Categoria: 2011
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Tipologia: CCNL
Data firma: 8 febbraio 2011
Validità: 01.12.2010 - 30.11.2013
Parti: Unci e Fesica-Confsal, Confsal-Fisals
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Cooperative
Fonte: uncimarche.org

Sommario:

Premessa
Parte I: Disciplina comune ai soci lavoratori, lavoratori dipendenti e quadri
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto

Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del Contratto
Titolo II Contrattazione sindacale
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Art. 3 - Contrattazione nazionale
Art. 4 - Contrattazione territoriale e/o aziendale
Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - Permessi sindacali
Art. 6 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Titolo IV Formazione sicurezza sul lavoro
Art. 7 - Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Titolo V Decorrenza - Durata
Art. 8 - Decorrenza e durata
Titolo VI Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 9 - Esclusività di stampa
Art. 10 - Distribuzione CCNL
Titolo VII Efficacia del Contratto
Art. 11 - Efficacia CCNL
Titolo VIII Ente Bilaterale Paritetico
Art. 12 - Ente Bilaterale Paritetico
Titolo IX Assunzione del lavoratore

Art. 13 - Assunzione
Art. 14 - Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 15 - Periodo di prova
Art. 16 - Lavoratori stranieri
Art. 17 - Lavoratori portatori di handicap
Art. 18 - Lavoratori con patologie oncologiche e riflessi sul rapporto di lavoro
Art. 19 - Lavoratori tossicodipendenti
Titolo X Classificazione del personale
Art. 20 - Classificazione
Art. 21 - Profili
Art. 22 - Quadri
Titolo XI Mansioni lavorative
Art. 23 - Mansioni promiscue
Art. 24 - Mutamento di mansioni
Art. 25 - Jolly
Art. 26 - Qualifiche escluse dalla quota di riserva
Art. 27 - Assegnazione qualifica
Titolo XII Orario di lavoro

Art. 28 - Orario di lavoro
Art. 29 - Reperibilità
Art. 30 - Turni
Art. 31 - Assenze
Art. 32 - Mansioni discontinue
Art. 33 - Lavoro straordinario, Festivo, Notturno
Titolo XIV Riposi, soste, assenze, sospensioni e recuperi
Art. 34 - Riposo settimanale
Art. 35 - Soste e recuperi
Art. 36 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Titolo XV Festività
Art. 37 - Festività
Titolo XVI Ferie
Art. 38 - Ferie
Titolo XVII Permessi, congedi e riposi annui
Art. 39 - Permessi straordinari retribuiti
Art. 40 - Permessi per studio
Art. 41 - Congedi parentali
Art. 42 - Congedo matrimoniale
Art. 43 - Permessi non retribuiti
Art. 44 - Riposi annui
Titolo XVIII Indennità
Art. 45 - Indennità per personale viaggiante
Art. 46 - Indennità per lavori in galleria
Art. 47 - Indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa
Art. 48 - Indennità per lavori in zona di grave rischio di epidemie ovvero contagio
Art. 49 - Indennità in caso di morte
Art. 50 - Alloggiamenti e cucine
Art. 51 - Mense aziendali
Titolo XIX Premi
Art. 52 - Premio di fedeltà
Titolo XX Igiene e ambiente di lavoro
Art. 53 - Igiene e ambiente di lavoro
Titolo XXI Tutela maternità e paternità
Art. 54 - Maternità e paternità del lavoratore
Titolo XXII Contratto di apprendistato
Art. 55 - Apprendistato
• Contratto di apprendistato professionalizzante
• Contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
Titolo XXIII Contratto di lavoro part - time
Art. 56 - Contratto a tempo parziale
Titolo XXIV Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 57 - Contratto a tempo determinato
Titolo XXV Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 58 - Somministrazione di lavoro
Titolo XXVI Contratto di inserimento o reinserimento

Art. 59 - Contratto di inserimento o reinserimento
Titolo XXVII Distacco temporaneo
Art. 60 - Distacco del lavoratore
Titolo XXVIII Elementi del trattamento economico globale
Art. 61 - Aliquota oraria
Art. 62 - Trattamento economico globale e retribuzione
Art. 63 - Corresponsione della retribuzione
Art. 64 - Reclami sulla busta paga
Art. 65 - Trattamento di fine rapporto
Titolo XXIX Retribuzione minimo imponibile
Art. 66 - Retribuzione minimo imponibile
Titolo XXX Doveri e condotta del lavoratore
Art. 67 - Doveri del lavoratore
Titolo XXXI Provvedimenti e sanzioni disciplinari
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari
Titolo XXXII Commissione Nazionale di Garanzia
Art. 69 - Commissione Nazionale di Garanzia
Titolo XXXIII Controversie
Art. 70 - Conciliazione in sede sindacale
Art. 71 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 72 - Controversie collettive
Titolo XXXIV Tutela contro le molestie sessuali e Mobbing
Art. 73 - Tutela contro le molestie sessuali
Art. 74 - Tutela contro il mobbing
Titolo XXXV Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 75 - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Parte II: Disciplina per gli operai soci lavoratori e lavoratori dipendenti
Titolo XXXVI Cooperedilcassa

Art. 76 - Cooperedilcassa
Titolo XXXVII Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 77 - Passaggio da operaio ad impiegato
Titolo XXXVIII Lavoro a cottimo
Art. 78 - Prestazioni di lavoro a cottimo
Titolo XXXIX impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 79 - Manodopera negli appalti e subappalti
Titolo XXXX Conservazione e custodia materiali e mezzi
Art. 80 - Conservazione degli utensili, custodia degli indumenti, cicli e motocicli
Titolo XXXXI Obblighi dell'autista
Art. 81 - Obblighi e responsabilità degli autisti
Titolo XXXXII Lavori usuranti e pesanti
Art. 82 - Lavori usuranti e pesanti
Titolo XXXXIII Indennità
Art. 83 - Disposizioni generali
Art. 84 - Indennità di impiego di mezzi di locomozione
Art. 85 - Indennità per i lavori dell’armamento ferroviario
Art. 86 - Indennità per lavori speciali disagiati
Art. 87 - Indennità per lavori marittimi
Art. 88 - Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Titolo XXXXIV Trasferta e trasferimento
Art. 89 - Trasferta
Art. 90 - Trasferimento
Titolo XXXXV Aspettativa
Art. 91 - Aspettativa non retribuita
Titolo XXXXVI Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 92 - Malattia
Art. 93 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Titolo XXXXVII Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 94 - Licenziamento o dimissioni
Parte III - Disciplina per gli impiegati soci lavoratori e lavoratori dipendenti e per i quadri
Titolo XXXXVIII Doveri dell'impiegato

Art. 95 - Doveri dell'impiegato
Titolo XIL Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 96 - Personale non soggetto a limitazione di orario
Titolo L Contratto di telelavoro
Art. 97 - Telelavoro
Titolo LI Indennità
Art. 98 - Indennità di cassa e maneggio di denaro
Art. 99 - Indennità per uso di mezzi di trasporto propri del lavoratore
Art. 100 - Indennità a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Titolo LII Premi
Art. 101 - Premio annuo
Titolo LIII Trasferta e trasferimento
Art. 102 - Trasferta
Art. 103 - Trasferimento
Titolo LIV Aspettativa
Art. 104 - Aspettativa non retribuita
Titolo LV Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 105 - Malattia
Art. 106 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale
Titolo LVI Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 107 - Licenziamento o dimissioni

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore edile e affini

L'anno duemilaundici il giorno 8 del mese di febbraio in Roma, tra Unci - Unione Nazionale Cooperativa Italiane […] e Fesica Confsal […], Confsal Fisals […], con l'assistenza della Confsal […], si è stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci e dipendenti delle Cooperative esercenti attività nel settore edile e affini, per le quali si applica il presente CCNL. 

Premessa
Le Organizzazioni Sindacali Unci e Confsal firmatarie in data 22/01/2009 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'Accordo Quadro di Riforma degli Assetti Contrattuali, ritengono che il presente CCNL - disciplinato secondo i principi civilistici in materia contrattuale e vincolante esclusivamente per gli aderenti alle medesime OO.SS. - rispetti i contenuti dell'accordo quadro in parola.
Il presente CCNL ha infatti durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa e avrà la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore, ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici si procederà all’individuazione di un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio l'indice previsionale costruito sulla base dell'Ipca, in sostituzione del tasso di inflazione programmata.
Le OO.SS. firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze scaturenti dal cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore indispensabile per una espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Le Parti ritengono che in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro per l'esercizio dell'impresa privata in un contesto di riconosciute libertà associative.
Ricorrere ad una legge, sia pure auspicata solo da alcune sigle sindacati, significa continuare a perpetrare senza soluzione di continuità la sempre aperta questione dei rapporti tra libertà del privato e Stato-autorità. Soltanto un sindacato libero ed autonomo rispetto ai poteri dello Stato può esprimere pienamente gli interessi della categoria e far valere i medesimi in tutte le sedi e gli ambiti che Io richiedano.
Il presente Contratto si muove, inoltre, nelle logiche dettate dalla Unione Europea finalizzate al miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla protezione e sicurezza sociale, al fine di favorire la formulazione e il rafforzamento delle regole di garanzia e di tutela dei processi lavorativi.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie rinnovano il loro ruolo di stimolo e di controllo sulle politiche sociali e del lavoro nel nostro Paese nonché la loro essenziale funzione negoziale nell'ambito del confronto con gli Organismi istituzionali, governativi e legislativi in ambito nazionale e comunitario.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo Contratto, tra le ulteriori ed originali soluzioni introdotte, ha opportunamente esplicitato innovazioni anche sul piano della metodologia contrattuale, prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
- di livello nazionale;
- di livello territoriale/aziendale.
Le Parti stipulanti, oltre a dare risalto al duplice livello di contrattazione quale strumento indispensabile per addivenire a risultati positivi pur in un momento di grave crisi economica e congiunturale come quello attuale, hanno ritenuto strategico prevedere un organico impianto normativo atto a migliorare il rapporto di lavoro, attraverso la previsione nel presente Contratto di istituti di garanzia, una più efficace azione di tutela dei lavoratori e di salvaguardia dei loro diritti, nel pieno rispetto dei poteri riconosciuti alle Cooperative di esercitare liberamente e con profitto il diritto di impresa e di associazione.
Le Parti ribadiscono che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche aziendali affinché una quota non trascurabile degli utili aziendali venga destinata al miglioramento delle condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro e al contempo venga ripartita tra i soci lavoratori quale retribuzione per i risultati conseguiti in ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro.
Le Parti si impegnano ad esercitare, con il massimo scrupolo, una azione di controllo e a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari, specie in ordine al ’’lavoro nero" o cosiddetto "grigio" e allo sfruttamento della manodopera minorile ovvero straniera che degradano il rapporto di lavoro e si pongono in aperto contrasto con la legislazione vigente in materia e la morale comune.
Le Parti stipulanti ritengono inoltre che per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale l'affiancamento alla azienda di tipo tradizionale quella Cooperativa caratterizzata dalla figura del socio coimprenditore, cioè del lavoratore imprenditore di se stesso. Tale centralità riservata a tale figura garantirà un adeguamento dell'azione produttiva ai cicli dell'economia, superando gli influssi negativi che i periodi di stagnazione economica producono sull'occupazione.
Se è vero che "nella cooperativa, il lavoratore non produce per altri ma per se stesso, e ciò libera enormi capacità di lavoro scrupoloso e di pili alto livello, che il capitalismo comprime" (Marshall) è dunque conseguente che il socio coimprenditore non deve essere equiparato al lavoratore subordinato non socio.
La prestazione svolta dal socio coimprenditore dà luogo ad un conferimento reso in virtù del contratto sociale e trova dunque fondamento in un vincolo associativo, prima che in un rapporto negoziale di scambio. Il trattamento economico del socio coimprenditore è costituito dalla rendita d'impresa.
Secondo l'art. 1 comma 3 della Legge n. 142/2001, la attività lavorativa svolta dal socio coimprenditore - nell'ambito di rapporti mutualistici e sulla base di previsioni di regolamento della Cooperativa volte a definire la organizzazione del lavoro dei soci coimprenditori - può comportare la instaurazione di un rapporto di lavoro «in forma autonoma o subordinata, o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali».
Nel riconoscere che la prestazione di lavoro dei socio coimprenditore di Cooperativa, oltre che in forma autonoma o subordinata, può essere resa «in qualsiasi altra forma», il Legislatore pare riconoscere la possibilità di inquadrare il lavoro umano in schemi contrattuali diversi da quelli determinati dal legislatore stesso, in virtù del principio di autonomia negoziale sancito dall'articolo 1322 comma 2 cod. civ. ai sensi del quale «le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico».
La Legge n. 142/2001 prevede espressamente l'esistenza di due rapporti tra socio coimprenditore e Cooperativa: il rapporto associativo e il rapporto di lavoro. In particolare il rapporto di lavoro era inizialmente indicato come «ulteriore e distinto» rispetto al rapporto associativo; a seguito della riforma introdotta dalla Legge n. 30/2003, il rapporto lavorativo del socio coimprenditore è da considerare «ulteriore» ma non più «distinto» rispetto al vincolo associativo. In tal senso la riforma ha voluto sottolineare la preminenza del rapporto associativo nell'economia del contratto: il rapporto di lavoro è quindi strumentale al vincolo di natura associativa.
Le conseguenze pratiche di questa impostazione sono evidenti: a prescindere dalla forma giuridica con cui viene concretamente resa, la prestazione lavorativa rimane infatti finalizzata al raggiungimento degli scopi sociali.
Considerare i soci coimprenditori solo dipendenti della cooperativa costituisce una visione riduttiva e parziale della figura medesima perché essi concorrono:
a. alla gestione dell'impresa;
b. all'elaborazione di programmi di sviluppo;
c. alle decisioni concernenti scelte strategiche;
d. alla realizzazione dei processi produttivi;
e. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
f. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
Fondamentale, in ogni caso, è il Regolamento interno che deve provvedere a disciplinare il regime applicabile in concreto ai rapporti di lavoro che potranno essere instaurati dalla cooperativa (art. 6 della Legge n. 142/2001). Ogni cooperativa di lavoro deve infatti dotarsi di un regolamento nel quale debbono essere indicate e disciplinate le tipologie di rapporti di lavoro che la cooperativa intende attuare, in forma alternativa, con i soci coimprenditori. Il regolamento deve contenere altresì il "richiamo" al CCNL applicabile.
Il presente Contratto prevede l'erogazione del ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi e secondo i criteri e le modalità previste dalla Legislazione vigente, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, come retribuzione aggiuntiva facente integralmente parte del trattamento economico complessivo. Disciplina inoltre le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei suddetti soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato.
Il regolamento è pertanto un elemento fondamentale di organizzazione del lavoro, uno strumento estremamente agile che consente di adattare la regolamentazione dei rapporti di lavoro alle esigenze della migliore organizzazione produttiva, nell'ottica del perseguimento dello scopo mutualistico.
Nel regolamento dovrà inoltre essere precisato che per i soci coimprenditori con contratto diverso da quello subordinato (così come previsto dalla predetta Legge n. 142/2001 e succ. mod.), il compenso sarà parametrato al trattamento minimo economico previsto dal presente CCNL.
Data l'importanza che tale documento riveste nel disciplinare i rapporti di lavoro, il legislatore ha pertanto introdotto la facoltà di procedere alla certificazione del regolamento: si tratta, in sostanza, della validazione delle tipologie contrattuali individuate nel regolamento, così da determinarne - ex ante - la loro ammissibilità ed evitare eventuali contenziosi che potrebbero altrimenti sorgere circa la qualificazione del rapporto. La suddetta Certificazione può pertanto essere richiesta all'atto del deposito del Regolamento presso l'Ente Bilaterale Paritetico del presente CCNL, Cooperedilcassa, in qualità di Organi di Certificazione ai sensi dell'art. 76 del D.lgs n. 276/2003.
Ai fini di un'appropriata stesura del Regolamento di cui ai precedenti commi, si ricorda che ai sensi della Legge n. 142/2001 si tratta di documento fondamentale per l'attività della cooperativa anche ai fini del dettato dell'art. 7 comma 4 della Legge n. 31/2008 sui "trattamenti economici complessivi".
Le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori firmatarie si impegnano a porre in essere iniziative politiche affinché le disposizioni legislative consentano la più ampia valorizzazione dell’impresa cooperativa in Italia.

