Tipologia: Contratto di lavoro regionale
Data firma: 23 marzo 2005
Validità: 01.03.2005 - 31.12.2006
Parti: Criea Aniem-Confapi e Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Abruzzo
Fonte: edilcassaabruzzo.it

Sommario:

Premessa
Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Reciprocità
Articolo 1 Diritti Sindacali
Articolo 2 Informazioni
Articolo 3 Bacheche Sindacali
Articolo 4 Appalto
Articolo 5 Consorzio di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese
Articolo 6 Subappalto
Articolo 7 Salario di accesso al lavoro per le donne in edilizia
Articolo 8 Tossicodipendenze
Articolo 9 Ente Unificato
Articolo 10 Nuova Occupazione
Articolo 11 Edilcassa
Articolo 12 Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia
Articolo 13 Quota di servizio sindacale
Articolo 14 Orario di lavoro
Articolo 15 Elemento Economico Territoriale
Articolo 16 Indennità territoriale di settore
Articolo 17 Premio di produzione impiegati
Articolo 18 Anzianità Professionale Edile
Articolo 19 Lavori in zone disagiate
Articolo 20 Indennità trasporto casa - lavoro
Articolo 21 Mensa
Articolo 22 Ferie
Articolo 23 Portatori Handicap
Articolo 24 Indennità di alta montagna
Articolo 25 Cantieri in estensione / Tempi di percorrenza
Articolo 26 Qualifiche
Articolo 27 Trasferta
Articolo 28 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
Articolo 29 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Articolo 30 Indumenti di lavoro
Articolo 31 Mutualizzazione degli oneri del datore di lavoro per il fondo Edilpre
Articolo 32 Fondo per gli oneri mutualizzati
Articolo 33 Mutualizzazione fondo previdenza e norma premiale
Articolo 34 Cassa Integrazione Guadagni
Articolo 35 Decorrenza e durata
Articolo 36 Clausola di salvaguardia
Articolo 37 Disposizioni generali
Allegato A Norma Premiale
Allegato B Regolamento ai sensi dell’articolo 30 del contratto integrativo provinciale
Articolo 1
Articolo 2
Articolo 3
Articolo 4

Contratto di lavoro della regione Abruzzo integrativo al contratto collettivo nazionale per le piccole e medie industrie edili ed affini 23 Marzo 2005

In Teramo, il 23 marzo 2005, tra il Criea Aniem-Confapi […], e, in ordine alfabetico, la Federazione Nazionale Edili, Affini e Legno - Feneal - Uil - Abruzzo [...], la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - Filca-Cisl - Abruzzo […], la Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell’Edilizia e Industrie Affini - Fillea-Cgil Abruzzo […], viene stipulato il presente Contratto Integrativo Regionale, integrativo del Contratto Nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini, stipulato in Roma in data 11/6/04, da valere per il territorio della regione Abruzzo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel richiamato CCNL 11/6/04.

Premessa
In questo ultimo quinquennio il settore delle costruzioni ha avuto un significativo trend positivo che ha permesso al comparto di uscire dalla crisi degli anni 90. Il Criea Aniem-Confapi e le Organizzazioni Sindacali registrano nel settore un cauto ottimismo per quanto riguarda la tendenza del 2005/2006, anche se molti fattori fanno pensare ad un calo fisiologico del settore per i prossimi anni.
L'aumento delle commesse nel comparto pubblico e privato non ha coinciso con la soluzione di diversi problemi. Vanno risolte ancora delle situazioni che penalizzano le imprese, quali:
- le progettazioni inadeguate;
- i prezziari di riferimento non corrispondenti al mercato;
- concorrenza sleale delle imprese non in regola. In questo contesto il Criea Aniem-Confapi e le Organizzazioni Sindacali concordano di promuovere azioni positive volte a superare le problematiche sopra richiamate, al fine di consentire al settore delle costruzioni di operare con un sistema di regole certe evitando fenomeni distorsivi del mercato, che potrebbero penalizzare le imprese più rispettose delle regole. Il Criea Aniem-Confapi e le Organizzazioni Sindacali Feneal, Filca e Fillea della Regione Abruzzo ribadiscono inoltre che il binomio di professionalità tra le imprese e lavoratori è un fattore importante e strategico per il buon andamento delle aziende nonché decisivo per il conseguimento della certificazione di qualità e l'attestazione SOA. Per questo motivo concordano sull'importanza della sottoscrizione dell'integrativo regionale quale strumento e riconoscimento dell'impegno profuso dai lavoratori e dalle imprese.

