Categoria: 2008
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Tipologia: Accordo interconfederale*
Data firma: 21 novembre 2008
Parti: Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai e Cisl e Uil
Settori: Artigianato
Fonte: FILT-CGIL

Sommario:

 I. Premessa
II. Il modello contrattuale
II.1. Principi generali
II.2. Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale
Livello regionale interconfederale
II.3. Livello nazionale di categoria (CCNL)
II.4. Livello regionale di categoria (CCRL)
II.5. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Livello nazionale di categoria
Livello regionale di categoria
II.6. Razionalizzazione CCNL
 III. La bilateralità
III.1. Premessa
III.2. Gli Enti bilaterali regionali
III.3. L'Ente bilaterale nazionale
III.4. La riforma degli ammortizzatori sociali
III.5. Salute e sicurezza sul lavoro
III.6. Sanità integrativa
III.7. Formazione continua
III.8. Previdenza complementare
III.9. Sistema di relazioni e modalità di finanziamento
III.10. Norme finali

Accordo interconfederale 21 novembre 2008 Linee guida per la riforma del sistema di assetti contrattuali, delle relazioni sindacali, e della bilateralità nel comparto artigiano

I. Premessa
Gli accordi interconfederali sul sistema delle relazioni sindacali e degli assetti contrattuali nell'artigianato sottoscritti il 17 marzo 2004 ed il 14 febbraio 2006, hanno dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo del comparto artigiano nel contesto economico-sociale, per il volume del valore prodotto, per la qualità e quantità dell'occupazione assicurata, per la capillare diffusione nel territorio e per lo sviluppo delle economie territoriali.
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, del federalismo, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese artigiane e delle piccole imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali può infatti concorrere a creare le condizioni, attraverso la valorizzazione della contrattazione territoriale e della bilateralità, per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita delle imprese artigiane e delle piccole imprese e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità nell'artigianato, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle imprese, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
In tal senso, già in passato il comparto ha dimostrato di saper rispondere alle sfide imposte dai cambiamenti economico-produttivi, attraverso la realizzazione di strumenti e percorsi innovativi, basati sulla valorizzazione del territorio, sul forte coinvolgimento e sulla responsabilizzazione delle parti sociali, nell'ottica di un confronto partecipato, costruttivo e condiviso. Elementi, questi ultimi, strettamente connessi alla speciale modalità di svolgimento del rapporto di lavoro nelle micro e piccole imprese, caratterizzato da relazioni dirette tra imprenditore e lavoratore, fondate sulla fiducia e sulla collaborazione reciproca.
L'attuale situazione economica italiana, caratterizzata da rischi di recessione, da bassi tassi di occupazione soprattutto dei giovani e delle donne, da un divario crescente fra il nord ed il sud del Paese, dalla perdita di competitività delle imprese, da una bassa produttività del lavoro e, nel contempo, dalla perdita del potere d'acquisto dei salari medi, richiede interventi significativi anche sul fronte dei sistemi di relazioni sindacali.
Un rinnovato e moderno sistema di relazioni sindacali e di assetti contrattuali può offrire un contributo determinante per fronteggiare la crisi di competitività, la caduta della produttività, la scarsa crescita, la precarietà del lavoro, e, soprattutto, per ricostruire un clima di fiducia tra le parti, necessaria precondizione per la crescita dell'economia, dell'occupazione e dei salari.
In tale contesto, occorre che, a fronte dello sforzo delle parti sociali, vi sia un intervento legislativo volto a sostenere con misure certe la contrattazione collettiva di 2º livello. Occorre pertanto che l'attuale disciplina legislativa in materia di agevolazioni contributive e fiscali a favore delle erogazioni salariali di 2º livello venga implementata, resa strutturale e certa, superando sia l'attuale aleatorietà dell'ammissione alla fruizione del beneficio, sia la sperequazione nella ripartizione delle risorse tra contrattazione aziendale e territoriale.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità in materia di "welfare" ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità artigiana nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL

