Tipologia: Accordo di rinnovo
Data firma: 6 maggio 2003
Validità: 06.05.2003 - 31.12.2005
Parti: Sezione Edili dell'Unione Industriali e Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Imperia
Fonte: cnel.it

Sommario:

Premessa
Osservatorio provinciale del settore delle costruzioni
Lavori Pubblici
Lavori Privati
Formazione e mercato del lavoro
Azioni per la regolarità contributiva delle imprese.
Elemento Economico Territoriale
Indennità di trasporto
Mensa e indennità sostitutiva di mensa
Anzianità professionale edile
Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Vestiario
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Norma transitoria
Sorveglianza sanitaria (D.Lvo. n. 626/1994 capo IV)
Formedil regionale
Indennità di vacanza contrattuale
Validità, decorrenza e durata
Protocollo a verbale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Premessa
1) Obiettivo
2) Numero
3) Ambito di attività
4) Attribuzioni
5) Requisiti, nomina
6) Assunzione
7) Decadenza
8) Finanziamento degli oneri relativi ai RLST.

Il 6 maggio 2003, in Imperia tra: la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia e la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini - Filca - Cisl della provincia di Imperia; la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Industria Affini - Fillea - Cgil della provincia di Imperia; la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal Uil della provincia di Imperia; è stato sottoscritto il presente accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro sottoscritto in data 16 aprile 1998, integrativo del CCNL per le imprese edili ed affini.

Le Parti premesso
- che in relazione al presente accordo, integrativo del CCNL 29.1.2000, stipulato da Ance e Federazioni Sindacali nazionali del settore, le Organizzazioni sindacali provinciali sopra citate, a richiesta della Sezione Edile dell'Unione Industriali, confermano e ribadiscono che, nello spirito di continuità del perseguimento del comune obiettivo di unitarietà nella rappresentanza e di omogeneità nelle condizioni del settore, il contratto integrativo provinciale qui rinnovato sarà l'unico applicabile a tutte le imprese dell'industria delle costruzioni edili della provincia di Imperia ed ai relativi dipendenti fatta salva l'eventuale maturazione di diversi intendimenti comunemente concordati con le rispettive Organizzazioni nazionali, sulla base di esigenze circostanziate, sopravvenute e, comunque, coerenti con l'obiettivo sopra evidenziato;
- che costituisce altresì presupposto, comunemente condiviso ed essenziale, la conferma dell'unicità del sistema degli Enti Paritetici territoriali di categoria convengono quanto segue.

Osservatorio provinciale del settore delle costruzioni
È costituito l'Osservatorio Provinciale del settore delle Costruzioni, con sede presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia, che opererà per il tramite di una Commissione Tecnica paritetica composta da sei rappresentanti di cui tre designati dalla Sezione Edili dell'Unione degli Industriali della Provincia di Imperia e tre designati dalle Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del presente accordo.
L'Osservatorio svolge i compiti appresso analiticamente indicati, nonché ogni altro compito relativo all'analisi della situazione del comparto delle costruzioni nella provincia di Imperia che le Parti contraenti riterranno congiuntamente di affidargli.

Lavori Pubblici
Premesso
- che, il quadro normativo attualmente disciplinante la realizzazione di lavori pubblici non solo fornisce, agli enti appaltanti puntuali indicazioni relative alla corretta stesura dei bandi di gara, ma sancisce l'obbligo per i progettisti e per le stazioni appaltanti di individuare un importo a base di gara, sulla scorta di prezzi e di costi della sicurezza congrui, desunti da prezzari aggiornati cosicché l'indicazione nel progetto o nel bando, di prezzi insufficienti costituirebbe violazione di dette norme;
- che la non congruità dei prezzi e la non corretta determinazione degli oneri di sicurezza ingenera di norma da un lato intoppi esecutivi, contenzioso e ritardi nell'ultimazione dell'opera con conseguenti danni sia per l'ente appaltante che per l'intera comunità, dall'altro un evidente fattore di rischio nei cantieri edili;
le Parti convengono che, sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio, qualora verranno evidenziate palesi difformità nei bandi e negli elaborati progettuali, verranno attivate azioni congiunte volte ad una corretta applicazione della normativa vigente.

