Tipologia: Accordo di rinnovo*
Data firma: 23 gennaio 2009
Validità: Smi e Femca-Cisl, Filtea-Cgil, Uilta-Uil
Parti: 01.04.2008 - 31.12.2012
Settori: Tessili, Fotoincisione, Industria
Note*: Rinnovo del CCNL 28 giugno 2004

Sommario:

 Costituzione delle parti
Articolo 4 - Decorrenza e durata
Articolo 5 - Informazioni e relazioni industriali
Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Informazioni al livello aziendale
Informazioni riservate
Articolo 6 - I livelli di contrattazione
Articolo 9 - Periodo di prova
Articolo 16 - Definizione ed elementi della retribuzione
Articolo 17 - Aumenti biennali periodici di anzianità
Norma transitoria agli aumenti biennali periodici di anzianità
Articolo 26 - Banca delle ore
Articolo 30 - Premio di produzione
Articolo 31 - Ferie
Articolo 38 - Diritti e rappresentanza sindacale.
Articolo 39 - Assemblee
 Ex Art. 38 - Apprendistato - Articolo 40 - Apprendistato professionalizzante
Articolo 46 - Commissione paritetica per l'inquadramento
Commissione Tecnica Paritetica
Articolo 47 - Formazione professionale
Articolo 49 - Lavoratori diversamente abili
Articolo 50 - Ambiente di lavoro
Classificazione del personale in vigore dall'1.11.2008
Introduzione
Inquadramento e retribuzione
Parte retributiva aumenti
Una Tantum
Ex Protocollo 2 - Previmoda - Iscrivibilità dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato (Abrogato)
Nuovo Protocollo 2 - Previdenza Complementare
Allegati (omissis)

Accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina i rapporti di lavoro tra le aziende di fotoincisione tessile ed i lavoratori da esse dipendenti

Costituzione delle parti
Il 23 gennaio 2009, a Como tra:
- Smi - Sistema Moda Italia, rappresentata dal Presidente, la Sezione Nobilitazione Tessile - Gruppo Fotoincisori, con l'assistenza del Direttore generale e del Responsabile dell'Area Relazioni Industriali;
e
- la Federazione Energia, Moda, Chimica e Affini (Femca);
- la Federazione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Filtea);
- l'Unione Italiana Lavoratori Tessili e Abbigliamento (Uilta);
si è stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile.

