Autorità Portuale di Napoli

 

Ordinanza 3 marzo 2009, n. 4
Modifica dell’art. 17 del Regolamento relativo al rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, per l’espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli, di durata non superiore al quadriennio. Adeguamento canone per il potenziamento dell’intero sistema dedicato alla sicurezza in ambito portuale.

IL PRESIDENTE

 

Vista la legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale e s.m.i.;
Visto il D.M. del 29.10.2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che lo nomina Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli a far data dal 4.2.09;
Visto l’art. 8, punto h, della citata legge n. 84/94, che affida all’Autorità Portuale di Napoli l’amministrazione del demanio marittimo compreso nell’ambito della Circoscrizione Territoriale di Napoli;
Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli;
Vista l’ordinanza A.P. n.5 del 21.12.2001 con la quale è stato emanato il “Regolamento concernente la disciplina dei servizi portuali nell’ambito del porto di Napoli” - art. 16 L.28.1.84 e D.M. n. 132 del 6.2.2001;
Visto il Protocollo d’intesa per la pianificazione di interventi in materia di sicurezza nell’ambito portuale di Napoli” stipulato in data 27.6.2007 presso la Prefettura di Napoli che prevede la costituzione di un Sistema Operativo Integrato (S.O.I.) che, coordinato operativamente dall’Azienda Sanitaria Locale, assicuri il monitoraggio ed il controllo delle attività e degli interventi posti in essere dalle imprese;
Vista la delibera del Comitato Portuale n.10 del 18.3.2008 con la quale è stato espresso parere favorevole al procedimento di modifica del regolamento relativo al rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 Legge 84/94 per l’espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli, di durata non superiore al quadriennio, secondo le indicazioni emerse nella discussione in seno allo stesso Comitato e sintetizzate nel prospetto allegato a detta delibera;
Visti gli artt. da 47 a 50 del D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 (Testo Unico per la sicurezza);
Visto il Protocollo per la realizzazione di alcune previzioni della Sez. VII, Capo III, Titolo I, del D.lgs n.81/08 siglato in data 28.10.08 dalle associazioni datoriali (Assiterminal, Assologistica, Assoporti, Fise-Uniport) e dalle Organizzazioni Sindacali (Filt-Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti) che, fermo restando quanto previsto dall’art. 50 del d.lgs. 81/2008 e dall’art. 58 “Ambiente, Sicurezza ed Igiene del Lavoro” del C.C.N.L. dei lavoratori dei porti, il quale riconosce, tra l’altro, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale (R.L.S.) ulteriori 32 ore annue per partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento convocate dai rappresentanti per la sicurezza di sito produttivo (R.L.S.S.) e disciplina tale ultima figura, prevista da detto d.lgs. 81/08, ponendo, all’art.6 di detto protocollo, a carico delle imprese di sito cui si riferisce le risorse economiche per il monte ore permessi e per l’erogazione della formazione;
Visto il documento datato 17.11.08 ad integrazione del Protocollo d’intesa in premessa, nel quale i datori di lavoro si sono impegnati, secondo quanto previsto dal punto c) di detto Protocollo, a destinare adeguate risorse finanziarie per il potenziamento dell’intero sistema dedicato alla sicurezza in ambito portuale nella misura di un monte ore annuo pari a 4.500 (quattromilacinquecento) ore per l’espletamento delle attività inserite nel Protocollo del 27.6.07; nello stesso documento anche l’Autorità Portuale di Napoli si è impegnata, per le medesime finalità, a riconoscere le riduzioni dei canoni, nella misura annua massima di 1.500 (millecinquecento) ore, a quelle imprese ex art. 16 Legge 84/94 che, oltre a dimostrare di essere in possesso di certificazione di qualità per la sicurezza e per la tutela ambientale così come già previsto all’art. 17 del regolamento vigente di cui all’oggetto, si impegnino anche a consentire l’espletamento dei compiti di “responsabile di sito” al proprio R.L.S. all’uopo designato;
Considerato che:
• la modifica del regolamento di cui all’oggetto, prevista nella delibera del Comitato Portuale n.10/08, secondo le indicazioni ivi espresse e sintetizzate, sarebbe entrata in vigore a seguito della nomina dei “responsabili di sito”;
• le elezioni relative ai responsabili dei lavoratori per la sicurezza si sono tenute in data 4 e 5 marzo 2008;
• le organizzazioni sindacali hanno, in prosieguo a tali elezione, proceduto alla individuazione, tra gli eletti RR.LL.S., dei soggetti preposti alle funzioni di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito (R.L.S.S.);
Ritenuto necessario garantire l’operatività del personale R.L.S. di sito (R.L.S.S.) secondo le modalità indicate al punto 4 del Protocollo per la realizzazione di alcune previsioni della Sez. VII, Capo III, Titolo I del D.Lgs. n.81/08 al fine di dare il massimo contributo ad assicurare la sicurezza in ambito portuale nell’interesse generale della collettività;
 