Parte I: Disciplina comune ai soci lavoratori, lavoratori dipendenti e quadri
Titolo I Validità e sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del Contratto

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere dalle Cooperative e loro consorzi che operano nei settori: delle costruzioni, archeologico, del restauro ed attività affini.
Le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
1. costruzioni, riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto ed il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
2. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e similari;
3. rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali ed artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e da altri rivestimenti, decorazione ed applicazione di tappezzerie;
4. pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali, parquet;
5. preparazione e posa in opera di marmi impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
6. spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;
7. sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, etc.
8. sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
9. costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione etc.;
10. pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale od irriguo; 
11. costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi ed impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;
12. costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in cemento armato etc. per il contenimento di qualsiasi liquido;
13. costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;
14. costruzione di linee elettriche e telefoniche, messa in opera di tralicci, pali e simili;
15. scavi e rinterri ed opere murarie per stesura di cavi e tubazioni acqua, gas, telefonia etc.;
16. realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;
17. costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali, e lagunari in genere;
18. movimento di terra e scavi in genere: anche per ricerche archeologiche e geognostiche;
19. posa in opera di segnaletica stradale ed esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
20. attività di produzione e distribuzione di calce struzzo preconfezionato;
21. lavori archeologici;
22. lavori di restauro;
23. altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Le Parti concordano che il presente CCNL sostituisce ed assorbe ad ogni effetto le norme del precedente CCNL.
Ferma restando L’inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam.
Le Parti stipulanti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive ovvero ai fondi per la formazione professionale erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle Cooperative all'applicazione del presente CCNL.
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

Titolo II Contrattazione sindacale
Art. 2 - Livelli di contrattazione

Le Parti stipulanti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale e/o aziendale

Art. 3 - Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle Cooperative il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL.
[…]
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di provvedere anche sulle seguenti materie:
a) costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
[…]

Art. 4 - Contrattazione territoriale e/o aziendale
In conformità all'intesa Governo - Parti Sociali del 22 gennaio 2009, la contrattazione aziendale di secondo livello è tesa al rilancio della crescita della produttività e quindi della retribuzione reale.
La contrattazione collettiva territoriale sarà svolta in sede aziendale. Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione nazionale.
Alla contrattazione collettiva territoriale è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate:
a) possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;
[…]
f) determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Cooperedilcasse e dagli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
[…]
j) disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione aziendale dal presente CCNL, mediante specifiche clausole di rinvio;
k) regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
1) determinazione dell’indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche;
m) determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
n) la necessità di lavoro straordinario determinato da eventi eccezionali non programmati.
L'accordo aziendale, ha la durata del contratto nazionale.
[...]
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza dalle OO.SS. territoriali, coadiuvate dalle RSA.
[…]

Titolo III Diritti Sindacali e di Associazione
Art. 5 - Permessi sindacali

[…]
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L’assemblea si svolge di norma fuori dei locali della Cooperativa, ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, possono:
- nelle cooperative con più di 15 (quindici) e fino a 100 (cento) soci e lavoratori dipendenti, designare 1 (uno) rappresentante sindacale aziendale (RSA);
- nelle cooperative da 101 (centouno) a 300 (trecento) soci e lavoratori dipendenti possono designare 3 (tre) rappresentanti sindacali; 
- oltre la soglia dei 300 (trecento) soci o dipendenti ed ogni 300 (trecento) soci o dipendenti possono designare ulteriori 3 (tre) rappresentanti sindacali.
Visto l'art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente CCNL sottoscritto l'Accordo interconfederale del 01/12/1993, possono costituire presso ogni Cooperativa le RSA.
[…]
Diritto di affissione - Le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dalla Cooperativa all'interno dell’unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.
Nota a verbale Unci
Nei confronti dei soci lavoratori sono mantenuti i diritti sindacali previsti dal titolo III della legge n. 300/1970 subordinandone però l'esercizio al principio di compatibilità con lo status di socio, così come previsto ai sensi della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

Art. 6 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
L'elezione e/o designazione del RLS costituisce un'iniziativa delle OO.SS. e la loro presenza è aggiuntiva rispetto ai componenti delle RSA, ove costituite. Nelle Cooperative ovvero nelle unità produttive con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in cooperativa. Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte al riguardo.
I lavoratori della Cooperativa o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- dei cambiamento di mansione;
- dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Elezione - Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle RSA. In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale a seguito dello spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o RSA a seconda dei casi) - non in prova con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato - che prestano la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni.
Attribuzioni del RLS - Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- è consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali è, di norma, sentito;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il RLS, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del RLS, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro.
Il RLS, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
I RLS rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del Documento di Valutazione dei Rischi.
L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Espletamento funzioni e permessi - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle cooperative o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle coperative o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle cooperative o unità produttive con oltre 50 dipendenti. Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 50 dipendenti, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 50 D.lgs. n. 81/2008, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), e), d), g), i) ed 1) dell'art. 50 citato non viene utilizzato il predetto monte ore e l'attività è considerata tempo di lavoro.
II RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
Consultazione dei RLS - Il datore di lavoro è tenuto a consultare preventivamente i RLS sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Formazione del RLS - Il RLS ha diritto a una formazione specifica in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLS sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.
La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti nelle attività lavorative proprie e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 16 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
La formazione dei RLS, i cui oneri sono a carico della Cooperativa datrice di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività. Alla formazione del RLS può provvedere la Cooperativa di concerto con la RSA.
Ai RLS sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
La formazione dei RLS deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) - Il RLST esercita le competenze del RLS con le modalità previste con riferimento a tutte le Cooperative o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
Elezione/designazione RLST - Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni delle Cooperative e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
Tutte le Cooperative nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo istituito dall’Inail per Fattività dell'RLST.
L'Organismo Paritetico Bilaterale o, in mancanza, il Fondo comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
Accesso ai luoghi di lavoro - Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al paragrafo precedente. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ipotesi nella quale l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Territoriale competente.
Ove la Cooperativa impedisca l'accesso al RLST questi lo comunica all'Organismo Paritetico Bilaterale o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente.
Formazione - Il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del RLST sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.
L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.
Consultazione dei RLST - Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo - I RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. i porti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b), c) e d) della Legge n. 84/1994, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b. Centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti n. 3858/2006;
c. impianti siderurgici;
d. cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Nei contesti di cui alla suddetta lettera e, il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.

Titolo IV Formazione sicurezza sul lavoro
Art. 7 - Formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche rispetto alle sue competenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, Organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma precedente sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Io Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle Parti Sociali.
Il datore di lavoro è altresì tenuto ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata ili merito ai rischi specifici di cui al D.lgs. n. 81/2008 successivi. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la suddetta formazione è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio della utilizzazione, qualora si tratti
- di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie ovvero dell'impiego di nuove sostanze e preparati pericolosi.
Alla formazione del lavoratore provvede, durante l’orario di lavoro, la Cooperativa mediante programmi di 8 ore annue per i singoli lavoratori, attraverso moduli tenuti da formatori esperti (D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.).
I contenuti della formazione di cui al presente paragrafo comprendono:
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico deve essere previsto per quei lavoratori incaricati di attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione della emergenza; in attesa della emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 46 del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm., continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 10 marzo 1998 attuativo dell'art. 13, D.lgs. n. 626/1994.
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con Cooperedilcassa, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile ai lavoratori per permettere loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Ove la formazione riguardi lavoratori stranieri, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) del D.lgs. n. 276/2003 e ss.mm. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli Organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.
Ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell’avvenuta formazione e l'Organistico paritetico territoriale terrà un’anagrafe in merito.
La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in relazione alla evoluzione dei rischi o alla insorgenza di nuovi rischi.

Titolo VI Esclusività di stampa - Distribuzione contratti
Art. 9 - Esclusività di stampa

[…] In caso di controversia sull'interpretazione del contratto le Organizzazioni firmatarie si incontreranno entro 30 giorni dalla richiesta per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La Parte interessata invia alla controparte apposita richiesta scritta che deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi sui quali si basa e deve fare riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale. L'eventuale accordo sostituisce la clausola controversa sin dalla vigenza del CCNL.
La Cooperativa è tenuta ad affiggere il presente CCNL nell'apposita bacheca.

Titolo VII Efficacia del Contratto
Art. 11 - Efficacia CCNL

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro dei soci e dei lavoratori dipendenti e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti solo dopo che le cooperative abbiano dato l'adesione agli Enti Bilateri Paritetici del presente contratto e risultino essere in regola con i versamenti dovuti.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non, con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

Titolo VIII Ente Bilaterale Paritetico
Art. 12 - Ente Bilaterale Paritetico

Le OO.SS. stipulanti il presente CCNL intervengono attraverso la Bilateralità nel sistema del Welfare, garantendo prestazioni di tutela senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
L'Ente Bilaterale istituito nell'ambito della presente contrattazione sono infatti finanziati tramite una contribuzione aggiuntiva sia a carico della Cooperativa (pari a 2/3) sia del dipendente (nella misura di 1/3) e tali risorse vanno a finanziare l'Ente Bilaterale per l'erogazione dei servizi, secondo quanto disposto dal presente CCNL all'art. 110 e dagli statuti degli Enti stessi.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti hanno costituito quali Ente Paritetico Bilaterale la Cooperedilcassa, la cui disciplina è disposta all'art. 76 del presente CCNL.
L'adesione a Cooperedilcassa da parte delle Cooperative che applicano il presente Contratto è automatica, in quanto si tratta di Ente di diretta derivazione dal CCNL.
Per gli scopi di Organismo Paritetico Bilaterale, la Cooperedilcassa, in particolare nelle loro articolazioni a livello territoriale, ha tra le proprie finalità quelle di:
- svolgere, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nei confronti delle Imprese, Piccole e Medie Imprese, Lavoratori autonomi e delle rispettive parti sociali costituenti l'Ente Bilaterale Paritetico ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- promuovere, validare e collaborare ad azioni di formazione/informazione dei lavoratori, artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm., unitamente ai soggetti interessati alla sicurezza a vari livelli, quali datori di lavoro, dirigenti, preposti, responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), lavoratori, responsabili dei lavori e coordinatori sicurezza nei cantieri;
- collaborare alla formazione dei lavoratori e dei RLS ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- produrre materiali informativi di supporto sulle tematiche di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri edili sviluppando ricerche in collaborazione con altri enti;
- svolgere attività di consulenza e verifica nei cantieri edili per ottimizzare al meglio i livelli di sicurezza e salute;
- supportare le imprese nella individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e a migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 51, comma 3), D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;
- curare l'accesso ai luoghi di lavoro congiuntamente al RLS nel caso di infortunio grave;
- effettuare, attraverso personale con specifiche competenze tecniche, sopralluoghi nei luoghi di lavoro dei territori di pertinenza e nel comparto edilizio delle costruzioni finalizzati al supporto delle azioni di prevenzione ai sensi dell'art. 51, comma 6 del D.lgs. n. 81/2008 e a valutare l'applicazione delle norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. Degli esiti dei sopralluoghi viene informata la autorità di vigilanza;
- chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni;
- promuovere attività di formazione, anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciare una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all'articolo 30 del D.Lgs n. 106/2009, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività;
- dare comunicazione alle Cooperative e agli Organi di vigilanza territorialmente competenti del nominativo del RLS territoriale, ai sensi dell'art. 51 comma 8 del D.lgs. n. 81/2008;
- comunicare all'Inail i nominativi delle Cooperative che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e il nominativo o i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST);
- provvedere alla redazione annuale di una relazione sull'attività svolta dagli RLST dell'Ente Bilaterale Paritetico da inviare al Fondo di sostegno alla PMI e Cooperative, ai RLST e alla Pariteticità costituito presso l'Inail ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 81/2008.
A tal fine l'Organismo Paritetico Bilaterale Nazionale/territoriale:
a. effettua studi, ricerche, raccolta ed elaborazione dati in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e sviluppa iniziative promozionali;
b. raccoglie dati, notizie ed elabora documenti inerenti la formazione professionale di settore, promuovendo la stesura di programmi e pubblicazioni periodiche, a carattere divulgativo e tecnico ovvero l'organizzazione di convegni e incontri di studio sulle problematiche connesse all'istruzione e alla formazione professionale nel comparto edile;
c. promuove in proprio e/o in committenza studi e ricerche per sviluppare lo stato di conoscenza delle necessità formative nel comparto edile, in particolare relativamente alle evoluzioni produttive e alle esigenze di qualificazione e crescita professionale degli addetti;
d. promuove l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici;
e. collabora con enti e organismi pubblici e privati che si occupano di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
f. attua in materia di formazione professionale le iniziative assunte congiuntamente tra le Parti sociali firmatarie in un quadro di politica attiva del lavoro nel settore delle costruzioni;
g. promuove e cura i rapporti generali con le Istituzioni nazionali e sovranazionali, anche a livelle comunitario, in materia di programmi formativi;
h. promuove e coordina corsi di formazione normati e non normati rivolti a tutte le figure professionali della sicurezza e per la preparazione antinfortunistica dei lavoratori, dei quadri tecnici, dei datori di lavoro e degli imprenditori associati;
i. promuove e coordina la formazione di professionisti specificamente qualificati, idonei a dare applicazione alla normativa della sicurezza e igiene del lavoro e ad istruire le maestranze del settore edile e delle costruzioni;
j. promuove la diffusione, anche nei luoghi di lavoro, di materiale di informazione in materia di formazione professionale, sicurezza e igiene del lavoro;
k. incentiva la promozione del comparto edile al fine di avvicinare e coinvolgere giovani e lavoratori non occupati o in cerca di occupazione nel settore, anche in coordinamento con gli Enti pubblici e privati e gli Organismi competenti;
1. promuove l'assistenza alle Cooperative finalizzata alla attuazione degli adempimenti in materia di sicurezza e salute; m. svolge un servizio di vigilanza e consulenza a favore delle Cooperative edili per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro;
n. trasmette una relazione annuale sulla propria attività al Comitato regionale di coordinamento ai sensi dell'art. 51 comma 7 del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.
L'Organismo Bilaterale, è formato da un minimo di 6 a un massimo di 12 componenti designati pariteticamente dalle Parti sociali.
Gli Organismi Paritetici Bilaterali territoriali si adopereranno, con iniziative di promozione e sollecitazione in collaborazione diretta con le strutture provinciali, affinché le Cooperative e i datori di lavoro assicurino, nel loro interesse e dei lavoratori, una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai propri posti di lavoro e alle specifiche mansioni svolte.
Infine tra i compiti istituzionali della Cooperedilcassa vi è la certificazione dei contratti di lavoro, con la costituzione presso il suddetto Ente Paritetico di una Commissione di Conciliazione e Certificazione, abilitata a certificare i modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza, Commissione che risponde ai criteri fissati dall'articolo 76 comma 1 lettere a) e c) del DLgs. n. 276/2003.
Tale certificazione conferisce una "presunzione di conformità alle prescrizioni" del D.lgs. n. 81/2008. La certificazione agli "idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1 dell'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 documenta l'adempimento degli obblighi giuridici (previsti dal comma 1 dell'art. 30) nello svolgimento delle ordinarie attività aziendali.