Lavori Privati
Premesso
- che le Parti hanno nel tempo attivato iniziative congiunte finalizzate a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare nel settore dell'edilizia privata, individuando in tale fenomeno la causa di notevoli danni per i lavoratori interessati ed una forma di concorrenza sleale nei confronti delle imprese ossequenti al dettato contrattuale e normativo;
- che nonostante le sopra citate iniziative non sono stati registrati sensibili e positivi risultati concreti; - che sulla base di un parere legale richiesto da Ance Liguria, si rileva che, ai sensi dell'art. 3, c., 8 lett. b) del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i., anche i committenti privati sono tenuti a richiedere alle imprese esecutrici di lavori edili la dichiarazione della denuncia e, pertanto dell'iscrizione dei relativi dipendenti alla Cassa Edile.
Le Parti, condividendo il suddetto parere legale e ritenendo necessario attivare ulteriori e più cogenti azioni per raggiungere i comuni intenti, convengono di svolgere azioni congiunte finalizzate a:
- ottenere l'inserimento da parte della Regione Liguria, nell'emanando Regolamento Edilizio, tipo dell'obbligo per i committenti privati di lavori rientranti nell'ambito del D.Lgs. n. 494/1996 e s.m.i., di segnalare in occasione della comunicazione di inizio lavori, il nominativo coll'impresa appaltatrice, unitamente alle relative posizioni di iscrizione all'Inps, Inail e Cassa Edile; nel caso di DIA detta segnalazione dovrà essere effettuata contestualmente alla presentazione della stessa denuncia di inizio attività;
- a far recepire le disposizioni sopra elencate dalle Amministrazioni Comunali della provincia di Imperia nonché agli Ordini professionali ed agli amministratori di condominio, il tutto tramite specifiche convenzioni che prevedano anche che i dati così acquisiti vengano trasmessi all'Osservatorio.

Formazione e mercato del lavoro
Considerati i comuni intenti di rafforzare ulteriormente l'attuale sistema formativo del settore, favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, disporre del più completo panorama di dati sull'affidamento dei lavori ed orientare l'offerta formativa dell'Ente Scuola, anche nell'ottica del maggior coinvolgimento nel settore della manodopera di immigrati extracomunitari, l'Osservatorio avrà il compito di:
- raccogliere, gestire ed utilizzare dati idonei a delineare una puntuale e costante mappatura dei cantieri operanti in provincia, sia nel settore pubblico che privati, provenienti da vari Enti quali Camera di Commercio, Inps, Inail, Cassa Edile nonché dagli Enti locali e dalle principali stazioni appaltanti;
- analizzare le previsioni occupazionali del settore in termini sia quantitativi sia relativi alla tipologia delle professionalità richieste, anche sulla base della programmazione dei lavori pubblici effettuata dalle Pubbliche amministrazioni;
- rilevare periodicamente i fabbisogni di manodopera manifestati dal settore edile.
I dati così raccolti dovranno, inoltre, fornire un quadro il più preciso possibile sia delle mansioni più diffuse sia di quello, tradizionali o innovative, maggiormente richieste dal mercato e saranno comunicati alla Scuola Edile al fine di indirizzarne l'attività e consentire la migliore pianificazione dei programmi e delle attività formative, nella prospettiva di una saldatura tra realtà operativa ed apprendimento teorico-pratico, da attuarsi anche mediante gestione concordata di tutti gli strumenti legislativi vigenti in materia di mercato del lavoro, di occupazione giovanile e dei lavoratori extracomunitari e della formazione sulla sicurezza.
Le Parti concordano di addivenire, attraverso l'Ente Scuola, nell'arco del periodo di vigenza del CCPL del 6 maggio 2003 ed alla luce della normativa vigente, all'introduzione di un sistema di certificazione della formazione mediante l'Istituzione di un libretto professionale.
Le Parti si attiveranno congiuntamente presso la Regione Liguria e la Provincia di Imperia, al fine di ottenere il riconoscimento della Scuola Edile quale unico Ente certificatore della formazione per i lavoratori edili