II. Il modello contrattuale
II.1. Principi generali

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti, coerentemente alle regole già definite con l'accordo interconfederale 14 febbraio 2006, confermano un modello articolato su due livelli di contrattazione precisando che la titolarità della contrattazione appartiene, per le rispettive competenze, al soggetto confederale ed al soggetto di categoria, articolati, a loro volta, a livello nazionale e regionale.
I due livelli di contrattazione hanno pari cogenza e sono regolati dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro comporta l'obbligo, per il datore di lavoro, di applicare anche il contratto collettivo di lavoro di 2º livello.
[...]
In merito all'articolazione del sistema contrattuale artigiano, si conferma la scelta di consolidare un sistema certo ed esigibile, articolato attorno a due soggetti sindacali titolari della contrattazione, la confederazione e la categoria, e a due livelli di confronto negoziale, uno centrale e uno decentrato, per ciascuno dei due soggetti. La titolarità nei due livelli appartiene rispettivamente alle strutture nazionali e regionali.
Al fine di favorire l'esercizio generalizzato della contrattazione le parti, a livello nazionale, svolgeranno un'attività di monitoraggio e le situazioni regionali in cui la contrattazione stessa non fosse praticata saranno oggetto di valutazione specifica.
Il presente accordo, specifico per il comparto artigiano, ha carattere sperimentale.
Entro il 30 settembre 2012 le parti si impegnano ad incontrarsi per definirne la riconferma. Entro la suddetta data ciascuna delle parti firmatarie potrà dare formale disdetta dell'accordo che, in tale ipotesi, cesserà di avere validità alla data del 31 dicembre 2012.
Tenuto conto della sperimentalità del presente accordo, i contratti collettivi hanno una durata pari a tre anni.
Nell'ambito di tale sperimentalità, ed al fine di favorire lo svolgimento della contrattazione collettiva regionale, le parti concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro dell'artigianato produzione e servizi decorrerà dal 1º gennaio 2010 con scadenza il 31 dicembre 2012.
[...]

II.2. Finalità e contenuti dei livelli di contrattazione
Livello nazionale interconfederale
Al livello nazionale interconfederale spetta il compito di coordinare le politiche contrattuali nel sistema artigiano, definire le forme di rappresentanza e gli strumenti operativi bilaterali.
Il livello nazionale interconfederale ha titolarità contrattuale per l'intero sistema artigiano sulle seguenti materie:
- diritti sindacali;
- relazioni sindacali (regole e procedure);
- sistema di rappresentanza;
- strumenti operativi bilaterali;
- struttura contrattuale;
- struttura retributiva;
- mercato del lavoro;
- formazione;
- ambiente e sicurezza;
- pari opportunità;
- altri titoli individuati dalle parti.
Le materie relative al sistema di rappresentanza, alla struttura contrattuale e alla struttura retributiva sono di esclusiva pertinenza del livello nazionale interconfederale.
Qualora i negoziati a livello nazionale interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCNL..
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.
Livello regionale interconfederale
La titolarità contrattuale a livello regionale confederale spetta alle Organizzazioni confederali regionali. Il livello regionale confederale di contrattazione ha il compito di applicare gli accordi confederali nazionali alle realtà di ciascuna regione e di affrontare problematiche regionali di interesse delle parti su materie di non esclusiva competenza interconfederale nazionale.
Su mandato del livello nazionale interconfederale il livello interconfederale regionale può trattare materie diverse da quelle proprie.
Il livello regionale interconfederale può delegare le Organizzazioni interconfederali territoriali a trattare alcune materie interconfederali di particolare rilevanza locale.
Qualora i negoziati a livello decentrato interconfederale individuino variazioni di oneri diretti a carico delle imprese, le parti a tale livello concorderanno di volta in volta quando dette variazioni, per essere esigibili, debbano essere recepite dai CCRL.
Di norma, ove non diversamente indicato, gli accordi stipulati a tale livello hanno durata illimitata.

II.3. Livello nazionale di categoria (CCNL)
Al livello contrattuale nazionale di categoria spetta il compito di trattare le materie specifiche di settore.
In particolare, il livello contrattuale nazionale di categoria tratta i seguenti argomenti a titolo esclusivo:
- regole (luoghi, tempi, modalità delle trattative);
- diritti sindacali;
- inquadramento;
- salario nazionale;
- altre materie espressamente rinviate dalla legislazione al livello nazionale.
In sede di rinnovo dei CCNL., le parti stipulanti dovranno uniformare l'aumento delle retribuzioni contrattuali in coerenza con l'inflazione concordata attraverso l'indicatore previsionale generale.

II.4. Livello regionale di categoria (CCRL.)
In sede regionale - fermo restando il principio di un solo livello di contrattazione oltre al livello nazionale - è possibile determinare eventuali diverse articolazioni e modalità di svolgimento della contrattazione.
[...]
Fermo restando quanto previsto dai punti precedenti il livello regionale di categoria può disciplinare tutte le restanti materie.