 

O R D I N A

 

di apportare le seguenti modifiche all’art. 17 del Regolamento relativo al rilascio delle autorizzazioni ex art. 16 legge 84/94, per l’espletamento delle operazioni portuali nel porto di Napoli, di durata non superiore al quadriennio, contenute nel prospetto riassuntivo allegato alla delibera del Comitato Portuale n.10 del 18.3.08 e di seguito sintetizzate alla luce degli accordi di intesa contenuti nei protocolli menzionati in premessa:
“Art. 17 - Canone.
Il rilascio o il rinnovo dell’autorizzazione è subordinato al pagamento di un canone annuale determinato dall’Autorità come segue:
Canone = Quota fissa + Quota suppletiva

 


Quota fissa:
È stabilita in misura di euro 11.867,89* la quota fissa da corrispondere annualmente per tutte le imprese autorizzate ai sensi del regolamento.
(*) aggiornata a gennaio 2009

 


Quota suppletiva:
È stabilita come da tabella che segue, in ragione del fatturato dell’anno precedente a quello per il quale si richiede autorizzazione o in ragione del volume di traffico, da corrispondere annualmente per tutte le imprese autorizzate ai sensi del regolamento
 

 

 

A

B

C

 

Imprese portuali che utilizzano aree e banchine portuali non in regime di

concessione demaniale

Imprese portuali

concessionarie ex art. 18 L.84/94

Imprese portuali di cui alla casella A che effettuano attività di imbarco e sbarco automezzi

Percentuali in

ragione del fatturato

1,43%

0,63%

 

Quota in ragione del volume di traffico

   

Invariato

.0,15 per autoveicolo imbarcato/sbarcato

.0,40 per automezzo imbarcato/sbarcato

Quota in ragione del numero di dipendenti

 

. 39,00x n° dip.

 

 


Il canone delle imprese, con decorrenza 1 gennaio 2005, segue annualmente gli indici inflattivi individuati ed ufficialmente comunicati dall’ISTAT.
Le imprese che dimostrano di essere in possesso di certificazione di qualità per la sicurezza e per la tutela ambientale di cui all’art. 10, punto 12, possono beneficiare di una riduzione del canone del 5%.
Le imprese i cui dipendenti siano stati impegnati nelle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (R.L.S.S.), ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 81 del 9.4.2008 e dei protocolli di intesa citati in premessa, potranno richiedere, previa presentazione della comprovante documentazione, una riduzione del canone di impresa. La misura massima di riduzione del canone di cui le imprese potranno beneficiare complessivamente è pari a 4.500 ore lavorative, così come indicato nella tabella allegata alla delibera n.10/2008 citata in premessa, parte integrante della presente ordinanza.


Napoli, li 3.03.2009

 

IL PRESIDENTE
Luciano DASSATTI

 


Fonte: porto.napoli.it