Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2014, n. 46827 - Cesoiatrice per il taglio di tubi e mancanza di misure di sicurezza


 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere -
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza


sul ricorso proposto da:
G.E. n. il (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 1009/2013 pronunciata dalla Corte d'appello di Milano il 17/4/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 21/10/2014 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Spinaci S., che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv.to Carozzi G. del foro di Milano che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.



Fatto

1. Con sentenza resa in data 17/4/2014, la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato la pronuncia in data 3/4/2013 con la quale il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, ha condannato G.E. alla pena di Euro 1.500,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, in relazione al reato di lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di K.R., in (OMISSIS).

All'imputato, in qualità di legale rappresentante dell'impresa P. s.r.l., società nel cui stabilimento prestava la propria attività lavorativa il R., era stata originariamente contestata la violazione, oltre ai tradizionali parametri della colpa generica, delle norme di colpa specifica partitamente richiamate nel capo d'imputazione, nella specie consistita nell'adibire il lavoratore all'impiego di una cesoiatrice per il taglio di tubi senza dotare tale strumento delle misure protettive indispensabili per la riduzione al minimo dei rischi per l'integrità del lavoratore, sì che, in occasione della vicenda oggetto di giudizio, il R., nel procedere al taglio di un tubo di circa tre metri, tenendo il pezzo con entrambe le mani invece di utilizzare l'apposita strumentazione, azionava la discesa della lama per il taglio, che finiva per provocare il violento contatto della mano sinistra del lavoratore con lo schermo di protezione della macchina, così provocandogli la frattura pluriframmentaria del radio e dell'ulna distale sinistra, con ferite lacerocontuse multiple.

2. Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, censurando la decisione del giudice d'appello per violazione di legge e vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente si duole dell'erronea attribuzione all'imputato della responsabilità dell'infortunio occorso ai danni del lavoratore, avendo il G. unicamente rivestito la qualità di legale rappresentante della società committente la prestazione di servizi di recupero e riciclaggio di materiali ferrosi, rimessi, per l'esecuzione, alla società datrice di lavoro del R..

In tale veste, l'imputato aveva posto a disposizione dei lavoratori la macchina oggetto dell'odierno esame dotata di tutta la strumentazione di sicurezza prevista, provvedendo puntualmente alla formazione del personale destinato ad utilizzarla, e procedendo alla corretta supervisione sull'organizzazione della società appaltatrice e sull'effettiva presenza di suoi preposti chiamati a garantire la corretta esecuzione delle lavorazioni nel rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Sotto altro profilo, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, per aver erroneamente ritenuto accertata la circostanza dell'effettiva ingerenza della società dell'imputato nell'esecuzione delle lavorazioni effettuate all'interno del proprio stabilimento; circostanza asseritamente desunta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, viceversa minata da contraddizioni e passaggi obiettivamente incomprensibili, verosimilmente dovuti alla mancata padronanza della lingua italiana da parte del lavoratore, la cui deposizione doveva in ogni caso ritenersi compromessa da un intuibile e determinante conflitto di interessi.



Diritto

 


3. Il ricorso è infondato.

Con riguardo alla doglianza sollevata dal ricorrente in relazione alla posizione di garanzia ascritta all'imputato, osserva il collegio come la corte d'appello, con motivazione solidamente ancorata in termini di coerenza logica e congruità argomentativa, abbia adeguatamente evidenziato la circostanza dell'organizzazione e dello svolgimento delle lavorazioni all'interno dello stabilimento della Polirecuperi s.r.l. (società rappresentata dall'imputato) sotto l'immediata direzione operativa della stessa; e tanto, a dispetto della formale devoluzione in appalto, delle lavorazioni in esame, in favore di strutture societarie di natura cooperativa.

In particolare, la corte territoriale ha evidenziato come lo svolgimento delle attività lavorative nell'interesse della committenza avvenisse all'interno dello stabilimento della medesima società committente e con macchinari di proprietà della P. s.r.l. (benchè locati alla società appaltatrice), sottolineando inoltre come la stessa formazione e l'addestramento all'uso di detti macchinari fossero curati (come specificamente accaduto nel caso dell'odierna persona offesa) personalmente dal G. e dal figlio di questi.