Titolo IX Assunzione del lavoratore
Art. 13 - Assunzione

[…]
In caso di assunzione di addetto ai cantieri, la Cooperativa deve rilasciare al lavoratore una tessera di riconoscimento che, oltre agli elementi previsti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 81/2008, deve riportare la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, ai sensi della Legge n. 136/2010.
[…]

Art. 14 - Formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo di impartire un'adeguata formazione in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, in ordine alla tutela della salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008. Pertanto prima dell'assunzione di lavoratori al primo ingresso nel settore edile, dovrà essere impartita loro una formazione professionale di base in materia di sicurezza sul lavoro di 16 ore, presso le strutture formative aziendali o presso quelle previste dall'Ente Paritetico Bilaterale Cooperedilcassa territorialmente competente, propedeutica per poter iniziare a lavorare nel cantiere.
Tali corsi saranno articolati nei seguenti moduli formativi:
a) Modulo 1 - Aula formativa - 4 ore:
- Legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione degli infortuni;
- Titolo IV del D.Lgs n. 81/08:"Lavori in quota" - "Direttiva cantieri";
- la Valutazione dei Rischi e i Piani di Sicurezza nei cantieri (PSC, POS e PiMUS).
b) Modulo 2 - Aula formativa - 4 ore:
- L'incendio e la sua prevenzione;
- Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio;
- Uso degli estintori mediante sussidio di audiovisivi.
c) Modulo 3 - Cantiere - 4 ore:
L'emergenza nei cantieri con simulazione di chiamata dei soccorsi. Formazione riferita alle mansioni di Aiutante nello scavo a macchina, scavare a mano, lavorare entro scavi, tagliare legname e laterizi, impastare a mano e a macchina, miscelare prodotti e sostanze chimiche, aiutante nella esecuzione di casserature, gettare, stendere e vibrare il calcestruzzo, disarmare, uso dei DPI.
d) Modulo 4 - Cantiere - 4 ore:
- Impianto elettrico, protezione scariche atmosferiche e di terra nei cantieri;
- movimentazione manuale dei carichi;
- ordinare e tenere in pulizia il cantiere;
- impastare a mano e con betoniera;
- uso del ponteggio a cavalletti, trabattello e scale a mano, uso di utensili elettrici;
- sollevamento di carichi con l'argano, caricare e scaricare automezzi;
- esecuzione di tracce per impianti, demolizioni di tramezzature ed intonaci;
- i Dispositivi di Protezione Collettiva.
I suddetti corsi - realizzati attraverso una didattica aperta e di facile accesso, dalla in formazione teorico-pratica di base a metodologie di problem solving, utilizzo di video e verifiche dell'apprendimento, etc. - sono lo strumento concreto individuato per ridurre le malattie professionali, gli infortuni e le morti bianche nei cantieri.
La partecipazione ai corsi, finalizzata a una formazione utile e pratica, è una opportunità per avviare al lavoro edile in cantiere manodopera più consapevole e in grado di governare i rischi con la consapevolezza degli accadimenti che possono causare danni gravi alla salute, alla incolumità e incidenti mortali.
Attenzione massima dovrà quindi essere prestata dalle Cooperative nei confronti dei nuovi lavoratori inesperti, con una particolare cura per quelli stranieri, spesso chiamati ad eseguire procedure per loro sconosciute e a dover interloquire in una lingua della quale non possiedono spesso una sufficiente padronanza.

Art. 16 - Lavoratori stranieri
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori stranieri nel settore edile, le Parti stipulanti concordano sulla possibilità di realizzazione di corsi di formazione professionale regolamentati aziendalmente.
Per favorire il rientro temporaneo nel loro Paese di origine, compatibilmente con le necessità tecnico organizzative della Cooperativa, i lavoratori extra-comunitari potranno fruire delle ferie e dei permessi annui in un'unica soluzione ai sensi dell'art. 38 del presente CCNL.

Art. 17 - Lavoratori portatori di handicap
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato o determinato di lavoratori portatori di handicap, valgono le norme di legge e del presente CCNL.
Le imprese Cooperative che impiegano lavoratori portatori di handicap compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno prevedere gestioni orarie flessibili e/o il riconoscimento di permessi non retribuiti al fine di consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi, prescritti da strutture sanitarie pubbliche ovvero convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale. Analoghe misure potranno essere godute anche dai lavoratori genitori o coniugi di portatori di handicap, per i quali sia richiesto, nell'ambito di un progetto terapeutico-riabilitativo, una assistenza continuativa.

Titolo XI Mansioni lavorative
Art 25 - Jolly

La figura lavorativa del "Jolly" ovvero del lavoratore polivalente ricorre quando la Cooperativa non assegna al lavoratore dipendente una specifica mansione con l'obiettivo di adibirlo sistematicamente a mansioni tecnicamente diverse su più fasi dell'intero ciclo di produzione.
Rientrano inoltre nell'istituto del "Jolly" quei soci e lavoratori dipendenti che vengono impiegati dalla Cooperativa con più mansioni, anche di livelli differenti e tecnicamente diverse, inserite in più fasi all'intero del ciclo di produzione.
[…]
La Cooperativa può adibire il socio e/o il lavoratore dipendente alla funzione di Jolly solo in presenza di un inquadramento del lavoratore stesso tra il 3° e il 5° livello del presente CCNL.
Il ricorso all'impiego della figura di Jolly deve risultare da atto scritto sottoscritto dalle parti ovvero nel contratto di assunzione.

Titolo XII Orario di lavoro
Art. 28 - Orario di lavoro

Per orario di lavoro si intende qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività e funzioni.
Sono pertanto ricompresi ai fini del computo dell’orario di lavoro i periodi in cui i lavoratori sono obbligati ad essere fisicamente presenti sul luogo indicato dal datore di lavoro e ad attenersi alle disposizione di quest'ultimo per poter fornire immediatamente l'opera in caso di necessità.
La nozione di orario di lavoro è ancorata al concetto dì lavoro effettivo.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe previste in sede di contrattazione di II livello.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, suddivise su 5 o 6 giorni lavorativi settimanali.
[…]
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere, trova applicazione la medesima regolamentazione dell'orario dì lavoro disposta per gli operai di produzione.
Per gli operai, gli orari di lavoro da valere in diverse località saranno concordati dalle Parti stipulanti a livello territoriale nei contratti integrativi al presente CCNL.
Regimi orari di lavoro - Le Parti contraenti il presente Contratto prendono atto che gli elementi determinanti il tempo effettivo di lavoro nonché la sua organizzazione sono le ferie, i riposi annui, il lavoro straordinario, la flessibilità.
Si conviene inoltre che in sede aziendale e/o territoriale, in rapporto ad accertate necessità di carattere tecnico produttivo, possono essere concordati regimi flessibili dell’orario di lavoro settimanali e/o plurisettimanali, fatto salvo quanto disposto al quarto comma del precedente paragrafo.
In caso di comprovate esigenze connesse a fluttuazioni di mercato, ad opportunità di favorire un miglior utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori ovvero a opere di pubblica utilità, gli accordi di cui al comma precedente possono essere adottati anche con riferimento ad una singola unità organizzativa.
Affissione orario di lavoro - il datore di lavoro è tenuto ad esporre in un luogo di facile accesso e visibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro. Qualora l'attività lavorativa sia esercitata all'aperto, l'affissione dell'orario dovrà avvenire presso il luogo dove viene eseguita la paga.
Orario di lavoro dei minori - L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata nel momento in cui il minore ha concluso il suo periodo di istruzione obbligatoria, comunque non inferiore ai 15 anni di età.
Il lavoro deve essere svolto in condizione tali da non arrecare danno alla salute psico-fisica del minore e al suo regolare sviluppo.
I minori non possono essere adibiti ad un orario lavorativo giornaliero superiore alle 7 ore né settimanale superiore alle 35 ore. È fatto divieto di ricorrere alle prestazioni dei lavoratori minori in orario notturno.

Art. 29 - Reperibilità
In virtù dell'istituto della reperibilità, il lavoratore è a disposizione della Cooperativa per sopperire ad esigenze non prevedibili, al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti ovvero per altre attività simili.
La reperibilità può essere oraria, giornaliera ovvero settimanale; quest'ultima non può eccedere le due settimane consecutive e più di sei giorni consecutivi.
Qualora in relazione alle condizioni organizzative del servizio, la reperibilità sia richiesta per sette giorni continuativi, il lavoratore ha diritto a fruire del giorno di riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva.
La Cooperativa che intenda utilizzare la reperibilità è tenuta a darne preventiva comunicazione alla RSA nell'ambito di un apposito incontro illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei dipendenti coinvolti e le loro professionalità. Le Cooperative che ricorrono all'istituto della reperibilità, sono tenute ad incontrare con periodicità annuale la RSA al fine di verificarne l'applicazione all'interno dell'azienda, anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale, con puntuale esame della tipologia dei casi, della loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore, qualora la Cooperativa ricorra alla reperibilità, non può rifiutarsi di essere inserito nei turni programmati, salvo non opponga un giustificato motivo anche di carattere temporaneo, che dovrà esporre all'azienda, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale.
La Cooperativa può procedere all'inserimento del lavoratore in turni di reperibilità previsti sulla base di una programmazione plurimensile dandone all'interessato preavviso scritto di norma di 7 giorni, termine che può essere derogato in presenza di sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Le Cooperative sono tenute a garantire che il servizio di reperibilità sia ricoperto dal maggior numero di lavoratori possibile, privilegiando coloro che ne facciano espressa domanda, fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali richiesti.
[…]
Le ore di reperibilità non sono rilevanti ai fini del computo dell'orario di lavoro legale o contrattuale.
Le eventuali ore straordinarie effettuate durante gli interventi in reperibilità sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore/anno.
Le Parti concordano che per i dipendenti chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, purché sia in ogni caso garantito un riposo di almeno 8 ore consecutive e una protezione appropriata, salvo restando il divieto a che tale deroga assuma carattere di strutturalità.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.

Art. 30 - Turni
Le Parti contraenti convengono che in sede aziendale, in presenza di riscontrate necessità di mercato ovvero comprovate necessità tecnico-organizzative e gestionali o esigenze di pubblica utilità, potranno essere prevista un'organizzazione degli orari di lavoro su turnazione. In ragione delle specifiche situazioni che ne dovessero determinare il ricorso e per le unità organizzative interessate, la Cooperativa potrà ricorrere a turni su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri, anche continuativi.
Le suddette esigenze unitamente alla nuova organizzazione del lavoro su turnazione devono essere comunicate alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) con preavviso di almeno cinque dall'effettivo avvio della turni.
In caso di turni avvicendati di 8 ore di lavoro su 5 giorni settimanali, a livello aziendale deve essere riconosciuta ai turnisti una pausa giornaliera retribuita per la consumazione del pasto. In presenza di più turni regolari disposti su 6 giorni alla settimana, l'orario giornaliero di lavoro è previsto in 6 ore, con parità di retribuzione e assorbimento dei riposi annui di cui al presente CCNL, in proporzione alla durata del lavoro a turni (1/52 dell’entità annua dei riposi per ogni settimana di lavoro a turno). […]
L'operaio è tenuto a prestare la sua opera secondo i turni stabiliti, preventivamente comunicatigli dal datore di lavoro. Qualora sia previsti turni periodici e/o nastri orari, l'organizzazione del lavoro deve essere disposta in modo che ci sia un avvicendamento tra gli operai impiegati, volto ad evitare che il lavoro notturno sia coperto sempre dai medesimi lavoratori.

Art. 32 - Mansioni discontinue
Sono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli indicati nella tabella approvata con R.D. n. 2657/1923 e successivi provvedimenti, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa.
Per gli operai addetti a tali lavoro, il normale orario contrattuale non può superare le 50 ore settimanali salvo si tratti di guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, anche con caravan. Per questi ultimi l'orario normale di lavoro è fissato non oltre le 60 ore settimanali.
Le eventuali ore di lavoro oltre i limiti previsti al precedente comma, nei rispetto delle facoltà previste dalla vigente normativa, debbono esser compensate all'operaio con la maggiorazione di lavoro straordinario.
[…]
All'operaio di produzione che durante il giorno lavora in cantiere, qualora gli venga richiesto di pernottare in cantiere con autorizzazione a dormire, la Cooperativa è tenuta a corrispondergli, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario […] Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardia o custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio che sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
Tal presente disciplina trova applicazione anche nei confronti degli autisti di autobetoniere.

