti in unità produttive prive di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, in ciascuna delle quali sono occupati meno di 15 lavoratori, gli addetti a tali unità produttive eleggeranno nell'ambito della RSU un rappresentante della sicurezza ogni 100, o frazione di 100, dipendenti.
Nelle unità produttive con meno di 15 lavoratori, in cui sono dislocati impianti industriali di notevole rilievo e con attività non a carattere stagionale, il rappresentante della sicurezza può essere eletto o designato anche al di fuori delle RSU purché si tratti di lavoratore in possesso di specifiche attitudini.
Qualora la RSU/RSA dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, il rappresentante della sicurezza continua a svolgere il suo incarico fino a nuova elezione, con contratto a tempo indeterminato utilizzando i soli permessi previsti per l'assolvimento di tale funzione.
Hanno diritto al voto e possono essere eletti tutti gli operai, impiegati e quadri non in prova che prestano la loro opera nell'unità produttiva. L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto con le stesse modalità stabilite nell'accordo per l'elezione dei componenti le RSU/RSA. La durata dell'incarico è triennale ed il lavoratore eletto può essere rieleggibile.
Ad elezione effettuata, copia del verbale dello scrutinio, contenente l'indicazione del numero dei votanti ed il nome del lavoratore eletto verrà trasmesso alla Direzione del Consorzio.

Art. 2 - Permessi retribuiti
Al rappresentante della sicurezza per l'assolvimento delle sue funzioni, verranno concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 12 ore annue, nei Consorzi che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 12 ore annue, negli impianti industriali di notevole rilievo con attività non stagionali che occupano fino a 15 dipendenti;
c) 20 ore annue, negli impianti industriali di notevole rilievo con attività non stagionali che occupano più di 15 dipendenti;
d) 20 ore annue, nei Consorzi che occupano da 15 a 50 dipendenti, elevate a 24 se il personale è concentrato in una sola unità produttiva;
e) 30 ore annue, nei Consorzi che occupano da 51 a 100 dipendenti;
f) 40 ore annue, per ciascun rappresentante, nei Consorzi che occupano da 100 a 200 dipendenti;
g) 45 ore annue,per ciascun rappresentante, nei Consorzi che occupano più di 201 dipendenti.
Le ore di cui ai punti b) e c) sono cumulabili con quelle previste ai punti successivi.
É escluso l'utilizzo dei permessi retribuiti per le consultazioni di cui ai punti b), c) d), dell'Art. 19, primo comma, del D.Lgs. n. 626/1994, per le ispezioni di cui al punto i) dello stesso articolo, nonché per la riunione periodica di cui all'Art. 11 del citato Decreto.

Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza
Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il rappresentante della sicurezza ha diritto:
a) di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione alla Direzione del Consorzio di quali ambienti di lavoro intenda visitare. Tali visite possono essere effettuate anche congiuntamente al rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato;
b) di ricevere informazioni e di prendere visione della documentazione aziendale di cui al primo comma, lettere e) ed f), dell'Art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, relative all'unità produttiva di cui è rappresentante;
c) di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'Art. 4, secondo comma, custodito presso l'azienda o lo stabilimento, ai sensi dell'Art. 4, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 626/1994.
Il rappresentante della sicurezza è tenuto a fare uso delle informazioni e della documentazione di cui ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione nel rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.

Art. 4 - Formazione del rappresentante
La formazione del rappresentante della sicurezza, ai sensi dell'Art. 19, primo comma lettera g), del D.Lgs. n. 626/1944, deve essere effettuata con oneri a carico del Consorzio e si svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il programma di formazione, se svolto direttamente all'interno del Consorzio, deve riguardare:
a) le conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro;
b) le conoscenze generali in tema di rischi relativi all'attività specifica del comparto aziendale di cui è espressione e delle relative misure di prevenzione e protezione;
c) le metodologie utilizzate per la valutazione del rischio;
d) l'istruzione sui metodi di illustrazione dei problemi relativi agli obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.
Nel caso vengano introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà cura del Consorzio provvedere all'aggiornamento della formazione del rappresentante della sicurezza e dei lavoratori interessati.