Lo stesso lavoratore infortunato, del resto, ha riferito come proprio l'imputato esercitasse effettivamente le mansioni di datore di lavoro, sovrintendendo alle attività lavorative che si svolgevano all'interno dello stabilimento della propria società, impartendo le necessarie disposizioni.

A tale riguardo, la corte d'appello ha correttamente sottolineato come la deposizione della persona offesa si sottraesse a qualunque censura d'inattendibilità soggettiva o di oggettiva contraddittorietà o incertezza, avendo il lavoratore correttamente risposto a tutte le domande rivoltegli (nella traduzione fornita dall'interprete), con frasi brevi, ma sensate e logiche, talora in maniera netta e precisa, manifestando di aver ben compreso il significato delle domande rivoltegli e fornendo risposte congrue e pertinenti alla concreta specificità della vicenda, in tal modo escludendo qualsivoglia ragionevole dubbio circa l'avvenuta comprensione del contenuto delle domande o la corretta corrispondenza delle risposte.

La stessa corte territoriale ha inoltre rimarcato come, al di là dall'intuibile interesse all'esito del procedimento da parte della persona offesa (la cui attendibilità impone, come tale, d'essere valutata con il necessario rigore), le dichiarazioni del lavoratore infortunato sono parse sorrette da sufficiente attendibilità, trovando molteplici riscontri di natura logica, e in primo luogo dall'osservazione delle stesse modalità di lavorazione al momento dell'infortunio, verificatosi proprio a causa del mancato uso dei sistemi di sicurezza antinfortunistica (verosimile espressione di una consuetudine tollerata, se non incoraggiata) e della totale assenza di qualsivoglia sorveglianza dei preposti.

Gli elementi istruttori coerentemente e congruamente elaborati nel quadro del discorso giustificativo dettato dalla Corte d'appello hanno dunque permesso di affermare come il reale datore di lavoro della persona offesa fosse di fatto proprio la P. s.r.l., ossia il soggetto che dirigeva e sovrintendeva tutte le lavorazioni effettuate all'interno del proprio stabilimento.

Ciò posto, del tutto correttamente i giudici del merito si sono allineati al consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il contratto di appalto non solleva da precise e dirette responsabilità il committente allorchè lo stesso assuma una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, in quanto, in tal caso, rimane destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, compreso quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere (Cass., Sez. 4, Sentenza n. 14407 del 07/12/2011 (dep. 2012), Rv. 253295; Cass., Sez. 4, Sentenza n. 38824 del 17/09/2008, Rv. 241063; Cass., Sez. 4, Sentenza n. 46383 del 06/11/2007, Rv. 239338).

Del tutto priva di pregio deve dunque ritenersi l'argomentazione, contenuta nel corpo del ricorso dell'odierno imputato, in ordine all'asserito assolvimento dei propri doveri protettivi mediante la consegna di un macchinario adeguatamente dotato in termini antinfortunistici e mediante la corretta formazione del lavoratore, avendo su tale punto i giudici del merito del tutto coerentemente evidenziato, sul piano logico-giuridico, come le stesse modalità di verificazione dell'incidente (avvenuto a causa di una scorretta modalità esecutiva, costantemente seguita e mai stigmatizzata all'interno della comunità di lavoro e in totale assenza di qualsivoglia sorveglianza da parte dei preposti) valessero a confermare le dichiarazioni rese dalla persona offesa, circa l'omessa vigilanza sull'attività di lavoro e l'omesso rispetto delle necessarie misure di prevenzione dei rischi nell'uso del macchinario oggetto dell'odierno esame, a conferma della piena e diretta responsabilità dell'odierno imputato per il reato allo stesso ascritto.

4. L'insieme delle argomentazioni che precedono, nell'attestare l'integrale infondatezza dei motivi d'impugnazione sollevati dal G., impongono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

La Corte di cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.

Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2014