Tipologia: Accordo
Data firma: 13 dicembre 2000
Validità: 13.12.2000 - 31.12.2003
Parti: Banca Monte Parma e Fabi, Fiba, Fisac
Settori: Credito Assicurazioni, Banca Monte Parma
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 19
Articolo 20
Articolo 21
Articolo 22
Articolo 23
Articolo 24
Articolo 25
Articolo 26
Accordo a latere
Accordo economico aziendale
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Tabelle economiche
Allegato n. 3
Allegato n. 1 Criteri per la determinazione del premio aziendale

Contratto Aziendale Banca Monte Parma spa per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª), 13 dicembre 2000

Articolo 1
Il rapporto di lavoro del personale appartenente ai Quadri Direttivi ed alle Aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) di Banca Monte Parma spa è regolato dal CCNL 11/7/1999 e dal presente Contratto Aziendale.
[…]

Articolo 8
[…]
L'inizio ed il termine degli eventuali turni del personale del Centro Elaborazione Dati devono essere concordati con le rappresentanze sindacali aziendali.

Articolo 15
Le innovazioni tecnologiche e le ristrutturazioni organizzative di notevole rilievo, che l'Azienda intendesse introdurre, saranno preventivamente portate a conoscenza e discusse con le RSA, al fine di determinare eventuali nuovi inquadramenti del personale interessato.
Entro venti giorni, le RSA forniranno le loro eventuali osservazioni.
In occasione degli incontri suddetti saranno inoltre chiariti gli obiettivi che si intendono raggiungere, le implicazioni sugli ambienti di lavoro, sul piano organizzativo, sugli organici e sui presumibili tempi di realizzazione.

Articolo 16
In relazione all'art. 9 della Legge 20-5-70, n. 300 si consente, previa comunicazione alla Direzione Generale, che vengano effettuate eventuali rilevazioni sulle condizioni igienico-ambientali in cui operano i dipendenti, da parte delle organizzazioni preposte alla tutela della salute ed alla prevenzione delle malattie.
Potranno comunque essere concordate indagini sull'ambiente di lavoro da parte di primarie organizzazioni specializzate.
In caso di costruzione di nuovi immobili o di ristrutturazione di immobili esistenti, verranno preventivamente portati a conoscenza delle RSA i relativi progetti, al fine di eventuali osservazioni in merito alla tutela delle condizioni igienico-sanitarie ed alle garanzie della sicurezza.
Nei casi di cui sopra l'Azienda farà in modo di adottare, sentite le RSA, le misure più idonee per facilitare l'accesso, nonché l'agibilità interna, per i lavoratori invalidi o portatori di handicap.
L'Azienda favorirà un'organizzazione del lavoro che consenta una adibizione alternata ai videoterminali non di sportello.
Le lavoratrici in stato di gravidanza saranno esonerate dall'adibizione al videoterminale su richiesta scritta delle stesse; la nuova collocazione sarà ricercata nell'ambito dello stesso Ufficio, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ogni videoterminale, a richiesta, sarà dotato di schermo protettivo e su ciascun apparecchio verranno apposti i relativi dati tecnici.

Articolo 17
Entro il primo quadrimestre di ogni anno verrà effettuato un incontro fra l'Azienda e le OO.SS. in cui sarà valutata l'adeguatezza delle misure antifurto ed antirapina e concordati eventuali interventi migliorativi.
In caso di rapina si conviene che:
- lo sportello interessato verrà chiuso al pubblico fino al termine della giornata;
- il personale direttamente coinvolto nell'evento criminoso, potrà - a richiesta - fruire di controllo medico con onere eventuale a carico dell'Azienda;
- nel caso il controllo medico di cui sopra preveda prescrizioni terapeutiche strettamente collegate al fatto criminoso, per i primi 12 mesi successivi all'evento, l'Azienda rimborserà le eventuali spese conseguenti al ricorso alle strutture sanitarie pubbliche nonché alle prescrizioni farmaceutiche.

Articolo 18
Le procedure interne di lavoro saranno illustrate in apposite riunioni, naturalmente quando ciò sia necessario ed ovviamente nell'ambito dei Servizi ed Uffici alle cui attività le stesse ineriscano, durante l'orario di lavoro, con esclusione dell'orario di sportello, e, per i neo-assunti, se possibile, durante i corsi di inserimento di cui all'art. 14 del presente contratto.

Articolo 19
Il personale viene assicurato contro i rischi derivanti da infortunio professionale ed extra-professionale con i seguenti massimali:
- morte ed invalidità totale: 3,5 volte il ragguaglio ad anno delle voci "stipendio" e "scatti" al momento del sinistro con il massimo di 600 milioni (Euro 309.874,14);
- invalidità parziale: applicando ai massimali come sopra determinati la percentuale corrispondente all'invalidità residuale.