Articolo 5 - Informazioni e relazioni industriali
Annualmente SMI - Sezione Fotoincisori porterà a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali di Categoria, a livello territoriale gli elementi riguardanti:
- le prospettive produttive e la loro diversificazione;
- i programmi di investimento;
- i nuovi insediamenti di Aziende e loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- i dati relativi all'occupazione nel settore, distinti in operai e impiegati ed in uomini e donne.
Per l'acquisizione dei dati di cui sopra sarà effettuata un'indagine annuale attraverso apposita scheda.
Le parti, verificati i presupposti di fattibilità potranno predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. A tal fine utilizzeranno anche i dati occupazionali di cui al paragrafo precedente, integrandoli, se del caso, con altri elementi conoscitivi che riguardino il settore, acquisiti di comune accordo.
Le Associazioni contraenti concordano sull'opportunità che si sviluppino le relazioni sindacali territoriali, con eventuali accordi, sia sulle tematiche relative alle prospettive del settore ed alle possibili iniziative a sostegno dello stesso, che su quelle relative all'andamento economico e produttivo, nonché sulle materie relative al rapporto di lavoro, alla formazione ed al governo del lavoro.
Su quest'ultimo aspetto, si svilupperanno, in particolare in tema di formazione e di governo del lavoro, momenti specifici di confronto con lo scopo di raggiungere delle intese per gestire al meglio le relative problematiche.
L'Associazione Imprenditoriale si impegna inoltre, nel caso di richiesta di parere per la concessione di agevolazioni creditizie, fiscali e di formazione professionale pubbliche, regionali, nazionali o CEE, a subordinare la manifestazione di parere favorevole al rispetto integrale del CCNL da parte delle aziende richiedenti.
Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
È costituito un osservatorio congiunto sulla evoluzione del settore della fotoincisione. L'attività dell'osservatorio si articolerà come segue:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla struttura del settore (numero addetti suddivisi per livello, retribuzioni medie ponderate, orari di lavoro di fatto effettuati);
- andamento congiunturale;
- le politiche e le modalità di internazionalizzazione e di decentramento produttivo all'estero, con particolare riferimento all'analisi dei paesi destinatari, alle tipologie produttive delocalizzate, alle stime dei volumi complessivi di produzione, alle ricadute occupazionali in Italia.
Sarà elaborato un rapporto annuale sulle rilevazioni effettuate, che verrà presentato durante un incontro tra le parti. Si conviene altresì sulla costituzione di una Commissione paritetica che affronterà temi specifici del settore con particolare riferimento a:
- mercato del lavoro;
- tematiche degli orari di lavoro;
- esigenze formative e formazione professionale;
- ambiente di lavoro;
- interventi strutturali a favore del settore allo scopo di favorirne l'occupazione.
Informazioni al livello aziendale
Nelle aziende, ove siano presenti le rappresentanze dei lavoratori così come previste dall'art. 38, su richiesta delle stesse, una volta all'anno, tramite le Associazioni territoriali degli imprenditori, l'impresa fornirà elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale (sesso, qualifica professionale, tipologia dei rapporti di lavoro);
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti agevolati pubblici regionali, nazionali, comunitari, di rilevante interesse per le condizioni di lavoro;
- le modifiche all'organizzazione del lavoro e tecnologiche;
- il superamento delle barriere architettoniche;
- le condizioni di lavoro ambientali ed ecologiche e le iniziative finalizzate al risparmio energetico e le condizioni ecologiche derivanti da attività industriali;
- le esigenze di formazione e riqualificazione professionale in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro e all'introduzione di nuova tecnologia, nonché alle iniziative formative da realizzare con il concorso di fondi pubblici;
- le strategie di concentrazione e fusione o riguardanti nuovi insediamenti.
Informazioni riservate
I rappresentanti dei lavoratori e tutti coloro che partecipano alle procedure di informazione e consultazione di cui sopra non sono autorizzati a rivelare né ai lavoratori né a terzi le informazioni che siano state loro espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali dal datore di lavoro, nel legittimo interesse dell'impresa. Tale divieto permane per un periodo di tre anni successivo alla scadenza del termine previsto dal mandato. In caso di violazione del divieto, fatta salva la responsabilità civile, si applicano i provvedimenti disciplinari di cui agli artt. 34 e 35.
Il datore di lavoro non è obbligato a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni che, per comprovate esigenze tecniche, organizzative e produttive siano di natura tale da creare notevoli difficoltà al funzionamento dell'impresa o da arrecarle danno.
Eventuali contestazioni relative alla natura riservata delle suddette informazioni sono demandate ad una Commissione di conciliazione composta da 3 membri (1 designati da Smi e 1 dalle organizzazioni sindacali ed 1 di comune accordo), che si riunirà ed esprimerà il proprio parere entro 20 giorni dalla data del ricorso.
La suddetta Commissione determinerà i criteri per definire la natura riservata delle informazioni.
La presente disciplina delle informazioni e della consultazione a livello aziendale costituisce attuazione del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Le parti si danno atto che le procedure di informazione e consultazione previste dalla legge n. 223/1991 dalla legge n. 428/1990 e dal D.P.R. n. 218/2000 assorbono e sostituiscono la procedura disciplinata dal presente contratto.

Articolo 6 - I livelli di contrattazione
Preso atto di quanto convenuto con il Protocollo 23 luglio 1993 e confermato con il Patto Sociale per lo Sviluppo e l'Occupazione stipulato dalle stesse parti il 22 dicembre 1998, le parti hanno inteso disciplinare:
- la contrattazione di primo livello: contratto nazionale di categoria;
- la contrattazione di secondo livello: contratti aziendali.
Nel riconoscere il diritto per le aziende di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si basa su elementi predeterminati, validi e concretamente esigibili per tutta la sua durata.
La contrattazione aziendale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle comuni convenienze ed opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.
La contrattazione aziendale potrà inoltre intervenire per disciplinare tutte le materie normative per le quali il presente contratto nazionale fa esplicito rimando al livello aziendale, con le modalità e nei limiti definiti dal contratto nazionale stesso. Al fine di facilitare ed estendere la contrattazione aziendale e sulla base delle esperienze già acquisite nel settore, le parti stipulanti il presente contratto definiranno apposite linee guida sulle modalità e sui contenuti degli accordi aziendali, con riguardo alle diverse tipologie e dimensioni delle aziende ed alle caratteristiche specifiche dei vari comparti produttivi.
A livello territoriale, con l'obiettivo di cogliere le reciproche opportunità, le Associazioni territoriali aderenti a Confindustria e le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto, potranno valutare la convenienza di raggiungere accordi sui temi relativi alle politiche settoriali di sviluppo e per il miglioramento della competitività, al funzionamento del mercato del lavoro, con particolare riferimento alle qualifiche ed alle professionalità critiche per il settore, alle politiche della formazione di base e continua, alle politiche della salute e sicurezza del lavoro e degli orari.
[...]

Articolo 39 - Assemblee
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in ogni unità produttiva, indipendentemente dal numero dei dipendenti della stessa, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
[...]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo con modalità che tengano conto delle esigenze di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti e della produzione nei cicli continui.
[...]