Azioni per la regolarità contributiva delle imprese.
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Le Parti riaffermano il loro impegno a combattere, attraverso strumenti adeguati, i gravissimi effetti devianti del lavoro irregolare, economicamente svantaggiosi per le imprese regolari e pregiudizievoli per l'esercizio e la tutela dei diritti dei lavoratori e per la loro sicurezza personale.
Nella consapevolezza della maggior difficoltà nel perseguire efficaci azioni di controllo sul fenomeno del lavoro irregolare nel campo dei lavori commissionati da privati, le Parti riconoscono la necessità di un'azione congiunta nei confronti degli Enti locali competenti affinché, unitamente alla Denuncia di Inizio Attività o a quella di Inizio Lavori conseguente al rilascio di Concessione Edilizia, il committente comunichi gli estremi dell'impresa esecutrice, corredati dalla certificazione di regolarità contributiva e dalla dichiarazione di osservanza del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore.
Le Parti, al fine di incidere in maniera efficace sulle condizioni di svolgimento dei lavori pubblici e privati, ritengono necessario perseguire l'obiettivo della semplificazione delle procedure alle quali soggiacciono le imprese in fase di aggiudicazione e realizzazione dei lavori pubblici e privati e favorire in tal modo una competizione fondata sulla qualità organizzativa, gestionale e progettuale del cantiere, nonché sul rigoroso rispetto delle normative contrattuali, previdenziali e di igiene e sicurezza del lavoro.
Visto l'art. 2 della legge 22 novembre 2002, n. 266 di conversione del d.l. 25 novembre 2002, n. 210 ed il protocollo VII dell'accordo nazionale di lavoro 29 gennaio 2002 "Politiche del lavoro nel settore delle costruzioni" rilevano come l'attivazione di un sistema unificato di attestazione della regolarità contributiva delle imprese rappresentanti un importante elemento di una più vasta azione di miglioramento qualitativo del settore che, attraverso il recupero delle forme di evasione contributiva, favorisca la riduzione del costo del lavoro e il ristabilimento di condizioni di corretta concorrenza.
Considerato altresì che su tale azione sono fortemente impegnate le Parti nazionali, ai cui indirizzi le Parti stipulanti il presente accordo intendono uniformarsi, e che detto sistema, semplificato consiste nel rilascio, da parte di uno Sportello unico costituito tra Inps, Inail e Cassa Edile, del "documento unico di regolarità contributiva" (DURC) convengono sulla istituzione del DURC e sulla attivazione dello sportello unico citato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia.
L'operatività del DURC ed il funzionamento dello Sportello unico conseguiranno alla stipula di una convenzione tra Inps, Inail e Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Imperia, in coerenza con gli accordi fra le Parti nazionali Ance - FLC in materia.

Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
Il terzo comma dell'art. 18 del CCPL 16.4.1998 è sostituito dal seguente: "Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato vengono assolti con il versamento alla Cassa Edile, da parte delle Imprese, di un apposito contributo pari - con decorrenza dal 1° giugno 2003 - allo 0,35% calcolato sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000".

Vestiario
L'art. 24 del CCPL 16.4.1998, è sostituito dal seguente:
"Ai lavoratori iscritti alla Cassa Edile della provincia di Imperia che alla data del 30 settembre di ogni anno hanno maturato un'anzianità di settore di 400 ore nei sei mesi precedenti o di 600 ore nei dodici mesi precedenti, calcolate con gli stessi criteri previsti dal CCNL per la maturazione dell'Anzianità Professionale Edile, la Cassa Edile procede - entro il mese di gennaio successivo - alla consegna di una tuta da lavoro e di un paio di calzature con adeguate caratteristiche antinfortunistiche.
Per sostenete tale onere è costituto presso la Cassa Edile - con decorrenza dal 1° giugno 2003 - un apposito fondo alimentato da un contributo a carico dalle Imprese nella misura dello 0,32% calcolato sugli elementi retributivi di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
Le Parti, a conferma del reciproco impegno a garantire un sempre più efficace miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei cantieri edili, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 18 e 19 dalla legge [dlgs] n. 626/1994 e successive modifiche ed integrazioni e dall'art. 88 del CCNL 29.1.2000, concordano, con le modalità di cui al presente punto, l'istituzione della figura del "Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale" (RLST).
Gli obiettivi, l'ambito e le modalità di attività, le attribuzioni, i requisiti ed ogni quant'altro inerisce l'istituto del RLST forma oggetto del Protocollo allegato al presente accordo, di cui costituisce parte integrante.
Le Parti, alla scadenza del presente CCPL, si incontreranno per definire le modalità di attuazione dell'Istituto del RLST, la cui piena operatività interverrà al rinnovo del CCPL del 6 maggio 2003.