Articolo 21
[…]
Le lavoratrici in stato di gravidanza saranno temporaneamente esonerate, su richiesta, dall'adibizione a mansioni di cassa.
[…]
Nota a verbale
L'incarico di cassiere verrà affidato preferibilmente a personale idoneo e disponibile, salve le necessità derivanti da esigenze di servizio.
Le domande di rotazione in mansioni che non comportino maneggio di valori saranno accolte entro otto mesi dalla richiesta, salvo obiettive difficoltà sulle quali anche le RSA dovranno concordare.

Articolo 23
Le lavoratrici che rientrano dal periodo di assenza per gravidanza saranno destinate, a richiesta, presso lo stesso posto di lavoro occupato prima che iniziasse l'assenza medesima, svolgendo inoltre le stesse mansioni.

Articolo 25
Ai sensi del CCNL 11/7/99 e secondo quanto previsto dalla Legge n. 125 del 14-4-91 l'Istituto si impegna entro tre mesi ad istituire una Commissione Paritetica Sindacato-Azienda al fine di individuare e rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di pari opportunità per le lavoratrici.

Accordo a latere
Trasporto valori
Per quanto riguarda le modalità del trasporto valori l'Azienda, di norma, provvederà a farlo effettuare a ditte specializzate.
Per valori si intendono i soli contanti e valori assimilati.
Cash-dispenser […]
Norme antiriciclaggio […]
Orario di lavoro
Le parti si danno atto che, con l'introduzione dei "nastri orari", l'accordo nazionale 11 Luglio 1999 ha sancito l'abbandono dei criteri di rigidità che informavano le precedenti discipline dell'orario di lavoro.
Con riferimento alle caratteristiche dell'Azienda e della sua collocazione e distribuzione territoriale, all'evoluzione delle necessità produttive e di servizio alla clientela, alla armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro del personale, le Parti si impegnano a consentire una distribuzione diversificata degli orari di lavoro all'interno del nastro orario a partire dal 1 settembre 2001.
A tale scopo sarà costituita una Commissione Paritetica Azienda - RSA incaricata di individuare nuove flessibilità di orario per gli Uffici Centrali e le Filiali nel rispetto delle esigenze di carattere organizzativo e di servizio alla clientela.
Secondo i limiti e con le modalità che verranno concordate dalla suddetta Commissione Paritetica si conviene:
• sulla opportunità di adottare un orario di lavoro flessibile presso gli Uffici di Direzione;
• che i lavoratori, in servizio presso Filiali e Sportelli aperti al pubblico, che ne facciano richiesta, possano usufruire di un orario differenziato all'interno del nastro orario;
• di prevedere la possibilità di effettuare un intervallo meridiano ridotto rispetto alla normativa aziendale.
La commissione si insedierà ed inizierà i lavori a partire dal 1 Marzo 2001.
Legge 8 Marzo 2000 n. 53
L'azienda prenderà in considerazione le richieste di "congedi per la formazione" secondo i principi e la definizione della Legge n. 53 del 8 marzo 2000.
I "congedi per la formazione" ex art. 5 della Legge 53/2000 contemporaneamente in essere non eccederanno il limite dello 0,50% (arrotondato per eccesso) del personale in servizio alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente.
Per comprovate esigenze organizzative, l'Azienda potrà posticipare la concessione del congedo fino a 8 mesi.
L'Azienda ha facoltà di non concedere il congedo ai dipendenti che ricoprono le seguenti posizioni:
• Responsabile di Servizio;
• Responsabile di Area Territoriale;
• Responsabile di Filiale;
• Responsabile di Ufficio (istituito ai sensi dell'organigramma aziendale).
Il presente Accordo a latere verrà sostituito dagli Accordi Nazionali che saranno stipulati fra le Parti secondo quanto previsto dalla Legge 53/2000.
Part Time
Si conviene di procedere alla revisione dell'Accordo Aziendale del 11.4.1997, allo scopo di individuare più avanzati strumenti di flessibilità ed evoluzione del part-time anche in relazione alla struttura organizzativa ed alla crescita dell'Azienda.
A tal fine verrà costituita una Commissione Paritetica Azienda-RSA che definirà entro il 30 giugno 2001 le modalità attuative del part time.
Fino alla stipula del nuovo accordo viene prorogata la validità dell'Accordo 11 Aprile 1997.
In considerazione della particolare entità di richieste di part time rotativi per maternità, il plafond rotativo di cui al punto 2 dell'Accordo 11.4.97, viene temporaneamente elevato a n. 6 part time a tempo determinato, con decorrenza 1.1.2001 e fino alla stipula del nuovo accordo.
Buoni Pasto […]
Polizza Sanitaria […]