Art. 33 - Lavoro straordinario, Festivo, Notturno
Il lavoro straordinario è ammesso nel limite di 250 ore/anno. Le prestazioni lavorative svolte oltre il normale orario settimanale di cui all'art. 30 del presente Contratto, pari a quaranta ore, sono considerate lavoro straordinario.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 40, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
[…]
La richiesta di lavoro straordinario da parte dell'impresa deve essere effettuata con preavviso al lavoratore di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali. […]
In presenza di obiettive esigenze tecnico-produttive che comportino l'esecuzione di prestazioni lavorative a carattere straordinario nella giornata del sabato, la Cooperativa è tenuta a darne preventiva comunicazione alla rappresentanza sindacale aziendale (RSA) ai fini di eventuali verifiche.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia stato espressamente autorizzato dal datore di lavoro.
Per notturno si considerano le ore di lavoro comprese dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.
Al dipendente di produzione che durante il giorno è presente in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data, un importo la cui quantificazione è demandata alla contrattazione aziendale.
[…]

Titolo XIV Riposi, soste, assenze, sospensioni e recuperi
Art. 34 - Riposo settimanale

Il riposo settimanale cade di norma nella giornata di domenica e deve avere una durata non inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge, in quanto siano applicabili alle Cooperative e ai lavoratori del presente Contratto.
Quando nella giornata di domenica vengano svolti turni regolari e periodici di lavoro, questa sarà da considerarsi giorno lavorativo e la giornata stabilita per il riposo settimanale dovrà essere considerata quale giorno festivo.
Nel rispetto della normativa in materia di riposo settimanale, qualora gli operai debbano prestare la propria attività nella giornata di domenica e non si tratti di turnisti, dovrà essere prefissato un diverso giorno per il prescritto riposo compensativo e corrisposta al lavoratore una maggiorazione retributiva […]
In caso di spostamento del giorno di riposo settimanale dalla domenica ovvero da altra giornata concordata tra le parti, la Cooperativa è tenuta a darne notizia al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. In mancanza del rispetto di tale termine, al lavoratore dovrà essere riconosciuta la corresponsione della maggiorazione da lavoro festivo.
Salvo le prescrizioni ai sensi di legge, qualora ricorrano particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere ovvero in presenza di lavoratori impegnati in turni organizzati su sette giorni continuativi, la Cooperativa può disporre che il giorno di riposo settimanale sia effettuato cumulativamente in periodi ultrasettimanali non superiori a quattordici giorni. Tale decisione è subordinata alla preliminare verifica delle condizioni di attuazione con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in mancanza, con le competenti OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL.
[…]
Il lavoratore straniero ovvero il lavoratore di credo religioso per il quale il giorno di festività non coincida con la domenica - qualora le esigenze organizzative lo permettano - può beneficiare di un riposo settimanale in un giorno diverso, previo accordo con il datore di lavoro. […]

Art. 35 - Soste e recuperi
È ammesso il recupero del periodi di sosta dovuti a cause di forza maggiore qualora siano superiori nel complesso a 30 minuti nella giornata. In tal caso, la Cooperativa è tenuta a corrispondere al lavoratore la retribuzione relativa a tutte le ore di presenza sul posto di lavoro ovvero in cantiere. Le suddette cause debbono essere indipendenti dalla volontà della Cooperativa e del dipendente ovvero le stesse interruzioni dell’orario normale di lavoro possono essere concordate tra la Cooperativa e i dipendenti.
È altresì ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti ad interruzioni del normale orario di lavoro a seguito di accordi tra la Cooperativa e i lavoratori.
I suddetti prolungamenti di orario non possono superare i limiti di un'ora al giorno e devono comunque essere effettuati non oltre i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno della sosta o dell'interruzione.
Qualora condizioni meteorologiche avverse costringano alla sospensione dell'esecuzione dei lavori in cantiere, la Cooperativa potrà chiedere al lavoratore di trattenersi in cantiere per l'intera durata della sosta, riconoscendo allo stesso le integrazioni salariali previste ai sensi di legge e dal presente CCNL.
[…]
Qualora la Cooperativa adotti una ripartizione dell'orario lavorativo settimanale su 5 giorni, è riconosciuta alla stessa la facoltà di procedere al recupero delle suddette ore non lavorate nell'ambito del sesto giorno. Resta salvo il limite temporale del rispetto delle 10 ore giornaliere di lavoro.

Titolo XVI Ferie
Art. 38 - Ferie

Le ferie vanno usufruite, di norma, nell'anno di maturazione. Qualora per esigenze organizzative e/ o produttive, in presenza di un impedimento oggettivo del lavoratore ovvero di richiesta da parte del lavoratore straniero di godere cumulativamente in un'unica soluzione delle ferie e dei permessi annui non vengano usufruite nell'anno di maturazione, potranno essere godute entro i 12 mesi successivi al termine di tale anno.
La durata annuale delle ferie è fissata in 160 ore, pari a quattro settimane di calendario. […]

Titolo XVII Permessi, congedi e riposi annui
Art. 41 - Congedi parentali

Per la disciplina dei congedi parentali si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo XVIII Indennità
Art. 46 - Indennità per lavori in galleria

Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza entro i valori massimi sotto indicati:
a) Per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio. 46%
b) Per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione. 26%
c) Per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie. 18%
[…]
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi ovvero gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60% o gallerie di sezioni particolarmente ristrette o con fronte di avanzamento distante oltre un Km. dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di base conglobata. Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i 5 km. dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti indennità di percentuali di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Resta salvo quanto previsto dal Titolo XXXXIII del presente CCNL.

Art. 47 - Indennità per lavori in alta montagna e in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavoro in alta montagna ovvero in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri 54%
b) da oltre 10 a 16 metri 72%
c) da oltre 16 a 22 metri 120%
d) oltre 22 metri 180%
e) lavori in alta montagna eseguiti da 750 a 1000 metri di altitudine 7%
f) lavori in alta montagna eseguiti oltre i 1000 metri di altitudine 10%
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o in meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
[…]
Nel caso di lavori in alta montagna, al lavoratore deve essere garantito da parte della Cooperativa il vitto e l'alloggio, ai sensi della disciplina prevista da presente Contratto.

Art. 48 - Indennità per lavori in zona di grave rischio di epidemie ovvero contagio
Qualora il lavoratore, impiegato ovvero operaio, sia comandato a svolgere la propria attività lavorativa, in via continuativa, in un luogo all'interno di una zona dove vi sia il grave rischio di contrarre epidemie ovvero contagio, deve essergli corrisposta una indennità nella misura dell'8,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di base conglobata.
Beneficiano dell’indennità di cui al comma precedente, esclusivamente quei lavoratori che, destinati ad una zona di grave rischio di epidemia ovvero contagio, provengono da aree sicure.
L'indennità è inoltre riconosciuta a favore di quei lavoratori che già comandati in un'area di cui al comma 1, vengano successivamente trasferiti in una diversa località, anch'essa all'interno di un'area dove vi è il grave rischio di epidemie ovvero contagio.
Resta fermo che la suddetta indennità debba essere corrisposta al lavoratore anche quando questi, risolto un precedente rapporto di lavoro presso un'azienda edile operante in una zona di cui al comma 1, venga assunto sul posto, entro un breve lasso di tempo, presso una nuova impresa edile.
Le località da considerarsi zone a grave rischio di contagio, epidemie ovvero zone malariche sono quelle indicate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dalle competenti Autorità Sanitarie italiane (Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, etc) ovvero quelle straniere, sia a livello centrale sia locale, nei territori dove la Cooperativa opera.
Resta salvo quanto previsto dal Titolo XXXXIII del presente CCNL.

Art. 50 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, la Cooperativa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di legge e del vigente regolamento di igiene, i dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
La cooperativa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 dipendenti, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 dipendenti che consumano i pasti. La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale della Cooperativa. La cooperativa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all’ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande. […]. La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell’orario di lavoro.

Art. 51 - Mense aziendali
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alla situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Titolo XX Igiene e ambiente di lavoro
Art. 53 - Igiene e ambiente di lavoro

Le Parti contraenti il presente CCNL al fine di favorire la predisposizione e il mantenimento nei luoghi di lavoro di idonee condizioni ambientali e igienico-sanitarie, fanno obbligo alle Cooperative di mettere a disposizione dei dipendenti occupati nei cantieri:
1. servizi igienico-sanitari con acqua corrente;
2. un locale uso spogliatoio riscaldato durante i mesi freddi;
3. un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
4. uno scaldavivande;
In considerazione della natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti 2) e 3) del precedente comma possono essere predisposte anche con l'impiego di baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili ovvero ogni altro elemento provvisionale idoneo. In caso di cantieri di ridotte dimensioni, le suddette misure potranno inoltre essere allestite all'interno di un unico locale, purché diviso in diversi spazi.
La Cooperativa è tenuta ad apprestare le misure di cui al comma 1 entro 15 giorni lavorativi dall'avvio nel cantiere delle lavorazioni, salvo il cantiere non debba avere una specifica localizzazione e non ostino condizioni obiettive, anche in relazione alla durata del cantiere. In tal caso, è lasciata facoltà alla Cooperativa di predisporre le suddette misure in comune con altre imprese.
Nel rispetto della normativa vigente in materie, le OO.SS. firmatarie il presente CCNL a livello territoriale potranno fissare il numero minimo di dipendenti richiesto per la realizzazione delle misure di cui al comma 1.
Per i lavoratori addetti ai videoterminali, i controlli sanitari dovranno essere programmati sulla base delle prescrizioni disposte ai sensi di legge.
Per ciascun lavoratore verrà previsto a cura della Cooperativa un apposito libretto sanitario e di rischio individuale, nel quale saranno registrati i seguenti dati analitici:
- visite periodiche effettuate dalla Cooperativa in ottemperanza agli obblighi di legge;
- eventuali visite mediche di assunzione;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali ai sensi dell’art. 5 comma 2 della Legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge n. 300/1970.
Tale libretto verrà realizzato sulla base di un modello comune a tutte le Cooperative edili, predisposto dalle OO.SS. Nazionali firmatarie il presente CCNL.
Spetterà a Cooperedilcassa fissare criteri e modalità per l'annotazione dei dati sul libretto, per la sua tenuta, riconsegna ovvero sostituzione in caso di smarrimento o furto.

Titolo XXI Tutela maternità e paternità
Art. 54 - Maternità e paternità del lavoratore

I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti ed i regolamenti sulla tutela fisica ed economica delle dipendenti.
Le Parti concordano che, ai sensi della normativa vigente in materia nonché della sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale, i permessi post partum trovino applicazione in alternativa nei confronti della madre e del padre dipendenti.
[…]
Durante il periodo di gravidanza e puerperio la dipendente ha diritto ad astenersi dal lavoro:
a. per controlli prenatali;
b. per due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
c. per tre mesi dopo il parto;
d. per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto ed il parto stesso.
La dipendente ha inoltre facoltà di:
a. prolungare la sua attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto e astenersi per i quattro mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista della SSN ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute sui luoghi di lavoro, attestino che non vi sono controindicazioni per la salute della gestante e del nascituro e di anticipare l'astensione con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo;
b. di sospendere, in via cautelativa, la prestazione lavorativa se il datore di lavoro non ha la possibilità di adibire ad altre mansioni compatibili con la gravidanza e in caso di complicanze gestionali o per condizioni di lavoro pregiudizievoli con provvedimento della Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispettivo.
Se il parto è anticipato, il periodo di astensione non usufruito si aggiunge a quello successivo al parto.
In caso di morte o di grave infermità della madre oppure in caso di abbandono del figlio da parte della madre o se il bambino è affidato esclusivamente al padre, spetta al socio o al lavoratore subordinato per tre o quattro mesi o per la minore durata residua l'astensione post partum.
[…]
La lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per tutto il periodo di gestazione e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo eccezioni previste dalla legge "licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività della cooperativa, ultimazione per la quale la lavoratrice madre era assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza dei termini per il quale era stato stipulato;
I permessi per l'allattamento devono essere riconosciuti come per legge.
Per consentire l'assistenza al bambino fino al compimento del terzo anno di età la cooperativa può:
- entro il 5% della forza occupata, accogliere la richiesta di trasformazione temporanea dei rapporto di lavoro a tempo parziale reversibile;
- autorizzare la fruizione di particolari forme cii flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro come:
a) l'orario di lavoro flessibile in entrata o in uscita;
b) l'orario concentrato.

Titolo XXII Contratto di apprendistato
Art. 55 - Apprendistato

Il D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto una nuova disciplina di legge dell'apprendistato prevedendo tre tipologie:
- l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
- l’apprendistato professionalizzante;
- l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorso di alta formazione.
Le Parti firmatarie concordano di demandare a Cooperedilcassa la definizione degli assetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente Titolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio in possesso del futuro apprendista, dei crediti professionali e formativi precedentemente acquisiti nonché del bilancio di competenze realizzato da Enti pubblici ovvero scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi. Obblighi del datore di lavoro - In virtù di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di apprendistato il datore di lavoro che intenda procedere alla assunzione di lavoratori apprendisti ha l’obbligo di:
- vigilare ed impartire all'apprendista l'insegnamento necessario perché possa conseguire la qualifica per la quale è stato assunto;
- accordare all'apprendista, senza alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento formativo nonché per il conseguimento di titoli di studio a valore legale nelle misura massima di 24 ore annue;
- informare periodicamente, e comunque ad intervalli non superiori a sei mesi, l'apprendista dei risultati dell'addestramento;
- attestare, al termine del periodo di addestramento, le competenze professionali acquisite dell'apprendista dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente e consegnandone copia al lavoratore.
Doveri dell'apprendista - L'apprendista ha l'obbligo di:
- seguire le istruzioni del datore di lavoro e del tutor della sua formazione professionale e seguire con impegno gli insegnamenti impartiti;
- frequentare con assiduità i corsi obbligatori di insegnamento formativo;
- osservare con la massima cura e puntualità tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- osservare le norme disciplinari generali previste dai CCNL e le norme contenute nei regolamenti dell'impresa Cooperativa, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge.
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi anche se in possesso di un titolo di studio.
Malattia e infortunio […]
Qualora nel periodo di formazione il lavoratore si assenti per maternità o per le altre cause previste dal T.U. n. 151/2001, per malattia o infortunio per periodi anche non continuativi che superino complessivamente 30 giorni, al fine di poter garantire la formazione prevista a norma di legge, il periodo di apprendistato verrà prolungato per la stessa durata dell'assenza che non può comunque superare i sei mesi.
[…]
Orario di lavoro - Gli apprendisti sono tenuti a svolgere l'orario di lavoro secondo la disciplina prevista dal presente CCNL.
Riposi annui - Gli apprendisti beneficiano dei permessi per riposi annui previsti dal presente CCNL.
[…]