Norma transitoria
Le parti, al fine di rendere più efficaci le misure di prevenzione e di formazione antinfortunistica, nelle more dell'effettiva operatività del RLST ed a titolo transitorio, convengono che le Imprese con non più di 15 dipendenti, in occasione dell'assunzione di personale di prima immissione nel settore delle costruzioni e che comunque non abbia in precedenza effettuato la formazione di cui all'art. 22 del D.Lvo. 626/1994, assicurino a detto personale - in aggiunta alle predette 8 ore di formazione di cui all'art. 88 del CCNL 29.1.2000 - un ulteriore periodo aggiuntivo di otto ore.
L'onere di tale formazione aggiuntiva è assolto - a decorrere dal 1° giugno 2003 - dalle Imprese con non più di 15 dipendenti, computati sulla base della denuncia mensile alla Cassa Edile degli operai occupati relativa al mese di settembre dell'anno precedente, mediante il versamento ad un apposito Fondo transitorio costituito presso la Cassa Edile di un contributo in misura pari allo 0,05% calcolato sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000.
Le Imprese potranno quindi richiedere alla Cassa Edile - con le modalità che saranno definite dalle Parti contraenti con il contributo tecnico della Cassa Edile - il rimborso delle spese sostenute per la formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria.
Le prime domande di rimborso potranno essere formulate a decorrere dal 1° giugno 2004, con riferimento alla formazione aggiuntiva svolta nei 12 mesi precedenti.
Le Parti si impegnano, successivamente alla predetta data, ad effettuare una verifica circa lo stato di attuazione della presente Norma transitoria.
All'atto dell'effettiva operatività del RLST il predetto contributo verrà sostituto dal contributo di cui al punto 8) del Regolamento per il funzionamento del RLST.
La presente norma transitoria si applica alle sole imprese con non più di 15 dipendenti all'interno delle quali non sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Sorveglianza sanitaria (D.Lvo. n. 626/1994 capo IV)
- Norma premiale
Le parti, allo scopo di favorire - anche mediante istituti contrattuali di carattere premiale - l'effettiva applicazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori convengono una forma di parziale mutualizzazione delle visite sanitarie periodiche di controllo, nonché di eventuali analisi di laboratorio derivanti dalle stesse, cui sono sottoposti i lavoratori dipendenti per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria di cui al capo IV del D.Lvo. n. 626/94.
A decorrere dal 1° giugno 2003 è costituito presso la Cassa Edile un apposito fondo, alimentato da un contributo a carico delle Imprese nella misura dello 0,10% sugli elementi di paga di cui al punto 3) dell'art. 25 del CCNL 29.1.2000. Le Imprese a partire dal 1° giugno 2004, con le modalità che saranno definite dalle Parti contraenti con il contributo tecnico della Cassa Edile, potranno richiedere alla stessa il rimborso delle spese sostenute per le visite di sorveglianza sanitaria effettuata dai lavoratori nei 12 mesi precedenti nel limite massimo dell'ammontare calcolato con la percentuale dello 0,10% della massa salari dichiarata dall'impresa alla Cassa Edile nell'anno di riferimento.
Successivamente alla predetta data le Parti si incontreranno per verificare le risultanze del presente istituto - che ha carattere sperimentale - ed assumere le relative determinazioni in ordine alla sua prosecuzione ed alle relative modalità.

Formedil regionale
Le Parti si impegnano ad adoperarsi, congiuntamente alle altre rispettive Organizzazioni territoriali, per la concreta attivazione del Formedil regionale.

Validità, decorrenza e durata
Le norme contenute nel presente accordo, integrative del CCNL 29.1.2000, entrano in vigore per tutto il territorio della provincia di Imperia, salve le diverse specifiche decorrenze espressamente previste, in data odierna e hanno durata fino al 31.12.2005, fatte salve le diverse disposizioni dettate dalla contrattazione nazionale.
Le parti si incontreranno in sede tecnica entro tre mesi dalla stipula del presente accordo per procedere alla stesura del testo coordinato dell'articolato, integrando le disposizioni del presente accordo con quelle tuttora vigenti del CCPL del 16.4.1998 nonché con quelle derivanti dalla contrattazione nazionale o da disposizioni legislative e/o regolamentari.
Detta operazione non potrà, in alcun caso, comportare oneri o vantaggi a carico o a favore delle Parti.

