Tipologia: Accordo
Data firma: 24 gennaio 2001
Validità: 24.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Kerself e RSU/Fim, Fiom, Uilm
Settori: Metalmeccanici, Kerself Correggio (Re)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Ambiente
Informazioni
Premio Di Risultato
• Parametri
• Obiettivi
• Modalità di corresponsione dei premi
• Normativa
Straordinari
Diritti
Definizione del patrono
Orario
Flessibilità dell'orario di lavoro
Calendario annuo delle ferie
Decorrenza e durata
Allegato A

Verbale di accordo

Addì 24 gennaio 2001, tra la direzione aziendale della Ditta Kerself spa […] e la RSU della Ditta Medesima […] in rappresentanza dello stabilimento di Cadelbosco di Sopra e […] in rappresentanza dello stabilimento di Correggio, assistiti dalla Fim - Fiom - Uilm […], si è convenuto quanto segue:
1) La definizione di regole nel confronto con l'azienda che riconosca il diritto alla rappresentanza dei lavoratori, al confronto e alla possibilità di avanzare proposte per realizzare una diversa organizzazione del lavoro, la valorizzazione e lo sviluppo della professionalità.
2) Il miglioramento della condizione lavorativa, in termini di ambiente di lavoro, salario, inquadramento.
3) Lo sviluppo della capacità competitiva dell'impresa in termini di qualità del prodotto e di capacità di risposta alle esigenze del mercato.

Ambiente
Correggio
* L'Azienda provvederà ad installare l'aspirazione sulle presse nel reparto Stampaggio.
* Verrà messa a disposizione delle maestranza una sala che svolga funzioni di mensa con tutta l'attrezzatura necessaria.

Informazioni
L'azienda provvederà ad informare le maestranze e la RSU periodicamente di norma ogni quattro mesi su:
- nuovi investimenti di carattere produttivo
- lancio di nuove linee di prodotto
- apertura di nuove reti commerciali
- riorganizzazioni del lavoro e della struttura produttiva.
- modifica della struttura societaria
Le ore che vengono utilizzate per tali informazioni vengono prelevate nella misura del 50% di quelle utilizzate dal monte ore a disposizione dei lavoratori (legge 300 del 1970) fino a un massimo di tre ore all'anno e per l'altro 50 e le altre eventuali verranno retribuite dalla direzione aziendale.

Diritti
L'Azienda provvederà a consegnare a ogni lavoratore due camici all'anno, entro il mese di marzo di ogni anno.
[…]
In caso di trasferimento da Correggio e Cadelbosco e viceversa, deciso dalla direzione aziendale, la stessa metterà a disposizione dei lavoratori interessati un mezzo di trasporto adeguato.

Orario
In caso di necessità produttive il ricorso al doppio turno sarà articolata, di norma dal lunedì al venerdì, sul seguente orario di lavoro:
1° turno: dalle 06,00 alle 13,00
2° turno: dalle 13,00 alle 20,00.
Fatto salvo diversi accordi intercorsi tra le parti che possono spostare l'inizio e la fine dei turni.
L'orario individuale settimanale del personale interessato dai suddetti turni sarà pertanto complessivamente pari a 35 ore di effettivo lavoro a fronte di 40 ore settimanali di retribuzione.
La riduzione d'orario di 5 ore settimanali come sopra definita, distribuita n. 1 ora giornaliera su 5 giorni, sarà retribuita facendo ricorso:
- alla pausa-mensa di 1/2 ora retribuita per ogni turno giornaliero prevista dal comma 8 dell'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza del vigente CCNL industria metalmeccanica 08.06.l999;
- a n. 15 minuti giornalieri di quote di PAR. (ex ROL e permessi per festività abolite) di cui all'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza, del suddetto CCNL.
- a n. 15 minuti, giornalieri a carico azienda a titolo di riduzione orario turnisti.
Gli orari sopraindicati saranno impegnativi per tutto il personale interessato, cosi come previsto dal comma 7 dell'art. 5, Disciplina Generale - Sezione Terza, del citato CCNL Industria Metalmeccanica 08.06.1999;

Flessibilità dell'orario di lavoro
Considerate le particolari caratteristiche del settore e per fare fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Azienda viene introdotta la flessibilità dell'orario contrattuale di lavoro.
Per far fronte alle variazioni di intensità dell'attività lavorativa dell'Azienda o di parti di essa, l'Azienda potrà realizzare quindi diversi regimi di orario collettivi in particolare nei periodi dell'anno da marzo a settembre con il superamento dell'orario contrattuale sino al limite delle 5 ore settimanali dal lunedì al venerdì.
La RSU verrà convocata in apposito incontro per esaminare le esigenze aziendali e il programma di flessibilità con almeno 10 giorni di preavviso.
I tempi e le modalità di godimento della flessibilità in riduzione saranno a suo tempo definiti in sede aziendale in base ad un questionario che verrà distribuito ai lavoratori e nel quale essi potranno indicare le loro richieste, l'azienda ne esaminerà il contenuto e risponderà entro un mese dalla consegna.
[…]
Per le ore prestate oltre l'orario contrattuale verrà corrisposta la maggiorazione del 25% che verrà goduta in ulteriori riposi compensativi, per ogni ora prestata verrà goduta un’ora e un quarto di riposo.
La flessibilità verrà realizzata in supero nel periodo dal 1° marzo al 31 luglio di ogni anno d in recupero nel periodo dal 1° settembre al 28 febbraio dell'anno successivo.
Le ore settimanali prestate dai lavoratori nei periodi in cui vige la flessibilità concordata oltre le 45 ore settimanali stabilite, verranno retribuite come ore straordinarie.
La flessibilità è impegnativa per tutti i lavoratori salvo giustificati motivi di impedimento che dovranno essere portati a conoscenza dell'Azienda con un preavviso di 48 ore salvo casi eccezionali.
Qualora non sia stato possibile il recupero delle ore di flessibilità accantonate, si darà luogo al loro pagamento con relativa maggiorazione di straordinario (25%), con la retribuzione del mese di gennaio dell'anno successivo.
Fermo restando la flessibilità come sopra concordata, le parti convengono di effettuare una verifica nel mese di dicembre di ogni anno sull'andamento della flessibilità effettuata, della sua rispondenza rispetto agli obiettivi dati e delle sue modalità organizzative. In quell'occasione l'Azienda fornirà alle RSU l'elenco nominativo dei lavoratori con le ore di flessibilità effettuate, recuperate e residue.