Protocollo per lo sviluppo, l'occupazione e la sicurezza nei cantieri

PREMESSO CHE:

• il protocollo di legalità sottoscritto, nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Carlo Alberto dalla Chiesa” in data 12 luglio 2005, tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici, i Prefetti della Sicilia, l’I.N.A.I.L. e l’I.N.P.S ha introdotto previsioni per assicurare lo scrupoloso rispetto delle cautele dettate dalla normativa antimafia da parte delle stazioni appaltanti e dei soggetti erogatori di finanziamenti pubblici, che qui si intendono integralmente richiamate;
• la Regione Siciliana - Assessorato dei Lavori Pubblici – con circolare n. 593 del 31 gennaio 2006 ha emanato il testo delle clausole di autotutela, previste nel sopra indicato “Protocollo di legalità”, da inserire nei bandi e disciplinari di gara;
• la legge regionale 20 novembre 2008, recante "Misure di contrasto alla criminalità organizzata", introduce alcune innovative regolamentazioni, quali il cosiddetto “conto unico per gli appalti”, la risoluzione contrattuale nei casi di rinvio a giudizio a carico del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria nonché l’affidamento dell'esecuzione dei lavori privati che usufruiscono di finanziamenti pubblici ad imprese in regola con le norme sulla qualificazione e certificazione antimafia ed in possesso delle attestazioni rilasciate dalle SOA;

Considerato che:

• in base alle esigenze prospettate dalle Parti sociali ed approfondite in seno agli appositi Tavoli Tecnici istituiti in seno alla Conferenza Permanente di cui all’art. 11 del D.Lgs n.300/99 è emersa la comune volontà di contribuire alla realizzazione del preminente interesse sociale allo sviluppo, all'occupazione ed alla sicurezza nonché alla legalità ed alla trasparenza nel settore degli appalti pubblici e privati e nel campo dei rapporti di lavoro ad essi collegati;
• nel contesto di tale attività si è condivisa l’idea che lo stato di grave crisi che attraversa il comparto delle costruzioni, imponga un incremento della capacità propositiva e progettuale degli Enti e delle Amministrazioni Pubbliche attraverso lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi ed operativi nonché mediante la realizzazione di strette sinergie con le Associazioni di categoria e le Organizzazioni Sindacali;
• che a tal fine debbono essere accelerate da parte della Amministrazione Provinciale le procedure per la realizzazione di una Stazione Unica Appaltante provinciale che espleti le gare d'appalto a partire dall'importo di € 150.000,00 e che, nelle more, l’UREGA sia incaricata dalle Pubbliche Amministrazioni dell’espletamento delle procedure di appalto per importi non inferiori a 500.000,00;
• le Amministrazioni pubbliche si impegnano a promuovere senza indugio e a dare rinnovato impulso alla realizzazione di appalti per i quali siano disponibili le relative risorse finanziarie nel rispetto delle disposizioni normative che ne disciplinano l’affidamento.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO SI STIPULA

tra la Prefettura – UTG, la Provincia Regionale di Trapani, i Comuni, l’ASP n.9, l’Ispettorato Provinciale del Lavoro, l’I.N.P.S., l’I.N.A.I.L., le Associazioni di categoria, le Organizzazioni Sindacali, gli Ordini Professionali degli Ingegneri e degli Architetti ed il Collegio dei Geometri, il Comitato Paritetico Territoriale Provinciale
per la Prevenzione degli Infortuni in edilizia il presente protocollo d’intesa.

Art. 1

Si intendono qui integralmente richiamate le disposizioni contenute nel Protocollo “Carlo Alberto Dalla Chiesa” citato in premessa nonché nel Protocollo d’Intesa per il contrasto del lavoro irregolare nell’edilizia pubblica e privata e nel successivo Atto Integrativo sottoscritti presso la Prefettura di Trapani, rispettivamente, in data 6 giugno 2000 e 2 ottobre 2008, delle quali le Parti confermano l’impegno ad assicurare la più ampia e puntuale applicazione;

Art. 2

Le Stazioni appaltanti si impegnano a rendere pienamente operativa la clausola prevista dall’art. 2 del predetto “Protocollo di Legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa” per gli appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a duecentocinquantamila euro;

Art. 3

Al fine di vigilare sul regolare andamento dell'attività di cantiere, scongiurare qualsiasi tipo di dilazione nella corresponsione dei salari ai dipendenti, assicurare il puntuale assolvimento dei relativi adempimenti contributivi e previdenziali ed il regolare saldo dei fornitori, le Stazioni appaltanti demandano al RUP il compito di monitorare e verificare l'assenza di qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate di SAL o Stati Finali e di controllare il regolare adempimento degli obblighi connessi.
In caso di esito negativo degli accertamenti, il RUP ne darà comunicazione entro 15 giorni alla Stazione appaltante ed al Comitato di cui al successivo art. 5.

