ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

INAIL- ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, con sede legale in Roma, via IV Novembre 144, P. IVA ***, nella persona del legale rappresentante Prof. Massimo De Felice

E

OPNA - ORGANISMO PARITETICO NAZIONALE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DELL'ARTIGIANATO, con sede legale in Roma, presso l'Ente Bilaterale Nazionale Artigianato (EBNA), via Santa Croce in Gerusalemme 63, C.F. ***, nelle persone dei Coordinatori Nazionali d.ssa Cinzia Frascheri e dott. Giorgio Russomanno

definite le "Parti"

PREMESSO CHE

INAIL
- in base al quadro normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- persegue da anni quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
-punta, per lo sviluppo della propria funzione, ad interazioni e sinergie con gli altri attori istituzionali, con le Parti Sociali, nello specifico del settore dell'Artigianato, per valorizzare ruoli, esperienze, ai diversi livelli al fine di trasferire e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare nei riguardi di settori ed aree individuate critiche e/o emergenti per specificità e complessità;

OPNA
- costituito, sulla base dell'Accordo Applicativo del D.Lgs. 81/2008 e SMI, sottoscritto in data 13/09/2011 tra CONFARTIGIANATO, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL, Associazioni dei datori di lavoro e Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, firmatarie dei CCNL dell'artigianato, nonché al D.Lgs. 81/2008 e smi., ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Capo III, Titolo II, Libro Primo del codice civile;
- come organismo paritetico dell'artigianato ha un ruolo centrale nel nuovo modello di prevenzione, non solo di supporto alle imprese ma di riferimento per la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST);
- promuove, attraverso la collaborazione con Enti e Istituzioni, la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro anche individuando forme di sinergie professionali ed economiche;

TENUTO CONTO

- dei ruoli rispettivamente affidati dal D.Lgs. 81/2008 alle Parti: all'Inail, in particolare, con gli artt. 9 e 10 un ruolo attivo per il sostegno e la diffusione della cultura della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, anche mediante convenzioni, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese, nonché con l'art. 11, che prevede forme di sostegno economico nella specifica materia alle piccole, medie e micro imprese; ad OPNA, in quanto Organismo paritetico: artt. 2, c.1, lett. ee), 9, 47 e ss. ed in particolare art. 51;
- delle linee di mandato 2013-2017 e della Relazione programmatica 2015-2017 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'INAIL;

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con il quadro normativa di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione tra gli Enti, le Istituzioni e le Parti sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti nei rispettivi campi di azione;
- è opportuno, al fine di realizzare azioni condivise più efficaci, sistematizzare le relazioni tra le Parti attraverso il presente Accordo Quadro.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. l
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Le Parti, con il presente accordo, intendono sviluppare la più ampia collaborazione, con particolare riguardo agli ambiti di cui al successivo art. 2, per valorizzare la rete delle interazioni tra INAIL e OPNA in termini sistematici e innovativi, soprattutto attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione.
Le Parti intendono, altresì, con il presente accordo promuovere la più ampia diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche individuate a seguito dell'attività di analisi e monitoraggio effettuata ai sensi del successivo articolo 2.

ART. 2
AMBITI DI COLLABORAZIONE

Le Parti individuano congiuntamente i seguenti ambiti di collaborazione e di valorizzazione dei rispettivi apporti:
1. coordinamento e monitoraggio dei programmi di intervento per lo sviluppo della prevenzione delle realtà territoriali.
In particolare:
- elaborazione di linee di indirizzo generali per le realtà territoriali;
- analisi delle attività realizzate a livello regionale (INAIL- OPRA- Organismi Paritetici Regionali Artigianato);
- analisi dell'impatto e delle ricadute dei programmi sul tessuto produttivo delle PMI;
- monitoraggio dei dati di costituzione, gestione e sviluppo degli OPRA/OPTA;
- analisi delle competenze e dei fabbisogni formativi degli RLS/RLST
2. realizzazione di studi ed indagini per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro nelle micro e piccole imprese anche in coerenza con le indicazioni della nuova Strategia europea in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020.
In particolare:
- andamenti infortunistici e analisi dell'efficacia delle misure di prevenzione elaborate a tali fini;
- andamenti relativi alle malattie professionali e analisi dell'efficacia delle misure di prevenzione elaborate a tali fini;
- monitoraggio sulla diffusione delle buone pratiche nelle realtà delle PMI e verifica dei fabbisogni tecnici e gestionali;
- condivisione delle reciproche competenze al fine di interpretare i dati sanitari ed epidemiologici.
Il Tavolo Tecnico di coordinamento, di cui al successivo art. 5, individua ed elabora le migliori buone pratiche, verificate sulla base delle attività di cui ai precedenti due punti, ai fini della loro eventuale implementazione in altre realtà territoriali.

ART. 3
MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Le Parti individuano le iniziative progettuali, con riferimento a ciascun ambito di collaborazione, sulla base dei criteri di selezione e di priorità di reciproco interesse, tenuto conto anche delle rispettive programmazioni e pianificazioni di obiettivi e attività di sviluppo. Le Parti si impegnano, di conseguenza, a definire concordemente specifici piani di sviluppo progettuale attraverso la costituzione del Tavolo tecnico di coordinamento di cui all'art. 5.
Le Parti condividono la possibilità di valutare un coinvolgimento partecipativo di altre Amministrazioni, Enti, Organismi le cui attività possano incidere positivamente sulle singole iniziative progettuali definite in base ai criteri di cui al presente Accordo.

ART. 4
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali, le infrastrutture, la rete, nonché a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi del presente Accordo, in logica di paritaria partecipazione.

ART. 5
TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO

Le Parti costituiscono un Tavolo tecnico di Coordinamento composto da due referenti di ciascuna Parte designati per INAIL dal Direttore Generale dell'Istituto e per OPNA individuati nei due Coordinatori Nazionali.
Al Tavolo tecnico di coordinamento vengono affidati compiti di definizione degli ambiti e dei piani di sviluppo della collaborazione, in termini di compartecipazione paritaria degli apporti di risorse professionali e organizzative.
Il Tavolo svolge, inoltre, attività di indirizzo, di coordinamento e di monitoraggio delle fasi di sviluppo dei piani e delle iniziative progettuali.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo stesso di esperti che possano fornire il loro apporto professionale ed esperienziale, su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.

ART. 6
TRATTAMENTO DEI DATI E CONDIVISIONE CON TERZI

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui vengano a conoscenza in ragione dell'espletamento delle attività riferite alle singole iniziative derivanti dal presente accordo.
Il trattamento dei dati personali acquisiti in conseguenza e nel corso del rapporto di collaborazione tra le Parti dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

ART. 7
NATURA E DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dal momento della sua sottoscrizione, ha durata biennale con decadenza automatica alla scadenza e non è a titolo oneroso per le parti contraenti.
È consentito il recesso di ciascuna delle Parti da comunicare con lettera a.r. o con P.E.C. con un preavviso di 60 giorni.

ART. 8
FORO COMPETENTE

Le Parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro dall'attuazione del presente Accordo. Le Parti convengono che, per qualunque controversia relativa all'esecuzione dello stesso, il Foro competente è quello di Roma.

Roma, 10 novembre 2014

Per INAIL
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice

 

Per OPNA
I Coordinatori Nazionali
d.ssa Cinzia Frascheri  dott. Giorgio Russomanno


Fonte: inail.it/internet