Contratto di apprendistato professionalizzante
Ai sensi degli artt. 49 e ss. del D.lgs. n. 276/2003 e s.m.i., le Parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, in via suppletiva ed integrativa alle leggi regionali, l'assunzione di lavoratori per conseguire l'incremento dell'occupazione giovanile attraverso un iter garantito caratterizzato dall'alternanza tra formazione e lavoro.
Le Regioni infatti, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, hanno il compito di definire, di intesa con le Associazioni sindacali e datoriali, i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, le ore di formazione necessarie, la certificazione dei risultati formativi e le modalità di registrazione della formazione nell'apposita scheda professionale dove vengono annotate le esperienze formative e professionali del lavoratore. Ne consegue che in mancanza di una regolamentazione analitica dell'istituto da parte delle Regioni si fa riferimento alla disciplina prevista dalla contrattazione collettiva nella quale vengono stabiliti, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante e le modalità di erogazione e articolazione della formazione, esterna e interna alle singole imprese.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con lavoratori di età compresa tra 18 e 29 anni e 364 giorni - cioè 30 anni non ancora compiuti - ed è finalizzato alla qualificazione professionale attraverso un percorso formativo per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali.
Il contratto può essere stipulato esclusivamente per le assunzioni per i livelli compresi tra il 2° e il 4° del presente CCNL, anche qualora si tratti di rapporto a tempo parziale.
Proporzione numerica - Considerato che la Legge n. 196/1997 e successive modifiche, prevede la partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione, le Parti convengono che il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento dei lavoratori specializzati o qualificati in servizio presso la Cooperativa stessa.
Per i lavoratori apprendisti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 276/2003 di età inferiore ai 18 anni, troveranno applicazione le norme del presente contratto, in quanto compatibili.
Disciplina del rapporto - Assunzione - Il contratto di apprendistato dovrà essere instaurato con lettera di assunzione regolarmente sottoscritta che deve riportare i seguenti dati:
- la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito;
- il livello di inquadramento iniziale, quello intermedio e quello finale;
- la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto;
- la durata del periodo di apprendistato;
- la previsione dell'eventuale periodo di prova;
- il piano formativo individuale da allegare al contratto di lavoro;
- il nome del tutor aziendale.
[…]
Durata e trattamento retributivo - Il rapporto di apprendistato professionalizzante, comunque sia articolato, è a tempo determinato e la sua durata massima e la retribuzione sono correlate ai profili professionali da raggiungere.
Livello di inquadramento finale - Durata massima Apprendistato […]
II Livello - 48 mesi di calendario […]
III Livello - 42 mesi di calendario […]
IV Livello - 36 mesi di calendario […]
I periodi di apprendistato e la relativa formazione, svolti presso più datori di lavoro, così come quelli svolti presso gli Istituti di formazione devono essere certificati dalle aziende ovvero, dagli Istituti di formazione e si cumulano, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi informativi, purché l'addestramento si riferisca a mansioni contrattuali analoghe.
Le assunzioni con contratto di apprendistato sono computate esclusivamente ai fini dei limiti numerici per l'applicazione del Titolo III della Legge n. 300/1970.
Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA se costituite, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 12 mesi precedenti. In alternativa verranno inviate alle sedi territoriali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato - Il periodo di apprendistato già effettuato, per le medesime mansioni, presso altre aziende e cooperative sarà computato presso la nuova al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo purché l'addestramento di riferisca alle stesse attività e non sia intercorso, tra un periodo e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Per consentire l'effettivo esercizio del diritto di cumulo dei periodi di apprendistato, ciascun datore di lavoro è tenuto, in caso di risoluzione anticipata del rapporto, a registrare la formazione svolta nel libretto individuale del lavoratore.
Il libretto individuale o, in alternativa la dichiarazione del percorso formativo, deve essere presentato dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di formazione svolte presso altre cooperative riferiti alla stessa qualifica professionale.
[…]
Formazione formale e non formale - L'apprendistato professionalizzante è strutturato quale rapporto di lavoro a causa mista finalizzato all'acquisizione - attraverso un determinato percorso formativo - di specifiche competenze (c.d. "formazione formale"), nonché al conseguimento di una qualifica professionale attraverso una formazione sul lavoro (c.d. "formazione non formale"), diretti a favorire il primo inserimento del giovane apprendista nel mondo del lavoro.
La "formazione formale" deve essere erogata dalle Cooperative datrici di lavoro se in possesso della qualifica di "impresa formativa accreditata" o di "capacità formativa interna" ovvero in mancanza dei suddetti requisiti da Cooperedilcassa o dal Fondo per la formazione continua Foincoop.
In merito all'apprendistato professionalizzante - in caso di formazione esclusivamente aziendale - i profili formativi saranno rimessi esclusivamente a Cooperedilcassa che definiranno la nozione di formazione aziendale e determineranno, per ciascun profilo formativo, la durata e la modalità di erogazione della formazione aziendale nonché le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e della registrazione nel libretto formativo.
[…]
Piano formativo individuale - Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato in cui vanno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il rapporto di apprendistato, il percorso di formazione dell'apprendista, le competenze possedute e quelle da acquisire, la ripartizione di impegno tra formazione "aziendale" ed eventuale "extra aziendale" e il tutor aziendale di riferimento, quale responsabile del percorso formativo.
Per ciascun apprendista sarà inoltre predisposto un piano individuale di dettaglio, elaborato dall'azienda con l'ausilio del tutor nel quale verranno indicati specificamente tutti gli aspetti inerenti il percorso formativo teorico e pratico dell'apprendista. Tale piano potrà essere modificato in corso di rapporto di lavoro su concorde valutazione dell'apprendista, dell'impresa e del tutor.
Il profilo formativo, quindi, è costituito dall'insieme degli obiettivi formativi e gli standard minimi di competenza da conseguire nel corso del contratto attraverso il percorso formativo esterno ed interno all'impresa, formale e non formale sul luogo di lavoro.
La formazione sarà realizzata mediante la presenza di un tutor in possesso delle competenze e delle funzioni previste dal D.M. 28 febbraio 2000 e dalle eventuali discipline regionali.
La formazione dovrà essere svolta nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto collettivo e deve, comunque, essere finalizzata allo sviluppo delle seguenti competenze e conoscenze:
- il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
- gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione;
- l'accoglienza e l'inserimento degli apprendisti in azienda e in Cooperativa;
- le relazioni con i soggetti esterni all'impresa coinvolti nel percorso formativo dell'apprendista;
- la definizione del piano formativo individuale, pianificazione ed accompagnamento dei percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
- la valutazione dei progressi ed i risultati dell'apprendimento.
Tutor aziendale - Il tutor deve essere un socio lavoratore ovvero dipendente qualificato di livello superiore o pari a quello in cui l'apprendista sarà inquadrato al termine di contratto. Per ricoprire questo incarico occorre aver già acquisito una formazione di almeno 16 ore presso gli Enti accreditati nelle materie nelle quali si appresta a fare l'affiancamento all'apprendista.
Il tutor segue ed indirizza il percorso formativo, valuta le competenze acquisite dall'apprendista nel corso del tirocinio, compila la scheda di rilevazione dell'attività correlata che sarà firmata anche dall'apprendista.
Contenuti della formazione - La formazione professionale è articolata in un unico progetto che deve svolgersi all'esterno o all'interno della Cooperativa sempre in coerenza con il Piano Formativo Individuale e con i profili formativi indicati dalle Regioni, direttamente attraverso l'Ente Bilaterale Cooperedilcassa ovvero gli Enti di formazione delle OO.SS. firmatarie il presente CCNL operanti a livello territoriale.
Le aree tematiche approfondite nel corso dell'iter formativo sono strettamente collegate alle conoscenze già in possesso dell'apprendista e sono così articolate:
- competenze relazionali;
- nozioni di diritto di lavoro e sindacale;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- informatica di base;
- lingua inglese parlata e scritta;
- nozioni di cooperazione.
Durata della formazione - Nell'ambito del monte ore di formazione interna o esterna alla Cooperativa, pari a 120 ore per anno, saranno erogate:
- per il primo anno: 40 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali;
- per il secondo anno e gli anni successivi: 20 ore di formazione dedicate alle tematiche trasversali.
Le restanti ore (80 ore per il primo anno e 100 ore per gli anni successivi) saranno dedicate alla formazione professionalizzante.
Si precisa che le attività formative a carattere trasversale hanno contenuti formativi omogenei per tutti gli apprendisti mentre quelle a carattere professionalizzante hanno contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
Qualora l’apprendista sia già in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere, il suo monte ore formativo può essere ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Salvo quanto previsto ai sensi di legge, in caso di apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione la formazione impartita all'apprendista non potrà avere una durata inferiore alle 240 ore annue.
Requisiti per la capacità formativa interna - Il riconoscimento della capacità formativa interna è legato al possesso, da parte del datore di lavoro di determinati requisiti quali, a titolo meramente esemplificativo, l'utilizzo di docenti - anche propri dipendenti - idonei a trasmettere al discente conoscenze e competenze. Per tali docenti è richiesta una esperienza professionale minima di 3 anni nelle medesime attività oggetto della formazione e il diploma di scuola media superiore ovvero in mancanza di quest'ultimo di almeno 6 anni di esperienza. La docenza potrà essere svolta anche dai datori che abbiano maturato almeno 6 anni di esperienza in materia.
Qualora in Cooperativa le suddette professionalità non siano reperibili, il datore dovrà rivolgersi alla Cooperedilcassa.
L'attività formativa dovrà tenersi preferibilmente nei locali della Cooperativa ovvero in locali diversi da quelli utilizzati per l'attività d'impresa ma comunque in regola con le vigenti norme poste a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e il tutor sarà tenuto a garantire la frequenza da parte dell'apprendista.
Profili per settore Edilizia con le competenze da acquisire nel corso del periodo formativo - La regolamentazione dei profili formativi di apprendistato disciplinati nel presente CCNL è rimandata alle Leggi Regionali in materia, con riferimento a dove si trova la sede legale dell'impresa Cooperativa.
Le Parti stipulanti il presente CCNL concordano di investire la Cooperedilcassa della funzione integrativa di quanto disciplinato in suddette Leggi Regionali.
Laddove la Regione non abbia provveduto alla regolamentazione del piano formativo, si fornisce qui di seguito un elenco indicativo dei profili formativi.
[…]

Contratto di apprendistato per l'espletamento di diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
Tale tipologia contrattuale è rivolta ad adolescenti e giovani che abbiano compiuto quindici anni di età, la sua durata non può essere superiore a tre anni.
Quanto all'attività formativa, la cui durata è prevista da apposite leggi regionali, la formazione teorica deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale, internamente o esternamente alla Cooperativa.
In attesa dell'Intesa richiamata all'art. 48 comma 8 della Legge n. 183/2010, la formazione teorica deve essere svolta secondo le modalità previste dalla contrattazione aziendale internamente o esternamente all'azienda.
Progressione economica e durata
Livello - Durata massima […]
V livello - 30 mesi di calendario […]
VI livello - 24 mesi di calendario […]
VII livello - 18 mesi di calendario […]

Titolo XXIII Contratto di lavoro part - time
Art. 56 - Contratto a tempo parziale

[…]
Proporzione numerica - Per le assunzioni di personale operaio part-time, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia, si stabilisce come tetto massimo il 3% degli addetti in forza a tempo indeterminato ovvero ad un solo contratto a condizione che non ecceda il 30% degli operai occupati a tempo pieno.
[…]
Consistenza dell'organico aziendale - In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge, si renda necessario l’accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno; ai fini di cui sopra l'arrotondamento opera per le frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuati a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Obblighi di informazione - Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 46 del D.Lgs. n. 276/2003, il datore di lavoro è tenuto ad informare le rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, con cadenza annuale, sull'andamento dell'utilizzo delle assunzioni a tempo parziale, sulla relativa tipologia e sul ricorso al lavoro supplementare. Le Parti contraenti concordano che tali comunicazioni vengano fornite annualmente anche alle Organizzazioni e/o rappresentanze sindacali a livello territoriale.

Titolo XXIV Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 57 - Contratto a tempo determinato

Ambiti di applicazione - Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono regolamentate dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme del presente contratto che ne prevedono il ricorso, in relazione a particolari esigenze aziendali ed al fine di evitare carenze del servizio, per le seguenti ipotesi:
a) per sostituzioni di dipendenti assenti per malattia, maternità, ferie ed in tutti i casi in cui il lavoratore dipendete assente abbia diritto alla conservazione del posto di lavoro
b) per esecuzione di opere o servizi predefiniti o predeterminati nel tempo, anche ripetitivi;
c) per sostituzione, anche parziale, di soci e di lavoratori dipendenti, chiamati a svolgere funzioni di coordinamento all'interno della cooperativa o per soci e per i lavoratori dipendenti che abbiano ottenuto l'aspettativa;
d) in periodi di intensificazione dell'attività;
e) per sostituzione di personale dipendente a part-time, post maternità;
f) per sostituzione di soci e di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate;
g) per fabbisogni connessi alle attività amministrative ed alla modifica de sistema informatico, all’inserimento di nuove procedure informative generali e di settori, di sistemi diversi di contabilità e di controlli di gestione;
h) per la elaborazione di manuali di qualità e tecnici in genere;
i) per le figure professionali non esistenti in azienda.
In relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, nelle seguenti ipotesi il ricorso a rapporti di lavoro a tempo determinato è ammesso nei limiti del 20% dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato mediamente in essere nell'impresa:
1. opere o lavorazioni che per ragioni di carattere tecnico o per condizioni operative o per i ristretti tempi di realizzazione sono tali da non potere essere programmate e realizzate con il personale in forza;
2. lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e per quali non vi sia possibilità di assicurare continuità d'impiego nell'azienda;
3. copertura e  posizioni lavorative non ancora stabilizzate nei normali assetti produttivi e organizzativi aziendali;
4. realizzazione di tipologie costruttive nuove per l'azienda;
5. operazioni di manutenzione straordinaria di impianti.
In relazione a quanto previsto nell'art. 23 comma 1 della Legge n. 56/1987 che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro anche in ipotesi individuate nei contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o territoriali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, si conviene che, ferma restando ogni altra ipotesi in materia di flessibilità delle prestazioni lavorative, l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine sarà consentita anche nelle seguenti fattispecie:
- esecuzione di opere eccezionali ed imprevedibili in rapporto alla consueta attività produttiva;
- esecuzione di opere e lavorazioni definite e predeterminate net tempo ovvero di opere i cui tempi di realizzazione sono tali da non poter essere programmati, per necessità di ordine quantitativo o di diversa professionalità, con il personale in forza;
- quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori in aspettativa o assenti per ferie, o affiancamento di lavoratori per i quali è prevedibile la prossima uscita dalla cooperativa per pensionamento o dimissioni ovvero affiancamento temporaneo di lavoratori in forza a tempo indeterminato il cui rapporto di lavoro viene, per un periodo di tempo determinato, trasformato in part-time.
Qualora il contratto di somministrazione riguardi operai occupati presso Cooperative edili che applicano la presente contrattazione, le Parti stipulanti concordano che tale disciplina debba essere applicata anche nei loro confronti, compresi gli obblighi di contribuzione e gli accantonamenti a cura di Cooperedilcassa ed ogni altra competenza riconosciuta agli altri Enti Paritetici Bilaterali previsti dal presente CCNL. Per le suddette ragioni, le agenzie di somministrazione di lavoro sono tenute ad effettuare i versamenti relativi agli operai loro dipendenti presso la Cooperedilcassa territorialmente competente rispetto alla Cooperativa utilizzatrice rispetto al luogo ove i lavoratori svolgono le proprie prestazioni lavorative.
Agli operai impiegati con contratto di somministrazione deve inoltre essere riconosciuto l'accesso al sistema formativo previsto dal presente Contratto.
[…]
Proporzione numerica - In tutte le Cooperative comprese nell'ambito di applicazione di cui all'art. 1 del presente CCNL l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro individuale che non potrà superare il 20% annuo del personale occupato nell'azienda con contratto a tempo indeterminato.
La percentuale di cui al comma precedente si intende comprensiva anche dei contratti di somministrazione di lavoro stipulati ai sensi del presente CCNL. Tale percentuale è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nell'anno solare precedente. Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore. 
Resta comunque salva la facoltà per la Cooperativa di ricorrere complessivamente ad almeno sette rapporti di lavoro tra contratti a tempo determinato e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di 1/3 dei lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
[…]
Obblighi di comunicazione - Le Cooperative che intendono avvalersi dei contratti a termine sono tenute, a pena di decadenza, a darne preventiva comunicazione scritta alla Commissione Nazionale di Garanzia indicata nel presente CCNL.
Apposizione del termine - L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni che ne hanno determinato l’adozione.
[…]