Protocollo a verbale
(Allegato all'Accordo 6 maggio 2003 di rinnovo del CCPL integrativo del CCNL 29.1.2000)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

- la Sezione Edili dell'Unione Industriali della Provincia di Imperia […], assistiti dal Direttore dell'Unione Industriali [...], dalla Dott.ssa G.M. e dall'Avv. R.B., e in ordine alfabetico la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini Filca - Cisl della provincia di Imperia; la Federazione Italiana Lavoratori Legno, dell'Edilizia e Industria Affini Fillea - Cgil della provincia di Imperia; la Federazione Nazionale Edili Legno Affini Legno - Feneal - Uil della provincia di Imperia;

Premesso
- che intendono, con la sottoscrizione del presente protocollo, proseguire nel loro reciproco impegno volto a garantire il costante accrescimento delle condizioni di igiene e sicurezza nei cantieri edili, attraverso il consolidamento di un sistema integrato e stabile che si fonda, in particolare, sul ruolo del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e la sicurezza del lavoro del settore edile (CPT).
visti
- gli artt. 18 e 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i.;
- l'Accordo Interconfederale 22.6.1995 Confindustria - Cgil - Cisl - Uil;
- l'art. 88 del CCNL 29.1.2000 Ance - Fillea/Cgil - Filca/Cisl - Feneal/Uil per dipendenti delle imprese edili ed affini;
- il paragrafo "Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale" dell'accordo 6 maggio 2003 di rinnovo del CCPL integrativo del CCNL 29.1.2000;
Considerato
- che il citato art. 88 CCNL prevede che, in mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale, secondo i criteri e le modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- che le Parti concordano sulle necessità che, ferma l'autonomia dell'Istituto del RLST (rappresentante territoriale per la sicurezza dei lavoratori), questo sarà organizzativamente inserito nell'ambito del CPT).
Convengono l'istituzione, con operatività decorrente dal rinnovo del CCPL del 6 maggio 2003 integrativo del CCNL 29.1.2000, nella provincia di Imperia, della figura del rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST).

1) Obiettivo
L'RLST è il soggetto che rappresenta i lavoratori nei confronti delle imprese, in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
Tale soggetto persegue l'obiettivo di collaborare con i responsabili delle imprese al fine di realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in ossequio alle attribuzioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i..

2) Numero
La relazione alle dimensioni del territorio della provincia ed alla consistenza del settore, le Parti individuano in un unico soggetto la funzionalità dell'istituto del RLST.

3) Ambito di attività
Il RLST esercita le sue attribuzioni nell'area della provincia di Imperia, con esclusivo riferimento alle imprese edili con non più di 15 dipendenti ivi operanti, all'interno delle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

4) Attribuzioni
Il RLST esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., con le garanzie e facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo.
L'esercizio delle sopra indicate attribuzioni, per i profili che coinvolgono i rapporti con le imprese di cui al precedente punto 4), avviene in collaborazione con i relativi RSPP (responsabili del servizio di prevenzione e protezione aziendale) delle stesse o con i soggetti altrimenti all'uopo indicati dai datori di lavoro, alla cui presenza andranno effettuate le visite nei cantieri. Il RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) concorderanno l'attività di cui sopra, secondo modalità che verranno definite dal Regolamento attuativo del presente protocollo.
Il RLST e i RSPP (o i soggetti in loro vece indicati dalle aziende) si avvarranno dell'ausilio consultivo dei tecnici del CPT per la soluzione di questioni di particolare complessità; dovranno, inoltre previamente sottoporre le eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di igiene e sicurezza del lavoro alla Commissione paritetica, che sarà costituita dalle Parti in attuazione del predetto Regolamento attuativo del presente protocollo.
Il RLST non può in alcun modo svolgere attività sindacale.
Non può quindi, tra l'altro, compiere attività di proselitismo e/o di propaganda, promuovere assemblee o proporre ai lavoratori rivendicazioni e/o vertenze di tipo sindacale.
Può, invece, partecipare, ove richiesto dai lavoratori delle imprese di relazione alle quali svolge le proprie attribuzioni, a riunioni riguardanti argomenti strettamente inerenti l'igiene o la sicurezza del lavoro, secondo le previsioni del D.Lgs. n. 626/1994.