Art. 4

Al fine di favorire le attività economiche del territorio provinciale le Stazioni Appaltanti valuteranno l’inserimento negli atti progettuali di previsioni che privilegino, per condividere le esigenze di natura ambientale, laddove possibile ed a parità di condizioni, materie prime e forniture nonché materiali provenienti da tecniche e procedure di riciclaggio degli sfabbricidi e materiali di risulta;

Art. 5

Nell’ambito della Conferenza permanente di cui all’art. 11 del D.Lgs n.300/99 operante presso la Prefettura di Trapani viene istituito, allo scopo di verificare l'attuazione del presente Protocollo un apposito gruppo di progetto denominato “Comitato per lo sviluppo, l'occupazione, la sicurezza nei cantieri”, di cui fanno parte rappresentanti dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro, dell’ Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, dell’Azienda Sanitaria Provinciale n. 9, dell’ANCE di Trapani, dell’ ANIEM Trapani, della Cassa Edile, delle Organizzazioni sindacali FILLEA – CGIL, FILCA – CISL, FINEA – UIL, degli Ordini e dei Collegi professionali degli Ingegneri, Architetti e Geometri di Trapani nonché del Comitato Paritetico Territoriale Provinciale per la prevenzione degli infortuni in edilizia. Il suddetto “Comitato” ha il compito di coordinare le iniziative poste in essere dai soggetti firmatari nonché di verificare le risultanze delle attività di cui all’art. 3 e monitorare l’andamento dei dati di cui al successivo art. 9;

Art. 6

Nei casi di mancata corresponsione dei salari ai lavoratori da parte delle imprese, gli Enti Appaltanti si impegnano ad attivare tempestivamente le procedure previste dall’art. 13 del D.M. 145/2000;

Art. 7

Per garantire la corretta assunzione e gestione della mano d'opera le Stazioni Appaltanti si impegnano, in caso di gravi inadempienze dell'impresa appaltatrice o dell’imprese sub – contraenti, per le loro responsabilità e relativamente ai lavori di propria competenza, ad attuare provvedimenti di rescissione del contratto;

Art. 8

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 della legge della Regione siciliana n. 15/2008, le Stazioni appaltanti, nel contesto degli atti autorizzativi all’aggiudicazione, inseriranno nella documentazione da esibirsi da parte degli interessati per la concessione della certificazione finale di abitabilità o agibilità, la produzione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativa al cantiere, con l’obbligo di farne verificare la “congruità” dalla Cassa Edile nei modi e nei termini fissati dall’art. 108, paragrafo 2 del CCNL del 18/06/2008;

Art. 9

Le stazioni appaltanti si impegnano a garantire la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro attraverso iniziative concrete specificamente mirate ad elevare l'attenzione sul problema della sicurezza nel lavoro. Al riguardo richiederanno che le imprese esecutrici di lavori garantiscano:
• lo svolgimento, a cura dei responsabili della sicurezza, di brevi riunioni con i lavoratori, ogni lunedì mattina, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, in cui si richiamino le principali norme di sicurezza e si controlli, seppur non con carattere clinico, lo stato di normale idoneità fisica allo svolgimento del lavoro;
• la verifica dell'efficienza e del mantenimento delle misure di sicurezza applicate ai mezzi d'opera ed alle attrezzature ed impianti presenti in cantiere;
• l’effettuazione, a cura del coordinatore della sicurezza o del direttore dei lavori, in mancanza del primo, di concerto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di sopralluoghi settimanali o qualora ne fosse necessario per ogni fase lavorativa, atti a verificare, oltre alle presenze in cantiere, l'attuazione delle cautele di cui ai punti precedenti;
• la verbalizzazione dell’esito di tali verifiche con atto da custodire anche presso il cantiere e da esibire in caso di controlli da parte del “Gruppo di Monitoraggio Interforze” di cui al Decreto interministeriale del 14 marzo 2003. Tale verbale dovrà essere, inoltre, vistato dal Direttore dei Lavori ed inviato alla Stazione Appaltante che, in caso di anomalie, lo sottoporrà, per le opportune valutazioni al Comitato di cui al prefato art. 5. In caso di constatate irregolarità nel corso delle suddette verifiche, dovranno essere attuate le procedure previste dall’art. 92, comma 1 lett. e) ed f) del D.Lgs 81/08 e succ. modifiche ed integrazioni.

Lì, 3 dicembre 2009