Ex Art. 38 - Apprendistato
Articolo 40 - Apprendistato professionalizzante

Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico - professionali.
La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
[...]
L'apprendista non può lavorare a cottimo; nel caso venga adibito a lavoro a cottimo, egli acquista automaticamente la qualifica di operaio anche prima della scadenza del periodo di apprendistato, e gli devono essere applicate le tariffe di cottimo.
[...]
I principi convenuti nel presente capitolo sono volti a garantire un'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell'apprendistato professionalizzante.
Le parti si danno atto che la definizione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante compete alle Regioni, d'intesa con le associazioni datoriali e sindacali più rappresentative sul piano regionale. Le organizzazioni di categoria stipulanti il presente contratto, tuttavia, ribadiscono che attraverso l'Organismo Bilaterale Nazionale Tessile Abbigliamento Moda intendono concorrere alla definizione dei profili professionali, dei contenuti della formazione e degli standard minimi di competenza. Ai fini del conseguimento della qualificazione vengono dedicate alla formazione 120 ore medie annue retribuite.
L'apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne e interne all'azienda.
[...]
"11. Le imprese formative, intendendosi per tali quelle che dispongono di requisiti di cui al precedente punto 10, possono erogare formazione interna ai loro apprendisti e a quelli delle imprese del loro Gruppo. Tale capacità formativa interna è espressamente dichiarata dal datore di lavoro e comunicata all'OBN-TAM avente sede presso Smi, allegando copia del piano formativo individuale."
Dichiarazione a verbale n. 1
In relazione al divieto di adibire l'apprendista a produzioni in serie, le parti riconoscono che nel settore Tessile Abbigliamento Moda il processo produttivo, quand'anche caratterizzato da prevalente impiego di macchine, è comunque organizzato in modo da consentire al lavoratore apprendista l'acquisizione della capacità tecnica per conseguire la qualifica attraverso la formazione interna ed esterna all'azienda.
Dichiarazione a verbale n. 2
Le Parti si danno atto che l'apprendista maggiorenne adibito a turni di lavoro notturno beneficerà di una formazione di contenuto non inferiore a quella ordinariamente prevista per gli apprendisti addetti a lavorazioni giornaliere e su turni diurni.

Articolo 46 - Commissione paritetica per l'inquadramento
La Commissione paritetica per l'inquadramento è composta da 3 rappresentanti di Smi e 3 rappresentanti della Femca/Filtea/Uilta integrata, a livello consultivo e propositivo, dai lavoratori in rappresentanza delle diverse mansioni.
Alla Commissione saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
I compiti attribuiti alla Commissione, che opererà in vigenza contrattuale, sono i seguenti:
- individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che, in seguito ad innovazioni tecnologiche, abbiano subito trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia.
Resta comunque inteso che le conclusioni complessive, cui la commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte per la ratifica alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Commissione Tecnica Paritetica
Le parti riconoscono che i cambiamenti organizzativi e tecnologici del sistema produttivo e l’evoluzione del rapporto tra impresa e mercato influiscono sulle prestazioni richieste ai lavoratori e rendono sempre più importante l’apporto individuale allo svolgimento dell’attività lavorativa e convengono sull’utilità di un confronto volto a monitorare l’evoluzione di tale fenomeno.
Pertanto, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto nazionale, sarà costituita una apposita Commissione Tecnica Paritetica, composta da 6 rappresentanti designati da SMI e 6 rappresentanti designati dalle Organizzazioni sindacali che avrà l’incarico di:
- realizzare una ricognizione dei problemi derivanti dai citati cambiamenti organizzativi e tecnologici sull’organizzazione del lavoro, con particolare riguardo all’attuale disciplina dell’inquadramento dei lavoratori;
- analizzare e valutare l’opportunità di proporre l’introduzione di nuovi criteri applicativi e/o regolamentazioni che prevedano il riconoscimento e la valorizzazione della professionalità, con particolare riferimento a forme di pluralità di mansioni che determinano l’arricchimento della professionalità, a figure professionali innovative o, in via generale, la valorizzazione delle competenze richieste dall’azienda ed acquisite anche tramite idonei percorsi formativi.
Le conclusioni condivise dei lavori della Commissione saranno proposte alle parti per essere applicate in sede di rinnovo della parte economica del contratto nazionale e nell’ambito dei relativi costi.