Titolo XXV Contratto di somministrazione di lavoro
Art. 58 - Somministrazione di lavoro

Ambiti di applicazione - La somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentita al fine di impiegare gli operai nelle seguenti ipotesi:
- punte di attività connesse ad esigenze derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
- esecuzione di un opera o di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possono essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
- impiego di professionalità diverse o che rivestono carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate in relazione alla specializzazione della cooperativa;
- impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
- sostituzione di soci o lavoratori dipendenti assenti: per periodo di ferie non programmate, per soci o lavoratori dipendenti in aspettativa, congedo, per soci e lavoratori dipendenti temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate; per soci e lavoratori dipendenti che partecipano a corsi di formazione;
- per fronteggiare punte di più intensa attività da eventi specifici e definiti.
Divieto di somministrazione - È fatto divieto di stipulare contratti di somministrazione di lavoro, ai sensi dell'art. 20 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003:
[…]
- da parte delle cooperative che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche.
La somministrazione è inoltre vietata nelle ipotesi individuate dall'art. 1 comma 4 della Legge n. 196/1997 come modificato dall'art. 64 comma 1 lettera b) della Legge n. 488/1999 e nelle ipotesi di cui al D.M. 31 maggio 1999 e con riguardo agli addetti ai:
- lavori che espongono a sostanze chimiche o biologiche che comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
- lavori subacquei con respiratori;
- lavori in cassoni ad aria compressa;
- lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Proporzione numerica
- Il ricorso all’assunzione di lavoratori con contratto di somministrazione, ove consentito per legge, non può tuttavia superare, su una media annua, il 20% dei rapporti a tempo indeterminato in essere presso la Cooperativa interessata.
La percentuale di cui al precedente comma, si intende comprensiva anche dei contratti a tempo determinato stipulati nelle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 57 del presente CCNL.
Doveri del somministratore e dell'utilizzatore - Ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276/2003, il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
Retribuzione - Al lavoratore deve essere riconosciuto un trattamento retributivo non inferiore, nonché un trattamento economico e normativo non meno favorevole, rispetto a quello spettante al dipendente dell'utilizzatore, di pari livello e mansione, relativamente:
[…]
- all'applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
- all' accesso ai servizi aziendali;
[…]
- ai diritti sindacali previsti dall'art. 24 del D.Lgs. n. 276/2003.
[…]
Disposizioni comuni ai contratto di lavoro a tempo determinato e somministrazione – In caso di sostituzione di lavoratori assenti per maternità, aspettative, il numero di lavoratori con contratto a tempo determinato o di somministrazione di lavoro a tempo determinato non può superare il numero di lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice (in caso di part-time tale numero si intende proporzionalmente adeguato).
Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, fatte salve le esclusioni esplicitamente previste, l'impresa utilizzatrice non potrà utilizzare, separatamente per ciascuno dei due istituti, rispetto al monte ore complessivo annuo dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, un numero di ore annue superiori all'80% delle ore svolte complessivamente dal personale assunto a tempo indeterminato, con qualsiasi tipologia contrattuale.
Distacco temporaneo - Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato da una Cooperativa edile ad un'altra Cooperativa con l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle alle quali è abitualmente preposto, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante ovvero con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità. Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all1 obbligazione di prestare la propria opera nei confronti della Cooperativa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con la cooperativa distaccante. Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso la Cooperativa distaccante.

Titolo XXVI Contratto di inserimento o reinserimento
Art. 59 - Contratto di inserimento o reinserimento

Le Parti convengono, per quanto di loro competenza, di attuare gli strumenti più idonei al fine di utilizzare al meglio l'istituto del contratto di inserimento o reinserimento diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
[…]
Disciplina del rapporto - Assunzione - Il contratto di inserimento può avere ad oggetto qualsiasi attività lavorativa e deve essere stipulato in forma scritta, in mancanza della quale il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
[…]
Il contratto di assunzione deve contenere il progetto individuale di inserimento che deve essere coerente con il tipo di attività lavorativa oggetto del contratto, finalizzato all'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore e in grado di valorizzandone le professionalità già acquisite. Il progetto deve altresì riportare:
[…]
- l'iter formativo.
Inquadramento […]
I lavoratori assunti con contratto di inserimento, per l'intera durata del contratto, sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e dal presente CCNL per l'applicazione di particolari normative e istituti.
[…]
Durata e proroga - La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi né superiore a 18 mesi, salvo nel caso di lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale ovvero psichico per i quali la durata può essere fino a 36 mesi.
Nel computo del periodo del contratto di inserimento vanno esclusi i periodi di interruzione del rapporto sia che siano imputabili al lavoratore, come l'astensione obbligatoria per maternità, sia quelli che dipendano da comprovate esigenze produttive dell'azienda.
[…]
Ai contratti di inserimento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni sul lavoro a tempo determinato, di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e al presente CCNL.
[…]
Orario di lavoro - Al lavoratore da assumere con contratto di inserimento o reinserimento si applica la disciplina in materia di orario di lavoro prevista dal presente CCNL.
Trasformazione del contratto […]
In deroga a quanto disposto dall'art. 59 comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003, i lavoratori assunti con contratto di inserimento sono ricompresi nel computo degli addetti ai fini dell'applicazione dello Statuto dei Lavoratori, Legge n. 300/1970.
Formazione - Il lavoratore dovrà ricevere una formazione teorica di almeno 16 ore, accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartita anche con modalità di e-learning e/o con affiancamento, che riguarderanno nozioni di base relative alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione aziendale nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica - di almeno 8 ore - che dovrà essere erogata nella fase iniziale del percorso formativo. 
La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro, dovrà essere registrata nel "libretto formativo del cittadino", previsto dall'art. 2 lett. i) del D.Lgs n. 276/2003 e in attesa della sua definizione ad opera degli organi preposti, la registrazione delle competenze acquisite sarà disposta a cura della stessa Cooperativa.
Risoluzione del rapporto […]
Per quanto attiene le norme disciplinari in genere si fa rinvio al quanto previsto dal presente Contratto.

Titolo XXVII Distacco temporaneo
Art. 60 - Distacco del lavoratore

Nel caso in cui la Cooperativa partecipi ad una società consortile, potrà disporre il distacco dei propri lavoratori pressa la società consortile medesima.
Fermo restando le disposizioni di legge, la Cooperativa può procedere al distacco temporaneo del lavoratore presso una diversa impresa edile qualora sussista un interesse economico produttivo. Il distacco è subordinato al consenso del lavoratore che dovrà essere adibito presso l'impresa distaccataria a mansioni equivalenti a quelle ricoperte nella Cooperativa distaccante.
Durante il periodo di distacco, resta pienamente in atto il rapporto contrattuale tra Cooperativa distaccante e lavoratore ma quest'ultimo è tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni lavorative nei confronti dell'impresa distaccataria.
La Cooperativa distattante è tenuta a dare comunicazione alla Cooperedilcassa circa la nuova posizione assunta dai lavoratori distaccati presso l'impresa distaccataria.

Titolo XXX Doveri e condotta del lavoratore
Art. 67 - Doveri del lavoratore

Il comportamento del lavoratore deve essere improntato al perseguimento dell’efficacia aziendale e della gestione economica dei compiti affidatigli nella primaria considerazione delle esigenze della Cooperativa e nel rispetto dei doveri di diligenza, di obbedienza e fedeltà. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità della prestazione, il lavoratore deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del contratto di lavoro vigente, nonché delle disposizioni e delle direttive, anche di natura tecnica, impartire dalla Cooperativa per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
b) rendersi disponibile a compiere temporaneamente o saltuariamente anche mansioni inerenti a categorie inferiori alla propria;
c) rispettare l'orario di lavoro […]
d) mantenere durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli altri lavoratori nonché nei confronti del datore di lavoro degli institori o dei suoi rappresentanti una condotta uniformata a principi di correttezza e astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;
e) non attendere durante l'orario di lavoro ad occupazioni non attinenti alle proprie mansioni […]
f) vigilare sul corretto espletamento dell'attività del personale sott'ordinato, ove tale compito rientri nelle proprie responsabilità; vigilare sull'opera degli apprendisti in modo tale che seguano le proprie mansioni od opere secondo le regole della migliore tecnica. Nel caso degli apprendisti eseguire a perfetta regola d'arte le istruzioni impartite dal tutor o dal datore di lavoro;
g) con particolare riguardo agli automezzi utilizzati dal lavoratore, questi è responsabile per ogni danno che possa subire a causa di negligenza imperizia ed imprudenza o per violazione delle norme del codice della strada. Le sanzioni amministrative comminate a seguito di infrazioni stradali si presumono a carico del lavoratore che era alla guida dell'automezzo al momento dell'infrazione, salvo non si dia prova della responsabilità personale di un unico lavoratore nel qual caso si riterranno solidalmente responsabili tra tutti coloro che appartenevano alla squadra che ha utilizzato il mezzo di trasporto;
h) avere cura dei beni strumentali affidati; eventuali compere di materiali o attrezzature devono essere concordate preventivamente con il datore di lavoro previa restituzione dell'attrezzo usurato o non più utile. Alle compere non può che procedervi il capo squadra. Agli utensili, macchine ed attrezzi comunque denominati non possono essere fatte modifiche od aggiunte comunque denominate, se non previa autorizzazione del datore di lavoro. Gli strumenti di lavoro, salvo che ciò sia impossibile od eccessivamente gravoso, devono essere depositati nei locali o nei mezzi aziendali ed ivi custoditi e non possono essere portati altrove dai dipendenti salvo esplicita autorizzazione del datore di lavoro. La violazione di questi obblighi costituisce giusta causa di licenziamento;
[…]
j) tenere la maggiore igiene e sicurezza sul luogo di lavoro ed in particolare indossare tutti gli indumenti protettivi previsti dalla disciplina antiinfortunistica. Il mancato rispetto anche di una sola delle norme in materia antiinfortunistica costituisce inadempimento gravissimo del dipendente, escludendosi ogni responsabilità della Cooperativa per la violazione di queste normative, avendo quest'ultima consegnato ad ogni dipendente tutto il materiale previsto dalla vigente disciplina;
[…]

Titolo XXXI Provvedimenti e sanzioni disciplinari
Art. 68 - Provvedimenti disciplinari

Le violazioni da parte dei lavoratori dei doveri disciplinati nel precedente articolo danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto (censura);
c) multa con importo non superiore a 3 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento disciplinare.
I provvedimenti di cui al comma precedente non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere - di tipo penale, civile, amministrativo - nelle quali egli sia incorso o possa incorrere a causa del suo comportamento e/o della sua omissione.
Nozione di rimprovero verbale - Il rimprovero verbale consiste in una dichiarazione di biasimo formalizzata oralmente al dipendente incorso in lievi trasgressioni fatta salva comunque la possibilità di sentire a difesa, esclusivamente in forma orale, il lavoratore.
Nozione di rimprovero scritto o censura - Il rimprovero scritto consiste in una formale dichiarazione di censura scritta e motivata. Esso è un provvedimento di carattere preliminare inflitto in caso di trasgressioni che esigano l'applicazione di una sanzione di gravità inferiore a quelle indicate nei punti successivi.
Multa - La sanzione della multa consiste in una trattenuta dalla retribuzione di un importo del valore non inferiore ad un'ora né superiore a tre ore, graduandone l'entità in relazione alla gravità della trasgressione. L'importo della multa è comminato dal datore di lavoro. L'importo della multa, determinato dalla Cooperativa e detratto dalla busta paga del lavoratore, deve essere devoluto dai datore di lavoro entro il mese successivo all'adozione del provvedimento disciplinare alla Cooperedilcassa per iniziative a tutela della salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, salvo non costituiscano risarcimento o indennizzi per danni arrecati alla condotta del lavoratore.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà alla Cooperativa di comminare al lavoratore il provvedimento di sospensione fino ad un massimo di 3 giorni.
Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione - La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione consiste nell'allontanamento del dipendente dal lavoro con privazione della retribuzione per non meno di un giorno e non più di tre giorni, graduando l'entità della sanzione in relazione alla gravità della violazione dei doveri.
La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento di licenziamento.
Licenziamento disciplinare - Il licenziamento consiste nella risoluzione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei termini previsti dal presente CCNL ovvero dal contratto individuale di lavoro.
Gradualità e proporzionalità delle sanzioni - Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e in conformità a quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 300/1970, il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato alla Cooperativa, ai clienti od a terzi ovvero al disservizio determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, ai comportamento verso i clienti e la Cooperativa;
f) ai concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra di loro.
Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
Esclusivamente in via esemplificativa si precisa, di seguito, il carattere dei provvedimenti disciplinari e l’entità degli stessi.
La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a tre ore di retribuzione si applica graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1 per:
a) inosservanza delle disposizioni di lavoro e di servizio, anche in tema di assenze per malattia nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta nell'ambiente di lavoro non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti dei clienti o dei terzi;
c) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno.
d) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o di vigilanza;
e) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio;
f) insufficiente rendimento nell'assolvimento dei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro;
g) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo;
h) mancata o ritardata presentazione sul lavoro senza giustificato motivo;
i) ritardato inizio o sospensione anticipata del lavoro.
La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di tre giorni si applica graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
[…]
d) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcooliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
[…]
f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità e libertà della persona che li subisce, comprensivi del comportamento persecutorio e vessatorio della persona.
La sanzione disciplinare del licenziamento si applica per:
a. per un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
b. grave insubordinazione nei confronti dei superiori ovvero gravi offese dirette contro colleghi ovvero committenti;
c. abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
[…]
i. persistente insufficiente rendimento nei compiti assegnati rispetto ai carichi di lavoro ovvero fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
j. danneggiamento volontario, furto, frode ovvero ogni altro reato per il quale, data la sua natura, divenga qualsiasi atto anche colposo che possa pregiudicare la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale e che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
[…]