II.5. Procedure e tempi di svolgimento dei negoziati
Nella comune volontà di porre in essere un sistema di relazioni sindacali, nell'artigianato, mirato ad attribuire funzionalità ed organicità al sistema contrattuale convenuto, di evitare ingiustificati ritardi nei rinnovi contrattuali e di favorire, in tale contesto, il non ricorso ad azioni conflittuali, viene concordato che i rapporti tra le parti a ciascuno dei livelli individuati si svolgeranno secondo le procedure ed i tempi di seguito descritti.
Il rispetto delle successive norme e procedure è condizione affinché sia applicabile un meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosca una copertura economica, che sarà stabilita nei singoli contratti collettivi, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo.

II.6. Razionalizzazione CCNL
Al fine di pervenire ad una efficace razionalizzazione della contrattazione collettiva del comparto, funzionale allo sviluppo delle relazioni sindacali e all'evoluzione del contesto normativo, nonché alla rapida e positiva definizione dei rinnovi contrattuali, le parti condividono l'impegno a realizzare il contratto unico per l'artigianato.
Nel contempo, le parti anche in considerazione dei rilevanti riflessi di ordine organizzativo - gestionale sottesi alla predetta azione di accorpamento dei contratti collettivi nazionali di lavoro, convengono sulla necessità, in occasione della prima fase di applicazione del presente accordo, di procedere ad una graduale semplificazione del numero dei CCNL. attraverso la stipula dei seguenti contratti, basati su macro aree:
- area meccanica;
- area tessile/moda;
- area chimica;
- area alimentazione;
- area legno-lapidei;
- area comunicazione;
- area servizi;
- area costruzioni;
- area autotrasporto.
L'accorpamento dei CCNL. sopra descritto dovrà, al fine di salvaguardare le specificità settoriali, prevedere la titolarità delle rappresentanze categoriali.
Le parti in sede di stipula del presente accordo e comunque entro il 30 giugno 2009 definiranno le modalità di inserimento della totalità dei settori attualmente privi di riferimento contrattuale dell'artigianato nelle macro aree individuate.

III. La bilateralità
III.1. Premessa

Le parti sociali sottoscrittrici del presente accordo nel valutare positivamente l'esperienza dell'artigianato maturata a partire dall'accordo interconfederale del 21 luglio 1988 considerano necessario un rilancio dell'esperienza della bilateralità, attraverso un aggiornamento di tale accordo, adeguandone la missione, le strutture e le regole di funzionamento ai nuovi compiti ed alle prospettive socio-economiche in cui il comparto opera, rafforzando il sistema ed implementandone gli obiettivi.
La bilateralità costituisce lo strumento primario per dare risposte di sistema ad un comparto caratterizzato da una rilevante quantità di imprese con dimensioni contenute.
La bilateralità può offrire le premesse per sviluppare iniziative tese ad allargare la rappresentatività e, attraverso essa, permettere la generalizzata applicazione degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali.
Un moderno e più inclusivo sistema di "welfare" non può prescindere dalla valorizzazione dall'esperienza della bilateralità, quale strumento della contrattazione finalizzato a creare valore aggiunto a favore delle imprese e dei lavoratori.
Le parti confermano dunque l'importanza che la bilateralità riveste nel sistema delle relazioni sindacali ai vari livelli e concordano sulla necessità di migliorare i criteri di funzionamento del sistema, al fine di garantire il massimo sviluppo delle strutture e la più ampia copertura delle prestazioni affidate agli Enti bilaterali.
Nel quadro di relazioni sindacali coerenti sia con gli obiettivi di sviluppo e qualificazione produttiva e occupazionale delle imprese, sia con la struttura contrattuale definita nel presente accordo, le parti ribadiscono la necessità di affidare i compiti operativi per l'erogazione di quanto stabilito a livello contrattuale ad un sistema di Enti bilaterali articolato su due livelli: nazionale e regionale.

III.2. Gli Enti bilaterali regionali
Gli Enti bilaterali trovano il loro fondamento negli interessi concreti del territorio dove agiscono imprese e lavoratori e quindi sono strettamente connessi a naturalmente rafforzati dalla contrattazione collettiva che li instaura.
Nel confermare la natura privata degli interventi riconosciuti a livello regionale le parti sociali regionali possono articolare le singole prestazioni con criteri confederali, categoriali o territoriali.
La prestazione di sostegno al reddito è la prestazione universale che ciascun Ente bilaterale deve assicurare. La misura della prestazione viene calcolata su paga base, ex contingenza ed Edr.
I temi della bilateralità regionale da sviluppare sono dunque i seguenti:
1) il ruolo;
2) i compiti;
3) il finanziamento;
4) la "governance";
5) i nuovi meccanismi per favorire le adesioni;
6) il livello di funzionamento.