Articolo 47 – Formazione professionale
[...]
La rilevazione delle esigenze formative sarà effettuata dalla Commissione Paritetica di cui all'art. 5 (Osservatorio Congiunturale e Strutturale del Settore).
Le parti si impegnano a svolgere una verifica congiunta delle esigenze formative che emergeranno dalla rilevazione di cui sopra, sia in termini quantitativi che qualitativi in relazione ai fabbisogni stimati del settore, al fine di fornire gli orientamenti del caso agli enti pubblici preposti alla gestione di tale materia. Considerato inoltre che il Gruppo Fotoincisori ha finanziato corsi formativi per lucidisti che si sono svolti presso il Centro di Formazione ENFAPI di Lurate Caccivio ed il Centro di Formazione ENAIP di Cantù, le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione e nel rispetto delle reciproche competenze, convengono sin da ora sulla necessità di promuovere lo sviluppo del sistema formativo del settore.
Ciò potrà essere realizzato anche attraverso l'analisi delle esigenze formative che sarà effettuata dalla commissione paritetica, che permetterà di agevolare l'indirizzo di processi formativi, anche aziendali, attraverso l'eventuale definizione di programmi mirati di formazione, acquisendo a tale scopo le informazioni fornite dalla commissione.
Dichiarazione a verbale
Le parti, riconfermando congiuntamente l'importanza della formazione continua e dell'aggiornamento professionale ai fini della competitività delle aziende e della tenuta e dello sviluppo di tutto il settore e dell'occupabilità dei lavoratori, nell'ambito della Commissione Paritetica costituita nell'Osservatorio Congiunturale e Strutturale del settore di cui all'art. 5 del presente contratto nazionale si impegnano a realizzare una verifica congiunta sull'adeguatezza ed efficacia delle regolamentazioni contrattuali riguardanti le suddette materie, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 47 "Formazione professionale".
In tale ambito, saranno analizzate le problematiche concretamente riscontrate nel sistema delle aziende del settore nella programmazione e realizzazione di progetti di formazione continua riguardanti il personale dipendente a tutti i livelli, organizzati all'interno delle aziende stesse o ai quali le aziende aderiscono con proprio personale, con particolare riferimento a quelli realizzati nell'ambito dei fondi interprofessionali.
A tale riguardo, le parti convengono sulla necessità di approfondire gli aspetti relativi alle agevolazioni che consentono una migliore conciliazione tra la riconosciuta esigenza di estendere le suddette iniziative formative e la necessità di salvaguardare le esigenze organizzative dell'azienda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
Tra i suddetti aspetti di facilitazione, le parti definiranno modelli di organizzazione delle modalità di erogazione della formazione che, valutando positivamente l'attività formativa stessa sia con riguardo al miglioramento della competitività delle aziende che all'autonomo interesse dei lavoratori all'accrescimento della proprie conoscenze e competenze professionali, prevedano forme di compartecipazione di aziende e lavoratori ai costi della formazione.
Le conclusioni condivise che emergeranno dai suddetti lavori della Commissione Paritetica saranno proposte alle parti stipulanti il presente contratto nazionale che ne definiranno il migliore utilizzo a beneficio di tutto il sistema.

Articolo 49 - Lavoratori diversamente abili
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema delle persone disabili e diversamente abili, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, con tutti gli strumenti agevolativi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n. 68, anche nell'ambito delle convenzioni per l'inserimento, compatibilmente con le possibilità tecnico organizzative delle aziende.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia, a livello aziendale e/o territoriale saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente Regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Al fine di facilitare e rendere effettivamente praticabile quanto sopra, le parti ritengono opportuna l'individuazione a livello di unità produttiva della figura del tutor delegato dall'azienda. Le parti in sede nazionale provvederanno a definirne i compiti e le linee guida di comportamento.
[...]

Articolo 50 - Ambiente di lavoro
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori. Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della legislazione vigente. Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da intese tra azienda e RSU, ove previste, debbono essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati. Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si veda il verbale di accordo del 10 febbraio 1997 (allegato D).
Dichiarazione a verbale n. 1
Il Gruppo Fotoincisori e le singole aziende aderenti, informeranno le OO.SS. sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica ambientale in relazione a quanto emanato dalle circolari dell'USSL sulla base della indagine di settore.
Inoltre il Gruppo Fotoincisori si impegna ad effettuare incontri periodici con le OO.SS. sull'argomento.
Dichiarazione a verbale n. 2
In relazione al processo di riforma legislativo in atto del D.Lgs. 626/1994 realizzato con il T.U. D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e della fase di revisione in corso dell'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dal raggiungimento dell'intesa a livello interconfederale per definire congiuntamente le opportune armonizzazioni della disciplina contrattuale vigente con il nuovo contesto normativo.
In tale ambito, le parti si impegnano fin d'ora ad integrare l'attuale disciplina contrattuale, con particolare riferimento ai temi dell'aggiornamento della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alla informazione e formazione dei lavoratori, tenuto conto dell'attuale art. 50 del presente contratto nazionale e degli esiti del processo di riforma di cui sopra.