Documento unico di regolarità contributiva (DURC)
Il Criea Aniem-Confapi e le Organizzazioni Sindacali di categoria esprimono una valutazione positiva circa l’introduzione del DURC.

Reciprocità
Il Criea Aniem-Confapi e le Organizzazioni Sindacali di categoria esprimono soddisfazione per le sinergie sviluppate e finalizzate alla sottoscrizione dell’accordo di reciprocità tra il sistema Casse Edili d’Abruzzo e Edilcassa Abruzzo e auspicano una piena applicazione in tutte le province abruzzesi.

Articolo 1 Diritti Sindacali
Nelle imprese e/o nelle unità produttive dove non possono essere eletti i rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 103 del CCNL 11/6/04 e della L. 20/5/77 n. 300 “Statuto dei lavoratori", si procederà, a norma dell'accordo interconfederale 18/4/66, alla elezione del delegato di cantiere.

Articolo 3 Bacheche Sindacali
In ogni cantiere verranno predisposte, dimensionandole opportunamente e poste in luoghi visibili, bacheche per affissioni di materiale di interesse sindacale.

Articolo 4 Appalto
Le parti considerano centrale ed insostituibile la funzione dell'industria delle costruzioni nell'ambito di una trasformazione ed ottimizzazione dei sistemi infrastrutturali e degli assetti del territorio e dei centri urbani. Tanto premesso ritengono essenziale che le procedure di affidamento dei lavori privilegino le imprese realmente produttive che, dotate di capacità e mezzi, garantiscono l'organizzazione, la gestione e la realizzazione diretta dell'opera ed il pieno rispetto delle norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Stazioni appaltanti ed imprese, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenute a far sì che si determinino, in ogni caso, il rispetto delle norme contrattuali, delle norme assicurative e previdenziali, di quelle antinfortunistiche e di quelle sulle iscrizioni ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo; ciò per favorire la crescita di una struttura produttiva che progredisca nel campo della tecnologia, della specializzazione e della organizzazione, contribuendo così ad emarginare ogni forma di lavoro spurio ed ad eliminare quei subappalti che non hanno giustificazione sul piano tecnologico e specialistico. A tal fine le imprese assuntrici di appalti di grandi opere pubbliche ed infrastrutturali assumeranno localmente il 90% degli operai ed il 75% degli impiegati.

Articolo 5 Consorzio di Imprese o Associazione Temporanea di Imprese
Laddove in un appalto pubblico o privato, interviene un consorzio di imprese, o associazione temporanea di imprese, queste devono obbligatoriamente documentare di essere in regola, oltre che con i versamenti previdenziali di legge, con l'applicazione del CCNL e CCIRL e con la effettiva iscrizione ed i versamenti all’Edilcassa Abruzzo per tutti i lavoratori dipendenti. Il consorzio o l'impresa mandataria dell'associazione temporanea di imprese risponde in solido rispetto alle singole imprese per ogni ragione o obbligo di legge e contrattuale, e, comunque, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6 Subappalto
L'impresa che ricorre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, ad imprese subappaltatrici, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione ai delegati di cantiere o alla RSU/RSA e, in mancanza di dette rappresentanze, alle OO.SS. provinciali stipulanti il presente accordo per il tramite del Criea, comunicando altresì il nome e l'indirizzo dell'impresa subappaltatrice. L'impresa appaltatrice deve garantire il pieno rispetto delle leggi e dei contratti di lavoro a qualsiasi livello ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i versamenti all’Edilcassa Abruzzo nonché‚ le norme sulla prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro. Le stesse debbono aver svolto lavori attinenti la specializzazione richiesta, avere alle dipendenze un organico fisso ed un'adeguata organizzazione tecnica. L'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso proporzionato ai lavori ed alle opere da subappaltare. Le imprese subappaltatrici dovranno documentalmente provare la continuità e la regolarità dei versamenti contributivi, previdenziali, ivi compresa l’Edilcassa Abruzzo e le norme antinfortunistiche. Le parti identificano, nella formulazione che segue, la lettera che, le imprese sono tenute ad inviare all’Edilcassa Abruzzo, in applicazione del presente articolo, e che, allegate sub 4) e sub 5), formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 9 Ente Unificato
(Ente Paritetico Regionale per la formazione e la sicurezza)
Le parti istituiscono un ente paritetico regionale per la formazione e la sicurezza, ai sensi dell’art. 89, lett. A e B del CCNL 11/6/04. Per il funzionamento è stabilito un contributo a carico delle imprese pari allo 0,50 % calcolato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL del 11/6/04. 5 Fino alla data di costituzione e di effettivo funzionamento dell’ente unificato paritetico regionale continueranno ad operare sia i CTP esistenti che l’Edilscuola. Le parti si impegnano ad integrare la misura del suddetto contributo nell’ipotesi che questo non risulti sufficiente per le necessità di gestione. Entro il 30 Aprile 2005 le parti si impegnano a definire il nuovo Statuto dell’Ente Unico, unitamente al regolamento per il suo funzionamento.

