Tipologia: Accordo
Data firma: 23 febbraio 2001
Validità: 01.01.2001 - 31.12.2004
Parti: Felsineo e RSU/Flai Cgil, Fat Cisl
Settori: Agroindustriale, Felsineo Zola Predosa (Bo)
Fonte: contrattazione.cgil.it

Sommario:

Informazioni
Occupazione
Orario di lavoro
Premio di risultato (per obiettivi)
• Norme generali di applicazione
• Modalità di calcolo del premio di risultato
Indennità disagio
Qualifiche e inquadramento
Ambiente di lavoro
Acquisti diretti dei dipendenti
Permessi per visite
Diritto allo studio
Durata

Verbale d'accordo

In Zola Predona addì 23/02/01, tra Felsineo spa con sede in Zola Predosa (BO), Via C. Masetti, 810 […], e le RSU, assistite dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali di Categoria.
Premesso che l'Azienda, le RSU e le OO.SS. s'incontreranno due volte l'anno, di norma ad aprile e ad ottobre, al fine di fornire ampie e dettagliate informazioni in merito alle prospettive produttive, di mercato ed occupazionali dell'anno in corso.
Sulla base delle previsioni qui sotto riportate Previsioni per il quadriennio 2001 - 2002 - 2003 -2004.

Occupazione
Per seguire gli incrementi di volume si sono introdotte nuove tecnologie, sono aumentate le linee di macinatura, d'insacco e di confezionamento e spedizioni, ma si è preferito in ogni modo aumentare l'organico, piuttosto che limitarsi a sostituire macchine al posto di uomini. Lo spirito del Verbale d'accordo del 30/05/1997, era proprio quello di favorire l'occupazione; si è così passati da 111 unità per l'anno 1999 a 126.
Per il prossimo quadriennio, si cercherà un nuovo incremento di fatturato, che sarà affrontato attraverso una necessaria crescita della capacità produttiva da ottenere sia con aumento dello spazio dedicato, sia con la crescita degli impianti. Tutto ciò richiederà un grosso sforzo da parte dell'Azienda, e la necessità d'utilizzare appieno gli strumenti di flessibilità già previsti nel CCNL vigente.
L'Azienda e le RSU s'incontreranno una volta l'anno per valutare lo stato di formazione dei Lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro.
L'Azienda s'impegna altresì a dare informazione alle RSU riguardo le assunzioni di Personale stagionale e di eventuali Lavoratori interinali.

Orario di lavoro
L'Azienda potrà utilizzare un regime di straordinario e di flessibilità dell'orario di lavoro settimanale, così come stabilito nel vigente CCNL per l'industria alimentare, per tutto lo Stabilimento, o per singoli Reparti od Uffici, concordandolo con le RSU, con un preavviso di giorni 15 (quindici) di calendario.
Nel caso di necessità, l'Azienda potrà richiedere alle RSU turni differenti dell'orario di lavoro, così come previsto dal CCNL vigente. Le RSU e le OO.SS. s'impegnano a garantire l'applicazione di tale regolamentazione, una volta raggiunto l'accordo, per tutte le maestranze.
In applicazione dell'art. 35 del CCNL vigente, l'Azienda e le RSU definiranno entro marzo e ottobre il calendario delle ferie collettive ed individuali, rispettivamente estive ed invernali, per garantirne un corretto utilizzo.
In considerazione del fatto che l'Azienda non può osservare periodi di chiusura, l'applicazione del suddetto calendario prevede una rotazione annuale per il periodo di fruizione da parte di ciascun dipendente; si conviene che siano garantiti, in un anno, due periodi minimi continui, uno di due settimane, ed uno di una settimana, purché maturati così come recita il CCNL vigente.

Indennità disagio
In deroga a quanto previsto dal CCNL vigente, le parti convengono di articolare le indennità disagio erogabili mensilmente come segue:
Indennità disagio caldo:
£ 30.000 per una settimana, nell'arco di un mese di calendario, lavorata nel Reparto disagiato.
£ 50.000 per due settimane, nell'arco di un mese di calendario, lavorate nel Reparto disagiato.
£ 80.000 per tre settimane, nell'arco di un mese di calendario, lavorate nel Reparto disagiato.
£230.000 per l'intero mese lavorato nel Reparto disagiato.
Indennità disagio freddo:
£ 30.000 per una settimana, nell'arco di un mese di calendario, lavorata nel Reparto disagiato.
£ 60.000 per due settimane, nell'arco di un mese di calendario, lavorate nel Reparto disagiato.
£ 90.000 per tre settimane, nell'arco di un mese di calendario, lavorate nel Reparto disagiato.
£ 200.000 per l'intero mese lavorato nel Reparto disagiato.
L'organizzazione dei turni in tali Reparti, sarà determinata dai Responsabili dei Reparti stessi; compatibilmente con le esigenze produttive.

Ambiente di lavoro
In attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. 626/94, l'Azienda si dichiara disponibile ad intervenire, ove possibile, e compatibilmente con i propri progetti d'ampliamento, per il miglioramento dell'ambiente di lavoro e delle strumentazioni utilizzate dai Lavoratori. Nel merito delle richieste presentate nella Pre-piattaforma, l'Azienda afferma che valuterà, insieme con il RLS in carica, le possibilità di un ulteriore miglioramento nella fattispecie, parlando di fatica nei Reparti;
- rumore nei Reparti;
- tutela ulteriore nei Reparti disagiati.
L'Azienda conferma la propria disponibilità a continuare una politica di confronto, con il RLS e le RSU, sulle problematiche riguardanti ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per le altre richieste relative agli ambienti non strettamente produttivi, l'Azienda si dichiara disponibile ad attrezzare di microfono, e di un numero congruo di sedie, la sala delle assemblee.
La sala fumatori sarà attrezzata nel corso del progetto d'ampliamento; sarà comunque richiesta l'osservanza di regole rigide per la salvaguardia della salubrità del prodotto e delle Persone che lavorano. L'Azienda non concederà deroghe a tale indicazione, accogliendo peraltro le normative europee.

Permessi per visite
L'Azienda riconosce, a ciascun Dipendente, la possibilità di usufruire di n. 8 (otto) ore di permesso retribuito l'anno, per visite mediche specialistiche, dietro presentazione di comprovante documentazione.

Le OO.SS. s'impegnano, con la sottoscrizione del presente Verbale, al rispetto di tutti i punti dello stesso.