5) Requisiti, nomina
Il RLST viene individuato dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Protocollo, nell'ambito di soggetti dotati di un'effettiva esperienza lavorativa di cantiere nel settore edile di almeno tre anni, idoneamente attestata mediante dichiarazione della Cassa Edile e dei datori di lavoro. In alternativa, il ruolo del RLST può essere ricoperto da soggetto in possesso di esperienza equipollente triennale in materia di sicurezza e antinfortunistica nel settore edile, attestata da relativa certificazione.
Prima della nomina, il soggetto designato deve frequentare apposito corso di formazione teorico/pratico in materia di igiene e sicurezza del lavoro della durata di 120 ore organizzato dal CPT e superare la relativa prova finale.
Il CPT formula alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori una scheda tecnica di valutazione personale del citato soggetto, integrata dall'esito della suddetta prova e delle attestazioni sull'esperienza lavorativa nel settore edile; le Organizzazioni sindacali, a loro volta, comunicheranno tali informazioni alla Sezione Edili dell'Unione degli Industriali della provincia di Imperia.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, considerata la delicatezza delle attribuzioni del RLST, si impegnano, anche in relazione alla suddetta valutazione tecnica espressa dal CPT, affinché il medesimo RLST sia effettivamente in grado di espletare l'incarico ricevuto sulla base di capacità individuali tali da garantire la massima professionalità e competenza.
La nomina del RLST sarà, quindi, formalizzata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e comunicata alla Sezione Edili dell'Unione degli Industriali della provincia di Imperia e al CPT, che provvede ai sensi del successivo art. 7).
La durata dell'incarico è di tre anni come previsto dal D.Lgs. n. 626/1994.
Ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previste dal presente articolo.

6) Assunzione
Il RLST è inquadrato alle dipendenze del CPT con contratto a tempo determinato della durata di tre anni, soggetto al periodo di prova previsto dal CCNL per i dipendenti da imprese edili ed affini.
La sede di lavoro dei RLST è presso il CPT. Il CPT stipulerà una polizza assicurativa integrativa per la copertura dei rischi relativi allo svolgimento delle attività del RLST.
Nello svolgimento delle proprie attribuzioni, ferme le garanzie a loro favore previste dai c. 4) e 5) dell'art. 18 D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., ed escluso ogni rapporto di tipo gerarchico o funzionale con il CPT il RLST fa riferimento alla citata Commissione paritetica costituenda tra le parti sociali, disciplinata dal Regolamento attuativo del presente Protocollo.
Le Parti si impegnano a verificare, nelle more dell'attivazione dell'istituto, la fattibilità del ricorso alla fattispecie del distacco ai sensi della legge n. 300/1970, rivolgendo espressa istanza agli Enti previdenziali e assicurativi competenti.

7) Decadenza
Il RLST decade dall'incarico in caso di violazione delle previsioni di cui all'art. 5 del presente accordo ovvero nel caso in cui faccia un uso non strettamente connesso alla loro funzione o in violazione del segreto industriale di notizie o documenti ricevuti, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i., nello svolgimento del loro incarico, ovvero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri. La sussistenza dei presupposti della decadenza sarà valutata dalla Commissione paritetica di cui al precedente art. 7, secondo i criteri che saranno definiti dal Regolamento attuativo del presente Protocollo.
La decadenza dall'incarico di RLST costituirà giusta causa di risoluzione, da parte del CPT, del contratto a tempo determinato stipulato con il RLST.

8) Finanziamento degli oneri relativi ai RLST.
Per far fronte agli oneri derivanti dall'attivazione del RLST, verrà istituito un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo, determinato in sede di rinnovo del CCPL del 6 maggio 2003 integrativo del CCNL 29.1.2000, ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il RLS.
La Cassa Edile provvederà a censire le imprese soggette all'onere di cui sopra, comunicandone l'esito alle parti stesse. Il presente protocollo, salvo eventuali integrazioni o modifiche che si rendessero necessarie nelle more della sua entrata in vigore, costituirà parte integrante dell'accordo di rinnovo del CCPL del 6 maggio 2003 integrativo del CCNL 29.1.2000.