Titolo XXXII Commissione Nazionale di Garanzia
Art. 69 - Commissione Nazionale di Garanzia

Le Parti stipulanti intendono costituire una Commissione Nazionale di Garanzia che, attraverso attività di costante monitoraggio, ha il compito di verificare la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo.
La Commissione ha peraltro anche i compiti di:
- esaminare e risolvere le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione nella Cooperativa del presente CCNL e della contrattazione integrativa di 2° livello;
- verificare e valutare l’effettiva applicazione nelle singole Cooperative tenute a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione, di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e successive modifiche e integrazioni, anche in ordine all’attuazione della parte retributiva e contributiva: il controllo è effettuato anche su richiesta del RSA ovvero dell'OO.SS. stipulante territorialmente competente;
- definire la classificazione del personale, come previsto dal presente CCNL;
- definire tutte le problematiche rinviate alla Commissione stessa, indicate nel presente CCNL;
[…]
A pena di decadenza, le Cooperative sono tenute a dare alla Commissione Nazionale di Garanzia preventiva comunicazione della volontà di stipulare nuovi contratti a termine.
[…]
Composizione e riunione - La Commissione Nazionale di Garanzia, con sede presso la Cooperdilcassa, è composta da n. 4 membri, di cui n. 2 membri nominati dalle Organizzazioni datoriali e n. 2 nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL.
La Commissione si riunisce di norma una volta l'anno ovvero su richiesta di una delle Parti a fronte di specifiche esigenze emerse anche in sede di confronto territoriale.
Convocazione della Commissione - Per tutte le attività inerenti la convocazione, l'organizzazione delle riunioni e la verbalizzazione delle decisioni assunte in sede di Commissione Nazionale, viene istituita una Segreteria su indicazione delle Parti Sociali stipulanti.
La convocazione della Commissione Nazionale viene disposta a seguito della presentazione di un'apposita istanza presentata da parte delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ovvero da parte dei loro Rappresentanti a livello locale, autonomamente o per conto di un lavoratore o di un datore di lavoro a loro aderente, tramite le Associazioni locali o nazionali di categoria.
[…]
Istruttoria e decisione - Al fine di acquisire ulteriori elementi e circostanze utili per la definizione della controversia al suo esame, la Commissione può convocare le parti prima di concludere la fase istruttoria.
La decisione assunta dalla Commissione Nazionale, sottoscritta dai suoi componenti, viene trasmessa per mezzo della sua Segreteria in copia alle parti interessate.
Queste sono tenute ad uniformarvisi e, ove ne ricorrano gli estremi, a darvi attuazione, trasferendone i contenuti in un apposito verbale di conciliazione, redatto ai sensi della normativa vigente.
Qualora la controversia verta su questioni attinenti al sistema di relazioni sindacali e dalla deliberazione assunta dalla Commissione risulti leso un diritto di organizzazione sindacale di parte, previo confronto tra le Organizzazioni stipulati da esaurirsi entro il termine di 30 giorni, la parte interessata, sulla base di riscontri oggettivi, può decidere di non attenersi a quanto disposto dalla Commissione ovvero di non avviare le procedure prescritte dalla Commissione stessa. Tale facoltà della parte interessata le è riconosciuta anche qualora non vi sia stata alcuna deliberazione da parte della Commissione.

Titolo XXXIII Controversie
Art. 70 - Conciliazione in sede sindacale

Le Parti firmatarie concordano che qualora nell'interpretazione e nella applicazione del presente Contratto ovvero nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, ad eccezione di quelle relative ad una sanzione disciplinare, queste potranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
[…]
Le suddette controversie potranno pertanto essere devolute ad una Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e Certificazione e qualora a livello locale tale organo non sia stato ancora istituito, la parte interessata potrà avvalersi della Commissione Nazionale di Conciliazione e Certificazione presso la Cooperedilcassa Nazionale.
[…]
La suddetta Commissione, sia in sede territoriale che nazionale, qualora non siano ancora stati costituiti Enti a livello territoriale, ha inoltre tra i propri compiti la certificazione dei contratti di lavoro, dei modelli di organizzazione e di gestione per la sicurezza, di controversie relative a contratti di lavoro precedentemente certificati dalla stessa Commissione.
Composizione e sede delle Commissioni - La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione e Certificazione è istituita a livello regionale presso la Cooperedilcassa territorialmente competente ed è composta da rappresentanti delle Organizzazioni stipulanti in misura paritetica. La medesima composizione è prevista per la Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso la Cooperedilcassa Nazionale.
Il Presidente della Commissione viene individuato al suo interno di comune accordo tra le Parti Sociali, come da regolamento emanato a cura delle stesse Parti.
Le riunioni delle Commissioni si terranno presso la sedi individuate di comune accordo tra le Parti Sociali a livello territoriale.
[…]

Art. 72 - Controversie collettive
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in Cooperativa, le Parti assumono l'impegno, anche in relazione agli accordi interconfederali, di favorire in caso di controversie collettive, tentativi idonei per una possibile soluzione conciliativa delle stesse attraverso un esame congiunto tra Direzione Aziendale e RSA, assistite dalle rispettive OO.SS. stipulanti il presente Contratto.
Qualora la controversia collettiva abbia come oggetto l'applicazione o l'interpretazione di norme contrattuali o di legge e ciel sistema di informazioni di cui alla presente CCNL, le parti potranno avvalersi dei supporto della Commissione Territoriale di Conciliazione e Certificazione ovvero, qualora ancora non istituita, della Commissione Nazionale di Conciliazione e Certificazione.

Titolo XXXIV Tutela contro le molestie sessuali e Mobbing
Art. 73 - Tutela contro le molestie sessuali

Le Parti stipulanti concordano sull'esigenza primaria di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto ed alla reciproca correttezza.
Le parti considerano inammissibile e pertanto condannano ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale all'interno dell'ambiente di lavoro e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. A tale proposito si condanna ogni atto o comportamento a carattere sessuale anche di natura meramente verbale, se indesiderato e offensivo della dignità e libertà della persona che lo riceve ovvero quei comportamenti suscettibili di creare ritorsioni, ricatti, minacce ovvero un clima di intimidazione nei confronti del lavoratore.
Le Cooperative devono impegnarsi ad adottare, d'intesa con le RSA ovvero le rappresentanze sindacali territoriali, ogni iniziativa ed intervento utile a prevenire tale problematica, portandola a conoscenza di tutti i propri lavoratori.

Art. 74 - Tutela contro il mobbing
Le Parti stipulanti riconoscono quale aspetto fondante e imprescindibile all'interno di un ambiente di lavoro, la piena tutela della dignità e inviolabilità della persona e del lavoratore e la correttezza nei rapporti interpersonali.
Per tale ragione condannano ogni forma di emarginazione, discriminazione, vessazione e sopruso ai danni del lavoratore, fino ai più gravi fenomeni di mobbing, con persecuzioni sistematiche e gravi pressioni psicologiche o di violenza morale volte ad isolare il lavoratore ovvero a metterlo in cattiva luce per indurlo alle dimissioni, esercitate da parte di colleghi e/o suoi superiori.
Le Parti riconoscono la necessità di avviare interventi di prevenzione diretti al contrasto dell'insorgenza di tali fenomeni e al contempo a scongiurare ovvero contenere possibili conseguenze dannose per la salute fisica e mentale del lavoratore che ne è vittima.
Commissione Paritetica per le Pari Opportunità - Le Parti stipulanti in presente Contratto, hanno infatti deciso di costituire un'apposita Commissione Paritetica per le Pari Opportunità al fine di tutelare i lavoratori da atti e comportamenti ostili che assumano le caratteristiche della violenza, della persecuzione psicologica o della molestia, nell'ambito del rapporto di lavoro.
La Commissione Paritetica per le Pari Opportunità, istituita a livello nazionale presso la Cooperedilcassa è composta in misura paritetica dai rappresentanti delle OO.SS. stipulati.
Procedura e sanzioni - Le Parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione Paritetica Nazionale per le Pari Opportunità il compito di individuare le procedure formali ed informali di accertamento delle molestie sessuali e del mobbing nonché le conseguenti sanzioni.

Titolo XXXV Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 75 - Privacy e sicurezza sui luoghi di lavoro

Per quanto concerne la disciplina inerente la tutela della privacy si rimanda alla vigente normativa in materia.
La Cooperativa attiverà tutte le iniziative atte a garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Le Parti, al fine di sviluppare reciproche relazioni sindacali considerate quali strumenti indispensabili per la realizzazione degli obiettivi fissati di concerto nonché al fine di favorire scambi reciproci di servizi fruibili da ogni aderente alle medesime firmatarie, fanno espresso richiamo al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 26/11/2008, da considerarsi quale parte integrante del presente articolato. Per quanto non previsto dal presente Contratto, valgono le disposizioni di legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle cooperative sempre che queste non modifichino o non siano in contrasto con quelle di legge e del presente Contratto.
L'impresa cooperativa si adopererà inoltre a garantire il rispetto di quanto previsto dal D.M. 12/12/2000 che riconosce, tra gli altri, riduzioni del tasso medio di tariffa Inail sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
a. strutturazione del servizio prevenzione e protezione e dei sistemi di pronto soccorso, di emergenza ed antincendio;
b. caratteristiche tecniche delle attrezzature, delle macchine e degli impianti;
c. modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria;
d. livello di informazione/formazione dei lavoratori;
e. stato della programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
La pratica attuazione delle modalità previste dal presente articolo nonché ogni iniziativa migliorativa orientata alla diminuzione dell'incidenza del fenomeno infortunistico, allo sviluppo ed alla sensibilizzazione della cultura della sicurezza, sono demandate alla contrattazione di secondo livello.

Parte II: Disciplina per gli operai soci lavoratori e lavoratori dipendenti
Titolo XXXVI Cooperedilcassa
Art. 76 - Cooperedilcassa

In conformità all'art. 41 del CCNL Unci/Fesica-Confsal per il settore Edile del 06/12/2006 è stata istituita la Cooperedilcassa Nazionale per dare integrale attuazione alle regolamentazioni nazionali stipulate tra le OO.SS. firmatarie il presente CCNL.
Le Parti stipulanti concordano che la Cooperedilcassa Nazionale e, ove possibile, territoriale, in quanto espressione dell'autonomia collettiva, hanno dato integrale attuazione alle regolamentazioni stipulate a qualsiasi livello contrattuale tra le Parti.
Iscrizione Cooperedilcassa - Con l'iscrizione alla Cooperedilcassa le Cooperative e i soci o lavoratori dipendenti operai, sono vincolati al rispetto del presente Contratto, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del Regolamento della Cooperedilcassa stessa con l'impegno di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dal contratto stesso.
Compiti Cooperedilcassa Nazionale - Cooperedilcassa svolge le funzioni tipiche degli Enti Bilaterali Paritetici, individuate a seguire e all'art. 12 del presente CCNL.
È compito specifico della Cooperedilcassa Nazionale provvedere alla stipula di convenzione con l'Inps e l'Inail per il rilascio del Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), ai sensi della normativa vigente.
A livello territoriale, la Cooperedilcassa Nazionale procederà all'istituzione di Cooperedilcasse locali quali strumento di attuazione dei contratti e accordi collettivi siglati dalle Parti sociali stipulanti il presente CCNL nonché quelli sottoscritti tra le OO.SS. territoriali a queste aderenti.
Eventuali accordi assunti da una o più delle suddette Organizzazioni, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al precedente comma, non producono effetto alcuno nei riguardi delle Cooeperedilcasse previste dalla presente disciplina.
Cooperedilcasse territoriali - Gli organi delle Cooperedilcasse territoriali sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi siglati a livello nazionale.
L'organizzazione, le competenza, le contribuzioni e gli accantonamenti presso le Cooperedilcasse territoriali sono disciplinati a livello di contrattazione e accordi nazionali sottoscritti dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL e, nell’ambito di questi, dagli accordi siglati tra le Organizzazioni loro aderenti a livello territoriale.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Cooperedilcasse previsti a carico delle Cooperative e dei loro operai dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma, sono correlativi e inscindibili tra loro e pertanto devono essere adempiuti integralmente.
La nomina dei Consiglieri Territoriali è effettuata dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente Contratto, su proposta delle Organizzazioni Territoriali. L'eventuale revoca dei Consiglieri è effettuata dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali firmatarie del presente CCNL.
Sede e Composizione - La Cooperedilcassa Nazionale ha sede in Roma in via S. Sotero 32. La Cooperedilcassa Nazionale è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall’Unci e dalle Federazioni Nazionali Confsal, Fesica-Confsal e Fisals- Confsal nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
[…]

Titolo XXXVIII Lavoro a cottimo
Art. 78 - Prestazioni di lavoro a cottimo

Nel caso in cui la Cooperativa decida di ricorrere al lavoro a cottimo - nella forma individuale ovvero collettiva - nel rispetto delle disposizioni di legge, trova applicazione la seguente disciplina.
Le condizioni del lavoro a cottimo debbono essere concordate tra la direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalle OO.SS. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) la composizione della squadra, con l'indicazione nominativa dei cottimisti e delle rispettive qualifiche, in caso di cottimo collettivo;
b) l'unità di misura adottata per la definizione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
c) la tariffa di cottimo per unità di misura;
d) la descrizione della lavorazione da eseguire;
e) la descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
f) la durata del periodo di assestamento, ovvero del tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) l'individuazione di eventuali lavoratori concottimisti specificamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, tuttavia esterni alla squadra di lavoro di cui alla lettera a).
La Cooperativa è tenuto a comunicare per iscritto all'operaio interessato la tariffa di cottimo che verrà applicata, anteriormente all'avvio delle lavorazioni a cottimo. In presenza di cottimo collettivo, il suddetto obbligo di comunicazione dovrà avere come destinatari tutti i componenti la squadra e, qualora possibile, svolgersi anche attraverso l'affissione delle tariffe presso il cantiere dove nel cantiere in cui avranno esecuzione le lavorazioni a cottimo. […]
Tariffe di cottimo - L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
[…]
Divieto di cottimo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro - È fatto divieto alle Cooperative di ricorrere all'interposizione nel lavoro a cottimo e a tutte quelle forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È inoltre vietato, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili ed affini, il ricorso a lavoratori autonomi qualora questi ultimi siano organizzati in squadre con il fine di eludere le norme sul lavoro subordinato ovvero i divieti di ricorso all'interposizione nel lavoro a cottimo di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.
[…]