Articolo 14 Orario di lavoro
Con riferimento e ad integrazione dell'art. 5 del CCNL 11/6/04 si conviene che l'orario normale di lavoro, è di 40 ore settimanali per tutto il corso dell'anno. L'orario normale contrattuale sarà ripartito su cinque giorni per settimana in modo da rendere non lavorativo il sabato. Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia si fa riferimento all'art. 6 del CCNL 11/6/04 salvo che non vi sia un'applicazione assidua e continuativa, nel caso valgono le norme dell'art. 5 del predetto CCNL 11/6/04. Resta fermo quant'altro previsto dall'art. 5 del CCNL 11/6/04 non in contrasto con il presente articolo. Verranno, in seguito, definite con un protocollo d’intesa forme di flessibilità dell’orario di lavoro, anche mediante la costituzione di una banca delle ore.

Articolo 19 Lavori in zone disagiate
L'indennità per i lavori in zone disagiate viene stabilita nella misura del 18% sulla retribuzione globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale). Si intendono zone 8 disagiate e pertanto soggette all'applicazione del presente articolo quelle zone nelle quali i lavoratori non possono godere dell'alloggio gratuito e delle mense. Ciò anche quando le mense e gli alloggi siano stati allestiti ma si rendano inusufruibili per particolari esigenze e dislocazione dei lavori. Si intendono inoltre pure zone disagiate, e pertanto viene istituita una indennità del 16% sulla paga globale (paga base, eventuali superminimi, contingenza ed indennità territoriale), tutti quei luoghi di lavoro dove, in considerazione di particolari esigenze dei cantieri, i lavoratori, tutti o in parte, debbono alloggiare in cantiere o in servizi pubblici esterni al cantiere per i quali l'azienda provvederà all'alloggio gratuito ed all'allestimento delle mense o al ricorso a servizi esterni secondo le norme e le leggi contrattuali.

Articolo 21 Mensa
L'impresa, in relazione all'ubicazione ed alla durata dei cantieri, alle caratteristiche delle opere da eseguire, al luogo di residenza delle maestranze, su richiesta di almeno 15 dipendenti occupati in cantiere, provvederà affinché‚ nel cantiere o nelle immediate vicinanze possa essere consumato un pasto caldo mediante il ricorso a servizi esterni o all'allestimento di un servizio di mensa nel cantiere. Ove risulta necessario e ne sussistano le condizioni in relazione alla organizzazione ed alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione anche con la predisposizione di servizi comuni a più imprese. […] Ove non si realizzi la previsione di cui al comma precedente, anche per la mancata richiesta dei dipendenti, è corrisposta a partire dal 1° marzo 2005 una indennità sostitutiva […]
Nelle unità produttive con meno di 15 dipendenti, è corrisposta una indennità sostitutiva del servizio di mensa dal 1° marzo 2005, per ogni ora di lavoro ordinario prestato […]

Articolo 24 Indennità di alta montagna
Con riferimento all'art. 24 del CCNL 22/06/2000 l'indennità di alta montagna é cosi stabilita:
a) €. 0,77 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 ed i 1.250 m. s.l.m. nei centri abitati ed entro i 5 Km di distanza dai medesimi;
b) €.. 0,88 giornaliere quando i lavori si svolgono a quote comprese tra i 1.000 e i 1.250 m. s.l.m. ed oltre 5 Km. di distanza dai centri abitati;
c) €. 1,03 giornaliere quando i lavori si svolgono in località situate a quote superiori ai 1.250 m. s.l.m.;
d) €. 0,83 giornaliere da corrispondersi in aggiunta alle indennità di cui sopra agli operai che, addetti ai lavori di alta montagna, sono costretti ad alloggiare in cantiere nei baraccamenti predisposti dall'impresa o in alberghi di località vicine
Le indennità di cui ai punti a), b), c) saranno corrisposte per la intera giornata nel caso in cui gli operai risiedono in cantiere; saranno invece corrisposte in proporzione delle ore di lavoro prestate in ragione di 1/8 (un ottavo) per ogni ora negli altri casi. Per consentire ai lavoratori, che alloggiano in cantiere di alta montagna e che hanno la loro abituale residenza in località distanti oltre 5 Km. dal cantiere, di tornare alle proprie abitazioni nelle domeniche e negli altri giorni festivi previsti dal CCNL e dalle norme di leggi vigenti, le imprese metteranno a loro disposizione propri automezzi.  Qualora però le imprese non potranno disporre di propri automezzi, corrisponderanno ai lavoratori, a titolo di rimborso spese di viaggio, una somma pari alle spese di viaggio sostenute.