Art. 5 - Informazione e formazione dei lavoratori
In relazione a quanto previsto al Capo VI del D.Lgs. n. 626/1994 i Consorzi forniranno ai lavoratori una adeguata formazione unitamente alle necessarie informazioni sui rischi connessi alle attività in generale svolte dall'azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui viene adibito e sulle procedure di pronto soccorso, di incendio e di evacuazione.
Al lavoratore verrà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della sicurezza e del medico competente.

Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni
In relazione a quanto previsto al primo comma dell'Art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.
É in facoltà dei rappresentanti della sicurezza richiedere, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio, la convocazione anticipata della riunione periodica.
La consultazione dei rappresentanti della sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994, deve svolgersi con la dovuta tempestività ed è in facoltà dei predetti rappresentanti formulare proposte sugli argomenti oggetto della consultazione.
Nel verbale da redigere sia al termine della riunione periodica, sia al termine della consultazione prevista dal richiamato Decreto, dovranno essere riportate anche le eventuali osservazioni e proposte formulate dal predetto rappresentante.

Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie
Ai sensi di quanto stabilito all'Art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 le parti costituiranno a livello nazionale una commissione con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative per la formazione dei lavoratori.
Fermo restando che è reciproco interesse del Consorzio e dei lavoratori ricercare in materia di sicurezza del lavoro soluzioni condivise ed attuabili, qualora dovessero insorgere valutazioni contrastanti in tema di diritti disciplinati dal presente accordo, la relativa controversia, stante la struttura della rete consortile, verrà direttamente rimessa alle parti nazionali che unitamente alle parti locali s'impegnano a ricercare una soluzione, ove possibile, concordata.

Art. 8 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle disposizioni di legge. Nel caso vengano introdotte modifiche al D.Lgs. n. 626/1994 direttamente incidenti sul presente accordo, le parti s'incontreranno per apportare i necessari aggiornamenti.

Allegato M
Accordo 6 marzo 1998 per la disciplina dell'apprendistato nei consorzi agrari

Art. 2 (Età)
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del Regolamento n. 2081/93 del Consiglio CEE del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap, i limiti di età di cui al primo comma sono elevati di due anni.

Art. 6 (Obblighi del consorzio)
Il Consorzio ha l'obbligo:
a) di impartire o di far impartire all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo comunque a lavori superiori alle sue forze fisiche e che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 120 ore medie annue. Nel caso di apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligatorio o di attestato di qualifica professionale attinente all'attività da svolgere, l'insegnamento complementare è ridotto a 39 ore medie annue. La frequenza ai corsi è obbligatoria ai fini della riduzione contributiva a decorrere dal 2 luglio 1997;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti alle attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate a fattorino, sempreché la svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto ai compiti affidati all'apprendista.

Art. 7 (Doveri dell’apprendista)
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni dei preposti alla sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua opera con la massima diligenza;
c) frequentare con assiduità e diligenza i corsi di insegnamento complementare;
d) osservare le norme disciplinari generali previste dal contratto collettivo di lavoro per i dipendenti dei Consorzi Agrari.
I preposti all’insegnamento professionale sono responsabili dei risultati dell'istruzione che debbono dare all'apprendista ed è loro dovere riferire periodicamente alla direzione del Consorzio sui risultati della formazione professionale progressivamente conseguita dall'apprendista. […]

Art. 8 (Trattamento normativo)
L'apprendista ha diritto allo stesso trattamento normativo previsto per i lavoratori aventi la qualificazione per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera c) dell'articolo 7 sono comprese nell'orario normale di lavoro.

Art. 12 (Rinvio)
Per quanto non disciplinato dal presente contratto, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.