III.3. L'Ente bilaterale nazionale
Le ipotesi di percorso per il rilancio dell'Ente bilaterale nazionale, sono le seguenti:
a) ruolo e funzioni dell'EBNA
L'Ente bilaterale nazionale dell'artigianato va confermato quale elemento qualificante del sistema della bilateralità artigiana, ma con una radicale rivisitazione del ruolo e delle sue funzioni.
In particolare, l'EBNA svolge le seguenti funzioni:
- coordinamento attività di interesse generale;
- partecipazione a progetti comuni dell'intero sistema;
- accesso a risorse pubbliche in via diretta o partecipata con altri enti del sistema;
- attività di supporto tecnico agli Enti bilaterali regionali;
- attività di supporto alle parti sociali nazionali;
- organizzazione seminari su temi della bilateralità;
- Osservatorio delle prestazioni con particolare riferimento al sistema di ammortizzatori sociali;
- Osservatorio per il funzionamento della bilateralità;
- Osservatorio della contrattazione nazionale e regionale, confederale e categoriale.
In aggiunta alle funzioni sopra elencate l'EBNA è chiamato a svolgere un importante ruolo proattivo per la diffusione della bilateralità nei territori dove ciò non avviene, fungendo da Ente bilaterale residuale.
L'Ente bilaterale nazionale può svolgere un ruolo di surroga dei territori che non fanno massa critica con le risorse autoprodotte. L'EBNA può svolgere, fino a quando non si strutturi una bilateralità autosufficiente, una funzione di supporto prestazionale alle imprese ed ai lavoratori dei medesimi territori.

III.5. Salute e sicurezza sul lavoro
Le modifiche normative intervenute con l'emanazione del Testo unico concernente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/2008), rendono necessario un confronto tra le parti, volto a consentire al sistema degli Organismi paritetici in materia il pieno funzionamento e la massima efficacia, nel quadro della valorizzazione dell'esperienza della bilateralità artigiana in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Le parti convengono inoltre sulla opportunità di avviare la costruzione, in tempi rapidi, di un sistema informativo nazionale, in grado di raccogliere i dati in materia di salute e sicurezza prodotti dall'attività dei singoli Enti bilaterali.
Le parti si impegnano affinché la realizzazione di un data base nazionale dell'artigianato porti alla sottoscrizione, a tutti i livelli, di appositi accordi con l'INAIL per la realizzazione di specifici programmi, studi e ricerche che consentano di migliorare le condizioni di salute e sicurezza nelle imprese artigiane.

III.7. Formazione continua
Le parti sociali, condividendo l'obiettivo della concertazione delle politiche formative, nel quadro del sistema di relazioni sindacali mirate allo sviluppo della competitività delle imprese, alla valorizzazione delle risorse umane e alla crescita delle capacità professionali dei lavoratori dipendenti, ribadiscono il ruolo strategico del Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese artigiane, costituito con accordo interconfederale 6 giugno 2001.
Parimenti le parti convengono sulla comune volontà di individuare modalità, percorsi e strumenti che consentano la piena realizzazione dei predetti obiettivi strategici.
Considerata inoltre la particolarità della micro e piccola impresa, che si esplica anche nel rapporto diretto tra imprenditore e lavoratore, le parti ritengono prioritario l'avvio di un confronto che porti alla determinazione di strumenti idonei a consentire l'accesso alla formazione continua degli imprenditori.

III.9. Sistema di relazioni e modalità di finanziamento
[...]
Le parti convengono sulla determinazione di importi percentuali a finanziamento delle attività affidate alla bilateralità, che verranno definiti, unitamente alla definizione delle quote a favore dei singoli interventi, in un apposito accordo interconfederale da stipularsi entro il 31 dicembre 2008.
Le quote a favore dei singoli interventi sono determinate in misura percentuale da calcolare sulle sole somme assoggettate a contribuzione INPS (imponibile INPS):
- Rappresentanza sindacale territoriale;
- Rappresentanza territoriale sicurezza e formazione sicurezza;
- Ente bilaterale nazionale;
- Rappresentanza contrattuale imprese;
- Fondo sostegno al reddito;
- Fondo sanità integrativa.
[...]

III.10. Norme finali
Le parti si danno reciprocamente atto che con la presente intesa il sistema della bilateralità è fortemente e proattivamente impegnato sul terreno della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, dando così piena attuazione a quanto previsto dall'art. 52 del vigente T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).

Le imprese del settore delle costruzioni sono escluse dall'ambito di applicazione del punto III.9 del presente accordo, in ragione dello specifico sistema della bilateralità costituito attraverso le Casse edili.