Titolo XXXIX impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Art. 79 - Manodopera negli appalti e subappalti

Nel rispetto della normativa vigente, qualora per esigenze di carattere tecnico-produttivo ovvero organizzativo le Cooperative decidano di affidare in appalto o subappalto opere relative a lavorazioni tipicamente edili, queste ultime sono tenute ad attenersi alla disciplina prevista da presente articolo.
Le Parti contraenti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il suo ricorso debba trovare limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro, in particolare rispetto alle fasi principali della costruzione e delle lavorazioni tipicamente edili.
Le Cooperative che operano in deroga a quanto previsto dal 1 comma, sono comunque tenute a far ricorso al subappalto compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Sindacato territoriale.
Le Parti chiariscono pertanto che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, non è consentito quando può compromettere, anche nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa committente, idonei alle lavorazioni previste.
Rispetto a quelle realtà locali ove fossero presenti Cooperative operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere adottati accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le Parti promuoveranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno e alla verifica dei risultati raggiunti.
La disciplina di cui al presente articolo, trova applicazione anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
La presente disciplina non trova invece applicazione nei confronti di:
- imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, vincolate all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare la osservazione integrale della contrattazione collettiva di settore;
- Cooperative per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Obblighi Cooperativa appaltante - La Cooperativa appaltante è tenuta a verificare che le imprese a cui è affidata l'esecuzione in appalto o subappalto di lavorazioni tipicamente edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, sia in regola con tutti gli obblighi e adempimenti di legge e contrattuali, con particolare riferimento alle norme in materia di impiego di lavoro regolare e sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
La Cooperativa appaltante è inoltre tenuta in solido con l'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice ad assicurare che i dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, ricevano il medesimo trattamento economico e normativo previsto dal presente Contratto nazionale e dagli accordi locali a favore dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni. È compito delle RSA ovvero delle OO.SS. territoriali verificare il rispetto di tali prescrizioni.
Diritti lavoratori - A pena di decadenza, il lavoratore della ditta appaltante ovvero subappaltante è tenuto a far valere i diritti di cui al paragrafo precedente entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte nell'ambito del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme del presente Contratto, il lavoratore deve promuove il tentativo facoltativo di conciliazione nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell1 impresa appaltatrice o subappaltatrice. 
Obblighi di comunicazione - La Cooperativa è tenuta a comunicare alle RSA e al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice ovvero subappaltatrice, la qualità e quantità di manodopera impegnata, i tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell’impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di propria competenza. Analoga comunicazione sarà data alla Cooperedilcassa territoriale e agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza. La comunicazione alle RSA e alle OO.SS. territoriali dovrà avvenire non oltre i 15 precedenti l'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto. Le informazioni di cui al presente paragrafo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La Cooperativa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

Titolo XXXX Conservazione e custodia materiali e mezzi
Art. 80 - Conservazione degli utensili, custodia degli indumenti, cicli e motocicli

L'operaio è tenuto conservare in buono stato utensili, macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione dalla Cooperativa, senza apportarvi nessuna modificazione, salvo preventiva autorizzazione da parte dei suoi superiori.
Qualora l'operaio apporti arbitrariamente modifiche ovvero manomissioni a quanto previsto al 1 comma, la Cooperativa ha diritto, previa contestazione dell'addebito, a rivalersi sulle competenze del lavoratore per il soddisfacimento del danno subito. Il precedente comma si applica anche in caso di smarrimento da parte dell'operaio di utensili, macchinari ovvero mezzi a lui affidati, salvo sia stato messo dalla Cooperativa in grado di custodirli opportunamente.
Il materiale ovvero gli utensili necessari all'operaio per l'esecuzione delle lavorazioni alle quali è adibito, devono essere richiesti direttamente al suo capo ovvero all'apposito personale adibito.
[…]

Titolo XXXXI Obblighi dell'autista
Art. 81 - Obblighi e responsabilità degli autisti

L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato dalla Cooperativa per l'espletamento delle proprie mansioni ed è tenuto ad osservare tutte le norme di legge ed i regolamenti sulla circolazione. Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio, l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
[…]

Titolo XXXXIII Indennità
Art. 83 - Disposizioni generali

Le percentuali di indennità indicate nel presente Titolo - ad eccezione di quelle relativa alla pioggia o alla neve - e quelle previste agli artt. 46 e 47 del presente CCNL non sono cumulabili e pertanto la maggiore assorbe la minore.
Tali indennità devono essere corrisposte soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera qualora ricorrano i casi e le circostanti indicati dal presente titolo, nonostante la Cooperativa abbia fornito ai lavoratori gli opportuni mezzi protettivi.
Qualora emergano condizioni di disagio non disciplinate dal presente CCNL, la nuova situazione dovrà essere portata a conoscenza delle competenti Associazioni territoriali che ne informeranno prontamente le OO.SS. nazionali firmatarie il presente Contratto, chiamate a loro volta a pronunciarsi su eventuali integrazioni a livello di contrattazione nazionale.
Nei casi in cui le suddette Organizzazioni ritengano che la questione abbia una valenza strettamente territoriale, potranno decidere di demandare la questione alle rispettive Associazioni territorialmente competenti, fissando al 20% il tetto massimo per la previsione della nuova indennità riconosciuta a fronte di sopravvenute condizioni di disagio da computarsi sugli elementi del trattamento economico globale di cui al Titolo XXVIII del presente CCNL.
La suddetta indennità dovrà essere corrisposta ai soli operai che si trovano a lavorare nelle suddette condizioni di disagio e per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

Art. 85 - Indennità per i lavori dell’armamento ferroviario
Nei lavori dell’armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto del singolo contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell’ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera. Il dipendente si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito di attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario, qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto, è corrisposta un'indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione per ogni ora effettiva di lavoro. La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi collettivi integrativi aziendali, ove spettante nei casi di passaggio del dipendente da un cantiere ad un altro e/o da un comune ad un altro. La Cooperativa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Art. 86 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai di cantiere che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sulla retribuzione di base conglobata e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) 4%
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) 5%
3) Lavori di parificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango 5%
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario 8%
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume 8%
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe 8%
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio 10%
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività 11%
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) 12%
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio 13%
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza e 60% ed oltre 13%
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti 16%
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dalla cooperativa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12 16%
15) Lavori su scale aeree tipo Porta 17%
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso 17%
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri 19%
18) Lavori per fognature nuove in galleria 19%
19) Spurgo di pozzi bianche preesistenti con profondità superiore a 3 metri 20%
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 21%
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 metri 22%
22) Lavori in pozzi neri preesistenti 27%

Art. 87 - Indennità per lavori marittimi
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, sono previste a favore del:
- personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto. Indennità per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, da stabilirsi nella contrattazione di secondo livello, sulla base di situazioni di fatto locali;
- personale adibito a lavori sotto acqua (palombari). Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi, della retribuzione conglobata e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza. In caso di un'unica immersione giornaliera con una durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento sarà corrisposto in misura ridotta, pari a quattro ore lavorative.
Nel caso in cui, nel corso della stessa giornata lavorativa, vengano compiute più immersioni di durata complessiva minore ad un'ora e mezza, il lavoratore godrà dell'intero trattamento. Restano salve le condizioni di miglior favore in atto.
L'erogazione dei suddetti importi è commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa svolta.

Art. 88 - Indennità per costruzioni di linee elettriche e telefoniche
Gli operai addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche aeree ovvero sotterranee e alla posa in opera dei conduttori non in tensione, hanno diritto per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate alla corresponsione di un'indennità pari al 15%, da calcolarsi sugli elementi retributivi di cui al Titolo XXVIII del presente CCNL.
La suddetta indennità assorbe eventuali trattamenti similari in atto, fino alla loro concorrenza.

Parte III - Disciplina per gli impiegati soci lavoratori e lavoratori dipendenti e per i quadri
Titolo XXXXVIII Doveri dell'impiegato
Art. 95 - Doveri dell'impiegato

L'impiegato è tenuto ad attenersi alle disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro vigenti all'interno della Cooperativa e impartite dai suoi superiori gerarchici.
A tal fine è prescritto il rispetto di principi, procedure ovvero di ogni disposizione sancita nei regolamenti, codici o modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Cooperativa, non in contrasto con le disposizioni di legge ovvero contrattuali.
La Cooperativa è tenuta a portare a conoscenza del personale impiegatizio le disposizioni vigenti relative all'organizzazione tecnica e disciplinare in atto presso la stessa azienda ovvero eventuali misure specifiche previste nei reparti.

Titolo XIL Personale non soggetto a limitazione di orario
Art. 96 - Personale non soggetto a limitazione di orario

Le Parti si danno atto che non hanno inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL n. 692/1923 che esclude i soci o i lavoratori dipendenti con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni dalla limitazione dell'orario di lavoro.
È da considerarsi personale direttivo quello addetto alla direzione tecnica o amministrativa della Cooperativa o di un suo reparto con diretta responsabilità dell'andamento dei servizi.
I soci e i lavoratori dipendenti con funzioni direttive hanno diritto ad una indennità […]

Titolo L Contratto di telelavoro
Art. 97 - Telelavoro

Il Telelavoro è una forma di organizzazione a distanza resa possibile dall'utilizzo di sistemi informatici ed dall'esistenza di una rete di comunicazione fra il luogo in cui il telelavoratore socio o lavoratore dipendente opera e la Cooperativa. Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non un particolare status legale. Il Telelavoro fa quindi parte dell'organizzazione della cooperativa, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno all'azienda. Il telelavoratore socio o dipendente ha quindi gli stessi diritti dei soci o lavoratori dipendenti comparabili che svolgono l'attività nei locali della cooperativa e sono assoggettati al potere direttivo, organizzativo e di controllo della società.
Il Telelavoro può essere di tre tipi:
- domiciliare: svolto nell'abitazione del telelavorista;
- mobile: attraverso l'utilizzo di apparecchiature portatili;
- remotizzato o a distanza: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri i quali non coincidono né con l'abitazione del telelavorista né con gli uffici aziendali.
Il Telelavoro domiciliare e remotizzato si applica esclusivamente ai telelavoristi subordinati e non è applicabile né ai telelavoristi occasionali né a quelli autonomi. Il Telelavoro subordinato può svolgersi anche con contratto part-time o a tempo determinato sia che il Telelavoro venga svolto nell'abitazione del socio o del lavoratore dipendente sia a quello remotizzato. Il centro di Telelavoro o la singola postazione a casa non configurano una unità produttiva autonoma della cooperativa. Il Telelavoro ha carattere volontario sia per la cooperativa che per il socio o lavoratore dipendente. Se il Telelavoro non è previsto nel contratto di assunzione, il socio o il lavoratore dipendente è libero di accettare o respingere l'offerta, prospettata nel corso del rapporto di lavoro, di svolgere Telelavoro. Il compito di individuare le modalità per esercitare il diritto alla reversibilità sarà stabilito dalla contrattazione aziendale. Al socio o al lavoratore dipendente sono riconosciuti gli stessi di diritti legali e contrattuali previsti per il socio o per il lavoratore dipendente comparabile che svolge attività nei locali della cooperativa. Il socio o il lavoratore dipendente comparabile è quello inquadrato allo stesso livello in forza dei criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva. I telelavoratori dovranno essere messi nella condizioni di fruire delle medesime opportunità di accesso alla formazione e di sviluppo della carriera previste per i soci o i lavoratori dipendenti comparabili. I telelavoratori hanno diritto ad una formazione specifica mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui ripongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro. Il socio o il lavoratore dipendente che passano al Telelavoro nel corso del rapporto conservano per intero il proprio status precedentemente acquisito.
[…]
Ogni questione in materia di strumenti di lavoro e di responsabilità dovrà essere definita con la contrattazione aziendale prima dell'inizio del contratto di Telelavoro. In ogni caso la cooperativa si fa carico dei costi derivanti dalla perdita e dal danneggiamento degli strumenti di lavoro nonché i dati utilizzati dal telelavoratore. La cooperativa è tenuta a fornire al telelavoratore i supporti tecnici.
La Cooperativa è responsabile della tutela della salute e della sicurezza professionale del telelavoratore, conforme alla direttiva 89/391/CEE, oltre che alle direttive particolari recepite dalla legislazione nazionale in quanto applicabili e a quelle previste nel presente contratto.
La contrattazione aziendale regolerà gli eventuali accessi al domicilio del telelavorista o ai telecentri.
Alla contrattazione aziendale è demandato:
- l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del telelavoratore come i contatti con i colleghi e l'accesso alle informazioni della cooperativa;
- il carico di lavoro;
- eventuale fascia di reperibilità;
- la determinazione in concreto degli strumenti che permettono la effettiva autonoma gestione dell'organizzazione al telelavoratore.
Il telelavoratore gestisce l'organizzazione del proprio tempo di lavoro.
Con riferimento all'orario di lavoro, non trovano applicazione a favore dei telelavoratori gli artt. 3, 4, 5, 7, 8,12 e 13 del D.lgs. n. 66/2003.
Il telelavoratore ha gli stessi diritti collettivi dei lavoratori dipendenti che operano all'interno della cooperativa. La postazione del telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l'effettuazione della prestazione, così come l'installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione e al mantenimento dei sistemi di sicurezza della postazione di lavoro, nonché alla copertura assicurativa della stessa, sono a carico del telelavoratore. 

Titolo LI Indennità
Art. 100 - Indennità a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario

Le Parti stipulanti, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro, dichiarano di non voler prevedere deroghe a quanto previsto dall'art. 1 del RDL n. 962/1923 che dispone l'esclusione dalla disciplina della limitazione dell'orario di lavoro, di quelli impiegati che svolgono funzioni direttive e determinate mansioni.
Per effetto del comma precedente, si chiarisce che è da ascrivere alla suddetta categoria, il personale preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi. A tale personale potrà essere riconosciuta una indennità […]

Titolo LV Malattia e infortunio sul lavoro
Art. 106 - Infortunio sul lavoro o malattia professionale

[…]
Qualora a causa dei postumi invalidanti, l'impiegato non sia più in grado di rientrare in servizio tornando a ricoprire le mansioni alle quali era precedentemente adibito, la Cooperativa potrà valutare la circostanza di affidargli nuove mansioni compatibili con le sue limitata capacità lavorative, anche in considerazione della posizione e delle attitudini dell'interessato. […]