Articolo 28 Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale
I Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale vengono individuati per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale regionale e dovrà essere individuato tra i lavoratori dipendenti delle imprese iscritte all’Edilcassa Abruzzo. Gli oneri connessi alla istituzione del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, la sua formazione ed i compiti che la legge gli attribuisce, saranno mutualizzati dalle imprese con un contributo alla Edilcassa Abruzzo. Saranno istituiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza territoriale, in funzione delle risorse economiche disponibili nel fondo appositamente costituito e, comunque, in misura non superiore a tre unità per l’intera regione, nominati pariteticamente da Fillea, Filca e Feneal. Con apposito regolamento, da definirsi congiuntamente con tutti i soggetti costituenti l’Edilcassa Abruzzo, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, in ordine all'attività e al numero di Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) da nominare, le parti stabiliranno: gli scopi, i requisiti per la nomina dei rappresentanti, le cause di decadenza, le competenze, le attribuzioni, la formazione, lo svolgimento ed i programmi di attività, compresi i termini di preavviso per le visite in cantiere ed i divieti.

Articolo 29 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Nelle aziende nelle quali i lavoratori, ai sensi dell’art. 89 del CCNL 11/6/2004 e delle leggi vigenti, eleggono o designano il rappresentante per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro ha diritto ad un rimborso delle spese sostenute per gli adempimenti di legge connessi allo svolgimento delle sue funzioni, a carico dell’Ente Unico, la cui entità è disciplinata dal regolamento di cui all’allegato B. Allo scopo di favorire la diffusione della cultura della sicurezza alle maestranze del settore edile si procederà a percorsi formativi a cura dell’Ente unificato gratuiti dei RLS/RLST.

Articolo 37 Disposizioni generali
Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto si rinvia al CCNL, agli accordi collettivi e, in via suppletiva, alle disposizioni di legge in quanto applicabili.

Allegato B Regolamento ai sensi dell’articolo 30 del contratto integrativo provinciale
Articolo 1

Ai sensi degli Artt. 18 e 19 del D.Lgs 626/94 e dell’art. 89 del CCNL 11/6/04 nelle aziende dove i lavoratori hanno eletto o designato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno le imprese possono richiedere all’Edilcassa di cui all’art. 30 del presente Contratto Integrativo un rimborso pari a 0,30 punti da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell’art. 25 del CCNL 11/6/04 a condizione che producano al medesimo Ente la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante gli avvenuti adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 626/94 e s.m.i., del D.Lgs 494/96 e s.m.i. e dell’art. 89 del CCNL 11/6/04;
- comunicazione preventiva al CTP o Ente Unico relativa allo svolgimento dell’assemblea dei lavoratori per l’elezione del RLS;
- copia del verbale di elezione del RLS aziendale;
- copia dell’attestato del corso di formazione per RLS, ai sensi dell’art. 89 del CCNL 11/6/04, da svolgersi obbligatoriamente presso il CTP o Ente Unico di cui all’art. 9 del presente contratto;
- copia del verbale delle riunioni periodiche;
- copia dei permessi retribuiti spettanti ai sensi dell’art. 89 del CCNL 11/6/04.

Articolo 2
Il costo complessivo del presente regolamento non potrà superare la quota del 50% del contributo previsto per la mutualizzazione dell’RLST.

Articolo 3
Le parti si impegnano a verificare ed eventualmente modificare il presente regolamento dopo averne accertato il funzionamento, l’efficacia e la sostenibilità economica entro il 30 ottobre di ogni anno.

Articolo 4
Le imprese per ottenere il rimborso di cui a l’art. 1 del presente regolamento dovranno effettuare apposita richiesta al CTP o Ente Unico entro il 30 ottobre 2005; le stesse verranno evase in relazione all’ordine di arrivo e fatta salva comunque la disponibilità finanziaria di cui all’articolo 2 del presente regolamento.